PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROVINCIA DI CAMPOBASSO"

Transcript

1 PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO - PER CONCESSIONI STRADALI, DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI C.O.S.A.P. - PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA', O PROPAGANDA, E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI C.O.S.A.P. Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazioni n. 20 del 25 marzo 2013 e n. 56 del 10/05/2013

2 INDICE A. CONCESSIONI STRADALI, DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI 2 B. DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA',O DI PROPAGANDA, E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 12 C. C. NORME FINALI 25 1

3 A. CONCESSIONI STRADALI E DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI INDICE Principi generali Art.1 Oggetto Art.2 Distinzione per durata Art.3 Occupazione per passi carrabili Art.4 Occupazioni d'urgenza Atto concessorio Art.5 Obbligatorietà Art.6 Istanza Art.7 Istruttoria Art.8 Contenuto Art.9 Rilascio Art.10 Diniego Art.11 Cauzione Art.12 Durata e revoca Art.13 Revoca della concessione per gravi inadempienze Art.14 Rinuncia Art.15 Rinnovo e proroga Art.16 Subingresso Canone per l occupazione Art.17 Obbligatorietà Art.18 Soggetti passivi Art.19 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche Art.20 Dimensioni dei passi carrabili/accessi Art.21 Canone Art.22 Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi od esercenti attività strumentali ai servizi medesimi Art.23 Trasferimento Art.24 Aree destinate a parcheggio Art.25 Esenzione dal canone Art.26 Assorbimento di altri canoni Art.27 Modalità e termini di pagamento Art.28 Occupazioni abusive o irregolari Art.29 Rimozioni d ufficio Allegato 1.a Allegato 1.b Allegato 1.c Allegato 1.d Allegato 1.e Allegato 3 Allegato A Allegato B Istanza di concessione per Accesso Istanza di di concessione per Accesso a Distributore carburante Istanza di concessione per Attraversamento (interrato o aereo) Istanza di autorizzazione opere fascia di rispetto Istanza di autorizzazione per Occupazione temporanea di suolo pubblico Istanza di Voltura Classificazione delle Strade Provinciali Coefficienti per la determinazione del canone 2

4 Articolo 1 - Oggetto PRINCIPI GENERALI 1. Il presente regolamento, adottato a norma del D.Lgs. n.446/ articoli 52 e 63, della Legge n.448/1998 articolo 31, e della Legge n.488/1999 articolo 18, disciplina, dalla data 12/07/2013, l occupazione permanente o temporanea di strade, aree e relativi spazi, soprastanti o sottostanti, appartenenti al solo demanio di questa Provincia. 2. Il Regolamento disciplina, altresì, il canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, C.O.S.A.P., a decorrere dal 01/01/ Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande, infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili, e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone. 4. I tratti delle strade provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti, sono considerati comunali a tutti gli effetti, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.n.285/ articolo 2 - comma Per i tratti di strada correnti all interno dei centri abitati con popolazione fino a diecimila abitanti la competenza al rilascio delle autorizzazioni/concessioni è del Comune previo nulla osta della Provincia cui compete; nelle suddette circostanze, in assenza di specifiche convenzioni tra Enti, la riscossione del canone è operata dalla Provincia di Campobasso. Articolo 2 - Distinzione per durata 1. L occupazione è permanente quando ha una durata superiore, o uguale, ad un anno. 2. L occupazione è temporanea quando ha la durata inferiore ad un anno. Articolo 3 - Occupazione per passi carrabili Il passo carrabile è definito al D.Lgs. 285/1992, art.3, numero 37), quale accesso ad un area laterale idonea allo stazionamento di uno i più veicoli. Sono considerati accessi o passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra, da altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi e, comunque, da una modificazione del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. Articolo 4 - Occupazioni d'urgenza 1. Nel caso si debba provvedere all esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le lavorazioni possono essere poste in essere dall interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione. Ricorrendo tale necessità, l interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell avvenuta occupazione all Ufficio competente della Provincia di Campobasso ed a presentare nei due giorni seguenti la rituale domanda per ottenere la concessione. L'Ufficio Viabilità competente provvede ad accertare l esistenza delle condizioni d urgenza ed all eventuale rilascio del motivato parere inerente al provvedimento di concessione a sanatoria. ATTO CONCESSORIO Articolo 5 - Obbligatorietà 1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione, ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all articolo precedente. 3

5 2. La concessione è accordata, oltre che nel rispetto del presente regolamento, sotto l osservanza delle norme per la tutela delle strade di cui al D.Lgs 285/1992, e successive modifiche e integrazioni, e relativo regolamento di attuazione, D.Lgs 495/1992. La concessione stessa non vincola ad alcuna servitù la strada, la quale potrà, quindi, variare di andamento o di piano in qualsiasi tempo senza che il Concessionario possa opporre difficoltà, o pretendere compenso di sorta rimanendo a sua carico ogni spesa relativa alla conseguente modificazione della concessione. Nel caso in cui ricorra la necessità, per lavori da eseguirsi alla strada, lo spostamento delle condutture e impianti sotterranei o linee aeree concessi, questo sarà eseguito su richiesta della Provincia di Campobasso a cura e spese del Concessionario. 3. Qualora non sia specificato nell atto di concessione, è valida la norma generale che anche la manutenzione delle opere eseguite inerenti al corpo stradale ed alle sue pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre a carico del Concessionario, il Quale sarà tenuto ad eseguirla tempestivamente in seguito a semplice invito della Provincia di Campobasso e nei modi, da Questa, prescritti. In caso di mancato adempimento si procederà alla immediata revoca della concessione ed alla richiesta del risarcimento dei danni causati alla proprietà provinciale dalla mancata manutenzione al fine di poter eseguire d ufficio i lavori ritenuti necessari. Articolo 6 - Istanza 1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade provinciali ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, scaricare acque nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano in modo diretto o indiretto le strade provinciali e le loro pertinenze, nonché le zone di rispetto delle strade, deve inoltrare istanza su apposita modulistica contenente, oltre alla esatta denominazione del soggetto richiedente, al suo domicilio ed al codice fiscale, quanto di seguito specificato:: a) il termine d inizio dell occupazione richiesta (per le occupazioni temporanee); b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente; c) l individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando adeguata documentazione costituita da planimetria comprendente la strada, l area interessata e i grafici (sezione e pianta) sufficienti a identificare le opere da eseguirsi; d) l estensione dell occupazione proposta espressa in metri lineari, o in metri quadrati; e) le modalità dell occupazione; f) la descrizione dell attività a favore della quale è richiesta l occupazione; g) l impegno a comunicare preventivamente all Ufficio Viabilità competente le modificazioni che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f); h) l attestazione del versamento attualmente di 80,00, per spese istruttorie, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di Campobasso - Concessioni Stradali Campobasso con la specificazione della causale; i) la eventuale ulteriore documentazione integrativa che l Ufficio competente riterrà opportuno richiedere in ragione della particolare rilevanza dell occupazione. La relativa modulistica, di seguito specificata, è disponibile sul sito internet della Provincia di Campobasso: - Istanza di Accesso (Allegato 1.a); - Istanza di Accesso Distributore carburante (Allegato 1.b); - Istanza di Attraversamento interrato o aereo (Allegato 1.c;) - Istanza di Autorizzazione opere fascia di rispetto (Allegato 1.d); - Istanza di Occupazione temporanea di suolo pubblico (Allegato 1.e); - Istanza di Voltura (Allegato 3). 4

