Circolare Informativa n. 6/2002. Alle Società Consorziate. Roma, 15 aprile 2002

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1 Circolare Informativa n. 6/2002 Alle Società Consorziate Roma, 15 aprile 2002 Rif.: 240 Oggetto: D.L. 11 marzo 2002, n. 28, recante Modifiche all art. 9 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato d iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonchè alla L. 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione - D.P.R. 1 marzo 2001, n. 126, contenente la disciplina relativa alle modalità di versamento del contributo. 1. Premessa e precedenti normativi L art. 9 della L. n. 488/1999 (cfr. ns. circ. inf. nn. 24/1999 e 1/2000) ha soppresso l imposta di bollo, la tassa d iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell ufficiale giudiziario (ma non anche l imposta di registro) dovuti per i procedimenti civili, penali, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione e, in loro vece, ha introdotto, per ogni grado di giudizio, un contributo unificato d iscrizione a ruolo,

2 di entità crescente, secondo determinati scaglioni indicati nella tabella 1, allegata alla citata L. n. 448/1999 (vedi allegato 1). Tale articolo ha, altresì, reso esenti da imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a 100 milioni di lire ( ). Il termine di entrata in vigore del provvedimento, originariamente previsto per il 1 luglio 2000, era stato inizialmente prorogato al 1 luglio 2001 dall art. 33, comma 9, della L. n. 388/2000, poi rinviato al 1 gennaio 2002 dal D.L. n. 246/2001, convertito nella L. n. 330/2001, ed infine fissato al 1 marzo 2002, come stabilito dall art. 9, comma 22, della L. n. 448/2001. Tale disciplina è stata di recente modificata dal D.L. del 11 marzo 2002, n. 28, pubblicato nella G.U. n. 60, del 12 marzo 2002, da convertire entro l 11 maggio 2002, soprattutto per quanto concerne le diverse categorie di atti imponibili, la determinazione della base imponibile, le sanzioni indirette, la riscossione coattiva del contributo e il regime transitorio. Esamineremo, pertanto, le disposizioni modificate dal decreto, avvertendo che esso potrebbe essere oggetto di eventuali emendamenti recepiti in sede di definitiva conversione in legge; pertanto, se opportuno, ritorneremo sull argomento una volta concluso l iter legislativo del provvedimento. Tratteremo inoltre taluni aspetti operativi conseguenti alle modalità di versamento del contributo unificato, disciplinate dal regolamento contenuto nel D.P.R. n. 126/ Presupposti soggettivi A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 28/2002 per meglio definire l ambito soggettivo del provvedimento, è stato previsto che il contributo unificato è dovuto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l assegnazione o la vendita di beni pignorati. 2

3 La parte proponente sopporta altresì l onere del pagamento anche nel caso di integrazione del valore della causa conseguente ad una nuova domanda o a una domanda riconvenzionale o comunque a un intervento autonomo, nell ipotesi in cui, a seguito dei suddetti interventi, scatti lo scaglione superiore previsto nella tabella 1 contenuta nella L. n. 488/1999 (vedi allegato 1). In tal caso il contributo integrativo è dovuto nei limiti dell aumento di valore delle cause e deve essere versato per la prima udienza utile (cfr. Circ. Min. Giustizia n. 2, del 12 marzo 2002). Per completezza si segnala che l art. 3 del D.L. in esame modifica l art. 71 delle norme di attuazione del c.p.c., stabilendo che nella nota d iscrizione a ruolo, oltre l indicazione delle generalità delle parti, del procuratore che si costituisce, dell oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e della udienza fissata per la prima comparizione, sia annotato il codice fiscale delle parti. 3. Gli atti imponibili L art. 1, comma 5, del D.L. n.28/2002, con riferimento all ambito applicativo del contributo unificato, ha riformulato il comma 8 del citato art. 9, stabilendo che non sono soggetti i procedimenti già esenti dall imposta di bollo, senza limiti di competenza o di valore, o da ogni spesa, tassa, diritto di qualsiasi specie e natura, nonchè i procedimenti di rettificazione di stato civile, quelli in materia tavolare, quelli cautelari attivati in corso di causa e quelli di regolamento di competenza e di giurisdizione. Rispetto alla precedente formulazione è stata soppressa quella parte che prevedeva l esenzione dal contributo anche per gli atti esenti dall imposta di registro. Dato che il contributo non sostituisce l imposta di registro, tale riferimento sarebbe stato infatti fuorviante, considerando che sussistono i procedimenti esenti da bollo ma non dall imposta di registro e viceversa. 3

