SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 novembre 2007 (*) «Accise Oli minerali Modo di trasporto atipico»

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 novembre 2007 (*) «Accise Oli minerali Modo di trasporto atipico»"

Transcript

1 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 novembre 2007 (*) «Accise Oli minerali Modo di trasporto atipico» Nel procedimento C-330/05, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 234 CE, dallo Hovrätten för Övre Norrland (Svezia), con decisione 22 agosto 2005, pervenuta in cancelleria il 6 settembre 2005, nel procedimento penale a carico di Fredrik Granberg, LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), R. Schintgen, M. Ilešič e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 novembre 2006, considerate le osservazioni presentate: per il sig. Granberg, dal sig. L. Lindström, advokat; per il governo svedese, dalla sig.ra K. Norman e dal sig. A. Kruse, in qualità di agenti; per il governo greco, dal sig. S. Spyropoulos, dalle sig.re N. Dafniou, Z. Chatzipavlou e S. Trekli, in qualità di agenti; per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato; per il governo polacco, dal sig. J. Pietras, in qualità di agente; per il Consiglio dell Unione europea, dalle sig.re E. Karlsson e M.-M. Josephides, in qualità di agenti; per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Mölls e dalla sig.ra L. Ström van Lier, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell avvocato generale, presentate all udienza del 27 febbraio 2007, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di decisione pregiudiziale riguarda l interpretazione degli artt. 7, n. 4, e 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE (GU L 390, pag. 124; in prosieguo: la «direttiva»), nonché la validità di questa seconda disposizione.

2 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito del procedimento penale avviato contro il sig. Granberg, per aver introdotto illegalmente in Svezia gasolio da riscaldamento, cioè un olio minerale ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva. Contesto normativo Normativa comunitaria 3 I considerando quinto-settimo, dodicesimo e tredicesimo della direttiva enunciano quanto segue: «considerando che qualsiasi fornitura, detenzione in previsione della fornitura o destinazione all uso di un operatore che svolga un attività economica a titolo indipendente o all uso di un organismo di diritto pubblico, avente luogo in uno Stato membro diverso da quello di immissione in consumo, rende l accisa esigibile in quest ultimo Stato membro; considerando che i prodotti soggetti ad accisa che sono acquistati dai privati per proprio uso, trasportati dai medesimi, devono essere tassati nello Stato membro in cui tali prodotti sono stati acquistati; considerando che, per stabilire che i prodott[i] soggetti ad accisa non sono detenuti a fini personali bensì a fini commerciali, gli Stati membri devono tener conto di un certo numero di criteri; ( ) considerando che, per assicurare la riscossione dell imposta alle aliquote stabilite dagli Stati membri, si deve instaurare una procedura relativa alla circolazione di tali prodotti in regime di sospensione; considerando che a tale titolo è anzitutto necessario che ogni spedizione possa essere facilmente identificata; che la situazione di questa deve essere immediatamente conoscibile con riguardo all obbligazione tributaria da cui è gravata; che è quindi necessario prevedere un documento d accompagnamento conforme a dette esigenze, che può essere amministrativo o commerciale; che il documento commerciale utilizzato deve contenere gli elementi essenziali presenti nel documento amministrativo». 4 Ai sensi dell art. 3, n. 1, della direttiva, essa è applicabile, a livello comunitario, agli oli minerali, all alcol e alle bevande alcoliche, nonché ai tabacchi lavorati. 5 L art. 6, n. 1, della direttiva dispone: «L accisa diviene esigibile all atto dell immissione in consumo ( ). Si considera immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa: a) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; b) la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti in questione al di fuori di un regime sospensivo; c) l importazione, anche irregolare, dei prodotti in questione, quando essi non sono vincolati a un regime sospensivo». 6 L art. 7 della direttiva stabilisce quanto segue: «1. 1. Nel caso in cui prodotti soggetti ad accisa, che siano già stati immessi in consumo in uno Stato membro, sono detenuti a scopo commerciale in un altro Stato membro, le accise vengono riscosse nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti. ( ) 4. I prodotti di cui al paragrafo 1 circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento in cui sono menzionati i principali elementi del documento di cui

3 all articolo 18, paragrafo 1. La forma e il contenuto di questo documento sono stabiliti secondo la procedura prevista dall articolo 24 della presente direttiva. ( )». 7 Secondo la formulazione dell art. 8 della direttiva: «Per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati». 8 L art. 9, n. 3, della direttiva stabilisce: «Gli Stati membri possono altresì prevedere che l accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici, da privati o per conto di questi ultimi. Va considerato come modo di trasporto atipico il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali». 9 L art. 18 della direttiva dispone quanto segue: «1. Nonostante l eventuale uso di procedure informatizzate, ogni prodotto che è soggetto ad accisa e che circola in regime di sospensione tra i territori dei diversi Stati membri, compresi quelli che circolano per via marittima o aerea direttamente da un porto o aeroporto della Comunità verso l altro, è accompagnato da un documento rilasciato dallo speditore. Esso può essere un documento amministrativo o commerciale. La forma e il contenuto di tale documento nonché la procedura da seguire qualora esso sia oggettivamente inadeguato sono definiti secondo la procedura di cui all articolo Al fine di identificare le merci e procedere al loro controllo, è opportuno procedere al conteggio dei colli e alla descrizione dei prodotti sul documento di cui al paragrafo 1, ed eventualmente al suggellamento per volume effettuato dallo speditore allorché il mezzo di trasporto è riconosciuto idoneo al suggellamento da parte dello Stato membro di partenza, o al suggellamento dei colli effettuato dallo speditore. 3. Nel caso in cui il destinatario non sia un depositario autorizzato o un operatore registrato e nonostante l articolo 17, il documento di cui al paragrafo 1 deve essere accompagnato da un documento che attesti il pagamento dei diritti d accisa nello Stato membro di destinazione o l osservanza di qualsiasi altra modalità che garantisca la riscossione delle accise, in base alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione. Tale documento deve indicare: l indirizzo dell ufficio interessato delle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione; la data ed il riferimento del pagamento o dell accettazione della garanzia del pagamento da parte di tale ufficio. ( )». Normativa nazionale 10 L art. 4 del capo 1 della legge relativa al controllo, nell ambito della percezione dei diritti d accisa, del trasporto, tra l altro, dei prodotti alcolici, del tabacco lavorato e degli oli minerali [lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter; in prosieguo: la «LPK»] dispone quanto segue: «Per soggetto passivo, si intende il soggetto passivo dell accisa conformemente: ( )

