CiAl Consorzio Imballaggi Alluminio REGOLAMENTO

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1 CiAl Consorzio Imballaggi Alluminio Milano, 26 Aprile 2004

2 INDICE Pagina Articolo 1. (Oggetto) 2 Articolo 2. (Adesione e Recesso dal Consorzio) 2 Articolo 3. (Partecipazione al Consorzio) 2 Articolo 4. (Fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi costituiti da materiali compositi) 2 Articolo 5. (Suddivisione quote consortili) 3 Articolo 6. (Mezzi finanziari) 4 Articolo 7. (Infrazioni e Sanzioni) 4 Articolo 8. (Interessi di mora) 4 Articolo 9. (Partecipazione all Assemblea) 5 Articolo 10. (Elezione del Consiglio di Amministrazione) 5 Articolo 11. (Elezione del Collegio dei Revisori contabili) 6 Articolo 12. (Comitato Esecutivo) 6 Articolo 13. (Articolazioni regionali ed interregionali) 7 Articolo 14. (Libri sociali obbligatori) 7 Articolo 15. (Privacy) 7 Articolo 16. (Rapporti con altri Consorzi ed Associazioni) 7 Allegati: Richiesta di adesione Scheda dati ed informazioni impresa Dichiarazioni annuali: - Produttori ed importatori di alluminio destinato all imballaggio - Fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio - Fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi compositi con alluminio non prevalente - Utilizzatori di imballaggi in alluminio compresi gli autoproduttori Dichiarazione di variazioni Richiesta di recesso 1

3 DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO IMBALLAGGI ALLUMINIO - C i A l Articolo 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento è approvato, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Consorzio Imballaggi Alluminio (di seguito il Consorzio ) al fine di dare attuazione allo Statuto ed assicurare il migliore funzionamento del Consorzio. Articolo 2 (Adesione e Recesso dal Consorzio) Per aderire al Consorzio, l impresa interessata deve inviare apposita richiesta, redatta in conformità al modello approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredata sia degli allegati ivi previsti, sia dall attestazione del versamento delle spese amministrative previste. Le richieste di adesione al Consorzio sono verificate dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte l anno. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata all impresa richiedente. In caso di mancato accoglimento, il Consorzio si atterrà alle disposizioni di cui all art. 10, comma 4 lettera r) dello Statuto. Ai soggetti la cui richiesta di adesione non sia stata accolta, saranno restituite, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di mancato accoglimento della richiesta medesima, le spese amministrative versate. La richiesta di recesso, redatta in conformità al modello approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredata dei documenti richiesti, deve essere inviata mediante lettera raccomandata, e salvo diversa comunicazione, ha effetto decorsi trenta giorni dalla sua accettazione. Il recesso dal Consorzio non esonera l impresa recedente dall obbligo di versamento di tutti i contributi dovuti fino alla fine dell esercizio nel corso del quale la richiesta viene presentata. In caso di recesso troverà applicazione quanto previsto dall art. 4 comma 3 dello Statuto. Articolo 3 (Partecipazione al Consorzio) Le imprese partecipanti al Consorzio si suddividono in: a. produttori e importatori di alluminio destinato alla fabbricazione di imballaggi (art. 2 comma 3, lett. a dello Statuto); b. fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio (art. 2 comma 3, lett. b dello Statuto); c. utilizzatori di imballaggi in alluminio compresi gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio ed al loro riempimento (art. 2 comma 3, lett. c dello Statuto). Gli obblighi e le facoltà di cui all art. 2, commi 1 e 2, dello Statuto, trovano applicazione indipendentemente dai quantitativi prodotti ovvero importati. Articolo 4 (Fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi costituiti da materiali compositi) 1. Le imprese fabbricanti, trasformatrici ed importatrici d imballaggi vuoti costituiti da materiali compositi di cui all art. 2 comma 5 dello Statuto: a. devono partecipare qualora il materiale prevalente, in peso, nella tipologia di imballaggio prodotto sia costituito da alluminio; b. possono partecipare, qualora l alluminio non costituisca il materiale prevalente, in peso, nella tipologia di imballaggio prodotto. 2