4 In particolare, si ricorda che tra gli atti ed i provvedimenti già esenti dall imposta di bollo rientrano i procedimenti davanti alla Corte Costituzionale, quelli giurisdizionali ed amministrativi in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari, di lavoro e pubblico impiego, di pensioni o di reversibilità, di equo canone delle locazioni di immobili urbani, di conciliazione in materia di lavoro, nonché quelli per la tutela dei minori e degli interdetti, compresi quelli relativi al procedimento di adozione speciale ed affidamento, e infine quelli in materia penale, ad eccezione degli atti di cui all art. 21 della tariffa, allegata al citato D.P.R. n. 642/1972. Giova comunque rammentare che l imposta di bollo, come chiarito dalla Circ. del Ministero di Giustizia n.1 del 26 febbraio 2002, si continua ad applicare per le istanze e le domande sotto qualsiasi forma presentate (ad esempio quelle per chiedere un certificato o la liquidazione di una consulenza) e per gli atti stragiudiziali compiuti dagli uffici giudiziari (ad esempio, il verbale di asseverazione stragiudiziale). Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte di uffici giudiziari, è invece dovuto un unico diritto fisso di 5,16 (pari a Lire ) per ogni atto (tabella 1, art. 6). Per completezza si segnala inoltre che rientrano nel regime di esenzione, come previsto all art. 2 del D.L. n.28/2002, i procedimenti in materia di equa riparazione di cui alla L. n. 89/2001, connessi alla salvaguardia dei diritti garantiti dalla convenzione per la tutela dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali recepiti ( 1 ). Per quanto riguarda l applicabilità del contributo al contenzioso tributario, la C.M. n. 21/E del 27 febbraio 2002 ha chiarito che esso non sostituisce l imposta di bollo negli atti e nei provvedimenti del processo tributario. E dubbio, tuttavia, se il contributo debba essere versato per i procedimenti presso la sezione tributaria della suprema Corte di Cassazione. E stato osservato, al 4

5 riguardo, che, in ragione di una presunta specialità del rito tributario sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 53, del 12 marzo 1998, rispetto alle altre tipologie di giudizio, si potrebbe sostenere l esclusione dall applicazione del contributo; tale interpretazione, tuttavia, non ha trovato conferma nei chiarimenti ministeriali finora espressi sul punto. Restano, in ogni caso, esenti dal bollo (art. 5 Tab. all. al D.P.R. n. 642/1972) gli atti del procedimento di riscossione dei tributi di ogni tipo, ivi comprese le entrate di qualsiasi natura degli enti autorizzati ad avvalersi dei concessionari del servizio nazionale di riscossione. Con riferimento agli atti da compiere prima della costituzione in giudizio, come ad esempio l atto di citazione, sono stati avanzati dubbi se tale atto debba ritenersi anch esso compreso nell esenzione conseguente al pagamento del contributo, considerando che non sempre tale atto è seguito dall iscrizione a ruolo. Tali dubbi non sembrano peraltro fondati sulla ratio della disposizione, in quanto è evidente che sia la citazione che l appello o l atto introduttivo del giudizio amministrativo rivestono un ruolo costitutivo del giudizio, di modo che la loro esclusione dall esenzione sarebbe irrazionale, considerando che gli elementi necessari per la determinazione del contributo emergono proprio da tali atti. Lo stesso principio dovrebbe valere anche per gli atti del processo esecutivo che precedono l istanza di vendita o di assegnazione. Si segnala inoltre che, in materia, è stato introdotto l istituto della prenotazione a debito (e quindi l imputazione dell onere al condannato), nell ipotesi che il contributo unificato sia dovuto a seguito di domanda risarcitoria formulata nel procedimento penale; l esercizio dell azione civile in sede penale, con la quale si richiede la sola pronuncia di condanna generica del responsabile è, invece, esclusa dal pagamento del contributo. La ratio di tale disposizione ricalca quella dell art. 59, lett. d), del D.P.R. n. 131/1986, in materia d imposta di registro, secondo il quale si registrano 1 Negli emendamenti accolti in sede parlamentare, è stata prevista l esenzione anche per le controversie in materia di famiglia e minori che abbiano per oggetto il mantenimento della prole, 5