4 3. al capo 4, art. 1, primo comma, punti 1-5 o 7, o art. 2, della legge (1994:1776) relativa all imposta sull energia [lag (1994:1776) om skatt på energi; in prosieguo: la LSE ]». 11 L art. 1 del capo 4 della LSE prevede quanto segue: «È soggetta alla tassa sull energia ( ): (...) 5. qualsiasi persona ( ) che introduca o riceva combustibile in Svezia, proveniente da un altro Stato membro della Comunità europea; (...)». 12 L art. 1 bis del capo 4 della LSE dispone: «La tassa non è dovuta ai sensi dell art. 1, punto 5, ( ) 3. per i carburanti introdotti in Svezia per uso privato nel serbatoio di veicoli, navi o aerei o in bidoni di scorta che contengano al massimo 10 l». 13 Ai sensi dell art. 6 del capo 1 della LPK: «Un prodotto soggetto ad accisa può essere trasportato solo se sono soddisfatte tutte le condizioni in materia di documento di accompagnamento, di costituzione di una garanzia [per assicurare il pagamento della tassa], di prova di tale costituzione e di obbligo di dichiarazione previste dalle leggi indicate all art. 2 o dalle disposizioni di cui all art. 5 bis». 14 In forza dell art. 1 del capo 5 della LPK, chi introduce intenzionalmente in Svezia prodotti soggetti ad accise da uno Stato rientrante nell area in cui si applica la normativa comunitaria sulle accise in violazione dell art. 6 del capo 1 della medesima legge e, di conseguenza, rischia di complicare seriamente l attività di controllo fiscale delle autorità sul trasporto delle merci, è condannato per trasporto illegale di prodotti soggetti ad accise alla reclusione non superiore a due anni. Se l infrazione deve considerarsi lieve l autore è punito con un ammenda. Causa principale e questioni pregiudiziali 15 Il 7 dicembre 2003 il sig. Granberg, che si trovava a bordo di un furgone proveniente dalla Finlandia, è stato fermato al posto doganale svedese di Övertorneå. Le autorità doganali hanno accertato che nel veicolo si trovavano l di gasolio commercializzato in Finlandia come prodotto per il riscaldamento. Il detto gasolio era trasportato in un vano di carico coperto ed era contenuto in tre recipienti comunemente denominati «grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa» (in prosieguo: i «GRV»). Detti GRV erano di un tipo utilizzato da professionisti, in particolare per il trasporto di oli idraulici. Il gasolio di cui trattasi doveva servire a riscaldare l abitazione del sig. Granberg ed era quindi destinato al suo uso privato. In applicazione dell art. 1 del capo 4 della LSE, letto in combinato disposto con l art. 4 del capo 1 della LPK, detta merce è stata considerata come soggetta al versamento di diritti di accise. 16 Il sig. Granberg è stato perseguito dal pubblico ministero per aver seriamente complicato lo svolgimento dei controlli fiscali, poiché non aveva presentato alcuna dichiarazione alle autorità fiscali competenti prima di procedere al trasporto del detto gasolio, non aveva costituito una garanzia per il pagamento delle tasse dovute e non aveva presentato né la prova della costituzione di una garanzia né un documento di accompagnamento semplificato. Con decisione 4 maggio 2004, lo Haparanda Tingsrätt [Tribunale di primo grado di Haparanda] lo ha condannato ad un ammenda per trasporto illegale di prodotti soggetti ad accise. 17 Il sig. Granberg interponeva appello contro tale sentenza dinanzi allo Hovrätten för Övre Norrland (Corte d appello per la Svezia settentrionale superiore). Egli ammette i fatti materiali che gli erano addebitati, ma contesta che essi costituiscano una violazione. Egli sostiene infatti che, imponendo il versamento delle accise per qualsiasi importazione di gasolio da riscaldamento e in mancanza di

5 eccezioni per le importazioni effettuate con sistemi diversi dai «modi di trasporto atipici» ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva, il legislatore svedese non ha trasposto o per lo meno ha trasposto in modo scorretto le norme di tale direttiva. 18 In tali circostanze lo Hovrätten för Övre Norrland ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l art. 9, n. 3, della direttiva ( ) dia la possibilità agli Stati membri di escludere, in generale, il gasolio da riscaldamento dall ambito di applicazione dell art. 8 della direttiva stessa, per cui [la normativa di] uno Stato membro può prevedere che un privato che ha acquistato, direttamente e per proprio uso, gasolio da riscaldamento in un altro Stato membro, in cui tale prodotto è stato messo in commercio, e che lo ha trasportato egli stesso verso lo Stato membro di destinazione, sia tenuto a pagare i diritti di accisa in quest ultimo Stato, a prescindere dal modo in cui il gasolio è stato trasportato. 2) Qualora la risposta alla questione n. 1 sia affermativa, se l art. 9, n. 3, [della direttiva] sia compatibile con il principio della libera circolazione delle merci, sancito dal Trattato CE, nonché con il principio di proporzionalità, alla luce del fatto che lo scopo dell art. 9, n. 3, della direttiva sembra essere quello di indurre i privati ad astenersi dal trasportare oli minerali, prevedendo un eccezione al principio secondo cui, quando un privato acquista dei prodotti per proprio uso e li trasporta egli stesso, i diritti di accisa devono essere riscossi nello Stato membro in cui prodotti sono acquistati, e se tale scopo sia compatibile con il fondamento giuridico della direttiva stessa, invocato dal Consiglio [dell Unione europea], oppure se l art. 9, n. 3, della direttiva sia illegittimo. 3) Qualora la risposta alla questione n. 1 sia negativa, se il trasporto da parte di un privato di 3000 l di gasolio da riscaldamento in tre recipienti comunemente denominati [GRV], che possono essere, di per sé, riconosciuti idonei al trasporto professionale di merci pericolose, in particolare in forma liquida, nel vano di un furgone, costituisca un modo di trasporto atipico ai sensi dell art. 9, n. 3, [della direttiva]. 4) Se sia conforme all art. 7, n. 4, [della direttiva] che uno Stato membro adotti una disposizione per cui un privato che ha acquistato, direttamente e per uso proprio, gasolio da riscaldamento in un altro Stato membro, in cui tale prodotto è stato messo in commercio, e che lo ha trasportato egli stesso nello Stato membro di destinazione avvalendosi di un modo di trasporto atipico ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva, sia tenuto a costituire una garanzia per il pagamento dei diritti di accisa e ad avere, al momento del trasporto, un documento di accompagnamento semplificato e la prova della costituzione di una garanzia per il pagamento dei diritti di accisa». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 19 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l art. 9, n. 3, della direttiva dia la possibilità di assoggettare, in generale, al pagamento dell accisa nello Stato membro di consumo il gasolio da riscaldamento acquistato in un altro Stato membro da un privato per bisogni propri e da lui trasportato verso tale Stato membro di consumo, a prescindere dalla modalità utilizzata per effettuare tale trasporto. Osservazioni sottoposte alla Corte 20 Il governo polacco, il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee propongono di risolvere tale questione in senso negativo. 21 Essi sostengono che l art. 9, n. 3, della direttiva dà la possibilità agli Stati membri di escludere dalla sfera di applicazione dell art. 8 della medesima il gasolio da riscaldamento importato sul loro territorio da un privato per bisogni propri esclusivamente a condizione che quest ultimo utilizzi, a tal fine, un «modo di trasporto atipico» ai sensi del summenzionato art. 9, n Secondo il governo polacco e il Consiglio, poiché quest ultima disposizione costituisce una deroga alla regola generale prevista all art. 8 della direttiva, essa deve essere interpretata restrittivamente. A tale proposito il Consiglio precisa che se il legislatore comunitario avesse voluto