4 In entrambi i casi i soggetti in questione rientreranno nella categoria fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio. 2. ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 sarà applicata la norma di cui all art. 5 comma i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 saranno tenuti al versamento di un contributo fissato in misura pari al 10% dell ammontare del Contributo Ambientale Conai dovuto sulla quantità di alluminio presente negli imballaggi dagli stessi immessi al consumo sul territorio nazionale dichiarata al momento dell iscrizione o delle successive comunicazioni annuali. 1. Le quote consortili sono fissate in numero di Articolo 5 (Suddivisione quote consortili) 2. Il valore di ogni quota è di 0,40 Euro. Conseguentemente il fondo consortile ammonta a Euro Le quote si ripartiscono fra le categorie di consorziati di cui all art. 3 del presente Regolamento nel modo seguente: a. produttori e importatori di alluminio destinato alla fabbricazione di imballaggi: 42,5 % b. fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio: 42,5 % c. utilizzatori di imballaggi in alluminio compresi gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio ed al loro riempimento: 15 % Nell ambito di ciascuna categoria, i consorziati hanno diritto a quote di rappresentanza determinate sulla base della quantità in peso, di materiale o di imballaggio, immessa al consumo sul territorio nazionale dichiarata al momento dell iscrizione o delle successive comunicazioni annuali, in conformità al modello approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini della ripartizione delle quote, i consorziati sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione; tali informazioni vengono fornite all atto dell adesione al Consorzio ed entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno. 4. La ripartizione delle quote all'interno di ogni categoria avverrà secondo il seguente metodo: a. vengono attribuite una quota associativa ( Quota Fissa ) a ciascun consorziato onde assicurare il principio di rappresentanza; b. i valori comunicati dai singoli consorziati ("Valore Individuale") vengono sommati onde ottenere il valore complessivo ("Valore Complessivo"); c. il Valore Complessivo viene poi suddiviso per il numero delle quote da attribuire per ogni categoria onde ottenere il valore medio ("Quoziente"); d. ciascun Valore Individuale verrà poi diviso per il Quoziente, ottenendo così le quote di ciascun consorziato ("Quota Individuale"); e. a questo punto verranno considerate attribuite tutte le quote "intere" a ciascun consorziato, tralasciando gli eventuali valori frazionari; f. a seguito di quanto precede non verrà verosimilmente attribuita la totalità delle stesse; le quote non attribuite verranno quindi assegnate ai consorziati, aventi Quota Individuale maggiore di uno, con valori frazionari più alti fino a completare il numero complessivo delle quote da attribuire. 5. Ai soggetti fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti costituiti da materiali compositi, in cui l alluminio non è prevalente, che volontariamente partecipano al Consorzio, viene riservata una percentuale di quote, determinate sulla base della quantità in peso di alluminio contenuto negli imballaggi immessi al consumo in Italia dagli stessi, fino ad una percentuale massima del 15% delle quote disponibili per la categoria di riferimento. 6. I soggetti che esercitano attività nelle diverse categorie, di cui all art. 2 comma 3 e 5 dello Statuto, rientrano nella categoria corrispondente all attività prevalente svolta dagli stessi. Ai fini della determinazione delle quote di partecipazione di cui all art. 4, comma 1 dello Statuto, detti soggetti hanno diritto non solo alle quote inerenti le quantità immesse sul mercato relative alla categoria di attività prevalente ma anche alle quote inerenti le quantità immesse sul mercato relative alle altre categorie nell ambito delle quali svolgono la loro attività ancorché non prevalente. Peraltro, tutte le quantità verranno considerate, ai fini della determinazione delle quote di partecipazione, quali rientranti nella categoria dell attività prevalente. 3

