CAPITOLO TERZO IL CONTRIBUTO UNIFICATO 1. DALLA L. 488/99 AL T.U. 115/02

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CAPITOLO TERZO IL CONTRIBUTO UNIFICATO 1. DALLA L. 488/99 AL T.U. 115/02"

Transcript

1 CAPITOLO TERZO IL CONTRIBUTO UNIFICATO Sommario: 1. Dalla L. 488/99 al T.U. 115/ Richiesa di copie e diritti di Cancelleria Modalità di versamento ed ambito di applicazione Pagamento spontaneo e riscossione in caso di mancato versamento Casi di esenzione e di riduzione del pagamento Disciplina transitoria Importi del contributo unificato. 1. DALLA L. 488/99 AL T.U. 115/02 L art. 9 L , n. 488 ha istituito il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, che avrebbe sostituito i diritti di Cancelleria ed il pagamento dei ruoli di iscrizione dei procedimenti. Il suo iter è stato lungo e tormentato, a cominciare dai rinvii alla sua applicazione (dal 1 luglio 2000 è slittata al 1 marzo 2002) per finire alle modifiche legislative a chiarimento di dubbi interpretativi manifestati dagli operatori del settore, sfociati nel D.P.R , n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), entrato in vigore il 1 luglio Tale Testo Unico ha abrogato quasi per intero l art. 9 L. 488/99, pur recependolo nella sostanza. In materia erano tra l altro intervenuti il D.L , n. 28, convertito con sostanziali modifiche in L , n. 91, e la Circolare del Ministero della Giustizia del , n. 3. L art. 18 del Testo Unico sulle spese di giustizia prevede che agli atti e provvedimenti del processo civile, penale e amministrativo non si applica l imposta di bollo, in quanto soggetti al contributo unificato di iscrizione a ruolo, che, ai sensi dell art. 9 del T.U., è dovuto per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione. Gli atti cui si riferisce sono, ad esempio: la procura alle liti, la citazione, il ricorso, l atto di precetto, l atto di pignoramento, la relazione del

2 20 Parte I - Disposizioni generali consulente tecnico di parte, la tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, l istanza per la liquidazione della consulenza, le varie istanze presentate dalle parti. La disciplina sul bollo resta invariata per le domande ed istanze sotto qualsiasi forma presentate da terzi, non collegate ai giudizi, perché l esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all attività delle parti processuali (ad es.: l istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato). Poiché l esclusione riguarda anche gli atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali, gli ufficiali giudiziari dovranno redigere i verbali di pignoramento (anche con esito negativo) o di sfratto in carta semplice, e, quindi, senza l assolvimento dell imposta di bollo. L art. 10 del T.U., recependo l art. 5bis della L. 89/01 (inserito dal D.L. 28/02, convertito in L. 91/02), prevede, inoltre, che i procedimenti in materia di equa riparazione, connessi alla salvaguardia dei diritti garantiti dalla Convenzione per la tutela dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, sono esenti dal pagamento del contributo unificato. 2. RICHIESTA DI COPIE E DIRITTI DI CANCELLERIA Per quanto riguarda le copie autentiche degli atti e dei provvedimenti, l art. 18 del T.U., recependo l art. 9 L. 488/99 (come sostituito dal D.L. 28/ 02, convertito con modificazioni in L. 91/02), stabilisce che le stesse comprese quelle esecutive purché richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dall imposta di bollo. Per il rilascio di tali copie, pertanto, non è più dovuta l imposta di bollo, ma sono dovuti, ai sensi dell art. 268 del T.U. (norma transitoria in vigore fino all emanazione del regolamento previsto dall art. 40 del T.U.), il diritto di copia forfettizzato e il diritto di certificazione di conformità di cui alla Tabella contenuta nell allegato n. 7 del T.U. La soppressione dei diritti di Cancelleria, infatti, ha inciso in modo molto limitato sui diritti di copia. Invero, dall interpretazione sistematica dei recenti interventi legislativi discende che sono stati soppressi solo i diritti per le riproduzioni ad uso d ufficio, quantificati in modo forfettizzato, per il pagamento anticipato della parte che si costituisce, dalla L , n. 59.

3 Capitolo III - Il contributo unificato 21 Sono, invece, rimasti invariati i diritti di copia semplice ed è stato aumentato il costo per l attività di autenticazione ancorandolo in modo chiaro all atto. Sono stati, infine, integrati i diritti per le copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo (art. 269 T.U.). Ai sensi dell art. 270 del T.U. (Copia urgente su supporto cartaceo), il diritto di copia è triplicato in caso di rilascio entro due giorni. Circa le modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d ufficio si richiamano le norme transitorie (contenute nella Parte IX del T.U.), secondo le quali, sino all emanazione del regolamento previsto dall art. 196 del T.U., tali diritti dovranno essere pagati, come in precedenza, attraverso l uso delle marche da bollo, che si applicano sull originale o sull istanza (artt T.U.). Innanzi ai Giudici di Pace, il diritto fisso per le copie degli atti deve essere ridotto della metà (come risulta dall art. 271 del T.U.). Si precisa, infine, relativamente ai diritti di copia, che l aumento previsto per le copie autentiche è indipendente dal contributo unificato e, quindi, deve essere pagato anche dalla parte che sceglie il vecchio regime, ai sensi dell art. 265 del T.U. Voce di spesa, come la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria, per le quali era prevista la non applicabilità dall art. 9 L. 488/ 99, sono state espressamente abrogate dal Testo Unico; mentre non si applica l imposta di bollo agli atti e provvedimenti del processo civile, penale e amministrativo, soggetti al contributo unificato (art. 18 T.U.). Per gli atti e i procedimenti non giurisdizionali (atto di notorietà, dichiarazione sostitutiva, iscrizione nell albo dei consulenti ecc.), è dovuta, invece, ove prevista, l imposta di bollo (espressamente esclusa nel 1 comma dell art. 18 del T.U. con riferimento ai procedimenti giurisdizionali). 3. MODALITÀ DI VERSAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE Il 1 comma dell art. 14 del T.U., recependo il 3 comma dell art. 9 L. 488/ 99, stabilisce che il contributo unificato deve essere pagato contestualmente dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi di espropriazione forzata, che fa istanza per l assegnazione o la vendita dei beni pignorati. Il riferimento ai ricorsi, introdotto dalla legge di conversione 91/02, chiarisce che la disciplina del contributo unificato è intesa in senso ampio

