SOMMARIO. Istituzione, vicende e ambito di applicazione... 4 TITOLO I - TERMINOLOGIA CONVENZIONALE - SCOPO - NATURA - SEDE - DURATA...

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1 aggiornato con le ultime modifiche deliberate dal Consiglio d amministrazione del 31 marzo 2014 e approvate dall Assemblea degli iscritti del 7 maggio

2 SOMMARIO Istituzione, vicende e ambito di applicazione... 4 TITOLO I - TERMINOLOGIA CONVENZIONALE - SCOPO - NATURA - SEDE - DURATA... 4 Art. 1 - Terminologia convenzionale... 4 Art. 2 - Scopo... 4 Art. 3 - Natura... 4 Art. 4 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede... 5 Art. 5 - Regime della forma pensionistica... 5 TITOLO II - PARTECIPAZIONE AL FONDO... 5 Art. 6 - Destinatari... 5 Art. 7 - Modalità di adesione... 5 Art. 8 Trasparenza nei confronti degli aderenti... 5 TITOLO III - ORGANI... 5 Art. 9 - Organi del Fondo... 5 Art Assemblea... 5 Art Assemblea generale... 6 Art Deliberazioni dell assemblea generale... 6 Art Deliberazioni dell assemblea dei delegati... 6 Art Consiglio di Amministrazione... 6 Art Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Validità delle deliberazioni... 7 Art Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione... 7 Art. 17 Presidente. Rappresentanza del Fondo... 8 Art Collegio dei Sindaci... 8 Art Responsabilità dei Sindaci... 8 Art Remunerazione delle cariche negli organi collegiali... 8 Art Direttore... 8 Art Responsabile del Fondo... 8 TITOLO IV - PRESTAZIONI... 9 Art. 23 Prestazioni pensionistiche... 9 Art Prestazioni accessorie... 9 Art Prestazioni di reversibilità Art Erogazione della rendita Art Prestiti ed anticipazioni TITOLO V - VICENDE DELL ISCRITTO

3 Art. 28 Trasferimento e riscatto della posizione individuale TITOLO VI - RIPARTIZIONE STRUTTURALE DEL FONDO - APPORTI ECONOMICI - ONERI Art. 29 Attivo Netto Destinato alle Prestazioni Art. 30 Scelte di investimento Art Banca depositaria Art. 32 Fase dell erogazione Art. 33 Fase dell accumulazione Art. 34 Comparto garantito Art. 35 Fase delle prestazioni accessorie Art Determinazione della posizione individuale Art Contribuzione Art Sospensione delle contribuzioni in costanza d'iscrizione Art Oneri amministrativi e di gestione TITOLO VII - OPERATIVITA DEL FONDO - GESTIONE DEL PATRIMONIO - CONTABILITA E BILANCIO Art Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio 13 Art Gestione delle risorse Art Conflitti di interesse Art Modalità di gestione delle risorse Art. 44 Gestione amministrativa Art Contabilità Art Esercizio e bilancio Art. 47 Comunicazioni e reclami Art Modifica dello Statuto TITOLO VIII - NORME FINALI Art Scioglimento e liquidazione del Fondo Art Prestazioni di carattere assistenziale abrogate Art Controversie Art Rinvio

