Roma, 18 ottobre 2007 Prot. n. 8134/U/24 Circolare n. 988 N. allegati: Vari

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1 !""#$%&"&" # ' ('!!$!)&&**& Roma, 18 ottobre 2007 Prot. n. 8134/U/24 Circolare n. 988 N. allegati: Vari Ai Consigli Provinciali dell Ordine dei Consulenti del Lavoro LL.SS. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro LL.II. Al Signor Presidente del Consiglio di Amministrazione ENPACL ROMA Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria: - A.N.C.L. - SI.R.C.LA. - FE.NA.SI.C.L. - L.A.C.L. Loro Sedi Oggetto: CCNL relativo al personale del comparto degli Enti pubblici non economici. (Quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007). Si fa seguito alla circolare 987 del 4 ottobre 2007 prot. n. 7665/U/24 per comunicare che con l art. 15 del D.L. 159/2007 è stata prevista la retrodatazione al 1 febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali, definitivamente sottoscritti entro il 1 dicembre 2007, hanno previsto decorrenze successive al 1 febbraio A tale proposito, si invia copia della normativa e della documentazione ricevuta dal Comitato di Settore degli Enti Pubblici non Economici. Si comunica, inoltre, che il 31 ottobre p.v. scade il termine per l opzione di cui all art. 2, comma 1, del DM 7 marzo 2007, n. 45 per il personale degli Enti Pubblici non Economici iscritti a Enti Previdenziali diversi dall INPDAP. A chiarimento di quanto sopra, si invia copia della normativa e della circolare esplicativa emanata dall INPDAP. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Marina E. Calderone) MEC/mn

2 D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Omissis Rinnovi contrattuali Autorizzazione di spesa. 1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1 febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1 febbraio La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio definitivamente sottoscritti entro il 1 dicembre La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1 dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1 dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno Omissis.. Pagina 2 di 7

3 I S T I T U T O N A Z I O N A L E D I P R E V I D E N Z A P E R I D I P E N D E N T I D E L L A M M I N I S T R A Z I O N E P U B B L I C A Struttura di progetto per le attività tecniche del Comitato di Settore degli E.P.N.E. OGGETTO: Quesito art. 15 D.L. 159/2007 Roma, 5 Ottobre 2007 Prot. 92 /2007 Dr. Giuseppe Lucibello Ministero dell Economia e delle Finanze Dip. RGS IGOP Via XX Settembre, Roma Dr.ssa Maria Cristina D Angiò Ministero dell Economia e delle Finanze Dip. RGS IGOP Ufficio VI Via XX Settembre, Roma Come noto, l art. 15, comma 1, del d. lgs. 15/2007 prevede che per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1 febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1 febbraio Atteso che il CCNL Enti Pubblici non Economici per il quadriennio normativo e per il biennio economico è stato stipulato in data 1 ottobre 2007, lo scrivente Comitato di Settore ritiene che, anche in ragione di quanto stabilito nel comma 4 dell art. 15 citato, si possano erogare, già con la retribuzione di ottobre, le competenze in questione, retrodatando al 1 febbraio 2007 gli incrementi stipendiali di cui alle tabelle B e C del citato contratto. Il Comitato richiede inoltre chiarimenti relativamente al comma 5 dell art. 15 menzionato che prevede che gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno Atteso il carattere di estrema urgenza della questione si richiede un cortese riscontro. Cordialmente, IL DIRIGENTE Dr.ssa Marina Risca (f.to) Pagina 3 di 7

