Direzione Relazioni Istituzionali Settore Legislativo. Schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2006/123/CE

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1 Direzione Relazioni Istituzionali Settore Legislativo Roma, 19 ottobre 2009 Schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2006/123/CE Tavolo tecnico di confronto Dipartimento Politiche comunitarie Presidenza del Consiglio Riunione del 20 ottobre 2009 Analisi delle disposizioni della bozza di provvedimento di recepimento concernenti le attività produttive 1) Premessa. I presupposti ed i riferimenti normativi Nel presente documento vengono riportate le osservazioni e le proposte di Confartigianato con riferimento ai regimi autorizzatori relativi all avvio ed all esercizio delle attività produttive e di servizi nei settori dell artigianato e delle micro e piccole imprese rappresentate dalla Confederazione. Al fine di offrire un quadro maggiormente chiaro sulle numerose categorie di attività produttive e di servizi alle quali si fa riferimento nel presente documento è possibile fare rinvio agli Allegati ove si riporta un articolata elencazione delle attività medesime. I presupposti e riferimenti normativi, in base ai quali vengono rappresentate le valutazioni confederali, sono i seguenti: a) il recepimento della Direttiva Servizi comporta non solo l adozione di disposizioni mirate ad assicurare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera prestazione temporanea di servizi trasfrontalieri, ma anche un più generale processo di semplificazione delle procedure amministrative riguardanti l accesso e l esercizio delle attività economiche di carattere imprenditoriale e professionale; in tal senso, ai sensi dell art. 5, in tema di semplificazione delle procedure, viene espressamente disposto che gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative all accesso ad un attività di servizi ed al suo esercizio al fine di procedere a semplificarle; nella prospettiva indicata, secondo la Direttiva, occorre ottemperare ad onerosi obblighi di relazione da parte degli Strati membri, con una Confartigianato Imprese Via S. Giovanni in Laterano, Roma - Tel Fax: legislativo@confartigianato.it

2 dettagliata descrizione dei regimi autorizzatori mantenuti in vigore e dei motivi imperativi di interesse generale in base ai quali si ritenga necessario giustificare il mantenimento di determinate procedure autorizzatorie nel proprio ordinamento; al riguardo, all art. 15 viene previsto che gli Stati membri devono valutare la conformità dei requisiti previsti dal loro ordinamento giuridico alle condizioni stabilite dalla Direttiva e, per conseguenza, devono indicare i requisiti non discriminatori, espressamente previsti dal paragrafo 2 del medesimo art. 15, che intendono mantenere indicando le ragioni per cui ritengono che tali requisiti siano conformi; in via strettamente conseguente l art. 39 della Direttiva prevede la presentazione da parte degli Stati membri di una relazione di valutazione reciproca, concernente rispettivamente: - l indicazione dei regimi di autorizzazione con la relativa motivazione di conformità alle condizioni previste dalla Direttiva (art. 9, paragrafo 2); - le informazioni sui requisiti da mantenere o che sono stati soppressi o attenuati (art. 15, paragrafo 5). b) In rapporto all attuazione della Direttiva, secondo i princìpi e criteri direttivi di delega contenuti nell art. 41, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n Comunitaria 2008, è necessario: - elaborare l elenco dei regimi autorizzatori semplificati per i quali la dichiarazione di inizio attività (DIA) rappresenta la regola generale (art. 41, comma 1, lett. e), della l. n. 88/09); - individuare gli eventuali requisiti compatibili con la Direttiva, necessari per l accesso e l esercizio delle attività (art. 41, comma 1, lett. i), della l. n. 88/09). c) Nello schema di Decreto Legislativo predisposto dal Dipartimento delle Politiche comunitarie, ai sensi dell art. 9 (regimi autorizzatori), che corrisponde all art. 9 (regimi di autorizzazione) della Direttiva, viene espressamente ed opportunamente chiarito che restano ferme le disposizioni di applicazione generale in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della sicurezza dei lavoratori e dell incolumità delle persone e che l accesso alle attività di servizio ed il loro esercizio possono essere assoggettati ad appositi regimi autorizzatori solo se siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità. 2

3 Tale disposizione corrisponde a quanto espressamente previsto, in particolare, dal considerando n. 9 della Direttiva ove si precisa che la Direttiva non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, riguardanti lo sviluppo e l uso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie, nonché dal considerando n. 14, che riguarda specificamente la salute, la sicurezza e l igiene sul lavoro. In sostanza, in base a tali norme, restano coerentemente escluse dalla sfera di applicazione della Direttiva Servizi tutte le procedure che i prestatori sono tenuti a rispettare per il rilascio delle autorizzazioni, delle licenze, delle concessioni, dei nulla osta e degli atti di assenso concernenti l organizzazione dei laboratori, degli uffici e dei locali aziendali, in conformità alle disposizioni riguardanti le materie sopra richiamate. I regimi autorizzatori che possono essere mantenuti in conformità alle condizioni prescritte dalla Direttiva sono riconducibili in particolare all art. 17 della schema di Decreto Legislativo, corrispondente all art. 15 della Direttiva. In particolare si rileva che mentre nell art. 15 della Direttiva, al paragrafo 2 vengono individuati alcuni requisiti non discriminatori (come, ad es. le restrizioni quantitative o territoriali, le distanze, minimali di organico aziendale, tariffe obbligatorie, vincoli di statuto giuridico del prestatore ed altri) che possono essere mantenuti a condizione che non siano discriminatori, siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale e siano proporzionali, nel testo dell art. 17 dello schema di Decreto Legislativo viene adottata una formulazione inversa nel senso che, facendo salve le ipotesi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale, le attività di servizio non possono essere sottoposte al rispetto di determinati requisiti elencati dalla norma. Tali requisiti riguardano, oltre a quelli elencati dall art. 15 della Direttiva, anche i limiti relativi alla superficie massima di stabilimenti commerciali e le limitazioni circa gli orari ed i giorni di svolgimento dell attività. Dai riferimenti normativi sopra richiamati emerge uno degli obiettivi qualificanti del Decreto Legislativo consistente nel definire una forcella giuridica mirata a determinare un complesso di criteri di carattere unitario a livello nazionale atti a garantire il funzionamento uniforme del mercato, condizioni di pari opportunità per i prestatori e livelli essenziali uniformi di condizioni di accessibilità all acquisto dei servizi, che risultino idonei, altresì, a stabilire il corretto ambito di esercizio delle potestà delle Regioni e delle Amministrazioni locali. In questa ottica i criteri determinati dal Decreto legislativo sarebbero volti a precludere alle stesse Regioni ed Amministrazioni locali la possibilità di utilizzare in modo discrezionale le proprie potestà per imporre vincoli eterogenei e delimitati alla sfera territoriale di competenza che potrebbero risultare 3

