COMUNE DI GAVIRATE Varese P.zza Matteotti n Gavirate C.F REGOLAMENTO

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1 COMUNE DI GAVIRATE Varese P.zza Matteotti n Gavirate C.F REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI MINI ALLOGGI RESIDENZA BIANCA BESOZZI PER ANZIANI E DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI GAVIRATE Approvato con deliberazione consiliare n. 46 del

2 INDICE ART.1 OGGETTO..... ART.2 FINALITÀ... ART.3 DESTINATARI REQUISITI SOGGETTIVI... ART.4 MODALITÀD ASSEGNAZIONE... ART.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA... ART.6 PRIORITÀ E PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE... ART.7 DECADENZA ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI... ART. 8 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.... ART. 9 TIPOLOGIA ALLOGGI.. ART.10 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI... ART.11 EMERGENZE ABITATIVE... ART.12 GESTIONE DELL EDIFICIO.... ART. 13 CANONE DI CONCESSIONE IN USO.... ART.14 MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE... ART.15 OBBLIGHI DELL ASSEGNATARIO... ART.16 DECADENZA DALL ASSEGNAZIONE ART.17 CESSAZIONI ART.18 OSPITALITA TRANSITORIA...

3 ART. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina la procedura, i requisiti di accesso e la gestione della graduatoria per l assegnazione di mini alloggi, siti in Piazza Besozzi,n. 1 Gavirate ART.2 FINALITÀ 1. La finalità dell intervento, è favorire e sostenere la permanenza del cittadino anziano o disabile nel proprio contesto di vita, mettendo a disposizione spazi di proprietà dell Amministrazione strutturalmente idonei a persone con necessità abitative specifiche. ART. 3 DESTINATARI REQUISITI SOGGETTIVI 1.Possono presentare richiesta per l assegnazione di mini alloggi, anziani ultrasessantacinquenni e/o disabili adulti in condizioni di gravità ai sensi della L.104/92, residenti nel territorio comunale e in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a. Abitazione non conforme alle esigenze di salute e di autonomia personale del soggetto richiedente; b. Non possedere la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili; ( valido per tutti i componenti il nucleo familiare), come normati dall art.16 lett.f) c. Reddito calcolato ai sensi del D. Lgs. N. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni ISEE non superiore ad 8.000,00=. d. Non essere assegnatario di casa di Edilizia Residenziale Pubblica; ( valido per tutti i componenti il nucleo familiare); e. Non aver ceduto tutto o in parte l alloggio di ERP; f. Non occupare senza titolo un alloggio ERP; g. Non aver ceduto a figli o discendenti diretti o a familiari a qualsiasi titolo alloggio di proprietà, o diritti di usufrutto, o uso abitazione negli ultimi due anni; h. Essere residenti nel Comune di Gavirate da almeno 5 anni i. Essere autosufficienti se persona sola e avere compiuto 65 anni di età; j. Nuclei familiari composti da due persone di cui: a. un soggetto che abbia compiuto 65 anni e sia autosufficiente b. un soggetto disabile ai sensi della Legge 104/1992 I requisiti sopra descritti dovranno essere posseduti da parte del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del bando nonché al momento dell assegnazione e permanere in costanza di rapporto per tutta la durata della locazione. ART. 4 MODALITÀ D ASSEGNAZIONE 1. L Amministrazione comunale assegna i mini alloggi attraverso apposito bando da approvarsi con determinazione dirigenziale. 2. La graduatoria viene redatta da apposita commissione costituita da: - Responsabile Servizi alla persona - Responsabile Settore tecnico o suo delegato

