COMUNE DI POZZONOVO Provincia di Padova --==ooooo==--

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1 COMUNE DI POZZONOVO Provincia di Padova --==ooooo==-- COPIA N. 26 Del VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI II^ CONVOCAZIONE OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI E IN OCCASIONE DI FESTE E SAGRE POPOLARI: APPROVAZIONE LINEE GUIDA E REGOLAMENTO. L' anno DUEMILATREDICI, addì CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore Nella Sala Consiliare presso la Sede Municipale di Via Roma n. 29, si è riunito il Consiglio Comunale del Comune di Pozzonovo nelle persone dei signori: Assenti Assenti Nominativi Presenti Giustif. Ingiu. Nominativi Presenti Giustif. Ingiu. GIROTTO Flavio X SANDANO Roberto X RIOLFATTO Domenico X ROCCA Tiziano X TRESOLDI Alberto X MANIN Samuele X LAZZARINI Arianna X TOGNIN Matteo X MERLIN Flavio X TOZZO Aderina X PETRUCCI Giuseppe X PICCOLO Paolo X BATTISTINI Paolo X MOLON Filippo X POLATO Nicola X SALVAN Leandro X BALDON Martina X Totale Assessori esterni partecipanti senza diritto di voto RAVENNA Gilberto x Assiste alla seduta, in qualità di verbalizzante, il dr. Luigi Tommaso Sardone, Segretario Comunale. Il sig. Girotto Flavio, in qualità di Sindaco e Presidente dell Assemblea, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei signori: Piccolo, Battistini e Manin, quindi invita l Assemblea a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato.

2 Oggetto: istituzione commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli e in occasione di feste e sagre popolari: approvazione linee guida e regolamento. VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; VISTO il D.P.R. n. 311 del 28 Maggio 2001; IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO il D.P.R , n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; RICHIAMATE: - Le deliberazioni di Consiglio Comunale del Comune di Anguillara Veneta n.15 del , Comune di Pozzonovo n.23 del , Comune di San Pietro Viminario n.18 del , Comune di Pernumia n.22 del , Comune di Granze n. 21 del aventi oggetto istituzione sportello unico attività produttive S.U.A.P. in forma associata decentrata con delega alla società Adige Servizi S.r.l. dell esercizio delle relative funzioni ; - La convenzione tra i Comuni sopra citati per la gestione associata dello sportello unico attraverso una struttura unica decentrata individuata nella società partecipata dagli enti stessi Adige Servizi S.r.l. CONSIDERATO che la normativa vigente relativa alla disciplina della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e manifestazioni temporanee (R.D n. 635 e D.P.R. 311/2001) prevede la possibilità di svolgere tale servizio in forma associata fra i Comuni; CONSIDERATI gli articoli 141 e seguenti del R.D n.635 Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D n.773 (TULPS), così come modificato dall art.4 del D.P.R n.311. CONSIDERATO CHE l art. 141-bis regolamento TULPS prevede che: La Commissione è nominata dal sindaco e resta in carica per tre anni; alla scadenza continua ad operare fino alla nomina della nuova Commissione. Sono componenti obbligatori della Commissione: a) il sindaco o suo delegato che la presiede; b) il comandante del Corpo di polizia locale o suo delegato; c) il dirigente medico dell organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato; d) il dirigente dell ufficio tecnico comunale o suo delegato; e) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; in loro assenza, un tecnico abilitato esterno, appositamente incaricato; f) un esperto in materie elettrotecniche. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

3 designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. ACQUISITA la disponibilità a far parte della commissione di: a) Sindaco del Comune di Pozzonovo; b) del Comandante del Corpo di Polizia Locale; c) dirigente ufficio tecnico comunale; Supplenti individuati: a) Vicesindaco; b) altro Vigile delegato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale; c) dipendente delegato dal dirigente dell ufficio tecnico; DATO ATTO che nessun gettone è corrisposto ai dipendenti comunali che partecipano ai lavori della Commissione durante il normale orario di lavoro; DATO ATTO che si rende necessario altresì approvare il regolamento per il funzionamento della commissione in parola e le relative linee guida per manifestazioni temporanee, come da allegato A) alla presente deliberazione, tanto da costituirne parte integrante e sostanziale; CON VOTI favorevoli n. 8 e astensioni n. 2 (Tozzo, Piccolo), espressi ai sensi di legge per alzata di mano; DELIBERA 1. di approvare la composizione della commissione interna comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e manifestazioni temporanee come indicato in premessa, che avrà la durata di anni 3; 2. di approvare che i sostituti che interverranno in caso di assenza dei nominati, saranno scelti tra i membri dei Comuni associati; 3. di stabilire che, in presenza di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti o locali da verificare che richiedono specifiche professionalità non presenti nella commissione di cui al precedente punto 1, la stessa può essere integrata con altri tecnici di volta in volta individuati e designati. 4. di stabilire che qualora la verifica riguardi un impianto sportivo la Commissione sarà

4 integrata con un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, così come disposto dall Art. 3, comma 6, del D.M. Interno di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate dal Responsabile Sportello Suap; 6. di dare atto che le spese di funzionamento della Commissione resteranno a totale carico degli organizzatori degli eventi e che al Comune non deriverà alcun onere economico dall adozione del presente provvedimento; 7. di dare atto ad Adige Servizi S.r.l quale SUD di individuare il personale esterno per la composizione della commissione e di effettuare ogni adempimento per la gestione dell attività; 8. di approvare l allegato regolamento per il funzionamento della commissione in parola e le relative linee guida per manifestazioni temporanee, come da allegato A) alla presente deliberazione, tanto da costituirne parte integrante e sostanziale; Successivamente, data l urgenza, IL CONSIGLIO COMUNALE Con separata votazione che dà il seguente esito: CON VOTI favorevoli n. 8 e astensioni n. 2 (Tozzo, Piccolo), espressi ai sensi di legge per alzata di mano; DELIBERA DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto previsto dall art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