4 incompatibili con i superiori princìpi fissati dalla Direttiva e potrebbero, in tal senso, alterare le condizioni di concorrenza, il diritto di stabilimento e la libertà di circolazione. 2) Mantenimento di regimi autorizzatori. Verifica di requisiti non discriminatori In base alle disposizioni previste dagli articoli 9 e 17 dello schema di Decreto Legislativo si ritiene che i regimi autorizzatori attualmente previsti per le categorie di attività economiche e di servizi prestate dalle imprese rappresentate da Confartigianato, in linea di massima, risultano conformi ai princìpi previsti dalla Direttiva. In particolare, va evidenziato che l accesso e l esercizio delle attività di produzione e di servizio prese in esame nel presente documento (di cui agli Allegati) non sono neanche assoggettati ai requisiti non discriminatori richiamati dall art. 15 della Direttiva e dallo stesso art. 17 dello schema di Decreto Legislativo. Rispetto a tale indicazione di massima si possono enucleare solo alcune limitate eccezioni nelle quali si ritiene necessario mantenere appositi regimi autorizzatori in quanto giustificati da motivi imperativi di interesse generale. Si possono citare. in particolare, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di piccola dimensione, spesso svolte contemporaneamente all esercizio di imprese artigiane del settore alimentare (pasticcerie, gelateria, gastronomie, pizzerie da asporto e simili). Al riguardo, con particolare riguardo agli aspetti legati alla tutela della salute e dell igiene alimentare dei prodotti strettamente connesse con il trattamento di cibi e bevande, si ritiene che possa essere mantenuto il regime autorizzatorio vigente per i pubblici esercizi (previsto dalla legge n. 287/91, cui è seguito un ampio processo di semplificazione e di liberalizzazione ad opera del DL n. 223/06, convertito nella legge n. 248/06 e della stessa legislazione regionale). Tale regime autorizzatorio appare giustificato da motivi imperativi di interesse generale attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza ed all ordine pubblico (con riguardo al regime autorizzatorio di Pubblica Sicurezza ai sensi dell articolo 86 del TULPS ed anche con riguardo alla prevenzione dell alcolismo), alla tutela dei consumatori, alla prevenzione delle frodi ed alla sostenibilità urbana. 4

5 3) Regime di iscrizione al Registro delle imprese ed all Albo delle imprese artigiane Si ritiene necessario prevedere una norma di coordinamento che mantenga fermo il rinvio alle disposizioni previste in materia di Comunicazione Unica per la nascita dell impresa, di cui all art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, ai fini dell iscrizione al Registro delle imprese, e che permetta di uniformare le procedure di iscrizione all Albo delle imprese artigiane La Comunicazione unica per la nascita d impresa per l'iscrizione al Registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, ha modificato sostanzialmente la procedura per la nascita giuridica dell impresa e per l avvio dell attività e, con riferimento alle imprese artigiane, ha inciso sensibilmente sui profili di competenza delle Regioni in materia di iscrizione all Albo delle imprese artigiane, originariamente disciplinata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successivamente regolata dalle rispettive disposizioni regionali. Alcune Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Abruzzo, Puglia) hanno già provveduto con proprie leggi regionali ad adottare il criterio della Comunicazione unica anche per le procedure di iscrizione all Albo delle imprese artigiane introducendo la dichiarazione dell interessato che determina l iscrizione all Albo, in luogo della originaria domanda di iscrizione. Il recente DPCM 6 maggio 2009, recante le regole tecniche per l attuazione della Comunicazione Unica per la nascita dell impresa, recepisce le indicazioni fornite dalla Conferenza Unificata del 28 febbraio 2008 cui è seguito un apposito Documento di indirizzi delle Regioni italiane in materia di avvio di impresa artigiana del 30 luglio In particolare l art. 1, comma 2, del DPCM contiene una specifica disposizione di coordinamento con le normative regionali in materia di artigianato: Al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia ( ), l applicazione del presente decreto alle imprese artigiane è definito d intesa con le singole Regioni in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al Registro delle imprese. Nelle more dell adozione delle intese di cui al periodo precedente le Regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso. Tuttavia, nella situazione attuale diverse Regioni mantengono ancora il sistema tradizionale di iscrizione all Albo delle imprese artigiane su domanda, con una procedura parallela e separata dalla Comunicazione Unica, che 5