4 - Assistente sociale - Istruttore amministrativo con compiti di segreteria. 3. L assegnazione dell alloggio è valida fintanto che permangono le condizioni che l l hanno determinata e soggiace a rinnovo quadriennale 4. Dalla data di ricevimento della comunicazione, gli aventi diritto hanno tempo 15 giorni per l accettazione del minialloggio proposto. 5. I richiedenti, utilmente collocati in graduatoria, possono rinunciare all alloggio ad essi assegnato soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune. 6. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune, previa diffida all interessato ad accettare il minialloggio con ulteriore termine di gg.8, decorso detto termine dichiara la decadenza dall assegnazione, con la conseguente esclusione dalla graduatoria. 7. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l interessato non perde il diritto all assegnazione ed all accettazione dei minialloggi che si rendano successivamente disponibili. 8. L assegnatario dovrà sottoscrivere l accettazione delle condizioni del presente regolamento. Nel contempo dovrà fornire la documentazione richiesta dall Amministrazione e sottoscrivere la convenzione. ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1. Le domande di assegnazione debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune, in distribuzione presso il Servizio Sociale negli orari di apertura al pubblico e pubblicate nel sito comunale unitamente al bando. 2. Nel modulo della domanda è contenuto un questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere, formulato con preciso riferimento alle condizioni abitative, familiari ed economiche soggettive ed oggettive di cui all art. 6 del presente regolamento, il cui possesso dà diritto all attribuzione dei punteggi previsti dall art. 6 medesimo. 3. Con la firma, apposta in calce alla domanda, il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata di copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 4. La domanda deve essere presentata entro il termine fissato dal bando con una delle seguenti modalità: - all Ufficio Protocollo del Comune - a mezzo posta con raccomandata a.r. - a mezzo PEC (posta elettronica certificata) ART. 6 PRIORITÀ E PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 1. Sulla base delle condizioni generali dichiarate dal richiedente nella domanda, sono attribuiti i seguenti punteggi:

5 CONDIZIONI ABITATIVE: A - RILASCIO ALLOGGIO Concorrenti che debbano rilasciare l alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo: a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda : b) il nucleo familiare si trovi nelle condizioni di sfratto per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto; c) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l atto di precetto ai fini dell esecuzione d) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all importo dell affitto oneroso Il punteggio attribuito è il seguente: in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.punti 10 per le scadenze successive lettere b c- d punti 5 B - CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA La condizione deve sussistere per: a) richiedenti che dimorino da almeno tre anni presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute. b) richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche. c) richiedenti che dimorino da almeno tre anni in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario. Il punteggio attribuito è il seguente: lettera a)...punti 10 lettera b) punti 6 lettera c)....punti 4 C - CONDIZIONI DELL ALLOGGIO Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare: a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall ASL la condizione di anti igienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia

6 stata accertata dall ASL la condizione di anti igienicità eliminabile con normali interventi manutentivi Il punteggio attribuito è il seguente: lettera a) punti 10 lettera b). punti 6 D - BARRIERE ARCHITETTONICHE Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente) Il punteggio attribuito è il seguente:.punti 6 CONDIZIONI FAMILIARI: E - ANZIANI nuclei familiari composti da non più di due persone: a) un componente con età maggiore di 65 anni e l altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni b) tutti con età maggiore di 65 anni Il punteggio attribuito è il seguente: lettera a) punti 10 lettera b)....punti 6 F - DISABILI nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario. a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento b) disabilità al 100% o handicap grave c) disabilità dal 66% al 99%

7 Il punteggio attribuito è il seguente: lettera a) punti 10 lettera b) punti 6 lettera c)..punti 4 CONDIZIONI ECONOMICHE: G - PARAMETRO ISEE Richiedenti il cui valore ISEE appartiene alle seguenti fasce al momento di presentazione della domanda e permanenza del requisito per la graduatoria a) ISEE da 0 a 4.000,00 b) ISEE da 4.001,00 a 6.000,00 c) ISEE da 6.001,00 a 8.000,00 Il punteggio attribuito è il seguente: lettera a) punti 10 lettera b). punti 6 lettera c). punti 4 H - AFFITTO ONEROSO Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all abitazione principale il cui canone integrato, all atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al canone sopportabile. canone integrato : canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro all anno Il punteggio attribuito è il seguente:.punti 6 ART. 7 DECADENZA ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI 1. Le situazioni che possono determinare la decadenza dall assegnazione di un mini alloggio sono: a. Nel caso in cui l Indicatore Isee sia superiore al limite previsto dal bando al momento dell assegnazione dell alloggio e/o al momento del rinnovo del contratto; b. In caso di decesso dell assegnatario, qualora i componenti del nucleo non siano in possesso dei requisiti di cui all art. 3 del presente regolamento; c. In caso di inadempienza contrattuale. ART. 8 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 1. La Commissione procede all istruttoria delle domande presentate verificandone la completezza e la regolarità. 2. In caso di incompletezza o di non regolarità della domanda, il richiedente sarà invitato,a mezzo di raccomandata, PEC o notifica a provvedere alla regolarizzazione e alla definizione della