4 Roma, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei Costi del Lavoro Pubblico Ufficio III Prot. N. Rif. Prot. Entrata N. Allegati: Risposta a nota del: , n. 92/2007 Al Comitato di Settore degli Enti pubblici non economici - Struttura di progetto per le attività tecniche Viale A. Ballarin, ROMA E, p.c.: Al Gabinetto del Ministro Al Dipartimento della Funzione Pubblica - URSPA OGGETTO: Quesito concernente le modalità applicative dell art. 15 D.L. 159/2007. Con nota del 5 ottobre u.s. codesto Comitato ha chiesto chiarimenti circa la portata applicativa dell art. 15 del decreto legge del 2 ottobre 2007, n. 159, in relazione all applicabilità della disposizione al personale non dirigente del comparto degli Enti pubblici non economici per il quale in data 1 ottobre 2007 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL relativo al quadriennio normativo ed al I biennio economico Si chiede in particolare di conoscere se, in base ai commi da 1 a 4, possa essere corrisposto anche al predetto personale, con decorrenza dal 1 febbraio 2007, il beneficio stipendiale previsto dalla tabella B del citato contratto la cui decorrenza è contrattualmente fissata dal 31 dicembre Si chiede inoltre di conoscere la portata applicativa del comma 5 della medesima disposizione secondo cui gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno Circa il primo punto si conferma l applicabilità dei commi da 1 a 4 dell articolo 15 del citato D.L. n. 159 anche al personale non dirigente degli enti pubblici non economici che, insieme a quello del comparto Ministeri, risulta immediatamente destinatario dell anticipazione al 1 febbraio 2007 del beneficio stipendiale contrattualmente fissato in data successiva (nel caso di specie ambedue i due contratti prevedono benefici per il 2007 in due tranches, rispettivamente dall e dal ). Pagina 4 di 7

5 Quanto al comma 5 si precisa che, tenuto conto delle ulteriori risorse che la legge finanziaria destinerà al biennio per la completa attuazione degli accordi del 29 maggio 2007 (articolo 95, commi da 1 a 10, del disegno di legge finanziaria per l anno 2008), la predetta anticipazione dovrà essere ricompresa, in sede di successiva fase negoziale (cd. coda contrattuale), nei benefici complessivi da riconoscere per il biennio economico Ciò al fine di evitare che la retrodatazione degli incrementi stipendiali prevista dal decreto legge possa essere considerata un beneficio aggiuntivo rispetto a quelli che complessivamente saranno definiti, in applicazione degli accordi del 6 aprile e 29 maggio, nella sede contrattuale a chiusura del biennio considerato. Il Ragioniere Generale dello Stato F.to Canzio Pagina 5 di 7

6 D.M. 7 marzo 2007, n. 45 Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'inpdap Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2007, n. 83. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo; Visto l'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'inpdap; Visto il decreto ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 recante regolamento di attuazione del predetto articolo 13-bis, nelle cui premesse si precisa l'opportunità di procedere con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 347 dell'articolo unico delle legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l'inpdap; Viste le note dell'inpdap del 27 dicembre 2005, del 28 marzo 2006 e i successivi messaggi di posta elettronica del 14 luglio 2006, del 21 settembre 2006 e del 25 gennaio 2007; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 21 dicembre 2006; Vista la nota del 9 febbraio 2007 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: 1. Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento si applica: a) ai pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'inpdap; b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'inpdap. 2. Iscrizione alla gestione credito. 1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all'inpdap la loro volontà contraria. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui all'articolo La contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile. 3. Aliquote contributive. 1. Per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n Pagina 6 di 7

7 2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale ultimo importo è adeguato dall'inpdap prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. 3. Il contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di iscrizione. 4. Prolungamento della cessione. 1. In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un periodo eccedente il limite di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al netto delle ritenute erariali. 2. Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al comma 1, l'inpdap procede a ridurre la trattenuta da operare sulla pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato. 3. Il prolungamento sulla pensione è comunicato all'inpdap dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato all'atto del suo collocamento a riposo. Pagina 7 di 7

8 Roma, 03/10/2007 Prot. 974/PE istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE GENERALE D.C. Personale Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali Ai Dirigenti Centrali e Periferici Ai Responsabili delle Strutture di Progetto Ai Responsabili delle Strutture Sociali Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali LORO SEDI Oggetto: Decreto ministeriale n. 45/2007 Iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per i dipendenti INPDAP non iscritti alle casse pensionistiche gestite dall INPDAP. Il decreto ministeriale 45 del 2007, com è noto, estende, a partire dal 1 novembre 2007, l iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell INPDAP ai pensionati INPDAP e ai dipendenti e pensionati delle amministrazioni pubbliche, non iscritti all INPDAP ai fini pensionistici. L adesione alla Gestione credito garantisce l accesso a prestazioni di tipo creditizio e sociale (una sintesi delle prestazioni è riportata nella brochure allegata, anche disponibile sul sito dell Istituto). In attesa dell emanazione della circolare di carattere generale sul tema, si precisa che sono interessati dalle disposizioni del D.M. richiamato anche i dipendenti INPDAP, non iscritti alle casse pensionistiche gestite da questo Roma - V.le A. Ballarin, 42 - Tel. 06/ Fax 06/ SegrDirettGen@inpdap.gov.it

