Nobis Compagnia di Assicurazioni

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1 Nobis Compagnia di Assicurazioni Contratto di Assicurazione URBANBIKE Fascicolo Informativo EDIZIONE: Aprile 2015 Versione: In vigore dal Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota Informativa Glossario di Polizza Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione o, dove prevista, prima della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL FASCIOLO INFORMATIVO Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa 1

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Nobis Compagnia di Assicurazioni S.P.A Sede Legale ed Operativa Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Telefono Fax Sito Internet Autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento Isvap n 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell albo delle Imprese di Assicurazione al n ; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Sulla base del Bilancio 2013 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 10,28 milioni di Euro di cui 8,0 milioni per capitale sociale e 2,28 milioni per totale di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2013, è di 4,07. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Alla scadenza il presente contratto di Assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno. AVVERTENZA: Qualora non voglia il rinnovo, il Contraente dovrà inviare disdetta all Assicuratore a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno. Si rinvia al singolo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione per gli aspetti di dettaglio 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Per maggiori informazioni in merito al contenuto delle coperture assicurative si vedano gli articoli specifici delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole sezioni. AVVERTENZA: limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell Indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli specifici delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole sezioni. AVVERTENZA: massimali, franchigie, scoperti e carenza Le presenti sezioni prevedono sia un massimale e un limite di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli specifici delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole sezioni 2

3 FRANCHIGIE E SCOPERTI: Il presente contratto prevede franchigie e scoperti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli specifici delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole sezioni. 4. Dichiarazioni dell Assicurato e del Contraente in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità AVVERTENZA Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze di Rischio rese in sede di conclusione della presente Assicurazione potrebbero comportare gli effetti previsti dagli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole Sezioni, ivi compresa la mancata corresponsione della Prestazione oggetto della Polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio L Assicurato deve dare immediatamente comunicazione scritta, secondo le modalità indicate nelle varie Sezioni, a NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione, delle singole Sezioni. 6. Premi Il pagamento del Premio può essere effettuato per mezzo di bonifico bancario o con le modalità indicate sul sito Per maggiori informazioni, si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole Sezione. 7. Rivalse AVVERTENZA Ai sensi dell art del codice civile, l assicuratore che ha pagato l indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA L Assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto. Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione delle Sezioni. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dall Assicurazione I diritti derivanti dal presente contratto di Assicurazione, diversi dal diritto al pagamento del Premio, si prescrivono in 2 (due) anni ai sensi dell art del Codice Civile. La prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di Sinistro, l Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla Prestazione, deve darne tempestivo avviso scritto all Assicuratore secondo i termini e le modalità indicati all art. 12, e fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Per le conseguenze in caso di omissione, si rinvia all art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 10. Legge applicabile Al presente contratto di Assicurazione si applica la Legge italiana. 11. Regime fiscale Il presente contratto di Assicurazione è soggetto all imposta assicurativa sui premi, come indicato nelle singole Sezioni. B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione della Prestazione (indennizzo) 3

4 AVVERTENZA: modalità e termini per la denuncia del Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne tempestivo avviso all Assicuratore.Per maggiori informazioni relativamente alle procedure di denuncia del Sinistro e di liquidazione della Prestazione si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole Sezioni. 13. Reclami Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Tel: Fax: reclami@nobisassicurazioni.it Nel caso l esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela Utenti Via del Quirinale, ROMA Oppure Fax / Il reclamo presentato, all Impresa di assicurazione o all IVASS, deve contenere: a) nome, cognome e domicilio della reclamante, b) l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, c) breve descrizione del motivo di lamentela, d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all esponente, di adire l Autorità Giudiziaria. I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all IVASS. L IVASS riporta sul suo sito Internet le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo. Informativa in corso di contratto L Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente /Assicurato a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Il Presidente Salvatore Passaro 4