4 22 Parte I - Disposizioni generali e cioè non solo, come era inizialmente previsto dalla L. 488/99, per i procedimenti introdotti con atto di citazione. Ai sensi del 3 comma dell art. 14 del T.U., il contributo deve essere integrato nell ipotesi di modifica della domanda, di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento autonomo, cui consegua un aumento di valore del procedimento e nei soli limiti dell aumento. Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell art. 9 del T.U., il contributo si paga per ciascun grado di giudizio (e, quindi, non nell ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo). Per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (artt. 612 e ss. c.p.c.), poiché non vi sono istanze per l assegnazione o la vendita di beni pignorati, il contributo deve essere pagato al momento del ricorso al giudice dell esecuzione. L opposizione all esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l opposizione di terzo all esecuzione (art. 619 c.p.c.), quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e, quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento dell atto di citazione, secondo il valore della domanda. L opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggiace al contributo fisso di euro 103,30, ai sensi del 2 comma dell art. 13 del T.U. (che ha recepito il comma 5bis della Tabella 1 allegata all art. 9 L. 488/99), tale importo dovrà essere versato, anch esso, al momento della iscrizione a ruolo. Ai sensi dell art. 191 del T.U. le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli artt. 192, 193, 194 e 195 del T.U. L art. 192 del T.U. prevede, infatti, che il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. L art. 194 del T.U., invece, individua il contenuto della ricevuta di versamento a titolo di causale: ufficio giudiziario adito; generalità o codice fiscale dell attore o ricorrente (art. 71 disp. att. c.p.c.); le generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato

5 Capitolo III - Il contributo unificato 23 per esteso solo il nominativo del primo dei medesimi ed il numero in cifra dei restanti. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l avvenuto pagamento e l importo. Tale contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su un modello contenente i dati delle parti. In ogni caso la ricevuta di versamento o il modello con il contrassegno sono allegati all atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d ufficio. Gli estremi della ricevuta di versamento, infine, sono annotati sul relativo registro del ruolo generale. 4. PAGAMENTO SPONTANEO E RISCOSSIONE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO Il Testo Unico, recependo le modifiche apportate alla L. 488/99, stabilisce che il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell atto introduttivo, anche nell ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, 2 comma, T.U.). Inoltre, la parte è tenuta a dichiarare l eventuale ragione dell esenzione dal pagamento del contributo unificato nelle suddette conclusioni (art. 10, 6 comma, T.U.). Gli uffici, infatti, devono eseguire un controllo meramente formale di riscontro tra l importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Nell ipotesi in cui manchi la dichiarazione della parte circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di 930 euro, indicato all art. 13, 1 comma, lettera f) del T.U., ossia il valore più alto. È stata così eliminata una discrasia del D.L. 28/02, il quale, abrogando le sanzioni della improcedibilità e della irricevibilità della domanda, non aveva chiarito quali fossero i compiti del funzionario di Cancelleria nell ipotesi in cui mancasse la dichiarazione della parte circa il valore della causa. Il funzionario addetto all ufficio, infatti, deve verificare l esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, la presenza della ricevuta di versamento e se l importo risultante dalla stessa è diverso

6 24 Parte I - Disposizioni generali dall importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte (art. 15 T.U.). In caso di non corrispondenza, viene avviato il meccanismo di riscossione del contributo unificato per mancato o insufficiente pagamento (disciplinato dagli artt. 16 e 248 del T.U.), che si sviluppa in due fasi. La prima prevede l inoltro dell invito bonario al pagamento da parte degli uffici giudiziari entro 30 giorni dal deposito dell atto cui si collega il pagamento o l integrazione del contributo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell art. 13 del T.U., con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo. L invito deve essere inviato alla parte nel domicilio eletto (riferendosi all art. 84 c.p.c.) o, nel caso di mancanza di domicilio eletto (quindi anche nel caso in cui la parte stia in giudizio personalmente), deve essere depositato presso l ufficio giudiziario (come già previsto, in via generale, dall art. 58 disp. att. c.p.c.). Nell invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall avvenuto pagamento (art. 248, 3 comma, T.U.). La seconda fase, che si apre eventualmente a seguito della inottemperanza all invito di pagamento, consiste nella formazione del ruolo e, nel caso di decorso del termine entro un mese per l adempimento computato dall avvenuta notifica, nella trasmissione del medesimo al concessionario per la riscossione. Nell importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell atto cui si collega il pagamento o l integrazione del contributo. 5. CASI DI ESENZIONE E DI RIDUZIONE DEL PAGAMENTO L art. 10 del T.U., recependo le modifiche apportate all 8 comma dell art. 9 L. 488/99 dalla legge di conversione 91/02, individua come non soggetti al pagamento del contributo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti di valore inferiore ad euro 1.033, quelli esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.