5 ALLEGATO A) a deliberazione di C.C. n. 26 del REGOLAMENTO PER I PUBBLICI SPETTACOLI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI E I TRATTENIMENTI PUBBLICI TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 - Definizioni Ai fini del presente regolamento deve intendersi: a) per luogo pubblico: quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze); b) per luogo aperto al pubblico: quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: orari, limiti di età, pagamento di un biglietto per l'accesso, ecc.); c) per luogo esposto al pubblico: quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via); d) per spettacoli: quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es. cinema, teatro); e) per trattenimenti: quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo); f) per manifestazioni temporanee: le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività; g) per allestimenti temporanei: le strutture ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti; h) per locali: l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi; i) per attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, giusto il D.M. 18 maggio 2007 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante ; j) per attrazione dello spettacolo viaggiante: ogni singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.), giusto il D.M ; k) per parco di divertimento: il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/1968 destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni, giusto il D.M ; l) squadra di sorveglianza della manifestazione: è costituita da addetti alla lotta antincendio, incaricati di assicurare, tra l altro - durante l attività - l osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall Autorità competente ai fini della sicurezza. Art. 2 - Competenze di vigilanza 1. I compiti della Commissione comunale di vigilanza riguardano la verifica dei locali cinematografici o teatrali e per spettacoli viaggianti di capienza inferiore a spettatori, aperti al pubblico, e per gli altri locali o impianti con capienza inferiore a spettatori, quali: a) teatri; b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti; c) cinematografi;

6 d) cinema-teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere; e) auditori e sale convegni; f) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti; g) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club; h) parchi di divertimento; i) circhi; j) luoghi all'aperto, delimitati o circoscritti con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, allestiti per spettacoli e trattenimenti in genere, fatto salvo quanto previsto al successivo titolo III; k) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività; l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse; m) impianti sportivi in genere di cui al decreto Ministero dell Interno 18 marzo 1996; n) manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, in presenza di una superficie lorda superiore a mq. se al chiuso e mq. se all aperto. In caso diverso, si applica quanto previsto al successivo art. 7. Diversamente, con capienze superiori a quanto sopra indicato, la competenza a riguardo è della Commissione provinciale di vigilanza. 2. Sono esclusi dai compiti di vigilanza: a) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e quindi soggetti anche al controllo della Commissione, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, svolgano una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di un effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall art. 148, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi: a1. pagamento del biglietto d ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d ingresso; a2. pubblicità dell attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all acquisto o alla visione della generalità dei cittadini; b) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei quali vengono effettuati piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l apprestamento di elementi atti a trasformare l esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; c) fiere di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e in cui si esercita il commercio su aree pubbliche, e sagre in cui si esercita anche la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento; d) gallerie, esposizioni di rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, di cui all art. 69 del T.U.L.P.S., anche effettuate in locali chiusi, che non sono di per sé qualificabili come locali di pubblico spettacolo o trattenimento, secondo un indirizzo interpretativo più volte espresso dal Ministero dell Interno; e) palestre, scuole di danza o simili, laddove non siano utilizzate per finalità di pubblico

7 spettacolo o trattenimento con accesso indiscriminato del pubblico; f) piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico. 2.1 Sono comunque escluse dall obbligo del parere della Commissione comunale le attività per le quali non sia previsto il rilascio dell agibilità di cui all art. 80 del T.U.L.P.S., nonché quelle previste al successivo titolo III. Art. 3 - Locali ed impianti permanenti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone 1. I progetti dei locali e degli impianti permanenti con capienza pari o inferiore a 200 persone, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti, sono soggetti al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli. 2. Le verifiche e gli accertamenti dei medesimi locali ed impianti devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell albo degli architetti o nell albo dei periti industriali o nell albo dei geometri, il quale con una relazione tecnica attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle vigenti regole tecniche, stabilite con decreto del Ministero dell Interno, nonché la conformità al progetto approvato dalla Commissione di vigilanza e, per i locali con capienza fra 101 e 200 persone, la conformità al parere di prevenzione incendi espresso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. In tale ultimo caso dovrà essere prodotta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco la richiesta del certificato di prevenzione incendi secondo le modalità previste dall art. 3 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n In presenza di allestimenti temporanei, le verifiche e gli accertamenti delle strutture e dei relativi impianti devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell albo degli architetti o nell albo dei periti industriali o nell albo dei geometri, il quale con una relazione tecnica - da presentare preventivamente al Comune - attesta la rispondenza della struttura e dei relativi impianti alle regole tecniche stabilite con decreto Ministero dell'interno 19 agosto Tutta la relativa documentazione tecnica progettuale e certificativa citata nella suddetta relazione dovrà essere consegnata - a cura di detto professionista - al titolare della licenza di pubblico spettacolo o intrattenimento e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza. 4. In caso di ripetitività di una manifestazione temporanea, con le stesse tipologie di strutture ed impianti, dovrà essere presentata una nuova relazione tecnica predisposta nei termini di cui al presente comma. Art. 4 - Allestimenti temporanei ripetitivi 1. L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse tipologie di strutture ed impianti ha validità di due anni dalla data di conclusione dell ultima manifestazione verificata, fatto salvo il caso in cui la Commissione di vigilanza, in considerazione della natura dei luoghi, non ne limiti diversamente la durata. 2. Nei casi di cui al comma precedente, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima manifestazione verificata, l'organizzatore dovrà presentare un apposita dichiarazione attestante l'utilizzo delle stesse tipologie di strutture ed impianti e le medesime modalità di impiego. L organizzatore dovrà presentare al Comune - preventivamente all inizio della manifestazione - un opportuna autocertificazione attestante il carattere di ripetitività della manifestazione, munita in allegato della documentazione certificativa riguardante il corretto montaggio di strutture, attrezzature, palchi, impianti elettrici, ecc., conformemente alla situazione corrispondente alla prima installazione. 3. Nei medesimi casi di cui al comma 1, in occasione della presentazione delle domande