6 a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, il cui onere incombe al condannato, evitando di gravare di tale onere la persona offesa dal reato. 4. Base imponibile La base imponibile del contributo, determinata ai sensi dell art. 10 e seguenti del c.p.c., deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni dell atto introduttivo del procedimento. In caso di modifica di tale valore, la parte che vi ha interesse è tenuta a fare un espressa dichiarazione e ad integrare, in relazione all aumento, il versamento del contributo. Il D.L. n. 28/2002 ha inoltre introdotto talune modifiche alla tabella 1 di cui alla L. n. 488/1999 (vedi allegato 1), segnatamente, per quanto riguarda le procedure fallimentari, i procedimenti di convalida di sfratto, i procedimenti di volontaria giurisdizione, le procedure di opposizione agli atti esecutivi, le procedure in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione delle delibere condominiali. In particolare, viene fissato, al n. 3-bis della tabella 1, un unico scaglione pari a 516,50 per le procedure fallimentari nelle quali non residua, tra i beni del fallimento, denaro sufficiente per le spese giudiziali, spese che, ai sensi dell art. 91 del R.D. n. 267/1942, vengono anticipate dall Erario per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento fino alla chiusura della procedura. Al n. 4 della Tabella viene soppresso, invece, il riferimento sia ai procedimenti di convalida di sfratto di cui al Libro IV, titolo I, capo II del c.p.c., sia a quelli in materia di famiglia e stato delle persone contenuti Libro IV, titolo II, che sono oggetto, rispettivamente, dei nn. 4-bis e 5-ter. nonché per i procedimenti di interdizione, inabilitazione, dichiarazione di morte presunta o assenza. 6

7 Resta ferma, invece, quella parte del n. 4 che prevede la riduzione al 50% del contributo per i procedimenti di cui al Libro IV, titolo I, capo I, III e IV c.p.c., compreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento. Resta di conseguenza dubbio il trattamento degli altri atti della procedura fallimentare, come, ad esempio, l insinuazione al passivo o l opposizione allo stato passivo del fallimento. Al n. 4-bis viene stabilito un contributo pari a 62,00 per i procedimenti di volontaria giurisdizione e per i procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone di cui al Libro IV, titolo II del c.p.c., fatta eccezione per i procedimenti di separazione dei coniugi già esenti dal bollo ai sensi dell art. 19 della L. n. 74/1987. Al n. 5-bis viene fissato un contributo unico di 103,30 per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi e vengono esentati i procedimenti esecutivi di consegna e rilascio, di cui all art. 605 c.p.c. e seguenti, dato che nel corso degli stessi l intervento del giudice è solo eventuale. Al n. 5-ter viene stabilito, per le procedure in materia di locazione e comodato, occupazione senza titolo e impugnazione delle delibere condominiali, un contributo fisso pari a 103,30, a causa delle difficoltà evidenziate dagli operatori del settore per determinare il valore delle cause in materia locatizia, come ad esempio nel caso di sfratto per finita locazione o di sfratto per morosità o per i procedimenti relativi alla determinazione del canone o nel caso d intimazione di licenza per finita locazione ( 2 ). 5. Sanzioni indirette e riscossione coattiva 2 Negli emendamenti approvati sembra sia previsto che, nelle procedure di sfratto, la base imponibile venga determinata, nei casi di morosità, dalla somma dei canoni non pagati sino alla data di notifica della citazione, mentre, nei casi di finita locazione, tale valore è costituito dal canone di un anno. 7

