REGOLAMENTO COMUNALE DEL MICROCREDITO

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1 REGOLAMENTO COMUNALE DEL MICROCREDITO PARTE PRIMA IL FONDO Art 1 Denominazione Il Comune di Lodi promuove la costituzione del Fondo Lodigiano del Microcredito Lavorativo e Microimprenditoriale (di seguito Fondo). A tale Fondo il Comune di Lodi si impegna a versare la somma di ,00, così come previsto dall art. 22 della convenzione per la concessione della Tesoreria Comunale, concessione assegnata con determina dirigenziale n del Tale denominazione potrà essere modificata con le modalità previste all art. 20 del presente regolamento. Art. 2 Scopi Il Fondo agevola l inclusione sociale dei soggetti non bancabili, superando gli ostacoli economici e finanziari nell intraprendere o sostenere attività lavorative o microimprenditoriali. Il Fondo opera con i residenti in Lodi e nel Lodigiano, inteso nella sua accezione storico culturale, ed agevola la partecipazione territoriale alle problematiche del microcredito e della microfinanza. Il Fondo si fregia di adottare modalità di gestione etica del denaro, secondo i principi della trasparenza e della sostenibilità. Principi che sono attuati con il coinvolgimento degli enti locali, associazioni di categoria, istituti finanziari e di credito nella partecipazione economica e gestionale del Fondo stesso. Art. 3 Strumenti Il Fondo opera attraverso un Comitato di Gestione e di Indirizzo (di seguito Comitato), regolarmente riconosciuto, composto da rappresentanti del territorio Lodigiano che per profilo istituzionale, competenza tecnica e per sensibilità sociale e culturale possano contribuire al raggiungimento degli scopi di cui Art. 2. Art. 4 Monitoraggio Nello Statuto del Comitato dovrà essere prevista un attività di monitoraggio del Fondo con momenti di verifica almeno annuali attraverso relazioni da inviare ai soci. PARTE SECONDA IL COMITATO Art. 5 Composizione Il Comitato potrà essere composto da Consiglieri nominati dal Presidente della Provincia di Lodi, dal Vescovo della Diocesi di Lodi, dal Presidente della Camera di Commercio di Lodi, dall Istituto di Credito concessionario del servizio di Tesoreria del Comune di Lodi, dal Sindaco di Lodi. Ogni ente nomina e rinnova la nomina di n. 1 consigliere secondo modalità proprie. Non è prevista supplenza dei consiglieri nominati. L attività del Comitato è improntata alla massima condivisione tra i consiglieri delle scelte da loro operate; tuttavia in caso di parità di numero di consiglieri il voto del Presidente vale doppio. Possono essere ammessi dal Comitato così composto ulteriori Consiglieri indicati da soggetti giuridici, pubblici o privati, anche in forma consorziata, che abbiano versato al Fondo un contributo di almeno ,00 euro. Il Comitato si esprime formalmente sull ammissione di questi ulteriori Consiglieri. Non potranno essere ammessi coloro che abbiamo subito nei cinque anni precedenti condanne penali di qualunque tipo o sanzioni da organi di vigilanza. Al raggiungimento del numero di dieci Consiglieri sarà eletto un Vice Presidente.

