LE VERIFICHE ISPETTIVE SU DIRITTO DI COPIA, DIRITTO DI CERTIFICATO, CONTRIBUTO UNIFICATO

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1 LE VERIFICHE ISPETTIVE SU DIRITTO DI COPIA, DIRITTO DI CERTIFICATO, CONTRIBUTO UNIFICATO Con questa comunicazione proverò a fare il punto sulla normativa attualmente in vigore in tema di diritto di copia, di certificato e del contributo unificato, provvedendo a richiamare di volta in volta alcune particolarità della disciplina che possano risultare più rilevanti in sede di verifiche ispettive, anche alla luce della copiosa produzione di note e circolari emanate dal Ministero della giustizia. 1) Diritto di copia e di certificato Prima dell introduzione del contributo unificato, le cancellerie, per il compimento di talune attività di carattere processuale o amministrativo, percepivano, a norma della L , n. 900, specifici diritti di cancelleria; questi costituivano vere e proprie tasse che il cittadino doveva pagare in riferimento ad una prestazione richiesta (per l iscrizione del procedimento, la fascicolazione, l iscrizione nel registro cronologico, ecc.). Il testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R , n. 115, di seguito T.U.) ha espressamente abrogato la legge fondamentale n. 900/1976 e, di conseguenza, ha eliminato dalle disposizioni già in vigore qualsiasi riferimento ai diritti di cancelleria, con la sola eccezione del diritto di copia e del diritto di certificato, che rappresentano quindi le uniche ipotesi di diritti ancora applicabili. Tuttavia, poiché la nuova disciplina si applica ai soli procedimenti iscritti a ruolo a partire dal 1 marzo 2002, l art. 265 T.U. ha dettato una disciplina transitoria, stabilendo che nei processi civili non soggetti al contributo unificato continuano ad applicarsi i diritti di cancelleria previsti dalla tabella allegata alla L. n. 900/1976 1, limitatamente però ad alcuni diritti, tra i quali il diritto di registrazione ed il diritto di trascrizione. Viceversa, anche ai processi non soggetti alle norme sul contributo unificato si applica il diritto di copia, con le modalità e gli importi previsti in via generale dallo stesso testo unico (art. 265, comma 5, T.U.). In tal caso il rilascio delle copie con certificazione di conformità dovrà essere accompagnato dal pagamento anche l imposta di bollo, salve specifiche previsioni di esenzione, come ad esempio in materia penale 2. Peraltro, vanno esenti dai diritti, anche se non sono applicabili le disposizioni sul contributo unificato, alcuni procedimenti per i quali la legge dispone espressamente l esenzione da qualsiasi tassa o spesa: così è per cause innanzi al giudice di pace di valore non superiore ad euro (art. 46, L , n. 374), per le cause in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, L , n. 533), per le cause di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione dell assegno di divorzio (art. 19, L , n., 74), per le cause di opposizione ad ordinanza ingiunzione (art. 23, L , n. 689), ed altre ipotesi espressamente previste da leggi speciali. L importo dei diritti è ridotto della metà per gli atti relativi alla procedura esecutiva esattoriale (art. 48, D.P.R , n. 602). Si precisa che nel procedimenti esenti non è dovuto il diritto di copia solo se l atto è necessario per esigenza processuali (es. copie autentiche uso notifica). E invece richiesto per le copie semplici uso studio di esclusiva utilità della parte e del suo difensore. 3 E invece da escludersi che debbano andare esenti le copie di atti che per qualsiasi motivo siano state effettuate direttamente a spese della parte richiedente. Come infatti ha chiarito il Ministero della giustizia << l esazione dei diritti di copia deve avvenire nella misura fissata dal legislatore. (in quanto si tratta) di una disposizione di natura fiscale non altrimenti derogabile anche nei casi, del tutto eccezionali, ove per esigenze processuali il rilascio di rilevanti quantità di copie non può essere fronteggiato con l ausilio del personale in servizio e dei mezzi tecnici in possesso dell ufficio.>> 4 1 Come sostituita dalla tabella A, allegata alla L , n. 57 e poi modificata dalla L , n. 99, e dalla L , n Art. 3, Tabella all. B, D.P.R. 642/1972. L esenzione è valida fino alla definizione del procedimento: cfr. risoluzione Min. Finanze n , in data Nota ministeriale , prot. n. 8/1700/122/97 Q8, riferita alla materia del lavoro 4 Nota n. senza, in data , del Min. Giust., Aff. Giust., Giust. Civ., Uff. I. 1

2 La disciplina del diritto di copia 5 e quello di certificato non ha trovato nel T.U. n. 115/2002 una sua precisa definizione, avendo il legislatore fatto la scelta di rinviare a futuri interventi di normazione secondaria, in attesa dei quali, tuttavia, trovano applicazione specifiche disposizioni transitorie, e specificamente gli artt T.U.; per le modalità di pagamento bisogna invece riferirsi ai successivi artt Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, di copie autentiche di documenti e di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nelle misure stabilite rispettivamente dalle tabelle di cui agli allegati n. 6, 7 e 8 del testo unico, i cui importi sono stati recentemente aggiornati con decreto dirigenziale in data , Min. giustizia, di concerto Min. Economia e Finanze (G.U. Serie Generale n. 30 del ). A norma dell art. 272 T.U., il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.p. (Deposito delle copie dell atto di impugnazione) e dell'art. 137 disp. att. c.p.c. (Deposito delle copie del ricorso e del controricorso nei giudizi innanzi alla Corte di cassazione) è automaticamente triplicato. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il cancelliere procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni dettate in via generale dal testo unico per la riscossione dei crediti dell erario, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore. In tal caso, non è necessario far precedere l iscrizione a ruolo dall invito al pagamento, giacché il debitore già conosce con precisione l importo che deve all erario (attraverso la consultazione dell apposita tabella): in tal senso si è espressa la relazione ministeriale al testo unico, commentando l art. 272 T.U. Ai fini del calcolo dell importo dei diritti da percepire, si consideri che, qualora vengano richiesti più atti relativi al medesimo procedimento e si tratta di copie da rilasciare con certificazione di conformità, ciascun atto sarà assoggettato ai relativi diritti (oltre che al bollo se si tratta di processo soggetto al regime transitorio), giacché l attività di certificazione di conformità (ed il relativo diritto) è collegata ad ogni singolo atto, indipendentemente poi dal numero di pagine di cui esso si compone 6. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato. Come ha chiarito il Ministero della giustizia 7, va applicata la maggiorazione indipendentemente dalla effettiva richiesta di rilascio con urgenza e per il solo fatto che le copie vengono effettivamente rilasciate nel termine di due giorni; infatti la disposizione richiamata ha natura fiscale, non altrimenti derogabile, in cui i termini dell urgenza sono fissati dal legislatore e non dalla parte richiedente. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà. A sua volta, il diritto di certificato è così transitoriamente regolato: a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (di cui al D. Lgs , n. 231), è dovuto un diritto pari a euro 3,54; 8 b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,54. In materia penale è dovuto il diritto di certificato anche in relazione all avvenuto deposito dell atto di impugnazione, e questo nonostante il fatto che l art. 582 c.p.p. preveda uno specifico diritto all attestazione 9. Parimenti, il diritto è dovuto per il rilascio dell attestazione al difensore ai sensi dell art. 116, comma 3 bis, c.p.p. 10. Infatti in entrambi i casi le attestazioni rilasciate dalla cancelleria sono riconducibili alla categoria delle certificazioni Per il rilascio di copie è previsto, a fini contabili e di controllo, la tenuta di un registro conforme al modello indicato dal D.M ; l obbligatorietà della tenuta di tale registro è stata ribadita con nota n. 8/5074/7 (90), in data , del Min. Giust., Aff. civ. 6 V. relazione ministeriale al testo unico, ed in particolare il commento al Titolo I, capo II, della Parte IX.. 7 Nota, n. senza, in data , del Min. giust., Dip. Aff. Giust., Giust. Civ., Uff. I 8 Importi aggiornati con decreto dirigenziale in data , Min. giustizia, di concerto Min. Economia e Finanze. 9 Nota n. 8/4072/148 Ques. 90-5, in data , del Min. Giust., Aff. civ., Uff. VIII. 10 <<Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia>> 11 Nota , prot. N. 8/1664(U)13 Ques. (2001), del Min. giust., D.G. AA.CC.; nota , n. 1/451/44(U) del Min. giust., Dip. Aff. Giust. 2

3 Sempre in materia penale, è stato chiarito che la comunicazione prevista dall art. 335, comma 3 c.p.p. 12, non può essere assimilata alle certificazioni vere e proprie per le quali è richiesta la riscossione del diritto di certificato. Più precisamente, quando la comunicazione è fatta prima della formulazione del capo di imputazione, la stessa non raggiunge quella certezza giuridica propria del certificato. Infatti al PM è riconosciuta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di negare, seppure con decreto motivato, l informativa richiesta; pertanto, a differenza della comunicazione effettuata dopo l esercizio dell azione penale, durante le indagini preliminari il diritto di certificato non è dovuto 13. Si chiarisce che il diritto di certificato è dovuto solo nell ambito di certificazioni richieste nella materia penale o civile, e non anche per attività di natura amministrativa. Infatti, l art. 273 del DPR 115/02, che regola il diritto di certificato, essendo compreso nel capo III del titolo I della parte IX del testo unico titolato diritto di certificato nel processo civile e penale è da ritenersi applicabile solo con riguardo al processo civile e penale (e non, per esempio, nel servizio trascrizioni vendite e contratti) 14. Riguardo al pagamento del diritto di copia e di certificato, questo per il momento deve essere effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo, anzi, più precisamente mediante i contrassegni emessi in via telematica, giacché le vecchie marche da bollo sono state dichiarate fuori corso a decorrere dal 1 settembre Solo per la copia su compact disk è previsto che il diritto sia corrisposto con le modalità stabilite per il pagamento del contributo unificato. A tal proposito, si consideri che il rilascio di copie su supporto DVD è stato ritenuto equiparabile, quanto all importo dei diritti da applicare, all ipotesi di rilascio su CD, trattandosi di supporto analogo a quello normativamente previsto, anche in relazione al criterio del costo del servizio cui lo stesso art. 40 TU si riferisce 16. Tale questione potrebbe indurci a considerare anche il rilascio di copie su altri supporti non normativamente previsti e largamente entrati nell uso quotidiano, come ad esempio la pen-drive fornita direttamente dal richiedente. Tale modalità di rilascio, che è già in uso in alcuni uffici giudiziari, può porre senz altro problemi di sicurezza di sistema, peraltro facilmente risolvibili attraverso la formattazione della penna prima del suo utilizzo, ma non mi sembra in contrasto con la normativa in vigore, avvicinandosi di molto al rilascio di copie informatiche su floppy disk, senza che lo Stato sostenga il costo del supporto. Riguardo poi alla determinazione dei diritti da percepire, questi potrebbero essere commisurati ai byte scaricati, in rapporto alla capacità di memoria del floppy. Sulla questione, comunque, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del Ministero. Se il pagamento dei diritti avviene mediante marche (oggi, contrassegni), queste sono applicate sull'originale o sull'istanza. Il cancelliere annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito. Il pagamento del diritto di copia (ma non del diritto di certificato), è escluso nei casi di prenotazione a debito, con contestuale annotazione sul relativo registro mod. 2/A/SG; si fa riferimento in particolare: - al patrocinio in materia civile, a norma dell art. 131 T.U., ma non in materia penale, riguardo alla quale è al contrario espressamente sancita la gratuità delle copie (art. 107 T.U.); - alla procedure fallimentari, ai sensi dell art. 146 T.U., qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge; - alle procedure dell eredità giacente attivata d ufficio, a norma dell art. 148 T.U.; - alle procedure di vendita dei beni sequestrati, a norma dell art. 155 T.U.. Inoltre, si è ritenuto applicabile l istituto della prenotazione a debito ai diritti di copia anche nell ipotesi del processo in cui è parte un amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica espressamente ammessa da norma di legge alla prenotazione di imposte o spese a suo carico. nonostante l art. 158, TU 115/2002 non ne faccia affatto menzione <<Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni [nel registro delle notizie di reato] sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta >>. 13 Nota Min. Giust., DAG. D.G. Civile, Uff. I., prot. n. 1/8781/44/U/03, in data Nota Min. Giust., DAG. D.G. Civile, Uff. I., prot. n , in data D.M. finanze Nota n. senza, in data , del Min. giust., Aff. Giust., Giust. Civ, Uff. I. 17 Nota n. prot. M_dg.DAG U., in data del Min. giust., Aff. Giust., giust. Civ., Uff. I. 3