6 continua a provocare incertezza e, soprattutto, duplicazione e sovrapposizione di adempimenti a carico degli artigiani interessati. Al fine di superare tali gravi inconvenienti e per garantire uniformità delle procedure anche in sede di applicazione della Direttiva Servizi si ritiene urgente e necessario prevedere un regime di iscrizione unitario a livello nazionale che risulti conforme agli appositi indirizzi (cd linee-guida) approvati dalla Conferenza delle Regioni consistenti nel conseguire l iscrizione all Albo delle imprese artigiane in forza di una dichiarazione sostitutiva dell interessato attestante la sussistenza dei requisiti di legge, nel coordinare le procedure informatiche e nel razionalizzare le procedure in materia di Dichiarazione di inizio di attività (DIA). Ciò risponde all impostazione della stessa Direttiva Servizi ove, in particolare nel considerando n. 39 si prevede che la nozione di regime di autorizzazione, oltre a comprendere le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni, comprende anche l obbligo di essere iscritto ad un albo professionale, in un registro o ruolo. Tale previsione può essere coerentemente applicata ai casi dell iscrizione al Registro delle imprese, quale presupposto per la nascita giuridica dell impresa, ed all Albo delle imprese artigiane, quale presupposto per l acquisizione della relativa qualifica artigiana a tutti gli effetti di legge. Nel senso esposto si precisa che l iscrizione all Albo delle imprese artigiane, secondo lo stesso orientamento maturato dalla Cassazione, ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti giuridici, quindi non limitata al solo godimento delle varie agevolazioni, ma di portata generale nel senso di sancire il riconoscimento della qualifica artigiana agli effetti assicurativi obbligatori in campo previdenziale ed assistenziale per il titolare dell'impresa ed i familiari coadiuvanti, nonché ai fini dell'applicazione delle norme sugli sgravi e benefici contributivi ed agli effetti dell'applicazione delle normative contrattuali del settore, assumendo, pertanto, valore vincolante nei confronti di tutti gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio delle loro funzioni attinenti al settore artigiano. In tale ottica si ritiene che la procedura di iscrizione all Albo delle imprese artigiane costituisca un regime di autorizzazione pienamente compatibile con i princìpi della Direttiva servizi, ampiamente giustificato da motivi imperativi di interesse generale, che non presenta alcuna discriminazione nei confronti dei prestatori e che si rivela proporzionale per il perseguimento degli obiettivi di tutela da perseguire. 6

7 4) Coordinamento con la procedura di presentazione della Dichiarazione di inizio di attività (DIA) Si ritiene necessario prevedere un coordinamento puntuale con le disposizioni vigenti in materia di DIA che in attuazione del principio direttivo di delega previsto dall art. 41, comma 1, lettera e) della Comunitaria 2008 rappresenta la regola generale nell ambito dei regimi autorizzatori. Al riguardo si deve evidenziare che l art. 19 della legge n. 241/90 (Dichiarazione di inizio attività) concerne la presentazione di una dichiarazione da parte dell interessato che sostituisce i titoli autorizzatori (autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla osta e iscrizioni in albi o ruoli) e consente comunque all Amministrazione di intervenire in sede di controllo successivo e di autotutela. In particolare, in base alla stesura vigente dell art. 19, comma 2, della l. n. 241/90 (con il periodo aggiunto dalle ultime modifiche apportate dalla l. 18 giugno 2009, n. 69), si consente di iniziare l attività oggetto della dichiarazione dalla data di presentazione all Amministrazione competente (DIA con avvio immediato): tale disposizione risulta applicabile alle sole attività economiche e di servizio rientranti nella stessa Direttiva Servizi, anche con riferimento alle iscrizioni in albi, ruoli o registri ad efficacia abilitante. Nell ultima stesura dello schema di Decreto legislativo (12/10/09), viene prevista l abrogazione del secondo periodo del comma 2 dell art. 19. Si ritiene di non poter condividere tale abrogazione in quanto, proprio in virtù della previsione introdotta dalla Legge n. 69/09 (recante disposizioni relative, fra l altro, alla semplificazione) sarebbe possibile identificare un ampio novero di attività economiche e di servizio rientranti nella Direttiva Servizi alle quali poter applicare la procedura semplificata della DIA con avvio immediato, lasciando inalterata la procedura ordinaria della DIA (con successiva comunicazione ed inizio differito di trenta giorni) per tutte le atre attività non disciplinate dalla Direttiva medesima. In sostanza, con esplicito riferimento ad un preciso novero di attività economiche e di servizio individuate ai sensi della Direttiva, si potrebbe applicare in modo organico un criterio di semplificazione del procedimento come regola generale stabilita a livello statale, conferendo uniformità del sistema a livello territoriale e superando le situazioni incongruenti che attualmente si verificano nella legislazione regionale e nella regolamentazione comunale. Tale misura di semplificazione sarebbe anche coerente con le disposizioni previste dall art. 38, Impresa in un giorno, del D.L. 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce adempimento della Direttiva 2006/123/CE e reca norme per il riordino dello sportello unico per le attività 7

8 produttive e per l avvio delle attività imprenditoriali, con specifico riguardo anche alla Dichiarazione di inizio di attività con la previsione dell avvio immediato dell attività d impresa (comma 3, lettera e)). 5) Carattere unitario nazionale dei profili e dei requisiti professionali Ai sensi dell art. 41, comma 1, lettera i), della legge n. 88/09 Comunitaria 2008 viene previsto un principio e criterio direttivo di delega mirato a garantire, ai sensi dell articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, con l obiettivo di individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l accesso alla relativa attività e per il suo esercizio. A tale proposito si esprime una posizione precisa. La delega in esame, ad avviso di Confartigianato, deve essere applicata esclusivamente al fine di coordinare ed armonizzare le disposizioni attualmente vigenti a livello regionale con le norme di legge nazionale che regolano l accesso professionale all esercizio di determinate attività di servizi. In sostanza si ritiene che tale delega non possa e non debba essere interpretata come una delega aperta mirata alla revisione, alla modifica o, peggio, alla soppressione dei requisiti professionali attualmente previsti dalle norme statali vigenti, in quanto la Direttiva stessa stabilisce espressamente che le questioni relative alle qualifiche professionali rimangono estranee alla propria sfera di applicazione (considerando n. 31) ed artt. 3, 15 e 17). Nel merito occorre ricordare che nel nostro ordinamento sono state gradualmente adottate diverse disposizioni che prevedono il possesso di appositi requisiti professionali per accedere all esercizio di attività economiche e di servizio, approvate nel corso di molti anni di confronto a livello professionale e politico. Sono provvedimenti che, senza indurre forme di condizionamento formale, sono stati concepiti nell ottica di creare i presupposti per una graduale crescita professionale e culturale delle categorie interessate e per un sostanziale miglioramento del rapporto con i cittadini, creando concrete condizioni di tutela della concorrenza, di trasparenza e di salvaguardia della parità di trattamento delle imprese nel mercato in generale, e consentendo, anche, una significativa riduzione delle forme di lavoro abusivo. Al riguardo si evidenzia che a seguito della revisione della Costituzione del 2001 si sono affermati alcuni nuovi princìpi che, superando la visione 8

