ACCISE Utilizzo prodotti ad accisa assolta
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1 ACCISE Utilizzo prodotti ad accisa assolta 14 Novembre 2017 Fabio Castagnetti 1
2 Lo scenario comunitaria per il settore delle accise I prodotti immessi in consumo Direttiva 2008/118 CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 Circolazione merci immesse in consumo Le condizioni di esigibilità e l aliquota dell accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l accisa diviene esigibile nello Stato membro in cui sono detenuti per essere forniti a terzi o utilizzati (cfr. art. 33 comma 2) I prodotti sottoposti ad accisa circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento (DAS) contenente gli elementi essenziali dell e-ad (cfr. art. 34) Nel caso delle vendite a distanza il debitore dell accisa, esigibile nello Stato membro di destinazione, è il venditore (cfr. art. 36) Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro o, nei casi in cui il venditore non si è registrato presentando garanzia, il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa. (cfr art. 36 comma 3) 2
3 I prodotti ad accisa assolta Status e circolazione Fatto salvo quanto stabilito per le vendite a distanza, se i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro per esservi forniti o utlilizzati, sono sottoposti ad accisa e l accisa diventa esigibile in quest ultimo Stato membro. Per «detenzione per scopi commerciali» s intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale (cfr. art. 33 Dir. 118/2008) Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato. Si intende detenzione per scopi commerciali: a) la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato; b) la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati non per uso proprio, in quantitativi superioi a quelli indicati dall art. 11 e dallo stesso trasportati (cfr art. 10, c.1 e 2 TUA 3
4 I prodotti ad accisa assolta Status e circolazione Il debitore dell accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell altro Stato membro (cfr. art. 33 c. 3 Dir. 118/2008 Cfr art. 10 TUA Nel caso di soggetto destinatario diverso da un privato, l accisa è dovuta dallo stesso soggetto il quale, ove non abbia la qualità di esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di destinatario registrato e garantire il pagamento dell accisa. Il medesimo soggetto, prima della spedizione o dell acquisto delle merci, qualora dallo stesso trasportatore, presenta una apposita dichiarazione al competente Ufficio dell Amministrazione finanziaria Per gli acquisti da parte di soggetto privato, aventi le caratteristiche degli «scopi commerciali», l accisa è dovuta da un rappresentante del soggetto comunitario che effettua la fornitura. Tale rappresentante deve avere sede nello Stato, essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio dell amministrazione finanziaria e garantire il pagamento dell accisa dovuta. 4
5 I prodotti ad accisa assolta Status e circolazione Il debitore dell accisa rispettano i seguenti obblighi: a) Prima della spedizione, presentano dichiarazione alle autorità competenti dello stato membro di destinazione, garantendo il pagamento dell accisa b) Pagano l accisa nello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro; c) Acconsentono alle verifiche dell autorità competente dello destinazione dei prodotti anche per il pagamento dell accisa. Stato membro di Lo Stato membro di destinazione può semplificare gli obblighi di dichiarazione preventiva (cfr. art. 34 dir. 118/2008) Il pagamento dell accisa, tranne che il soggetto diverso da privato che abbia la qualifica di depositario autorizzato, deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell arrivo delle merci; il soggetto che riceve le merci deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l arrivo delle merci stesse e l avvenuto pagamento dell accisa. (Cfr art. 10 c.6 TUA) Le modalità di applicazione delle disposizioni relative agli acquisti di prodotti da parte dei privati, con «scopi commerciali», sono stabilite con determinazione del Direttore dell Agenzia delle Dogane, sentito il comandante della G. di F. (Cfr art. 10 c.8 TUA) 5
6 Le vendite ai privati L accisa sui prodotti sottoposti ad accisa acquistati da un privato per uso personale e trasportati dal medesimo da uno Stato membro in un altro Stato membro è applicata soltano nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati Cfr art. 32 Dir 118/2008 Per determinare si i prodotti siano destinati all uso personale privato, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi: a) Status commerciale del detentore dei prodotti e ragioni per le quali li detiene; b) Luogo in cui i prodotti si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato; c) Qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa; d) Natura dei prodotti sottoposti ad accisa; e) Quantità prodotti sottoposti ad accisa. Gli Stati membri possono stabilire, come elemento di prova, livelli indicativi minimi. 6