6 Articolo 7 - Istruttoria 1. La richiesta di concessione, suddivisa in tre fasi, è istruita dall Ufficio competente. 2. La prima fase consiste nella catalogazione cartacea/elettronica della richiesta pervenuta alla Provincia di Campobasso. La catalogazione, redatta dall Ufficio preposto per tale attività, riporta almeno i seguenti dati: numerazione, Richiedente, Gruppo stradale interessato, Responsabile del Gruppo Stradale, successivi dati in merito al rilascio della concessione. Completata la catalogazione, si provvederà alla trasmissione della documentazione al Responsabile del Gruppo Stradale interessato che, contestualmente, assume la funzione di Responsabile del procedimento. 2. La seconda fase consiste nella esaminazione della documentazione presentata. Qualora l istanza venisse inoltrata incompleta degli allegati o delle notizie di cui al precedente Articolo 6 il Responsabile del procedimento inviterà il Richiedente a presentare, entro trenta giorni, gli allegati o notizie ritenuti indispensabili per l istruttoria della pratica. In ogni caso la domanda non potrà essere evasa se non si sarà provveduto al versamento dell importo previsto alla lett.h) del su citato Articolo Conclusa l istruttoria ai sensi della Legge n.241/1990, e successive integrazioni e modificazioni, e dopo aver accertato l adempimento del Concessionario in merito al versamento della cauzione e/o del canone, se dovuti, inizia la terza fase nella quale il Responsabile del procedimento, provvederà a redigere la documentazione necessaria per il rilascio della concessione/autorizzazione che, sottoscritta dal competente Dirigente, sarà trasmessa agli Interessati ed all Ufficio preposto per la catalogazione definitiva delle istruttorie. Articolo 8 Contenuto 1. L atto di concessione deve contenere: a) termine d inizio dell occupazione per l'occupazione temporanea; b) termine finale dell occupazione, salvo che l occupazione permanente non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato; c) le modalità dell'occupazione; d) l indicazione dell attività a favore della quale è diretta l occupazione; e) la quantificazione del canone, determinato ai sensi dei successivi articoli 20 e 21; f) la modalità ed il termine di pagamento del canone; g) le eventuali prescrizioni tecniche che il Concessionario deve osservare nell occupazione. 2. La concessione è rilasciata: a) senza pregiudizio dei diritti di terzi; b) con l obbligo del Concessionario di riparare, a proprie spese, tutti i danni derivanti dalle opere connesse all occupazione; c) con facoltà, da parte della Provincia di Campobasso, di revocarla, o di variarla, con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche. Articolo 9 - Rilascio 1. La concessione per l occupazione è rilasciata, oppure è negata, dal Dirigente dell Ufficio competente, entro 60 giorni dalla ricezione dell istanza attestata dal timbro datario dell Ufficio protocollo. Il termine resta sospeso per il periodo durante il quale l Ufficio Viabilità competente è in attesa della documentazione o delle notizie omesse, di cui al precedente art. 6. In caso di trasmissione della domanda tramite servizio postale, il termine decorre dalla data in cui la stessa perviene alla Provincia. 2. Per l esercizio dei poteri di vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di tutela delle strade la concessione verrà inviata, in copia, all Istruttore tecnico del gruppo stradale interessato, il quale dovrà, tra l altro, comunicare, per iscritto ed a seguito di specifica richiesta, la conformità alla concessione dei lavori eseguiti. 5

7 Articolo 10 - Diniego 1. Trascorso il termine indicato all articolo 7, comma 2, senza l assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Responsabile del Procedimento è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi quindici giorni, le motivazioni del mancato accoglimento. 2. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale. Articolo 11 - Cauzione 1. Le concessioni, a Privati ed a Enti, per condutture e impianti che investano la consistenza della strada sono subordinate alla prestazione, da parte degli interessati, di un deposito cauzionale, versamento o polizza fidejussoria, nelle forme previste dalla legge, a garanzia del regolare ripristino dei tratti di strada che dovranno essere manomessi, nelle misure appresso specificate: per interventi che necessitano di scavi con larghezza inferiore, o pari, a m. 1,00: a) nel sottosuolo del piano viabile bitumato 75,00/ml b) nel sottosuolo delle altre pertinenze stradali 45,00/ml per interventi che necessitano di scavi con larghezza superiore a m. 1,00 applicando l arrotondamento all unità superiore degli eventuali decimali; c) nel sottosuolo del piano viabile bitumato 75,00/mq d) nel sottosuolo delle altre pertinenze stradali 45,00/mq 2. La richiesta della cauzione dovrà essere accompagnata dalla precisazione delle eventuali prescrizioni che contrastino con quanto riportato nella domanda originaria (p.e. scavo dell altezza di metri 1,00 e non di metri 0,60, ecc.). 3. Si provvederà ad ottemperare, a seguido di specifica richiesta, in merito alla restituzione del deposito cauzionale, o dello svincolo della polizza fidejussoria, dopo apposità verifica eseguita dall Ufficio Viabilità competente e non prima di mesi sei dalla ultimazione delle lavorazioni. 4. Nei casi di mancata, o irregolare, esecuzione dei lavori di ripristino e di inevasa specifica richiesta da parte dell Ufficio Viabilità competente, questi verranno eseguiti d ufficio ed a spese del Concessionario da detrarre dal deposito cauzionale, salvo l attivazione di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. 5. La Provincia di Campobasso può aderire a richieste, presentate da Soggetti o Enti erogatori di servizi pubblici, intese ad ottenere la semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di lavori ed opere, tramite la stipula di apposita convenzione, contenente idonee garanzie per il ripristino delle strade interessate dai lavori. Articolo 12 - Durata e Revoca. 1. Le concessioni avranno la durata massima di anni ventinove. 2. La concessione può essere revocata: a) quando sia accertato che il Concessionario abbia modificato le modalità dell occupazione o l attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione all Ente. Si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quello del nuovo canone dovuto; b) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano le cessazione dell occupazione con il ritorno della strada, o dell area pubblica, all uso pieno della collettività. 3. La revoca è disposta con motivato atto scritto ed ha effetto: dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei suddetti casi indicati alle lettere a); dal sessantesimo giorno nel suddetto caso indicato alla lettera b). Per tutte le due fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all art. 7 della Legge 241/

8 4. Il ripristino delle condizione inerenti allo stato originario è a carico del Concessionario. Articolo 13 - Revoca della concessione per gravi inadempienze 1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell atto concessorio, circostanziate anche dopo il tempo assegnato dall apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell Interessato. Qualora il Soggetto non liberi l area entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca, la Provincia provvede d ufficio con spese a carico dell Inadempiente. 2. Il mancato pagamento del canone entro trenta giorni dall apposito invito inviato dalla Provincia di Campobasso, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida. Articolo 14 - Rinuncia 1. Il Concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire all Ufficio competente almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell occupazione. 2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione dall obbligo alla corresponsione del canone ha effetto con il termine dell anno solare in corso. Articolo 15 - Rinnovo e proroga 1. Per le occupazioni permanenti, il Concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza, indicandone la durata richiesta. 2. Per le occupazioni temporanee, il Titolare deve inoltrare domanda di proroga, prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e le motivazioni della richiesta. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell occupazione oltre i termini autorizzati. Articolo 16 - Subingresso 1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell atto concessorio, con l obbligo di comunicazione all Ufficio competente entro 60 giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1 gennaio dell anno successivo. 2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente oppure quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, darà luogo all irrogazione, nei confronti dell originario Intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell atto concessorio; in tale circostanza la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione. CANONE PER L OCCUPAZIONE Articolo 17 - Obbligatorietà 1. L occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento alla Provincia di un canone determinato nell atto concessorio. 2. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari e verrà corrisposto dall anno di rilascio al 31 dicembre dell anno in cui la stessa scade, è revocata o è rinunciata. 3. Per le concessioni a carattere temporaneo il tributo va corrisposto prima del rilascio della stessa. L Ufficio competente, provvederà all invio dei bollettini inerenti al pagamento annuale del canone COSAP. 7

