REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D. Lgs , n. 507)

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1 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D. Lgs , n. 507) CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Ambito di applicazione Art. 3 - Classificazione del Comune e categorie delle località del territorio comunale Art. 4 - Forme di gestione del servizio Art. 5 - Tariffe Art. 6 - Funzionario responsabile CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' Art. 7 - Presupposto dell'imposta Art. 8 - Soggetto passivo Art. 9 - Modalità di applicazione dell'imposta Art Maggiorazioni e riduzioni d'imposta Art Pubblicità luminosa o illuminata Art Dichiarazione d imposta Art Pagamento dell'imposta Art Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali Art Rettifica ed accertamento d'ufficio Art Pubblicità ordinaria Art Pubblicità effettuata con veicoli Art Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni Art Pubblicità varia Art Riduzioni dell imposta Art Esenzioni dall'imposta CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art Servizio delle pubbliche affissioni Art Diritto sulle pubbliche affissioni Art Misura del diritto Art Pagamento del diritto Art Riduzioni del diritto

2 Art Esenzioni del diritto Art Spazi riservati Art Modalità per le pubbliche affissioni Art Affissioni d urgenza, festive e notturne Art. 30bis Affissioni di annunci mortuari. CAPO IV - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Art Criteri generali per la realizzazione del piano generale degli impianti Art Ripartizione della superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni Art Impianti per le affissioni dirette Art Classificazione dei mezzi pubblicitari Art Norme di sicurezza per la viabilità Art Autorizzazioni Art Rilascio delle autorizzazioni Art Archiviazione delle domande Art Registro delle autorizzazioni Art Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità Art Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune CAPO V SANZIONI E CONTENZIOSO Art Sanzioni tributarie ed interessi Art Sanzioni amministrative Art Contenzioso Art Rimborsi Art Procedimento esecutivo CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art Disposizioni transitorie Art Rinvio ad altre disposizioni Art Entrata in vigore

3 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D. Lgs , n. 507) CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1: OGGETTO Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Melzo le modalità di esecuzione e l'applicazione dell imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93. Disciplina altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti. ART. 2: AMBITO DI APPLICAZIONE La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di un imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate. ART. 3: CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E CATEGORIE DELLE LOCALITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE 1. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Melzo, la cui popolazione residente al è di abitanti, rientra nella IV classe impositiva e applica le corrispondenti tariffe previste dal D.Lgs. 507/ Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 4 del D.Lgs. 507/93 il Comune di Melzo, ha suddiviso il territorio comunale in 2 categorie identificando, come categoria speciale, la porzione di territorio e le località di maggiore flusso pubblicitario costituite dalle strade e dai luoghi elencati nella Tabella A, annessa al presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale. La superficie complessiva di tale zona è inferiore al limite del 35 per cento di quella del centro abitato come delimitato dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in tale zona, non è superiore al 50 per cento di quella complessiva. ART. 4: FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO 1. In conformità all art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97 il servizio di accertamento e riscossione dell imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni viene esercitato dal Comune nelle seguenti forme organizzative: a) in forma diretta; b) ovvero in concessione a soggetti privati iscritti all Albo previsto dall art. 53 del D.Lgs. 446/ La scelta del concessionario avverrà mediante gara ad evidenza pubblica. ART. 5: TARIFFE 1. Le tariffe dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione di ogni anno. 2. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al precedente comma, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. 3. Il prospetto tariffario deve essere esposto nell ufficio a cui è affidato il servizio sulla pubblicità e pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse. 4. La definizione della percentuale di maggiorazione per la categoria speciale (fino al 150 per cento) di cui all art. 4 comma 1 del D.Lgs. 507/1993, viene stabilita dalla Giunta Comunale nella deliberazione quadro di determinazione delle tariffe.

4 ART. 6: FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attributi la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio, il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario. CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ART. 7: PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA 1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. ART. 8: SOGGETTO PASSIVO 1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 2. Per i soggetti di cui all articolo 26 e per i soggetti di cui all art. 27 lettera h) del presente regolamento non trova applicazione l imposta sulla pubblicità. ART. 9: MODALITA DI APPLICAZIONE DELL IMPOSTA 1. L imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. 3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. 7. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%. ART. 10: MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D IMPOSTA Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili. ART. 11: PUBBLICITA LUMINOSA O ILLUMINATA Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