4 FONDO PENSIONE BPN FONTI ISTITUTIVE ACCORDI COLLETTIVI PREMESSA Istituzione, vicende e ambito di applicazione Il Fondo di Previdenza per il Personale della Banca Popolare di Novara, istituito a seguito di "referendum" tra i partecipanti tenutosi il 5 ottobre 1950 e di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Novara medesima dell'11 ottobre per trasformazione della "Cassa di Previdenza" aziendale istituita con deliberazione dell'assemblea dei soci della Banca del 28 maggio 1893, alla quale Cassa il Fondo ha dato continuità - ha svolto inizialmente funzione complementare di tipo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria, divenendo in seguito e sino al 31 dicembre 1997, forma pensionistica erogante prestazioni definite di tipo aggiuntivo. Con intese collettive sottoscritte ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, il Fondo si è trasformato secondo il regime di contribuzione definita, con salvezza e separata gestione delle posizioni pensionistiche in essere e con la nuova denominazione, ciò in piena continuità della forma. Dal 1 giugno 2002 il Gruppo Banca Popolare di Novara è entrato a far parte del Gruppo bancario Banco Popolare di Verona e Novara di nuova costituzione. Dal 1 luglio 2007 il Gruppo bancario Banco Popolare di Verona e Novara, a sua volta, è entrato a far parte del Gruppo bancario Banco Popolare di nuova costituzione (di seguito Gruppo BP). Dal 27 dicembre 2011 la Banca Popolare di Novara SpA, come altre banche territoriali del Gruppo Bancario, si è fusa per incorporazione nel Banco Popolare. Le fonti istitutive, attese le modifiche strutturali della Banca comportanti l assunzione, da parte del Banco Popolare, del ruolo di Capogruppo di Gruppo creditizio, hanno concordato ulteriori variazioni dello Statuto ed hanno stabilito che la forma pensionistica sia denominata Fondo pensione complementare per il personale dell ex Gruppo Banca Popolare di Novara Gruppo Banco Popolare, ferme restando la configurazione e la continuità di forma di gruppo, nonché l assenza di qualsivoglia volontà novativa e confermando il bacino di utenza nei dipendenti della ex Banca Popolare di Novara e delle società appartenenti all ex Gruppo medesimo. Le fonti istitutive hanno infine identificato il bacino di utenza nei dipendenti delle aziende appartenenti al Gruppo BP. I testi delle fonti istitutive, per le parti riferite alla previdenza complementare, sono riportate in separato documento. La premessa costituisce parte integrante dello Statuto. TITOLO I - TERMINOLOGIA CONVENZIONALE - SCOPO - NATURA - SEDE - DURATA Art. 1 - Terminologia convenzionale 1. Nell ambito dello Statuto trovano utilizzo le seguenti espressioni abbreviate: - Il Fondo pensione complementare per il personale della Banca Popolare di Novara già Fondo di Previdenza per il personale della Banca Popolare di Novara dal 1 giugno 2002 assume la denominazione di Fondo pensione complementare per il personale dell ex Gruppo Banca Popolare di Novara, successivamente modificato in Fondo pensione complementare per il personale dell ex Gruppo Banca Popolare di Novara Gruppo Banco Popolare. Fondo, per brevità. 2. Sono denominati: - Gruppo BP : Gruppo bancario Banco Popolare; - Gruppo BPVN : Gruppo bancario Popolare di Verona e Novara; - BPN SpA : Banca Popolare di Novara SpA; - Aziende : società appartenenti al Gruppo BP, alle cui dipendenze prestano la loro opera i partecipanti attivi e altre aziende di riferimento che applichino il presente statuto a propri dipendenti in relazione alle fonti istitutive; - ex Banca": la ex Banca Popolare di Novara - Società Cooperativa a responsabilità limitata e società cessionarie di ramo d azienda controllate dalla ex Banca medesima; - partecipanti attivi : i. dipendenti delle Aziende aderenti esplicitamente; ii. dipendenti delle Aziende aderenti mediante conferimento tacito del TFR (silenti); - partecipanti volontari : titolari di posizione individuale, alimentata o meno da contribuzione volontaria, privi di rapporto di lavoro dipendente con le Aziende; - partecipanti in quiescenza : i titolari di prestazioni pensionistiche dirette e differite; - pensionati indiretti : i superstiti di partecipanti attivi che fruiscano di prestazioni pensionistiche indirette; - pensionati di reversibilità : i superstiti di partecipanti in quiescenza che fruiscano di prestazioni pensionistiche di reversibilità; - familiari fiscalmente a carico : soggetti definiti come tali dalle norme di legge; - sono altresì definiti associati nella condizione attiva i titolari di una posizione individuale previdenziale nella fase di accumulazione rientrando in questa definizione i partecipanti attivi (aderenti esplicitamente o silenti), i partecipanti volontari ed i familiari fiscalmente a carico aderenti e, ai fini dell ammissione all assemblea, maggiorenni. - decreto 124 : il Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni; - decreto 252 : il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni; - decreto 28 : D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 di recepimento della direttiva 2003/41/CE; - decreto 62 Decreto MEF 10 maggio 2007, n Regolamento per l adeguamento dei fondi pensione preesistenti al decreto 252 ; - fonti istitutive : i contratti e gli accordi collettivi in materia di previdenza complementare. - A.G.O. : l Assicurazione Generale Obbligatoria che eroga le prestazioni pensionistiche di legge per il tramite dell I.N.P.S. od altro analogo istituto; - Covip : la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione; - T.F.R.: il trattamento di fine rapporto. Art. 2 - Scopo 1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell esclusivo interesse degli aderenti, e all erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro. Art. 3 - Natura 1. Il Fondo riveste natura di associazione non - 4 -

5 riconosciuta e di forma pensionistica complementare, già costituita anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ed è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP. Art. 4 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede 1. E costituito il Fondo Pensione complementare per il personale dell ex Gruppo Banca Popolare di Novara Gruppo Banco Popolare, in forma abbreviata Fondo Pensione BPN. di seguito denominato Fondo. 2. Le parti normative richiamate in premessa vengono integralmente confermate secondo i criteri temporali di applicazione di ciascuna di esse. 3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art Il Fondo ha sede in Novara, Via Negroni 12; successive variazioni della sede, nell ambito della stessa città, sono di competenza del Consiglio di amministrazione. Art. 5 - Regime della forma pensionistica 1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione. TITOLO II - PARTECIPAZIONE AL FONDO Art. 6 - Destinatari 1. Il Fondo ha per destinatari: a) gli iscritti alla data del 31 maggio 2002; b) gli assunti della BPN SpA e delle società dell ex Gruppo bancario BPN dal 1 giugno 2002 ed i dipendenti delle medesime privi di copertura previdenziale complementare negoziale nell ambito del Gruppo; c) gli assunti del Banco Popolare dall allocati nel territorio di competenza della Divisione Territoriale BPN; d) i dipendenti delle società del Gruppo BP, anche se aderenti con conferimento tacito del TFR, secondo quanto in materia stabilito dalle fonti istitutive; 2. Gli iscritti permangono nel Fondo qualunque sia l azienda del Gruppo BP da cui risultino successivamente dipendenti. 3. L adesione viene meno in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con le Aziende, senza diritto a pensione di base, fatto salvo quanto disposto dall art. 28 comma 2, lettera e). 4. Sono destinatari delle previsioni, in materia di previdenza complementare, stabilite dalle fonti istitutive, i partecipanti che fruiscano di assegni straordinari in forma rateale di cui all art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto interministeriale 28 aprile 2000 n. 158 sulla base di accordi che ne prevedano l estensione. Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge ed all ordinamento interno del Fondo se applicabili. 5. Possono permanere nel Fondo gli iscritti che, previo accordo sindacale di trasferimento di azienda o di ramo d azienda operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di partecipazione di cui al precedente comma La permanenza nel Fondo richiede l integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole relative alla previdenza complementare definite dagli accordi collettivi, ivi incluse quelle relative alla contribuzione. 7. Conservano altresì l iscrizione al Fondo: a) i partecipanti che avranno in futuro risolto il rapporto di lavoro per pensionamento e che percepiscono la rendita complementare; b) i partecipanti che esercitano la facoltà di sospensione della contribuzione di cui al successivo art. 28, comma 2, lettera e) del presente statuto; c) i partecipanti in quiescenza che non hanno richiesto il riscatto della posizione e proseguono la contribuzione come previsto dall art. 37, comma 7 del presente statuto. 8. Possono essere altresì destinatari i familiari fiscalmente a carico. Le modalità attraverso le quali l iscritto attiva la posizione del familiare a carico sono definite dal consiglio di amministrazione del Fondo. Art. 7 - Modalità di adesione 1. L associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. 2. All atto dell adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. L aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive. 6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all aderente l avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest ultimo l esercizio delle scelte di sua competenza. Art. 8 Trasparenza nei confronti degli aderenti 1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il Regolamento sulle anticipazioni di cui all art. 27, comma 7, e tutte le altre informazioni utili all aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati. 2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull andamento della gestione. Art. 9 - Organi del Fondo TITOLO III - ORGANI 1. Sono organi del Fondo: a) l Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) il Responsabile; e) il Collegio dei Sindaci. Art Assemblea - 5 -