9 Qualora sia stata stipulata una convenzione con Società, o simile, finalizzata ad attivare la procedura telematica per assicurare: a) la stampa in bianco e nero, solo fronte o fronte-retro e imbustamento di uno o più bollettini ed una comunicazione informativa; b) il recapito della comunicazione informativa e dei bollettini di versamento relativi alle proprie entrate con posta prioritaria o in raccomandata semplice o raccomandata con avviso di ricevimento; b) l incasso dei bollettini dei versamenti attinenti alla citata imposta; c) l acquisizione dei dati contabili ed informativi dei versamenti suddetti (cd. rendicontazione); e) l archiviazione dei dati (se richiesta); il Servizio Informatico della Provincia di Campobasso, considerato che dispone di accesso allo specifico software in dotazione all Ufficio competente, provvederà all inserimento su supporto magnetico dei dati necessari per la compilazione del bollettino ed alla trasmissione/ricezione dei dati inerenti ai pagamenti relativi al canone C.O.S.A.P. aggiornando, contestualmente, le informazioni contenute nello specifico software in dotazione all Ufficio competente. Articolo 18 - Soggetti passivi 1. Il canone quantificato in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all uso pubblico è dovuto alla Provincia di Campobasso dal Titolare dell atto di concessione, o di autorizzazione, oppure, in mancanza, dall Occupante di fatto, quest Ultimo anche se derivante da volturazione non comunicata alla Provincia di Campobasso. Articolo 19 - Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche 1. Agli effetti dell applicazione del canone, il territorio Provinciale, attualmente, è suddiviso in quattro categorie: le prime tre riguardano la importanza della strada ai fini dell'applicazione del tributo, la quarta riguarda le aree demaniali ed i relitti stradali. 2. L'elenco di classificazione delle strade comprese nelle tre categorie, Allegato A è parte integrante di questo regolamento. Articolo 20 - Dimensioni dei passi carrabili/accessi 1. Il dimensionamento dei passi carrabili/accessi da considerare ai fini del canone è determinato dalla propria larghezza. 2. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili/accessi costruiti, qualora richiesti, direttamente dalla Provincia e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. Articolo 21 Canone per accessi/passi carrabili 1. Canone per attraversamenti 1.1. Il fattore base attuale è: per l occupazione superficiale permanente 30,00/mq annuale; 2,50/mq giornalieri per l occupazione superficiale temporanea L indicazione analitica della tariffa è determinata sulla base della classificazione di cui all articolo precedente, dell Allegato A Classificazione delle Strade Provinciali e dell Allegato B Coefficienti per la determinazione del canone A titolo di esempio, si riportano i Coefficienti da utilizzare per la determinazione del canone inerente alla occupazione superficiale permanente ed il calcolo del canone: 1) Categorie di importanza delle strade (v. Allegato A), aree e spazi a - Strada di I categoria 1,00 2) Valore economico della disponibilità dell'area b1 - accesso a fondo agricolo senza fabbricato < di Ha 1,00 0,50 8

10 3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione d - Occupazioni per passi/accessi carrabili 0,50 4) Natura dell'attività f - Altri usi 1,00 Da ciò deriva l ammontare del canone: 30,00 x 1,00 x 0,50 x 0,50 x 1,00 = 7,50 Euro/mq Considerato che è doveroso rivalorizzare quanto messo in funzione a far data dall anno 2001 e fermo restando il criterio analitico su espresso, il canone attuale è rivalutato come di seguito riportato: Strada I categoria 2.1.a- fondo < ha 1,00 con fabbricato /ml 16, b- fondo < ha 1,00 /ml 9, c- fondo > ha 1,00 /ml 14, d- villa /ml 28, e- fondo > ha 1,00 con fabbricato /ml 18, f- altri usi /ml 22, g- fabbricato civile abitazione /ml 18,00 Strada II categoria 2.2.a- fondo < ha 1,00 con fabbricato /ml 13, b- fondo < ha 1,00 /ml 7, c- fondo > ha 1,00 /ml 11, d- villa /ml 22, e- fondo > ha 1,00 con fabbricato /ml 14, f- altri usi /ml 17, g- fabbricato civile abitazione /ml 14,50 Strada III categoria 2.3.a- fondo < ha 1,00 con fabbricato /mq 10, b- fondo < ha 1,00 /ml 5, c- fondo > ha 1,00 /mq 8, d- villa /ml 17, e- fondo > ha 1,00 con fabbricato /mq 11, f- altri usi /ml 13, g- fabbricato civile abitazione /mq 11,00 Articolo 22 - Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi od esercenti attività strumentali ai servizi medesimi 1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.446/1997 articolo 63 - lettera f) - comma 2, come modificato dalla Legge n.488/1999 articolo 18, il canone attuale per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi: a) per le occupazioni del territorio provinciale suddiviso per singolo Gruppo Stradale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui alla Legge n.488/1999 articolo 18 - comma 1 numero 1 -, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; b) per le occupazioni permanenti effettuate dalle Aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, il canone annuo ammonta a complessivamente a: 635,00 per occupazione da 0 a 500 metri lineari 1.270,00 per occupazione da 501 a 1000 metri lineari 1.905,00 per occupazione da 1001 a 1500 metri lineari 2.540,00 per occupazione da 1501 a 2500 metri lineari 3.175,00 per occupazione da 2501 a 4000 metri lineari 5.000,00 per occupazione oltre 4000 metri lineari c) l importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente, d ufficio, sulla base dell indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell anno precedente. 2. L Ufficio competente provvederà a comunicare l ammontare del nuovo canone. Articolo 23- Trasferimento 9

11 La Provincia ha sempre facoltà di obbligare il trasferimento, in altra sede, delle condutture, dei cavi e degli impianti di cui agli articoli precedenti, obbligo comprensivo del ripristino della intera sede stradale, a cura e spese del Concessionario. Articolo 24 - Aree destinate a parcheggio 1. Nei comuni aventi popolazione inferiore a abitanti, la tariffa, in merito all uso gratuito delle aree autorizzate di pertinenza provinciale e predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l uso di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta, è determinata giusta quanto previsto all Articolo 20 precisando che sarà obbligo dello stesso Comune effettuare la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell area interessata. 2. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato anche della tariffa da applicare agli utenti. Articolo 25 - Esenzione dal canone 1. Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l esercizio di culti ammessi nello Stato, da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; d) le occupazioni necessarie per l esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune; e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; h) gli accessi (solo i primi metri 4,00 di larghezza) a fondi agricoli realizzati da soggetti che svolgono attività prevalente di coltivazione del fondo (coltivatori diretti); i) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi; l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima. Articolo 26 - Assorbimento di altri canoni Il pagamento del canone concessorio assorbe l ammontare di eventuali altri canoni dovuti dal Concessionario, sulla stessa area, alla Provincia di Campobasso. Articolo 27 - Modalità e termini di pagamento 1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla comunicazione, e dimostrazione, dell avvenuto versamento del canone stabilito per le quote relative all anno in corso. 2. Il tributo relativo agli accessi può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in unica soluzione ed in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo dovuto. Articolo 28 - Occupazioni abusive o irregolari 1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o le aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti, è soggetto, oltre che al pagamento del 10

12 canone aumentato del 10% dovuto per tutto il periodo dell abuso, ad una sanzione pecuniaria pari al 150 per cento del canone stesso. 2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione redatto a seguito di accertamento eseguito dall Ufficio Viabilità competente. 3. Il Concessionario che abbia posto in essere l occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato. 4. Qualora l opera realizzata abusivamente sia in contrasto con le eventuali prescrizioni il Contravventore è obbligato ad introdurre a sue spese le modificazioni necessarie. 5. Fermo restando quanto precedentemente riportato, qualora l occupazione abusiva impegna la carreggiata delle strade ed impedisca, o riduca notevolmente, lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. n.285/1992, articolo 20, comma 4, pari a 500,00. Articolo 29 - Rimozione d'ufficio Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui al D.Lgs. n.285/1992, articolo