9 pregiudiziale del precedente dibattito, hanno avviato nuovamente un percorso legislativo mirato all introduzione di requisiti di accesso professionale per le attività di categoria. Ne sono esempio alcuni risultati quali: la legge n. 218/03 in materia di trasporto di persone mediante noleggio autobus con conducente (peraltro non rientrante nella Direttiva Servizi); la legge n. 174/05 sulla disciplina dell attività professionale di acconciatore; la legge n. 84/06 sull attività professionale di tintolavanderia; la professione di restauratore di beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004 Codice del restauro. In sostanza, in base a quanto espressamente evidenziato nel dibattito legislativo che ha portato all approvazione dei provvedimenti citati, si è affermato l orientamento che determinate categorie di attività di servizi sono riconducibili alla materia delle professioni per le quali, in base all art. 117 Cost., viene riservata allo Stato la definizione dei princìpi fondamentali. Il dibattito costituzionale sulle professioni, portando anche al noto Decreto Legislativo La Loggia n. 30, del febbraio 2006 (sulla ricognizione dei princìpi fondamentali in materia) ha affermato che: - la materia delle professioni deve essere intesa non più con esclusivo riferimento alle professioni intellettuali "ordinistiche" classiche, il cui esercizio resta comunque subordinato all iscrizione in Albi o Collegi professionali, ma in senso ampio, ovvero comprensivo delle attività professionali, relative anche alle attività professionali non intellettuali consistenti in attività economiche di servizio esercitate anche in forma di impresa, sottoposte a regole di accesso professionale, come propriamente nei casi delle professioni di estetista, di acconciatore, di autoriparatore, di installatore di impianti, e di altre; - è riservata allo Stato la l individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici e, quindi, la definizione dei requisiti tecnicoprofessionali e dei titoli professionali come livelli standard necessari per l esercizio di attività che richiedono una specifica preparazione al fine di garantire interessi la cui tutela compete in modo primario allo Stato, come per la sicurezza, la salute, l igiene alimentare, la tutela del consumatore, la tutela dell ambiente e simili. Per converso, con riguardo alla materia della tutela della concorrenza (rientrante nella competenza esclusiva dello Stato), resta ferma in capo al legislatore nazionale la competenza a stabilire i princìpi fondamentali indispensabili per garantire condizioni omogenee per l accesso e l esercizio delle attività economiche in forma imprenditoriale sull intero territorio nazionale, stabilendo condizioni indispensabili di omogeneità e di parità di trattamento fra 9

10 gli operatori nell accesso al mercato ed assicurando condizioni di trasparenza e lealtà nella concorrenza. Grazie a tale impostazione possono anche essere superati i rischi legati al neocentralismo regionale, che siano suscettibili di provocare sbarramenti localistici, polverizzazione delle imprese, frantumazione di profili professionali e parcellizzazione delle attività. A tale riguardo, tuttavia, occorre evidenziare la situazione piuttosto farraginosa e contraddittoria esistente a livello regionale in quanto accanto a comportamenti di diffusa inerzia da parte delle Regioni che spesso tardano di anni nella doverosa applicazione nel proprio territorio delle disposizioni approvate dallo Stato per l accesso professionale all esercizio delle attività si registrano anche comportamenti autonomistici che risultano in contrasto con le competenze spettanti allo Stato nel senso che le Regioni provvedono ad adottare disposizioni in materia di identificazione e disciplina di attività professionali in totale assenza di norme statali concernenti l identificazione dei medesimi profili e requisiti professionali. Come esempio delle situazioni indicate si possono citare rispettivamente i seguenti casi: - sotto il profilo dell inerzia e della autonomia discrezionale regionale, la legge n. 174/05 sull attività professionale di acconciatore, a tutt oggi, deve essere ancora attuata dalla maggioranza delle Regioni creando difformità nei requisiti e nei percorsi formativi per l accesso alla professione a livello territoriale; la legge n. 84/2006 sull attività professionale di tintolavanderia non è stata ancora applicata da alcuna Regione vanificando del tutto i princìpi professionali introdotti dalla legge nazionale e lasciando aperta la possibilità a chiunque di continuare ad intraprendere tale attività di servizio senza ottemperare ai nuovi requisiti richiesti dalle norme statali; - sotto il profilo del comportamento autonomistico delle Regioni si può fare riferimento a varie disposizioni regionali adottate negli ultimi anni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Liguria), che sono incorse anche nelle declaratorie di illegittimità della Corte Costituzionale, in materia di definizione delle discipline del benessere e bio-naturali nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, con la definizione de profili e dei relativi percorsi formativi, in ciò violando la competenza concorrente dello Stato in materia di professioni ; sono disposizioni adottate esclusivamente su iniziativa delle Regioni che, oltretutto, si sovrappongono in modo illegittimo alla sfera propria dell attività professionale di estetista espressamente disciplinata dalla legge statale n. 1/

11 In definitiva, a fronte della situazione riportata si ritiene che la norma di delega della Comunitaria 2008 sui profili professionali e sui requisiti abilitanti debba essere rivolta, come già evidenziato, a coordinare le disposizioni regionali difformi con quelle previste dalle leggi statali o, nel caso in cui le stesse non siano state applicate dalle Regioni, a rendere concretamente efficaci le disposizioni statali, superando la illegittima situazione di inerzia delle Regioni ovvero, secondo i casi, rimuovendo i comportamenti illegittimi ed autonomistici attualmente emergenti da parte delle disposizioni regionali. A tal fine possono essere adottate, secondo i casi, norme cedevoli ovvero potrebbero essere esercitati i poteri sostitutivi di cui al principio e criterio direttivo di delega previsto dalla lettera p) dell art. 41, citato. 11