2 Al raggiungimento di 15 consiglieri, potrà essere eletto un Consiglio Direttivo a cui possono essere demandati compiti del Comitato ancorché previsti in questo documento Art. 6 - Incarico dei Consiglieri I Consiglieri hanno una nomina biennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Successivamente, lo stesso consigliere può essere nuovamente nominato, anche da altro ente, trascorsi dodici mesi. I consiglieri nominati dagli enti di cui al primo comma dell art.5 hanno una nomina triennale, rinnovabile di altri tre anni. Successivamente gli Enti richiamati effettueranno nomine e rinnovi biennali. L Istituto di Credito concessionario del rapporto di Tesoreria con il Comune di Lodi può mantenere il medesimo consigliere per la durata dell intera concessione. In caso di mancata nomina da parte dell ente, il consigliere decade al termine del suo mandato. Il numero dei consiglieri nominati dovrà essere sempre almeno pari a tre o cinque componenti; l eventuale necessario completamento avviene ad opera del Comune di Lodi; in tal caso ha validità annuale. Art. 7- Autonomia giuridica e patrimoniale Il Comitato opera in piena autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria e a tal fine si dota di uno Statuto e dovrà essere riconosciuto e possedere personalità giuridica. Gli obblighi che assume non possono in alcun caso ricadere, né direttamente, né indirettamente, sui soggetti giuridici pubblici e privati che ne hanno contribuito alla composizione. Il Comitato può essere affidatario di ulteriori incarichi tesi a utilizzare le competenze maturate nella gestione del Fondo. Il Comitato oltre che con l istituto di credito affidatario stipula accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati dal curriculum coerente con i principi ed i valori previsti dal presente regolamento. I Consiglieri e il Presidente assumono tutte le iniziative e decisioni idonee all attuazione di questo articolo. Art. 8 Ruolo dei Consiglieri I Consiglieri favoriscono lo scambio di informazioni tra il Comitato e l Ente/ Organo che li ha nominati, e favoriscono la conoscenza delle attività del Fondo e del Comitato nel Lodigiano, in relazione agli ambiti culturali, istituzionali, tecnici, da cui provengono. I Consiglieri sono attivi nell agevolare la definizione delle pratiche Art. 9 Conflitti di interesse Il Comitato decide e regolamenta in merito ai conflitti di interesse dei Consiglieri e del Presidente del Comitato stesso. Non c è conflitto di interesse tra l istituto di credito assegnatario e la carica di Consigliere o Presidente Art. 10 Il Presidente Il Presidente è eletto dai consiglieri. Per i primi due anni il Presidente è il consigliere nominato dal Comune di Lodi, negli anni successivi si rispetta una rotazione annuale. Egli rappresenta il Comitato legalmente e pubblicamente. Art Impedimento del Presidente Il Comitato, dopo aver eletto il Presidente, regolamenta la sua eventuale sostituzione temporanea o anticipata per impedimento soggettivo od oggettivo. Art. 12 Espressione del voto I Consiglieri si esprimono con voto palese; ad ogni consigliere corrisponde un voto

3 PARTE TERZA IL MICROCREDITO Art 13 Caratteristiche dei microcrediti I microcrediti sono concessi a persone fisiche o a persone giuridiche che abbiano necessità di supportare o attivare iniziative di piccola imprenditoria o funzionali ad attività lavorative individuali. Il Comitato decide annualmente in merito al taglio massimo. Il Comitato decide con cadenza quinquennale a quale istituto di credito assegnare la gestione operativa dei microcrediti, agevolando al massimo le procedure di istruttoria, al fine di contenere i costi e garantire la giusta remunerazione all ente gestore. Il microcredito è concesso dal Comitato in accordo con il garante morale (persona fisica, associazione, altro). Ogni microcredito è seguito da un consigliere (Tutor) che in accordo con il garante morale, terrà i contatti con l affidato. Il Comitato decide e prevede statutariamente sulla eventuale copertura dei crediti con garanzie personali. Il Comitato stabilisce i criteri di valutazione dei progetti. Art.14 Partecipazione a bandi Il Comitato può, con gestione separata dal Fondo, partecipare attivamente e passivamente a bandi e iniziative nazionali coerenti con gli obiettivi sociali e ambientali del presente regolamento Art. 15 Gestione economica e finanziaria della liquidità Le somme liquide del Fondo sono investite direttamente o indirettamente in attività produttive che non prevedano il commercio degli armamenti ed in attività gravemente lesive della salute, dell ambiente, della tutela dei minori e dell infanzia, o fondate sulla repressione delle libertà civili. Art. 16 Autonomia gestionale Il Comitato di norma non riceve contributi per la gestione, nel rispetto del criterio della autonomia e della sostenibilità del progetto complessivo. Art. 17 Garante Morale e Consigliere Tutor Gli aspiranti al credito dovranno individuare o dovranno essere presentati da un Garante Morale, sia esso persona fisica o giuridica rappresentata dal suo Presidente. E compito del garante morale avere un contatto con l affidato secondo le indicazioni del Comitato. Egli rappresenta la società in genere, società che dà fiducia e benefici e che riceve in cambio fiducia e benefici dal buon esito e conclusione dell operazione creditizia. Il Garante Morale rimane tale per l intera durata del prestito e si astiene dal sovvenzionare economicamente l affidato. A richiesta può essere sostituito in accordo con il Comitato Il Consigliere Tutor segue l istruttoria e l attività di rimborso, raccordandosi con il Garante Morale e l istituto di credito assegnatario. Egli ha il compito di risolvere gli eventuali incagli burocratici che l affidato dovesse incontrare nello svolgimento della sua attività Un consigliere, o l ente che egli rappresenta, non può essere contestualmente Tutor e Garante Morale dello stesso soggetto. Detti soggetti saranno meglio individuati nello Statuto del Comitato.