4 2) Contributo Unificato. Il contributo unificato è stato introdotto con l art. 9, L , n Le relative norme sono state poi trasfuse nel Testo unico in materia di spese di giustizia. A norma dell art. 9 T.U., è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi di cui si dirà in seguito e salvi i casi di esenzione. Lo specifico riferimento al procedimento giurisdizionale (civile o amministrativo) esclude in radice la possibilità di applicare il predetto contributo alle procedure di natura amministrativa, ancorché di competenza degli uffici giudiziari, e segnatamente del cancelliere, come per gli atti notori e le dichiarazioni in materia successoria, o del giudice, come per l iscrizione dei giornali e dei periodici nell apposito registro tenuto dai tribunali 18. Infatti, il procedimento di iscrizione nel registro c.d. della stampa ha natura meramente amministrativa e non giurisdizionale, così come hanno definitivamente chiarito le Sezioni Unite della Cassazione (sent. N del ). L obbligo del pagamento del contributo è posto dall art. 14 T.U. a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati; tale pagamento, si precisa, deve essere contestuale. In caso di sentenza dichiarativa di incompetenza, la parte che provvede alla riassunzione della causa innanzi ad altro giudice dovrà nuovamente corrispondere l intero contributo, e ciò a differenza dell ipotesi di riattivazione del processo innanzi allo stesso giudice ad esempio perché sospeso, interrotto o cancellato dal ruolo 19. Infatti, la validità del contributo per ciascun grado di giudizio è riconosciuta solo quando si tratta di prosecuzione che non comporta alcun passaggio del processo ad un grado diverso, purché tale prosecuzione avvenga innanzi allo stesso giudice. Negli stessi termini va disciplinato il caso di riassunzione della causa innanzi ad un giudice diverso da quello adito, a seguito dell accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c. 20 Non è invece dovuto il contributo unificato per il procedimento di correzione dell errore materiale, disciplinato dagli artt. 287 e ss. c.p.c. 21 Poiché di norma l importo del contributo dovuto è individuato in base a scaglioni di valore della causa, tale valore, determinato secondo le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 10 e ss. c.p.c.), senza però tener conto degli interessi, deve risultare da una apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi in cui sia prevista la prenotazione a debito del tributo. È comunque considerata valida la dichiarazione resa al di fuori dell atto introduttivo quale atto integrativo dello stesso purché la medesima sia antecedente all iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore 22. In tal caso la dichiarazione integrativa deve essere inserita nel fascicolo d ufficio. Parimenti, la parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. In ambito penale il contributo unificato non è dovuto; tuttavia, nel caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale non è previsto il pagamento del tributo in argomento solo se è chiesta la mera condanna generica del responsabile. Se invece è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo i medesimi scaglioni di valore previsti per il processo civile. 18 Circ , n. 1/13395/44, del Min. giust. Aff. Giust., giust. Civ. 19 Nota Min. Giust., n. senza, del , DAG, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I. 20 Nota prot. 1/10406/44/50/U-04, in data , del Min. Giust., Aff. Giust., Giust. Civ., Uff. I. 21 Nota Min. Giust. n. senza del , DAP, Dir. Gen. Giust. Civ. 22 Nota Min. Giust., n. senza, del , DAG, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I. 4

5 In tal caso, però, l importo del contributo, determinato in via amministrativa dall ufficio giudiziario e non dalla parte come avviene nel processo civile, è prenotato a debito nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno, così come dispone l art. 11 T.U. La predetta disciplina si applica alla sola azione di risarcimento inserita nel processo penale, e non anche alla domanda di risarcimento di danni derivanti da fatto costituente reato azionata in sede civile 23. Se nella sentenza penale vi è condanna al risarcimento dei danni a favore di più parti civili, il contributo unificato da prenotare a debito è unico e deve essere quantificato in relazione allo scaglione corrispondente alla somma degli importi liquidati 24. La disciplina relativa al contributo unificato si applica ai processi civili e amministrativi iscritti a ruolo a partire dal 1 marzo 2002 e per le costituzioni di parte civile avvenute a partire dalla stessa data 25. Per i processi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla predetta data, l art. 265 T.U. dispone che ognuna delle parti possa avvalersi delle nuove disposizioni, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento dell importo previsto in via ordinaria. In tal caso, non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa. Poiché la disciplina sul contributo unificato ha subito rilevanti modifiche per effetto del D.L , n. 28, e successivamente anche della stessa legge di conversione (L , n. 91), l ultimo comma dell art. 265 T.U. chiarisce che per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della L. n. 91/2002, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato. Il principio vale anche per le cause già pendenti nel periodo indicato: se una parte ha pagato il contributo (obbligatorio fino all entrata in vigore della L. n. 