REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) SENTENZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) SENTENZA"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 967 del 2005, proposto da Pavimental s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell a.t.i. costituenda con ADR Engineering s.p.a., Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l., Cesare Arici e Giovanni Di Trapani Ingegneri Associati, Faver s.r.l., Debar Costruzioni s.p.a., Guastamacchia s.p.a., Magazzile Rocco Antonio, Rubino Giuseppe e Pietro s.n.c., rappresentata e difesa dall avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Puglia in Bari, piazza Massari, 6; contro S.E.A.P. - Società Esercizio Aeroporti Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Papa ed Emilio Toma, presso i quali è domiciliata in Bari, via Calefati, 133; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot del , con la quale S.E.A.P. s.p.a. ha comunicato l esclusione del raggruppamento capeggiato dalla ricorrente dalla licitazione privata per l affidamento dell appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di potenziamento land side ed air side e per la realizzazione di una piattaforma logistica aeroportuale, presso l aeroporto di Grottaglie; - della previsione del relativo bando di gara capitolato di prequalificazione, sez. III punto 2.1.3; - del verbale n. 1 della commissione aggiudicatrice del ; - nonché per il risarcimento dei danni subiti a seguito della illegittima esclusione; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio di S.E.A.P. - Società Esercizio Aeroporti Puglia s.p.a. (poi denominata Aeroporti di Puglia s.p.a.); Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

2 Relatore nell udienza pubblica del giorno 14 maggio 2008 il dott. Savio Picone e uditi per le parti gli avvocati Maggi e Papa; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con bando del , la S.E.A.P. - Società Esercizio Aeroporti Puglia s.p.a. indiceva licitazione privata per l affidamento dell appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di potenziamento land side ed air side e per la realizzazione di una piattaforma logistica aeroportuale, presso l aeroporto di Grottaglie, per un importo complessivo a corpo di Euro ,46. La ricorrente impugna l esclusione disposta nei suoi confronti con nota del , motivata in quanto la mandataria per la progettazione, Studio Associato Cesare Arici e Giovanni Di Trapani Ingegneri Associati, risulta priva del requisito richiesto in ordine al numero medio annuo del personale tecnico. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1) violazione dell art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; motivazione carente, insufficiente, irrazionale, illogica e contraddittoria; 2) violazione dell art. 65, comma 4, del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, sviamento e lesione dell affidamento; violazione dei principi generali di buon andamento; 3) difetto di motivazione ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria; violazione dell art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; 4) violazione dell art. 47 della Direttiva 2004/18/CE e dell art. 54 della Direttiva 2004/17/CE; eccesso di potere per travisamento ed erronea presupposizione di fatto e diritto e per difetto di istruttoria; 5) violazione dell art. 26 del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157; violazione degli artt. 65 e 66 del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554; violazione dell art. 23 del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158; 6) violazione dell art. 45 della Direttiva 2004/18/CE e dell art. 54 della Direttiva 2004/17/CE; 7) violazione dell art. 16 del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157; violazione dei principi generali di buon andamento; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. Si è costituita S.E.A.P. - Società Esercizio Aeroporti Puglia s.p.a. (poi denominata Aeroporti di Puglia s.p.a.), chiedendo il rigetto del gravame. Alla pubblica udienza del 14 maggio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. E oggetto di impugnativa l atto con cui la S.E.A.P. - Società Esercizio Aeroporti Puglia s.p.a. ha escluso l a.t.i. capeggiata dalla ricorrente dalla licitazione privata, indetta con bando del , per l affidamento dell appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di potenziamento land side ed air side e per la realizzazione di una piattaforma logistica aeroportuale, presso l aeroporto di Grottaglie, di importo complessivo a corpo pari a Euro ,46. L esclusione, succintamente motivata in quanto la mandataria per la progettazione, Studio