5 DEFINIZIONI Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione - Il contratto di assicurazione. Contraente - Il soggetto che stipula l'assicurazione. Franchigia - L'importo che in caso di sinistro il Contraente o l'assicurato tiene comunque a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo. Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A Indennizzo - La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Polizza - Il documento che prova l'assicurazione. Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Società. Scoperto - Percentuale della somma liquidata a termini di polizza che il Contraente o l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro. Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt.1892,1893 e 1894 del Cod. Civ. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art.1901 del Cod. Civ. Art. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art.1898 del Cod. Civ. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato ai sensi dell art.1897 del Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6- Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni, sia dalla polizza colpita da sinistro sia da altre polizze comprendenti analoghe garanzie e stipulate col medesimo Contraente o Assicurato. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 5

6 Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Assicurato. Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. DEFINIZIONI SPECIFICHE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Assicurazione: Il contratto di assicurazione Contraente: Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e di altre persone. Franchigia: La percentuale o la somma prestabilita che in caso di sinistro l'assicurato tiene a suo carico e per la quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo. Indennizzo: La somma dovuta dalla Compagnia Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Invalidità permanente: Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. Premio: La somma dovuta dal contraente alla Compagnia Ricovero: Degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento. Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro Rischio extra-professionale: Infortuni subiti nello svolgimento di normali attività del tutto estranee per circostanze di tempo, modo e luogo all'esercizio di qualsiasi professione, arte o mestiere a cui si dedichi abitualmente. Rischi Professionali: Infortuni subiti nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza, incluso il rischio in itinere. Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. INF - Art 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato/contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. 6

7 INF - Art 11 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure la Compagnia. INF - Art 12 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. INF - Art 13 - Aggravamento del rischio Il contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice Civile. INF - Art 14 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. INF - Art 15 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al novantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia ha la facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. INF - Art 16 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione L'assicurazione ha durata annuale, tranne il caso di polizza temporanea inferiore ad un anno, e non si rinnova tacitamente alla scadenza. INF - Art 17 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. INF - Art 18 - Foro competente Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere quello dell'autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la Direzione della Compagnia, o quello dell Intermediario cui è assegnata la polizza o dove il Contraente ha la sua residenza. INF - Art 19 - Assicurazione stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge La presente polizza è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge per l'assicurazione infortuni e malattia e rimarrà in vigore anche nel caso in cui tale obbligatorietà risultasse o fosse stabilita successivamente. INF - Art 20 - Altre assicurazioni Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art del Codice Civile. 7

8 Se il contraente omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. INF - Art 21 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. INF - Art 22 - Somme assicurate Le somme assicurate sono quelle riportate sul Modulo di Polizza. In nessun caso Nobis pagherà una somma superiore a quella indicata sul Modulo di Polizza. Norme che regolano l assicurazione infortuni INF - Art 23 - Variazione del contraente Se il Contraente è una persona Giuridica organizzata in forma di Società di persone, lo stesso Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l erede o gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate. In caso di alienazione dell azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all acquirente l obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. Nel caso di fusione della Società Contraente, il contratto continua con la Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della società Contraente o della sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. INF - Art 24 Comunicazioni alla Compagnia Le variazioni devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, mediante lettera raccomandata a/r, telegramma, fax o . Oggetto della copertura Rimborso Spese da Infortunio INF - Art 25 Oggetto dell assicurazione L Assicurato titolare della card sottoscritta dalla federazione Ciclistica Italiana, potrà usufruire di un rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenze degli infortuni derivati da cadute improvvise durante l utilizzo della sua bicicletta; saranno rimborsate con un massimale annuo di Euro 1.000,00 per anno e per sinistro con uno scoperto pari al 10% con il minimo di Euro 200,00 per sinistro. La garanzia riguarda l infortunio che ha come conseguenza le spese per: a) gli accertamenti diagnostici; b) gli onorari per visite di medici generici e/o specialisti, nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all' intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l' intervento; c) i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della somma assicurata; e) le rette di degenza; 8