7 Capitolo III - Il contributo unificato 25 Le modifiche apportate dalla legge di conversione, recepite dal Testo Unico, sono volte ad ampliare le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato. Inoltre sono esentati dal pagamento del contributo unificato i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole e, in generale, quelli riguardanti la stessa. Tale ultima esenzione è individuata per materia indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono, altresì, esentati i procedimenti di separazione personale dei coniugi, di interdizione e di inabilitazione, di dichiarazione di assenza e morte presunta, quelli attinenti alle disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati e i procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi. Sono, infine, esenti dall imposta di registro i processi verbali di conciliazione, di valore inferiore ad euro ,69 (lire 100 milioni): questa esenzione, prevista dal 9 comma dell art. 9 L. 488/99 non abrogato dal Testo Unico, servirà certamente da ulteriore incentivo a tale composizione della lite, fortemente sponsorizzata dal legislatore. Ai sensi dell art. 11 del T.U. (che supera i dubbi interpretativi dell abrogato 7 comma dell art. 9 L. 488/99), il contributo unificato è prenotato a debito: nei confronti della pubblica amministrazione ammessa dalla legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico; nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno, nell ipotesi di cui all art. 12, 2 comma, T.U. L art. 12 del T.U. disciplina, infatti, l azione civile nel processo penale, prevedendo, al 1 comma, che l esercizio di tale azione non è soggetto al pagamento del contributo unificato, nel caso in cui sia richiesta solo la condanna generica del responsabile e, al 2 comma, che, qualora sia richiesta anche in via provvisionale la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in ipotesi di accoglimento della domanda, in base al valore dell importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore previsti dall art. 13 del T.U. Invece, per i procedimenti speciali previsti dal Libro IV, Titolo I del codice di rito (ad es.: ricorso per decreto ingiuntivo, compreso il giudizio

8 26 Parte I - Disposizioni generali di opposizione, licenza per finita locazione, sequestro) nonché il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il contributo è ridotto alla metà (art. 13, 3 comma, T.U.). Per i procedimenti di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari ad euro 155, ridotto della metà per gli altri processi esecutivi (art. 13, 2 comma, T.U.). Nulla è dovuto per i procedimenti di consegna e rilascio (art. 10, 1 comma, T.U.). Per le opposizioni agli atti esecutivi, per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo ed impugnazione di delibere condominiali, è dovuto il contributo fisso di euro 103,30. Infine, dall esenzione è espressamente escluso il Capo VI, Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile, che detta disposizioni comuni in materia di procedimenti in camera di consiglio, i quali non sono esenti, ma assoggettati, unitamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ad una disciplina diversa prevista dall art. 13, 1 comma, lett. a) e, in particolare, per essi è dovuto il contributo unificato in misura fissa pari a euro DISCIPLINA TRANSITORIA L art. 265, 1 comma, del T.U. recepisce la modifica dell 11 comma dell art. 9 L. 488/99, operata dalla legge di conversione e volta ad eliminare la norma, introdotta dal D.L. 28/02, che prevedeva l obbligatorietà del pagamento del contributo anche per le cause pendenti. Si ritorna, pertanto, al regime della facoltatività previsto dalla norma originaria della L. 488/99, con la possibilità, per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali è stato già depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, di optare tra il precedente regime o il pagamento del contributo unificato nella misura del 50%. La nuova formulazione della norma chiarisce poi che la parte e per essa il difensore, una volta scelto di avvalersi della facoltà del pagamento del contributo unificato nella misura ridotta, deve effettuare apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non sono previsti particolari termini per l esercizio dell opzione che, quindi, potrà essere esercitata sino all esito del procedimento. La norma stabilisce, inoltre, che non si fa luogo al rimborso, o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.

9 Capitolo III - Il contributo unificato 27 Qualora la parte non intenda avvalersi della facoltà di cui sopra (pagamento del contributo in ragione del 50%), valgono le disposizioni vigenti relative all imposta di bollo. In ogni caso, per i procedimenti pendenti (ossia iscritti a ruolo tra il 1 marzo 2002 e l 11 maggio 2002, giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione) sono fatti salvi gli atti compiuti. L intento è quello di non rendere applicabili le modifiche apportate dalla legge di conversione (e recepite dal Testo Unico) ad atti compiuti nell intervallo di tempo intercorrente tra l entrata in vigore del decreto legge e il giorno antecedente quello dell entrata in vigore della legge di conversione, per i quali espressamente la norma dispone che non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato. Si precisa che per atto compiuto deve intendersi l avvenuto pagamento del contributo unificato. Ad esempio, se la parte si è avvalsa del D.L. 28/02 e ha versato il 20% del contributo per una causa iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l atto è compiuto e non può essere chiesta l integrazione rispetto al 50% previsto per tutti i processi dalla legge di conversione e dal Testo Unico; se è stato inviato l invito al pagamento per una delle percentuali previste e vi è stato pagamento, non possono essere chiesti né rimborsi, né integrazioni sulla base della disciplina emanata in sede di conversione; se, invece, all invito non è stato dato adempimento indipendentemente dalla circostanza della decorrenza o meno del termine per l adempimento si applica il nuovo regime previsto dalla legge di conversione. 7. IMPORTI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO L art. 13, 1 comma, del T.U. contiene gli scaglioni di pagamento del contributo divisi per valore della causa. La conversione di tali importi in euro si è resa necessaria con il cambio di valuta. Nei commi successivi sono previste alcune precisazioni su riduzioni di pagamento ed esenzioni. Per le cause di valore indeterminabile si fa riferimento alla lettera c) del 1 comma dell art. 13 del T.U. (310 euro di versamento); nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del Giudice di Pace si applica lo scaglione previsto dalla lettera b) dello stesso comma (euro 155).