12 Allegato 1 Elenco delle attività economiche e di servizio rientranti nelle categorie rappresentate da Confartigianato per le quali l ordinamento giuridico vigente prevede appositi regimi autorizzatori impliciti od espliciti. Al fine di corrispondere a quanto previsto dalla Direttiva, dai princìpi e criteri direttivi della Legge di delega e dallo stesso art. 13 (procedimenti per il rilascio dei titoli autorizzatori) dello schema di D.Lgs, è stato elaborato il presente Allegato 1 ove viene riportato un elenco delle attività economiche e di servizio rientranti nelle categorie rappresentate da Confartigianato per le quali l ordinamento giuridico vigente prevede appositi regimi autorizzatori impliciti od espliciti. Per maggiore chiarezza, in relazione alle varie attività riportate viene precisato se, in base a disposizioni espressamente previste, viene applicata la procedura della DIA, ai sensi dell art. 19 della legge n. 241/90, consistente nella presentazione di una dichiarazione di inizio di attività cui consegue, decorsi trenta giorni, la presentazione di una comunicazione per l inizio dell attività medesima. Nei casi in cui non venga prevista alcuna citazione della DIA va tenuto presente che, ai sensi dello stesso art. 19 della legge n. 241/90, resta ferma per il soggetto interessato la possibilità di presentare una DIA, in quanto dichiarazione sostitutiva di ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta comunque denominato o di iscrizione in albi o ruoli richiesti per l esercizio di un attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, salvi i casi espressamente esclusi dalla medesima norma (rilascio dell atto subordinato a limiti o contingenti od a strumenti di programmazione, ovvero atti di Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione ed all asilo, alla cittadinanza, alla giustizia, alle finanze, alla tutela della salute, della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell ambiente), per i quali risulta comunque necessario conseguire il rilascio di atti autorizzatori per l avvio e l esercizio dell attività che, secondo la complessità tecnica dell istruttoria o le differenti esigenze di contemperamento degli interessi pubblici e degli interessi privati coinvolti, possono essere caratterizzati da diversi gradi di discrezionalità tecnica o amministrativa. In particolare, nell elenco allegato vengono specificate le attività che possono essere iniziate dopo avere acquisito i vari atti autorizzatori consistenti, secondo i casi, nel conseguimento di provvedimenti impliciti di silenzio-assenso o nel rilascio di un titolo autorizzatorio esplicito. 12

13 NB Occorre tener presente che l elenco delle attività con le specificazioni relative al regime autorizzatorio richiesto (DIA, silenzio-assenso ed autorizzazione esplicita) è suscettibile di numerose varianti introdotte dalla legislazione regionale e dalla regolamentazione comunale in materia di istituzione dello Sportello unico e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, che, in luogo di atti autorizzatori o di nulla osta formali, hanno introdotto i criteri del silenzio-assenso, della DIA, o anche della presentazione di una sola denuncia di inizio di attività, anche con riguardo a diverse tipologie di procedimenti che richiedono un accertamento di requisiti igienico-sanitari, urbanistici, ambientali o attinenti alla sicurezza ed alla salute. In tal senso il panorama dei regimi autorizzatori esistenti sul territorio risulta piuttosto diversificato. Considerata la situazione frammentaria dei regimi autorizzatori esistenti si auspica che il Decreto legislativo possa realmente portare ad una revisione dei procedimenti relativi all avvio ed all esercizio delle attività economiche e di prestazione di servizi oggetto della Direttiva, provvedendo ad una sostanziale opera di coordinamento e di definizione di un regime autorizzatorio basato su criteri minimali di carattere uniforme sul territorio nazionale. Elenco attività Acconciatore (barbiere e parrucchiere per uomo e donna DIA (con comunicazione per l inizio dell attività differita di trenta giorni): Comune Enti coinvolti: ASL (idoneità igienico-sanitaria locali e attrezzature) VV.F. (note: requisiti professionali) Aceti (produzione e imbottigliamento) Autorizzazione: Ministero Politiche Agricole (silenzio assenso) UTF registro vidimato da Ufficio repressione frodi Aceto balsamico Decreto riconoscimento Ministero Politiche Agricole Additivi chimici alimentari (produzione, detenzione e commercio) Autorizzazione:Regione o Provincia. Enti coinvolti: Comune (autorizzazione igienico-sanitaria) ASL (parere) Alcolici distillerie liquori grappe - acquaviti Decreto autorizzazione MISE. Licenza UTF alcolici - dichiarazione immissione in consumo Finanza Comune: autorizzazione igienico-sanitaria ASL (parere) Alimentari (produzione-preparazione-confezionamento) DIA: Comune 13

