Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia
|
|
- Michela Albanese
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CIRCOLARE N. 65 Roma, 29 ottobre 2007 Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 2 agosto 2007, n. 149
2 Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia PAG. 2 ALLE ASSOCIATE Con il decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 149 (in Gazzetta ufficiale n. 210 del 10 settembre 2007) hanno trovato attuazione le disposizioni transitorie introdotte, in tema di riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia ai soggetti non residenti in Italia, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Come noto, fino al 2006, il beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia (e rappresentato, a seconda degli anni interessati, dalla detrazione dall imposta lorda ovvero dalla deduzione dal reddito complessivo) competeva esclusivamente ai soggetti - fossero essi cittadini italiani o stranieri - fiscalmente residenti in Italia. Per gli extracomunitari fiscalmente residenti in Italia, il riconoscimento del beneficio fiscale era peraltro subordinato alla consegna al sostituto d imposta (ovvero alla conservazione, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi), dello stato di famiglia, relativamente ai figli residenti in Italia, ovvero di un equivalente documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme all originale dal Consolato italiano nel Paese di origine, relativamente ai figli a carico non residenti in Italia. La legge n. 296 del 2006 ha modificato, in termini generali, la struttura dei benefici fiscali per i familiari a carico, ripristinando, a partire dal 2007, un sistema di detrazioni dall imposta lorda in luogo delle deduzioni dal reddito complessivo vigenti per gli anni 2005 e 2006 e ridefinendo, in modo decrescente al crescere del reddito complessivo, distinte detrazioni per figli, coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed altri familiari. Con particolare riferimento ai soggetti non residenti, la legge n. 296 ha confermato in linea di principio la precedente impostazione del nostro ordinamento - cioè il principio per cui le detrazioni per carichi di famiglia non competono ai soggetti non residenti in Italia - ma ha previsto una deroga transitoria per il triennio ; triennio nel quale, ai sensi del comma 1324 dell articolo unico della legge n. 296, i soggetti di qualunque nazionalità non residenti in Italia ma che in Italia producono redditi, sono ammessi a godere delle detrazioni per carichi di famiglia alla duplice condizione di dimostrare che i familiari cui tali detrazioni si riferiscono possiedono, singolarmente, un reddito complessivo - compresivo dei redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato - non superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Ai suddetti fini, il comma 1324 dell articolo unico della legge n. 296 ha previsto che la documentazione necessaria a dimostrare la presenza e lo status di familiari a carico dovesse essere individuata con apposito decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dall entrata in vigore della citata legge n. 296, sentito il Ministro degli affari esteri in ordine appunto alla tipologia di documentazione che lo Stato italiano può richiedere ai soggetti non residenti. La legge n. 296 ha dettato anche indicazioni specifiche per quel che riguarda la fruizione del beneficio da parte dei cittadini extracomunitari fiscalmente residenti in Italia. I commi da 1325 a 1327 dell articolo unico hanno stabilito, al riguardo, che nei confronti dei cittadini extracomunitari le detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del TUIR, possano essere riconosciute solo in presenza di una documentazione attestante lo status di familiare a carico, che può essere alternativamente formata da: a) documentazione originale rilasciata dall autorità consolare del Paese d origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo CIRC. N. 65
3 Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia PAG. 3 b) documentazione con apposizione dell Apostille ( 1 ), per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata nel Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all originale dal Consolato italiano nel paese di origine. Per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325, la richiesta di detrazione deve essere accompagnata da apposita dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione nel caso in cui i dati certificati necessitino di un aggiornamento. In conseguenza dell entrata in vigore della nuova disciplina in esame, il comma 1327 dell articolo unico della legge n. 296 ha infine disposto l abrogazione del comma 6-bis dell articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale aveva previsto una specifica documentazione che i cittadini extracomunitari dovevano possedere per fruire delle agevolazioni per i figli a carico. Con il decreto 2 agosto 2007, n. 149 si è finalmente proceduto ad individuare la documentazione che il soggetto non residente deve produrre, ai fini dell attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia per il triennio , per dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari. In particolare, l art. 1 del decreto dispone che i soggetti residenti in uno Stato membro dell Unione europea o in uno Stato aderente all Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 ( 2 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, hanno diritto, per il triennio , alle detrazioni per carichi di famiglia previste dall art. 12 del TUIR a condizione che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio: a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione e il mese dell anno nel quale le