10 28 Parte I - Disposizioni generali Il 5 comma precisa che «per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672». Per tutti i procedimenti in camera di consiglio del Tribunale fallimentare opererà, invece, lo scaglione di contributo indicato alla lett. a) del 1 comma dell art. 13 del T.U., che richiama i procedimenti del Libro IV, Titolo II, Capo VI del codice di procedura civile (contributo unificato pari a euro 62). Il 3 comma dell art. 13 del T.U. chiarisce come si determina il valore dei procedimenti per sfratto ai fini del pagamento del contributo: nei casi di morosità, il parametro cui riferirsi è l importo dei canoni non pagati alla data di notifica della citazione per la convalida, mentre, nella finita locazione, il valore è costituito dal canone di un anno. Per tutti e due i casi il contributo è stato comunque dimezzato. Art. 13 D.P.R , n. 115 (Importi) 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 62 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; b) euro 155 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; c) euro 310 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; d) euro 414 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro ; e) euro 672 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro ; f) euro 930 per i processi di valore superiore a euro Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103, Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica

11 Capitolo III - Il contributo unificato 29 dell atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all ammontare del canone per ogni anno. 4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103, Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro Se manca la dichiarazione di cui all articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera f).

CONTRIBUTO UNIFICATO - per le spese degli atti giudiziari - entrata in vigore dal 1 marzo 2002

CONTRIBUTO UNIFICATO - per le spese degli atti giudiziari - entrata in vigore dal 1 marzo 2002 CONTRIBUTO UNIFICATO - per le spese degli atti giudiziari - entrata in vigore 1 marzo 2002 a cura di Domenico Condello - Edizione n. 19 del 5 agosto 2010 Sommario: Importi da applicare in base al valore

Dettagli

sinottica per la determinazione del di valore superiore a Euro 1.100,00 e fino a Euro 5.200,00 70,00

sinottica per la determinazione del di valore superiore a Euro 1.100,00 e fino a Euro 5.200,00 70,00 Contributo unificato Dal 1 marzo 2002 cambia la tassazione per le spese degli atti giudiziari.entra in vigore, infatti, il contributo unificato di iscrizione a ruolo che sostituisce tutte le altre imposte

Dettagli

I procedimenti. 1-con valore determinato: 2-con valore indeterminabile

I procedimenti. 1-con valore determinato: 2-con valore indeterminabile Tabella riepilogativa del contributo unificato (art. 9 L. 488/99 - importi aggiornati con il D.L. n. 28/2002 convertito con modifiche in Legge n. 91 del 10 maggio 2002) (in vigore dal 12 maggio 2002) Aggiornamento:

Dettagli

PARTE II VOCI DI SPESA. Titolo I ((Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario)) ART. 9 (L) (Contributo unificato)

PARTE II VOCI DI SPESA. Titolo I ((Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario)) ART. 9 (L) (Contributo unificato) 1 di 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). Vigente al: 4-1-2012 PARTE

Dettagli

Tabella del contributo unificato

Tabella del contributo unificato Tabella del contributo unificato I procedimenti 1-Con valore determinato: dal 1/1/2005 Scaglione di valore inferiore ad 1.033,00 - dal 1-1-2005 1.100,00-30.00 di valore superiore ad 1.033,00 e fino ad

Dettagli

GUIDA BREVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

GUIDA BREVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI GUIDA BREVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI 1 Questa guida è disponibile gratuitamente all'indirizzo: http:// 2 GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Prospetto Contributo Unificato (aggiornato al 4 gennaio 2005)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Prospetto Contributo Unificato (aggiornato al 4 gennaio 2005) TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Prospetto Contributo Unificato (aggiornato al 4 gennaio 2005) PROCEDIMENTI SPECIALI (LIBRO QUARTO, TIT. I, CAPO I,II, III e IV c.p.c.) Procedimenti d'ingiunzione Capo

Dettagli

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013 Processo Civile 1) Procedimenti ordinari per i quali il contributo è determinato sulla base del valore della contesa (art. 13 DPR 115/2002 aggiornato con le leggi di stabilità 2012 e 2013). Valore fino

Dettagli

Tribunale Civile Di Reggio Calabria Contributo Unificato da riscuotere ESECUZIONI FALLIMENTI AFFARI CONTENZIOSI

Tribunale Civile Di Reggio Calabria Contributo Unificato da riscuotere ESECUZIONI FALLIMENTI AFFARI CONTENZIOSI Tribunale Civile Di Reggio Calabria Contributo Unificato da riscuotere ESECUZIONI FALLIMENTI AFFARI CONTENZIOSI La presente tabella riepilogativa deve ritenersi valida salve modificazioni ex lege agli

Dettagli

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). 1 di 8 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). Vigente al: 12-7-2013 PARTE

Dettagli

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia: D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115, Importi aggiornati in base al D.L. n. 90 del 24/06/2014,

Dettagli

Contributo unificato: la tabella aggiornata

Contributo unificato: la tabella aggiornata Contributo unificato: la tabella aggiornata CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 Processo civile ordinario (1) Valore Primo GRADO Impugnazione Cassazione Processi di valore fino a.

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO NUOVA TABELLA DEL UNIFICATO importi in vigore dal 31 luglio 2010 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 Testo unico delle diposizioni in materia di spese di giustizia, come

Dettagli

Tabella Contributo Unificato 2010

Tabella Contributo Unificato 2010 Tabella Contributo Unificato 2010 ARTICOLO 13 DEL T.U. DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - D.P.R. N. 115/2002 IMPORTI AGGIORNATI CON LA LEGGE N.122 DEL 30.07.2010 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL

Dettagli

Tabelle Contributo Unificato 2014

Tabelle Contributo Unificato 2014 Tabelle Contributo Unificato 2014 Intestazione Attenzione all'esito delle IMPUGNAZIONI (novità 2013!): Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile

Dettagli

Valore controversia A. f) 260.000,00 520.000,00 1214 607 g) Superiore a 520.000,00 e per mancata dichiarazione del valore della causa.

Valore controversia A. f) 260.000,00 520.000,00 1214 607 g) Superiore a 520.000,00 e per mancata dichiarazione del valore della causa. Ufficio Relazioni con il Pubblico - Uffici Giudiziari di Genova Nuova TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO Aggiornata al 27/08/2015 art. 37 Legge n. 111/2011 - in vigore dal 17/07/2011 - di conversione del D.L.