9 Istituto ma iscritti all assicurazione generale obbligatoria dell INPS o ad altre forme sostitutive o esclusive della stessa. Tali dipendenti (si ripete solo quelli non iscritti alle casse pensionistiche INPDAP) saranno iscritti automaticamente alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell INPDAP a partire dal primo novembre 2007, con un contributo (Fondo credito) pari allo 0,35% della retribuzione lorda, trattenuto sul cedolino mensile, con le stesse modalità già in vigore per i dipendenti iscritti alle casse pensionistiche dell INPDAP e al Fondo credito. L iscrizione, tuttavia, non è obbligatoria e i dipendenti non iscritti alle casse pensionistiche INPDAP che non intendono aderire dovranno manifestare la loro volontà di non adesione entro e non oltre il 31 ottobre 2007, utilizzando il modulo allegato modulo di non adesione, da inviare, tramite fax, alla Direzione Centrale Personale - Ufficio III - Trattamento economico Fax n Inoltre, per sei mesi a partire dalla prima trattenuta, i medesimi dipendenti che hanno aderito alla Gestione credito possono decidere di recedere dall iscrizione, utilizzando il modulo allegato denominato modulo di recesso, da inoltrare con le stesse modalità sopra indicate. E appena il caso di accennare che i dipendenti iscritti alle casse pensionistiche gestite dall INPDAP mantengono l obbligo di iscrizione e di versamento del contributo Fondo credito con la relativa trattenuta dello 0,35% sul cedolino stipendiale. IL DIRETTORE GENERALE Dr.ssa Giuseppina Santiapichi f.to Giuseppina Santiapichi

10 MODULO DI NON ADESIONE ALL I N P D A P Direzione Centrale Personale Ufficio III Viale Aldo Ballarin n Fax: Il/La sottoscritt.. nato/a..(prov...) il codice fiscale., residente a (prov...), in servizio presso D I C H I A R A Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all art. 2, comma 1, del D.M. n. 45 del 7/3/2007, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/4/2007, di non aderire alla Gestione Autonoma delle Prestazioni Creditizie e Sociali dell INPDAP istituita dall art. 1, comma 242 e segg. della legge n. 662/1996. Luogo e Data In fede Firma leggibile

11 MODULO DI RECESSO ALL I N P D A P Direzione Centrale Personale Ufficio III Viale Aldo Ballarin n Fax: Il/La sottoscritt nato/a..(prov...) il codice fiscale., residente a (prov...), in servizio presso D I C H I A R A ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all art. 2, comma 2, del D.M. n. 45 del 7/3/2007, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/4/2007, di recedere dalla Gestione Autonoma delle Prestazioni Creditizie e Sociali dell INPDAP istituita dall art. 1, comma 242 e segg. della legge n. 662/1996. Luogo e Data In fede Firma leggibile

12 Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Gestione credito e attività sociali Inpdap 11 buone ragioni per aderire