5 ART. 12: DICHIARAZIONI D IMPOSTA 1. I soggetti passivi di cui all'art. 8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. 3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal 1 gennaio dell anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l accertamento. 4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. ART. 13: PAGAMENTO DELL IMPOSTA 1. Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella varia, l imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. 2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p., intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. 3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno l imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera 1.550,00. ART. 14: PUBBLICITA EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione alla cui determinazione sarà provveduto con delibera della Giunta fermo restando l'applicabilità del C.O.S.A.P. ART. 15: RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D UFFICIO 1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. 2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di giorni 60 entro cui effettuare il relativo pagamento. 3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario. ART. 16: PUBBLICITA ORDINARIA 1. Per pubblicità ordinaria s intende la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli. 1 bis. Ai sensi dell art. 48 comma 2 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nel centro abitato i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di 6 m2, ad eccezione delle insegne di esercizio poste

6 parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m2; qualora la superficie di ciascuna facciata dell edificio ove ha sede l attività sia superiore ai 100 m2, è possibile aumentare la superficie dell insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m2 fino al limite di 30 m2. Per i mezzi pubblicitari pittorici bidimensionali, interamente vincolati in aderenza a ponteggi di fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione, il limite da non superare è di 50 m2, fatte salve le norme di sicurezza per la viabilità previste dall art ter. Nel centro abitato ad Ovest della S.P. 13, il Comune può derogare ai limiti dimensionali di cui al comma 1 bis, fino alla superficie massima di 18 mq, fatte salve le previsioni del D.Lgs. n.285/1992 e i nulla osta degli altri enti gestori, ove necessari. 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista. 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi precedenti. 4. In assenza di autorizzazione si applica la tariffa ordinaria per ogni singola esposizione pubblicitaria con l irrogazione delle sanzioni di cui al capo V del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva. 5. Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq 5.50 e mq 8.50, la tariffa dell imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiori a mq 8.50, la maggiorazione è del 100%. 6. Per la pubblicità effettuata con mezzi pittorici (di cui al successivo art. 34, lettera f) si considera ai fini del calcolo dell imposta la superficie del messaggio pubblicitario, oltre all immagine relativa agli oggetti pubblicizzati. ART. 17: PUBBLICITA EFFETTUATA CON VEICOLI 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 16, 5 comma del presente regolamento. 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa. 3. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica e la sede. 4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, abbiano in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe approvate dall Amministrazione Comunale. 5. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata. 6. Per i veicoli di cui al 3 comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. 8. I proprietari dei veicoli ad uso speciale di cui agli articoli 54, lettera g), e 56 comma 2, lettera d), del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) limitatamente alle tipologie previste dagli articoli 203, comma 2, lettera q), e 204, comma 2, lettere a), b) e s), del D.P.R. 495/92 (tra cui i cosiddetti veicoli a vela ), che

7 intendano sostare lungo le strade, le aree pubbliche e nonché in quelle private in vista di esse, devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi del successivo art. 36 del presente regolamento e conseguentemente sono soggetti al pagamento del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche. Nel caso di accertata violazione è da applicarsi l art. 23 comma 4 e 11 del citato D.Lgs. 285/92 (collocazione di mezzo pubblicitario senza titolo). ART. 18: PUBBLICITA EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al 1 comma che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. 3. Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe. 4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, l imposta si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista. ART. 19: PUBBLICITA VARIA 1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversino strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione è quella prevista all art Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acque, l imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati. 3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal 2 comma. 4. Qualora non si oppongano motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. Per l effettuazione di detta pubblicità, l imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito. 5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di utilizzo. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusi la domenica e i giorni festivi. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici al culto durante le ore di lezione o di cerimonie. In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel. ART. 20: RIDUZIONI DELL IMPOSTA La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;

8 c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza. ART. 21: ESENZIONI DALL IMPOSTA Sono esenti dall imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all attività, svolta, nonché, quelli riguardanti la localizzazione e l utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobile sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato. c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o delle vetrine o sulle porte d ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita; e) la pubblicità esposta all interno delle stazioni del servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all esterno delle stazioni stesse o lungo l itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relativa alle modalità di effettuazioni del servizio; f) la pubblicità esposta all interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. l) le insegne di esercizio, di cui dell art. 17, comma 1/bis del D.Lgs. 507/1993, ai sensi del quale non è dovuta l imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio aventi superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati, l imposta è dovuta per l intera superficie. CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 22: SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l affissione, a cura del Comune, esclusivamente in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari. 2. A norma dell art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/93, il Comune di Melzo è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di almeno mq. 12 per ogni mille abitanti e quindi per un minimo di mq. 228, rilevato che la popolazione residente al ammonta complessivamente a n unità.