6 consentire agli Stati membri di escludere dall ambito di applicazione del detto art. 8 qualsiasi trasporto di gasolio da riscaldamento effettuato da un privato lo avrebbe espressamente previsto. 23 I governi svedese, ellenico e italiano, di parere opposto, ritengono che gli Stati membri possano escludere dall ambito di applicazione dell art. 8 della direttiva i prodotti da riscaldamento allo stato liquido trasportati da privati e, di conseguenza, rendere l accisa su tali prodotti esigibile nello Stato membro di consumo, indipendentemente dalla modalità di trasporto prescelta. 24 Il governo svedese afferma principalmente che dalla lettera stessa dell art. 9, n. 3, della direttiva risulta che, per quanto riguarda il gasolio da riscaldamento, non esiste alcuna possibilità per un privato di trasportare questo tipo di prodotto con un modo di trasporto «tipico», e quindi di essere esentato dal pagamento dell accisa nello Stato membro di consumo. Infatti, tale disposizione sarebbe diretta a permettere agli Stati membri di impedire, in generale, il trasporto di gasolio da riscaldamento da parte di privati. 25 I governi ellenico e italiano osservano, dal canto loro, che, in considerazione della loro natura particolare, i prodotti da riscaldamento allo stato liquido sono stati esclusi dal legislatore comunitario dal campo di applicazione dell art. 8 della direttiva. Infatti, a differenza di altri prodotti soggetti ad accise, come il tabacco e le bevande alcoliche, i prodotti da riscaldamento allo stato liquido non sarebbero normalmente trasportati dai privati per loro uso personale. Sarebbe quindi possibile presumere che tale tipo di prodotto sia esclusivamente trasportato a fini commerciali. Risposta della Corte 26 Come la Corte ha già rilevato, la direttiva intende fissare un certo numero di regole quanto alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accise, segnatamente al fine di assicurare che l esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri (sentenze 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I-1605, punto 22; 5 aprile 2001, C-325/99, van de Water, Racc. pag. I-2729, punto 39; 12 dicembre 2002, C-395/00, Cipriani, Racc. pag. I-11877, punto 41, e 23 novembre 2006, C-5/05, Joustra, Racc. pag. I-11075, punto 27). 27 A tale riguardo, l art. 8 della direttiva fissa il principio generale secondo cui i diritti di accisa sui prodotti acquistati dai privati per i loro bisogni personali e trasportati dai medesimi sono dovuti nello Stato membro in cui sono stati acquistati (v., in tal senso, sentenza Joustra, cit., punti 31 e 33). 28 Tuttavia, per quanto riguarda l acquisto di oli minerali già commercializzati in uno Stato membro, l art. 9, n. 3, della direttiva permette di derogare alla regola generale enunciata all art. 8 di tale direttiva, e così di prevedere che l accisa sia parimenti esigibile in un altro Stato membro in cui tali oli sono stati trasportati per esservi consumati. 29 Gli Stati membri possono tuttavia avvalersi di tale facoltà solo se sono soddisfatte talune condizioni. Così, gli oli minerali soggetti a diritti di accisa in base al suddetto art. 9, n. 3, devono essere trasportati da privati o per loro conto «seguendo modi di trasporto atipici», definiti da tale disposizione come «il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali». 30 Occorre altresì rilevare che, in quanto deroga ad una regola generale, la disposizione in esame deve essere interpretata restrittivamente (v. in tal senso, in particolare, sentenze 18 gennaio 2001, causa C-83/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-445, punto 19; 12 dicembre 2002, causa C-5/01, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-11991, punto 56, e 26 maggio 2005, causa C-43/04, Stadt Sundern, Racc. pag. I-4491, punto 27). 31 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo svedese, l art. 9, n. 3, della direttiva non può essere interpretato nel senso che esso consente di assoggettare all accisa anche nello Stato membro di consumo qualsiasi importazione di gasolio da riscaldamento da parte di un privato a fini personali, indipendentemente dalla modalità di trasporto utilizzata. Infatti, uno Stato membro non può esercitare la facoltà prevista in tale disposizione qualora il trasporto della merce sia effettuato da tale privato mediante una modalità di trasporto che non rientra nella nozione di «modi di trasporto atipici», come definita in tale disposizione, richiamata al punto 29 della presente sentenza.

