III corso di formazione per tirocinanti L ANATOCISMO BANCARIO MARIA ROSARIA SODANO E ANTONIO STEFANI
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1 III corso di formazione per tirocinanti L ANATOCISMO BANCARIO MARIA ROSARIA SODANO E ANTONIO STEFANI
2 Riferimenti normativi Art c.c. Art. Norme Bancarie Uniformi (NUB) per i contratti di c/c (applicate fino al 1994): 1. I rapporti di dare e avere vengono regolati, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. 2. I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, ogni trimestre applicando agli interessi e competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto.
3 Segue riferimenti normativi Corte di Cassazione, I sez., 19/8/1983, n (la tesi tradizionale) Corte di Cassazione, I sez., 16/3/1999, n (il revirement) Decreto legislativo 4/8/1999, n. 342, art. 25 (modifica art. 120 TUB)
4 Segue riferimenti normativi Delibera CICR 9/2/2000 (attuazione): Art. 2. Conto corrente. 1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
5 Segue Delibera Art. 6. Trasparenza contrattuale. 1. I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
6 Segue Delibera 7. Disposizioni transitorie. 1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.
7 Segue riferimenti Normativi Corte Costituzionale 17/10/2000, n. 425 (cade il comma 3 dell art. 25 cit.) S.U. 4/11/2004, n (la conferma, giurisprudenza non creativa, ma ricognitiva) S.U. 2/12/2010, n (no capitalizzazione annuale e prescrizione da chiusura) Corte Costituzionale 12/10/2007, n. 341 (rigetto per comma 2 dell art. 25 cit.) Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 629 (modifica art. 120 TUB) Tribunale Milano, ordinanza 25/3/2015 (divieto da 1/1/2014) Decreto-legge 14/2/2016, n. 18, come convertito dalla legge 6/4/2016, n. 49/2016, art. 17-bis (modifica art. 120 TUB)
8 IL CONTO CORRENTE BANCARIO PREVISTO DAL CODICE CIVILE E previsto dall art c.c. ed è un contratto atipico con la quale la banca e il cliente correntista decidono di utilizzare in conto corrente (la cui disciplina è prevista dall art c.c. e segg) i crediti scaturenti da rapporti di deposito, apertura di credito e altre operazioni NOZIONE DI CONTO CORRENTE art cc: il conto corrente e il contratto con il quale le parti si obbligano ad annotare in conto i crediti derivanti da reciproche rimesse Caratteristiche del contratto di conto corrente : inesigibilità e indisponibilità fino alla chiusura del conto, compensazione tra i crediti, interessi stabiliti secondo gli usi, diritti di commissione e rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo a rimesse, cumulabilià delle azioni rispetto ai crediti
9 DIFFERENZE FRA IL CONTO CORRENTE BANCARIO E IL CONTO CORRENTE Ordinario Rispetto al conto corrente il correntista può esigere in ogni momento il saldo del conto (art c.c.) I saldi attivi e passivi derivanti anche da più rapporti di conto corrente esistenti fra la banca e il correntista si compensano fra di loro Nel caso di più intestatari vi è responsabilità solidale La banca agisce secondo le regole del mandatario (vedi gli obblighi di pubblicità specificati dal TUB) E possibile il recesso (vedi art. 119 TUB in tema di modifica unilaterale e di protezione del correntista) Si applicano invece le seguenti norme del conto corrente: 1826 c..c (sono dovute spese per commissioni e rimborso spese), art c.c (se il contratto include crediti presso i terzi, questi si intendono fatti salvo incasso), 1832 c.c. IMPORTANTE l estratto conto si intende approvato se non è contestato nel termine pattuito tra le parti o entro un termine congruo; QUESTA NORMA È STATA MODIFICATA DALL ART.119 tub
10 IL CONTO CORRENTE BANCARIO gli obblighi di pubblicità della Banca Articolo 116 TUB (Pubblicità) Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n Non può essere fatto rinvio agli usi. 1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l indicatore sintetico di costo e il profilo dell utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento; b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti; c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento. 3. Il CICR: a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità; b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi. 4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.