8 domanda entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inerzia dell interessato oltre il termine suddetto, la domanda s intende come non presentata. E facoltà della Commissione acquisire ogni documentazione utile e disporre d ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti atti ad accertare la reale situazione dichiarata dei richiedenti e loro componenti il nucleo familiare. 3.. La Commissione, esaminate le domande, le documentazioni e gli eventuali ricorsi, redige la graduatoria generale provvisoria 4. La graduatoria generale provvisoria viene approvata con determina e pubblicata all Albo on line e sul sito del Comune per 30 giorni consecutivi. 5. Decorso il termine di pubblicazione senza osservazioni o ricorsi, con determina viene approvata la graduatoria generale definitiva, da pubblicare all Albo on line e sul sito del Comune per gg.15 consecutivi.. 6..La graduatoria ha durata triennale. Le domande potranno essere rinnovate con l apertura di nuovo bando 7. In caso di parità di punteggio della domanda sarà data priorità a nuclei composti da: a. un soggetto che abbia compiuto 65 anni e sia autosufficiente, che garantisca assistenza al soggetto disabile riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992; b. persona sola che abbia compiuto 65 anni con parametro ISEE fascia a) come specificato alle condizioni economiche di cui all art.6 - G. ART.9 TIPOLOGIA ALLOGGI 1. I mini alloggi sono distinti come segue: a. Trilocale con due camere separate ( identificato con lettera A) mq 51,99 b. Bilocale due posti letto ( identificato con lettera B-C-E) b1- Bilocale B mq 48,03 b2- Bilocale C mq 45,64 b3- Bilocale E mq 45,64 c. Bilocale un posto letto ( identificato con lettera D-F-G) c1- Bilocale D mq 45,64 c2- Bilocale F mq 36,65 c3- Bilocale G mq 36,65 Tutti gli alloggi sono dotati di angolo cottura/cucina attrezzata. ART. 10 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 1. L assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata sulla base della graduatoria definitiva mediante provvedimento di assegnazione. 2. L assegnatario, prima della consegna dell alloggio, deve presentarsi per la sottoscrizione della convenzione presso la sede del comune, secondo la convocazione inoltrata con lettera raccomandata, PEC o notifica, salvo il caso di giustificato impedimento. La convenzione è sottoscritta, oltre che dall assegnatario, dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare affinché rispondano in solido al Comune. La mancata sottoscrizione, senza giustificazione, comporta la cancellazione dalla graduatoria, previo iter previsto all art Dopo la stipula della convenzione, il Comune procede alla consegna dell alloggio all interessato o alla persona da lui delegata.

9 4. L alloggio deve essere stabilmente occupato dall assegnatario entro 30 giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza. L inosservanza da parte dell assegnatario del termine predetto, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dell assegnazione, come previsto all art Gli effetti e la durata della convenzione sono subordinati alla sussistenza dei requisiti per l accesso al bando, o,alla mancata sussistenza delle condizioni di decadenza o di inadempimento contrattuale. Nel caso il Comune accerti la mancanza dei requisiti per la permanenza o la presenza di cause di decadenza, adotta il provvedimento di decadenza previsto all art Il Comune, previa notifica all interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all alloggio offerto, salvo casi di gravi motivi di rinuncia debitamente attestati da certificazioni mediche rilasciate dall autorità sanitaria o in relazione ad altre cause attestate dalle competenti autorità, quali accessibilità a servizi di assistenza e cura di componenti del nucleo familiare. 7. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte del comune della permanenza dei requisiti delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell ISEE,il comune provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell articolo 76 del d.p.r. 445/ L assegnazione di alloggio e gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla graduatoria e annullamento o decadenza dell assegnazione sono comunicati agli interessati nelle modalità di legge, tramite lettera raccomandata A.R., PEC o notifica 9. Il Comune in fase di assegnazione provvede, a propria esclusiva discrezionalità, ad abbinare la tipologia dell alloggio in base alla composizione del nucleo familiare, come segue: a. Bilocale due posti letto ( B- C- E ) -destinatari nuclei familiari composti da 2 persone legate da vincolo di parentela fino al 2 grado, di matrimonio, di coppia convivente di fatto / di eventuale assistente familiare b. Bilocale un posto letto ( D- F- G ) -destinatari persone sole autosufficienti c. Trilocale con due camere separate ( A ) -destinatari casi di emergenza abitativa come disposto dall art 10 del presente regolamento ART. 11 EMERGENZE ABITATIVE 1. Il Comune, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l accesso di cui all articolo 3, può disporre con specifico atto, in via d urgenza, l assegnazione di un alloggio ai nuclei familiari che: a. debbano forzatamente rilasciare l alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi ERP e/o di occupazione abusiva;