4 PARTE QUARTA GESTIONE TOTALMENTE AUTONOMA Art. 18 Sviluppo delle attività del Fondo Il Fondo che abbia superato la cifra di ,00 euro potrà essere gestito autonomamente dal Comitato in tutte le sue fasi, in accordo con la normativa vigente e le prescrizioni e le autorizzazioni delle autorità di vigilanza Il Comitato deciderà in relazione alla attuazione della citata modalità di gestione considerando i seguenti aspetti: - esperienza maturata; - rispondenza del Territorio; - vantaggi nello sviluppo delle attività e per il raggiungimento degli scopi Il Comitato potrà conseguentemente riesaminare le decisioni relative ai conflitti di interesse. Attivata questa fase, i costi di gestione del fondo, ove in deroga a quelli previsti all Art. 23, dovranno essere fissati annualmente e dovranno essere non superiori a quelli previsti in situazioni analoghe PARTE QUINTA DISPOSIZIONI GENERALI Art. 19 Compensi e Retribuzioni I Consiglieri e il Presidente non percepiscono compensi e retribuzioni; la loro partecipazione per le attività relative alla gestione del Fondo è su base volontaria. Rimborsi per le spese effettuate relativamente alle attività del Comitato possono essere riconosciuti nei limiti dei costi di gestione previsti nella parte quarta del presente regolamento Art Modifiche Le modifiche al presente regolamento sono previste in conformità alla legge e allo Statuto del Comune di Lodi. Art. 21 Principi di funzionamento Per quanto non espressamente previsto il Comitato assume decisioni e si autoregolamenta per favorire l ordinato svolgimento dei lavori, la chiarezza nei rapporti con i soggetti esterni e con i soggetti partecipanti, nel rispetto dei principi espressi nel presente regolamento Art Sede La sede del Comitato e del Fondo è un locale messo a disposizione in comodato dal Comune di Lodi su richiesta del Comitato Art. 23 Fonti di finanziamento Le fonti di finanziamento caratteristiche del Fondo sono costituite dai contributi a fondo perduto, lasciti e donazioni destinate al finanziamento dei microcrediti cosi come previsti dall art. 2 del presente regolamento. Fonti speciali di finanziamento possono essere contribuzioni e ricavi derivanti dall utilizzo delle competenze del comitato di cui all art. 7, o per contributi, lasciti, donazioni per progetti diversi Contribuiti, lasciti e donazioni di cui sono destinatario il Fondo o il Comitato, ove non meglio specificati, sono da intendersi come fonti di finanziamento caratteristiche.

5 Art. 24 Impieghi Le fonti di finanziamento caratteristiche sono impiegate come capitale o come garanzia nei microcrediti. A questo proposito il Comitato decide e regolamenta statutariamente. Parte di esse sono utilizzate per le spese di gestione del fondo, nella misura massima annuale del 5% delle risorse dirette (valore del fondo al dell anno precedente) e del 20% delle risorse indirette (introiti della gestione corrente dal 1 gennaio all ultimo giorno del mese precedente la spesa) Miglior definizione delle spese di gestione per casi e situazioni non previste (urgenze, anticipazioni, pubblicità per progetti speciali, ecc..) potranno essere motivatamente decise dal Comitato Le fonti speciali di finanziamento sono impiegate secondo le indicazioni ricevute dai datori delle contribuzioni o da decisioni del Comitato. Art. 25 Territorio Il Territorio di riferimento comprende tutti i 61 comuni della Provincia di Lodi ed i comuni di competenza della Diocesi di Lodi non rientranti nella Provincia di Lodi che sono i seguenti: Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Paullo, San Zenone al Lambro, San Colombano al Lambro e Tribiano, tutti della Provincia di Milano, i comuni di Dovera, Spino d Adda e Pandino in Provincia di Cremona, nonché il comune di Miradolo Terme in Provincia di Pavia. In caso di modifiche ai confini amministrativi della Provincia di Lodi o della competenza della Diocesi di Lodi, il Comitato prende atto e regolamenta l eventuale maggiore estensione territoriale. In caso venisse meno la struttura politica-organizzativa di uno o più enti, la rappresentanza ed il potere di nomina spetta all organo che si sostituisce. In caso la modifica crei incertezza, il Comitato nella presa d atto indica a maggioranza qualificata l Ente sostituendo. Art. 26 Norma finale transitoria E nominato coordinatore pro-tempore del Comitato il Sindaco di Lodi, o suo delegato, sino alla prima riunione del Comitato ed al solo scopo di portare a compimento tutti gli adempimenti necessari alla relativa costituzione.

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