8 di licenza ex artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S. decorsi due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si utilizzi la stessa tipologia di strutture ed impianti, e senza modifiche sostanziali nella dislocazione, eventualmente in base ad un criterio fissato dalla Commissione. TITOLO II - PROCEDURE Art. 5 - Modalità di rilascio dell agibilità ai sensi dell art. 80 T.U.L.P.S. 1. Al fine di ottenere l'agibilità ai sensi dell articolo 80 del T.U.L.P.S. per i locali rientranti nella sfera di competenza della Commissione provinciale o comunale, il richiedente deve presentare apposita domanda, in bollo, indirizzata al sindaco: a) per ottenere il parere sul progetto [articolo 141, comma 1, lettera a) del regolamento T.U.L.P.S.]: a1. per nuova realizzazione; a2. per sostanziali modifiche allo stato esistente, anche per adeguamenti a disposizioni di legge; b) per ottenere la licenza di agibilità, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza, se previsto. Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica. 2. Le domande devono essere corredate della documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di un tecnico abilitato. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare. 3. Per gli allestimenti, siano essi temporanei o permanenti, gli organizzatori possono utilizzare l apposita modulistica predisposta all interno del portale SUAPED 4. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile. 5. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiederà l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n Per il rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S. non è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U.L.P.S., trattandosi non di licenza che abilita all'esercizio dell'attività, ma di atto attestante la regolarità dei locali sotto il profilo della sicurezza. Art. 6 - Commissione comunale di vigilanza 1. Funzionamento della Commissione 1.1 Si aderisce al sistema di coordinamento delle convocazioni delle Commissioni attuato dalla società Adige Servizi S.r.l. in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. A tal fine: a) le domande per le quali è previsto l'intervento della Commissione comunale devono pervenire al servizio competente almeno 30 giorni prima della data entro cui occorre esprimere il parere o effettuare il sopralluogo di verifica. Le domande presentate in termini minori sono irricevibili; b) i servizi competenti sono tenuti ad istruire compiutamente la pratica almeno 20 giorni

9 prima, e la stessa verrà quindi trasmessa in copia al Comando dei Vigili del Fuoco e all'azienda U.L.S.S.; c) entro il medesimo termine il segretario della Commissione provvede ad effettuare la prenotazione della convocazione tramite l'apposito programma; d) almeno 15 giorni prima della data massima di convocazione indicata dal Comune, il Comando dei Vigili del Fuoco fissa giorno ed ora della convocazione; e) almeno 10 giorni prima della data di convocazione, il Segretario della Commissione conferma la data fissata dai Vigili del Fuoco e invia a mezzo fax-mail le lettere di convocazione ai componenti. 1.2 Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione. 1.3 La Commissione è convocata dal presidente o suo delegato, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, con indicato il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all ordine del giorno. La convocazione è inviata, per opportuna conoscenza, anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale - a richiesta della Commissione - può essere ascoltato durante la seduta per illustrare il progetto o l'iniziativa e presentare memorie e documenti, anche mediante proprio rappresentante. 1.4 L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima della data di svolgimento della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore. 1.5 Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui all art. 141 bis, commi 2 e 3, del regolamento T.U.L.P.S.. È sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario. La Commissione delibera a maggioranza assoluta. Copia del predetto verbale dev essere trasmessa - per i locali e gli impianti permanenti soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi - anche al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. 1.6 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, trasmettendone copia all ufficio comunale competente al rilascio delle relative licenze ed agli altri uffici od enti eventualmente indicati dalla Commissione. 1.7 La durata della Commissione è triennale. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo. In ogni caso i componenti rimangono in carica e la Commissione continua ad operare sino a nuova nomina. 1.8 Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni provinciali di vigilanza contenuti nel D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, anche alle analoghe Commissioni comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5000 spettatori. Continua pertanto ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni, quale aggregato a titolo consultivo, di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato. 1.9 Sono a carico dei richiedenti l agibilità dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della Commissione eventuali spese di sopralluogo. 2. Fase di esame di progetto Dal combinato disposto dei commi 1 e 9 dell art. 142 del regolamento T.U.L.P.S., la competenza della Commissione provinciale deve intendersi estesa non solo alle verifiche, ma anche al parere sui progetti e al controllo, relativi ai locali, strutture ed impianti previsti alle lettere a) e b) del comma 9 dell art. medesimo. 3. Fase di sopralluogo di verifica 3.1 Qualora per lo stesso locale o per la stessa manifestazione, soggetti alla vigilanza della Commissione ai sensi dell art. 80 del T.U.L.P.S., sia previsto il rilascio di ulteriori autorizzazioni da parte degli enti rappresentati nella Commissione stessa, gli eventuali sopralluoghi di verifica per il rilascio di tali ulteriori provvedimenti autorizzatori potranno tenersi contestualmente al sopralluogo della Commissione.