Dettagli

Tabella Contributo Unificato 2012. Indice Tabella

Tabella Contributo Unificato 2012. Indice Tabella Tabella Contributo Unificato 2012 Aggiornata al Decreto Sviluppo Processo Civile Ordinario Valore Indeterminabile Valore non dichiarato Giudice di Pace Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario

Dettagli

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) come modificato,

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE CONTRIBUTO UNIFICATO

TRIBUNALE DI UDINE CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI UDINE CONTRIBUTO UNIFICATO PROCEDIMENTI CIVILI CONTENZIOSI E FAMIGLIA i processi di valore fino a 1.100 euro; per i procedimenti di cui all articolo 711 del codice di procedura civile, e per

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO. Processo civile ordinario

CONTRIBUTO UNIFICATO. Processo civile ordinario CONTRIBUTO UNIFICATO Processo civile ordinario Valore Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00. 85,00 Processi di valore superiore a. 5.200,00

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO ANCHE PER IL GIUDIZIO TRIBUTARIO

CONTRIBUTO UNIFICATO ANCHE PER IL GIUDIZIO TRIBUTARIO CONTRIBUTO UNIFICATO ANCHE PER IL GIUDIZIO TRIBUTARIO SOMMARIO: 1) Applicazione del contributo unificato al processo tributario. 2) Quantificazione del contributo unificato. 3)Omesso versamento. 4)Prenotazione

Dettagli

Tabella Contributo Unificato 2016

Tabella Contributo Unificato 2016 Tabella Contributo Unificato 2016 Attenzione all'esito delle IMPUGNAZIONI: Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che

Dettagli

Valore indeterminabile competenza esclusiva del Giudice di 237,00 355,50 474,00. Valore indeterminabile Tribunale 518,00 777,00 1.

Valore indeterminabile competenza esclusiva del Giudice di 237,00 355,50 474,00. Valore indeterminabile Tribunale 518,00 777,00 1. Procedimenti ordinari: Primo grado Impugnazione Cassazione fino a 1.100,00 43,00 64,50 86,00 da 1.100,01 fino a 5.200,00 98,00 147,00 196,00 da 5.200,01 fino a 26.000,00 237,00 355,00 474,00 da 26.000,01

Dettagli

Circolare Informativa n. 6/2002. Alle Società Consorziate. Roma, 15 aprile 2002

Circolare Informativa n. 6/2002. Alle Società Consorziate. Roma, 15 aprile 2002 Circolare Informativa n. 6/2002 Alle Società Consorziate Roma, 15 aprile 2002 Rif.: 240 Oggetto: D.L. 11 marzo 2002, n. 28, recante Modifiche all art. 9 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 16 settembre Processo civile ordinario (1)

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 16 settembre Processo civile ordinario (1) CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 16 settembre 2014 Processo civile ordinario (1) Primo GRADO Impugnazione Cassazione Processi di valore fino a 1.100,00 43,00 64,50 86,00 Processi di valore superiore

Dettagli

PARTE II VOCI DI SPESA. Titolo I Contributo unificato nel processo civile e amministrativo. ART. 9 (L) (Contributo unificato)

PARTE II VOCI DI SPESA. Titolo I Contributo unificato nel processo civile e amministrativo. ART. 9 (L) (Contributo unificato) D.P.R. 30-05-2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) e successive modificazioni PARTE II VOCI DI SPESA Titolo I Contributo unificato

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno Processo civile ordinario

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno Processo civile ordinario CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012 Processo civile ordinario Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00 Processi di valore

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013 CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013 Processo civile ordinario (1) Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00 Processi di

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio Processo civile ordinario (1)

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio Processo civile ordinario (1) CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013 Processo civile ordinario (1) Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00 Processi di

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificati dal d.l. 98/2011, conv. con modifiche

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012 CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012 Processo civile ordinario Valore Importo del Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00.

Dettagli

PARTE II VOCI DI SPESA. TITOLO I Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario

PARTE II VOCI DI SPESA. TITOLO I Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario Norme modificate dall articolo 37 (disposizioni per l efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

Processi esecutivi Esecuzione immobiliare Altri processi esecutivi valore da 0 a ,00. 18,50 valore da a 5.

Processi esecutivi Esecuzione immobiliare Altri processi esecutivi valore da 0 a ,00. 18,50 valore da a 5. CONTRIBUTO UNIFICATO 1 grado Appello Cassazione Controversie civili valore < a 1.100 55,50 74,00 valore > ad 1.100 ma < ad 5.200 127,50 170,00 valore > ad 5.200 ma < ad 26.000 206,00 309,00 412,00 valore

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO PER L ISCRIZIONE A RUOLO

CONTRIBUTO UNIFICATO PER L ISCRIZIONE A RUOLO CONTRIBUTO UNIFICATO PER L ISCRIZIONE A RUOLO Si riportano qui di seguito le tabelle ed i criteri di calcolo del contributo uniicato per i procedimenti giurisdizionali riguardo ai quali ne è previsto il

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Introduzione IL DIFENSORE

INDICE SOMMARIO. Introduzione IL DIFENSORE INDICE SOMMARIO Presentazione... V Introduzione IL DIFENSORE 1. Doveri, divieti e poteri del difensore... 1 2. La procura: predisposizione e inserimento... 7 3. L elezione di domicilio... 14 3.1. L indicazione

Dettagli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione generale della Giustizia Civile DAG - Nota Prot. 6710 Roma, 15 gennaio 2010 Oggetto: interventi normativi in materia di spese

Dettagli

SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI

SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI A VV. G I A C O M O C A S A L E S T U D I O P O G L I E S E Consulenza Amministrativo - Tributaria e Societaria g.casale@studiopogliese.it SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI CONTRIBUTO