10 b. siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall articolo 80, comma 20,della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001) ; c. abbiano rilasciato o debbano rilasciare l alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisti quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibile) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero in alloggio improprio, benché collocati in graduatoria,e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. 2.Sono condizioni obbligatorie per l assegnazione in deroga la presentazione della domanda, con le modalità previste dal bando e dal regolamento per l attribuzione dell ISEE. 3. Il provvedimento che decide sull istanza in deroga all assegnazione deve essere motivato e notificato agli interessati.. 4. Nelle situazioni in cui non sussista o sia carente la locazione abitativa, anche per periodi determinati, il Comune, con provvedimento motivato, può derogare al possesso dei requisiti disponendo l assegnazione in via d urgenza,ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo, e che necessitino di assistenza sanitaria domiciliare continuativa attestate da apposita certificazione medica; 5. L assegnazione temporanea ha durata semestrale ed è prorogabile in casi di indifferibile necessità. ART.12 GESTIONE DELL EDIFICIO 1. La gestione dell edificio fa capo al Comune, in quanto proprietario, che dispone la nomina di un Responsabile Tecnico della gestione con poteri e competenze per la cura ed il mantenimento dell immobile, sia per gli spazi abitativi che per quelli di servizio, di uso comune e relative pertinenze. ART. 13 CANONE DI CONCESSIONE IN USO 1. Il canone di convenzione annuale viene calcolato nella percentuale del 30% della quota corrispondente al 50% del valore ISEE. 2. Il canone comprende le spese di occupazione alloggio, riscaldamento, illuminazione e consumo acqua. Non comprende le spese telefoniche e di collegamenti telematici 3. Sono a carico degli assegnatari le imposte e tasse o altri tributi statali, regionali o comunali dovuti 4. In caso di ISEE con valore zero il canone viene determinato in E.150,00 mensili, fatta salva specifica valutazione sociale e nelle more del controllo fiscale della dichiarazione. ART.14 MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 1. Nel caso di mancato pagamento di due rate di canone di locazione senza giustificato motivo, il Comune procede al provvedimento di decadenza della concessione. 2. In caso di ritardo nel pagamento il Comune invia diffida a provvedere dopo il 10 giorno dalla data di pagamento scaduta.

11 3. nel caso in cui si verifichino pagamenti tardivi non precedentemente concordati e motivati, dopo il secondo ritardo, il Comune può chiedere le garanzie necessarie a pena di decadenza dell assegnazione e conseguente revoca. ART.15 OBBLIGHI DELL ASSEGNATARIO uso dell alloggio e delle parti comuni E dovere dell assegnatario: 1. servirsi correttamente della cosa locata, ai sensi dell art 1587 del Codice Civile,con la diligenza del buon padre di famiglia e attenersi ai regolamenti comunali e di altre competenti Autorità per quanto non sia contenuto nel presente regolamento 2. avere la più ampia cura dell alloggio e dei locali, degli spazi e dei servizi di uso comune 3. servirsi dell alloggio ad uso esclusivo di abitazione 4. sono vietate le attività rumorose e di disturbo nonché le attività che creino pericolo per l incolumità degli inquilini. E, inoltre, necessario rispettare il riposo dei vicini negli orari previsti (dalle ore 22,00 alle ore 7,30) 5. verificare che, dopo l uso tutti i rubinetti dell acqua e del gas siano chiusi. I danni di qualsiasi specie derivanti da incuria saranno posti a carico degli assegnatari, esente il Comune da ogni responsabilità a riguardo 6. consentire al personale comunale le ispezioni dell alloggio e relative pertinenze 7. evitare, mediante idonee precauzioni e/o apparecchiature, il formarsi di condense e muffe che possano deteriorare e rendere antigienico l alloggio 8. uso dell ascensore: l assegnatario e il proprio nucleo devono uniformarsi al regolamento esposto in cabina e al buon comportamento nell uso dell ascensore. Il Comune resta esonerato da ogni responsabilità per danni dovuti al mancato rispetto del regolamento o al cattivo uso dell ascensore stesso. Nel caso di atti vandalici ripetuti, il Comune ha diritto di imputare i danni pro quota agli assegnatari degli alloggi 9. sono a carico dell assegnatario tutte le operazioni di piccola manutenzione, ai sensi del Codice Civile, ivi compresa la tinteggiatura delle pareti che dovrà essere fatta almeno una volta ogni tre anni. Attività non consentite: 1. scuotere e battere dalla finestra verso strada o sui ripiani delle scale tappeti, stuoie, coperte e simili. 2. installare alle finestre tendaggi, stenditoi, vasi di fiori senza agganci di sicurezza 3. depositare nelle parti ad uso comune biciclette, motocicli,utensili, attrezzi e comunque materiali ingombranti di qualsiasi tipo anche per breve tempo. 4. gettare nei sanitari materiali che possano otturarli o danneggiarli 5. tenere depositi di materiale maleodorante e di materi infiammabili, esplosive o comunque pericolose 6. lasciare aperti gli accessi di uso comune 7. gettare immondizie ed altri oggetti di rifiuto negli spazi comuni e nelle adiacenze 8. recare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura 9. fumare in ascensore, sulle scale e in tutti gli spazi comuni chiusi 10. tenere nell alloggio, nelle pertinenze e negli spazi comuni animali che arrechino grave disturbo o danno o costituiscano pericolo. Negli spazi comuni gli animali non possono sostare e devono comunque essere adottate, oltre l accompagnamento, le opportune