7 Le Vendite ai privati Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi: a) Bevande spiritose, 10 litri; b) Prodotti alcolici intermedi, 20 litri; c) Vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante; d) Birra, 110 litri; e) Sigarette, 800 pezzi; f) Sigaretti, 400 pezzi; g) Sigari, 200 pezzi; h) Tabacco da fumo, 1 chilogrammo. (cfr. art. 111 TUA) Al fine della determinazione dell uso proprio sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l oggetto dell eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti. 7
8 Le vendite a distanza I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione. (cfr. art. 36 c.1 Dir. 118/2008) I prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, e siano stati spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato. (cfr. art. 10 bis c.1. TUA) 8
9 Le vendite a distanza L accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l aliquota dell accisa sono quelle in vigore alla data dell esigibilità L accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione (cfr. art. 36 c.2 Dir. 118/2008) (.Debitore dell accisa è il venditore.) Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la relativa disposizione prevista (c. 4), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa (cfr. art. 36 c.3 Dir. 118/2008) Il debitore dell accisa è il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall Amministrazione finanziaria (cfr. art. 10 bis c.2 TUA) Le procedure di rilascio dell autorizzazione, per la presentazione della garanzia e per la tenuta della contabilità sono stabilite con determinazione del Direttore dell Agenzie delle dogane. (cfr. art. 10 bis c. 2 TUA) 9
10 Le vendite a distanza Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni: a) Prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, deve essere registrato e fornire garanzia per il pagamento dell accisa presso l ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione; b) Pagare l accisa presso l ufficio designato dopo l arrivo dei prodotti; c) Tenere una contabilità delle forniture di prodotti. (cfr. art. 36 c. 4 Dir.118/2008 Prima della spedizione dei prodotti, il rappresentante fiscale fornisce una garanzia per il pagamento dell accisa sui medesimi prodotti presso l Ufficio competente dell Amministrazione finanziaria. Il rappresentante fiscale è tenuto a pagare l accisa dovuta, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere una contabilità delle forniture effettuate. Il rappresentante fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare il corretto pagamento dell accisa. (cfr. art. 10 c.10 bis TUA) 10
11 Le vendite a distanza Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali. L accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore, se quest ultimo o il suo rappresentante fiscale hanno seguito le procedure stabilite. (cfr. art. 36 c. 5 Dir. 118/2008) Prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che agisca in qualità di privato, spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro. L accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata, su richiesta del venditore, a condizione che quest ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, alle procedure previste nello Stato membro di destinazione dei prodotti. (cfr. art. 10 bis c.3 TUA) 11
12 I prodotti ad accisa assolta Irregolarità nella circolazione L accisa è dovuta dalla persona che ne ha garantito il pagamento e da qualsiasi altra persona che abbia partecipato all irregolarità. (cfr. art. 38 c. 3 Dir. 118/2008) In caso di irregolarità o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro, l accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarità o all infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarità o dell infrazione. (cfr. art. 10 ter TUA) 12
13 Esempio DAS Movimentazione prodotto ad Accisa Assolta L esemplare n. 2 del D.A.S. viene registrato in contabilità dal destinatario L esemplare n. 1 del D.A.S. rimane allo speditore L esemplare n. 2 del D.A.S. viaggia con la merce 13
14 Rimborso accisa D.M. 12/12/1996 n. 689 Art. 6. Modalità di effettuazione dei rimborsi. 1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso è richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso è richiesto mediante accredito. 3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. 5. Il rimborso di cui al comma 3 può essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. 14