8 Tra le modifiche introdotte dal D.L. n. 28/2002 giova segnalare all art. 1, comma 1, la soppressione della sanzione indiretta, contenuta in quella parte dell art. 9, comma 3, della L. n. 488/1999, che prevedeva l irricevibilità dell atto nel caso di inesatto pagamento del contributo unificato. Tale soppressione è diretta ad evitare eccezioni d incostituzionalità che si sarebbero potute sollevare qualora l esercizio dell azione fosse subordinato al pagamento di un contributo avente natura tributaria (cfr. relazione di accompagnamento al D. L. in esame). La riscossione del contributo unificato in caso di mancato o insufficiente pagamento è disciplinata secondo i principi generali della riscossione tributaria contenuti nei decreti legislativi nn. 237/1997, 46/1999, 112/1999. La procedura di riscossione (comma 5-bis) è anch essa estremamente semplificata, disponendo essa che se entro dieci giorni dal momento in cui viene ad esistenza il presupposto del pagamento del contributo o della sua integrazione, il funzionario addetto all ufficio giudiziario che constati l omesso o insufficiente pagamento dello stesso, debba notificare con raccomandata a.r. alla parte l invito al pagamento di quanto dovuto sulla base della dichiarazione resa. Se entro un mese la parte non procede al pagamento, si procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo da parte del concessionario per la riscossione, con addebito di interessi al saggio legale decorrenti dalla data del deposito degli atti. Da tale disposizione non sembra emergere la solidarietà delle parti nel pagamento del contributo nè viene indicata una possibile procedura contenziosa in ordine alla debenza dello stesso; in particolare non viene prevista la erroneità della indicazione del valore della causa ovvero quella della sua natura in base agli elementi concretamente dedotti in giudizio. 6. Il regime transitorio 8

9 Il regime transitorio è stato profondamente modificato, prevedendo l obbligatorietà, anziché la facoltatività, del pagamento del contributo per le cause già iscritte a ruolo dalla data del 1 marzo 2002, in modo da evitare le complicazioni conseguenti alla coesistenza di due distinti regimi ( 3 ). Ne sono quindi esclusi solo i procedimenti iscritti a ruolo prima del 1 gennaio 1992 e quelli rimessi o assunti in decisione alla data dell entrata in vigore del D. L. in esame, anche se rimessi sul ruolo successivamente. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 gennaio 1992 al 28 febbraio 2002, la parte dovrà versare per la prima udienza utile il contributo di cui alla tabella 1, con le seguenti riduzioni alla misura: - del 20 per cento per le cause iscritte prima dell anno 1997; - del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1 gennaio 2000; - del 70 per cento per le cause iscritte dal 1 gennaio Il regime transitorio prevede infine che, per i procedimenti interessati dalla legge, non si procede a rimborso o a ripetizione di quanto pagato per bollo, tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria, diritti di chiamata in causa e di tassa fissa. 7. Le modalità di versamento del contributo Le modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari sono state disciplinate dal D.P.R. del 1 marzo 2001, n. 126 (pubblicato nella G.U. del 18 aprile 2001, n. 90). Il contributo può essere corrisposto sia utilizzando il modello F23, sia mediante il versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, sia, infine, mediante versamento fatto presso le rivendite di generi di 3 Secondo taluni emendamenti presentati, per le cause in corso alla data del 1 marzo, potrebbe essere consentita, alla parte, la scelta tra la disciplina previgente ovvero quella del contributo unificato ridotta del 50 per cento. 9