7 32 Occorre quindi risolvere la prima questione pregiudiziale proposta nel senso che l art. 9, n. 3, della direttiva non consente di assoggettare, in generale, al pagamento di diritti d accisa nello Stato membro di consumo il gasolio da riscaldamento acquistato in un altro Stato membro da parte di un privato per bisogni propri e trasportato dal medesimo verso tale Stato membro di consumo a prescindere dalla modalità utilizzata dal privato in questione per effettuare il trasporto. Sulla seconda questione 33 In considerazione della risposta data alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione proposta. Sulla terza questione 34 Con la terza questione il giudice del rinvio chiede se il trasporto da parte di un privato di l di gasolio da riscaldamento in tre GRV caricati a bordo di un furgone costituisca «un modo di trasporto atipico» ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva. Osservazioni presentate alla Corte 35 La Commissione osserva che le diverse versioni linguistiche dell art. 9, n. 3, della direttiva non coincidono esattamente su questo punto. Essa sostiene quindi che tale disposizione deve essere interpretata alla luce del suo contenuto, del contesto della sua adozione e del principio dell interpretazione restrittiva delle eccezioni. Di conseguenza, solamente il trasporto di gasolio da riscaldamento effettuato da un vettore professionista per conto di un privato e per mezzo di un autocisterna sarebbe escluso dalla nozione di modo di trasporto atipico. Per contro, il trasporto di tale prodotto da parte di un privato con GRV rientrerebbe in tutta evidenza in tale nozione. 36 I governi italiano e polacco, pur giungendo alla stessa conclusione della Commissione, sottolineano la chiarezza e la precisione del detto art. 9, n. 3, la cui interpretazione non farebbe sorgere alcun dubbio. Risposta della Corte 37 Come è stato ricordato al punto 29 della presente sentenza, conformemente alla definizione di cui all art. 9, n. 3, della direttiva, per modo di trasporto atipico si deve intendere «il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali». 38 Dal testo stesso di tale disposizione risulta che qualsiasi trasporto di prodotti da riscaldamento allo stato liquido che non sia effettuato in autocisterne deve essere considerato come un modo di trasporto atipico. 39 Tale interpretazione è d altronde confermata dalle diverse versioni linguistiche della detta disposizione. Questo è il caso, in particolare, per le espressioni «tankers», di cui alla versione inglese, «autocisterne», nella versione italiana, e «cystern», in quella polacca. 40 Pertanto, occorre constatare che il trasporto di gasolio da riscaldamento effettuato da un privato utilizzando non un autocisterna, ma un semplice furgone, come nella causa principale, costituisce un «modo di trasporto atipico» ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva. La circostanza che, nella causa in esame, il detto gasolio fosse contenuto in tre GRV non può mettere in discussione tale conclusione. 41 Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione pregiudiziale proposta nel senso che il trasporto da parte di un privato di l di gasolio da riscaldamento in tre GRV caricati a bordo di un furgone costituisce un «modo di trasporto atipico» ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva. Sulla quarta questione

8 42 Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l art. 7, n. 4, della direttiva permetta ad uno Stato membro di esigere che un privato che trasporta per bisogni propri gasolio da riscaldamento impiegando una modalità di trasporto atipico costituisca una garanzia per il pagamento dei diritti d accisa e sia munito, al momento del trasporto, di una prova della costituzione di tale garanzia e di un documento di accompagnamento. Osservazioni presentate alla Corte 43 La Commissione rileva che l art. 7, n. 1, della direttiva, che descrive i prodotti a cui si riferisce il n. 4 dello stesso articolo, riguarda esclusivamente i prodotti «detenuti a scopo commerciale». Essa ritiene quindi che quest ultima disposizione non riguardi i prodotti acquisiti da privati per loro propri bisogni e, di conseguenza, non si applichi nella causa principale. A tale riguardo, essa sottolinea che dai considerando terzo, quinto, sesto e undicesimo della direttiva risulta che essa opera una distinzione netta tra, da un lato, le merci che sono detenute a fini commerciali e il cui trasporto deve essere accompagnato da documenti e, dall altro lato, le merci detenute a fini personali, per il cui trasporto verso un altro Stato membro non è richiesto alcun documento. 44 La Commissione aggiunge che non vi è alcuna disposizione nella direttiva che preveda che i prodotti considerati all art. 9, n. 3, di essa, debbano circolare accompagnati da un qualsiasi documento o essere oggetto della costituzione di una garanzia. 45 I governi svedese e polacco sostengono, al contrario, che dall art. 9 della direttiva risulta che qualsiasi trasporto effettuato con una modalità di trasporto atipico è effettuato a scopi commerciali. Il primo di tali governi aggiunge che la detta disposizione è fondata sul principio secondo cui ai privati non dovrebbe essere consentito trasportare oli minerali. Pertanto, qualsiasi trasporto di tali prodotti, anche effettuato da un privato per suoi bisogni particolari, deve essere considerato come di natura commerciale, e quindi essere assoggettato agli obblighi previsti dall art. 7, n. 4, della direttiva. Risposta della Corte 46 In via preliminare, occorre rilevare che l art. 7, n. 4, della direttiva, relativo alla circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa in base ad un documento di accompagnamento, rinvia all art. 18, n. 1, della medesima direttiva, che prevede che qualsiasi prodotto assoggettato ad accisa che circola in regime di sospensione tra i territori dei diversi Stati membri deve essere accompagnato da un documento amministrativo o commerciale emesso dallo speditore. 47 L art. 18, n. 3, della direttiva prevede la possibilità che il detto documento sia accompagnato da un altro documento che attesti il pagamento dei diritti d accisa nello Stato membro di destinazione o l osservanza di qualsiasi altra modalità che garantisca la riscossione delle accise, in base alle condizioni stabilite dalle autorità competenti di tale Stato membro. In conformità della medesima disposizione, quest ultimo documento deve menzionare in particolare la data e il riferimento del pagamento dei diritti o dell accettazione della garanzia del pagamento da parte delle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione. 48 Dopo aver precisato questo fatto, occorre constatare che l art. 7, n. 1, della direttiva, che menziona i prodotti che devono circolare corredati da un documento di accompagnamento come quello prescritto al n. 4 del medesimo articolo, riguarda esclusivamente i prodotti «detenuti a fini commerciali». 49 Come la Corte ha già giudicato, la direttiva stabilisce una distinzione tra, da un lato, tali merci e, dall altro, le merci detenute a fini personali, il cui trasporto non richiede alcun documento (v., in tal senso, citate sentenze EMU Tabac e a., punto 23, e Joustra, punto 28). 50 Infatti, poiché l art. 8 della direttiva prevede che, per i prodotti detenuti a fini personali, i diritti di accisa sono dovuti nello Stato membro in cui sono stati acquistati, tale disposizione non richiede alcun documento in vista del loro trasporto verso un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza EMU Tabac e a., cit., punto 24). 51 Orbene, occorre rilevare che il gasolio da riscaldamento acquistato da un privato per i propri bisogni e da lui trasportato con modalità di trasporto atipico è un prodotto detenuto a fini personali. Quindi, alla luce di quanto precede, l art. 7, n. 4, della direttiva non richiede che, in tali circostanze, il prodotto circoli corredato da un documento di accompagnamento.