9 f) l' acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione; g) il trasporto dell' Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l' Istituto di Cura o ambulatorio entro il limite del 20% della somma assicurata. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, dopo la presentazione delle relative notule, distinte e ricevute di pagamento in originale debitamente quietanzate, previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di 200,00 per ogni infortunio, che rimane a carico dell' Assicurato. Qualora l' Assicurato si avvalga delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale - in forma diretta o indiretta - oppure di altre forme di assistenza sanitaria, la Società sarà tenuta a rimborsare i tickets, nonché le spese mediche rimaste a suo carico, fino alla concorrenza della somma assicurata e senza applicazione di alcuno scoperto. INF - Art 26 - Equiparazione ad infortunio A titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati come infortuni: - l asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori; - l avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall ingestione e/o assorbimento e/o contatto involontario di sostanze in genere; - le morsicature, le punture esclusa la malaria e le malattie tropicali, le ustioni provocate da animali o da vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quella tetanica) conseguenti ad infortuni garantiti a termini di polizza; - l annegamento, l embolia per pressione d acqua; - le lesioni determinate da sforzi (esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini, salvo quanto previsto dalla sezione CONDIZIONI PARTICOLARI ); - le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio; - le conseguenze di colpi di sole, di calore e di freddo, l assideramento o altri effetti della temperatura, grandine, vento e le folgorazioni; - quelli sofferti in stato di malore e/o incoscienza; - quelli conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave; - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria, - le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione dì aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale, o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia preso parte attiva; - gli infortuni subiti in occasione di arenamento, affondamento, naufragio del mezzo di trasporto o di evento catastrofale, anche nei casi in cui tali avvenimenti non siano la causa diretta dell infortunio ma l Assicurato si trovi, a causa del clima, dell ambiente o di altre condizioni concomitanti, in situazioni tali da subire la morte o lesioni personali. INF - Art 27 - Rinuncia alla rivalsa La Compagnia rinuncia a favore dell Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto. INF - Art 28 - Validità territoriale L assicurazione vale per gli Infortuni avvenuti in ogni Paese del Mondo con l intesa che gli accertamenti del grado di Invalidità Permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri saranno fatti in Italia ed in euro. 9

10 Delimitazioni INF - Art 29 - Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni conseguenti: - a morte; - a Invalidità Permanente e Temporanea; - alla partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura; - all esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultraleggeri); - a stato di ubriachezza quando l assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore; - all uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; - a delitti dolosi o atti temerari dell assicurato restando coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà Sono inoltre esclusi dall assicurazione: - gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini; salvo che siano causate da un fattore esterno; - inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti; - trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.). INF - Art 30 - Persone non assicurabili - Cessazione delle garanzie Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., infermità mentali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute. L assicurazione cessa con il loro manifestarsi. INF - Art 31 - Limiti d età Cessazione delle garanzie L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. Norme in caso di sinistro INF - Art 32 - Obblighi La denuncia dell infortunio con l indicazione delle cause che lo determinarono corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Sede della Compagnia o all Intermediario al quale è assegnata la polizza, entro quindici giorni dall infortunio o dal momento in cui il Contraente o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità o comunque non oltre un anno dalla data di cessazione della polizza. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato 10

11 immediato avviso scritto alla Compagnia. L Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita di medici della Compagnia e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato. INF - Art 33 - Criteri di indennizzabilità La Compagnia corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se l infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile in quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute. INF - Art 34 - Controversie In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, o sul grado di invalidità permanente, o sul grado e durata dell inabilità temporanea, nonché sulla liquidabilità delle indennità o sulla misura dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall Assicurato, entro 30 giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Compagnia e deve essere fatta per iscritto con l indicazione del medico designato. Entro 30 giorni la Compagnia comunicherà all Assicurato il nome del proprio medico designato. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la Sede della Compagnia stessa o presso la Sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico, ove ne riscontri l opportunità, di rinviare l accertamento definitivo dell Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. INF - Art 35 - Pagamento dell indennizzo La Compagnia si impegna: - a sottoporre a visita per la valutazione dei postumi l infortunato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di guarigione clinica risultante dal certificato del medico curante; - a proporre l offerta di indennizzo o a contestare l indennizzo stesso dalla visita dell Assicurato presso il proprio fiduciario, salvo che quest ultimo non ritenga ancora consolidati i postumi permanenti; - ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazione medica, ricevute o fatture di pagamento in originale) espletate tutte le indagini richieste e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia si impegna a provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall Assicurato. Qualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull ammontare dell indennizzo, la Compagnia, nell attesa che questo sia determinato dal Collegio Medico, provvederà al pagamento dell importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio Medico. 11