10 3.2 Ai fini del rilascio della licenza di agibilità, deve essere acquisita la prova del completamento della pratica di prevenzione incendi. 3.3 Nel caso di manifestazioni temporanee, salvo diversa decisione del sindaco, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere, la verifica di cui al punto b) dell art. 141 del regolamento T.U.L.P.S. inizia con l esame della documentazione prodotta a corredo della domanda. Nel caso non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica, la Commissione potrà designare al proprio interno una "Commissione ristretta" per ultimarne le operazioni. 3.4 La verifica di cui al precedente comma può tenersi, con le modalità in esso indicate, anche periodicamente per più manifestazioni programmate nell arco di un determinato periodo. 3.5 Laddove i locali siano già stati realizzati o adeguati, l esame del progetto può avvenire contestualmente alla verifica dei locali medesimi. TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESCLUSE DAI COMPITI DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE Le manifestazioni di cui al presente titolo dovranno osservare, in generale, le specifiche regole tecniche all uopo previste (in materia antincendio, sanitaria, impiantistica, impatto acustico, ecc.) nonché gli accorgimenti previsti dalle norme di buona tecnica e/o dalle indicazioni del costruttore di strutture e/o apparecchiature. In materia di sicurezza antincendio, dovranno altresì essere rispettate le seguenti disposizioni di legge: - titolo XVIII del decreto ministeriale 19 agosto 1996, così come integrato dal decreto ministeriale 6 marzo 2001; - decreto ministeriale 10 marzo 1998 riguardante i criteri di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. Inoltre dovrà essere fatta salva la vigente normativa in materia di attività rumorose, nonché quella inerente la segnaletica di sicurezza (ad esempio: uscite di sicurezza e percorsi di esodo, ubicazione di estintori ed idranti, sgancio generale dell impianto elettrico, posto di pronto soccorso, ecc.). Di seguito si riporta un elenco esplicativo ma non esaustivo delle prescrizioni da ottemperare ai fini dello svolgimento delle manifestazioni più frequenti; resta ferma la facoltà per il Comune di stabilire - nell ambito dell attività istruttoria e/o di vigilanza - eventuali altre prescrizioni in relazione alla specificità della manifestazione. Art. 7 - Manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 23 maggio 2002, n Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, per le quali è prevista l installazione di apposite strutture con una superficie lorda inferiore a mq., dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali: a) presentazione, da parte dell organizzatore, della stessa documentazione tecnica e certificativa prevista per le attività di pubblico spettacolo; b) predisposizione di uno specifico spazio riservato all assistenza sanitaria, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato; c) dotazione minima di servizi igienici, con esclusione di eventuali altri servizi igienici riservati al personale addetto all attività di somministrazione di alimenti e bevande: - con superficie fino a mq. 250: un servizio, accessibile anche ai disabili; - con superficie compresa tra mq. 250 e mq. 2000: tre servizi, da tenere distinti in donne e uomini ed almeno uno accessibile anche ai disabili; - con superficie superiore a mq. 2000: sei servizi, da tenere distinti in donne e uomini ed almeno due accessibili anche ai disabili; d) dovrà essere prevista un apposita squadra di sorveglianza formata almeno da cinque unità - incaricata di assicurare, tra l altro, durante l attività, l osservanza delle condizioni di

11 esercizio imposte dall Autorità competente ai fini della sicurezza; e) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall allegato V al D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio; f) verifica preventiva all inizio della manifestazione - da parte dell organizzatore - di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati; g) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane siano classificati per la reazione al fuoco. 2. Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche a cielo aperto, per le quali non è prevista l installazione di alcuna struttura, nel contesto di un area avente superficie lorda compresa tra 1000 e mq., dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali: a) predisposizione di uno specifico spazio riservato all assistenza sanitaria, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato; b) dotazione minima di servizi igienici: - con superficie fino a mq. 250: un servizio, accessibile anche ai disabili; - con superficie compresa tra mq. 250 e mq. 2000: tre servizi, da tenere distinti in donne e uomini ed almeno uno accessibile anche ai disabili; - con superficie superiore a mq. 2000: sei servizi, da tenere distinti in donne e uomini ed almeno due accessibili anche ai disabili. In alternativa alla dotazione di cui sopra, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell area della manifestazione, per l utilizzo (a titolo non oneroso) dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all esterno con apposito cartello, c) dovrà essere prevista un apposita squadra di sorveglianza - formata almeno da cinque unità - incaricata di assicurare, tra l altro, durante l attività, l osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall autorità competente ai fini della sicurezza; d) sia acquisita da parte dell'organizzatore idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell art. 7 del decreto Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, da impresa abilitata ai sensi dell art. 3 del decreto medesimo - per il montaggio dell impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone; e) i gruppi elettrogeni siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 22 ottobre 2007), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta; f) l area ove si svolge la manifestazione dovrà in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza; g) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall allegato V al D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio; h) verifica preventiva all inizio della manifestazione - da parte dell organizzatore - di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati; i) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento - ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane - siano classificati per la reazione al fuoco. 3. Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche a cielo aperto, nel contesto di un area avente superficie lorda inferiore a 1000, dovrà essere acquisita idonea dichiarazione di