3 Associato Cesare Arici e Giovanni Di Trapani Ingegneri Associati, risulta priva del requisito richiesto in ordine al numero medio annuo del personale tecnico, si fonda sull assenza di uno dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis di gara (anch essa oggetto di gravame in parte qua). Così infatti recitava il bando, al III.1.3: Si precisa che i requisiti indicati al paragrafo III sono ripartibili, ai sensi dell art. 23 del d. lgs. 158/1995, tra impresa capogruppo e mandanti. La capogruppo deve possedere detti requisiti nella misura non inferiore al 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti ciascuna nella misura del 20% di quanto richiesto all intero raggruppamento. A sua volta, il III lett. m) del bando prescriveva, tra i requisiti di capacità tecnica, un numero medio annuo del personale tecnico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando (compresi soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) che non deve essere inferiore a due volte il numero di unità di personale stimato necessario alla progettazione di cui al paragrafo II.2.1 e precisamente non inferiore a n. 40 unità precisando altresì che Nel caso di raggruppamenti temporanei, di cui all art. 17, comma 1 lett. g) della l. n. 109/1994 e s.m., i requisiti finanziari e tecnici sopra indicati, di cui all art. 66, c. 1 lett. a), b) e d) del d.p.r. n. 554/1999, devono essere posseduti in misura non inferiore al 40% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ciascuno nella misura minima del 20% di quanto richiesto all intero raggruppamento, ai sensi del d. lgs. n. 158/95. Non è contestata la circostanza che la mandante Studio Associato Cesare Arici e Giovanni Di Trapani Ingegneri Associati, deputata a concorrere all attività di progettazione, avesse dichiarato un numero medio annuo di personale tecnico inferiore al 20% di 40, ossia inferiore alle 8 unità. 2. Tanto premesso, sono infondati il primo ed il terzo mezzo di impugnazione, con i quali la ricorrente lamenta il difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante. Appare infatti sufficiente, seppur succinto, il riferimento che si legge nel provvedimento impugnato al requisito richiesto in ordine al numero medio annuo del personale tecnico, riportato al III lett. m) del bando: detto requisito, quantunque non previsto esplicitamente a pena d esclusione dalla lex specialis, costituiva diretta e doverosa applicazione del disposto dell art. 66, comma 1 lett. d), del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 (ai sensi del quale I requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico ), e per tale ragione era legittima, ed anzi doverosa, un interpretazione tassativa della clausola del bando che conducesse all esclusione in sede di pre-qualifica dei concorrenti che ne fossero privi, senza onere di ulteriore motivazione. Neppure ricorre la violazione dell art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (per mancato preavviso di esclusione), trattandosi di norma non applicabile alle procedure concorsuali e, più in generale, alle procedure selettive di evidenza pubblica in senso lato (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 24 marzo 2006 n. 3174; TAR Lazio, sez. III ter, 16 novembre 2006 n ). Infine, la definizione dello Studio Associato Cesare Arici e Giovanni Di Trapani Ingegneri Associati quale mandataria per la progettazione, anziché mandante, è verosimilmente frutto di mero lapsus calami e non inficia la decisione impugnata. 3. Più delicato è l esame del secondo e del quinto motivo di ricorso, mediante i quali si contestano le richiamate previsioni del bando di gara, per asserito contrasto con gli artt. 65-ss. del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 ovvero con l art. 26 del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157, norme queste ultime che, secondo la tesi della ricorrente, prevarrebbero secondo un criterio di specialità rispetto alle disposizioni all epoca vigenti in materia di settori esclusi. A tal proposito, l appalto de quo era sia soggettivamente che oggettivamente riconducibile alla sfera di applicazione del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158 (art. 5 - settore dei trasporti), in quanto riguardante la progettazione e costruzione di infrastrutture aeroportuali, aggiudicate da società partecipata al