12 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE RCG - Art. 1 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato titolare della Card UrbanBike, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi durante ed esclusivamente l attività di ciclista, per: - morte e lesioni personali; - distruzione o deterioramento di cose; in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza. RCG - Art. 2 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); c) tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. RCG - Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni: A - 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione; 2) derivanti da obbligazioni di cui l Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge; B - conseguenti a: 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; C - da proprietà o uso di: 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore ; 3) aeromobili; 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; D - 1) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; 2) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 4) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni; 5) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; E - 1) a condutture ed impianti sotterranei; 2) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; 12

13 F - 1) da furto; 2) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt bis 1786 del C.C.; 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute o possedute; G - 1) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro; H - cagionati da: 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori; 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori; I - 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; L - derivanti da: 1) detenzione o impiego di esplosivi; 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. RCG - Art. 7 - Estensione territoriale ai fini della garanzia RCT La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero. RCG - Art. 8 - Massimale - Pluralità di assicurati-scoperto Il massimale stabilito in polizza perla garanzia R.C.T. è pari a ,00; il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Si intende fissato lo scoperto a carico dell Assicurato pari al 10% con il minimo di euro 200,00. RCG - Art. 9 - Regolazione del premio Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo. A tale scopo: A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente o l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza. B) Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo 13

14 assicurativo resta sospesa a partire dal 15esimo giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell art comma 2 del Codice Civile. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente. C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo. D) Verifiche e controlli La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. RCG - Art Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art C.C.). Deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art C.C.). RCG - Art. 11- Altre assicurazioni L Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). Definizioni specifiche: Sezione Collision BIKE Collision(Distruzione Totale): la distruzione del Veicolo Assicurato, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio politici, collisione con un veicolo motorizzato o meno, urto contro un corpo un corpo fisso o mobile, quando il costo della riparazione sia superiore del valore commerciale del Veicolo Assicurato. Incidente stradale/incidente: qualsiasi evento accidentale accaduto in connessione con la circolazione quale collisione con un veicolo motorizzato o meno, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada che provochi al Veicolo danni tali da pregiudicarne in maniera totale l utilizzo, con o senza la presenza di terzi identificati Veicolo: veicoli con due o più ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo stesso; sono altresì considerati Veicoli le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima 14

15 di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare Art Oggetto dell Assicurazione L Assicuratore riconosce ad ogni Assicurato titolare della card UrbanBike un Indennizzo per il danno materiale e diretto subito in conseguenza al verificarsi di un Sinistro al Veicolo assicurato per Collision (compreso il caso di caduta o Incidente Stradale), alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto indicato nei successivi artt. 14 Massimali e Scoperti e 15 Esclusioni. Art.13 - Decorrenza e cessazione dell Assicurazione L Assicurazione decorre dalle ore del giorno di sottoscrizione della Card ed ha durata di 12 (dodici) mesi; l efficacia sarà subordinata al pagamento del Premio nei termini previsti. Art Massimali e Scoperti La copertura per la garanzia Collision prevede un Massimale pari a Euro 600,00 (seicento) per Sinistro e per la durata della copertura assicurativa. Per la garanzia Collision la prestazione sarà riconosciuta previa detrazione di uno Scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di Euro 200,00. Art Esclusioni La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da: a) dolo o colpa grave dell'assicurato o del Contraente o del conducente del Veicolo Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge; b) danni estetici quali graffi, macchie e piccoli bolli, ammaccature e urti; c) danni dovuti a normale usura o come conseguenza di uso improprio del Veicolo Assicurato rispetto a quanto previsto dalle norme di utilizzo del costruttore; d) danni derivati da gare su pista e gare di velocità; e) danni o difetti imputabili a vizio di costruzione o derivanti dalla mancanza di manutenzione ordinaria o straordinaria del Veicolo Assicurato; f) danni causati da atti di vandalismo e/o imbrattamento; g) foratura dello pneumatico del Veicolo Assicurato o rottura della catena; h) danni imputabili a sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi, atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti. Art Estensione Territoriale La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Paesi dell Unione Europea e Confederazione Svizzera. Art Beneficiario della Prestazione Beneficiario irrevocabile della Prestazione è l Assicurato. 15