9 52 Da tale conclusione non può tuttavia dedursi che uno Stato membro non possa imporre che il trasporto di gasolio da riscaldamento detenuto a fini personali avvenga in base ad un documento di tale natura. 53 Tale obbligo potrebbe essere necessario in caso di trasporto di oli minerali con modalità di trasporto atipico, qualora lo Stato membro di consumo, esercitando la facoltà prevista all art. 9, n. 3, della direttiva, esiga il pagamento dei diritti di accisa, per cui deve poter controllare la situazione fiscale di tali prodotti. 54 Infatti, come risulta dal tredicesimo considerando e dall art. 18 della direttiva, la finalità del documento di accompagnamento è in particolare quella di permettere di identificare le merci trasportate e di accertare la loro situazione rispetto al debito fiscale che esse determinano. 55 Non si può quindi escludere che uno Stato membro di destinazione possa imporre a tal fine che, in caso di trasporto di gasolio da riscaldamento da parte di un privato che si avvalga di un modo di trasporto atipico, tale privato sia munito di un documento di accompagnamento e di un documento che attesta la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dei diritti di accisa. 56 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre risolvere la quarta questione pregiudiziale proposta nel senso che l art. 7, n. 4, della direttiva non osta a che la legislazione di uno Stato membro di destinazione in cui l accisa è esigibile, come è consentito dall art. 9, n. 3, di questa direttiva, imponga al privato che acquisti personalmente e per i propri bisogni gasolio da riscaldamento in un altro Stato membro in cui tale merce è stata commercializzata e che trasporti egli stesso tale merce verso il suddetto Stato di destinazione avvalendosi di un «modo di trasporto atipico», ai sensi del summenzionato art. 9, n. 3, di aver costituito una garanzia per assicurare il pagamento dei diritti di accisa e di essere munito di un documento di accompagnamento nonché di un documento che attesta la costituzione di tale garanzia. Sulle spese 57 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L art. 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE, non consente di assoggettare, in generale, al pagamento di diritti d accisa nello Stato membro di consumo il gasolio da riscaldamento acquistato in un altro Stato membro da parte di un privato per bisogni propri e trasportato dal medesimo verso tale Stato membro di consumo a prescindere dalla modalità utilizzata dal privato per effettuare il trasporto. 2) Il trasporto da parte di un privato di l di gasolio da riscaldamento in tre recipienti comunemente chiamati «grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa» caricati a bordo di un furgone costituisce un «modo di trasporto atipico» ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108. 3) L art. 7, n. 4, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, non osta a che la legislazione di uno Stato membro di destinazione in cui l accisa è esigibile, ibile, come è consentito dall art. 9, n. 3, di questa direttiva, imponga al privato che acquisti personalmente e per i propri bisogni gasolio da riscaldamento in un altro Stato membro in cui tale merce è stata commercializzata e che trasporti egli stesso tale t merce verso il suddetto Stato di destinazione avvalendosi di un

10 «modo di trasporto atipico», ai sensi del summenzionato art. 9, n. 3, di aver costituito una garanzia per assicurare il pagamento dei diritti di accisa e di essere munito di un documento di d i accompagnamento nonché di un documento che attesta la costituzione di tale garanzia. Firme

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 2 aprile 2009 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 2 aprile 2009 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 2 aprile 2009 (*) «Regolamento (CE) n. 2193/2003 Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d America Ambito

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*) «Transazioni commerciali Direttiva 2000/35/CE Lotta contro i ritardi di pagamento Procedure di recupero di crediti non contestati» Nel procedimento

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*) «Codice doganale comunitario Rimborso o sgravio dei dazi all importazione o all esportazione Nozione di legalmente dovuto» Nel procedimento C-247/04,

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. VII, sentenza 1 ottobre 2015, C-606/13

Corte di Giustizia UE, sez. VII, sentenza 1 ottobre 2015, C-606/13 Corte di Giustizia UE, sez. VII, sentenza 1 ottobre 2015, C-606/13 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione, da un lato, degli articoli 4, paragrafo 2, e 21, paragrafo

Dettagli

ARCHIVIO SICURAMBIENTE.IT

ARCHIVIO SICURAMBIENTE.IT ARCHIVIO SICURAMBIENTE.IT www.sicurambiente.it AVVERTENZA: I documenti sono riportati solo a titolo d'informazione e non hanno carattere di ufficialità. Fonte: Corte di giustizia dell Unione europea http://curia.europa.eu

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 28 febbraio 2019 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 28 febbraio 2019 (*) Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 28 febbraio 2019 (*) «Rinvio pregiudiziale Trasporti Direttiva 2006/126/CE Riconoscimento reciproco delle patenti di guida Rifiuto di riconoscere

Dettagli

Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07

Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07 Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 10 aprile 2008 «Appalti pubblici Appalto pubblico di forniture e di servizi Affidamento senza

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2006, causa C- 371/04

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2006, causa C- 371/04 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2006, causa C- 371/04 Nella causa C-371/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell art. 226 CE, proposto il 30 agosto 2004, Commissione

Dettagli

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Quinta Sezione

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Quinta Sezione Giurisprudenza comunitaria CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Quinta Sezione SENTENZA Del 8 settembre 2005 (*) procedimento numero C-303/04, Parti: Lidl Italia Srl e Comune di Stradella, Massima:

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 settembre 2018 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 settembre 2018 (*) Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 settembre 2018 (*) «Rinvio pregiudiziale Trasporto aereo Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 8, paragrafo 1 Rimborso del prezzo di un biglietto

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2001 *

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2001 * SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2001 * Nei procedimenti riuniti C-541/99 e C-542/99, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234

Dettagli

*** SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 settembre 2018 (*)

*** SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 settembre 2018 (*) La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di rimborso del prezzo di un biglietto in caso di annullamento di un volo (CGUE, Ottava Sezione, Sentenza 12 settembre 2018, C-601/17) Il regolamento (CE) n.

Dettagli

LA CORTE (Quarta Sezione),

LA CORTE (Quarta Sezione), SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 gennaio 2005 (1) «Transito comunitario Nascita di un'obbligazione doganale in occasione di infrazioni o di irregolarità Conseguenze della mancata indicazione all'obbligato

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 5 marzo 2015, C-175/14

Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 5 marzo 2015, C-175/14 Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 5 marzo 2015, C-175/14 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione degli articoli 7, paragrafi 1 e 2, nonché 9, paragrafo 1, della

Dettagli

Massime della sentenza

Massime della sentenza Causa C-339/07 Christopher Seagon, che agisce in qualità di curatore fallimentare della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH, contro Deko Marty Belgium NV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal

Dettagli

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Terza Sezione

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Terza Sezione Giurisprudenza comunitaria CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Terza Sezione SENTENZA del 13 ottobre 2005 nella causa C - 379/04 parti: Richard Dahms GmbH e Fränkischer Weinbauverband ev, Massima:

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 21 dicembre 2011 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 21 dicembre 2011 (*) 1 di 6 22/12/2011 14.14 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 21 dicembre 2011 (*) «Sesta direttiva IVA Debitori dell imposta Terzo responsabile in solido Regime del deposito diverso dal deposito doganale

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 *

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 * BELLONE SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 * Nel procedimento C-215/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato

Dettagli

Parole chiave. Massima. Parti

Parole chiave. Massima. Parti Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 1998. - Barbara Bellone contro Yokohama SpA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Bologna - Italia. - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 3 febbraio 2000 *

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 3 febbraio 2000 * SENTENZA 3. 2. 2000 CAUSA C-12/98 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 3 febbraio 2000 * Nel procedimento C-12/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2013 (*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2013 (*) ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2013 (*) «Articolo 99 del regolamento di procedura Direttiva 2002/53/CE Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole Organismi geneticamente

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 novembre 2008 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 novembre 2008 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 novembre 2008 (*) «IVA Luogo delle operazioni imponibili Criterio di collegamento fiscale Prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel

Dettagli

La circolazione dei prodotti: i soggetti responsabili del pagamento dell imposta

La circolazione dei prodotti: i soggetti responsabili del pagamento dell imposta Roma, 14 Maggio 2010 c/o Starhotels Metropole La circolazione dei prodotti: i soggetti responsabili del pagamento dell imposta Dott.ssa M.R. Di Somma FONTE: Unione Petrolifera FONTE: Unione Petrolifera

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 14 dicembre 2017 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 14 dicembre 2017 (*) Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 14 dicembre 2017 (*) «Rinvio pregiudiziale Cooperazione giudiziaria in materia civile Regolamento (CE) n. 805/2004 Ambito di applicazione Titolo

Dettagli

Corte di Giustizia CE, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011, C-212/10

Corte di Giustizia CE, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011, C-212/10 Corte di Giustizia CE, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011, C-212/10 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 luglio

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 12 ottobre 2017

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 12 ottobre 2017 ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 12 ottobre 2017 «Rinvio pregiudiziale Fiscalità Sistema comune d imposta sul valore aggiunto (IVA) Direttiva 2006/112/CE Articolo 401 Nozione di imposta sul volume

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 14 marzo 2013

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 14 marzo 2013 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 14 marzo 2013 «Inadempimento di uno Stato Direttiva 92/12/CEE Accise Prodotti del tabacco acquistati in uno Stato membro e trasportati in un altro Stato membro Criteri

Dettagli

CORTE DI GIUSTIZIA UE

CORTE DI GIUSTIZIA UE CORTE DI GIUSTIZIA UE Sentenza 28-07-2011 nel procedimento C-106/10 Fiscalità Direttiva 2006/112/CE IVA base imponibile imposta dovuta per la fabbricazione, l assemblaggio, l ammissione o l importazione

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*) ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*) «Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura Imposizione interna su un prodotto importato da un altro Stato membro superiore a quella

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 7 novembre 2018 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 7 novembre 2018 (*) Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 7 novembre 2018 (*) «Rinvio pregiudiziale Direttiva 2003/86/CE Diritto al ricongiungimento familiare Articolo 15 Rifiuto di rilascio di un permesso

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*) ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte Articolo 101 TFUE Autotrasporto Prezzo dei servizi di autotrasporto

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012 «Obbligazione doganale Recupero dei dazi all importazione o all esportazione Contabilizzazione dei dazi Modalità pratiche» Nella causa C-351/11, avente

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 29 marzo 2012 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 29 marzo 2012 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 29 marzo 2012 (*) «Sesta direttiva IVA Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) Diritto a detrazione Bene di investimento appartenente

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (*) «Domanda di pronuncia pregiudiziale Direttiva 92/57/CEE Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

Dettagli

(Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza 11 maggio 2017, causa C-302/16)

(Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza 11 maggio 2017, causa C-302/16) (Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza 11 maggio 2017, causa C-302/16) Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza 11 maggio 2017, causa C-302/16* «Rinvio pregiudiziale Trasporti aerei Regolamento

Dettagli

Articolo pubblicato su FiscoOggi (

Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Corte Ue: l accisa aggiunta di aromi beve la birra, ma senza 17 Maggio 2018 La controversia proposta dal Fisco polacco riguarda il

Dettagli

Eugen Bogatu (Causa C-322/17) sentenza della Corte di Giustizia (terza sezione) del 7 febbraio 2019 (ECLI:EU:C:2019:102)

Eugen Bogatu (Causa C-322/17) sentenza della Corte di Giustizia (terza sezione) del 7 febbraio 2019 (ECLI:EU:C:2019:102) OSSERVATORIO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA N. 1/2019 2. LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO N. 883/2004

Dettagli

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza CORTE DI GIUSTIZIA CE - PRIMA SEZIONE SENTENZA 17 GENNAIO 2008 - No alla provvigione all'agente per operazioni concluse nella propria zona geografica senza intervento del preponente - Ravvicinamento delle

Dettagli

Parti. Motivazione della sentenza

Parti. Motivazione della sentenza Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quinta Sezione) del 6 marzo 2003. Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Normativa nazionale che prevede l'iscrizione di un agente commerciale

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 18 dicembre 1997 (1) «Libera prestazione dei servizi Appalti di lavori pubblici

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 18 dicembre 1997 (1) «Libera prestazione dei servizi Appalti di lavori pubblici SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 18 dicembre 1997 (1) «Libera prestazione dei servizi Appalti di lavori pubblici Abilitazione degli imprenditori Entità da prendere in considerazione» Nel procedimento

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 febbraio 2011 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 febbraio 2011 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 febbraio 2011 (*) «Rinvio pregiudiziale Direttiva 80/987/CEE Art. 10, lett. c) Disposizione nazionale Garanzia del pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 22 novembre 2018 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 22 novembre 2018 (*) Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 22 novembre 2018 (*) «Rinvio pregiudiziale Regolamento (CE) n. 861/2007 Procedimento europeo per le controversie di modesta entità Articolo 2,

Dettagli

Sentenza. Contesto normativo. Il diritto dell Unione

Sentenza. Contesto normativo. Il diritto dell Unione Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 3 settembre 2015, causa C-110/14 (*) «Rinvio pregiudiziale Direttiva 93/13/CEE Articolo 2, lettera b) Nozione di consumatore Contratto di credito concluso

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PROGETTO DI PARERE

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PROGETTO DI PARERE PARLAMENTO EUROPEO 2004 ««««««««««««2009 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PROVVISORIO 2004/0072(CNS) 11.1.2005 PROGETTO DI PARERE della commissione per il mercato interno

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 aprile 2006 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 aprile 2006 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 aprile 2006 (*) «Agricoltura Regolamento (CEE) n. 3665/87 Restituzioni all esportazione Applicazione di una sanzione in seguito a una decisione divenuta definitiva

Dettagli

Decisione n. 1/2013 del Comitato misto UE-Svizzera che modifica gli allegati I e II dell Accordo. Testo originale. Il Comitato misto,