12 misure di cautela, di sicurezza e di rispetto dell igiene. I proprietari degli animali sono comunque responsabili, ai sensi dell art. 2052c.c., dei danni arrecati a persone e cose 11. installare, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, antenne televisive o satellitari, apparecchi di condizionamento, collegamenti elettrici non certificati o altri impianti ART. 16 DECADENZA DALL ASSEGNAZIONE 1. Il Comune dispone con motivato provvedimento la decadenza dall assegnazione nei confronti di chi si trova in almeno una delle seguenti condizioni: a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l alloggio assegnatogli o sue pertinenze; b) nel corso dell anno lasci inutilizzato l alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dal Comune per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro; c) abbia mutato la destinazione d uso dell alloggio o delle relative pertinenze; d) abbia causato gravi danni, accertati, all alloggio e/o alle parti comuni dell edificio; d) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza e della polizia locale; e) abbia perduto i requisiti di accesso al bando f) abbia conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri, avente un valore definito ai fini I.C.I., pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel comune di residenza, categoria catastale A3, classe 1; qualora il comune in cui è situato l immobile in locazione abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate; g) non abbia, dopo diffida dell ente gestore, prodotto la documentazione relativa alla propria situazione economica o l abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta non integrabile d ufficio; h) abbia posto in essere gravi e ripetute violazioni che sono previste come causa di risoluzione nel contratto di locazione; i) ingiustificatamente non abbia preso possesso dell alloggio assegnatogli, entro i termini stabiliti 2. Ai fini della pronuncia della decadenza il Comune notifica preavviso di decadenza all assegnatario che si trovi in almeno una delle condizioni di cui al comma 1,. 3. Qualora le condizioni relative al soggetto dichiarato decaduto, si modifichino prima dell esecuzione del provvedimento di decadenza e questi abbia i requisiti per l accesso, il Comune, su istanza dell interessato, valuta la revoca del provvedimento. ART.17 CESSAZIONI 1. In caso di rinuncia o di morte dell assegnatario, il titolare o gli eredi dovranno provvedere con urgenza, e comunque nel termine massimo di trenta giorni: a. a liberare i locali da mobili e suppellettili; b. provvedere all imbiancatura dei locali; c. sottoscrivere verbale di verifica congiunta con tecnico comunale sullo stato dell alloggio; d. provvedere al pagamento di tutte le spese insolute e al risarcimento di eventuali danni verificati.

13 2. In caso d inottemperanza, decorso il termine di cui sopra, il Comune dispone d ufficio lo sgombero dell alloggio con rivalsa verso gli eredi per tutti gli oneri e le spese. Art. 18 OSPITALITA TRANSITORIA 1. È ammessa, previa motivata comunicazione dell assegnatario al Comune, l ospitalità, non superiore ad un anno, di persone non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purché sia finalizzata alla reciproca assistenza e il soggetto ospitato non faccia di tale luogo il proprio domicilio. 2. L ospitalità è ammessa per periodi superiori ai fini dell assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare, quando l invalidità che dà luogo all assistenza continuativa è accertata dalle competenti autorità. L ospitalità non deve determinare sovraffollamento. In tali casi il soggetto ospitato può eleggere tale luogo quale domicilio. 3. L ospitalità non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare. 4. In caso di accertamento di violazione dei commi precedenti il Comune diffida l assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro 30 giorni dalla notifica della diffida stessa. 5. In caso di inottemperanza del ripristino il Comune dichiara la decadenza dall assegnazione.

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