Dettagli

(redatta dall Avv. Maurizio Argento)

(redatta dall Avv. Maurizio Argento) Tabella Contributo Unificato 2010 (redatta dall Avv. Maurizio Argento) ARTICOLO 13 DEL T.U. DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - D.P.R. N. 115/2002 IMPORTI AGGIORNATI CON LA LEGGE N.122 DEL 30.07.2010 DI CONVERSIONE

Dettagli

NUOVO CPC IN VIGORE DAL

NUOVO CPC IN VIGORE DAL allegato alla news 1/2010 Il NUOVO CPC IN VIGORE DAL 1.1.2010 Nuova formulazione art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso,

Dettagli

TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER L ISCRIZIONE A RUOLO

TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER L ISCRIZIONE A RUOLO TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER L ISCRIZIONE A RUOLO Importi aggiornati al D.L. 90/2014 convertito con modifiche dalla L. 114/2014 e, al D.L. 132/2014 convertito con modifiche dalla L. 162/2014. Il

Dettagli

Indice sommario. Prefazione... pag. 5

Indice sommario. Prefazione... pag. 5 Prefazione... pag. 5 1. Primi adempimenti...» 15 1.1. Un nuovo incarico...» 15 1.2. Il primo incontro con il cliente...» 15 1.3. Valutazione del caso concreto, della capacità processuale della parte e

Dettagli

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126 Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese

Dettagli

AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRO

AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRO AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRO Vi spieghiamo le novità dopo l entrata in vigore del DECRETO-LEGGE

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO dott. Giancarlo Grossi 1 D.L. 06/07/2011, n. 98, conv. in L. 15/07/2011, n. 111 ARTICOLO 39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria Modifica

Dettagli

19/2014 Febbraio/04/2014 (*) Napoli 7 Febbraio 2014

19/2014 Febbraio/04/2014 (*) Napoli 7 Febbraio 2014 Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 19/2014 Febbraio/04/2014 (*) Napoli 7 Febbraio 2014 Il Ministero dell Economia e delle Finanze attraverso un avviso del Dipartimento delle

Dettagli

Claudio Mellone. Manuale di procedura civile Per schemi e testi Volume secondo

Claudio Mellone. Manuale di procedura civile Per schemi e testi Volume secondo Claudio Mellone Manuale di procedura civile Per schemi e testi Volume secondo Aggiornato al d.l. 3 maggio 201 n. 59, convertito con l. 30 giugno 2016 n. 119 e al d.l. 31 agosto 2016 n. 168, convertito

Dettagli

Indice analitico. Disposizioni Generali

Indice analitico. Disposizioni Generali 531 Elenco degli autori... p. 5 Presentazione...» 7 Disposizioni Generali 1. Comparsa di riassunzione (art. 50 c.p.c.)...» 11 Commento...» 13 1. Inquadramento delle problematiche...» 13 2. Funzione della

Dettagli

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione Aggredire direttamente l'arretrato agevolando, con una normativa ad hoc, il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti anche in appello,

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Presentazione... pag. 7 Avvertenza.......................................................» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947.

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana... INDICE SOMMARIO Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...»

Dettagli

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE. LIBRO PRIMO Disposizioni generali

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE. LIBRO PRIMO Disposizioni generali Presentazione e legenda... pag. 7 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...» 21 CODICE DI PROCEDURA CIVILE R.D.

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana... INDICE SOMMARIO Presentazione pag 7 Avvertenza» 9 Abbreviazioni» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1 Delibne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica Italiana» 25 CODICE

Dettagli

» IV - Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione (31-36)

» IV - Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione (31-36) Costituzione della Repubblica Codice di procedura civile LIBRO PRIMO Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari Capo I - Del giudice Sezione I - Della giurisdizione e della competenza in

Dettagli

Come fare ricorso dopo le recenti novità nel campo fiscale

Come fare ricorso dopo le recenti novità nel campo fiscale Come fare ricorso dopo le recenti novità nel campo fiscale di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 10 ottobre 2011 dall 1 ottobre 2011 il sistema della riscossione erariale è radicalmente cambiato: evidenziamo

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana... INDICE SOMMARIO Presentazione pag 7 Avvertenza» 9 Abbreviazioni» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1 Delibne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica Italiana» 25 CODICE

Dettagli

Codice di procedura civile. Disposizioni generali

Codice di procedura civile. Disposizioni generali Prefazione... pag. IX Avvertenza...................................................................» X Abbreviazioni.................................................................» XI Codice di procedura

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia Non applicabilità dell imposta di bollo

OGGETTO: Istanza di interpello Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia Non applicabilità dell imposta di bollo RISOLUZIONE N. 436/E Roma, 12 novembre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia Non applicabilità dell

Dettagli

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE MOBILIARE d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE MOBILIARE d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE MOBILIARE d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 Art. 518, 6 comma c.p.c. modificato dall'art. 18, 1 comma, lett. a), Compiute le operazioni di pignoramento

Dettagli

INDICE CAPITOLO I INTRODUZIONE. 1. Ratio normativa della fase introduttiva della causa civile... 1

INDICE CAPITOLO I INTRODUZIONE. 1. Ratio normativa della fase introduttiva della causa civile... 1 Presentazione... xi CAPITOLO I INTRODUZIONE 1. Ratio normativa della fase introduttiva della causa civile.... 1 2. Analogie e differenze nei vari riti.... 6 3. Il nuovo istituto della mediazione obbligatoria

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo 1 IL RITO DI PRIMO GRADO E L IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

SOMMARIO. Capitolo 1 IL RITO DI PRIMO GRADO E L IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI SOMMARIO Presentazione... V Nota Autori... VII Capitolo 1 IL RITO DI PRIMO GRADO E L IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI Sezione I IL RITO DI PRIMO GRADO 1.1. Nozione e competenza... 2 1.2. Procedimento...