6 1. L assemblea è generale e, qualora istituita, dei delegati. 2. L assemblea generale è formata dagli associati nella condizione attiva e dai partecipanti in quiescenza. 3. L assemblea generale, ove richiesto dalle fonti istitutive, istituisce l assemblea dei delegati eleggendone i componenti. 4. I delegati devono essere scelti tra i partecipanti attivi e i partecipanti in quiescenza secondo criteri di proporzionalità. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I criteri per l elezione dei delegati, le cause di decadenza e le modalità di sostituzione sono stabiliti dal Regolamento assembleare. 5. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità previste dal Regolamento assembleare. 6. Hanno titolo di partecipare alle votazioni: a) gli associati nella condizione attiva; b) i partecipanti in quiescenza 7. Tutti sono ammessi al voto dell assemblea ordinaria deliberativa per l approvazione del bilancio dell esercizio precedente. 8. Quanto all assemblea straordinaria ed all assemblea ordinaria per tutte le altre competenze - elezioni comprese - hanno titolo di votare esclusivamente i partecipanti attivi aderenti esplicitamente, i partecipanti volontari ed i partecipanti in quiescenza. Art Assemblea generale 1. L assemblea generale ordinaria: a) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, su proposta del medesimo, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 14 ed elegge i componenti in rappresentanza dei partecipanti attivi ed il componente in rappresentanza dei partecipanti in quiescenza, con separatezza dei corrispondenti ambiti elettorali; b) elegge 2 membri effettivi e 2 membri supplenti del Collegio dei Sindaci di cui 1 effettivo ed 1 supplente in rappresentanza dei partecipanti attivi ed 1 effettivo ed 1 supplente in rappresentanza dei partecipanti in quiescenza, con separatezza dei corrispondenti ambiti elettorali; c) approva il bilancio d'esercizio e la relazione illustrativa, predisposto dal Consiglio di Amministrazione; d) esprime pareri, su specifica richiesta del Consiglio di Amministrazione, circa gli indirizzi generali del Fondo; e) determina l'eventuale compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci; f) delibera l'eventuale azione di responsabilità nei riguardi di Consiglieri di Amministrazione e Sindaci. g) istituisce l assemblea dei delegati eleggendone i componenti. 2. In caso di istituzione dell assemblea dei delegati, le funzioni di cui alle lettere c), d) e), f) le sono attribuite. 3. L assemblea generale straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dello Statuto salvo quanto previsto dall articolo 48 comma 2; b) delibera lo scioglimento del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione ove in argomento sia intervenuto apposito accordo collettivo; c) nomina i liquidatori, fissandone i poteri e l'eventuale compenso. 4. L assemblea generale è convocata dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera circolare nei termini stabiliti dal Regolamento assembleare. La lettera circolare reca l'indicazione del giorno dell'assemblea e degli argomenti da trattare. 5. Le norme per la costituzione dei seggi, per le modalità di votazione e per le operazioni di scrutinio sono stabilite dal Regolamento assembleare. 6. Le norme per la convocazione dell assemblea dei delegati e per la sua costituzione sono stabilite dal Regolamento assembleare. Art Deliberazioni dell assemblea generale 1. L assemblea generale è valida quando i partecipanti al voto siano in numero pari o superiore a quello stabilito nel presente articolo. 2. L assemblea generale ordinaria è validamente costituita: a) in prima convocazione qualora abbia votato almeno il 50% degli aventi titolo al voto; b) in seconda convocazione senza alcun quorum costitutivo. 3. Le deliberazioni, in entrambi i casi, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. 4. L assemblea generale straordinaria è validamente costituita: a) in prima convocazione qualora abbia votato almeno il 50% degli aventi titolo al voto con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei votanti. b) in seconda convocazione qualora abbia votato almeno 1/3 degli aventi titolo al voto con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei votanti. 5. Le deliberazioni dell assemblea generale straordinaria per lo scioglimento o liquidazione del Fondo di cui al punto 3, lettera b) dell art. 11, sono assunte, sia in prima o sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi titolo al voto. 6. Le deliberazioni dell'assemblea sono riportate nel libro dei verbali delle assemblee e sottoscritte dal Presidente del Fondo. Art Deliberazioni dell assemblea dei delegati 1. L assemblea dei delegati, ove istituita, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 7/10 dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 2. Le deliberazioni dell assemblea dei delegati devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art Consiglio di Amministrazione 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 6 componenti e da un massimo di 12, pariteticamente ripartiti in rappresentanza delle Aziende designati dalla Capogruppo ed in rappresentanza degli associati nella condizione attiva - individuati in via elettiva - con un posto riservato al rappresentante dei partecipanti in quiescenza e dei pensionati. 2. Il numero dei Consiglieri di Amministrazione è stabilito dall assemblea generale ordinaria, nell ambito dei limiti numerici disposti dal comma che precede. 3. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono espletare non più di tre mandati consecutivi.. 4. Per lo svolgimento dell incarico di Consigliere di Amministrazione è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità e l assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità tempo per tempo richiesti dalla legge. Il venir meno dei predetti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall incarico. 5. Lo scioglimento del rapporto di lavoro con le Aziende, - 6 -