13 B. DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA', O DI PROPAGANDA, E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI INDICE Disposizioni generali Art.30 Oggetto e campo di applicazione del regolamento Art.31 Dimensioni e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi Art.32 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi Norme comuni a tutte le forme di pubblicità Art.33 Ubicazioni lungo le strade e le fasce di pertinenza. Art.34 Stazioni di rifornimento carburante Art.35 Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi Procedure per il rilascio dell'autorizzazione Art.36 Autorizzazioni - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione Art.37 Presentazione della domanda alla Provincia Art.38 Istruttoria Art.39 Rilascio autorizzazione Art.40 Termine e validità autorizzazione Art.41 Rinnovo autorizzazione Art.42 Obblighi del titolare dell'autorizzazione Art.43 Decadenza autorizzazione Art.44 Volturazione dell'autorizzazione/nulla Osta Tecnico Art.45 Variazione messaggio pubblicitario Vigilanza e misure sanzionatorie Art.46 Vigilanza Art.47 Sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada Art.48 Sanzione accessoria - rimozione dei mezzi pubblicitari Art.49 Ripristino dello stato dei luoghi Disciplina particolare di mezzi ed impianti pubblicitari Art.50 Preinsegne Art.51 Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà Art.52 Zone vincolate - Divieto installazione mezzi pubblicitari Nulla Osta tecnici Art.53 Nulla Osta Tecnici Art.54 Obblighi del titolare dell'autorizzazione Disposizioni finali e transitorie Art.55 Segnali turistici e di territorio Art.56 Segnali che forniscono indicazione di servizi utili Art.57 Canone per impianti di pubblicità Art.58 Oneri di rimozione Art.59 Norme transitorie Allegato 2.a Istanza di Autorizzazione per i mezzi pubblicitari Allegato 2.b Dichiarazione sostitutiva Allegato 2.c Consenso del proprietario del terreno Allegato 3 Istanza di voltura Allegato A Classificazione delle Strade Provinciali Allegato B Coefficienti per la determinazione del canone 12

14 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 30 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento Le norme del presente regolamento riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come definiti al art.23 del D.P.R. n.495/1992, collocati, lungo le strade provinciali o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel D.Lgs.n.285/1992, Codice della Strada, nel D.P.R. n.495/1992, Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel D.Lgs. n.507/1993, e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 31 - Dimensioni e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi 1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti all art.1, installati fuori dei centri abitati, non devono superare la superficie dei sei metri quadrati ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, o in aderenza dei fabbricati, che possono raggiungere i venti metri quadrati. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a mq 100 è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq. Fino al limite di 50 mq. 2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 3. Le strutture di sostegno e di fondazione, saldamente realizzate ed ancorate, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento sia globalmente che nei singoli elementi. 4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all art.9 del presente regolamento. 5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono rispettare quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento. 6. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera fuori dal centro abitato deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt 1,50 rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, come previsto nel D.P.R. n.495/1992, art.49, comma I Segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell art.51, comma 9, del D.P.R. n.495/1992, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. 8. L'installazione di mezzi pubblicitari sarà subordinata ad una verifica dell'eventuale pregiudizio della sicurezza stradale e della incolumità pubblica. Articolo 32 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade, dove ne è consentita l'installazione, devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs.n.285/1992, art.23, e dal D.P.R. 495/1992, art.50. NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ Articolo 33 - Ubicazioni lungo le strade e le fasce di pertinenza 1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 2, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; 13

15 c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all art.3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; j) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano, a distanza inferiore di 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne della carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate continue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; e) in corrispondenza dei raccordi verticali, concavi e/o convessi, segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 3. Il posizionamento di cartelli e di insegne di esercizio entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è vietato in tutti i punti indicati all art.51, comma 3, del D.P.R. n.495/1992; ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art.23, comma 6, del D.Lgs.n.285/1992: a) 50 metri lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo, e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 metri lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo, e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo, e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; d) 100 metri dagli imbocchi delle gallerie. 4. I Comuni hanno facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno larghezza superiore a 4 metri. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli 14

16 in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dei centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 metri, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell art. 23, comma 1 del D.Lgs.n.285/ Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. Il pannello pubblicitario parallelo dovrà essere montato su pali posizionati simmetricamente ed equidistante dal margine della carreggiata. Articolo 34 - Stazioni di rifornimento di carburante 1. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio. 2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal regolamento comunale. 3. All'interno della stazione di servizio è ammessa la cartellonistica pubblicitaria. Articolo 35 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi 1. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio, o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli e rimorchi transitanti sulle strade Provinciali non è soggetta ad autorizzazione da parte di questo Ente. 2. A detti mezzi (con pubblicità superiore a 1 mq) è fatto assoluto divieto di stazionamento su aree pubbliche e private visibili dalle strade e loro pertinenze. 3. Il veicolo, o rimorchio, che non osserva il divieto di cui al comma 2 verrà considerato a tutti gli effetti un impianto Pubblicitario Abusivo. 4. Qualora i suddetti mezzi volessero stazionare su aree pubbliche, o private, fuori dal centro abitato, dovranno richiedere apposita autorizzazione a questo Ente, autorizzazione che sarà rilasciata entro i 15 giorni successivi e sarà considerata alla stregua di cartelli pubblicitari. PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE Articolo 36 - Autorizzazioni - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari, lungo le strade provinciali o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento da parte della Provincia. Il soggetto finale interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare la relativa domanda redatta in carta legale con gli allegati previsti dall'art. 8 del presente Regolamento. 1. La Provincia entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione, e in caso di diniego, questo verrà motivato. 2. L'Autorizzazione, o Nulla Osta Tecnico, verrà spedita al richiedente e al Comune territorialmente competente. 3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti da parte della Provincia, il Responsabile del Procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni richieste. 4. L istanza si intende rinunciata qualora l'interessato non fornisca la documentazione richiesta entro i successivi 30 giorni. 5. Il Responsabile del Procedimento, una volta accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, rilascia l'autorizzazione con specifico atto contenente le norme e le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico, secondo i termini 15

17 di cui al punto L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al 1 comma del presente articolo. 7. Fuori dei centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda (in carta legale) comprensivo del versamento di cui al punto j) dell'art 37 del Regolamento, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, alla Provincia, la quale sarà tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali si intenderà rilasciata. Articolo 37 Presentazione della domanda alla Provincia 1. La domanda, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata all Ufficio competente, corredata dei seguenti documenti: a) Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera con indicazione delle dimensioni, numero delle facce, materiali, sagome, supporto e luogo di installazione (e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto), in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia; b) Bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre o più bozzetti, con indicazione dei relativi tempi di esposizione; c) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e dell'ambiente circostante, (due foto del luogo di ubicazione viste per ogni senso di marcia); d) Planimetria dei 300 mi precedenti e successivi alla posizione richiesta in scala non inferiore a 1:2000 in triplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione e con evidenziati tutti gli altri cartelli e mezzi pubblicitari, i segnali stradali, intersezioni, accessi, raccordi, scarpate, ecc., in triplice copia; e) Sezione della strada 1 :100 debitamente quotata completa dei particolari del mezzo pubblicitario, in triplice copia; f) Copia dichiarazione di conformità di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008, articolo 7"; g) Nulla osta del Comune territorialmente competente circa la conformità del cartello, alle norme stabilite dai Regolamenti Comunali ed al rispetto dei vincoli ambientali ed architettonici (solo per le installazioni in zone soggette a vincoli); h) Nulla osta dell'ente di appartenenza di altra strada, qualora il mezzo pubblicitario sia visibile da tale strada; i) Auto dichiarazione con la quale si attesta: - che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia. - che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. - che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. j) l attestazione del versamento attualmente di 80,00, per spese istruttorie, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di Campobasso - Concessioni Stradali Campobasso con la specificazione della causale; 2. Sono esonerate dal pagamento del canone i Comuni, le Province, la Regione, le associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale il cui statuto preveda che operino senza scopo di lucro, nonché i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Provincia di Campobasso interviene sia con il patrocinio che con il contributo. 3. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale. La domanda può essere relativa alla installazione di n.1 cartellone pubblicitario oppure di n.2 insegne. 4. La relativa modulistica, di seguito specificata, è disponibile sul sito internet della Provincia di Campobasso: - Istanza di Autorizzazione Installazione mezzi pubblicitari (Allegato 2.a) - Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2.b) 16