91/2002) nella percentuale prevista dal D.L. n. 28/2002, il procedimento proseguirà definitivamente secondo le regole del nuovo regime (anche se la percentuale pagata era, secondo la disposizione di legge, inferiore al cinquanta per cento); se invece il contributo non è stato pagato, valgono le disposizioni transitorie indicate nel testo, e fino all eventuale passaggio (questa volta volontario) al nuovo regime, la parte è tenuta a regolarizzare gli atti compiuti nel periodo secondo le norme sul bollo e sui diritti 26. A norma dell art. 13 T.U., il contributo unificato attualmente è dovuto nei seguenti importi: a) euro 30 per i processi di valore fino a euro. b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro e per i processi di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti da trattarsi in camera di consiglio, di cui al libro IV, titolo II, capo VI, c.p.c.; c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro ; f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro ; g) euro per i processi di valore superiore a euro Tra i procedimenti di cui alla l. b) rientrano quelli di opposizione avverso i decreti di pagamento degli ausiliari del magistrato, dei custodi, delle imprese private incaricate della demolizione di opere abusive, e dei difensori (nella difesa d ufficio e nel patrocinio a spese dello Stato) (art. 170 TU), nonché i ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto dell istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99 TU) 27. Il contributo unificato è dovuto anche per il ricorso ex art. 170 T.U. presentato dal difensore di ufficio, non risultando applicabile l esenzione prevista dall art. 32 disp. att. c.p.p. (questa infatti si riferisce alla procedura instaurata dal difensore di ufficio per il recupero dei crediti professionali nei confronti del cliente, mentre il ricorso in argomento si riferisce all importo della liquidazione dei compensi pretesi in misura diversa da quella liquidata dal giudice 28 ). 23 Nota prot. N. 1/4592/U/44, in data , del Min. giust., Aff. Giust., Giust., civ., Uff. I 24 Nota prot. N. 1/4234/U/44, in data , del Min. giust., Aff. Giust., Giust., civ., Uff. I 25 Circ. n. 3/2002, cit.. 26 Su tutta la problematica della fase transitoria, v. le circolari n. 3/2002, in data , e 5/2002, in data , entrambi del Min. Giust., Dip. Aff. Giust. 27 Nota Min. giust. Prot. 1/6026/U44, in data , Aff. Giust., giust. Civ. 28 Nota prot. n. m_dg.dag.07/10/ u, in data , del Min. Giust., Aff. Giust., Giust. Civ., Uff. I. 5

6 Il contributo è dovuto anche quando i predetti procedimenti sono introdotti innanzi al Tribunale di Sorveglianza, senza che possa valere il fatto che presso quest ufficio giudiziario non è stato istituito l apposto Ruolo Generale degli affari non contenziosi, potendo agevolmente essere sostituito da un apposito registro di comodo. Del resto, il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro, bensì quelle complessive del procedimento 29. Tra i procedimenti di volontaria soggetti al contributo nell importo specificamente previsto, rientra il procedimento conseguente al deposito del lodo arbitrale ex art. 825.c.p.c. 30. Il contributo unificato previsto per i procedimenti da trattarsi in camera di consiglio si applica anche al subprocedimento camerale instaurato dall appellante che chiede in via anticipata la revoca dell esecutività della sentenza di primo grado 31. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120. A proposito dei processi di esecuzione, è stato chiarito che: Nessun pagamento aggiuntivo può essere richiesto per il rinvio della vendita concesso dal giudice ad istanza di parte. In caso di omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi, non è possibile alcun recupero delle spese, né è consentito alcun versamento di diritti di cancelleria al momento del deposito in tribunale del pignoramento. In caso di ricorso per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare e cancellazione della trascrizione o comunque di ricorso per l estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, non è dovuto il contributo unificato, né altro importo per spese relative alla comunicazione alle parti del decreto che fissa l udienza. L istanza sconta però l imposta di bollo. In caso di istanza di conversione del pignoramento, non è dovuto il contributo unificato né altro importo per spese di notifica, neanche se la richiesta precede l istanza di assegnazione o di vendita. L istanza sconta però l imposta di bollo. Se il creditore procedente o intervenuto intenda rinunciare agli atti facendo istanza di restituzione del titolo prima che sia proposta istanza di assegnazione o di vendita, o anche nell ipotesi di decorso del termine di efficacia del pignoramento, non è dovuto il contributo unificato. L istanza sconta però l imposta di bollo. Infatti, nel primo caso si tratta di evenienza già ricompresa nel contributo unificato pagato; negli altri casi si tratta di limiti desunti dalla stessa disciplina sul contributo (che deve essere pagato solo all atto dell istanza di vendita o assegnazione) o comunque ci si riferisce a sub procedure non autonome, ma inserite nel procedimento esecutivo 32. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. Tale importo aggiuntivo deve essere versato congiuntamente al pagamento del contributo unificato e con le stesse modalità, ovvero, nei casi previsti di prenotazione a debito, opportunamente contabilizzato unitamente al contributo 33. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, c.p.c. (procedimento di ingiunzione, per convalida di sfratto, procedimenti cautelari e possessori, nonché procedimenti sommari di cognizione, di cui all art. 702-bis c.p.c., recentemente introdotti nella nostra legislazione); la medesima regola è valida anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma non nel caso di contestuale presentazione di domanda riconvenzionale 34 e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente però ai giudizi di primo grado 35. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. 29 Nota, n. senza, in data , del Min. giust., Aff. Giust., Giust. Civ., Uff. I. 30 Nota prot. m_dg.dag.18/07/ Nota ministeriale, n. senza, in data , del Min. Giust., Aff. Giust., Giust. Civ., Uff. I. 32 Nota n. senza del , D.A.G., D.G. Civile, Uff. I. 33 Nota prot. n U, in data , del Min. giust., aff. Giust., Giust. Civ., Uff. I. 34 Nota Min. Giust., prot. N. m_dg.dag.14/07/ , in data , DAG, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I. 35 Nota Min. Giust., n. senza, del , DAG, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I. 6