7 salvo che sia determinato dalla quiescenza, oppure il trasferimento volontario della posizione previdenziale comportano la decadenza dall'incarico di Consigliere di Amministrazione elettivo e del Collegio dei Sindaci. 6. Nel caso di cessazione, durante il triennio, di uno o più Consiglieri: a) se trattasi di Consigliere di designazione aziendale, la Capogruppo lo sostituisce; b) se trattasi di Consigliere elettivo, subentra il primo non eletto a condizione che abbia riportato almeno un terzo delle preferenze ottenute dall ultimo degli eletti. Ove non sussista tale condizione si procede comunque alla cooptazione provvisoria del non eletto residuale che resta in carica fino a nuova elezione da svolgere in concomitanza con la prima assemblea utile. In entrambe le ipotesi, in caso di parità di preferenze ottenute, prevale il nominativo più anziano di età; c) ove non sia possibile applicare le disposizioni di cui alla precedente lettera b) si avvia immediatamente la procedura elettiva; 7. In ognuna delle ipotesi di cui sopra, il sostituto resta in carica fino al termine del triennio in corso; 8. I Consiglieri di Amministrazione devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Consiglieri di Amministrazione. 9. Nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1 comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile. Art Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Validità delle deliberazioni 1. Il Consiglio di Amministrazione tiene un'adunanza almeno ogni sei mesi, nonché tutte le volte in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci. 2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, per iscritto, anche per posta elettronica, con almeno otto giorni di preavviso. 3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche per le vie brevi, con un preavviso di 24 ore. 4. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più due dei Consiglieri ed in ogni caso, anche a prescindere da qualsiasi formalità di convocazione, allorquando siano totalitariamente presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. 5. Per deliberare atti di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio, meno due. 6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, purché risultino garantite sia l esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto. 7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte nell'apposito libro dei verbali e sottoscritte da chi ha presieduto la riunione e dal Direttore di cui al successivo art. 21. Art Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare a titolo meramente esemplificativo: a) elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente; b) propone all assemblea il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; c) avvia la procedura per l elezione dei Consiglieri di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci con le modalità previste dal Regolamento assembleare in materia elettorale; d) nomina il Direttore ai sensi del successivo art. 21 nonché il Responsabile di cui al successivo art. 22; e) redige il bilancio consuntivo annuale corredato da una specifica relazione illustrativa,trasmettendolo all'assemblea per l'approvazione; f) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, sentendo, al riguardo, ove lo ritenga opportuno, l'assemblea; g) fornisce alle fonti istitutive l'informativa eventualmente richiesta; h) predispone le variazioni della normativa statutaria e regolamentare, attivando l'inerente procedura, in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge o di regolamento o a seguito di determinazioni delle fonti istitutive; i) cura la corretta tenuta della contabilità con facoltà di adozione della contabilità in quote; j) approva il testo della documentazione informativa contemplata dalle norme vigenti e ne cura l'aggiornamento periodico; k) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, ne assicura l'informativa periodica e assume ogni determinazione eventualmente necessaria in ordine al rapporto medesimo; l) emana discipline di carattere regolamentare, per quanto non previsto dallo Statuto, ovvero al fine di precisare in via applicativa disposizioni statutarie; m) può nominare commissioni consultive di carattere straordinario o permanente; n) può dare incarico a terzi per consulenze specialistiche e/o professionali eventualmente necessarie; o) effettua le scelte di impiego delle disponibilità patrimoniali delle "fasi" in cui si articola il Fondo, anche previo conferimento di apposito mandato gestorio ad uno o più operatori specializzati; p) assume le necessarie determinazioni circa l'utilizzo di eventuali strumenti assicurativi stipulando le conseguenti convenzioni; q) può stipulare polizze di assicurazione sia a tutela del patrimonio contro danni derivanti da fatti od atti dolosi sia per rischi professionali aventi per beneficiari i componenti degli organi collegiali del Fondo, il Direttore di cui al successivo art. 21 nonché il Responsabile di cui al successivo art. 22, per la copertura di eventuali responsabilità di carattere patrimoniale derivanti da fatti o atti non dolosi, connessi all'esercizio del mandato; r) sottopone all assemblea generale straordinaria l eventuale procedura di liquidazione del Fondo; s) adotta le procedure di raccordo con le fonti istitutive necessarie per estendere le previsioni contenute negli accordi collettivi tra le Aziende e le Organizzazioni Sindacali che comportano modifiche allo Statuto ed al Regolamento - 7 -