18 - Consenso del proprietario del terreno (Allegato 2.c) - Istanza di voltura (Allegato 3) Articolo 38 - Istruttoria 1. La richiesta di concessione, suddivisa in tre fasi, è istruita dall Ufficio competente. 2. La prima fase consiste nella catalogazione cartacea/elettronica della richiesta pervenuta alla Provincia di Campobasso. La catalogazione, redatta dall Ufficio competente, riporta almeno i seguenti dati: numerazione, Richiedente, Gruppo stradale interessato, Responsabile del Gruppo Stradale, successivi dati in merito al rilascio della autorizzazione. Completata la catalogazione, si provvederà alla trasmissione della documentazione al Responsabile del Gruppo Stradale interessato che, contestualmente, assume la funzione di Responsabile del procedimento. 2. La seconda fase consiste nella esaminazione della documentazione presentata. Qualora l istanza venisse inoltrata incompleta degli allegati o delle notizie di cui al precedente Articolo 37 il Responsabile del procedimento inviterà il Richiedente a presentare, entro trenta giorni, gli allegati o notizie ritenuti indispensabili per l istruttoria della pratica. In ogni caso la domanda non potrà essere evasa se non si sarà provveduto al versamento dell importo previsto alla lett.h) del su citato Articolo Conclusa l istruttoria ai sensi della Legge n.241/1990, e successive integrazioni e modificazioni, se dovuti, inizia la terza fase nella quale il Responsabile del procedimento, provvederà a redigere la documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione che, sottoscritta dal competente Dirigente, sarà trasmessa agli Interessati ed all Ufficio competente per la catalogazione definitiva delle istruttorie. Articolo 39 - Rilascio autorizzazione 1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dal Responsabile del Procedimento, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente sia stato più volte assoggettato in via definitiva a sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 23 del D.Lgs.n.285/1992 a seguito di installazione di mezzi pubblicitari ed impianti di propaganda su strade della Provincia di Campobasso e su aree pubbliche o di uso pubblico senza aver ottenuto la relativa autorizzazione o violandone le prescrizioni. 2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'amministrazione inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazioni scritte, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto (entro il termine di trenta giorni), la domanda presentata si intende archiviata. 3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici. In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato. Articolo 40 - Termine e validità dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha scadenza il terzo anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione. 2. I Nulla Osta hanno validità legata a quella dell'autorizzazione; gli stessi decadono se la stessa non è rilasciata. Analogamente il Nulla osta decade se entro 6 mesi dal rilascio non viene depositata istanza per il rilascio dell'autorizzazione. 3. L'autorizzazione per le insegne di esercizio è rilasciata a tempo indeterminato. Articolo 41 - Rinnovo dell'autorizzazione 1. Nel caso in cui non si intenda apportare modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo, redatta su carta legale, deve essere corredata da una copia dell'autorizzazione da rinnovare, con allegato quanto prescritto alla lettera j) dell art.37, e dalla sola autodichiarazione autenticata che 17

19 attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera i ) dell'art. 37, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere. 2. Qualora si intenda apportare modifiche al mezzo pubblicitario dovrà essere osservata la procedura di cui all'art. 37. Articolo 42 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione 1. E' fatto obbligo al titolare o alla ditta installatrice dell'autorizzazione di: a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; c. in caso di mancata o imperfetta manutenzione delle opere, la Provincia può, previa diffida, revocare la autorizzazione o nulla osta, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti; d. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; e. procedere alla rimozione del cartello o del mezzo pubblicitario nel caso di decadenze o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio; f. fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati, con caratteri incisi, mediante punzonatura, i seguenti dati: - Amministrazione rilasciante; - Soggetto titolare; - numero dell'autorizzazione; - progressiva km del punto di installazione; - data di scadenza; la targhetta deve essere esclusivamente metallica e fissata saldamente con viti o rivetti; non sono consentiti altri tipi di targhette; 2. La targhetta di cui al comma 1 lettera "f" deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati su di essa riportati. 3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le norme di legge e regolamenti vigenti, nonché i diritti di terzi. 4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati. 5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, alla posa dei segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi. Articolo 43 - Decadenza dell'autorizzazione Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione: a. la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata; b. l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; c. la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce; d. la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione; e. la mancata realizzazione dell'opera entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione; f. in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione non è previsto rimborso alcuno. Articolo 44 - Volturazione dell'autorizzazione/nulla-osta Tecnico 1. Per ottenere la volturazione dell'atto autorizzativo rilasciato dall'ente proprietario della strada è necessario presentare la seguente documentazione: - domanda in carta legale; - dichiarazione con firma autentica ovvero prodotta unitamente a copia fotostatica di un 18

20 documento di identità del sottoscrittore come previsto dall'art. 38 del D.P.R. n.445/2000 che attesti che la situazione delle opere autorizzate non ha subito variazioni; - dichiarazione di consenso alla volturazione sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione oppure dichiarazione di successione mortis causa; - attestazione di versamento a titolo rimborso spese amministrative inerenti all'istruttoria della pratica come previsto dalle tariffe vigenti; - dati anagrafici del Legale rappresentante, recapito telefonico; - codice fiscale o partita I.V.A del richiedente; - copia dello Statuto della Società subentrante. 2. Non si procede alla volturazione dell'atto autorizzatorio qualora il soggetto richiedente rientri nella fattispecie prevista dall'articolo 37, comma 2, capoverso secondo. Articolo 45 - Variazione messaggio pubblicitario 1. Per ottenere l'autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario riportato sul cartello o altro mezzo pubblicitario già autorizzato, è necessario presentare la seguente documentazione: - domanda in carta legale; - attestazione di versamento di importo pari ai valori vigenti a titolo rimborso oneri istruttoria; - bozzetto del nuovo messaggio; - copia dell Autorizzazione o Nulla Osta. 2. L'autorizzazione sarà rilasciata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si intenderà tacitamente assentita. 3. Non sono consentite variazioni del messaggio pubblicitario prima che siano decorsi almeno tre mesi dalla data di rilascio della precedente autorizzazione 4. E' consentita l'autorizzazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "Spazio libero" oppure "Per questa pubblicità telefonare a ") o altre forme previo autorizzazione e pagamento dei relativi corrispettivi. VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE Articolo 46 - Vigilanza 1. La Vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni è effettuata dal personale dell'ente avente i requisiti richiesti dall art. 23 del D.P.R. n.495/92 e dall art. 12, comma 3, del D.Lgs.n.285/ Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge n.689/ Il Dirigente competente emette ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento. Articolo 47 - Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada 1) Chiunque installi mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.23 del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni nonché alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti a cura e spesa dell'autore, ai sensi dell'art. 23 del C.d.S. 2) Devono essere rimossi: a) i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari e propagandistici installati abusivamente; b) i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari e propagandistici la cui autorizzazione è decaduta; c) i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi ubicazione, forma, o contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate; d) i segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine, e stendardi, decorse 24 ore dalla conclusione della manifestazione pubblicitaria. 3) Il trasgressore o il titolare dell'autorizzazione decaduta deve provvedere alla rimozione degli 19

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CAMBIO MESSAGGIO PUBBLICITARIO S.C.I.A. (art 19 L. 241/90 così sostituito dall art 49 c. 4 bis L.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CAMBIO MESSAGGIO PUBBLICITARIO S.C.I.A. (art 19 L. 241/90 così sostituito dall art 49 c. 4 bis L. Al Sig. Sindaco del Comune di Copparo Via Roma, 28 44034 Copparo (Fe) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CAMBIO MESSAGGIO PUBBLICITARIO S.C.I.A. (art 19 L. 241/90 così sostituito dall art 49 c. 4 bis L. 122/2010)

Dettagli

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PROVINCIA DI TORINO UFFICIO TRIBUTI

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PROVINCIA DI TORINO UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PROVINCIA DI TORINO UFFICIO TRIBUTI TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 1) OCCUPAZIONI PERMANENTI La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI S.C.I.A. (art 19 L. 241/90 così sostituito dall art 49 c. 4 bis L.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI S.C.I.A. (art 19 L. 241/90 così sostituito dall art 49 c. 4 bis L. Al Sig. Sindaco del Comune di Copparo Via Roma, 28 44034 Copparo (Fe) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI S.C.I.A. (art 19 L. 241/90 così sostituito dall art 49 c. 4 bis L. 122/2010)

Dettagli

REGOLAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI PROPRIETA PROVINCIALE

REGOLAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI PROPRIETA PROVINCIALE REGOLAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI PROPRIETA PROVINCIALE Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 3 novembre 1998 Modificato con delibera di Consiglio Provinciale

Dettagli

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO Provincia di Foggia REGOLAMENTO COMUNALE PER L AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI Artt. 22, 26 e 27 Cds Art. 46 Regolamento Esecuzione del CdS I N D I C E articolo r u

Dettagli

COMUNE DI PESSINETTO (Provincia di TORINO)

COMUNE DI PESSINETTO (Provincia di TORINO) PUBBLICATO IL 27 MAGGIO 2015 AL N. 90/2015 DEL REGISTRO DEGLI ATTI PUBBLICATI COMUNE DI PESSINETTO (Provincia di TORINO) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI Approvato con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa SETTORE N. 4 - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO U.O. 1 - URBANISTICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI Approvato con delibera

Dettagli

Comune di CITTANOVA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA. Regolamento per la disciplina dei canoni concessori non ricognitori

Comune di CITTANOVA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA. Regolamento per la disciplina dei canoni concessori non ricognitori Comune di CITTANOVA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA Regolamento per la disciplina dei canoni concessori non ricognitori Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2017 1 INDICE

Dettagli

CITTA DI PALAZZOLO SULL OGLIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

CITTA DI PALAZZOLO SULL OGLIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO CITTA DI PALAZZOLO SULL OGLIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione consiliare n.27 del 29.06.2013 INDICE Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E L ESERCIZIO DEI PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E L ESERCIZIO DEI PASSI CARRABILI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E L ESERCIZIO DEI PASSI CARRABILI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2008 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 in

Dettagli

PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n 507

PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n 507 COMUNE DI BARI REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n 507 e successive modificazioni ed integrazioni In vigore dal 1

Dettagli

COMUNE DI PONT CANAVESE Provincia di Torino

COMUNE DI PONT CANAVESE Provincia di Torino UFFICIO TRIBUTI T A R I F F E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507) 1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art.44) La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei

Dettagli

COMUNE DI NOVE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI

COMUNE DI NOVE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI COMUNE DI NOVE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI (regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 27.07.2015 Articolo 1 Oggetto

Dettagli

COMUNE DI MAGNAGO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

COMUNE DI MAGNAGO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO COMUNE DI MAGNAGO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 16.07.2013 1 INDICE ART. 1 OGGETTO DEL

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI Pagina 1 di 7 Art. 1 Oggetto del regolamento 1) Il presente regolamento, adottato nell esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate

Dettagli

VADEMECUM TASSA OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE

VADEMECUM TASSA OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE COMUNE CHIVASSO ( Prov. TO) VADEMECUM CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE DECRETO LEGISLATIVO N. 507/93 VADEMECUM TASSA OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE OGGETTO DELLA TASSA Sono soggette alla

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Comune di Ponte San Pietro Cümü de Pùt San Piero Provincia di Bergamo Bèrghem REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione C.C. n. 17 in

Dettagli

COMUNE DI BUDONI. Provincia di Olbia Tempio REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

COMUNE DI BUDONI. Provincia di Olbia Tempio REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI COMUNE DI BUDONI Provincia di Olbia Tempio REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n 18 del 24.09.2015 I N D I C E Art.

Dettagli

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15.10.2013 MODIFICHE C.C. n.20

Dettagli

COMUNE DI MASSAROSA (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

COMUNE DI MASSAROSA (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO COMUNE DI MASSAROSA (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Approvato con Delibera C.C. n. 68 del 20.09.2013. Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA Provincia di Venezia REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione del C.C. n. del ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI DELLA TREMEZZINA (Provincia di Como) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

UNIONE DEI COMUNI DELLA TREMEZZINA (Provincia di Como) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO UNIONE DEI COMUNI DELLA TREMEZZINA (Provincia di Como) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione dell Assemblea dell Unione n. 25 in data 04/10/2013

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Città di CERNUSCO SUL NAVIGLIO Provincia di Milano COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI BRUNATE Provincia di Como

COMUNE DI BRUNATE Provincia di Como COMUNE DI BRUNATE Provincia di Como REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI PER ATTIVITA SOCIO-CULTURALI E PER LA VENDITA DI PRODOTTI ARTIGIANALI Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Città di CERNUSCO SUL NAVIGLIO Provincia di Milano COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Allegato a deliberazione di C.C. n.26 del 08/11/2013 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato

Dettagli

Regolamento per l applicazione del canone concessorio non ricognitorio BOZZA

Regolamento per l applicazione del canone concessorio non ricognitorio BOZZA BOZZA SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1) Il presente Regolamento, adottato nell esercizio della potestà regolamentare

Dettagli

COMUNE DI PORTOFERRAIO. Provincia di Livorno REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI PORTOFERRAIO. Provincia di Livorno REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/03/2008 INDICE Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento Art. 2 Oggetto della

Dettagli

DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (T.O.S.A.P) DAL 01/01/2008

DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (T.O.S.A.P) DAL 01/01/2008 C O M U N E D I S. C E S A R I O S U L P A N A R O Provincia di Modena DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (T.O.S.A.P) DAL 01/01/2008 Approvato con Delibera di Giunta n. 4 del 10/01/2008

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI INDICE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI INDICE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI INDICE ART. 1 Oggetto ART. 2 Tipologie soggette al Canone di Concessione non Ricognitorio ART. 3 - Superficie soggetta al Canone di

Dettagli

COMUNE di CISLAGO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

COMUNE di CISLAGO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2012 COMUNE di CISLAGO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione

Dettagli

quale insiste l occupazione, il territorio del Comune di Foligno è classificato in tre 19/07/1994, in due categorie:

quale insiste l occupazione, il territorio del Comune di Foligno è classificato in tre 19/07/1994, in due categorie: ALLEGATO A TESTO IN VIGORE FINO AL 31/12/2014 TESTO IN VIGORE DAL 01/01/2015 ARTICOLO 6 - Suddivisione del territorio comunale 1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell importanza dell area

Dettagli

REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO E RICOGNITORIO

REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO E RICOGNITORIO COMUNE DI SEGRATE (Provincia di Milano) REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO E RICOGNITORIO Deliberazioni consiliari n. 4/99, n.62/2000 e 194/2001-1 - REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI REGOLAMENTO COMUNALE PER L AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI Artt. 22, 26 e 27 CdS e Art. 46 Regolamento di Esecuzione del CdS Art. 1 Definizione Si definisce passo carrabile l accesso ad un area laterale

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI I N D I C E

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI I N D I C E REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI I N D I C E Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 - DIFFERENZA TRA CANONE RICOGNITORIO E CANONE NON RICOGNITORIO Art. 3 OGGETTO

Dettagli

Comune di Limido Comasco

Comune di Limido Comasco Comune di Limido Comasco Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Allegato alla delibera CC nr. 024 del 29/06/2013 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI STAZZEMA Provincia di Lucca

COMUNE DI STAZZEMA Provincia di Lucca ALLEGATO A ALLA DELIBERA C.C. N. DEL COMUNE DI STAZZEMA Provincia di Lucca REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO 1 Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente

Dettagli

ALLEGATO 3 PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

ALLEGATO 3 PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL ALLEGATO 3 PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL Modifiche/integrazioni al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione della relativa tassa (indicate

Dettagli

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA. Provincia di Pisa

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA. Provincia di Pisa COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE MODIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995 N.549. - Ufficio

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO (Provincia di Monza e Brianza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO 28 maggio 2012-1 - ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento, adottato nell

Dettagli

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO COMUNE DI SERRA SAN BRUNO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DELL 11 NOVEMBRE 2013 INDICE ART. 1 - OGGETTO

Dettagli

ESECUTIVO A FAR DATA DAL

ESECUTIVO A FAR DATA DAL (artt. 22, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada e art. 46 del relativo Regolamento di Esecuzione modificato dall art. 36 del D.P.R. 16.09.1996 n.610) Approvato con delibera C.C. n. 19 dd. 26.05.2009.

