a Tariffa Modulata Medico Ospedaliero Dipendente

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1 Pag. 1 di 2 Modulo di Proposta per l Assicurazione R.C. Professionale MEDICAL DIVISION Cognome - nome TARIFFA A COMPRESO Condizioni Particolari/Aggiuntive Garanzie ILLIMITATE RT) RETROATTIVITÀ AA) POSTUMA GV) GESTIONE VERTENZE DANNO MASSIMALI ,00 con limite di ,00 per sinistro DURATA CONTRATTO 5 ANNI 576,00 1 ANNO 640, ,00 per sinistro e per anno assicurativo 800,00 889,00 estensione SO) Dovere di Solidarietà / Emergenza Sanitaria + 100,00 TARIFFA B ESCLUSO Condizioni Particolari/Aggiuntive Garanzie LIMITATE Art.12 RETROATTIVITÀ 10 anni Art.13 POSTUMA 2 anni Art. 9 GESTIONE VERTENZE DANNO 25% del massimale di R.C. MASSIMALI DURATA CONTRATTO ,00 con limite di ,00 per sinistro 5 ANNI 405,00 450,00 1 ANNO cod. fiscale Indirizzo cap città Telefono cell. fax SPECIALIZZAZIONE presso la STRUTTURA Iscritto all Albo di Nuova Proposta per tutte le Specializzazioni a Tariffa Modulata Medico Ospedaliero Dipendente esclusiva garanzia per RIVALSA su COLPA GRAVE da parte delle Strutture Ospedaliere Pubbliche compreso Attività Intramenia anche allargata Responsabilità di Struttura Complessa e Capo Dipartimento A SSICURATO PEC dal ,00 per sinistro e per anno assicurativo 513,00 570,00 Convenzione Speciale pubblica INFORMATIVA Il Contratto di 5 anni, oltre a mantenere invariato Premio e Condizioni, gode di uno sconto del 10% rispetto alla tariffa prevista per la durata di 1 anno A fronte della suddetta riduzione di premio, il Contraente non può esercitare la facoltà di recesso del contratto per i primi 5 anni di durata contrattuale MOD. 001 PM DIP. OSPEDALIERO CSA MAG. 2016

2 MEDICAL DIVISION segue Proposta Medico Ospedaliero Dipendente esclusiva garanzia per RIVALSA su COLPA GRAVE da parte delle Strutture Ospedaliere Pubbliche Convenzione Speciale Pag. 2 di 2 Modulo di Proposta per l Assicurazione R.C. Professionale Qualora il contratto venga sottoscritto, le dichiarazioni rese nella presente proposta formeranno parte integrante della polizza di assicurazione ai fini degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile. l Assicurando dichiara pertanto di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della compilazione del presente modulo e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della compilazione del modulo, ovvero la copertura assicurativa non opera in relazione ai sinistri in attinenza ai quali l Assicurando, prima della stipula della polizza, abbia già avuto notizia o conoscenza dei presupposti determinanti la sua responsabilità professionale, dichiarando altresì che i dati forniti rispondono a verità e di non aver sottaciuto informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. POLIZZE in CORSO o ANNULLATE per ASSICURARSI ai SENSI del REGOLAMENTO IVASS (ex I.S.V.A.P.) Nº 35 del 26 maggio Il Contraente e/o l Assicurato dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto copia dei singoli documenti: NOTA INFORMATIVA / GLOSSARIO - CONDIZIONI di ASSICURAZIONE - MODULO di PROPOSTA - QUESTIONARIO ADEGUATEZZA - INFORMATIVA PRIVACY Ex Art. 13 D.Lgs. Nº 196/03, contenuti nel e Conferma Prende inoltre atto che ASSITA è autorizzata all incasso del premio ai sensi dell art. 118 D.Lgs. 209/2005. data CONTRAENTE - ASSICURATO Agli effetti degli artt e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente l Art Inizio e limiti all oggetto della garanzia. Retroattività illimitata. data Polizze in corso per il medesimo rischio? NO SI Compagnia Massimale Scadenza Allegare copia Sono state annullate/disdettate polizze R.C. Professionale? NO SI Quando? Da quale Compagnia? Per quali motivi? Ha presentato ad ASSICURATRICE MILANESE altre proposte per i medesimi rischi negli ultimi 90 giorni? NO SI Dichiarazioni dell Assicurato SINISTRI Negli ultimi 5 anni sono state rivolte al Medico richieste di risarcimento per danni imputabili a una sua responsabilità professionale? NO SI (Compilare allegato) N.B. IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA LA COMPAGNIA SI RISERVA L ASSUNZIONE DEL RISCHIO CONTRAENTE - ASSICURATO COMPILARE e FIRMARE Proposta - Questionario Adeguatezza - Informativa Clientela PAGAMENTO Premio Totale da versare PAESE CIN EUR CIN ABI CAB N CONTO BANCA IT 08 L UNICREDIT BANCA IT 23 V BANCO POSTA INVIARE Proposta Attestazione di Pagamento Questionario Adeguatezza Informativa alla Clientela Documento di Identità Codice Fiscale Fax PEC ASSITA S.p.A. 02/ assita@assita.com assita@pec.assita.it MOD. 001 PM DIP. OSPEDALIERO CSA MAG. 2016