8 assembleare; t) dispone le modifiche statutarie quali previste dall art. 48 comma 2; u) delibera su tutte le materie ad esso riservate dallo Statuto, da leggi o regolamenti; v) accerta il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità, nonché l assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in capo ai Consiglieri di Amministrazione, ai Sindaci, al Direttore ed al Responsabile del Fondo. 2. Il Consiglio di Amministrazione in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ha l'obbligo di segnalare a Covip i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio ai sensi delle vigenti disposizioni. Art. 17 Presidente. Rappresentanza del Fondo 1. Il Presidente rappresenta il Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio. 2. Il Presidente del Fondo: a) sovrintende al funzionamento del Fondo; b) indice l assemblea ordinaria e straordinaria dei partecipanti nonché le assemblee degli ambiti elettorali per le elezioni dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo secondo le procedure e le modalità temporali previste dall articolo 11, comma 4 e dal Regolamento assembleare; c) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione; d) tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza; in particolare trasmette a COVIP ogni variazione o innovazione dell ordinamento interno corredate da nota descrittiva. e) esercita ogni facoltà attribuitagli dalla legge o dallo Statuto. 3. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutte le competenze, o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Art Collegio dei Sindaci 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da: a) due membri effettivi e due supplenti di designazione aziendale; b) due membri effettivi e due supplenti eletti con le stesse modalità in uso per i componenti del Consiglio di amministrazione. I Sindaci eletti rappresentano gli associati nella condizione attiva individuati in via elettiva - (1 effettivo ed 1 supplente), i partecipanti in quiescenza ed i pensionati (1 effettivo ed 1 supplente). 2. Nel corso della prima riunione del Collegio i suoi componenti ne eleggono il Presidente. 3. I Sindaci debbono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e operano in conformità all'art del codice civile per quanto applicabile ed alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla Covip circa eventuali anomalie riscontrate. In particolare essi svolgono, tra gli altri, i seguenti compiti: a) controllare le scritture contabili; b) compiere ispezioni e riscontri di cassa; c) esaminare i bilanci annuali, sui quali rilasciano relazione scritta anteriormente al loro definitivo rilascio da parte del Consiglio di Amministrazione; d) vigilare sul corretto rapporto tra partecipanti e Fondo; e) effettuare la revisione legale dei conti. 4. Ove il Fondo intendesse attribuire a soggetti esterni la revisione legale dei conti, l incarico di revisione deve essere conferito dall assemblea su proposta motivata del Collegio dei sindaci. 5. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti in un apposito libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. 6. I Sindaci durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono espletare non più di tre mandati consecutivi. 7. Per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità e l assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico. 8. Nel caso in cui durante il triennio uno o più Sindaci vengano a mancare, ne subentra il supplente. Avuto riguardo alla sostituzione del supplente: a) se trattasi di Sindaco di designazione aziendale la Capogruppo lo sostituisce; b) se trattasi di Sindaco elettivo, subentra il primo dei non eletti, nell'ambito della votazione di pertinenza. 9. I Sindaci di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del triennio in corso. Art Responsabilità dei Sindaci 1. La responsabilità dei Sindaci è regolata dall'art del codice civile. Art Remunerazione delle cariche negli organi collegiali 1. Le cariche di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco sono gratuite se svolte da amministratori o ex amministratori e dipendenti o ex dipendenti delle Aziende. Art Direttore 1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore. 2. Il soggetto di cui al comma che precede deve possedere - a pena di decadenza - i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come, tempo per tempo, stabiliti dalla legge. 3. Il Direttore, a tal fine delegato dal Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione a tutto quanto riguarda l'ordinaria gestione ed amministrazione del Fondo. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all articolo 2396 del Codice Civile 4. In qualità di Segretario del Consiglio di Amministrazione redige i verbali delle adunanze del Consiglio e dell'assemblea. 5. Al Direttore non compete alcune autonoma facoltà di spesa nè la capacità di contrarre obbligazioni a carico del Fondo. 6. Su specifica delega del Consiglio di Amministrazione gestisce l'attività di tesoreria del Fondo, ivi compreso l'impiego temporaneo della liquidità, con l'obiettivo di ottimizzare il rendimento finanziario e di gestione del patrimonio. Art Responsabile del Fondo 1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione. 2. Il Consiglio ha la facoltà di nominare quale Responsabile del Fondo anche il Direttore ovvero un Consigliere di Amministrazione. 3. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente

9 4. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall incarico. 5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all art del Codice Civile. 6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo: a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna fase in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo; c) inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti; 7. Il Responsabile del Fondo ha l obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. TITOLO IV - PRESTAZIONI Art. 23 Prestazioni pensionistiche 1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con le aziende di riferimento il Fondo eroga prestazioni pensionistiche complementari: 1) primarie nei casi di vecchiaia e di anzianità; 2) secondarie nei casi: 2.1 di invalidità al lavoro; 2.2 di inabilità al lavoro; 2.3 di morte del partecipante attivo; 2.4 di reversibilità in caso di morte del pensionato alle condizioni in appresso definite. 2. Nei casi di cui ai punti 1) e 2.1 le prestazioni pensionistiche sono convertibili parzialmente in un capitale liquidabile in unica soluzione nei limiti eventualmente previsti dalle fonti istitutive, nel rispetto della legisla-zione vigente all atto della cessazione del rapporto di lavoro con le Aziende. La prestazione di cui al punto 2.2 è liquidabile in capitale in misura intera dal La titolarità dei requisiti di legge per il riconoscimento di pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità a carico dell A.G.O. viene riconosciuta a condizione che, in entrambe le ipotesi, non sia svolta attività lavorativa di qualsiasi tipo. 4. Qualora l A.G.O. revochi il diritto alla prestazione di inabilità o di invalidità, cessa altresì il godimento delle analoghe prestazioni del Fondo. 5. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell art. 37 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. 6. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 7. L aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. 8. L aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata e in rendita. Nel computo dell importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell assegno sociale di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l aderente può optare per la liquidazione in capitale dell intera posizione maturata. 9. L aderente che, sulla base della documentazione tempestivamente prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell intera prestazio-ne pensionistica complementare in capitale. 10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 11. L aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall art. 28 commi 8 e 9. Art Prestazioni accessorie 1. Il Fondo prevede prestazioni accessorie per i casi di inabilità, invalidità e premorienza. 2. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per inabilità o invalidità come tale riconosciute dall INPS o per morte dell iscritto spetta, come prestazione integrativa: a) all iscritto invalido o, in caso di decesso, agli eredi dell iscritto o ai diversi beneficiari eventualmente designati, un capitale assicurato di importo pari al 10% della retribuzione imponibile annua, calcolata sulla base delle retribuzioni del mese precedente alla data di cessazione, moltiplicato per gli anni mancanti al raggiungimento del 65 anno di età; b) in aggiunta a quanto previsto dalla precedente lettera a), ove l iscritto invalido o defunto non abbia maturato un anzianità contributiva minima per beneficiare della pensione INPS e abbia familiari a carico fiscalmente, un capitale assicurato di importo pari a cinque annualità di retribuzione imponibile, calcolata sulla base delle retribuzioni del mese precedente alla data di cessazione. In caso di decesso, l importo previsto dal presente comma spetterà ai familiari a carico indipendentemente dalla designazione dei beneficiari eventualmente effettuata; c) in aggiunta a quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b) ai figli, a carico fiscalmente dell iscritto invalido o - 9 -