Dettagli

CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE

CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE allegato D) alla deliberazione di Consiglio Comunale n.. in data. DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000 - TITOLO 1 DI BILANCIO NUOVE TARIFFE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Comune di Ballabio Cap. 23811 Provincia di Lecco tel. 0341/530111 fax 531057 072 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione di consiglio

Dettagli

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI Applicazione del d.lgs n.285 del 30 aprile 1992, nonché del d.lgs. n.507 del 15 novembre

Dettagli

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari allegato a) Comune di Serdiana (Provincia di Cagliari) UFFICIO TRIBUTI TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI ANNO 2017 (artt.

Dettagli

CITTÀ DI IGLESIAS III SETTORE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO UFFICIO TRIBUTI

CITTÀ DI IGLESIAS III SETTORE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO UFFICIO TRIBUTI III SETTORE UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n 00 del 00 luglio 2014 Articolo 1. Finalità.

Dettagli

COMUNE DI NOVIGLIO Provincia di Milano

COMUNE DI NOVIGLIO Provincia di Milano COMUNE DI NOVIGLIO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1) Il presente Regolamento, adottato

Dettagli

Regolamento per l applicazione del Canone concessorio non ricognitorio

Regolamento per l applicazione del Canone concessorio non ricognitorio Comune di San Colombano al Lambro Provincia di Milano Regolamento per l applicazione del Canone concessorio non ricognitorio Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 26.06.2013 INDICE ART.

Dettagli

TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. Le occupazioni di suolo pubblico permanenti sono quelle a carattere stabile benché

TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. Le occupazioni di suolo pubblico permanenti sono quelle a carattere stabile benché COMUNE DI GANGI Provincia di Palermo ***** CAP 90024 Via Salita Municipio, 2 tel. 0921644076 fax 0921644447 P. Iva 00475910824 - www.comune.gangi.pa.it TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE

Dettagli

Regolamento Accessi e Passi Carrabili

Regolamento Accessi e Passi Carrabili PROVINCIA DI ROMA Regolamento Accessi e Passi Carrabili Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 22/01/2004 Aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 165 del 28/12/2006

Dettagli

! " # # $ " % & ' ( ) * " + * & * *! + & +, $ - * % '. ), C - 2

!  # # $  % & ' ( ) *  + * & * *! + & +, $ - * % '. ), C - 2 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO REGOLAMENTO D USO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E PER L APPLICAZIONE DELL

Dettagli

COMUNE DI MANTA. REGOLAMENTO PASSI CARRABILI (Artt. 22, 26 e 27 del codice della strada Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)

COMUNE DI MANTA. REGOLAMENTO PASSI CARRABILI (Artt. 22, 26 e 27 del codice della strada Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione) COMUNE DI MANTA Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PASSI CARRABILI (Artt. 22, 26 e 27 del codice della strada Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione) Art. 1 DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE Sono considerati

Dettagli

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI. Provincia di Lodi REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI. Provincia di Lodi REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI Provincia di Lodi REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/09/2013 ART.

Dettagli

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 22 settembre 2015.

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 22 settembre 2015. Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 22 settembre 2015. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to - Angelo Dalpez - F.to - dott.ssa Silvia Farina - Provincia di Trento COMUNE DI

Dettagli

Regolamento comunale per l applicazione del canone patrimoniale dovuto per la concessione di spazi e aree pubbliche

Regolamento comunale per l applicazione del canone patrimoniale dovuto per la concessione di spazi e aree pubbliche Regolamento comunale per l applicazione del canone patrimoniale dovuto per la concessione di spazi e aree pubbliche Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 23 aprile 2012 ART. 1 CANONE

Dettagli

REGOLAMENTO PASSI CARRAI

REGOLAMENTO PASSI CARRAI COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE Città Metropolitana di Torino AREA TECNICA Servizio Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio e Ambiente Telefono 011/9263277 Fax 011/9263265 C.F.-P.IVA: 01126920014 Piazza

Dettagli

CITTA DI NOVATE MILANESE

CITTA DI NOVATE MILANESE CITTA DI NOVATE MILANESE Provincia di Milano Area Gestione Sviluppo del Territorio Via V. Veneto 18 PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO COMUNE DI F I L A G O Provincia di BERGAMO ENTRATE PATRIMONIALI Filago Castello di Marne REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Approvato con Delibera C.C. n 26

Dettagli

COMUNE SANT AGATA LI BATTIATI Città Metropolitana di Catania REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

COMUNE SANT AGATA LI BATTIATI Città Metropolitana di Catania REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO COMUNE SANT AGATA LI BATTIATI Città Metropolitana di Catania REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Approvato con Deliberazione C.C. n. 11 del 28.03.2019 1 INDICE

Dettagli

TARIFFA DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. Comune di Classe IV

TARIFFA DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. Comune di Classe IV TARIFFA DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Comune di Classe IV PARTE I OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE CRITERI DI DISTINZIONE GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA SUPERFICIE

Dettagli

Regolamento per l applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio

Regolamento per l applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio Regolamento per l applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 26 novembre 2013 Modificato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE Provincia di Bergamo

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE Provincia di Bergamo 035/6320211 FAX 035/643041 COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE Provincia di Bergamo P.za San Salvatore, 11 C. F. 00533860169 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Dettagli

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

COMUNE DI ALBANO LAZIALE COMUNE DI ALBANO LAZIALE (Città Metropolitana di Roma Capitale) Ufficio tributi Servizio TOSAP TOSAP - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Permanente e Temporanea) La tassa per l'occupazione di

Dettagli

Bollo 16,00 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L INSTALLAZIONE DI CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Bollo 16,00 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L INSTALLAZIONE DI CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI Timbro Protocollo Bollo 16,00 Al Sig. Sindaco del Comune di = BORGO VAL DI TARO = Piazza Manara n. 5 43043 Borgo Val di Taro (PR) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L INSTALLAZIONE DI CARTELLI, INSEGNE DI

Dettagli

COMUNE DI TRUCCAZZANO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

COMUNE DI TRUCCAZZANO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO COMUNE DI TRUCCAZZANO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO INDICE Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO... PAG.2 Articolo 2 OGGETTO

Dettagli

DOMANDA DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI (articoli 31 Regolamento comunale per l installazione di impianti pubblicitari)

DOMANDA DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI (articoli 31 Regolamento comunale per l installazione di impianti pubblicitari) Comune di Castello di Cisterna Provincia di Napoli Servizi Tecnici Comunali P. G. DOMANDA DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI (articoli 31 Regolamento comunale per l installazione di impianti

Dettagli

COMUNE DI VAIANO REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI VAIANO REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI PROVINCIA DI PRATO COMUNE DI VAIANO PROVINCIA DI PRATO REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI Approvato con D.C.C. n.39 del 29/09/2006 INDICE Art. 1 - Contenuto del Regolamento. Art. 2 - Definizione di passo carrabile. Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (Provincia di Campobasso) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO (Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 10/10/2016) ART. 1 - OGGETTO

Dettagli

COMUNE DI CASTEL DI LAMA Provincia di Ascoli Piceno

COMUNE DI CASTEL DI LAMA Provincia di Ascoli Piceno COMUNE DI CASTEL DI LAMA Provincia di Ascoli Piceno Modifiche al Regolamento comunale per l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare

Dettagli

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Comune di Riolo Terme Provincia di Ravenna IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Approvato con delibera CC. N 57 del 30/06/94 (CRC del 03/10/94 prot. N 26138) - Modificato

Dettagli

COMUNE DI SANGUINETTO (VR) COMUNE DI CLASSE V^ TARIFFE DALL ANNO 2002 (IN LIRE ED EURO)

COMUNE DI SANGUINETTO (VR) COMUNE DI CLASSE V^ TARIFFE DALL ANNO 2002 (IN LIRE ED EURO) COMUNE DI SANGUINETTO (VR) COMUNE DI CLASSE V^ TARIFFE DALL ANNO 2002 (IN LIRE ED EURO) TARIFFA DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PARTE I OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE CRITERI

Dettagli

CITTA' DI LANZO TORINESE (Provincia di Torino)

CITTA' DI LANZO TORINESE (Provincia di Torino) CITTA' DI LANZO TORINESE (Provincia di Torino) REGOLAMENTO PASSI CARRABILI Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione, modificato dall art. 36 del D.P.R. 16.09.1996,

Dettagli

Allegato A) alla delibera consiliare n. 5 dd

Allegato A) alla delibera consiliare n. 5 dd Allegato A) alla delibera consiliare n. 5 dd. 03.03.2016 TESTO VIGENTE Art. 4 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche 5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale

Dettagli

TARIFFE COSAP OGGETTO UNITA DI MISURA TARIFFA LIRE TARIFFA EURO CAT. STRADE. mq ,00 Cat. A. mq ,00 Cat. C.