Decisione n. 1/2013 del Comitato misto UE-Svizzera che modifica gli allegati I e II dell Accordo. Testo originale. Il Comitato misto, Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza Decisione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 21 marzo 2019

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 21 marzo 2019 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 21 marzo 2019 «Rinvio pregiudiziale Servizi di pagamento nel mercato interno Direttiva 2007/64/CE Articolo 74, paragrafo 2 Ordine di pagamento mediante bonifico Identificativo

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2012 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2012 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2012 (*) «Trasporti aerei Compensazione ed assistenza ai passeggeri Negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato Termine di ricorso» Nella

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 21 luglio 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 21 luglio 2005 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 21 luglio 2005 (*) «Artt. 43 CE, 49 CE e 81 CE Concessione relativa alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas» Nel procedimento C-231/03, avente

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 gennaio 2016 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 gennaio 2016 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 gennaio 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Unione doganale Codice doganale comunitario Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) Determinazione del valore in dogana Regolamento

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte di Giustizia UE: la Direttiva sui ritardi nei pagamenti armonizza il termine per ottenere il titolo esecutivo

Dettagli

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Terza Sezione

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Terza Sezione Giurisprudenza comunitaria CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Terza Sezione SENTENZA del 14 luglio 2005 (*) Procedimento numero C 203/04 Parti: Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG contro Heidegold Geflügelspezialitäten

Dettagli

Massime della sentenza

Massime della sentenza Causa C-1/04 Susanne Staubitz-Schreiber (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof) «Cooperazione giudiziaria in materia civile Procedure d insolvenza Regolamento (CE) n. 1346/2000

Dettagli

Corte di giustizia europea, Sez.I X, 13/7/2017 n. C-701/15

Corte di giustizia europea, Sez.I X, 13/7/2017 n. C-701/15 Corte di giustizia europea, Sez.I X, 13/7/2017 n. C-701/15 Sull'interpretazione dell'art. 7 della dir2004/17/ce, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti

Dettagli

gli ufficiali giudiziari su internet

gli ufficiali giudiziari su internet SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 9 febbraio 2006 (*) «Cooperazione giudiziaria Regolamento (CE) n. 1348/2000 Artt. 4-11 e 14 Notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari Notificazione tramite

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 marzo 2006

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 marzo 2006 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 marzo 2006 «Direttiva 69/335 Imposte indirette sulla raccolta di capitali Regime nazionale che prevede la riscossione, all atto di una fusione cosiddetta inversa,

Dettagli

del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa 1992L0012 IT 01.07.2000 002.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni "B DIRETTIVA 92/12/CEE DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1992

Dettagli

ACCISE Utilizzo prodotti ad accisa assolta

ACCISE Utilizzo prodotti ad accisa assolta ACCISE Utilizzo prodotti ad accisa assolta 14 Novembre 2017 Fabio Castagnetti 1 Lo scenario comunitaria per il settore delle accise I prodotti immessi in consumo Direttiva 2008/118 CE del Consiglio del

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 24 maggio 2007 *

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 24 maggio 2007 * GIURISPRUDENZA SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 24 maggio 2007 * «Inadempimento di uno Stato Direttiva 2000/53/CE Veicoli fuori uso Artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, nonché 8, nn. 3 e 4 Trasposizione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 6 settembre 2012

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 6 settembre 2012 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 6 settembre 2012 «Codice doganale comunitario Regolamento (CEE) n. 2913/92 Articolo 204, paragrafo 1, lettera a) Regime di deposito doganale Nascita dell obbligazione

Dettagli

Accise sugli alcolici: struttura e funzionamento del tributo

Accise sugli alcolici: struttura e funzionamento del tributo Accise sugli alcolici: struttura e funzionamento del tributo di Massimiliano Giua, Fabrizio Stella Pubblicato il 12 ottobre 2016 L articolo 2 del TUA disciplina la genesi dell obbligazione tributaria complessivamente

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 26 maggio 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 26 maggio 2005 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 26 maggio 2005 (*) «Inadempimento di uno Stato Misure di effetto equivalente Procedura di previa autorizzazione per le importazioni personali di medicinali Medicinali

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. X, sentenza 12 febbraio 2015, C-349/13

Corte di Giustizia UE, sez. X, sentenza 12 febbraio 2015, C-349/13 Corte di Giustizia UE, sez. X, sentenza 12 febbraio 2015, C-349/13 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del

Dettagli

@cciseonline Pagina 1 di 5 REGOLAMENTO (CEE) N. 3649/92 DELLA COMMISSIONE DEL 17 DICEMBRE 1992

@cciseonline Pagina 1 di 5 REGOLAMENTO (CEE) N. 3649/92 DELLA COMMISSIONE DEL 17 DICEMBRE 1992 @cciseonline Pagina 1 di 5 REGOLAMENTO (CEE) N. 3649/92 DELLA COMMISSIONE DEL 17 DICEMBRE 1992 sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad

Dettagli

Valido il divieto di detrazione Iva se mancano i requisiti sostanziali

Valido il divieto di detrazione Iva se mancano i requisiti sostanziali Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Valido il divieto di detrazione Iva se mancano i requisiti sostanziali 7 Marzo 2018 Quando, cioè, viene dimostrato che, per l inadempienza

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) «Libertà di stabilimento Normativa fiscale Imposte sugli utili delle società»

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) «Libertà di stabilimento Normativa fiscale Imposte sugli utili delle società» SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) «Libertà di stabilimento Normativa fiscale Imposte sugli utili delle società» Nel procedimento C-253/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 7 luglio 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 7 luglio 2005 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 7 luglio 2005 (*) «Tariffa doganale comune Classificazione doganale di schede sonore per computer Validità dei regolamenti (CE) nn. 2086/97 e 2261/98» Nei procedimenti

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (*) «Regolamento (CEE) n. 2913/92 Codice doganale comunitario Recupero a posteriori di dazi all importazione o all esportazione Contabilizzazione dell

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 7 ottobre 2010

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 7 ottobre 2010 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 7 ottobre 2010 «Sesta direttiva IVA Art. 9, n. 2, lett. c) ed e) Lavori di ricerca e di sviluppo effettuati da ingegneri Determinazione del luogo della prestazione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 luglio 2004

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 luglio 2004 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 luglio 2004 «Direttiva 83/183/CEE Trasferimento di residenza da uno Stato membro ad un altro Imposta percepita prima dell'immatricolazione o della messa in circolazione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 29 luglio 2010 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 29 luglio 2010 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 29 luglio 2010 (*) «Atto di adesione all Unione europea Unione doganale Misure transitorie Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali Merce che, alla