10 monopolio e di valori bollati, secondo le modalità indicate nella risoluzione n. 60/E del 27 febbraio In particolare, per il pagamento tramite F23, da presentare presso le banche, gli uffici postali o i concessionari della riscossione, deve essere indicato l ufficio giudiziario adito, le generalità ed il codice fiscale dell attore (o ricorrente), nonché le generalità del convenuto (o resistente); in caso di pluralità i convenuti (o resistenti) s indica il primo nominativo riportato nell atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei soggetti restanti. Per il versamento tramite conto corrente postale è stato predisposto (all. 2) un apposito bollettino postale conto corrente n nel retro del quale, nello spazio riservato alla causale, vanno riportati sia il codice fiscale dell attore o ricorrente che l ufficio giudiziario adito. Per il pagamento effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati è necessario che la parte compili il modello per la comunicazione di versamento, ed apponga ad esso un apposito contrassegno rilasciato dal rivenditore, comprovante l avvenuto pagamento del contributo (allegato 3). Le ricevute di pagamento, diverse al contrassegno, come chiarito dalla Circ. del Ministero di giustizia, Dipartimento degli affari di giustizia, n. 1/2002, devono, comunque, essere allegate al modello di comunicazione del versamento, per una maggiore esaustività dei dati comunicati; ciò vale sia se le parti sono tenute al deposito della nota di iscrizione a ruolo o di altro atto equipollente, sia se non sono tenute a tale obbligo. La ricevuta del versamento, effettuato utilizzando il modello F23, ovvero tramite conto corrente postale o presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, che costituisce la prova dell avvenuta ottemperanza dell obbligazione tributaria, deve essere sempre allegata all atto giudiziario per il quale il versamento stesso è stato effettuato e inserita nel fascicolo d ufficio (art. 5, del D.P.R. n. 126/2001). 10

11 Si fa riserva d intervenire sulla materia in sede di definitiva approvazione del provvedimento. Distinti saluti. Il Presidente (Avv. Sergio Dus) Allegati: n. 3 PM/sm/ Circ.contrib.unif. 11

12 Allegato 1 Tabella 1 di cui alla L. n. 488/1999 con i valori convertiti in euro ( 4 ) (articolo 9, comma 2) 1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi: a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a 1.032,91; b) 61,97per i processi di valore superiore a 1.032,91e fino a 5.164,57; c) 154,94 per i processi di valore superiore a 5.164,57e fino a ,84; d) 309,87per i processi di valore superiore a ,84 e fino a ,69; e) 413,17per i processi di valore superiore a ,69 e fino a ,45; f) 671,39 per i processi di valore superiore a ,45 e fino a ,90; g) 929,62 per i processi di valore superiore a , I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lett. d) del comma 1 della presente tabella. 3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lett. d), comma 1 della presente Tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. 3-bis. Nell'ipotesi di cui all'art. 91 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è dovuto il contributo pari a euro 516,50. (Numero inserito dall'art. 1, comma 7, D.L. n. 28/2002). 12

13 4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro IV, titolo I, capo I, III e IV, (Le parole, capo I, III e IV sono state inserite dall art. 1, comma 8, del D. L. n. 28/2002) [e II,] (Parole soppresse dall'art. 1, comma 8, D.L. n. 28/2202) del c.p.c., compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei confronti di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. [Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'art. 669-quater del c.p.c.] (Periodo soppresso dall'art. 1, comma 8, D.L. n. 28/2002). 4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro IV, titolo II, ad eccezione del capo I, del c.p.c., è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della presente tabella. (Numero inserito dall'art. 1, comma 9, D.L. n. 28/2202). 5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 delle presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella, ridotto alla metà. 5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a 103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio. (Numero inserito dall'art. 1, comma 10, D.L. n. 28/2002). 5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e d impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a 103,30. (Numero inserito dall'art. 1, comma 11, D.L. n. 28/2002). 6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a 5,16 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine. 4 Cfr. Circ. del Min. di Giustizia n. 2, del 12 marzo

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