TARIFFE COSAP OGGETTO UNITA DI MISURA TARIFFA LIRE TARIFFA EURO CAT. STRADE. mq ,00 Cat. A. mq ,00 Cat. C. TARIFFE COSAP OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PRIVATI Occupazione suolo pubblico in genere e occupazione di manufatti stradali(muri di sostegno, parapetti)

Dettagli

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI TARIFFARIO T.O.S.A.P.

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI TARIFFARIO T.O.S.A.P. CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI TARIFFARIO T.O.S.A.P. CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI ART. 1 Oggetto: Occupazione Temporanea delle pertinenze con deposito materiali, banchi di vendita ponti di servizio

Dettagli

ISTANZA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER L INSTALLAZIONE DI CARTELLI STRADALI, PREINSEGNE ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI. c h i e d e

ISTANZA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER L INSTALLAZIONE DI CARTELLI STRADALI, PREINSEGNE ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI. c h i e d e Riservato al protocollo generale Marca da bollo da 14,62 ISTANZA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER L INSTALLAZIONE DI CARTELLI STRADALI, PREINSEGNE ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI Il sottoscritto codice fiscale

Dettagli

"REGOLAMENTO DISCIPLINA PASSI CARRABILI"

REGOLAMENTO DISCIPLINA PASSI CARRABILI "REGOLAMENTO DISCIPLINA PASSI CARRABILI" (approvato con atto consiliare n. 62 del 27.11.2007) REGOLAMENTO DISCIPLINA PASSI CARRABILI Pag. 1 di 6 INDICE Art. 1 Contenuto del regolamento. Art. 2 Definizioni

Dettagli

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE PER L INSTALLAZIONE DI INSEGNE - TENDE VETRINE CARTELLI E ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE PER L INSTALLAZIONE DI INSEGNE - TENDE VETRINE CARTELLI E ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI DOMANDA PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE PER L INSTALLAZIONE DI INSEGNE - TENDE VETRINE CARTELLI E ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI Al fine dell installazione di impianti di pubblicità o propaganda e altri

Dettagli

TARIFFA DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI CLASSE V

TARIFFA DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI CLASSE V TARIFFA DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI CLASSE V PARTE I OCCUPAZIONE PERMANENTI O TEMPORANEE CRITERI DI DISTINZIONE GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE.

Dettagli

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI REGOLAMENTO PASSI CARRABILI (ART. 22, 26 E 27 DEL CODICE DELLA STRADA ART. 46 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 29.04.2010, MODIFICATO

Dettagli

COMUNE DI ALPIGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

COMUNE DI ALPIGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO COMUNE DI ALPIGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04/07/2013 1 Indice generale

Dettagli

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE. Art. 6 Occupazione del suolo

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE. Art. 6 Occupazione del suolo LE TARIFFE SOTTOINDICATE, NELLA PARTE SINISTRA SONO QUELLE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 177 DEL 29.11.1994 (cfr. ARTT. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15). PER EFFETTO DELLA

Dettagli

COMUNE DI BARETE (Provincia di L Aquila) REGOLAMENTO COMUNALE PER L AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

COMUNE DI BARETE (Provincia di L Aquila) REGOLAMENTO COMUNALE PER L AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI COMUNE DI BARETE (Provincia di L Aquila) REGOLAMENTO COMUNALE PER L AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 38 del 29-11-2008 Indice Art. 1 - Definizione

Dettagli

C O M U N E D I S O V I C I L L E Provincia di Siena

C O M U N E D I S O V I C I L L E Provincia di Siena C O M U N E D I S O V I C I L L E Provincia di Siena 10.def.com/sta.ss.trib.19042008 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI (Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada; Artt. 44 e 46

Dettagli

Regolamento comunale in materia di concessione in uso di strutture e attrezzature di proprietà comunale

Regolamento comunale in materia di concessione in uso di strutture e attrezzature di proprietà comunale Regolamento comunale in materia di concessione in uso di strutture e attrezzature di proprietà comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10.01.2000 e modificato con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER ACCESSI E PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO PER ACCESSI E PASSI CARRABILI COMUNE DI SONA REGOLAMENTO PER ACCESSI E PASSI CARRABILI (artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada ed artt. 44, 45 e 46 del relativo Regolamento d Esecuzione) Approvato con delibera di Consiglio Comunale

Dettagli

INSEGNE DI ESERCIZIO (ART. 82/V)

INSEGNE DI ESERCIZIO (ART. 82/V) INSEGNE DI ESERCIZIO (ART. 82/V) NORMA GENERALE Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali

Dettagli

COMUNE DI VILLASANTA - Provincia di Milano -

COMUNE DI VILLASANTA - Provincia di Milano - COMUNE DI VILLASANTA - Provincia di Milano - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFFE ANNO 2006 Comune di Classe IV OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE CRITERI DI DISTINZIONE GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE

Dettagli

LA P.O. RESPONSABILE DELL AREA ECONOMICO FINANZIARIA

LA P.O. RESPONSABILE DELL AREA ECONOMICO FINANZIARIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 del 16 gennaio 2010 OGGETTO: Tariffa occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2010 Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale LA P.O. RESPONSABILE

Dettagli

PROVINCIA DI ROMA. Regolamento Occupazione Suolo Pubblico

PROVINCIA DI ROMA. Regolamento Occupazione Suolo Pubblico PROVINCIA DI ROMA Regolamento Occupazione Suolo Pubblico Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 12/02/2004 Aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 11/07/2011

Dettagli

COMUNE DI CARMIGNANO TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI CARMIGNANO TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI CARMIGNANO TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 1 TARIFFE VIGENTI O C C U P A Z I O N I P E R M A N E N T I A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE (Art.44, comma 1 lett.a),

Dettagli

Comune di Monghidoro. Sede Municipale, 1 via Matteotti Monghidoro(Bo) Telefax REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRAI

Comune di Monghidoro. Sede Municipale, 1 via Matteotti Monghidoro(Bo) Telefax REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRAI Comune di Monghidoro Sede Municipale, 1 via Matteotti 40063 - Monghidoro(Bo) Telefax 051.655.55.20 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRAI Approvato con deliberazione di C.C. n.82 del 29.11.1993

Dettagli

TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 104 DEL 11.12.2009 TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) APPROVAZIONE TARIFFE IN VIGORE DAL 01.01.2010 PARTE I OCCUPAZIONI PERMANENTI

Dettagli

COMUNE DI CAMBIANO (PROVINCIA DI TORINO)

COMUNE DI CAMBIANO (PROVINCIA DI TORINO) COMUNE DI CAMBIANO (PROVINCIA DI TORINO) U F F I C I O T R I B U T I N U O V E T A R I F F E DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s. m. e i.) 1) OCCUPAZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI REGIONE VENETO REJON VENETO PROVINCIA DI BELLUNO PROVINZIA DE BELUN COMUNE DI CORTINA D AMPEZZO COMUN DE ANPEZO REGOLAMENTO PASSI CARRABILI Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada - D. Lgs. 30.04.1992

Dettagli

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI REGIONE VENETO REJON VENETO PROVINCIA DI BELLUNO PROVINZIA DE BELUN COMUNE DI CORTINA D AMPEZZO COMUN DE ANPEZO REGOLAMENTO PASSI CARRABILI Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada - D. Lgs. 30.04.1992

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI COMUNE DI CAPRIOLO (Provincia di Brescia) Polizia Locale REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2015. Pubblicato all

Dettagli