5 7. Le quote definite dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al presente articolo sono sottoposte all approvazione dall Assemblea almeno una volta all anno. Ove siano intervenute variazioni rilevanti e comunque pari o superiori ad 1/5 delle quantità accreditabili nell ambito di una categoria, ovvero per espressa richiesta di un numero di consorziati le cui quote aggregate nella loro totalità rappresentino almeno 1/5 della relativa categoria, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l Assemblea anche prima della scadenza del termine di un anno dalla precedente deliberazione in materia, onde deliberare in merito. 8. La determinazione della quota di partecipazione, da assegnare in caso di adesione di un nuovo consorziato, avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell ambito della medesima categoria e sulla base di apposita deliberazione della prima Assemblea utile. 9. Ogni consorziato sarà titolare di almeno una quota. Ove la percentuale di spettanza di ciascun consorziato non coincida esattamente con il valore di una quota, la stessa verrà determinata mediante approssimazione per difetto o per eccesso, fermo restando che la partecipazione minima sarà di una quota ed il numero complessivo delle stesse è quello indicato nel comma 1). Articolo 6 (Mezzi finanziari) 1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio, sono assicurati sia mediante i mezzi finanziari indicati nell art. 5 dello Statuto sia dai contributi di cui all art. 4 comma 3 del presente Regolamento. Articolo 7 (Infrazioni e sanzioni) 1. Il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili. 2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare può incaricare terzi esperti per la verifica della correttezza ed esattezza delle dichiarazioni effettuate, senza che il consorziato possa opporsi. 3. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, il Consiglio di Amministrazione determina ed applica ai consorziati resisi responsabili le seguenti sanzioni: a. per il mancato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di apposita richiesta scritta verrà applicata una sanzione pari al 10% della somma dovuta, oltre agli interessi di mora; b. per errata o incompleta dichiarazione, verrà applicata una sanzione proporzionale all entità delle quantità non dichiarate nella dichiarazione, in particolare il consorziato dovrà pagare una sanzione pari al doppio dell ammontare del contributo dovuto oltre agli interessi di mora. 4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al CONAI in tutto o in parte l espletamento delle attività di cui al presente articolo. Articolo 8 (Interessi di mora) 1. In caso di mancato o ritardato versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio, il Consorziato è in ogni caso e automaticamente tenuto a versare interessi di mora calcolati al tasso: - Euribor medio a 1 mese, per versamenti corrisposti entro trenta giorni dalla data di scadenza - Euribor medio a 1 mese, maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque punti, in tutti gli altri casi di ritardato o mancato versamento di somme dovute. 4

6 Articolo 9 (Partecipazione all Assemblea) 1. Prima dell inizio dell Assemblea ciascun consorziato è tenuto a ritirare dal Presidente, o da persona da questi indicata, il proprio biglietto di ammissione, con indicazione delle quote di cui è titolare. 2. I consorziati che si siano resi inadempienti alle proprie obbligazioni di cui allo Statuto ed al Regolamento, e segnatamente agli obblighi di contribuire al Consorzio medesimo, non avranno diritto di partecipare all Assemblea. 3. Ove sia all ordine del giorno l approvazione della ripartizione delle quote, l Assemblea delibera preliminarmente su tale punto sulla base della ripartizione in vigore al momento. Le deliberazioni successive verranno assunte sulla base della nuova ripartizione approvata. 4. Ciascun consorziato esprime un numero di voti pari al numero delle quote di cui è titolare. Articolo 10 (Elezione del Consiglio di Amministrazione) 1. Alla convocazione dell Assemblea per l elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione normalmente in coincidenza con la convocazione dell Assemblea per l approvazione del bilancio. 2. L elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base ed in funzione delle categorie di cui all art. 3 comma 1 del Regolamento. 3. All elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da tanti consorziati che rappresentino almeno il 5 per cento delle quote di adesione complessivamente assegnate ai consorziati della categoria di appartenenza. 4. Le candidature vengono presentate almeno 7 giorni prima della data dell Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori. 5. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla formazione delle liste dei candidati, elencati in ordine alfabetico, in numero pari alle categorie di appartenenza dei consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria di appartenenza dei consorziati. 6. Una volta formate le liste dei candidati, l Assemblea delibera il numero dei consiglieri da eleggere e la relativa ripartizione fra le diverse categorie di consorziati. 7. In ogni caso il numero dei consiglieri della categoria dei produttori e importatori di alluminio dovrà essere uguale a quello dei consiglieri della categoria dei fabbricanti, trasformatori, importatori di imballaggi vuoti in alluminio; alla categoria utilizzatori di imballaggi in alluminio compresi gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio ed al loro riempimento è assegnato almeno un consigliere. 8. In particolare, a loro volta le categorie, dovranno tendere a rappresentare i diversi settori merceologici e di attività che le compongono. 9. Fatta salva l ipotesi di nomina per acclamazione, ciascun consorziato vota solo per la lista presentata nell ambito della propria categoria di appartenenza. Salva l ipotesi di nomina per acclamazione, ogni consorziato può distribuire i propri voti su un numero di candidati comunque non superiore ai 2/3 dei consiglieri da eleggere, approssimato ove necessario per difetto, ovvero, a titolo esemplificativo, ove il numero dei consiglieri da eleggere sia pari a 8, il voto potrà essere suddiviso tra non più di 5 candidati. 10. In caso di mancata partecipazione dei consorziati appartenenti alla categoria degli Utilizzatori, essendo la loro partecipazione volontaria, il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito dai rappresentanti delle categorie obbligate ai sensi dello Statuto. 5