12 conformità - rilasciata ai sensi dell articolo 7 del decreto Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, da impresa abilitata ai sensi dell art. 3 del decreto medesimo - per il montaggio dell impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone. 4. Resta ferma in capo al Comune la competenza di vigilare sul rispetto delle succitate prescrizioni, ai sensi dell art. 141-bis del regolamento T.U.L.P.S.. Art. 8 - Manifestazioni temporanee all aperto 1. Per l effettuazione di spettacoli o trattenimenti all aperto, in aree non delimitate o circoscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali: a) nel caso di concerti, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, sfilate di moda, manifestazioni sportive non motoristiche e culturali, ed eventi similari di carattere vario: a1. le sedie siano disposte in settori con non più di 100 posti, con un massimo di 10 posti per fila e di 10 file; dette sedie siano rigidamente ancorate tra di loro; i settori siano separati tra di loro mediante l interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore a metri 1,20; a2. l area ove si svolge la manifestazione dovrà in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza; a3. sia acquisita da parte dell'organizzatore, in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti (se di altezza superiore a m. 0,8) e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci, appositamente redatta dall installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato; a4. sia acquisita da parte dell'organizzatore, in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca la capienza massima di persone consentita; a5. sia acquisita da parte dell'organizzatore idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell art. 7 del decreto Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, da impresa abilitata ai sensi dell art. 3 del decreto medesimo - per il montaggio dell impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone; a6. vengano dislocati estintori in numero congruo con quanto stabilito dall allegato V al D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio; in ogni caso in prossimità del quadro elettrico e del palco vengano dislocati in posizione segnalata almeno n. 5 idonei estintori di tipo approvato dal Ministero dell Interno aventi capacità estinguenti non inferiore a 34A-244B-C (n. 1 in prossimità del quadro elettrico e n. 4 in prossimità del palco); a7. segnalare e mettere a disposizione dei soggetti diversamente abili almeno n. 10 posti, su appositi spazi delimitati; a8. per il pubblico devono essere previsti almeno n. 2 idonei servizi igienici ogni persone, da tenere distinti in donne e uomini, oltre ad uno accessibile anche ai disabili. In alternativa, sia acquisita la disponibilità da parte di almeno n. 4 gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell area della manifestazione, per l utilizzo

13 (a titolo non oneroso) dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all esterno con apposito cartello; a9. preventivamente all inizio della manifestazione, il titolare della licenza deve verificare l efficienza di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati; a10. i gruppi elettrogeni siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 22 ottobre 2007) e sia acquisita da parte dell'organizzatore la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta; a11. eventuali elementi di arredo o rivestimento - ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane - siano classificati per la reazione al fuoco; a12. dovrà essere prevista un apposita squadra di sorveglianza - formata almeno da cinque unità - incaricata di assicurare, tra l altro, durante l attività, l osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall Autorità competente ai fini della sicurezza; a13. assistenza sanitaria: - fino a persone: predisposizione di uno specifico spazio, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato; - da a persone: presenza di almeno un ambulanza; - oltre persone: presenza di almeno n. 1 ambulanza nonché di n. 1 posto di pronto soccorso, attrezzato di almeno n. 1 medico ed almeno n. 2 paramedici di cui almeno n. 1 con qualifica di infermiere professionale, oltre al personale dell ambulanza. Inoltre siano disponibili farmaci ed attrezzature per urgenze ed interventi di primo soccorso. b) Nel caso di festeggiamenti per carnevale - sfilata carri: b1. dovrà svolgersi su strade chiuse al traffico; b2. dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza per la circolazione stradale e per l incolumità pubblica; b3. nelle intersezioni interessate al passaggio della sfilata l organizzazione dovrà disporre di personale proprio munito di bandiera rossa; b4. dovranno essere adottate le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l incolumità delle persone che prenderanno posto sui carri o che siano impiegate per la manifestazione; b5. sia acquisita da parte dell'organizzatore, in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti (se di altezza superiore a m. 0,8) e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci, appositamente redatta dall installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato; b6. dovrà essere prevista un apposita squadra di sorveglianza - formata almeno da cinque unità - incaricata di assicurare, tra l altro, durante l attività, l osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall Autorità competente ai fini della sicurezza; b7. i gruppi elettrogeni siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 22 ottobre 2007) e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta; b8. assistenza sanitaria: - fino a persone: predisposizione di uno specifico spazio, appositamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, presidiato da idoneo personale appositamente formato; - da a persone: presenza di almeno un ambulanza; - oltre persone: presenza di almeno n. 1 ambulanza nonché di n. 1 posto di pronto soccorso, attrezzato di almeno n. 1 medico ed almeno n. 2 paramedici di cui almeno n. 1 con qualifica di infermiere professionale, oltre al personale dell ambulanza. Inoltre siano disponibili farmaci ed attrezzature per urgenze ed interventi di primo soccorso. c) Nel caso di manifestazioni motoristiche su aree delimitate o circoscritte con recinzioni,