7 Nel caso in cui il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall art. 702-bis c.p.c., prosegua, per disposizione del giudice, con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell art. 702-ter c.p.c., la parte che ha versato inizialmente il contributo unificato con la riduzione alla metà di cui si è detto, è tenuta ad effettuare l integrazione per la restante metà 36. I procedimenti possessori sono soggetti ad un unico versamento del contributo unificato, in quanto pur se strutturati in due fasi l una a cognizione sommaria e l altra a cognizione piena mantengono comunque una connotazione unitaria 37. Medesima considerazione vale anche per i procedimenti di sfratto, nell ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria 38. Parimenti unico è il contributo anche se il locatore oltre ad intimare al conduttore lo sfratto, contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per i canoni scaduti 39. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30, anche se in aggiunta alla domanda di risoluzione del contratto, sia stata presentata anche domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno 40. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672. Con tale contributo si copre anche l eventuale riapertura del fallimento prevista dall art. 121 L. fallimentare (trattandosi infatti di una prosecuzione della procedura anteriore già chiusa e non della dichiarazione di un nuovo fallimento), ma non anche l ipotesi del fallimento in estensione, regolato dal successivo art. 147 L.F., per la quale va invece prenotato a debito un ulteriore contributo unificato 41. Le insinuazioni tempestive nel fallimento, non dovendo essere iscritte a ruolo, non esigono il pagamento del contributo unificato. Medesima considerazione vale anche per le insinuazioni tardive, a seguito della riforma delle procedure concorsuali introdotta dal D. Lgs , n. 5, in virtù della loro assimilazione alle prime operate dal novellato art. 101 L.F. attraverso il semplice rinvio alla procedura seguita per le insinuazioni tempestive e regolata dai precedenti artt Se manca la dichiarazione richiesta dall art. 14 T.U., il processo si presume del valore indicato in precedenza alla lettera g) ( 1.110). Più che di una vera e propria presunzione, si tratta di una sostanziale sanzione applicabile per l omessa dichiarazione, altrimenti non si spiegherebbe come persino un processo innanzi al giudice di pace, per il quale manchi la dichiarazione, possa applicarsi uno scaglione tanto elevato, relativo a processi di valore superiore a e cioè di un valore impensabile per la competenza del giudice di pace 42. Al fine di rendere quanto più possibile facile, diversificato e diffuso sul territorio l'accesso al pagamento, l art. 192 T.U. prevede che il contributo unificato possa essere corrisposto mediante versamento: a) presso i concessionari della riscossione, utilizzando l apposito mod. F23 (codice tributo 941T); b) presso gli uffici postali, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. La ricevuta del versamento deve contenere, a titolo di causale, l'ufficio giudiziario adito, le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente, ed infine le generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti va indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo. Questo deve essere apposta sulla nota di iscrizione a ruolo (che, a norma dell art. 71 disp. att. c.p.c., contiene tutti i dati richiesti ai fini del versamento del contributo unificato) o su atto equipollente che contenga i dati sopra indicati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il 36 Nota Min. Giust., prot. N. m_dg.dag.04/08/ u, in data , DAG, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I. 37 Circolare n. 5/02, in data , del Min. Giust., Dip. Aff. Giust. 38 Nota n. 1/7176/U/44 di prot., in data , Min. giust., D.A.G., D.G. Civile, Uff. I. 39 Ibidem; Nota del Ministero della giustizia Ispettorato Generale prot. n. 213/Q , in data Nota prot. n. 1/11162/44/SC/U-04, in data , del Min. Giust., Aff. Giust., Giust. Civ., Uff. I. 41 Sui entrambi i casi v. la nota n. senza, in data , del Min. Giust., Aff. Giust., Giust. Civ., Uff. I. 42 Nota Min. Giust., prot. N. m_dg.dag.14/07/ , in data , DAG, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I 7

8 contrassegno deve essere apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i medesimi dati 43. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno devono essere allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio. Come rimedio all eventuale perdita della ricevuta, è previsto che il cancelliere ne annoti gli estremi sul relativo registro del ruolo generale. Diversamente da quanto previsto per i versamenti forfetari, la nuova disciplina nulla prescrive per l annullamento delle ricevute e del contrassegno; per le ricevute, nessun problema si pone perché esse sono specificamente abbinate ad un solo processo (di cui devono contenere i dati); per il contrassegno, invece, potrebbe essere opportuno procedere ad una qualche forme di annullamento, stante il suo sostanziale carattere anonimo. Si richiama a tal proposito una circolare del Ministero datata , secondo cui non è importante la modalità, ma il raggiungimento dello scopo dell annullamento: impedire la riutilizzazione e consentire eventuali controlli in tal senso. L art. 10 T.U. individua i casi di esenzione dal pagamento del contributo unificato. La materia delle esenzioni, prima di essere trasfusa nel testo unico sulle spese di giustizia, è stata innovata per effetto del D.L , n. 28, convertito con modificazioni nella L , n. 91. Come ha sottolineato la relazione ministeriale al testo unico, è regola generale che, se la legge non dispone diversamente, l'esenzione operi dal momento dell'entrata in vigore della norma che la prevede rispetto ai processi iniziati dopo tale momento. Nel caso di specie, il legislatore ha disciplinato retroattivamente l'esenzione solo per i processi di cui all'art. 3, della legge n. 89/2001 (art. 265, comma 6, T.U.), mentre per gli altri valgono