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1 Direzione Centrale Normativa Settore Imposte sui redditi e sulle attività produttive Ufficio Redditi fondiari e di lavoro Roma, Prot. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 64 del DLgs n. 30 del 2005, è stato esposto il seguente QUESITO CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA VIA NAZIONALE ROMA (RM) OGGETTO: Trattamento fiscale "equo indennizzo" corrisposto al dipendente per creazione di nuove varietà vegetali Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA Codice Fiscale Partita IVA Istanza presentata il 11/03/2014 Il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (di seguito, CRA), ente pubblico di ricerca, operante sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 Forestali, dichiara di svolgere, principalmente, attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, e, occasionalmente, anche attività commerciale. Il personale dipendente del suddetto ente pubblico è composto da ricercatori, tecnici e amministrativi; in particolare, il contratto di lavoro dei ricercatori ha per oggetto lo Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP Roma Tel Fax dc.norm.interpello@agenziaentrate.it Documento con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U

2 Pagina 2 di 6 svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione in ambito agricolo. In tale contesto, l'esecuzione di detta prestazione contrattuale comporta, in alcuni casi, l'effettuazione di invenzioni e la creazione di nuove varietà vegetali, talune delle quali vengono poi sottoposte a brevetto ed utilizzate a fini commerciali. Nel caso in cui un ricercatore dipendente del CRA effettui una "invenzione" (nel senso attribuito dagli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), la titolarità del diritto di proprietà industriale sulla invenzione in questione spetta a tale ricercatore, e non all'ente datore di lavoro (in base a quanto previsto dall'art. 65 del d. lgs citato, che prevede una deroga al principio generale espresso dall'articolo 64 del medesimo d.lgs.). All'opposto nell'ipotesi in cui un ricercatore dipendente del CRA crei una nuova varietà vegetale (nel senso di cui agli artt. 100 ss. del d. lgs. n. 30 del 2005), la titolarità del diritto di proprietà industriale sulla nuova varietà vegetale spetta all'ente datore di lavoro, e non al dipendente dell'ente di ricerca (in base a quanto previsto dall'articolo 111 del d. lgs. citato, come interpretato dall'orientamento prevalente). Laddove il CRA, in qualità di datore di lavoro, acquisti, ai sensi dell'art. 64 del menzionato D.Lgs. n. 30 del 2005, il diritto di proprietà industriale sulla invenzione o sulla nuova varietà vegetale, esso è tenuto a corrispondere al dipendente autore della invenzione o della nuova varietà vegetale un cosiddetto "equo premio" (previsto dal richiamato art. 64, comma 2 del d. lgs. citato, nonché dall'art. 6 dell'attuale Regolamento brevetti del CRA). Posto che alcuni ricercatori dipendenti hanno recentemente creato nuove varietà vegetali, l'istante chiede di conoscere quale sia la natura fiscale del citato equo premio, al fine di consentire allo stesso Ente, in qualità di sostituto d'imposta, di procedere all'esatta quantificazione delle eventuali ritenute da operare sull'equo premio. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Escluso, a parere dell'istante, che l'equo premio corrisposto al ricercatore dipendente,

3 Pagina 3 di 6 autore della nuova varietà vegetale, possa essere qualificato come premio di produttività o, in senso stretto, come reddito di lavoro dipendente, il CRA ritiene che tale equo premio possa rientrare nella categoria dei "redditi diversi" e, segnatamente, tra quelli indicati nell'articolo 67, comma 1, lett. g), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero quali redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. Tale interpretazione comporterebbe, ad avviso della parte, che per la descritta categoria di "redditi diversi" potrebbe applicarsi, in via analogica, il regime di tassazione agevolato previsto dall'articolo 54, comma 8, del T.U.I.R., richiamante i redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 53 del medesimo T.U.I.R. In tal senso, il 25% o il 40% dei proventi derivanti dall'equo premio, percepiti dall'autore dell'invenzione o della nuova varietà vegetale, non dovrebbero essere, secondo l'interpellante, assoggettati ad alcuna imposta, mentre, sulla restante parte dell'equo premio (75% o 60%), il CRA, quale sostituto d'imposta, dovrebbe operare la ritenuta fiscale. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In ragione di quanto rappresentato dall'istante e nel presupposto che, come affermato in punto di fatto, la titolarità del diritto di proprietà industriale sulla nuova varietà vegetale spetta all'ente datore di lavoro, circostanza quest'ultima la cui valutazione esula dalla competenza della scrivente, si osserva quanto segue. L'articolo 111 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 2, prevede che "Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64" secondo cui "Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui

4 Pagina 4 di 6 l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio.". Al riguardo, l'ente istante rappresenta che tra le mansioni previste dal contratto di lavoro dei dipendenti del CRA è ricompresa anche quella relativa all'attività di ricerca e sperimentazione in ambito agricolo, che può comportare l'effettuazione di invenzioni, con la creazione di nuove varietà vegetali, talune delle quali sono poi sottoposte a brevetto e utilizzate a fini commerciali. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente "...tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro." (principio di onnicomprensività). Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. In ragione di quanto illustrato, i compensi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno percepiti nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente sono da ricomprendere in detta categoria reddituale. Si rileva, inoltre, che l'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2005, citato, nel riconoscere al lavoratore/inventore il diritto all'equo premio, stabilisce che il suo ammontare deve essere determinato in ragione "... delle mansioni svolte e della

5 Pagina 5 di 6 retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.". Tale specificazione da parte del legislatore avvalora, a parere della scrivente, la qualificazione dell'equo premio quale reddito di lavoro dipendente, dal momento che la quantificazione del suo importo è legata allo status di dipendente dell'inventore, più precisamente l'ammontare dell'equo premio è commisurato alla prestazione lavorativa svolta per contratto dal dipendente/inventore, dalla retribuzione corrispostagli per lo svolgimento delle attività istituzionali, tra le quali è ricompresa quella della ricerca, nonché dall'organizzazione fornita dal datore di lavoro per l'espletamento delle mansioni previste dal contratto di lavoro. Per completezza, in relazione alla soluzione prospettata dall'istante, si evidenzia che i redditi "...derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico..." di cui all'articolo 67, comma 1, lett. g), del TUIR, si qualificano redditi diversi solo nell'ipotesi in cui, per espressa previsione del primo periodo del comma 1, "...non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.". Inoltre, tale disposizione è relativa alla tassazione dei redditi derivanti dall'utilizzazione economica di brevetti da parte dei soggetti diversi dall'inventore, in quanto, nelle diverse ipotesi in cui il reddito derivante dall'utilizzazione economica dei brevetti industriali sia conseguito dall'inventore, i proventi si qualificheranno quali reddito assimilato a quello di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lett. b), del TUIR. In entrambi i casi è necessario che tale utilizzazione avvenga nell'ambito di un'attività diversa da quella di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, del TUIR), di lavoro autonomo artistico o professionale (art. 53, comma 1, del TUIR), ovvero d'impresa (art. 55, comma 1, del TUIR), poiché in detti casi il reddito è determinato secondo le regole previste per le rispettive categorie.

6 Pagina 6 di 6 Peraltro, l'articolo 54, comma 8, del TUIR, la cui applicazione "analogica" è invocata dall'istante per la determinazione del reddito del dipendente, prevede una riduzione del 25 per cento (o del 40 per cento se il compenso è percepito da un soggetto di età inferiore a 35 anni) a titolo di deduzione forfetaria delle spese, che non appare comunque applicabile nel caso in esame in cui l'inventore è un lavoratore dipendente e le spese sono sostenute dal datore di lavoro. Per quanto in precedenza evidenziato la scrivente ritiene che quanto corrisposto al personale dipendente del CRA a titolo di "equo premio" per la creazione di nuove varietà vegetali, sia da qualificarsi quale reddito di lavoro dipendente, soggetto a imposizione con applicazione delle ritenute a titolo di acconto previste dall'articolo 23 del d.p.r. 29 settembre 1973, n Infine, la scrivente precisa che non è, in ogni caso, applicabile l'imposta sostitutiva del 10 per cento prevista dall'articolo 1, commi 481 e 482, della legge n. 228 del 2012, dal momento che tale agevolazione fiscale, così come previsto anche dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014, che ha dato attuazione a detta agevolazione per l'anno 2014, "trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato ". A prescindere dalla verifica della sussistenza degli altri presupposti richiesti dalla norma citata, e considerato che il decreto legislativo n. 454 del 1999, recante norme in materia di "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura", all'articolo 1 sancisce che il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione "... ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali...", si ritiene che l'emolumento in esame non possa godere del suddetto regime agevolativo. IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO Giovanni Spalletta

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