14 Enti coinvolti: ASL (registrazione stabilimento) VV.F. Prevenzione incendi Sistema HACCP (analisi rischi e controllo punti critici) per il settore alimentare Alimentari riconoscimento DOP, IGP e STG Riconoscimento con Decreto Min. Pol. Agr. Alimenti dietetici e per la prima infanzia (produzione, registrazione e commercio) Autorizzazione: Ministero Salute (silenzio assenso) Enti coinvolti: Comune (autorizzazione sanitaria locali) ASL (parere) VV.F. (CPI) Antiparassitari (produzione e imballaggio) Autorizzazione: Ministero Salute Comunicazione: UTF Enti coinvolti: Comune VV.F. (CPI) Antiquariato (commercio di cose antiche o usate) Dichiarazione di vendita: Comune Comunicazione: UIC (antiriciclaggio) Apicoltura Comunicazione (primo avvio dell attività): ASL (servizi veterinari) Enti coinvolti: ASL (vigilanza interventi e accertamenti sanitari) Comune (titolo edilizio) Armi (produzione) Licenza: Questore (accertamento capacità tecniche) Enti coinvolti: VV.F. (CPI) Ministero Difesa (iscrizione Registro nazionale) Aromi (produzione e commercio) Autorizzazione: Regione Direttive Min. Lavoro e Salute Artificiere fochino fuochi artificiali Autorizzazione esplosivi: Uff. Terr. Gov.-Prefettura Capacità tecnica Ascensori e montacarichi:installazione DIA : Camera Commercio (Registro imprese ) o Commissione Provinciale Artigianato (Albo Imprese Artigiane) (note: requisiti professionali) Autodemolizione Autorizzazione: Provincia Direttive della Regione Enti coinvolti: ASL (Licenza agibilità rifiuti) VV:F: (CPI) Autonoleggio da rimessa DIA Comune Enti coinvolti: VV.F. (CPI) Assenso Prefettura Autoriparazione (meccanica, carrozzeria, gommista, elettrauto) DIA (con comunicazione per l inizio dell attività differita di trenta giorni): Camera Commercio (Registro imprese )o Commissione Provinciale Artigianato (Albo Imprese Artigiane) Enti coinvolti: VV.F. (CPI) (note: requisiti professionali) Autoscuola (impresa pratiche automobilistiche e nautiche) 14

15 DIA (con comunicazione per l inizio dell attività differita di trenta giorni): Provincia Enti coinvolti: Comune (agibilità locali) Requisiti professionali (attestato idoneità MCTC) Capacità finanziaria Bagnino di salvataggio (servizi di manutenzione dell arenile e assistenza bagnanti) Concessione demaniale Bevande alcoliche Licenza esercizio: UTF Bevande analcoliche Autorizzazione: Comune Enti coinvolti: ASL (parere) VV.F. (CPI) Bilance strumenti di misura (impresa fabbricazione) Presa d atto Uff. Terr. Gov. (Prefettura) Biciclette (riparazione) Comune VV.F. (CPI) Bionaturali (discipline per il benessere: shiatsu, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e simili): da ricondurre nell attività di estetista (vedi) DIA (con comunicazione per l inizio dell attività differita di trenta giorni): Comune ASL (parere) (note: requisiti professionali e iscrizioni a registri: Regione) Birra Dichiarazione di immissione in consumo: UTF Enti coinvolti: Comune (autorizzazione igienico-sanitaria) ASL (parere) Burro (produzione, confezionamento, conservazione, commercio) Comunicazione: Camera di Commercio Comune VV.F. (CPI) Cave e torbiere: attività estrattiva, ricerca, coltivazione e ampliamento Autorizzazione nuove cave e torbiere e ampliamenti: Regione Autorizzazione ricerca e coltivazione: Comune Enti coinvolti: enti preposti alla tutela di vincoli Settori regionali e comunali per competenze geologiche, urbanistiche, usi civici, VIA ed altro Cacao e cioccolato Prevenzione incendi ASL Calzolaio (riparazione e produzione calzature) Comune Carne (stabilimenti produzione e lavorazione di prodotti a base di carne) Idoneità sanitaria - Libretto ASL decreto riconoscimento Idoneità stabilimento Servizio veterinario Regione Prevenzione incendi Carne (preparazione carni insaccate) ASL libretto idoneità sanitaria - decreto riconoscimento Idoneità stabilimento Servizio veterinario Regione 15

16 Carne (lavorazione di prodotti a base di carne) ASL libretto idoneità sanitaria. Idoneità stabilimento Regione Carpenteria metallica Comune Carta e cartoni prodotti cartotecnici carta parati (fabbricazione) Prevenzione incendi Cascami (raccolta e cessione di rottami ferrosi e non ferrosi ed altri materiali di recupero) Comunicazione: Albo gestori ambientali Comunicazione: Regione Cemento e calcestruzzo Prevenzione incendi Cereali (molitura - molini) Prevenzione incendi. Licenza macinazione Camera Commercio Comunicazione MISE Cicli e moto (riparazione) Comune VV.F. (CPI) Commercio al dettaglio in sede fissa (acquisto e rivendita di merci negli esercizi di vicinato) Comunicazione di inizio di attività al Sindaco (con inizio differito) Enti coinvolti: ASL (per il settore alimentare) VV.F. Sistema HACCP (analisi rischi e controllo punti critici) per il settore alimentare (note: requisiti morali - requisiti professionali per il settore alimentare) Commercio: forme speciali di vendita al dettaglio (spacci interni, distributori automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendite a domicilio, commercio elettronico); servizi svolti in forma accessoria dalle imprese artigiane Comunicazione: Comune (inizio differito) Enti coinvolti: ASL (per il settore alimentare) VV.F. Enti competenti per il titolo edilizio (note: requisiti morali - requisiti professionali per il settore alimentare) Commercio su aree pubbliche (in sede fissa o itinerante) con eventuale somministrazione di alimenti e bevande: servizio svolto da imprese artigiane per la vendita e la somministrazione dei propri prodotti Autorizzazione e Concessione del posteggio: Comune Enti coinvolti: Regione ASL (per il settore alimentare) (note: requisiti morali - requisiti professionali per il settore alimentare) Cose antiche e usate (riparazione, restauro e vendita) Dichiarazione di vendita Comune. Comunicazione UIC Cosmetici (produzione e confezionamento Certificazione Min. Lavoro e Salute. Prevenzione incendi. Comunicazione di avvio di attività mediante notifica al Ministero ed alla Regione Dispositivi medici (fabbricazione) Comunicazione e Registrazione: Min. Lavoro e Salute VV.F. (CPI) 16