14 barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, con posizionamento del pubblico all esterno del circuito o area di gara, eccezionalmente adibite a tal fine: c1. dovrà essere prodotta apposita planimetria dell area, a firma di tecnico abilitato, relativa al circuito di gara nonché al posizionamento del pubblico e di ogni altro elemento significativo (recinzioni, barriere, pannelli, ecc.) ai fini dello svolgimento della manifestazione; c2. il percorso di gara dovrà svolgersi su strade chiuse al traffico ed essere omologato - se previsto - dall organo sportivo competente; c3. il percorso dovrà essere opportunamente delimitato, nonché protetto con opportuni accorgimenti (barriere in paglia o altro materiale idoneo). Tali protezioni dovranno assicurare - in caso di urto accidentale del veicolo a motore - la protezione del pubblico o di altri elementi pericolosi (per esempio cabine e/o tubazioni del gas realizzate a vista, punti di fornitura dell energia elettrica, ecc.), in modo da escludere rischi a carico degli spettatori; c4. dovrà essere garantita una distanza di sicurezza idonea a consentire l arresto del veicolo, tra il percorso e l area di movimentazione degli spettatori, che dovrà essere opportunamente delimitata con opportune barriere protettive di altezza non inferiore a m. 1,20, senza soluzione di continuità e sorvegliate da personale dell organizzazione. Tale distanza di sicurezza dovrà essere oggetto di specifica valutazione tecnica in base alla velocità massima del veicolo stesso, alla sua massa e alla consistenza delle protezioni previste in caso di accidentale urto del veicolo a motore; detta valutazione dovrà risultare da specifica relazione tecnica da presentare congiuntamente all istanza; c5. la zona di rifornimento dei mezzi, opportunamente segnalata con cartellonistica indicante i pericoli e conseguenti divieti, dovrà essere opportunamente circoscritta e non accessibile al pubblico. Il trasporto del carburante dovrà avvenire esclusivamente in taniche del tipo metallico, con tappo di sicurezza, aventi capacità non superiori a 20 litri; c6. sia acquisita da parte dell'organizzatore, in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, dalle quale si evinca la capienza massima di persone consentita; c7. siano predisposti appositi dispositivi per estrarre le persone dai veicoli (gruppo oleodinamico costituito da divaricatore e cesoia) da utilizzarsi in caso di necessità da personale all uopo formato e proposto; c8. dovrà essere prevista un apposita squadra di sorveglianza formata almeno da cinque unità - incaricata di assicurare, tra l altro, durante l attività, l osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall autorità competente ai fini della sicurezza; c9.per il pubblico devono essere previsti almeno n. 2 idonei servizi igienici ogni 1000 persone, da tenere distinti in donne e uomini, oltre ad uno accessibile anche ai disabili. In alternativa, sia acquisita la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell ambito della manifestazione, per l utilizzo (a titolo non oneroso) dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all esterno con apposito cartello; c10. vengano dislocati estintori, opportunamente segnalati e distribuiti lungo il percorso, in numero congruo con quanto stabilito dall allegato V al D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio; c11. in caso di gara sportiva, assistenza sanitaria per i concorrenti: deve essere presente per tutta la durata della gara n. 1 ambulanza di soccorso con medico a bordo; in caso di allontanamento dell ambulanza la gara deve essere interrotta; c12. assistenza sanitaria per il pubblico: - fino a persone: predisposizione di uno specifico spazio, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato;

15 - da a persone: presenza di almeno un ambulanza; - oltre persone: presenza di almeno n. 1 ambulanza nonché di n. 1 posto di pronto soccorso, attrezzato di almeno n. 1 medico ed almeno n. 2 paramedici di cui almeno n. 1 con qualifica di infermiere professionale, oltre al personale dell ambulanza. Inoltre siano disponibili farmaci ed attrezzature per urgenze ed interventi di primo soccorso. Le prescrizioni di cui al presente punto c) - non puntualmente previste per gare sportive - devono essere discrezionalmente applicate anche in presenza di esibizioni, compatibilmente con la rilevanza delle stesse e le relative modalità di svolgimento. 2. Resta ferma in capo al Comune la competenza di vigilare sul rispetto delle succitate prescrizioni, ai sensi dell art. 141-bis del regolamento T.U.L.P.S.. Art. 9 - Installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante 1. Per gruppi di attrazioni, nel contesto di una singola manifestazione, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, è necessario acquisire, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, la seguente documentazione: a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni; b) copia del libretto dell'attività dal quale si evinca l avvenuta verifica annuale dell attrazione ai sensi dell articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante ; c) dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in possesso dei requisiti di cui all art. 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in alternativa da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza. Tale dichiarazione dev essere estesa ai collegamenti elettrici in presenza di aree attrezzate ove sia già presente un impianto di terra e l erogazione dell energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro elettrico dotato di tutte le protezioni, compreso l interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell impianto elettrico di alimentazione dell attività a firma di tecnico abilitato; d) dichiarazione rilasciata dall'esercente l'attrazione di spettacolo viaggiante di conoscenza del corretto uso dell attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza. 2. Ai fini del rilascio della licenza di esercizio, dovranno altresì essere ottemperate le seguenti prescrizioni: a) dovrà essere garantita una distanza minima di almeno: - m. 3 tra ogni singola attrazione dotata di struttura meccanica in movimento; - m. 1,5 da recinzioni o siepi o elementi similari posti sul retro dell attrazione, non direttamente accessibile al pubblico; - m. 6 da edifici, tendoni o strutture similari ivi adiacenti; b) nel caso di installazioni in piazze o aree delimitate, dovrà essere garantito un accesso all area costituito da un corridoio centrale avente una larghezza non inferiore a m. 3,5 ed un altezza libera a m. 4, nonché un idonea area di manovra per i mezzi di soccorso, con particolare riferimento ai mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco; c) tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone; d) ogni attrazione dovrà disporre di almeno n. 1 estintore - avente capacità estinguente non inferiore a 34A-244B-C - in regola con gli obblighi semestrali del controllo periodico. Oltre a ciò per i giochi gonfiabili sono assoggettate alle seguenti ulteriori prescrizioni: - le attrezzature da gioco gonfiabili installate all'aperto devono avere sei punti di ancoraggio e devono essere sgonfiate se il vento supera la velocità di 38 Km/h (è necessario che l'attrazionista installi nei pressi del gonfiabile un anemometro per misurare