13 Gestione credito e attività sociali Inpdap 11 buone ragioni per aderire Per i dipendenti e per i pensionati delle amministrazioni pubbliche A partire dal 1 novembre 2007 i lavoratori e i pensionati della Pubblica amministrazione avranno diritto a richiedere i servizi offerti dalla Gestione autonoma delle prestazioni creditizie e sociali dell Inpdap. Questo diritto, fino a oggi riservato ai dipendenti in servizio di enti e amministrazioni iscritti all Inpdap, è stato esteso in virtù del decreto ministeriale 45 del 2007 anche al resto delle amministrazioni pubbliche. 2 La Gestione credito dell Inpdap è il fondo con cui l Istituto finanzia tutte le iniziative sociali che non sono strettamente legate alla previdenza. A partire da novembre 2007, quindi, i dipendenti e i pensionati della Pubblica amministrazione che aderiscono al fondo potranno richiedere all Inpdap un ampia gamma di servizi creditizi, distinti in piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui ipotecari edilizi, insieme alle prestazioni di tipo sociale pensate per i giovani e per gli anziani, stabilite di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell Istituto. I figli degli iscritti alla Gestione credito possono accedere a borse di studio, master universitari e dottorati di ricerca, e possono richiedere l ammissione nei convitti e alle iniziative di vacanze studio in Italia e all estero. Per gli anziani, invece, è possibile concorrere ai soggiorni presso hotel convenzionati nei periodi estivi e all ammissione nelle due case albergo dell Inpdap oggi disponibili. L Istituto offre inoltre assistenza a pensionati affetti dal morbo di Alzheimer e ai loro familiari. L adesione alla Gestione credito dell Inpdap comporta il versamento di una quota pari allo 0,35% della retribuzione lorda o allo 0,15% dell assegno lordo di pensione. Il contributo viene detratto mensilmente dallo stipendio o dalla pensione. Fanno eccezione gli assegni di pensione lordi inferiori a 600 euro in quanto i titolari dell assegno accedono alle prestazioni senza versare alcun contributo. Chi non intende aderire all iniziativa deve comunicare per iscritto all amministrazione di appartenenza (o all ente che eroga la pensione) la sua volontà entro e non oltre il 31 ottobre Chi invece intende aderire non dovrà far nulla, perché l iscrizione alla Gestione credito partirà automaticamente il 1 novembre. In ogni caso, entro sei mesi dalla prima trattenuta, lavoratori e pensionati che lo vorranno potranno recedere dall iscrizione con le stesse modalità previste per la non adesione.

14 Gestione credito e attività sociali Inpdap cosa è e cosa offre Inpdap: pensioni e non solo L Inpdap è l ente che si occupa della previdenza dei dipendenti pubblici. Ma non solo. Infatti, compito dell Istituto è anche quello di affiancare alla previdenza alcune forme di assistenza, allargando il raggio d azione a interventi di tipo sociale. Il decreto ministeriale 45 del 2007 amplia la platea dei destinatari, estendendo a lavoratori e pensionati delle pubbliche amministrazioni, anche quelle non iscritte all Inpdap, l accesso ai servizi creditizi e sociali dell Istituto. La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali È il fondo Inpdap che gestisce il credito e le prestazioni di tipo sociale. Il finanziamento del fondo si realizza in parte con la contribuzione degli aderenti: ai lavoratori in servizio verrà quindi detratta una quota dello 0,35% della retribuzione lorda mensile, mentre i pensionati contribuiranno con lo 0,15% dall assegno di pensione lorda; fanno eccezione i titolari di pensione inferiore ai 600 euro, che potranno accedere alle prestazioni gratuitamente. Cosa offre l adesione? Con l iscrizione alla Gestione credito dell Inpdap, i lavoratori dipendenti e i pensionati delle amministrazioni pubbliche avranno la possibilità di richiedere prestiti e mutui a tassi agevolati, insieme a servizi di supporto per l educazione dei figli e per il benessere degli anziani. Le pagine seguenti offrono una panoramica sintetica delle prestazioni offerte. 3 Modalità di adesione, non adesione, recesso L iscrizione partirà automaticamente il 1 novembre I dipendenti in servizio che non intendono aderire devono presentare apposita comunicazione scritta all amministrazione di appartenenza, oppure inviarla per posta o via fax, entro e non oltre il 31 ottobre 2007; nel caso dei pensionati, tale comunicazione va presentata all ente previdenziale che eroga la pensione. In ogni caso, entro sei mesi dalla prima trattenuta, lavoratori e pensionati iscritti potranno recedere dall iscrizione con le stesse modalità sopra esposte. Fanno eccezione i dipendenti di enti e amministrazioni iscritti all Inpdap, per i quali l adesione alla Gestione credito, e il contributo, restano obbligatori.

