MUSY BIANCO e ASSOCIATI S T U D I O L E G A L E
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- Natalia Sarti
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1 Via Luigi Mercantini Torino Via San Pietro all Orto Milano centralino unico T F segreteria@musybiancoassociati.it partita IVA n
2 La gestione contrattuale delle invenzioni dei lavoratori nelle Start-up Avv. Corinne Busso Corinne Busso
3 - I - I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato: la flessibilità
4 IL VALORE DELLE PERSONE ART. 25 comma 2 Dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso: - di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso università italiana o straniera - di laurea e che abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata (istituti pubblici o privati, italiani o esteri) - 2/3 dei dipendenti/collaboratori titolari di sola laurea magistrale
5 ART. 28 comma 2 Le motivazioni relative all apposizione del termine si intendono sempre sussistenti se relative ad ATTIVITA - INERENTI o - STRUMENTALI ALL OGGETTO SOCIALE
6 ART. 28 comma 1 e ART. 25 comma 3 LA DURATA DELLA VITA AGEVOLATA 2 anni 18 dicembre anni 3 anni 18 dicembre anni 4 anni 18 dicembre anni
7 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ART. 28 comma 3 LA DURATA 6 MESI minimo derogabile 30 MESI ulteriori 12 MESI se stipulati in DTL Deroga alla durata massima complessiva di 36 mesi per la durata residua rispetto al periodo di cui al comma I dell art. 28 (introdotta anche per i contratti a termine ordinari dalla Legge 92/2012, per una sola volta e sempre presso la DTL ma con piccole differenze procedurali)
8 LA DURATA Sono possibili più rinnovi senza l osservanza dei termini di interruzione che stabilisce il d.lgs. 368/2001 (10 gg per i contratti a termine di durata < 6 mesi ovvero 20 gg per i contratti a termine di durata > 6 mesi) oppure senza soluzione di continuità segue
9 ART. 28 comma 4 e 5 LA DURATA Ogni VIOLAZIONE determina la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato segue
10 ART. 28 comma 7 LA RETRIBUZIONE PARTE FISSA non inferiore al minimo tabellare previsto per il rispettivo livello di inquadramento dal contratto collettivo applicabile;
11 LA RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE CONSISTENTE in trattamenti collegati: - all efficienza o alla redditività dell impresa; - alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro; - ad obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti (incluse opzioni e/o cessione gratuita di quote o azioni). segue
12 ART. 28 comma 8 LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono definire: - minimi retributivi specifici per le Start Up - criteri per la definizione della parte variabile - specifiche disposizioni per la gestione del rapporto di lavoro tipico
13 - II - La proprietà intellettuale sviluppata da dipendenti e collaboratori: La remunerazione
14 START UP INNOVATIVE Come si conciliano le previsioni normative in tema di retribuzione contenute nei commi 7 e 8 dell ART. 28 DL 179/2012 con l ART. 64 D. lgs. 30/2005 novellato nel 2010
15 ART. 28 DL 179/2012 (retribuzione dei dipendenti di una start up) Come abbiamo già visto la retribuzione ivi prevista si compone: di una PARTE FISSA non inferiore al minimo tabellare previsto per il rispettivo livello di inquadramento dal contratto collettivo applicabile; - all efficienza o alla redditività dell impresa; di una PARTE VARIABILE CONSISTENTE in trattamenti collegati: - alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro; - ad obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti (incluse opzioni e/o cessione gratuita di quote o azioni).
16 ART. 64 D. lgs. 30/2005 Invenzioni dei Dipendenti PRIMO COMMA LE INVENZIONI DI SERVIZIO L'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro L'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo è retribuita datore di lavoro Inventore (lavoratore) diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione diritto di esserne riconosciuto autore
17 SECONDO COMMA LE INVENZIONI D AZIENDA L'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro Non vi è pattuizione di qualsivoglia compenso tra datore di lavoro e lavoratore per l attività inventiva svolta datore di lavoro Inventore (lavoratore) diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione diritto di esserne riconosciuto autore equo premio
18 TERZO COMMA INVENZIONI OCCASIONALI invenzione industriale che rientra nel campo di attività del datore di lavoro Il datore di lavoro ha diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione al dipendente del canone di licenza o del prezzo di cessione dell invenzione, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto
19 SECONDO COMMA EQUO PREMIO Elementi per la determinazione importanza dell'invenzione mansioni svolte dal dipendente inventore retribuzione percepita contributo ricevuto dall organizzazione del datore di lavoro
20 V VALORE DELL INVENZIONE EQUO PREMIO LA FORMULA TEDESCA EP V+P P FATTORE PROPORZIONALE (fattore che diminuisce proporzionalmente l entità)
21 V VALORE DELL INVENZIONE EQUO PREMIO correttivi giurisprudenziali I (indennità-equo premio) V+P P indice che misura il contributo inventivo del dipendente secondo diversi parametri autonomia del dipendente nella soluzione del problema tecnico contributo dell azienda mansioni del dipendente
22 QUARTO COMMA Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore é un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile
23 QUINTO COMMA Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione é subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione é manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice
24 SESTO COMMA Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra
25 ART. 65 D. lgs. 30/2005 Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca PRIMO COMMA In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
26 Cosa significa che il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore? Il diritto di brevetto è disciplinato dall art. 66 il quale prevede: facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato se oggetto del brevetto è un prodotto, diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione se oggetto del brevetto è un procedimento, diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione
27 ART. 65 D. lgs. 30/2005 SECONDO e TERZO COMMA Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.
28 ART. 65 D. lgs. 30/2005 QUARTO e QUINTO COMMA Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Le disposizioni dell art. 65 (sopra esposto) non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
29 Decreto legislativo 10/09/2003 n. 276 Cenni sul LAVORO A PROGETTO Articolo 65 Invenzioni del collaboratore a progetto 1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Si applicano pertanto le norme sin d ora richiamate e previste per i rapporti di lavoro subordinato, compatibilmente con la struttura contrattuale a progetto.
30 Legge 22/04/1941 n. 633 DISPOSIZIONI SUL DIRITTO D'AUTORE CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO D AUTORE PROTEZIONE DELLA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA Articolo 12 bis Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
31 Domande?? Avv. Corinne Busso
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