4 99,41% dalla Regione Puglia e da altri enti territoriali, titolare di concessione statale per la realizzazione e la gestione degli aeroporti pugliesi. Nella parte oggetto di impugnativa, il III.1.3 del bando prevedeva che i requisiti di capacità tecnica dei progettisti fossero ripartibili ai sensi dell art. 23 del d. lgs. 158/1995 tra impresa capogruppo e mandanti, a condizione che la capogruppo li possedesse per almeno il 40% e che la restante percentuale fosse posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura del 20% di quanto richiesto all intero raggruppamento. A sua volta, il successivo III prescriveva, tra i requisiti di capacità tecnica, un numero medio annuo del personale tecnico nel triennio antecedente non inferiore a n. 40 unità, confermando che nel caso di raggruppamenti temporanei il requisito dovesse essere posseduto in misura non inferiore al 40% dal capogruppo, mentre la restante percentuale dovesse essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ciascuno nella misura minima del 20% di quanto richiesto all intero raggruppamento, ai sensi del d. lgs. n. 158/95. Secondo la tesi della ricorrente, siffatte previsioni contrasterebbero in primo luogo con l art. 65, comma 4, del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554, secondo il quale le stazioni appaltanti possono chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti, che i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 66 dello stesso regolamento siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo, ed in tal caso la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono però essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La norma, espressione del favor legislativo per le aggregazioni di progettisti che coinvolgano al loro interno soggetti di piccole dimensioni, quanto a fatturato ed organico, si pone in apparente antinomia con la previsione dettata in via generale per le riunioni di imprese negli appalti dei settori esclusi. Disponeva infatti l art. 23, comma 12, del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158 (applicabile ratione temporis alla procedura de qua) che Salvo quanto previsto al comma 13, nelle associazioni temporanee i requisiti di capacità tecnica ed economica, sempreché frazionabili, richiesti dal soggetto aggiudicatore nel bando o nella lettera di invito, per l'aggiudicazione di un appalto di lavori, di forniture o di servizi devono essere posseduti nella misura precisata dal soggetto aggiudicatore stesso; per le imprese mandanti, tale misura non può essere inferiore, per ciascuna, al 20% di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore, così fissando il 20% quale soglia minima inderogabile per il frazionamento dei requisiti. Ritiene il Collegio che la disciplina dettata dal legislatore per i raggruppamenti di imprese nei settori esclusi debba prevalere sulla previsione contenuta nel regolamento sui lavori pubblici del 1999, non soltanto in base al tradizionale rapporto di gerarchia tra le fonti, che induce a far prevalere la norma di legge rispetto alla norma regolamentare difforme. Soccorre in tal caso piuttosto il criterio della specialità, del quale ha ripetutamente fatto uso la giurisprudenza amministrativa allorquando è stata chiamata a risolvere le discrasie derivanti dall introduzione della normativa sui settori esclusi del 1995, nella materia che lo stesso legislatore aveva organicamente disciplinato con la legge quadro n. 109 del 1994 sui lavori pubblici e con il regolamento n. 554 del 1999, giustificando le deviazioni dalle regole generali valide per gli appalti ordinari di rilevanza comunitaria con le peculiarità tecniche proprie dei settori dell acqua, dell energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (sulla prevalenza del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158, in tema di requisiti di partecipazione nell ambito dei settori esclusi, si veda per tutte Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2000 n. 2682; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 gennaio 2004 n. 1140). Si può perciò giudicare legittima la scelta della stazione appaltante di introdurre nella lex specialis una clausola maggiormente restrittiva, in ordine al frazionamento dei requisiti di capacità tecnica dei progettisti riuniti in a.t.i., conformemente all art. 23, comma 12, del d. lgs. 17 marzo 1995 n Ne viene indiretta conferma da una recente decisione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nella quale viceversa è stata ritenuta corretta l ammissione alla gara di un raggruppamento di