16 Art Premio dell'assicurazione Il Premio, unico ed anticipato per una copertura di 12 (dodici) mesi è calcolato in funzione della scelta della card come da allegato. Art.22 - Modalità di denuncia del Sinistro In caso di Sinistro subito dal Veicolo Assicurato per cui è attivata la copertura assicurativa, l Assicurato deve, immediatamente darne avviso al Contraente e comunque, se impossibilitato per cause di forza maggiore a provvedervi immediatamente, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dal verificarsi del Sinistro. Ai sensi dell art C.C., l Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell art C.C., la perdita o la riduzione del diritto alla Prestazione. Il Contraente/Assicurato, in caso di Collision, prima di effettuare qualsiasi intervento sul Veicolo Assicurato, deve darne immediata comunicazione all Assicuratore a mezzo all indirizzo sinistri@nobisassicurazioni.it o tramite altro sistema informatico (piattaforma web) fornendo i seguenti dati: - dati identificativi del Contraente; - dati identificativi del Veicolo Assicurato; - fattura di acquisto del Veicolo Assicurato o scontrino fiscale riportante la data di acquisto e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato il Veicolo; - dati anagrafici e recapiti (indirizzo, numero telefonico e/o di cellulare, indirizzo e mail) dell Assicurato; - copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Adesione) sottoscritta dall Assicurato. Inoltre in caso di Collision al Veicolo: - diagnosi del danno (descrizione del danno, causa dello stesso, fotografie, riparabilità del danno, ecc.); - preventivo per la riparazione o sostituzione del Veicolo Assicurato e ogni altro ulteriore dato eventualmente richiesto dall Assicuratore per adempiere alla Prestazione; - ogni documentazione che attesti le cause e la dinamica del Sinistro compresi eventuali documenti rilasciati dalla pubblica Autorità, copia del documento di contestazione amichevole o del verbale delle Autorità intervenute o di altro documento comprovante in caso di sinistro da circolazione stradale che abbia coinvolto il Veicolo Assicurato L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura. A tal fine, l Assicurato ed il Contraente sono tenuti a conservare a disposizione dell Assicuratore il Veicolo Assicurato danneggiato presso un centro individuato da Nobis sino alla definizione del Sinistro. L Assicuratore non potrà provvedere alla Prestazione e non sarà tenuto alla stessa nel caso di mancata consegna da parte dell Assicurato dei documenti richiesti. Art Cessione dei diritti L Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall Assicurazione e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con l Assicuratore. Art Prescrizione I diritti dell Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). 16

17 Art Imposte ed oneri fiscali Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge - Legge applicabile e giurisdizione Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana. Art Foro competente Per qualunque controversia relativa all'applicazione, all esecuzione, alla validità, alla risoluzione oppure all interpretazione della presente Polizza che sia sorta tra l Assicuratore e/o il Contraente e/o un Assicurato e/o un avente diritto, il foro competente è quello del luogo di residenza, domicilio o sede legale di quest ultimo. ALLEGATI CARD Urban Bike è disponibile in due combinazioni di garanzia BASIC Comprende le garanzie Infortuni e Responsabilità Civile PLUS Comprende le garanzie Infortuni, Responsabilità Civile e Collision 17

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