9 ART. 23: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Per l effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione. ART. 24: MISURA DEL DIRITTO 1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell ufficio a cui è affidato il servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse. 2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%. 4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%. ART. 25: PAGAMENTO DEL DIRITTO 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo la modalità prevista dall art. 13, 2 comma, del presente regolamento. 2. Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. ART. 26: RIDUZIONI DEL DIRITTO La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento; b) per i manifesti di comitati, associazione, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza. ART. 27: ESENZIONI DAL DIRITTO Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; h) gli annunci mortuari affissi in proprio negli appositi spazi. ART. 28: ABROGATO. ART. 29: MODALITA PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza, risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico timbrato dal Comune.

10 2. La durata dell affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l indicazione dei quantitativi affissi. 3. Il ritardo nell effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 4. La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione. 5. In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere, in ogni caso, la metà del diritto dovuto. 7. Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio e l elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l indicazione della categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. ART. 30: AFFISSIONI D URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di 25,82 per ogni commissione. ART. 30 BIS: AFFISSIONI DI ANNUNCI MORTUARI 1. Gli annunci mortuari rimangono affissi fino al giorno delle esequie. 2. I manifesti di ringraziamenti possono rimanere affissi per non più di tre giorni e non possono coprire annunci mortuari sino al giorno delle esequie. 3. In caso di mancanza di spazi per gli annunci mortuari si stabilisce che gli annunci mortuari di residenti possono coprire i ringraziamenti di qualsiasi tipo e successivamente gli annunci mortuari di non residenti. CAPO IV - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ART. 31: CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 1. Il piano disciplina l individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici. 2. In particolare i criteri da adottare per la stesura del piano devono attenersi ai seguenti principi: a) la dimensione degli impianti e la scelta della localizzazione degli stessi devono tenere conto dell impatto ambientale con particolare riguardo alla tutela paesaggistica del territorio; b) gli impianti dovranno armonizzarsi con il contesto urbanistico, ambientale, estetico, nonché con il complessivo assetto dell arredo urbano. 3. Il piano deve comprendere: a) gli elaborati grafici sui quali sono riportate le zone per l installazione degli impianti per le pubbliche affissioni; b) le caratteristiche tecniche degli impianti; c) le norme tecniche per l installazione su spazi ed aree private di cartelli e di impianti di pubblicità o di propaganda, nel rispetto delle norme previste da presente regolamento;

11 d) le norme tecniche relative alle insegne d esercizio. ART. 32: RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. La superficie degli impianti pubblicitari da destinare alle affissioni viene così ripartita: a) alle affissioni di natura istituzionale,sociale e comunque prive di rilevanza economica 35%; b) alle affissioni di necrologi 7%; c) alle affissioni commerciali 58% % 2. I manifesti possono essere affissi esclusivamente negli impianti riservati alla propria tipologia. ART. 33: IMPIANTI PER LE AFFISSIONI DIRETTE 1. Ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. 507/93 l Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati la facoltà di installare impianti per le affissioni dirette. 2. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata in mq 90. Detta superficie non è compresa in quella destinata al servizio pubblico ed è riferita esclusivamente ad impianti di grande formato (poster cm 600x300). 3. Qualora vengano individuati gli spazi idonei, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura ad evidenza pubblica, previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e del canone di occupazione spazi e ed aree pubbliche. Inoltre il concessionario provvederà, alla manutenzione degli impianti, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg. 15 della scadenza del rapporto concessorio. ART. 34: CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI. I mezzi pubblicitari che potranno essere autorizzati dal Comune di Melzo sono i seguenti: a) insegna di esercizio, definita come scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; b) preinsegna, definita come scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km; c) cartello, definito come manufatto bidimensionale supportato da un idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; d) striscione, locandina e stendardo, definiti come elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; e) impianto pubblicitario di servizio, definito come qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario; f) mezzo pubblicitario pittorico, elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a ponteggi di fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione;

