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2 REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA Redatto in base alle disposizioni del DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA del CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art.34 e Allegato B, regola 19, del D.Lg. 30 giugno 2003, n.196) Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A. Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A. Via Aterno n Pescara P.I Tel Fax info@gtm.pe.it

3 Indice Capo I Principi Generali Art.1 Premessa. pag.2 Art.2 Finalità pag.2 Art.3 Definizioni pag.2 Art.4 Ambito di Applicazione. pag.3 Art.5 Informativa..... pag.3 Capo II Notificazione, trattamento e Raccolta Dati Art.6 Esclusione Verifica Preliminare Art.7 Notificazione... Art.8 Durata della conservazione... pag.4 pag.4 pag.4 Capo III Misure di Sicurezza e Soggetti preposti Art.9 Misure di Sicurezza. pag.4 Art.10 Responsabili e Incaricati.. pag.5 Capo IV Diritti Art.11 Diritti dell interessato.. Capo V Tutela Amministrativa e Giurisdizionale Art.12 Tutela Capo VI Norme Finali Art.13 Norma di Rinvio Art.14 Pubblicità del Regolamento. Art.15 Entrata in vigore pag.5 pag.5 pag.6 pag.6 pag.6 1

4 Capo I Principi Generali Art.1 Premessa 1.Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. 2.Il presente regolamento garantisce che il trattamento di dati personali, effettuato mediante l attivazione del sistema di videosorveglianza utilizzato dalla G.T.M. S.p.A., si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all identità personale. Art.2 Finalità Gli obiettivi che la G.T.M. S.p.A. intende perseguire con l adozione di impianti di videosorveglianza, sono quelli della protezione e incolumità degli individui ivi compresi i profili di sicurezza degli utenti e della protezione della proprietà ovvero della tutela del patrimonio pubblico. L attivazione dell impianto di videosorveglianza avviene in stretta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nel pieno rispetto delle indicazioni scaturite dal Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, ma anche delle disposizioni dell ordinamento applicabili (ad es. vigenti norme dell ordinamento civile e penale nonché del D.M n.154 ecc.). Il trattamento dei dati è fondato su presupposti di: -liceità per un attività aderente alle funzioni strettamente istituzionali che il codice prevede espressamente per i soggetti pubblici; -necessità poiché è ridotta al minimo l utilizzazione di dati personali essendo evitato l uso superfluo o eccessivo del mezzo attraverso cui attingere le immagini; -proporzionalità perché il trattamento del dato è pertinente e non eccedente rispetto alle finalità perseguite. Art.3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende: a)banca Dati: complesso di dati personali, formatosi attraverso la registrazione di immagini registrate a bordo dei veicoli aziendali dotati del sistema di videosorveglianza e relative a persone o cose che hanno utilizzato il mezzo di trasporto pubblico urbano. b)trattamento: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti l utilizzo dell impianto di videosorveglianza. c)dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente e rilevati con trattamento di suoni ed immagini effettuati attraverso l impianto di videosorveglianza. 2

5 d)titolare: Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A., nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento che comunque si sottrae all obbligo di verifica preliminare e di notifica al Garante essendo il sistema di videosorveglianza utilizzato con modalità conformi a quanto previsto al punto del provvedimento e)responsabile: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali. f)incaricato: il dipendente incaricato di conservare la credenziale di autenticazione utile alla visione delle immagini in presenza dell Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Autorità Giudiziaria e di trattare i dati. g)interessato: la persona cui si riferiscono i dati personali. h)comunicazione/diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i)dato anonimo: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interesse identificato o identificabile: j)blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento; K)Codice: il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali ; l)garante: il Garante per la protezione dei dati personali. Art.4 Ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali attivati mediante l impianto di videosorveglianza installato sui mezzi di trasporto che la GTM S.p.A. mette in esercizio sulle linee di propria competenza. Art.5 Informativa Gli interessati saranno sempre informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata. La GTM S.p.A. utilizza il modello semplificato di informativa minima, riportato in allegato al presente regolamento, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, modello già individuato ai sensi dell art. 13, comma 3, del Codice così come nel Provvedimento dell 8 aprile Ovviamente saranno predisposti più cartelli in relazione al tipo di veicolo utilizzato, e saranno posizionati in prossimità delle porte che consentono la salita del passeggero al fine di segnalare all utenza con una formula sintetica, chiara, e senza ambiguità, che si accede ad una zona video sorvegliata. L utente potrà agevolmente prendere visione dell informativa riportante tutti gli elementi di cui all art.13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e al limite di conservazione delle immagini, nella sua completezza mediante lettura in apposite bacheche ovvero prendendo visione del Regolamento pubblicato sul sito internet della GTM SpA ovvero anche oralmente per il tramite di un incaricato del titolare che potrà fornire un informativa adeguata, contenente tutti gli elementi di cui al predetto art.13 del Codice. 3