17 Edilizia (impresa edile di costruzioni, completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e riparazione) Comune - DURC Editoria (produzione di documenti) Deposito documenti di interesse culturale: archivio nazionale e regionale e Biblioteca nazionale Deposito documenti di grafica d arte Istituto nazionale della grafica Educazione fisica e sportiva Comune (note: requisiti professionali - diploma Min. P. I. di educatore fisico e sportivo) Elaborazione dati - software (CED) Dia: Comune VV.F. (CPI)Prevenzione incendi Erboristeria Comune Escavazione (estrazione di ghiaia e sabbia) Autorizzazione: Regione / Provincia Estetista centri di bellezza centri UV di abbronzatura e sauna centri benessere DIA (con comunicazione per l inizio dell attività differita di trenta giorni): Comune ASL VV.F. (CPI) (note: requisiti professionali) Facchinaggio e movimentazione merci DIA (con comunicazione per l inizio dell attività differita di trenta giorni): Camera Commercio (Registro imprese ) o Commissione Provinciale Artigianato - Albo Imprese Artigiane, secondo norme regionali Facchinaggio portuale (movimento merci) Comunicazione Autorità portuale Fiammiferi (impresa produzione) Prevenzione incendi Fiori e piante ornamentali (impresa produzione, conservazione, condizionamento) Iscrizione Registro nazionale Min. Pol. Agric. Albo nazionale esportatori (ICE) Fitosanitari (impresa produzione) Decreto riconoscimento idoneità stabilimento: Min. Salute Autorizzazione: Comune. Enti coinvolti: ASL Prevenzione incendi Enti vari (titolo edilizio, rischi incidenti rilevanti, emissioni in atmosfera, smaltimento rifiuti, acque reflue) Fitosanitari (deposito, immissione in commercio e vendita) Autorizzazione: Comune Enti coinvolti: Min. Salute Servizio Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) (elenco soggetti autorizzati) Regione ASL Certificato (Patentino) di abilitazione alla vendita (Regione ASL) 17

18 Formaggi caseifici prodotti a base di latte (impresa) Decreto riconoscimento idoneità stabilimenti Min. Salute Enti coinvolti: Prevenzione incendi Parere ASL Autorizzazione igienico-sanitaria Comune Domanda utilizzazione di caseina: silenzio assenso Fotografia laboratori fotografici (impresa) Informazione preventiva alla PS Fuochi d artificio (produzione e accensione Autorizzazione esplosivi: Uff. Terr. Gov. (Prefettura) Enti coinvolti: Comune (autorizzazione d accensione) VV.F. (CPI) Questura (nulla osta accensione) Galenici: prodotti officinali per uso umano (impresa) Autorizzazione: Min. Lavoro e Salute VV.F. (CPI) Gastronomia e rosticceria DIA sanitaria Comune (registrazione stabilimento) DIA sanitaria: Regione Gelateria (impresa produzione per asporto o consumo immediato) DIA sanitaria: Comune Giocattoli (produzione) DIA: Comune VV.F. (CPI) (Note: Certificazione di sicurezza dell Istituto Sicurezza Giocattoli, ente notificato) Imballaggi (produzione) Consorzio obbligatorio nazionale Imbalsamazione e tassidermia ASL Imbianchino, decoratori e lavori affini DIA: Comune Impianti (installazione, trasformazione ampliamento impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento, climatizzazione, del gas, idrici, di ascensore e di antincendio) DIA (con comunicazione per l inizio dell attività differita di trenta giorni): Camera Commercio (Registro imprese ) o Commissione Provinciale Artigianato (Albo Imprese Artigiane) (note: requisiti professionali) Impianti fotovoltaici (installazione e insediamento) criteri stabiliti dall AEEG MISE Autorizzazione Comune (DIA edilizia fino a 20 kw) Prevenzione incendi. Licenza agibilità Comune Impianti telecomunicazione Autorizzazione generale e licenza individuale: MISE Autorizzazione: Comune 18

19 Impianti telefonici Autorizzazione Ministero Telecomunicazioni (requisiti professionali, organizzativi e finanziari) Impianti termici : manutenzione Patentino di conduzione: Ministero Lavoro ISPELS (silenzio assenso) Industrie insalubri di prima e seconda classe Comunicazione (DIA): Comune Enti coinvolti: ASL Lattoniere, lamierista e lavorazioni affini (impresa) Comune Lievito (produzione per panificazione) Autorizzazione Min. Salute Parere ASL Maglieria (produzione) VV.F. (CPI) Mangimi- produzione e commercio di mangimi Licenza: Provincia (silenzio assenso) Enti coinvolti: VV.F. (CPI) Ministero Salute (autorizzazione) - Margarina (produzione, deposito e commercio) Autorizzazione sanitaria: Comune ASL (parere) Medicinali (produzione) Autorizzazione: Min. Salute VV.F. (CPI) Molitura cereali Comunicazione nuovi impianti: MISE Licenza di macinazione (con visto annuale): Camera di Commercio VV.F. (CPI) Molitura olio di oliva Decreto riconoscimento stabilimento Min. Pol. Agr. VV.F. (CPI) ASL (attestazione idoneità) Nautica da diporto (impresa costruzione e riparazione imbarcazioni) Comune Noleggio veicoli senza conducente Denuncia di inizio attività: Comune Enti coinvolti: Prefettura VV.F. (rimessa) Enti competenti per gli atti rientranti nel procedimento (titolo edilizio, scarichi, emissioni in atmosfera, rifiuti e simili) (note: requisiti idoneità morale - requisiti professionali e tecnici) Norcino mattatore (impresa) Comunicazione al Comune Parere ASL 19