condizioni richieste si sono verificate o sono venute a cessare; b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all intero periodo d imposta, non superiore a 2.840, 51 euro; c) di non godere nel Paese di residenza o in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Il successivo art. 2 del decreto dispone che per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell art. 1, l attestazione necessaria, ai fini della richiesta di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, debba essere resa mediante: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell Apostille, per i soggetti provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all originale, dal consolato italiano nel paese di origine. In sostanza, per i soggetti non residenti cittadini comunitari, tenuto conto del principio comunitario di non discriminazione, il decreto ha previsto una modalità di attestazione semplificata della sussistenza dei requisiti per la fruizione del beneficio fiscale, basata su 1 ) L Apostille, come noto, è un annotazione che consente allo straniero che debba far valere in Italia un documento formato all estero, di legalizzarlo presso l autorità interna del Paese di residenza, sostituendo così la legalizzazione presso il consolato o l ambasciata italiana. 2 ) Si tratta, dunque, dei soggetti residenti negli altri Stati appartenenti all Unione europea ovvero in Norvegia. ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo CIRC. N. 65
4 Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia PAG. 4 un autocertificazione. Per i soggetti non residenti cittadini di Paesi extraue, invece, la documentazione richiesta ai medesimi fini è analoga a quella che il comma 1325 dell articolo unico della legge n. 296 prevede per i cittadini extracomunitari fiscalmente residenti in Italia che richiedono, attraverso il sostituto d imposta o in sede di dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 24 del TUIR. Ricordiamo che le attestazioni rese dai soggetti non residenti costituiscono, come chiarito dall art. 3 del decreto in commento, parte integrante della dichiarazione di spettanza delle detrazioni per carichi familiari da rendere al proprio sostituto d imposta ai sensi dell art. 23, comma 2, lettera a), del d.p.r. n. 600 del In sede di controllo, l Agenzia delle entrate potrà anche richiedere ai soggetti non residenti che hanno usufruito delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del TUIR, l esibizione della certificazione rilasciata dalle autorità fiscali dei loro Paesi attestante la sussistenza delle condizioni oggetto di dichiarazione sostitutiva. IL DIRETTORE GENERALE Micossi Sede di ROMA Piazza Venezia 11 - tel fax / Ufficio di MILANO Milano - Via Santa Maria Segreta 6 - tel fax Ufficio di BRUXELLES Bruxelles - Rue Belliard tel fax assonime@assonime.it ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo CIRC. N. 65
5 Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 02/08/2007 n Preambolo Titolo del provvedimento: Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n Titolo del documento: Preambolo Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 25/09/2007 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare il comma 1324, in forza del quale sono riconosciute, ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al predetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari; Visto il medesimo comma 1324 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in forza del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della detrazione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, l'articolo 12 concernente le detrazioni per carichi di famiglia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 23, secondo comma, concernente gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente; Sentito il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, in ordine alla tipologia di documentazione che lo Stato italiano puo' richiedere ai soggetti non residenti; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 18 giugno 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, fatta con nota n /UCL del 23 luglio 2007; A d o t t a il seguente regolamento: Pagina 1
6 Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 02/08/2007 n art. 1 Titolo del provvedimento: Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n Titolo del documento: Detrazioni per carichi di famiglia Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 25/09/ Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano alle condizioni ivi previste, per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro; c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Pagina 1
7 Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 02/08/2007 n art. 2 Titolo del provvedimento: Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n Titolo del documento: Riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 25/09/ Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni ivi previste, per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell'articolo 1, l'attestazione di cui al medesimo articolo 1 e' effettuata mediante: a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine. Pagina 1
8 Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 02/08/2007 n art. 3 Titolo del provvedimento: Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n Titolo del documento: Riconoscimento delle detrazioni Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 25/09/ Ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per il tramite del sostituto d'imposta l'attestazione di cui agli articoli 1 e 2 e' parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n In sede di controllo, l'agenzia delle entrate puo', altresi', richiedere ai soggetti di cui all'articolo 1 e 2 l'esibizione della certificazione rilasciata dall'autorita' fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Pagina 1
Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 92 17.03.2015 Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni UNICO PF 2015 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone fisiche
DettagliCIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2
CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliServizio di documentazione tributaria
Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 18/07/2003 n. 266 Titolo del provvedimento: Regolamento concernente le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali
Dettagli730, Unico 2015 e Studi di settore
730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 11 07.04.2015 Detrazioni per carichi di famiglia Il reddito non deve superare i 2.840,51 euro Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730
DettagliDetrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano
Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze 31 gennaio
DettagliDECRETO 25 maggio 2001, n. 337
DECRETO 25 maggio 2001, n. 337 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con
DettagliDetrazioni per familiari a carico eoperazionidiconguaglio Angela Fusco - Commercialista, Consulente del lavoro e Revisore legale in Roma
Detrazioni per familiari a carico eoperazionidiconguaglio Angela Fusco - Commercialista, Consulente del lavoro e Revisore legale in Roma L art. 12 del Tuir riconosce il diritto a particolari detrazioni
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE
Protocollo n. 146981/2008 Provvedimento di determinazione della misura del credito d imposta di cui all articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ
DettagliMODULO DI RICHIESTA DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO (artt. 12 e 13, TUIR 917/86 e successive modificazioni)
MODULO DI RICHIESTA DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO (artt. 12 e 13, TUIR 917/86 e successive modificazioni) La Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) sancisce l obbligo per i lavoratori
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliOPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E
RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 aprile 2015 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del
DettagliVigente al: 31-3-2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2015, n. 26 Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali.
DettagliDECRETO 14 settembre 2010, n. 177
DECRETO 14 settembre 2010, n. 177 Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
N. 21230 / 2009 protocollo Modifica delle istruzioni per la compilazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell art.
DettagliSchema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..
Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
DettagliCIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014
CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 aprile 2013, n. 55 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO DICHIARAZIONE PER LE DETRAZIONI D IMPOSTA ANNO 2015 AI SENSI DELL ART.7 COMMA 1 LETTERA B) LEGGE N.106 DEL 12/07/2011 (G.U. N.160 DEL 12/07/2011) Il sottoscritto/a
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -
DettagliCIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014
CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2
DettagliFiscal News N. 371. Bonus energetico: le semplificazioni. La circolare di aggiornamento professionale 15.12.2014. Premessa
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 371 15.12.2014 Bonus energetico: le semplificazioni Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 55% Il D.Lgs n. 175, sulle semplificazioni fiscali
DettagliCIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio 2009. Direzione Centrale Servizi ai contribuenti
CIRCOLARE N.31/E Roma, 2 luglio 2009 Direzione Centrale Servizi ai contribuenti OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 Ripresa degli adempimenti e dei versamenti-
Dettaglihttp://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Pagina 1 di 5 LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147 Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. (14G00161) (GU n.246 del 22-10-2014)
DettagliDICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D IMPOSTA (ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni)
Il/la sottoscritto/a: DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D IMPOSTA (ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni) nato/a:... il.stato civile: celibe/nubile
DettagliLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.
LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147 Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. (14G00161) (GU n.246 del 22-10-2014) Vigente al:
DettagliDOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità
DettagliNASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO LUNEDI 15 GIUGNO 2015 MESTRE - HOTEL AI PINI Mestre, lì 15 giugno 2015 Approfondimento NASpI e fiscalità a cura di Graziano De Munari
DettagliIl Ministro dell Economia e delle Finanze
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza
DettagliCircolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori
Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliDecreto del Ministro dell interno
Decreto del Ministro dell interno Regolamento recante Modalità di svolgimento del concorso interno per la promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente del Corpo
DettagliN. I / 2 / 188305 /2002 protocollo
N. I / 2 / 188305 /2002 protocollo Approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell imposta sul valore aggiunto.