Dettagli

ATTI PARLAMENTARI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI ORDINANZA

ATTI PARLAMENTARI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI ORDINANZA ATTI PARLAMENTARI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI ORDINANZA Doc. LXXXIX n. 133 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (SETTIMA SEZIONE) DEL 4 APRILE 2017. CAUSA C-555/16. (PROCEDIMENTO PENALE

Dettagli

L alcole e le bevande alcoliche 27 giugno Dott.ssa Barbara Cecconato Consulente Accise e Autorizzazione AEO

L alcole e le bevande alcoliche 27 giugno Dott.ssa Barbara Cecconato Consulente Accise e Autorizzazione AEO L alcole e le bevande alcoliche 27 giugno 2018 Dott.ssa Barbara Cecconato Consulente Accise e Autorizzazione AEO 1 Introduzione al Decreto L.vo n. 504 del 26.10.95 aggiornato (TUA) ELENCO ARGOMENTI Deposito

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 22 ottobre 2008

REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 22 ottobre 2008 14.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 304/63 REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008 relativo all eliminazione di controlli effettuati

Dettagli

Pag 1 di 5

Pag 1 di 5 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 maggio 2010 «Regolamento (CE) n. 44/2001 Ricorso di un assicuratore dinanzi al giudice del proprio domicilio diretto ad ottenere il pagamento del premio assicurativo

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 settembre 2005 *

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 settembre 2005 * LIDL ITALIA SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 settembre 2005 * Nel procedimento C-303/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 10 novembre 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 10 novembre 2005 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 10 novembre 2005 (*) «Inadempimento di uno Stato Imposte che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati Tassazione differenziata delle sigarette e dei rotoli di tabacco

Dettagli

Indennità per ferie non godute: spetta anche in caso di decesso del lavoratore

Indennità per ferie non godute: spetta anche in caso di decesso del lavoratore Indennità per ferie non godute: spetta anche in caso di decesso del lavoratore Il diritto alle ferie annuali retribuite non si estingue senza dare diritto ad un indennità finanziaria a titolo delle ferie

Dettagli

CORTE DI GIUSTIZIA UE

CORTE DI GIUSTIZIA UE CORTE DI GIUSTIZIA UE SENTENZA 9-12-2010 nel procedimento C-163/09 Direttiva 92/83/CEE Armonizzazione delle strutture delle accise sull alcole e sulle bevande alcoliche Artt. 20, primo trattino, e 27,

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (*) «Appalti pubblici Direttiva 89/665/CEE Art. 2, n. 8 Organo responsabile delle procedure di ricorso che non ha carattere giurisdizionale Annullamento

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 11 luglio 2018 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 11 luglio 2018 (*) 1 di 6 11/07/2018, 12:51 Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 11 luglio 2018 (*) «Rinvio pregiudiziale Cooperazione in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n. 44/2001 Competenza

Dettagli

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 12 settembre 2013(*)

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 12 settembre 2013(*) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 12 settembre 2013(*) «Regime linguistico Bandi di concorsi generali per l assunzione di assistenti Lingua delle prove Scelta della seconda lingua fra tre lingue

Dettagli

La compagnia aerea è responsabile della cancellazione del volo o di ritardo prolungato (CGUE, Sez. VIII, sent. 11 maggio 2017, causa C )

La compagnia aerea è responsabile della cancellazione del volo o di ritardo prolungato (CGUE, Sez. VIII, sent. 11 maggio 2017, causa C ) La compagnia aerea è responsabile della cancellazione del volo o di ritardo prolungato (CGUE, Sez. VIII, sent. 11 maggio 2017, causa C-306-15) L articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e l articolo 7 del regolamento

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 12 febbraio 2015 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 12 febbraio 2015 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 12 febbraio 2015 (*) «Rinvio pregiudiziale Accise Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE Ambito di applicazione Oli minerali e prodotti energetici Oli lubrificanti utilizzati

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (*) «Assicurazione vecchiaia Lavoratore cittadino di uno Stato membro Contributi previdenziali Periodi diversi Stati membri diversi Calcolo dei periodi

Dettagli

1 di 5 03/07/2010 9.38

1 di 5 03/07/2010 9.38 1 di 5 03/07/2010 9.38 AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright. SENTENZA DELLA CORTE

Dettagli

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 dicembre nella causa C-13/06

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 dicembre nella causa C-13/06 GIURISPRUDENZA Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 dicembre 2006 - nella causa C-13/06 Servizi di soccorso stradale - IVA - non assoggettabilità - art.13, parte B, lett. a) sesta

Dettagli

Contributi sociali di solidarietà: ok alla diversa base imponibile

Contributi sociali di solidarietà: ok alla diversa base imponibile Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Contributi sociali di solidarietà: ok alla diversa base imponibile 14 Giugno 2018 Oggetto della controversia, sorta tra un produttore

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 19 luglio 2012

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 19 luglio 2012 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 19 luglio 2012 «Trasporto Trasporto aereo Norme comuni per la gestione dei servizi aerei nell Unione Regolamento (CE) n. 1008/2008 Obbligo del venditore del viaggio

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 marzo 2011 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 marzo 2011 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 marzo 2011 (*) «Previdenza sociale dei lavoratori Regolamento (CEE) n. 1408/71 Ambito di applicazione ratione personae Interpretazione della nozione di lavoratore

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207, L 103/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2014 REGOLAMENTO (UE) N. 332/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell 11 marzo 2014 relativo ad alcune procedure di applicazione dell accordo

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 6 febbraio 2014 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 6 febbraio 2014 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 6 febbraio 2014 (*) «Rinvio pregiudiziale Diritto delle imprese Direttiva 78/660/CEE Pubblicità dei conti annuali consolidati di taluni tipi di società Applicazione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. (Quinta Sezione) 21 giugno 2012(*)

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. (Quinta Sezione) 21 giugno 2012(*) SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Quinta Sezione) 21 giugno 2012(*) «Ottava direttiva IVA Modalità per il rimborso dell IVA ai soggetti passivi non residenti all interno del paese Termine per

Dettagli

PC&A P.Centore & Associati. Fatto generatore ed esigibilità dell imposta Commento a CGUE C-463/14 Asparuhovo Lake Investment

PC&A P.Centore & Associati. Fatto generatore ed esigibilità dell imposta Commento a CGUE C-463/14 Asparuhovo Lake Investment PC&A P.Centore & Associati 1 Incontro di aggiornamento Dal Fatto al Diritto Percorsi guidati di giurisprudenza dell Unione Europea e Nazionale in tema di IVA Fatto generatore ed esigibilità dell imposta

Dettagli