7 11. Vengono eletti i candidati che, nell ambito di ciascun elenco di categoria, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti che l Assemblea ha deliberato di attribuire a quella data categoria di consorziati. In caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età. 12. La prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano; l insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione determina la decadenza del precedente. 13. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sono assegnate a rotazione, a garanzia di un principio di alternanza, ai rappresentanti delle categorie di cui all art. 2 comma 3 lettera a) e della categoria di cui all art. 2, comma 3 lettera b) dello Statuto. Articolo 11 (Elezione del Collegio dei Revisori contabili) 1. All elezione dei componenti del collegio dei Revisori contabili si procede mediante la presentazione di candidature, sottoscritte da consorziati. 2. Le candidature vengono presentate almeno 7 giorni prima della data dell Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alla sottoscrizione dei presentatori. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla formazione di un unica lista di candidati, in ordine alfabetico. 3. Fatta salva l ipotesi di nomina per acclamazione, ciascun Consorziato può distribuire i propri voti su un numero di candidati, ricompresi in detto elenco, non superiori a due. 4. Vengono proclamati Revisori contabili coloro che ottengono il maggior numero voti. I primi tre assumono la funzione di revisore contabile effettivo mentre i due successivi quella di revisore contabile supplente. 5. Il Presidente del Collegio del Revisori contabili viene nominato dai Revisori contabili effettivi, nel loro ambito, nella prima riunione utile. Articolo 12 (Comitato Esecutivo) 1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l eventuale nomina di un Comitato Esecutivo; designa i suoi membri, determina i compiti dello stesso. 2. Il Comitato Esecutivo è composto di un numero di membri compreso tra 3 e 7, rispettando nella sua composizione i criteri di rappresentatività delle categorie costituenti il Consorzio. 3. In ogni caso il numero dei rappresentati della categoria dei produttori e importatori di alluminio dovrà essere uguale a quello dei rappresentanti della categoria dei fabbricanti, trasformatori, importatori di imballaggi vuoti in alluminio; alla categoria utilizzatori di imballaggi in alluminio compresi gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio ed al loro riempimento è assegnato almeno un rappresentante; 4. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo, nell ambito delle rispettive categorie di appartenenza. 5. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 6. Le determinazioni in merito sia alle proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione sia ai compiti dal medesimo Consiglio attribuiti al Comitato Esecutivo vengono assunte a maggioranza dei componenti il Comitato. 7. Tutti i consiglieri hanno la facoltà di assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo, senza peraltro avere alcun diritto di voto. I Revisori contabili possono intervenire alle riunioni del medesimo. Il Direttore Generale, senza diritto di voto, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo. 6

8 Articolo 13 (Articolazioni regionali ed interregionali) 1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l articolazione del Consorzio in strutture regionali ed interregionali sulla base del principio e dei criteri di cui al D. Lgs. 22/97 con particolare riferimento agli ambiti territoriali ottimali di cui all art Le articolazioni di cui al comma precedente svolgono sulla base delle direttive e delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione funzioni in generale di supporto alle pubbliche amministrazioni territorialmente competenti tra le quali funzioni informative, conoscitive e consultive. 3. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che tali strutture regionali e interregionali operino in stretta sinergia con i consorziati presenti nell area territoriale di riferimento. Articolo 14 (Libri sociali obbligatori) 1. Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare: a. il libro dei Consorziati, sul quale devono essere indicati la ditta, la ragione sociale o denominazione sociale del Consorziato, la data di ammissione al Consorzio e la categoria di appartenenza; b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c. il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; d. il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori contabili; e. il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove istituito. 2. I libri indicati ai punti a), b), c) sono tenuti a cura degli Amministratori, il libro indicato al punto d) a cura del Collegio dei Revisori contabili, il libro indicato nel punto e) a cura del Comitato Esecutivo. 3. I libri suddetti prima che siano messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, e vidimati in ogni foglio da un notaio. 4. I Consorziati hanno diritto ad esaminare i libri indicati nei punti a), b) del comma 1. Articolo 15 (Privacy) 1. In ottemperanza alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Presidente del Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina del responsabile preposto al trattamento dei dati personali relativi ai singoli consorziati ed ai soggetti terzi in genere. Articolo 16 (Rapporti con altri Consorzi ed Associazioni) 1. Il Consiglio di Amministrazione promuove il coordinamento delle attività del Consorzio con quelle degli altri Consorzi di cui all art. 40 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e con quelle delle Associazioni di categoria in ottemperanza a quanto previsto all art. 20 dello Statuto. 7

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