Dettagli

DF.DFCTRPZ.REGISTRO UFFICIALE U

DF.DFCTRPZ.REGISTRO UFFICIALE U MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA PROT. N. 1139 / 2011 Potenza, 5 AGOSTO 2011 Oggetto:

Dettagli

Capitolo I Processo ordinario e processi speciali

Capitolo I Processo ordinario e processi speciali INDICE Abbreviazioni.... XI PARTE I PROCESSI SPECIALI Capitolo I Processo ordinario e processi speciali 1. La dialettica rito ordinario-riti speciali... 3 2.1. La progressiva diffusione dei processi speciali:

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana... INDICE SOMMARIO Presentazione pag 7 Avvertenza» 9 Abbreviazioni» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1 Delibne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica Italiana» 27 CODICE

Dettagli

Scheda informativa sul Contributo Unificato di iscrizione a ruolo

Scheda informativa sul Contributo Unificato di iscrizione a ruolo Scheda informativa sul Contributo Unificato di iscrizione a ruolo Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale

Dettagli

Claudio Mellone. Manuale di procedura civile Per schemi e testi Volume secondo

Claudio Mellone. Manuale di procedura civile Per schemi e testi Volume secondo Claudio Mellone Manuale di procedura civile Per schemi e testi Volume secondo Aggiornato al decreto legge n. 135\2018 convertito con legge n. 12\2019 Per esercitarsi vi sono i test gratuiti su: http://www.dirittoprivatoinrete.it/domande/default.html

Dettagli

INDICE PARTE I BREVE SINTESI IN MATERIA DI NOTE DI ISCRIZIONE A RUOLO O DI ACCOMPAGNAMENTO E DI CONTRIBUTO UNIFICATO

INDICE PARTE I BREVE SINTESI IN MATERIA DI NOTE DI ISCRIZIONE A RUOLO O DI ACCOMPAGNAMENTO E DI CONTRIBUTO UNIFICATO INDICE Prefazione.... vii PARTE I BREVE SINTESI IN MATERIA DI NOTE DI ISCRIZIONE A RUOLO O DI ACCOMPAGNAMENTO E DI CONTRIBUTO UNIFICATO Il contributo unificato e le note di iscrizione a ruolo (art. 13

Dettagli

Tabella dei Compensi Professionali

Tabella dei Compensi Professionali Tabella dei Compensi Professionali Compensi richiesti dall'avv. Nicola Ghinelli per le varie tipologie di pratiche, in seguito all entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (in G.U. 2 aprile 2014),

Dettagli

Contributo unificato ai raggi X. L esame realizzato dal DF

Contributo unificato ai raggi X. L esame realizzato dal DF Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Normativa e prassi Contributo unificato ai raggi X. L esame realizzato dal DF 22 Settembre 2011 Sfuggono al prelievo le istanze di sospensione, anche

Dettagli

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE Antonio LOMBARDI CODICE DI PROCEDURA CIVILE Annotato con la giurisprudenza VII edizione SOMMARIO Premessa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3 Approvata dall Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947,

Dettagli

Parte prima. Oggetto e definizioni SPESE DI GIUSTIZIA

Parte prima. Oggetto e definizioni SPESE DI GIUSTIZIA 1 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 76 SPESE DI GIUSTIZIA 1 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (G.U. n. 139 del 15 giugno

Dettagli

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Costituzione repubblicana... 3 CEDU E PROTOCOLLI ADDIZIONALI LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Costituzione repubblicana... 3 CEDU E PROTOCOLLI ADDIZIONALI LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI INDICE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Costituzione repubblicana... 3 CEDU E PROTOCOLLI ADDIZIONALI Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali...

Dettagli

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 Art. 26 bis c.p.c. modificato dall'art. 19, 1 comma, lett. b) D.L. 132/14 conv. L. 162/14 LA COMPETENZA

Dettagli

INDICE PARTE I BREVE SINTESI IN MATERIA DI NOTE DI ISCRIZIONE A RUOLO O DI ACCOMPAGNAMENTO E DI CONTRIBUTO UNIFICATO

INDICE PARTE I BREVE SINTESI IN MATERIA DI NOTE DI ISCRIZIONE A RUOLO O DI ACCOMPAGNAMENTO E DI CONTRIBUTO UNIFICATO INDICE Prefazione.... vii PARTE I BREVE SINTESI IN MATERIA DI NOTE DI ISCRIZIONE A RUOLO O DI ACCOMPAGNAMENTO E DI CONTRIBUTO UNIFICATO Il contributo unificato e le note di iscrizione a ruolo (art. 9 Legge

Dettagli

Costituzione della Repubblica Italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica

Costituzione della Repubblica Italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica Italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...» 25 2.

Dettagli

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Semplificazione e Trasparenza (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari) Roma, 25

Dettagli

SOMMARIO INTRODUZIONE... 1

SOMMARIO INTRODUZIONE... 1 INTRODUZIONE... 1 CAPITOLO I L I.C.I.... 7 1. Il quadro introduttivo dell imposta... 7 1.1 I soggetti passivi dell I.C.I....7 1.2 Come si determina il valore dell immobile la base imponibile...7 1.3 La

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 37/22.- VERONA- Corte Giorgio Zanconati. / - Tel 045/80840// -Fax 80/0423. Verona,

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 37/22.- VERONA- Corte Giorgio Zanconati. / - Tel 045/80840// -Fax 80/0423. Verona, TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 37/22.- VERONA- Corte Giorgio Zanconati. / - Tel 045/80840// -Fax 80/0423 Verona, 02-01-2010 Ai Sigg. Cancellieri - Sede e Sezioni distaccate del Tribunale Legnago e