10 defunto, portatori di handicap e come tali riconosciuti ai fini della convenzione assicurativa, un capitale assicurato pari a cinque annualità di retribuzione imponibile calcolata sulla base delle retribuzioni del mese precedente alla data di cessazione. 3. La retribuzione imponibile di cui al comma che precede è quella considerata dagli accordi collettivi per il calcolo delle contribuzioni al Fondo da parte delle Aziende. 4. L adesione alle suddette prestazioni consegue all iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive. 5. L erogazione delle prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative. 6. E facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire un limite minimo e un limite massimo delle prestazioni previste al punto 2, lettera a) e inserire ulteriori coperture assicurative tramite la stipula di convenzioni. 7. I costi rinvenienti dalle polizze previste dal presente articolo sono imputati alle singole posizioni individuali nei modi e nei tempi deliberati dal Consiglio di Amministrazione 8. Le prestazioni accessorie non spettano per il caso di conferimenti del solo TFR. Art Prestazioni di reversibilità 1. All atto del pensionamento il partecipante può disporre la reversibilità in favore di uno o più superstiti qualora l importo dedicato alla rendita non sia inferiore al 50% dell importo virtuale della posizione al lordo di eventuali anticipazioni già fruite e non reintegrate. 2. I beneficiari della prestazione sono il coniuge o i figli minori o i figli inabili/invalidi ed equiparati, titolari di analoga prestazione a carico dell A.G.O. 3. L ammontare della rendita di reversibilità è pari al 50% dell importo della pensione diretta fruita dal partecipante in quiescenza. 4. In assenza di manifestazione di esplicita volontà, si assume la scelta dal partecipante attivo per la prestazione senza reversibilità. 5. Ai trattamenti in essere formatisi in regime di prestazione definita si applicano le percentuali effettive dell INPS. Art Erogazione della rendita 1. Il Fondo gestisce direttamente le prestazioni pensionistiche in forma di rendita intendendo avvalersi del-le disposizioni di cui al decreto 28 ed al decreto A seguito dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente al netto della quota di riserva prevista dal Regolamento di cui al decreto 28 ed al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene girato alla fase dell erogazione da cui vengono prelevati gli importi necessari per il pagamento delle rendite. 3. La rendita assume la forma di rendita vitalizia eventualmente aggiornata ai sensi del successivo comma 6, a richiesta reversibile. La determinazione e l'erogazione delle rendite sono disciplinate da apposito Regolamento. 4. I coefficienti di conversione di cui al comma che precede, attuarialmente stabiliti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione. 5. Alla fase dell erogazione di cui al successivo art. 32 sono altresì imputati i trattamenti in essere al 31 dicembre Il Consiglio di Amministrazione può annualmente stabilire l attribuzione di importi aggiuntivi ai trattamenti pensionistici nei limiti dei rendimenti conseguiti con la gestione dell esercizio precedente. 7. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia. Art Prestiti ed anticipazioni 1. L aderente può conseguire un anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze. 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito Regolamento di cui al comma 7 del presente articolo. 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 4. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per esercitare il diritto all anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell aderente e in qualsiasi momento. 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 7. Il Consiglio di Amministrazione emana apposito Regolamento applicativo. TITOLO V - VICENDE DELL ISCRITTO Art. 28 Trasferimento e riscatto della posizione individuale 1. L aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità,

11 cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all art. 23, comma 7; d) riscattare l intera posizione individuale maturata ai sensi dell art. 14, comma 5 del decreto 252 ovvero risoluzione del rapporto di lavoro con le Aziende senza aver maturato il diritto alle prestazioni; e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Ove non sia esercitata esplicitamente tale facoltà, trascorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con le Aziende, la posizione individuale sarà liquidata. Il termine dei dodici mesi è sospeso nel caso di partecipanti licenziati dall azienda in fase contenziosa.. I riscatti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) potranno avvenire, su richiesta dell interessato, anche in forma rateizzata per un numero massimo di due rate. 3. In caso di decesso dell aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. 4. La prestazione erogata consiste nell ammontare della posizione previdenziale individuale, maggiorata come previsto nell art L importo risultante è liquidato in capitale agli aventi diritto in unica soluzione. 6. La maggiorazione prevista dal comma 4 del presente articolo non spetta qualora il partecipante attivo, al momento dell evento, fosse nella situazione di cui all art.38, senza aver effettuato i versamenti. 7. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione. 8. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all esercizio delle predette facoltà da parte dell aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto. 9. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. TITOLO VI - RIPARTIZIONE STRUTTURALE DEL FONDO - APPORTI ECONOMICI - ONERI Art. 29 Attivo Netto Destinato alle Prestazioni 1. Il patrimonio del Fondo (inteso come attivo netto destinato alle prestazioni) è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà nonché dalle situazioni attive e passive di cui lo stesso risulti titolare e dagli importi destinati a formare accantonamenti. 2. I beni facenti parte del patrimonio, con la loro valutazione sulla base di perizia asseverata effettuata con riferimento alla data del sono identificati ai fini del calcolo della riserva matematica e della ripartizione in quote di valore del patrimonio a favore degli aventi diritto. 3. Il Fondo è alimentato da: a) redditi derivanti dall'impiego delle attività, secondo le previsioni del successivo art. 41; b) qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del Fondo, accettata dal Consiglio di Amministrazione. 4. I contributi versati a favore dei partecipanti, pervenuti al Fondo a qualsiasi titolo, incidono sulla misura della prestazione dal momento del versamento al Fondo stesso. 5. Gli apporti contemplati dal comma 3, lett. b), diventano incremento della fase di accumulazione. Art. 30 Scelte di investimento 1. Il Fondo è strutturato nelle tre fasi seguenti: a) Fase di accumulazione; b) Fase di erogazione; c) Fase delle prestazioni accessorie; 2. La fase di accumulazione, a sua volta, include un monocomparto di base ed un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire in ogni momento al monocomparto di base la posizione individuale del comparto garantito. 3. Il bilancio del Fondo è composto da distinte e separate sezioni che comprendono i rendiconti annuali e i prospetti patrimoniali relativi alle singole fasi. Le varie fasi sono autonome e sono caratterizzate da separazione patrimoniale, ferma restando l unitarietà soggettiva del Fondo. 4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività. Art Banca depositaria 1. Compatibilmente con le disposizioni di legge le risorse finanziarie del Fondo sono depositate presso un unica banca depositaria sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente. 2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria. 3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall art. 6, comma 6, del decreto I Consiglieri di amministrazione e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo. 5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell incarico di banca depositaria. Art. 32 Fase dell erogazione 1. All atto della maturazione del diritto alla rendita è accreditato alla fase dell erogazione il montante della posizione previdenziale individuale di cui all art. 36 per costituire la riserva matematica individuale soggetta a modalità di gestione in monte. 2. Nella fase dell erogazione hanno trovato accoglimento quote di valore di cui all art. 29 comma 2, a copertura degli impegni al nei confronti dei partecipanti in quiescenza, dei pensionati indiretti e dei pensionati di reversibilità. 3. L'ammontare delle riserve contemplate dal comma che precede, attuarialmente determinate, e