3 Sede e Direzione Generale: S. Cesario Sul Panaro (MO) Corso Libertà, 53 Tel Fax PEC: assicuratricemilanese@legalmail.it Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A Codice Fiscale e P. IVA Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA C. Fiscale e P.I Capitale Sociale i.v. Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U n. 298) Capitale Sociale ,48 i.v. Convenzione Speciale MEDICAL DIVISION Polizza per tutte le Specializzazioni Medico Ospedaliero Dipendente esclusiva garanzia per RIVALSA su COLPA GRAVE da parte delle Strutture Ospedaliere Pubbliche compreso Attività Intramenia anche allargata Responsabilità di Struttura Complessa e Capo Dipartimento Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. Nel testo che segue si intendono per Assicurato: Assicuratori: Contraente: Danni Materiali: Danni Patrimoniali: Richiesta di Risarcimento: Sinistro: DEFINIZIONI Medici e Dirigenti medici, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con il Servizio Sanitario Nazionale. ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. il soggetto che stipula il contratto nell interesse proprio e/o di altre persone. Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali). Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali come sopra definiti. Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell Assicurato: la comunicazione con la quale il terzo manifesta all Assicurato l intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore di omissione attribuiti all Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni o perdite; la citazione o la chiamata in causa dell Assicurato per fatto colposo o errore od omissione; l inchiesta giudiziaria promossa contro l Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall oggetto di questa assicurazione; la comunicazione con la quale la struttura sanitaria pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta all Assicurato l intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave; circostanze dalle quali derivi un azione di rivalsa esperita dall Azienda di appartenenza o dalla Impresa di Assicurazione. la richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione e dalla quale derivi un azione di rivalsa esperita dall Azienda di appartenenza o dalla Impresa di Assicurazione. CGA-CSA-Medico-Ospedaliero-Dipendente / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 05/2016 pagina 1 DI 4

4 POLIZZA Colpa Grave MEDICO DIPENDENTE Ospedaliero Convenzione Speciale CSA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro Colpa Grave, per i quali l Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività Istituzionale/ professionale, compresa l attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti: dall azione di rivalsa esperita dall Impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della polizza Aziendale; dall azione di rivalsa esperita direttamente dall Azienda Pubblica di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati. Art. A ESCLUSIONI L assicurazione non vale per i danni: A1. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.) salvo che per l attività diagnostica e terapeutica oggetto dell assicurazione; A2. che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Limitatamente alle figure del Direttore Generale, Direttore Amministrativo e dei Dirigenti non sanitari, s intendono inoltre esclusi i danni patrimoniali (v. definizioni) conseguenti ad attività di natura amministrativa. Art. B. LIMITI DI INDENNIZZO L assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva del massimale previsto in prima facciata di polizza, in aggiunta alle spese di difesa di cui al articolo 9 che ne regola la garanzia. L Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell Assicurato stesso. Art. C. COMANDO PRESSO STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA DIVERSA Nel caso di comando temporaneo dell Assicurato presso una Struttura Sanitaria Pubblica diversa da quella dalla quale l Assicurato stesso dipende al momento del perfezionamento della presente polizza, l Assicurazione s intende automaticamente estesa e operante. Art. D. ACQUISIZIONE E/O VARIAZIONE DI NUOVA SPECIALIZZAZIONE E/O ACQUISIZIONE DI NUOVA QUALIFICA L assicurazione opera anche nei seguenti casi: z variazione della Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza; z variazione/acquisizione di nuova specializzazione presso la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza o presso altra Struttura Sanitaria Pubblica; z variazione della Qualifica dell Assicurato. L Assicurato dovrà informare gli Assicuratori delle eventuali variazioni/acquisizioni di nuove specializzazioni mediante comunicazione scritta. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. DURATA E PROROGA DELL ASSICURAZIONE Il contratto, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata ricevuta almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione, si intende prorogato per una anno. Se il contratto non prevede il Tacito Rinnovo, lo stesso cesserà alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta (Condizione particolare ST)). PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifcazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. CGA-CSA-Medico-Ospedaliero-Dipendente / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 05/2016 pagina 2 DI 4