15 11 buone ragioni per aderire per dipendenti e pensionati pubblici 1 PICCOLI PRESTITI L Inpdap concede somme in prestito agli iscritti alla Gestione credito che si trovano in situazioni di necessità. È un finanziamento da rimborsare mediante trattenuta su stipendio o pensione. La durata e i tempi del rimborso sono fissati di volta in volta nella Nota informativa per i piccoli prestiti. La prestazione si ottiene a domanda. 2 PRESTITI PLURIENNALI DIRETTI L Inpdap concede prestiti pluriennali per le necessità personali o familiari. Sono somme di denaro da restituire con trattenute mensili sullo stipendio o sulla pensione (comunque non superiori a un quinto degli stessi). L Istituto fissa periodicamente nei Criteri di erogazione dei prestiti pluriennali le situazioni di necessità per le quali è possibile ottenere il prestito, i tempi di restituzione e le modalità di accesso. 4 3 PRESTITI IN CONVENZIONE In caso di necessità si possono ottenere prestiti da società finanziarie e istituti di credito convenzionati con l Istituto. Le rate vengono pagate con trattenute mensili sullo stipendio o sulla pensione (non superiori a un quinto degli stessi). Per informazioni su tassi di interesse e condizioni dei prestiti è possibile consultare il sito oppure rivolgersi alle Sedi provinciali o territoriali dell Istituto. 4 MUTUO IPOTECARIO L Inpdap concede mutui ipotecari per acquistare la prima casa o rinegoziare un mutuo già concesso da un istituto di credito. Si tratta di un finanziamento da rimborsare con rate costanti, la cui durata è fissata nel Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari. Il mutuo si ottiene a domanda, da presentare entro i termini e con le modalità fissate di anno in anno. 5 SOGGIORNI SENIOR L Inpdap organizza soggiorni estivi in Italia per i pensionati presso alberghi o agriturismo di categoria pari o superiore a 4 stelle. Le uniche spese a carico sono quelle di viaggio. Ai partecipanti vengono offerti vitto e alloggio, escursioni in località di interesse storico-culturale, corsi di informatica, attività fisica e intrattenimento. Si partecipa mediante concorso. 6 CASE ALBERGO I pensionati, i loro coniugi o i loro vedovi possono fare domanda per l ammissione in una delle case albergo dell Inpdap: La Pineta a Pescara e Monteporzio a Monteporzio Catone (Roma). È richiesta una quota mensile di partecipazione alle spese di soggiorno. Il servizio comprende vitto, alloggio, assistenza medica e la possibilità di partecipare ad attività ricreative, culturali e motorie.

16 7 ALZHEIMER: ASSISTENZA E CURA In alcune regioni convenzionate, l Inpdap in collaborazione con fondazioni e associazioni di ricerca scientifica offre servizi socio-assistenziali ai pensionati affetti dal morbo di Alzheimer e da altre malattie neurodegenerative. L assistenza comprende cure di riabilitazione in strutture diurne oppure, in periodi circoscritti, il ricovero in centri specializzati. In entrambi i casi è richiesta una quota di partecipazione alle spese che varia in base al reddito. La prestazione si ottiene a domanda: la precedenza è accordata ai casi più gravi. Per i familiari dei malati, inoltre, è a disposizione un call center che offre informazioni e sostegno. 8 CONVITTI I figli degli iscritti alla Gestione credito possono studiare in convitti convenzionati o di proprietà dell Istituto. Questi ultimi sono aperti a studenti di scuole primarie e secondarie di I e II grado e agli universitari. Si accede per concorso, scegliendo tra la formula di convitto e quella di semiconvitto, con un contributo annuale che varia in base al reddito. 9 BORSE DI STUDIO L Inpdap propone numerose borse di studio per la formazione dei figli di dipendenti e pensionati. L assegno copre parte delle spese scolastiche sostenute l anno precedente e spetta sia per le scuole secondarie di I e II grado sia per i corsi seguiti dopo l esame di stato. Si accede per concorso VACANZE STUDIO Sono soggiorni estivi dedicati ai figli degli iscritti alla Gestione credito e organizzati da operatori specializzati. Gli studenti sotto i 14 anni partono per mete italiane, i più grandi frequentano corsi di lingua straniera all estero. Le vacanze studio comprendono vitto, alloggio, attività ricreative e culturali. Il contributo richiesto varia a seconda del reddito. Si partecipa per concorso. 11 MASTER E DOTTORATI L Inpdap offre ai figli laureati degli iscritti alla Gestione credito l opportunità di partecipare a master universitari e dottorati di ricerca. La scelta della specializzazione e dell ateneo cambia ogni anno, in base alle convenzioni stabilite con l Istituto. Si partecipa per concorso ed è necessario superare prove selettive.

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