12 g) impianto di pubblicità o propaganda, qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti. ART. 35: NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA 1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applica l art. 23 del D.Lgs. n. 285 del e successive variazioni (Nuovo Codice della Strada), nonché gli articoli da 47 a 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 2. Per l installazione di impianti nel centro abitato, il Comune si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, ossia della possibilità di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. 3. La concessione della deroga è subordinata al parere del Comando di Polizia Locale. 4. Sono comunque vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ad ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento. ART. 36: AUTORIZZAZIONI 1. Il soggetto che intende esporre o installare impianti pubblicitari, sia temporanei che permanenti, deve presentare domanda in bollo al Comune, specificando le caratteristiche, la durata e l ubicazione della forma pubblicitaria da porre in atto. 2. La domanda, sottoscritta dal richiedente e dall esecutore delle opere, deve contenere: a) l indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente; b) l ubicazione esatta del luogo ove si intende installare il mezzo; c) la descrizione del mezzo, corredata dalla necessaria documentazione tecnica, dal disegno illustrativo e dalla documentazione fotografica che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l ambiente circostante (il tutto in duplice copia); d) una dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del DPR 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone con assunzione di ogni conseguente responsabilità; e) eventuale nulla-osta tecnico da parte dell ente proprietario della strada, in conformità al quarto comma dell art. 23 del D.Lgs. 285/1992; f) se luminosi, l autocertificazione attestante la sicurezza dell impianto elettrico ai sensi della legge 46/ Ove si intenda installare il mezzo su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l occupazione del suolo. 4. Qualora si intenda installare l impianto su area o bene privato dovrà essere fornita dimostrazione del possesso o dell ottenimento della disponibilità dell area o del fabbricato interessato. ART. 37: RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 1. Entro il termine di gg. 60 dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l autorizzazione all installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio. 2. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui il Comune inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione. 3. In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità, enti o privati che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

13 4. L autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha la facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura, sostituzione e, in genere, di manutenzione che saranno necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle su indicate prescrizioni, l autorizzazione si intende revocata senza che l utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta. 5. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi cui all art. 36 del presente regolamento. 6. E fatto obbligo al titolare dell autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, gonfaloni o stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi. 7. L autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all art. 12 del presente regolamento che deve essere comunque presentata ai fini dell assolvimento degli obblighi tributari. 8. L autorizzazione per impianti pubblicitari temporanei ha durata massima di tre mesi e può essere rinnovata una sola volta nell arco dell anno solare. Per i mezzi pittorici su ponteggi la durata massima dell autorizzazione è quella prevista per il cantiere. 9. L autorizzazione per impianti pubblicitari permanenti ha durata massima di tre anni ed è rinnovabile. 10. Ad ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall art. 55 del D.P.R. n. 495/1992. ART. 38: ARCHIVIAZIONE DELLE DOMANDE 1. Qualora le domande presentate non siano corredate dei documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dal Comune, le stesse non saranno sottoposte all esame di merito e saranno archiviate. 2. Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati. ART. 39: REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI 1. E istituito un Registro delle Autorizzazioni Comunali per Impianti Pubblicitari rilasciate per l installazione di impianti pubblicitari. 2. In tale registro sono annotate in ordine cronologico le autorizzazioni rilasciate, con l indicazione del numero assegnato, degli estremi della domanda ed una sommaria indicazione dell impianto autorizzato. ART. 40: POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITA 1. La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi in occasione dell installazione di un nuovo impianto o per modifiche di quello esistente, le rimesse a nuovo delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso in caso di rimozione definitiva, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti. Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione addebitando ai responsabili le spese sostenute. 2. I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nell autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi. Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva. 3. Il contribuente autorizzato all esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

14 4. I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini. ART. 41: ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE 1. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza dell autorizzazione il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota d imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. 2. In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza dell autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali. 3. Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate la disposizioni di cui al capo V del presente regolamento. CAPO V - SANZIONI E CONTENZIOSO ART. 42: SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 12 si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di 51, Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da 51,65 a 258, Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. 4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. 5. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del D. Lgs. 507/1993, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale. ART. 43: SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 507/93, si applica la sanzione da 206,58 a 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. 3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, l immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 15.

15 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell ordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti. 6. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del D.Lgs. 507/93, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. ART. 44: CONTENZIOSO Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all art. 2 del D.Lgs , n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento. Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lgs ART. 45: RIMBORSI 1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita domanda in ordine alla quale si dovrà, provvedere nel termine di gg Al contribuente spettano per la somma ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. ART. 46: PROCEDIMENTO ESECUTIVO 1. La riscossione avviene attraverso le procedure previste nel D.P.R , n. 602 modificato con D.Lgs , n Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 47: DISPOSIZIONI TRANSITORIE Gli impianti pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare della autorizzazione. ART. 48: RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI Per quanto non contemplato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs. 507/93. ART. 49: ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 2006.

16 REG. ICP/DPA - TABELLA A ELENCO DELLE STRADE E DELLE VIE CHE DEFINISCONO LA ZONA DI CATEGORIA SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Sono assegnate alla categoria speciale le pubblicità e le affissioni di carattere commerciale effettuate nella zona delimitata dalle strade e vie sottoindicate: Strada Provinciale 13 per tutta la sua lunghezza sino al confine del territorio comunale; Strada Provinciale 103 per tutta la sua lunghezza sino al confine del territorio comunale; Via Colombo per tutta la sua lunghezza sino al confine del territorio comunale; Viale Norvegia per tutta la sua lunghezza.

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