DettagliDirezione Centrale Accertamento
Prot. n. 2011/149646 Direzione Centrale Accertamento Documentazione da conservare ed esibire a richiesta degli Uffici dell Agenzia delle Entrate, ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Interministeriale
DettagliIL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni
DettagliPreambolo. Art.1. O g g e t t o
D.M. 28 agosto 2001, n. 388 - Contributi ass.ni di volontariato e ONLUS Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Preambolo IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliUdito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
Decreto 28 febbraio 2002, n. 70 Servizi di telefonia per anziani Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Preambolo IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
DettagliArt. 2 Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011
1 di 5 06/06/2011 8.53 Leggi d'italia D.P.C.M. 12-5-2011 Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonché dei termini previsti dagli articoli 16
DettagliVia Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.
Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 123/E Roma, 07 novembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2006/155146 OGGETTO: Istanza di interpello Art.1 della legge n. 398 del 1991 Superamento nel periodo d imposta del
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone
N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE
Prot. n. 2014/13917 Approvazione del modello di versamento F24 Crediti PP.AA. e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per l esecuzione dei versamenti unitari di cui all articolo
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189 Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (09G0197)
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone: 1. Approvazione del modello 770/2015 Semplificato.
Prot.2015/4793 Approvazione del modello 770/2015 Semplificato, relativo all anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d imposta dei dati delle
DettagliOGGETTO: Risposte a quesiti relativi alla dichiarazione 730/2009 formulati dalla Consulta dei CAF
CIRCOLARE N. 18/E Roma, Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 21 aprile 2009 OGGETTO: Risposte a quesiti relativi alla dichiarazione 730/2009 formulati dalla Consulta dei CAF 2 INDICE 1. Documentazione
DettagliIl Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Visto l articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede per l anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla
DettagliRISOLUZIONE N.55/E QUESITO
RISOLUZIONE N.55/E Roma, 7 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Agevolazione del 36% - Incompletezza dei dati del bonifico
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 14 APRILE 2008 Informativa n. 35 MISURA FISCALE A SOSTEGNO
DettagliCircolare N.62 del 10 Aprile 2013
Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliIl Ministro dell Economia e delle Finanze
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l imposta municipale propria; Visto l articolo 13 del decreto
DettagliA tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015
A tutti i Fondi Pensioni Loro sedi Milano, 11 gennaio 2015 Oggetto: nuova comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali. Prime osservazioni Come noto, con provvedimento
DettagliVigente al: 5-6-2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2015, n. 66 Norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento
DettagliMilano, 6 luglio 2010. A tutti i Clienti, Loro sedi
!!" " # " " # # # Milano, 6 luglio 2010 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 19/2010: Bonifici relativi alle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE
N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. 28: Attribuzione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della
DettagliPatrimonio artistico, i requisiti dei restauratori (Dm Beni culturali 420/2001)
Patrimonio artistico, i requisiti dei restauratori (Dm Beni culturali 420/2001) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 24 ottobre 2001, n.420 Regolamento recante modificazioni e integrazioni
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato
Dettagli(il testo del decreto è aggiornato secondo le indicazioni della direttiva Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002)
Ministero dell'ambiente Decreto 1 aprile 1998, n. 148 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18,
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N.44 del 12 Marzo 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Recupero edilizio e riqualificazione energetica: per la maxi detrazione pagamenti entro il 30.06.2013 Gentile cliente,
DettagliAutotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio
CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un
DettagliSTUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE. Il 5 per mille
Il 5 per mille Premessa Il 5 per mille è una quota dell Irpef dovuta dai contribuenti, i quali decidono con la dichiarazione dei redditi, di destinarla a determinati enti svolgenti attività di rilevanza
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche
Dettaglil agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DettagliP r o d u t tive. Circolare n.
Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliRistrutturazione: la documentazione delle spese
Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 40 17.11.2014 Ristrutturazione: la documentazione delle spese Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% Come noto per fruire della
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 SOMMARIO EDITORIA FISCALE SEAC Servizio INFORMATIVA
DettagliD.P.R. 1068/1953. Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale
D.P.R. 1068/1953 Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale Articolo 31 O.P. coordinato con la legge 12 febbraio 1992, n. 183 ed il DL 10 giugno 2002, n. 107 coordinato con la legge
Dettaglib) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
Riconoscimento dei titoli di studio accademici: pubblicato il regolamento D.P.R. 30.07.2009 n. 189, G.U. 28.12.2009 (Manuela Rinaldi) Per l accesso ai concorsi pubblici, ai fini del riconoscimento dei
DettagliUfficio Stampa COMUNICATO STAMPA
Ufficio Stampa COMUNICATO STAMPA Finanziamento agevolato per il sisma del maggio 2012 Pagamenti senza sanzioni per le somme dovute fino al 15 novembre 2013 Pronto il modello da inviare entro il prossimo
DettagliAGEVOLAZIONI PRIMA CASA
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Norme a aliquote nel tempo) 1) NORMATIVA IN VIGORE: 1A) Trasferimenti a titolo oneroso 1B) Trasferimenti a titolo gratuito 2) TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO EVOLUZIONE NORMATIVA
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
DettagliOGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge
DettagliACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF La Finanziaria 2007, con il comma 142 dell articolo 1, ha introdotto il versamento in acconto dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche.
DettagliTesto in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132) (GU n. 166 del 19-7-2010
DettagliModello di richiesta delle detrazioni di spettanza
CIRCOLARE A.F. N. 23 del 6 Febbraio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Modello di richiesta delle detrazioni di spettanza aggiornato alle novità della Legge di Stabilità 2013 Gentile cliente con la presente
DettagliRESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E
Tax Newsletter RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI In questa edizione: o Ambito di applicazione. o Decorrenza. o Responsabilità solidale o Obblighi e responsabilità o
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...
DettagliDECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)
DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli
DettagliNOTA ESPLICATIVA A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI UIL SULLA RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEL TFR
NOTA ESPLICATIVA A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI UIL SULLA RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEL TFR Nell'ambito degli interventi sul prelievo fiscale, la finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244),
DettagliRISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza
DettagliN. 42519 /2016 protocollo
N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate
DettagliMINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 2 dicembre 2009. Aggiornamento ed istituzione dei diritti di delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B. IL DIRETTORE GENERALE PER
DettagliConcessione della cittadinanza
CITTADINANZA ITALIANA Criteri ispiratori della normativa in materia di cittadinanza La cittadinanza italiana, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato
DettagliMINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 4 giugno 2010 Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo
DettagliL. 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità
STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE COMO 11.12.2014 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 www.studiogorini.it FAX 031.27.33.84 E-mail: segreteria@studiogorini.it INFORMATIVA
DettagliMinistero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione Seconda
MODULARIO Tesoro - 112 Mod. 211/A Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione Seconda VISTO il decreto del Ministro del tesoro del 9 luglio 1992, contenente Norme specifiche
DettagliProcedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. IL MINISTRO DELL INTERNO
DECRETO 19 marzo 2001 Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. IL MINISTRO DELL INTERNO Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente «Attuazione
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Individuazione dei costi ai fini del calcolo dei contributi per la pubblicazione delle testate in formato digitale ai sensi dell articolo 3, comma 5 del
DettagliDGR 2889 DD. 26.9.2003
DGR 2889 DD. 26.9.2003 VISTO il documento di indirizzo programmatico per l anno 2003 predisposto, ai sensi dell art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
DettagliCIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014
CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliRISOLUZIONE n. 68/E QUESITO
RISOLUZIONE n. 68/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 febbraio 2008 OGGETTO:Istanza di Interpello. Imposta sostitutiva. Mutui concessi da istituti previdenziali per la rinegoziazione
Dettagli