5 professionisti composto da mandanti singolarmente privi della percentuale minima del requisito di capacità, poiché in quel caso il bando di gara (rimasto inoppugnato) aveva espressamente optato per il regime meno restrittivo introdotto dall art. 65, comma 4, del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2007 n. 3840). In altri termini, le divergenti indicazioni rinvenibili nel d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158 e nel regolamento sui lavori pubblici del 1999 possono essere armonizzate tra loro riconoscendo quantomeno all Amministrazione aggiudicatrice un margine di discrezionalità, in sede di redazione del bando di gara, circa la necessità o meno che ciascun progettista mandante possegga individualmente il 20% del requisito di capacità tecnica richiesto. L Amministrazione può consentire la partecipazione di raggruppamenti al cui interno siano presenti progettisti di piccole dimensioni, ma non è a tanto obbligata e, in difetto di apposita previsione del bando o della lettera d invito, prevale la norma di legge regolante l assunzione in a.t.i. degli appalti nei settori speciali. Nella concreta fattispecie, il combinato disposto del III.1.3 e del III del bando adottato da S.E.A.P. s.p.a. risulta conforme all art. 23, comma 12, del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158 e dunque immune dai vizi dedotti dalla ricorrente. E conseguentemente legittimo, sotto tale profilo, l impugnato provvedimento di esclusione. Quanto, poi, alla questione sollevata dalla ricorrente intorno all applicazione dell art. 26 del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (estesa, con il primo comma, anche ai settori esclusi), che a sua volta rimanderebbe alle disposizioni del regolamento sui lavori pubblici del 1999, è sufficiente rilevare che detta norma è riferita ai concorsi di progettazione, non già agli appalti integrati di lavori, per i quali deve prendersi a riferimento il complesso di norme innanzi descritto. 4. Infine, infondati sono i motivi di ricorso quarto, quinto e settimo, tutti afferenti alla pretesa applicazione dell istituto dell avvalimento, che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente trascurato nonostante i legami intercorrenti tra lo Studio Associato Cesare Arici e Giovanni Di Trapani Ingegneri Associati (del quale era stata riscontrato l insufficiente numero di dipendenti tecnici) e lo Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l., anch esso membro del raggruppamento escluso. In disparte la questione del rapporto tra avvalimento ed associazioni temporanee di imprese, l infondatezza della censura discende con evidenza dal fatto che la ricorrente, in sede di qualificazione, non si era curata di chiedere e tantomeno di provare la possibilità di beneficiare dei requisiti di altra impresa ausiliaria, secondo le regole invalse (a quel tempo) in giurisprudenza in tema di avvalimento. L onere di provare il collegamento con altro soggetto incombeva sulla ricorrente, né poteva esigersi che la stazione appaltante si adoperasse per richiedere integrazioni documentali ai concorrenti privi dei requisiti di partecipazione, in assenza del benché minimo principio di allegazione da parte di questi. L avvalimento è istituto procedimentale utilizzabile ad iniziativa delle imprese offerenti nel corso della gara, non già rimedio impugnatorio. Donde l infondatezza, anche per tale parte, del ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna la società ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore di Aeroporti di Puglia s.p.a., nella misura di Euro (tremila) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2008 con l'intervento dei Magistrati:

6 Doris Durante, Presidente FF Laura Marzano, Referendario Savio Picone, Referendario, Estensore

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 30/08/2011 9.48 N. 01229/2011 REG.PROV.COLL. N. 02068/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2796 del 23 novembre 2007 emessa dal Tar Campania, Salerno

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2796 del 23 novembre 2007 emessa dal Tar Campania, Salerno Sorteggio dei requisiti di ordine speciale con relativa escussione della cauzione provvisoria: in caso di Ati costituenda, può opporre ricorso la sola mandataria? Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Dettagli

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A La dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risulta essere

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 01907/2012 REG.PROV.COLL. N. 01439/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento TAR Campania, sezione prima, sentenza n. 2072 del 23 settembre 2015 Requisiti per la partecipazione alla gara Avvalimento Dimostrazione di servizi svolti in subappalto per lavori privati - Legittimità