16 la velocità del vento); - devono essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose; - devono essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice; - in adiacenza alle attrezzature, devono essere posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse; - il motore di azionamento delle soffiate deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possono essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro; - dev essere costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, il gestore dell'attrazione (titolare della licenza di cui all'art. 69) incaricato della sicurezza; - dev essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, e vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed essere osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza. 3. La procedura di vigilanza mediante la Commissione va attivata solo in presenza di un parco di divertimento. 4. Resta ferma in capo al Comune la competenza di vigilare sul rispetto delle succitate prescrizioni, ai sensi dell art. 141-bis del regolamento T.U.L.P.S.. TITOLO IV - NORME FINALI Art Norme finali 1. Il presente regolamento si applica anche alle manifestazioni organizzate dal Comune. 2. Sono esenti dall obbligo di licenza le feste private che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo locandine o comunicate in giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinate, anche con inviti, ad un indifferenziata generalità di soggetti. 3. Nel caso di installazioni - su suolo pubblico o privato - di capannoni o strutture similari destinati esclusivamente all attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggette al rilascio di apposita autorizzazione temporanea: a) dovrà essere prodotta al Comune idonea relazione tecnica - a firma di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell albo degli architetti o nell albo dei periti industriali o nell albo dei geometri - attestante la rispondenza della struttura e dei relativi impianti alle regole tecniche stabilite con decreto Ministero dell'interno 19 agosto Tutta la relativa documentazione tecnica progettuale e certificativa dovrà essere consegnata - a cura di detto professionista - al titolare dell autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza. In caso di ripetitività di una manifestazione temporanea, con le stesse tipologie di strutture ed impianti, dovrà essere presentata una nuova relazione tecnica predisposta nei termini di cui al presente comma. b) non dev essere acquisito alcun parere della Commissione comunale. La stessa procedura dovrà essere rispettata anche in caso di installazioni - su suolo pubblico - di capannoni o strutture similari destinati esclusivamente ad uso privato, secondo le prescrizioni impartite contestualmente alla concessione di suolo pubblico. 4. Nel caso di attività temporanee di pubblico trattenimento e/o di somministrazione di alimenti e bevande in apposite strutture, dev essere prevista almeno la seguente dotazione di servizi igienici: per il pubblico: - fino a 500 persone: n. 2 servizi, di cui n. 1 per maschi e n. 1 per femmine accessibile anche ai disabili; - da 501 a persone: n. 5 servizi, di cui n. 2 per maschi, n. 2 per femmine e n. 1 accessibile ai disabili;

17 per ogni persone in più o frazione di 1.000: n. 3 servizi, di cui n. 1 per maschi, n. 1 per femmine e n. 1 accessibile ai disabili; per il personale addetto all attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista: - n. 1 servizio ogni persone di pubblico, o frazioni di esse. 5. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento - rientranti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 dev essere chiesto al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il relativo servizio di vigilanza antincendio. Art Entrata in vigore Il presente regolamento sostituisce gli indirizzi per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico trattenimento, già approvati a suo tempo con deliberazione di Giunta comunale n.256 del 12 luglio 2005, allegato "A". Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la relativa deliberazione d'approvazione.

18 ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI E I TRATTENIMENTI PUBBLICI Notizie e documentazione da fornirsi a cura del responsabile della manifestazione 1) NOTIZIE: i punti di cui alle lettere b), c), d) non riguardano spettacoli viaggianti, parchi di divertimento (giostrelunapark) a) nell area della manifestazione sono predisposti n. di adeguati e idonei mezzi di estinzione; b) le uscite di sicurezza verranno mantenute sgombre da ogni possibile ostacolo che possa compromettere un adeguato esodo; c) sono messi a disposizione del pubblico per tutta la durata della manifestazione i servizi igienici in n., di cui n. per i portatori di handicap, così dislocati: d) nel corso della manifestazione: NON AVVIENE preparazione, somministrazione di alimenti e bevande. AVVIENE preparazione, somministrazione di alimenti e bevande e, pertanto allega alla presente, domanda diretta ad ottenere autorizzazione sanitaria temporanea. NON È PREVISTO l impiego di macchinari ed impianti rumorosi. È PREVISTO l impiego di macchinari ed impianti rumorosi (altoparlanti, microfoni, impianti musicali), dalle ore alle ore de giorn. Si assicura comunque che le emissioni sonore derivate non supereranno i limiti previsti dalla L.R. n. 3/2002. LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE all interno di una struttura/tensostruttura chiusa. LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE all interno di una struttura (tipo ballo a palchetto) aperta ai lati. 2) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA REDATTA DA TECNICI ABILITATI O DA DITTE ABILITATE a) calcoli di stabilità delle strutture; b) verbali di prova di carico 600 Kg/mq; c) copia dichiarazione del produttore dei materiali costituenti la struttura e il relativo arredamento, attestante la conformità degli stessi alla reazione al fuoco di cui ai Decreti del Ministero dell Interno vigenti in materia; d) relazione tecnica descrittiva del locale e/o impianto, planimetria in scala 1:200, progetto di tutti gli impianti elettrici realizzati e di quelli termici (redatti da tecnico abilitato); e) dichiarazione ai sensi della legge n. 46/1990 degli impianti elettrici e termici, resa dalla ditta installatrice, se abilitata alla certificazione, oppure da altra ditta purché abilitata, iscritta all albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A., corredata da copia della visura camerale di iscrizione; f) collaudo impianti elettrici e termici redatto da tecnico abilitato; g) planimetria quotata descrittiva dell area, delle strutture e del loro posizionamento all interno dell area. Se la manifestazione è realizzata in ambienti chiusi: h) calcolo illuminotecnico relativo all illuminazione di sicurezza ove venga dimostrato un illuminamento pari a 5 lux nelle vie di esodo e pari a 3 lux nelle altre zone. Tali rilievi devono essere riferiti ad un metro dal piano di calpestio. L impianto dovrà essere certificato ai sensi della legge n. 46/1990 e s.m.i. ed essere collaudato da tecnico abilitato. Data FIRMA