le regole generali (art. 11 disp. prel. c.c.), con la conseguenza, per esempio, che il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a è esente solo se iniziato dopo l'entrata in vigore della norma che lo ha previsto (e precisamente, la legge di conversione), mentre se è iniziato prima si applica il regime precedente, e cioè il contributo unificato, se dal 1 marzo in poi; ovvero l imposta di bollo ed i diritti, se antecedente al 1 marzo. In una prima categoria di esenzioni rientrano i processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; tra essi rientrano: - cause aventi ad oggetto controversie individuali in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, L , n. 533); - procedimenti relativi all azione di risarcimento del danno cagionato nell esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15, comma 2, L , n. 117); - cause di scioglimento di matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili (art. 19, L , n. 74), nonché di separazione dei coniugi (Corte Cost., Sent. 29-4/ , n. 154); - procedimenti relativi all affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, L , n. 607); - procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti (art. 32 disp. att. c.p.p.); - procedimenti relativi all impugnazione del decreto di espulsione dello straniero (artt. 13 e 13 bis, D. Lgs , n. 286); - procedimenti relativi alle controversie in materia di masi chiusi (art. 35, comma 3, L , n. 340); - giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione (art. 22, L , n. 689). L esenzione è invece esclusa per l opposizione al fermo amministrativo di cui all art. 86, D.P.R. n. 602/73. Infatti il fermo amministrativo è un atto funzionale all espropriazione forzata, la cui tutela giudiziaria è realizzata con le forme dell opposizione all esecuzione o agli atti esecutivi 44. Nonostante la legge non preveda alcuna esenzione, si ritiene parimenti esente da qualsiasi tributo, e quindi anche dal contributo unificato, il procedimento innanzi al giudice tutelare per l autorizzazione all interruzione di gravidanza relativa a minorenne, di cui alla L , n In una seconda categoria rientrano i procedimenti per i quali l esenzione è collegata al valore della causa: si tratta in particolare dei processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate in data Nota n. senza, in data , del Min. Giust., Aff. Giust., Giust. Civ., Uff. I. 45 Nota 8/4721/119 Ques. 91-5, in data , Min. Giust., Aff. civ., Uff. VIII. 8

9 Infine, un ultima categoria riguarda processi specificamente individuati in riferimento all oggetto o alla natura, e precisamente: - il processo di rettificazione di stato civile; - il processo in materia tavolare; - il processo esecutivo per consegna e rilascio; In tale categoria è compreso il ricorso del locatore che contesti la sussistenza dei requisiti richiesti per la sospensione dell esecuzione, di cui all art. 1, comma 2, D.L , conv. in L , n Non beneficia dell esenzione, invece, e sconta il contributo previsto per le opposizioni agli atti esecutivi, l opposizione avverso il provvedimento del giudice dell esecuzione che decide sul ricorso il processo in materia di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole dei processi, di cui all art. 3, L , n. 89 (legge Pinto) 47 ; - il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa, compresi quelli di competenza del giudice tutelare 48 ; - i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile, e quindi, oltre al già richiamato procedimento di separazione personale dei coniugi, il procedimento di interdizione o inabilitazione, il procedimento per la dichiarazione di assenza o di morte presunta e i procedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati. L esenzione è estesa alle procedure relative all amministrazione di sostegno (art. 46 bis disp. att. c.c.); Il contributo unificato non è altresì dovuto per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione, nonché per il processo cautelare attivato in corso di causa (ma il reclamo avverso il provvedimento cautelare è soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio 49 ). L ultimo comma dell art. 10 T.U. richiede che la ragione dell'esenzione risulti da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Al cancelliere spetta il compito di verificare l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa e della ricevuta di versamento; inoltre, ha il compito di verificare se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. La medesima verifica è effettuata anche ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa. Il controllo richiesto dall art. 15 T.U. nella sua formulazione originaria aveva natura formale, consistendo nel mero riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa, quale risulta dalla dichiarazione resa. Con la nuova versione introdotta dal D.L , n. 115, convertito con modificazioni in L , n. 168, che ha eliminato l inciso individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa, è stato dato al cancelliere il potere ma anche la responsabilità di controllare l effettivo valore della causa 50, rapportandolo al corrispondente contributo da versare. Quid iuris se il valore effettivo della causa non è individuato con precisione, a causa dell uso della formula o quella minore o maggiore che si andrà ad accertare (e similari)? Tale formula, infatti, per orientamento costante della Corte di Cassazione (cfr. sent , n ), non può essere valutata come puramente di stile, avendo lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione, senza essere vincolato alla somma espressamente dichiarata. Pertanto, esclusa la mera applicazione dell importo previsto per le cause di valore indeterminato (che del resto costituiscono situazioni ontologicamente diverse), si potrebbe richiedere solamente ex post, e cioè quando la somma viene definitivamente individuata, la necessaria integrazione del contributo. Su tale questione è comunque auspicabile un pronunciamento ufficiale del Ministero. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 247 e ss. T.U.: la cancelleria competente al recupero è quella presso il magistrato dove è stato depositato l atto che ha reso necessario il pagamento o l integrazione del contributo unificato. È applicata la 46 Nota n. 1/8150/44 (u), in data , del Min. Giust., Dip. Aff. Giust., Giust. civ., Uff. I). 47 Nota m_dg.dag.07/04/ u, in data , del Min. giust., Aff. Giust., Giust. Civ., Uff. I. 48 Circ. n. 5/02, in data , del Min. Giust., Dip. Aff. Giust.. 49 Circ. n. 5/02, in data , del Min. Giust. cit. 50 Circ. Min. Giust., DAG, Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia. 9