15 Rimborso accisa D.M. 12/12/1996 n. 689 Art. 2 Immissione in consumo in altro Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa. 1. Per ottenere il rimborso previsto dall'art. 1, comma 1, in caso di immissione in consumo in un altro Paese comunitario, il soggetto che effettua la suddetta operazione segue la procedura stabilita dall'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210.,,,.la partita è scortata dal documento di accompagnamento semplificato (DAS).. Dopo l'appuramento di tale documento, la dogana restituisce al mittente l'esemplare n. 3 del DAS, munito dell'attestazione del buon esito del trasferimento intracomunitario, ed allega l'esemplare n. 2 alla documentazione, di propria pertinenza, relativa all'operazione effettuata. 2. Se trattasi di prodotti muniti di contrassegno di Stato, il trasferimento è subordinato alla distruzione dei contrassegni, che deve essere verbalizzata dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio. 3. Dopo l'accertamento del buon esito del trasferimento intracomunitario, lo speditore presenta all'ud domanda di rimborso, con la quale, facendo riferimento alla dichiarazione presentata in applicazione della procedura indicata al comma 1, trasmette l'esemplare n. 3 del DAS, munito delle attestazioni e corredato dalla documentazione prescritta dall'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze n. 210 del 1996 citato al comma 1. 15
16 Rimborso accisa D.M. 12/12/1996 n. 689 Art. 3. Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa non armonizzata. 1. Per ottenere il rimborso, previsto dall'art. 1, comma 2, lettera d), in caso di immissione in consumo in altro Paese comunitario di prodotti che hanno assolto un'accisa non armonizzata, viene seguita la procedura di cui all'art. 2, comma 1, tranne che per quanto concerne l'emissione del DAS e la prestazione della relativa cauzione. 2. A trasferimento effettuato, lo speditore presenta all'utf domanda di rimborso, nella quale sono riportati anche gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, previsti dal decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, nei quali è inclusa la partita trasferita. 16
17 Rimborso accisa D.M. 12/12/1996 n. 689 Art. 4. Esportazione di prodotti assoggettati ad accisa armonizzata o non armonizzata. Per ottenere il rimborso previsto dall'art. 1, comma 1, in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa armonizzata, e dall'art. 1, comma 2, lettera d), in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa non armonizzata, il soggetto interessato presenta all'ad domanda di rimborso allegando, a prova del buon esito dell'operazione, l'esemplare in suo possesso della bolletta di esportazione nella quale è indicato l'importo dell'imposta di cui si chiede la restituzione, munito delle attestazioni di avvenuta esportazione apposte dalla dogana dopo l'effettuazione degli opportuni riscontri. 17
18 Rimborso accisa Il testo del comma 2 dell'art. 11 del D.M. 25 marzo 1996, n. 210 "2. Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma 1 siano effettuati verso un Paese comunitario, lo speditore e' tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, la cauzione prevista dall'art. 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio1992, a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese comunitario di destinazione. Qualora intenda chiedere il rimborso dell'accisa nazionale assolta, e' pure tenuto: a) a presentare, anteriormente alla spedizione, una dichiarazione ai fini del rimborso, dimostrando l'avvenuto pagamento dell'accisa; b) ad appurare il buon esito della spedizione mediante ricezione dell'esemplare n. 3 del DAS contenente, nell'apposito riquadro B; l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. Tale esemplare deve essere corredato da un documento comprovante, da parte dell'autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione, l'avvenuta presa in carico delle merci e dei relativi diritti d'accisa, che puo' anche consistere in un'attestazione apposta dalla suddetta autorità sull'esemplare n. 3 del DAS, o che riporti l'indirizzo del competente ufficio fiscale del Paese comunitario di destinazione, la data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio nonché il numero di riferimento o di registrazione della medesima. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di due mesi dalla data di spedizione, comunica al competente AD il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAS". - Il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 369 del 18 dicembre
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