20 Olio - deacidificazione di olii di oliva; silenzio assenso Pelli: concerie, raccolta e lavorazione Comunicazione: Comune ASL (parere) VV.F. (CPI) Pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione DIA (con comunicazione per l inizio dell attività differita di trenta giorni): Camera Commercio (Registro imprese ) o Commissione Provinciale Artigianato (Albo Imprese Artigiane) secondo norme regionali Palestra (impresa attività ginniche, sportive) Autorizzazione Comune (conformità impianti e attrezzature) Prevenzione incendi. Autorizzazione scarico acque reflue Comune (note: requisiti professionali - istruttori diplomati) Panificazione (impresa produzione generi panificazione forno cottura) DIA (con comunicazione per l inizio dell attività differita di trenta giorni) Comune attestazione possesso requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e ambientali designazione responsabile attività produttiva. Prevenzione incendi Pasta alimentare - Pasta fresca (impresa produzione) DIA sanitaria Comune. Prevenzione incendi Pasticceria (impresa produzione) DIA sanitaria Comune. Prevenzione incendi Pelli (impresa raccolta e lavorazione) Prevenzione incendi (con più di 25 addetti) Pesca (impresa lavorazione, trasformazione prodotti della pesca) Riconoscimento Regione. Parere ASL Piume (impresa lavorazione penne, piume e piumini per imbottitura) Autorizzazione sanitaria Comune parere ASL Pompe funebri (impresa) Dichiarazione idoneità Ufficiale sanitario. Prevenzione incendi. Autorizzazione Comune Restauro di mobili DIA: Comune VV.F. (CPI) Rimessa pubblica di veicoli (impresa) DIA Comune. Prevenzione incendi Restauro di beni culturali tutelati (impresa) Rifiuti: attività di autosmaltimento o recupero rifiuti Comunicazione di inizio di attività: Provincia (silenzio assenso) Somministrazione alimenti e bevande (pubblico esercizio) - esercizi di ristorazione e somministrazione (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie e similari) 20

21 - esercizi di somministrazione bevande, anche alcoliche, di latte, pasticceria, gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e similari); - bar con cibi precotti, confezionati e non manipolati; bar con laboratorio per preparazione di cibi cotti - esercizi di somministrazione congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago (sale da ballo, da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari e similari) Autorizzazione: Comune Enti coinvolti: Comune (agibilità locali) ASL Prevenzione incendi Enti preposti (titolo edilizio) Sistema HACCP (analisi rischi e controllo punti critici) per il settore alimentare (Note:Requisiti morali e professionali) Sostanze alimentari: laboratori di produzione e depositi all ingrosso Autorizzazione sanitaria: Comune Enti coinvolti: ASL (sopralluogo e parere Spade (spade giapponesi katane ) Licenza del Questore Strumenti musicali DIA: Comune VV.F. (CPI) Tatuaggio e piercing DIA Comune ASL (parere requisiti igienico-sanitari locali) Tosatura toelettatura animali DIA Comune Vini - produzione e imbottigliamento di vini spumanti gassificati; Domanda: Comune (silenzio assenso) Elenco delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (approvato con DPR n. 288 del 25 maggio 2001) Sono previste 13 macrocategorie di attività e 158 tipologie di lavorazione - DIA e iscrizione all Albo delle imprese artigiane (in caso di qualifica artigiana); riconoscimento della Commissione Provinciale per l Artigianato - Per alcune lavorazioni sono richiesti appositi atti autorizzatori (infra) I - Abbigliamento su misura Lavori di figurinista e modellista - Modisterie Confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria - Sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli - Realizzazione di modelli per pellicceria Sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento - Camicerie Fabbricazione di cravatte - Fabbricazione di busti - Fabbricazione di berretti e cappelli Confezione a maglia di capi per abbigliamento Fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano 21

22 Lavori di calzoleria - Laboratori di sartoria e confezioni: VV.F.: Certificato Prevenzione incendi II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria Bulinatura del cuoio - Decorazione del cuoio - Limatura del cuoio - Ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone) Lucidatura a mano di pelli - Fabbricazione di pelletteria artistica - Fabbricazione di pelletteria comune Pirografia - Sbalzatura del cuoio Fabbricazione di selle - Stampatura del cuoio con presse a mano - Tappezzeria in cuoio - Tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni) III - Decorazioni Lavori di addobbo e apparato - Decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali - Decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento - Decorazione artistica di stoffe (tipo batik) Lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili Lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura Arti grafiche, eliografiche, litografiche e tipografiche Riproduzione di acquaforti Realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica - Riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche Riproduzione di xilografie Lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche Riproduzione di disegni per tessitura Lavori di copista di galleria Composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo) Lavori di fotoincisione Lavori di fotoritocco V - Legno e affini Lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno Lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo Lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo) Fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno Tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi Lavorazione del sughero Fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili - Fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili) - Lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane Fabbricazione di sedie Fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili Fabbricazione e montaggio di cornici Fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili Ebanisteria Fabbricazione di pipe 22

23 Fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili Carpenteria in legno Verniciatura di imbarcazioni in legno Fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno VI - Metalli comuni Arrotatura di ferri da taglio Lavorazione di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti Fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco Licenza del Questore Fabbricazione di chiavi Lavori di damaschinatore Fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali Lavorazione del ferro battuto e forgiato (fabbro, fucinatore, forgiatore) Fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani) Modellatura dei metalli Fabbricazione di modelli meccanici Battitura e cesellatura del peltro - Lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano) Lavori di sbalzatura - Lavori di traforatura artistica Lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati Lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco Fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo Lavorazione dell'ottone e del bronzo Carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni da diporto Lavori di cromatura Lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni VII - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini Lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano) Incastonatura delle pietre preziose Lavori di cesellatura - Lavorazioni della filigrana Denuncia inizio attività alla Questura Iscrizione Registro assegnatari dei marchi di identificazione: Camera di Commercio Lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo - Lavorazione ad intarsio delle pietre dure Lavori di miniatura - Lavori di smaltatura Formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili) - Infilatura di perle VIII - Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini, ed attività di estetista Servizi di barbiere - Lavorazione di parrucche Servizi di parrucchiere per uomo e donna (come disciplinati dalla Legge n. 174/05) Attività di estetista (come disciplinate dalla Legge n. 1/90) 23

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