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00632/2011 REG.PROV.COLL. N. 01018/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:

Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce: L aggiudicataria ha invece versato una cauzione di importo pari ad 2.200,00, calcolando il 2%, non sull importo complessivo dell appalto, ma su una sola annualità Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 02909/2010 REG.SEN. N. 01226/1998 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2006, n. 1314 Competenze degli organi degli Enti locali - Conferimento di incarico di progettazione per lavori di pubblica illuminazione - Competenza - Spetta

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01879/2011 REG.PROV.COLL. N. 01710/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00118/2011 REG.PROV.COLL. N. 01526/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Pubblicato il 31/01/2017 N. 00380/2017REG.PROV.COLL. N. 03741/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00937/2011 REG.PROV.COLL. N. 00557/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47 N. 02653/2016 REG.PROV.COLL. N. 01996/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 Pubblicato il 19/05/2017 N. 01125/2017 REG.PROV.COLL. N. 00711/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Pubblicato il 02/05/2017 N. 00912/2017 REG.PROV.COLL. N. 00076/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 5 N. 00917/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Pagina 1 di 5. 04269/2010 REG.SE.. 00798/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.;

Dettagli

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. N. 02981/2016 REG.PROV.COLL. N. 05780/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento,

contro nei confronti di per l'annullamento, N. 00024/2017 REG.PROV.CAU. N. 01719/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) Pubblicato il 06/02/2018 N. 00179/2018 REG.PROV.COLL. N. 01361/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente Pubblicato il 15/12/2016 N. 01906/2016 REG.PROV.COLL. N. 01462/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 03/02/2014 8.26 N. 00072/2014 REG.PROV.COLL. N. 00283/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 12363/2015 REG.PROV.COLL. N. 03411/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione regionale resistente;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione regionale resistente; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 810 del

Dettagli

GIURISTA AMBIENTALE naturagiuridica.com Blog: naturagiuridica.blogspot.com

GIURISTA AMBIENTALE   naturagiuridica.com Blog: naturagiuridica.blogspot.com Energia Impianti eolici Regione Puglia Produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili Microgenerazione eolica D.I.A. Rigetto dell istanza Sospensione sine die dell istruttoria Violazione del principio

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 Pubblicato il 27/09/2018 N. 01342/2018 REG.PROV.COLL. N. 01154/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA Pubblicato il 26/08/2019 N. 10599/2019 REG.PROV.COLL. N. 05604/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Dettagli

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Trattativa privata dopo un gara pubblica andata deserta: il fatto che sia pervenuta una sola offerta, è motivo sufficiente per legittimare la sospensione della procedura da parte dell amministrazione e

Dettagli

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Per ottenere la riduzione della cauzione provvisoria al 50%, nell attestazione Soa deve comparire la certificazione del possesso del sistema di qualità Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Dettagli

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria. Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01137/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica

Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'assenza di

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 02/01/2014 9.19 N. 10833/2013 REG.PROV.COLL. N. 10681/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero

Dettagli

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Gara per la fornitura di computers portatili: se nel capitolato speciale d appalto è prevista la fornitura di tre distinti tipi di prodotti, e cioè P.C. con monitor di 15, di 17 e di 17 multimed, con relativa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00265/2015 REG.PROV.COLL. N. 03026/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

Adempimento dell obbligo imposto alle imprese dall art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione

Adempimento dell obbligo imposto alle imprese dall art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione Adempimento dell obbligo imposto alle imprese dall art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Il

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01162/2011 REG.PROV.COLL. N. 01291/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Page 1 of 5 N. 00233/2010 REG.SEN. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 00488/2016 REG.PROV.COLL. N. 02031/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 03194/2012 REG.PROV.COLL. N. 02958/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01094/2011 REG.PROV.COLL. N. 00463/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00399/2015 REG.PROV.COLL. N. 00724/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 00746/2012 REG.PROV.COLL. N. 00352/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00055/2015 REG.PROV.COLL. N. 01655/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA N. 10753/2015 REG.PROV.COLL. N. 04871/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato

Dettagli

Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria

Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative La somma da garantire deve tener conto degli oneri della sicurezza! Sarà da prestare altrettanta

Dettagli

Appalti: difformità rispetto alle prescrizioni della lex specialis di gara

Appalti: difformità rispetto alle prescrizioni della lex specialis di gara Appalti: difformità rispetto alle prescrizioni della lex specialis di gara N. 01170/2011 REG.PROV.COLL. N. 01561/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

N. 01316/2014 REG.PROV.COLL. N. 01158/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01316/2014 REG.PROV.COLL. N. 01158/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 01316/2014 REG.PROV.COLL. N. 01158/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 23/01/2013 8.51 N. 00116/2013 REG.PROV.COLL. N. 02432/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Pagina 1 di 6. 00212/2011 REG.PROV.COLL.. 00490/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara

Dettagli

Page 1 of 5 N. 00906/2014 REG.PROV.COLL. N. 00624/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)

Dettagli

Così si legge infatti in Consiglio di Stato, decisione numero 3231 del 29 maggio 2006:

Così si legge infatti in Consiglio di Stato, decisione numero 3231 del 29 maggio 2006: Società straniera che detiene il 100% di una Srl Italiana: le referenze della prima possono essere riferite a quelle della seconda, che è altra azienda del medesimo gruppo. Autore: Lazzini Sonia In: Coperture

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento. N. 00060/2011 REG.PROV.COLL. N. 00025/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Ottava) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Ottava) SENTENZA N. 04585/2011 REG.PROV.COLL. N. 04647/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Page 1 of 6 N. 01510/2012 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00367/2014 REG.PROV.COLL. N. 00748/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 03833/2011 REG.PROV.COLL. N. 02196/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di

Dettagli

L adito giudice amministrativo rigetta il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

L adito giudice amministrativo rigetta il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: Legittima esclusione per carenza della documentazione prescritta dal bando di gara, in relazione all omessa presentazione di polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria e dichiarazione d impegno per

Dettagli

TAR di Bari. Difformità fra il progetto definitivo di un parco eolico e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità

TAR di Bari. Difformità fra il progetto definitivo di un parco eolico e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità TAR di Bari. Difformità fra il progetto definitivo di un parco eolico e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità Nel caso in cui l amministrazione regionale riscontri una difformità fra il progetto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02795/2010 REG.SEN. N. 01575/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 8 N. 02615/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 01404/2014 REG.PROV.COLL. N. 00382/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01522/2012 REG.PROV.COLL. N. 00231/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda Page 1 of 6 N. 01177/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Tar Campania, sezione prima, sentenza n. 4845 del 24 ottobre 2016 Dimostrazione dei requisiti di partecipazione Regime di favore per le Società di nuova costituzione ex art. 46 co. 2 del D.lgs. 50/2016

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA N. 01996/2016 REG.PROV.COLL. N. 00099/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00618/2011 REG.PROV.COLL. N. 02115/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso n. 254/18

Dettagli

contro per l'accertamento ha pronunciato la presente

contro per l'accertamento ha pronunciato la presente N. 00411/2014 REG.PROV.COLL. N. 01145/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Prima) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Prima) SENTENZA. N. 03733/2010 REG.SEN. N. 00856/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01464/2009 REG.SEN. N. 01310/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 17/11/2016 N. 00722/2016 REG.PROV.COLL. N. 00365/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01668/2011 REG.PROV.COLL. N. 01854/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 03490/2010 REG.SEN. N. 00717/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente Pubblicato il 25/01/2018 N. 00130/2018 REG.PROV.COLL. N. 01708/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08015/2010 REG.SEN. N. 00484/1995 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA 09/11/2011 N. 389 N. 00389/2011 REG.PROV.COLL. N. 00250/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per

Dettagli