12 l'individuazione dei cespiti iniziali che le compongono sono state fissate dalle fonti istitutive in apposito accordo, che fa parte integrante dell'ordinamento del Fondo. 4. La congruità delle riserve patrimoniali della fase dell erogazione deve essere sottoposta ogni due anni a verifica tecnico-attuariale, le cui risultanze debbono essere portate a conoscenza delle fonti istitutive a cura del Consiglio di Amministrazione del Fondo. 5. Qualora le valutazioni previste dal comma che precede evidenzino disavanzi di bilancio, le fonti istitutive debbono individuare idonea soluzione. Ove tre susseguenti bilanci tecnici confermino il consolidarsi di eccedenze patrimoniali, le fonti istitutive ne indicano l'utilizzo nell'ambito delle diverse fasi del Fondo. Art. 33 Fase dell accumulazione 1. La fase dell accumulazione comprende l'insieme delle posizioni individuali di cui al successivo art La fase di cui al comma che precede è operativa dal 1 gennaio 1998 e raccoglie l'insieme delle posizioni individuali relative alla contribuzione definita degli associati nella condizione attiva al fine di operarne la gestione complessiva. Art. 34 Comparto garantito 1. Il comparto garantito, incluso nella fase di accumulazione, riguarda le posizioni individuali dei partecipanti attivi aderenti al Fondo mediante conferimento tacito del TFR (silenti). 2. Il funzionamento del Comparto garantito è disciplinato dal Regolamento applicativo emanato dal Consiglio di Amministrazione. Art. 35 Fase delle prestazioni accessorie 1. La fase delle prestazioni accessorie è stata alimentata con lo 0,197% dei contributi a carico delle Aziende al fine di costituire la riserva per il finanziamento delle maggiorazioni previste in caso di invalidità, inabilità e morte. 2. A seguito della decisione di coprire le prestazioni accessorie attraverso una convenzione assicurativa, la fase delle prestazioni accessorie non è più alimentata e resterà in essere sino all esaurimento dell attivo netto destinato alle prestazioni accumulato. 3. Il Consiglio stabilisce la destinazione, l utilizzo e le modalità di ripartizione tra i partecipanti dell attivo netto destinato alle prestazioni della fase delle prestazioni accessorie con attenzione ai rapporti tra fase di accumulazione e fase di erogazione. Art Determinazione della posizione individuale 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell aderente e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate. 2. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento delle fasi e dei comparti. Il rendimento di ogni singola fase o di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato. 3. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo. 4. In caso di utilizzo della contabilità in quote, la posizione complessiva è suddivisa in quote valorizzate secondo i criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con le disposizioni eventualmente dettate dalla Covip. 5. Per gli aventi diritto, la posizione previdenziale individuale comprende anche le quote di valore del patrimonio del Fondo, assegnate in attuazione delle fonti istitutive, sulla base della situazione al ed oggetto di formale apposita comunicazione del Fondo a ciascun interessato. Art Contribuzione 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle aziende e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale. 3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l aderente determina liberamente l entità della ulteriore contribuzione a proprio carico. Il Consiglio di amministrazione disciplina le modalità di versamento delle contribuzioni volontarie. 4. E prevista l integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa. 5. L adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive. 6. In costanza del rapporto di lavoro l aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 7. L aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. 8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. Art Sospensione delle contribuzioni in costanza d'iscrizione 1. Ove il partecipante attivo, in costanza di rapporto di lavoro, veda sospesa la propria retribuzione imponibile ai fini previdenziali continuano ad essere imputati al Conto individuale solo i pertinenti rendimenti. 2. I periodi di cui al precedente comma sono considerati utili per il computo dell anzianità di iscrizione e del periodo di partecipazione al Fondo. 3. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 effettuare