Dettagli

Capitolo I Normativa tariffa forense

Capitolo I Normativa tariffa forense Capitolo I Normativa tariffa forense D.M. 8 aprile 2004, n. 127 - Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali,

Dettagli

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI INDICE SOMMARIO Abbreviazioni..... pag. XXI Costituzione della Repubblica Italiana.... pag. XXXI CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I-Degli organi giudiziari... artt. 1-68

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Schema Decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia di determinazioni degli importi e delle modalita di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato

Dettagli

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile Presentazione............................................. pag. 5 Abbreviazioni.............................................» 6 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente

Dettagli

INDICE PER ARTICOLI TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

INDICE PER ARTICOLI TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO Art. 474. Titolo esecutivo... pag. 1 1. Evoluzione del titolo esecutivo. Nulla executio sine titulo. L autonomia del processo esecutivo e la frattura tra cognizione

Dettagli

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE 1.1. Uno sguardo d insieme 1.2. Tabella di entrata in vigore degli articoli riformati e relativa applicabilità CAPITOLO SECONDO: LE

Dettagli

DOTT. SALVATORE FILOCAMO LE ESECUZIONI CIVILI DOPO IL 31 MARZO 15

DOTT. SALVATORE FILOCAMO LE ESECUZIONI CIVILI DOPO IL 31 MARZO 15 DOTT. SALVATORE FILOCAMO LE ESECUZIONI CIVILI DOPO IL 31 MARZO 15 PIGNORAMENTO IMMOBILIARE l'articolo 557 e' sostituito dal seguente: «Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). - Eseguita l'ultima

Dettagli

SINTESI DEL D.LGS 28/2010

SINTESI DEL D.LGS 28/2010 SINTESI DEL D.LGS 28/2010 AMBITO D APPLICAZIONE E IPOTESI DI RICORSO AMBITO DI APPLICAZIONE Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia sono competenti in tutte le controversie

Dettagli

Indice del materiale presente nel Cd-Rom... Prefazione...

Indice del materiale presente nel Cd-Rom... Prefazione... Indice Indice del materiale presente nel Cd-Rom... Prefazione... Capitolo I Principi generali... 1. Tutela dei diritti e degli interessi legittimi... 2. Onere della prova... 1. Istanza per la cessione

Dettagli

INDICE PARTE PRIMA I PRINCIPALI PROCESSI SPECIALI A COGNIZIONE PIENA CAPITOLO I

INDICE PARTE PRIMA I PRINCIPALI PROCESSI SPECIALI A COGNIZIONE PIENA CAPITOLO I INDICE PARTE PRIMA I PRINCIPALI PROCESSI SPECIALI A COGNIZIONE PIENA CAPITOLO I LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZIALI 1. Introduzione... 3 2. Le caratteristiche fondamentali del rito speciale... 4

Dettagli

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A) (2) (1/circ).

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A) (2) (1/circ). D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A) (2) (1/circ). Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

Dettagli

Indice sommario del codice di procedura civile

Indice sommario del codice di procedura civile INDICI Indice sommario del codice di procedura civile LIBRO PRIMO Disposizioni generali TITOLO I - Degli organi giudiziari... 1a 68 Capo I-Del giudice... 1a 56 Sezione I-Della giurisdizione e della competenza

Dettagli

Indice sommario del codice di procedura civile

Indice sommario del codice di procedura civile Indice sommario del codice di procedura civile LIBRO PRIMO Disposizioni generali TITOLO I - Degli organi giudiziari... 1 a 68 Capo I-Del giudice... 1a 56 Sezione I-Della giurisdizione e della competenza

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo I ATTI PRODROMICI E PREPARATORI

INDICE SOMMARIO. Capitolo I ATTI PRODROMICI E PREPARATORI INDICE SOMMARIO Capitolo I ATTI PRODROMICI E PREPARATORI F001 Istanza per rilascio di altre copie in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.)... Pag. 3 F002 Atto di precetto su sentenza (artt. 479 e 480 c.p.c.)...»

Dettagli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Circolare del 13-05-2002 OGGETTO: Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari. Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto

Dettagli

LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA... 9 CODICE DI PROCEDURA CIVILE R.D. 28 OTTOBRE 1940, N. 1443 (G.U. 28 OTTOBRE 1940, N. 253, S.O.). APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE... 33 LIBRO PRIMO

Dettagli

IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO

IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO SOMMARIO CAPITOLO 1 IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO 1. Introduzione... 1 2. I tipi di opposizione... 2 2.1. Il contenuto della domanda giudiziale... 3 3. Le opposizioni atipiche...

Dettagli

Decreto Incentivi 4: Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione

Decreto Incentivi 4: Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione Circolare n. 8 del 30 Luglio 2010 Decreto Incentivi 4: Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione Premessa Il Decreto Legge del 25.03.2010 n. 40 convertito con modificazioni nella

Dettagli

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI) CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 1. Premessa... pag. 3 2. L impianto complessivo della riforma.... pag. 8 3. Le modifiche al codice di procedura civile: 3.1. Le modifiche agli articoli

Dettagli

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I IL TITOLO ESECUTIVO... 3 1 Titolo esecutivo: generalità (art. 474)... 5 2A Titolo esecutivo giudiziale: procedura (art. 474)... 6 2B Titolo esecutivo giudiziale: casistica

Dettagli

ESECUZIONI MOBILIARI ATTI INTRODUTTIVI DELLE ESECUZIONI MOBILIARI

ESECUZIONI MOBILIARI ATTI INTRODUTTIVI DELLE ESECUZIONI MOBILIARI 1) Iscrizione al ruolo del pignoramento ESECUZIONI MOBILIARI ATTI INTRODUTTIVI DELLE ESECUZIONI MOBILIARI a) presso il debitore Tipologia busta: Atto introduttivo esecuzioni mobiliari-pignoramento Atto

Dettagli