10 sanzione di cui all art. 71, D.P.R. n. 131/86 (testo unico sull imposta di registro) 51. Tale sanzione, che trova applicazione esclusivamente nel processo civile 52, viene irrogata direttamente dagli uffici giudiziari 53. Entro trenta giorni dal deposito dell atto, la cancelleria deve notificare alla parte, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., e quindi a mezzo ufficiale giudiziario, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa (determinato ai sensi dell art. 10 c.p.c.) ed il corrispondente scaglione ovvero, mancando la dichiarazione, ai sensi dell'art. 13, comma 6, T.U., con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale (decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo), in caso di mancato pagamento entro un mese. Nell'invito devono essere indicati il termine e le modalità per il pagamento, nonché l avvertenza che il mancato pagamento nel termine comporterà l applicazione della sanzione prevista dall art. 71, D.P.R.131/86, comunicata con separato provvedimento 54 ; al debitore deve essere inoltre richiesto di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. L'invito va notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, depositato presso l'ufficio. Alla riscossione del contributo unificato si applicano le disposizioni relative alla riscossione mediante ruolo, contenute nello stesso testo unico o comunque da esso richiamate, e riferite al recupero dei crediti vantati dall erario in materia di spese processuali e pene pecuniarie, comprese quelle relative all annullamento del credito e al discarico automatico dal ruolo. Tra le disposizioni richiamate dall art. 249 T.U., non figurano quelle relative alla dilazione e rateizzazione del pagamento, in quanto il legislatore, come si è visto, ha stabilito la decorrenza degli interessi in caso di mancato spontaneo adempimento e della conseguente iscrizione a ruolo, così escludendo in radice la possibilità di differimento e rateizzazione 55. Nemmeno risulta applicabile la nuova disciplina sulla riscossione delle spese di giustizia, come delineata dagli artt. 227-bis e ss. T.U., che prevede che la notifica al debitore della comunicazione contenente l intimazione a pagare l importo dovuto sia effettuata direttamente a cura dell agente della riscossione: per il contributo unificato omesso o pagato in modo sufficiente l invito al pagamento deve continuare ad essere notificato con le modalità sopra richiamate 56. In caso di ritardato o omesso pagamento anche a seguito dell invito, come si è detto in precedenza, l Ufficio recupero crediti applica la sanzione prevista dall art. 71, D.P.R. n. 131/86. Il provvedimento che irroga la sanzione va notificato alla parte personalmente presso la sua residenza e deve contenere l espressa indicazione della impugnabilità innanzi al giudice tributario (entro 60 gg.). In presenza di debitori solidali, è irrogata una sola sanzione. Se il debitore presenta deduzioni, l Ufficio, entro un anno dalla presentazione, irroga la sanzione con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni. La sanzione ex art. 71, D.P.R. n. 131/86 si applica ai processi iscritti successivamente al 12 agosto 2006 e cioè successivamente all entrata in vigore della legge n. 248/06. La misura della sanzione va commisurata alla durata dell inadempimento nelle seguenti percentuali 57 : 25% dell importo dovuto e non versato se il pagamento avviene oltre la scadenza del termine per l adempimento indicato nell avviso, ma entro il 60 giorno. 150% dell importo dovuto e non versato se il pagamento avviene tra il 61 e l 80 giorno. 200% dell importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente. Il T.U. n. 115/02 non ha espressamente considerato l'eventualità di un rimborso del contributo unificato, eppure, l'applicazione pratica e l'esperienza maturata hanno fatto emergere alcune situazioni-tipo legittimanti il diritto al rimborso delle somme versate a detto titolo. Per tale motivo, il Ministero dell economia e delle finanze ha emanato un apposita circolare con la quale è stata compiutamente regolata la relativa procedura 58. Il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta. Ad esempio nei casi di: versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento; 51 Art. 16, comma 1-bis, T.U. 115/02, introdotto dall art. 21, D.L , n. 223, convertito con modificazioni in L , n Nota ministeriale m_dg_dag.19/11/2008./ u. 53 Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 242 del Nota Min. Giust., DAG, D.G. Civile, Uff. I n , in data V.. il commento all art. 249 T.U. contenuto nella relazione ministeriale al testo unico. 56 Nota prot. m_ dg.dag.29/09/ u, in data , del Min. giust. Aff. Giust., giust. Civ., Uff. I. 57 Nota Min. Giust., DAG, D.G. Civile, Uff. I n , in data Circ. MEF n. 33 del 27 ottobre 2007, allegata alla nota Prot. n. m_dg.dag.20/11/ u del Ministero della giustizia, DAG, D.G. Civile, Uff. I. 10

11 duplicazione dei versamenti; versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente; versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio. Per i versamenti eseguiti a mezzo F23, l'erronea indicazione del codice ufficio, come anche quella del codice tributo, di per sé non costituisce una ragione sufficiente a generare il diritto al rimborso (per riutilizzare il versamento, infatti, è sufficiente una comunicazione agli uffici giudiziari coinvolti e all Agenzia delle Entrate competente). Condizioni imprescindibili per richiedere il rimborso sono l'univoca identificabilità dell'ufficio giudiziario competente, del contribuente che ha effettuato il versamento e del giudizio di riferimento (nei soli casi in cui questo sia stato effettivamente incardinato). Di conseguenza, nel caso di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati, è preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate. Non va dato corso alle richieste di rimborso di importo complessivo inferiore a dodici euro (art. 25, L. n. 289/02). Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento (art. 21, comma 2, D. Lgs. N. 546/92). L'istanza di rimborso, in carta semplice (art. 5 Tabella all. al D.P.R. n. 642/72), è prodotta con presentazione diretta o con spedizione di plico senza busta a mezzo raccomandata A/R all'ufficio giudiziario competente in base al procedimento iscritto ovvero, in mancanza, all'indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o sul mod. F23. Se presentata ad ufficio incompetente, lo stesso provvede al successivo inoltro alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente, dandone notizia al contribuente. Qualora non risultasse possibile l individuazione, l'ufficio comunica al contribuente, a mezzo raccomandata A/R, che, salvo diversa utile indicazione da fornire entro trenta giorni, l'istanza sarà inoltrata per l'istruttoria alla cancelleria del Tribunale Ordinario del proprio circondario. L'istanza di rimborso, al momento della presentazione, deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto al ricevimento degli atti. In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l'istanza, già sottoscritta, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di riconoscimento del richiedente. Per ogni istanza presentata direttamente all'ufficio giudiziario è rilasciata apposita ricevuta. Per le richieste inoltrate mediante il servizio postale, ai fini della verifica della decadenza del diritto al rimborso, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Nell'istanza, oltre alle generalità, il richiedente o i richiedenti, sotto la propria responsabilità per la veridicità di quanto indicato, devono precisare: la data e il luogo di nascita; il codice fiscale; la residenza e il relativo codice di avviamento postale; il domicilio, se diverso dalla residenza, e il recapito a cui indirizzare le comunicazioni con l'eventuale indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica; gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.); gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo; l'importo richiesto a rimborso; la modalità di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati. Inoltre, l istanza deve contenere la dichiarazione di responsabilità circa l'inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti. L istanza deve essere corredata della documentazione comprovante il diritto al rimborso. In caso di rimborso richiesto a fronte della mancata iscrizione a ruolo del procedimento, devono essere allegati, a pena di improcedibilità, tutti i documenti originali comprovanti il versamento (es.: entrambe le copie mod. F23 o entrambi i tagliandi dei bollettini di versamento in c/c), nonché l'originale dell'atto giudiziario, completo di notifica. Il funzionario dell ufficio giudiziario provvede all accertamento della legittimazione del contribuente istante e al riscontro delle dichiarazioni rese e delle richieste avanzate, appurando, in particolare, l'effettività dell'importo del versamento (o dei versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di quella già in possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto vantato. 11

12 Nell ipotesi di decisione negativa, il provvedimento di rigetto, da notificare al contribuente istante, deve contenere l'indicazione del termine di decadenza entro il quale l'eventuale ricorso deve essere proposto (60gg. dalla notifica del provvedimento), delle forme da osservare per la sua proposizione, nonché della Commissione tributaria competente. Se invece il riscontro si conclude con il riconoscimento del diritto al rimborso e con la quantificazione del relativo ammontare, il funzionario riporta gli esiti dell'istruttoria compiuta in un'apposita attestazione. Il provvedimento di liquidazione deve contenere: i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma da rimborsare, la data di decorrenza degli interessi (ovvero la data di versamento del contributo unificato) che saranno successivamente calcolati dall Agenzia delle Entrate, qualora sia stato richiesto il pagamento a mezzo accredito, le coordinate del relativo conto corrente bancario o postale secondo lo standard internazionale IBAN intestato o cointestato al contribuente beneficiario. Il provvedimento di liquidazione viene reso in un unico esemplare originale, con allegate le quietanze originali (modello F23, bollettino di conto corrente postale) per i rimborsi eseguiti in assenza di procedimento instaurato, ovvero, negli altri casi, copia conforme della ricevuta di versamento inserita nel fascicolo processuale di riferimento. Allo scopo di evitare il rischio di duplicazione di pagamenti, sull'originale della ricevuta di versamento e sull'originale dell'atto cui la stessa è stata acclusa o applicata deve essere riportato in debita evidenza l'avvenuto riconoscimento del rimborso, indicando l'importo e gli estremi del relativo provvedimento di liquidazione. Il provvedimento di liquidazione viene trasmesso all'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate competente per territorio, individuato sulla base della sede dell'ufficio giudiziario emittente, il quale trattiene copia del provvedimento e della documentazione allegata. Dell'avvenuta trasmissione è data contestuale notizia al contribuente beneficiario sempre a cura dell'ufficio giudiziario. L'Ufficio locale dell'agenzia delle Entrate, esperiti i dovuti riscontri di natura formale, esegue il pagamento delle somme a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, a favore del beneficiario. L Ufficio locale dell'agenzia delle Entrate segnala all'ufficio giudiziario emittente l'emergenza di carenze o irregolarità nel provvedimento di liquidazione, in modo da consentire l'adozione di interventi correttivi. Le risultanze dei pagamenti giunti a buon fine sono comunicate a cura dell'agenzia delle Entrate al competente ufficio giudiziario. Nel caso di somme indebitamente rimborsate per errori occorsi nel procedimento di liquidazione oppure per altri disguidi, il competente ufficio giudiziario, informato al riguardo dall'agenzia delle Entrate, provvede al recupero delle relative somme mediante iscrizione a ruolo (in analogia con quanto previsto dall'articolo 16, D.P.R. n. 115/2002 in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato). Giuseppe Cutolo 12

CONTRIBUTO UNIFICATO - per le spese degli atti giudiziari - entrata in vigore dal 1 marzo 2002

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