5 POLIZZA Colpa Grave MEDICO DIPENDENTE Ospedaliero Convenzione Speciale CSA Art. 7 Art. 8 Art. 9 ALTRE ASSICURAZIONI Solo in caso di sinistro l Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell art del Codice Civile e deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i Massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito in polizza. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure agli Assicuratori entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art c.c.) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO Nei casi di operatività della polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativo, che penale, nell interesse dell Assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all Assicurato stesso. I costi inerenti ai legali e ai tecnici nominati dalla Società restano interamente a carico della medesima anche oltre il massimale previsto in polizza, senza limite di importo. Qualora l Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società. La Società riconoscerà all Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell esercizio, con applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro e comunque nel limite del 25% del massimale previsto per la garanzia di Responsabilità Civile. Sono esclusi dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere e oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc.). In caso di disaccordo tra l Assicurato e l Impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire all autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Art. 10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 12 INIZIO E LIMITI ALL OGGETTO DELLA GARANZIA. RETROATTIVITÀ TEMPORALE L Assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti a comportamenti gravemente colposi posti in essere non oltre 10 (dieci) anni antecedenti la data di effetto della Polizza. Trova in ogni caso piena applicazione l art.1892 c.c.. Tuttavia se l Assicurato aveva stipulato con Assicuratrice Milanese e per il medesimo rischio una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite o riprese dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza della polizza o delle polizze precedenti, ancorché non denunciati all atto della stipula della nuova polizza con esclusione della applicazione dell art.1892 c.c. Art. 13 GARANZIA POSTUMA BIENNALE L Assicurazione copre tutti gli errori dipendenti da colpa grave commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto contestati/denunciati entro 2 (due) anni dalla data di scadenza della polizza. La garanzia si estende automaticamente a favore degli eredi per il caso di morte dell Assicurato in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, con la sola esclusione dei casi di eutanasia o suicidio. CONDIZIONI PARTICOLARI / AGGIUNTIVE AA) RT) GARANZIA POSTUMA ILLIMITATA L Assicurazione copre tutti gli errori dipendenti da colpa grave commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto, in qualsiasi momento contestati, senza limite di tempo. La garanzia si estende automaticamente a favore degli eredi per il caso di morte dell Assicurato in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, con la sola esclusione dei casi di eutanasia o suicidio. RETROATTIVITÀ TEMPORALE L Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Trova in ogni caso piena applicazione l art.1892 c.c. Tuttavia se l Assicurato aveva stipulato con Assicuratrice Milanese e per il medesimo rischio una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite o riprese dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza della polizza o delle polizze precedenti, ancorché non denunciati all atto della stipula della nuova polizza con esclusione della applicazione dell art.1892 c.c. CGA-CSA-Medico-Ospedaliero-Dipendente / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 05/2016 pagina 3 DI 4

6 POLIZZA Colpa Grave MEDICO DIPENDENTE Ospedaliero Convenzione Speciale CSA GV) SO) ST) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO CON MASSIMALE ILLIMITATO Nei casi di operatività della polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativo, che penale, nell interesse dell Assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all Assicurato stesso. I costi inerenti ai legali e ai tecnici nominati dalla Società restano interamente a carico della medesima anche oltre il massimale previsto in polizza, senza limite di importo. Qualora l Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società. La Società riconoscerà all Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell esercizio, con applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro. Sono esclusi dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere e oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc.). In caso di disaccordo tra l Assicurato e l Impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire all autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. A parziale modifica di quanto indicato all articolo 9 gestione delle vertenze di danno il massimale prestato per tale garanzia deve intendersi illimitato. DOVERE DI SOLIDARIETÀ / EMERGENZA SANITARIA Con la presente appendice si precisa che l assicurazione si intende estesa agli interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria, anche al di fuori dell attività retribuita, in tale ipotesi la copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve con un sottolimite per sinistro di euro ,00 (un milione). Resta esclusa dalla presente copertura qualsiasi attività che l Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico del Servizio Sanitario Nazionale ad esclusione di quanto previsto al capoverso di cui sopra. Inoltre, l assicurazione per tale estensione è prestata nella forma Claims Made ossia è resa attiva solo allorché la richiesta di risarcimento venga portata a conoscenza dell Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione e purché sia conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima del periodo di retroattività dal presente contratto previsto. SENZA TACITO RINNOVO La polizza non prevede il Tacito Rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza. CGA-CSA-Medico-Ospedaliero-Dipendente / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 05/2016 pagina 4 DI 4

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