6 Capo II Notificazione, Trattamento e Raccolta Dati Art.6 Esclusione Verifica Preliminare Nell ambito di una attività di videosorveglianza il trattamento dei dati deve essere effettuato rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante come esito di una verifica preliminare attivata d ufficio o a seguito di interpello del titolare (art 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare. Tuttavia il trattamento dei dati effettuato da GTM non necessita di una verifica preliminare atteso che il medesimo avviene con modalità conformi al provvedimento del Garante dell , e non rientra nelle ipotesi di cui all art del predetto provvedimento. Art.7 Notificazione E regola generale per cui il trattamento di dati personali debba essere notificato al Garante solo se rientrante nei casi specificatamente previsti (art.37 del Codice). Questa Autorità ha comunque stabilito, in relazione a quanto indicato dalla lett.f) del comma 1, dell art.37, che non debba essere notificato il trattamento di dati effettuato per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano conservati temporaneamente, come previsto da G.T.M. S.p.A. Art. 8 Durata della conservazione La conservazione delle immagini è limitata a poche ore o, al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Il sistema impiegato è programmato in modo da consentire l integrale cancellazione delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto mediante cancellazione automatica e sovra-registrazione, con modalità tali da non rendere riutilizzabili i dati cancellati. Capo III Misure di Sicurezza e Soggetti preposti Art.9 Misure di Sicurezza I dati raccolti, con il sistema di videosorveglianza in uso alla GTM SpA, sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art.31 e segg. del Codice). I soggetti incaricati a visionare le immagini registrate sono dotati di credenziali di autorizzazione e la visione può aver luogo solo se si utilizzano contemporaneamente le due chiavi di accesso quella in uso all Azienda e quella per l Autorità di Pubblica Sicurezza o Autorità Giudiziaria. 4

7 La cancellazione delle immagini avviene in modo automatico trascorse le ventiquattro ore solari. In caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, saranno adottate specifiche cautele, in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati delle credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini. Le telecamere che registrano le immagini sono posizionate in alto, fissate nella parte interna del tetto del veicolo, contenute in un apposito involucro protettivo. Art.10 Responsabili e Incaricati Il Titolare designa per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento, dell utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni. La tipologia di impianto prevede la presenza di collaboratori esterni, nella fattispecie trattasi di personale di Pubblica Sicurezza o Autorità Giudiziaria atteso che il sistema in dotazione per la visione delle immagini necessita di una chiave di accesso ad uso esclusivo delle predette autorità. Il Responsabile e gli Incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento. Il Responsabile e gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare che vigila sulla puntuale osservanza delle diposizioni normative e regolamentari. I compiti affidati al Responsabile e agli Incaricati sono analiticamente specificati nell atto di designazione. Capo IV Diritti Art.11 Diritti dell interessato E assicurato agli interessati identificabili l effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art.7 del Codice). La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibile i dati personali relativi all interessato (art.10, comma 5 del Codice). In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art.7, comma 3, lett.a) del Codice). Viceversa, l interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art.7, comma 3, lett.b, del Codice). Capo V Tutela Amministrativa e Giurisdizionale Art. 12 Tutela 5

8 Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla Parte III del Codice. Capo VI Norme Finali Art. 13 Norma di Rinvio Per quanto non disciplinato dal Presente Regolamento, si rinvia al Codice, D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e al Provvedimento generale sulla VideoSorveglianza approvato dall Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali l 8 aprile Art. 14 Pubblicità del Regolamento Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet della G.T.M. S.p.A. Art.15 Entrata in vigore Il presente Regolamento è entrato in vigore con l approvazione del Consiglio di Amministrazione della GTM SpA. 6

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