Contributo unificato ai raggi X. L esame realizzato dal DF
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- Lino Alberti
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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Normativa e prassi Contributo unificato ai raggi X. L esame realizzato dal DF 22 Settembre 2011 Sfuggono al prelievo le istanze di sospensione, anche quando sono proposte con atto separato, precedente o successivo alla proposizione del ricorso principale Dopo le prime precisazioni, contenute nella nota del 7 luglio scorso, il dipartimento delle Finanze direzione della Giustizia tributaria ha tracciato le linee guida sul contributo unificato nel processo tributario. Il tutto, nella circolare n. 1/Df del 21 settembre, vero e proprio vademecum che, oltre a effettuare un riepilogo del quadro normativo di riferimento, offre importanti chiarimenti e precisazioni. Va ricordato che il contributo unificato, già in vigore nel processo civile e amministrativo, è stato esteso a quello tributario a opera del Dl 98/2011. Variazioni sul tema sono poi arrivate con la manovra di ferragosto (Dl 138/2011). Il punto di partenza Il tributo si applica ai ricorsi notificati a partire dal 7 luglio 2011, intendendo per ricorsi notificati tutti gli atti introduttivi di nuovi giudizi di primo grado, di appello e di esecuzione. Cosa si tassa Allo stato attuale dell arte del processo tributario, il contributo è dovuto per i seguenti atti e provvedimenti: 1 di 5
2 ricorso e appello principale avverso le sentenze di primo e secondo grado appello incidentale riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale istanza di revocazione opposizione di terzo ex articolo 404 cpc ricorso in ottemperanza motivi aggiunti, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso contro atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio. Non sono, quindi, soggetti al contributo unificato i motivi aggiunti proposti a integrazione o chiarimento di quelli contenuti nel ricorso originario reclamo con o senza proposta di mediazione (articolo 17-bis, Dlgs 546/1992) al momento del deposito nella segreteria della Commissione riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione atti di intervento dei litisconsorti istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo fatta dall ufficio (articolo 22, Dlgs 472/1997) reclamo contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale. Cosa non si tassa Questo, invece, l elenco degli atti e provvedimenti che saltano il contributo: istanza di sospensione dell esecuzione dell atto impugnato, anche se proposta con atto separato, antecedente o successivo alla proposizione del ricorso principale istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni istanza di sospensione proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione istanza di correzione materiale della sentenza riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli articoli 39 e 2 di 5
3 40 del Dlgs 546/1992 riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria dichiarata competente istanza di regolamento preventivo di giurisdizione reclamo con o senza proposta di mediazione (articolo 17-bis, Dlgs 546/1992), al momento della presentazione alla direzione provinciale o regionale dell Agenzia delle Entrate che ha emanato l atto relazione depositata dal consulente tecnico chiamata in causa del terzo. Chi deve pagare La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. La regola è fissata dall articolo 14, comma 1, del Testo unico delle spese di giustizia (Dpr 115/2002). Questo vuol dire che il pagamento spetta al resistente, se si costituisce in giudizio prima dell attore. Fa eccezione alla regola l ipotesi in cui il ricorrente o l appellante non si costituiscano in giudizio nei prescritti 30 giorni: in tale caso, il contributo è risparmiato anche alla parte resistente (ricorso o appello saranno, difatti, dichiarati inammissibili). Principi generali a parte, la circolare ha precisato che il contributo è dovuto: da chi propone reclamo, con o senza proposta di mediazione, nelle controversie di valore non superiore a 20mila euro (articolo 17-bis, Dlgs 546/1992) dal proponente nella revocazione e nel giudizio di ottemperanza. Quanto e dove si paga L importo del contributo è commisurato al valore della lite, con questo scaglionamento: 30 euro per le controversie fino a 2.582,28 euro 60 euro per le controversie di valore superiore a 2.582,28 euro e fino a 5mila euro 120 euro per le controversie di valore superiore a 5mila e fino a 25mila euro 250 euro per le controversie di valore superiore a 25mila euro e fino a 75mila euro 3 di 5
4 500 euro per le controversie di valore superiore a 75mila euro e fino a 200mila euro euro per le controversie superiori a 200mila euro. Il suo pagamento può essere effettuato con versamento: ai concessionari, utilizzando il modello F23, codice tributo 941-T presso gli uffici postali, utilizzando l apposito conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. Tutte le modalità di pagamento prevedono, comunque, il rilascio di una ricevuta da allegare al ricorso al momento del deposito. Il valore della lite Per valore della lite si intende l importo del solo tributo, senza considerare gli interessi e le eventuali sanzioni irrogate con l atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito, chiaramente, dal loro importo. In primo grado, il riferimento per individuare il valore della lite è l ammontare del tributo (o dei tributi) oggetto del ricorso principale. Per i giudizi di secondo grado, il valore della controversia è identificato dal contenuto della sentenza (pari all importo di primo grado, in caso di rigetto; importo determinato nella sentenza, in caso di accoglimento parziale). Nell appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza che è oggetto dell appello stesso. Il Dl 138/2011 ha disposto che se il valore della controversia è indeterminabile, il contributo è fissato automaticamente a 120 euro. La norma ha effetto sui ricorsi notificati a decorrere dal 17 settembre 2011 (dalla data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del Dl). Per quelli notificati fino al 16 settembre, invece, la misura del contributo dovuto per le controversie di valore indeterminato è pari a 30 euro. La circolare individua fra le controversie di valore indeterminabile: 4 di 5
5 quelle relative alle operazioni catastali (intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni, ripartizione dell estimo tra compossessori, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale) l impugnazione del provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione all anagrafe delle Onlus. Occhio alla dichiarazione Il nuovo comma 3-bis dell articolo 14 del Testo unico delle spese di giustizia, nei processi tributari, il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell ipotesi di prenotazione a debito. La mancanza, per i ricorsi notificati a partire dal 17 settembre, è punita con l applicazione del contributo previsto per lo scaglione più alto, attestandosi, quindi, sui euro. Occhio a Pec e codice fiscale. Ma con moderazione Il contributo unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, così come quando la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso. La maggiorazione scatta solo per il ricorso in primo grado o per l appello principale o incidentale. In proposito, la circolare tende una mano a smemorati e distratti: Tenuto conto che la maggiorazione si configura quale sanzione amministrativa, si ritiene che la mancata indicazione della PEC e del codice fiscale possa essere sanata tempestivamente dalla parte - previa apposita richiesta, anche informale, della Segreteria della Commissione tributaria competente - con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti. Non è necessario che tale atto venga notificato alla controparte prima del deposito. di r.fo. URL: 5 di 5
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