19 LINEE GUIDA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA PUBBLICO SPETTACOLO Documentazione tecnico descrittiva per la verifica di agibilità ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S. da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE PREMESSA La manifestazione temporanea è uno spettacolo pubblico avente una durata ridotta, che può essere svolta in un locale pubblico od in un luogo all aperto, caratterizzata dalla presenza di un numero notevole di persone, e che, per tale motivo, in caso di incendio o di altro guasto o pericolo, potrebbe presentare problematiche rilevanti ai fini della salvaguardia della vita umana. Pertanto, per l incolumità delle persone e per la loro sicurezza, il regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) prevede una Commissione di vigilanza (comunale o provinciale) che verifichi e vigili sulle condizioni di sicurezza della manifestazione. A tale scopo si riportano alcune esemplificazioni riguardo alle tipologie di manifestazioni temporanee soggette alla verifica della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo: Manifestazioni che si svolgono in locali o luoghi non permanentemente attrezzati e/o autorizzati per trattenimenti, o comunque autorizzati per attività di diverso genere, e che vengono temporaneamente modificati negli allestimenti e/o nella disposizione dell arredo; ad esempio si possono citare: - manifestazioni musicali o teatrali svolte in palasport, in stadi, in palestre; - trattenimenti danzanti svolti in ristoranti, bar, o edifici storici; - conferenze o convegni svolti in aula magna scolastica, in edifici storici, in palestre, in alberghi; - manifestazioni varie (concerti, trattenimenti danzanti, karaoke, mostre, sfilate di moda, numeri di varietà, spettacoli di arte varia) svolte in sale consiliari, edifici industriali o artigianali, centri commerciali, scuole, alberghi, etc; Manifestazioni che si svolgono in luogo all aperto (con ciò intendendo luoghi ubicati in delimitati spazi all aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento pubblico ) ad esempio: - trattenimenti danzanti - sagre - manifestazioni musicali o teatrali o concerti - manifestazioni sportive - spettacoli di arte varia - mostre e fiere - esposizioni - circhi, spettacoli ambulanti, luna-park - spettacoli pirotecnici - motoraduni Non sono soggette, invece, ai controlli della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all aperto (es. piazze o aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l accesso ad ogni persona, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nel caso in cui è previsto l uso di palchi o pedane per artisti (purché di altezza non superiore a 0,8 m), e/o l uso di attrezzature elettriche, purché installate in aree non accessibili al pubblico. La presente nota vuole illustrare i requisiti minimi degli aspetti tecnici di sicurezza in generale, di prevenzione incendi, di impiantistica ed igienico sanitaria, onde permetterne

20 l utilizzo, da parte degli organizzatori di manifestazioni temporanee, per la verifica di agibilità e l ottenimento del parere favorevole ai sensi dell art. 80 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto , n.773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Onde facilitare le procedure per l ottenimento dell agibilità, la presente guida è stata suddivisa per tipologia di manifestazione, ovvero: - manifestazione temporanea all aperto con presenza di pubblico non rilevante (per tale tipologia di manifestazione si può procedere alla redazione della relazione tecnico illustrativa semplificata); Manifestazioni con meno di 200 persone - manifestazione temporanea all aperto ed al chiuso con presenza di pubblico rilevante (per tali tipologie di manifestazioni si deve procedere alla redazione della relazione tecnico illustrativa completa). Si specifica che per quanto riguarda la progettazione di impianti (elettrici, termotecnici, gas, etc.) e prevenzione incendi (uscite, estintori, reazione al fuoco, resistenza al fuoco) è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato: perito industriale, architetto, ingegnere o geometra iscritto nei rispettivi albi o iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84; nei paragrafi che seguono vengono indicati ove sono indispensabili tali figure. LEGISLAZIONE Si riporta brevemente la cronologia legislativa relativa alla pubblica sicurezza per le manifestazioni di pubblico spettacolo. Il T.U.L.P.S., all art. 80, recita l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. [...]. Al sopracitato art. 80 DEL T.U.L.P.S. vengono applicati gli art. 141, 141-bis, 142, 143, 144 e 145 del regolamento (Regio Decreto , n.635), sostituiti dall art. 4 (semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo) del D.PR. del , n.311, ove vengono descritti: - i compiti della commissione di vigilanza; - composizione commissione comunale di vigilanza; - verifiche ed accertamenti per locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiori a 200 persone; - non obbligatorietà di verifica, per le manifestazioni che si ripetono periodicamente e con le stesse modalità, ove ci sia già stata una concessione di agibilità in data non anteriore a due anni, fatte salve ulteriori specifiche della commissione di vigilanza. In tal caso l organizzatore della manifestazione deve presentare una dichiarazione con la quale si attesti l utilizzo delle attrezzature, degli allestimenti, degli impianti e delle modalità di impiego; - composizione della commissione provinciale di vigilanza. art. 4 D.PR : [...] Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

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