13 versamenti a proprio carico nel limite minimo del contributo già dovuto alla fase delle prestazioni accessorie ed entro il limite massimo della contribuzione complessiva per tutto il periodo di sospensione, sulla base dell'ultimo trattamento economico fruito, con modalità da definirsi a cura del Consiglio di Amministrazione. Art Oneri amministrativi e di gestione 1. La Capogruppo mette gratuitamente a disposizione del Fondo il personale, compreso il Direttore, necessario al suo funzionamento e si accolla le spese generali di gestione e di ordinaria amministrazione del Fondo stesso e del suo patrimonio, compreso il costo di perizie e consulenze, eventuali compensi di Consiglieri di Amministrazione e di Sindaci ma con esclusione di ogni onere di carattere tributario e per contribuzioni di vigilanza. 2. I rapporti bancari e finanziari intrattenuti con le Aziende sono regolati a condizioni non superiori a quelle tempo per tempo applicate ai dipendenti delle stesse. TITOLO VII - OPERATIVITA DEL FONDO - GESTIONE DEL PATRIMONIO - CONTABILITA E BILANCIO Art Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio 1. Il Fondo deve dotarsi delle strutture operative e organizzative necessarie per il proprio funzionamento, secondo le scelte tempo per tempo compiute dal Consiglio di Amministrazione, che è tenuto a prestare particolare cura al contenimento dei costi e all'economicità di gestione. 2. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla Covip. 3. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci. 4. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip. Art Gestione delle risorse 1. Le attività del Fondo sono impiegate mirando a conseguire la miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia. 2. Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale del Fondo. Art Conflitti di interesse 1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. Art Modalità di gestione delle risorse 1. Il Consiglio di Amministrazione opera la gestione diretta delle risorse del Fondo, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo che precede, con facoltà di attribuire mandati gestori ad uno o più operatori specializzati, anche soltanto per specifiche tipologie di investimento. 2. Gli eventuali gestori di cui al comma che precede sono scelti dal Consiglio di Amministrazione attuando un processo di selezione, in base a criteri da esso prefissati, che a partire dal devono essere conformi alle istruzioni adottate dalla Covip in materia di selezione dei gestori. 3. All'inizio dell eventuale mandato gestorio il Fondo ed il gestore sottoscrivono l'inventario iniziale delle risorse oggetto del mandato. 4. Il Consiglio di Amministrazione deve verificare periodicamente i risultati degli impieghi, i costi di gestione e l'aderenza dell'operato dei gestori a quanto previsto dalla convenzione che li lega al Fondo. 5. Le convenzioni con i gestori devono prevedere apposite clausole di recedibilità, la possibilità effettiva di controllo periodico dell'andamento gestorio e di fissazione di indirizzi, nonché ogni altra clausola ritenuta opportuna a tutela dell'interesse del Fondo. 6. Il gestore di cui cessa il mandato per qualsiasi causa è tenuto a redigere un rendiconto finale, mentre l'eventuale gestore subentrante deve redigere l'inventario iniziale di cui al precedente comma 3. Art. 44 Gestione amministrativa 1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete: a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria; b) la tenuta della contabilità; c) la raccolta e gestione delle adesioni; d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti; e) la gestione delle prestazioni; f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo; g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti; h) gli adempimenti fiscali e civilistici. 2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. 3. Nell ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione. Art Contabilità 1. Il fondo tiene la contabilità e le scritture contabili tempo per tempo previste dalla legge, dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Covip. 2. Il Consiglio di Amministrazione fa ricorso allo strumento tecnico della contabilità in quote tenuto conto delle necessità operative ed amministrative riscontrate. Art Esercizio e bilancio 1. L'esercizio del Fondo ha inizio col 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. 2. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio annuale accompagnato da una relazione propria e da una del Collegio dei Sindaci, da sottoporre all'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) e le invia per l esame al Consiglio di Amministrazione della

14 Capogruppo. Art. 47 Comunicazioni e reclami 1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa. Art Modifica dello Statuto 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all approvazione della COVIP. 2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. costituzione del Collegio, prorogabili di altri novanta in caso di necessità istruttorie e ulteriormente su accordo delle parti. 6. Essi procedono senza formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. 7. Gli arbitri decidono in via irrituale con determinazione sostitutiva della volontà delle parti. 8. Contro la decisione del collegio arbitrale non è ammessa impugnazione. Art Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente. TITOLO VIII - NORME FINALI Art Scioglimento e liquidazione del Fondo 1. Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione in caso di sopravvenienza di eventi che rendano comunque impossibile il raggiungimento dello scopo ovvero il funzionamento del Fondo stesso e di cui le fonti istitutive abbiano preso atto. 2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci hanno l obbligo di segnalare con tempestività alla Covip gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento. 3. Attuandosi la liquidazione, i liquidatori, nominati dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c), pongono in essere gli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti dei partecipanti attivi e dei pensionati. Art Prestazioni di carattere assistenziale abrogate 1. Il Fondo continua ad erogare le sole prestazioni di minimo vitale in atto nelle misure in vigore alla data dell approvazione dello Statuto. Gli importi di tali minimi possono essere incrementati su specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 2. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica dell onere derivante dall impegno contemplato dal comma che precede; il relativo equilibrio patrimoniale è assicurato con utilizzo della devoluzione annua della Capogruppo di cui alla delibera del 1 settembre 1965 della ex Banca. Art Controversie 1. Le eventuali controversie inerenti allo stato di beneficiario, allo svolgimento del rapporto associativo od alla interpretazione del presente Statuto, che insorgano fra beneficiari e Fondo, sono deferite alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri. 2. Ciascuna delle parti nomina un arbitro mediante atto notificato all altra parte e contenente l invito a nominare il proprio arbitro. Qualora la parte che ha ricevuto l invito non provveda entro venti giorni a nominare il proprio arbitro, questi è per essa nominato, su ricorso dell altra parte, dal Presidente del Tribunale di Novara. 3. Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, è nominato dai primi due o, in difetto di accordo, entro trenta giorni dalla nomina del secondo, dal Presidente del Tribunale di Novara, su ricorso della parte interessata. 4. Gli arbitri si riuniscono per la costituzione del Collegio Arbitrale entro sessanta giorni dall ultima nomina. 5. Gli arbitri decidono entro novanta giorni dalla

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