11 IL Conto corrente bancario secondo il l art 117 TUB 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. (abrogato) 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d'italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'italia.
12 La disciplina degli affidamenti e degli sconfinamenti (art. 117 bis) Obbligo della previsione in forma scritta secondo quanto previsto dall art. 117 TUB 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull ammontare dello sconfinamento. 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi compresa quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma.
13 La disciplina degli interessi secondo l art c.c. e L ART. 120 TUB Articolo 120 (1) (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi) 01.Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute: a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento; b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera
14 1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria, prevedendo in ogni caso che a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso somma addebitata e' considerata sorte capitale; l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia avuto luogo". LEGGE 8 aprile 2016 n. 49 GU del 14 aprile Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le
15 L indebito OGGETTIVO ART CC. L INDEBITO OGGETTIVO ( PAGAMENTTO EFFETTUATO IN MANCANZA DI TITOLO O SULLA BASE Di TITOLO o clausola NULLA) Differenza con l indebito soggettivo (errore nel pagamento) Le conseguenze dell indebito (obbligo restitutorio) Differenze con l azione di arricchimento senza causa (art cc.) e con l azione di danni
16 SEGUE L indebito oggettivo disamina sentenze Corte di legittimità Sez. 1, Sentenza n del 21/03/2014 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - Presupposti - Possibilità di concreta restituzione - Prestazione di facere - Esclusione - Azione di ingiustificato arricchimento - Operatività - Sussistenza - Condizioni - Fondamento. L'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt e ss. cod. civ. (e cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata), operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l'azione generale di arricchimento senza causa prevista dall'art cod. civ., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico. Pertanto, nel caso di prestazione di "facere", la quale non è suscettibile di restituzione e, in quanto indebita, non è oggetto di valide ed efficaci determinazioni delle parti circa il suo valore economico, non è proponibile l'azione di indebito oggettivo ma, in presenza dei relativi presupposti, solo quella di ingiustificato arricchimento. Sentenza 4620/2012 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE -Natura residuale - Conseguenze - Azione prevista da clausole generali - Effetto ostativo all'azione di arricchimento - Esclusione. Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie d eterminata. Ne consegue che è ammissibile l'azione diarricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come la domanda di risarcimento del dannoper responsabilità precontrattuale.
17 CASI PRATICI A) La società Alfa ha aperto un conto corrente presso la Banca x nel 1997, assistito da apertura di credito. La Banca ha dato corretta esecuzione alla Delibera CICR 9/2/2000. Il conto è stato chiuso ne12013 con un saldo debitore che è stato pagato. Alfa ha fatto causa alla Banca x, svolgendo azione di ripetizione di indebito con riferimento all applicazione dell anatocismo.
18 CASI PRATICI B) Beta ha aperto il c/c bancario ne1 2001, con apertura di credito. Il conto è tuttora in essere e ha sempre presentato saldi passivi. Beta ha prodotto i relativi contratti, di c/c e di affidamento, che non prevedono alcuna pattuizione circa la commissione di massimo scoperto, pure applicata, mentre è presente la clausola di pari periodicità per la capitalizzazione degli interessi, specificatamente approvata. Beta notificato atto di citazione in data 25/06/2014 svolgendo sia domanda di ripetizione di indebito, che di accertamento del saldo. La Banca ha sollevato eccezione di prescrizione.
19 CASI PRATICI C) Gamma ha aperto il c/c bancario nel l995 con affidamento e nel contratto prodotto è prevista 1'applicazione del tasso debitore nella misura usualmente praticata sulla piazza. La Banca ha dato corretta esecuzione alla Delibera CICR 9/2/2000. Il conto è stato chiuso ne1 2015, con un saldo debitore, non pagato. Gamma ha svolto azione di ripetizione di indebito notificata il , mentre la Banca ha eccepito la prescrizione e ha svolto domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento del saldo debitore.
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