Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 Testo unico sul casellario giudiziale Omissis.

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1 1 NUOVE NORME ANTI PEDOFILIA Norma di legge, commenti vari La problematica della lotta alla pedofilia è recentemente balzata alle cronache per effetto del D.Lgs. 4/3/2014, n.39, entrato in vigore il 6/4/2014 che ha introdotto l art. 25bis, al preesistente DPR n.313/2002 (TU sul Casellario Giudiziale). Tale nuovo articolo impone al datore di lavoro di accertarsi che i dipendenti assunti non abbiano precedenti penali in materia di reati contro i minori (in particolare di reati concernenti la pedofilia ), qualora il lavoratore, pubblico o privato, implichi una ricorrente attività nei confronti dei minore (caso tipico è l attività scolastica). In primis, si propone proprio il testo della norma di legge (DPR n.313/2002, integrato con l art. 25bis) sopra citata, aggiungendo gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29, in quanto correlati al nuovo art. 25bis. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 Testo unico sul casellario giudiziale Omissis. ART. 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) 1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: a) alle condanne delle quali é stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale; c) alle condanne per i reati per i quali si é verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale; d) alle condanne in relazione alle quali é stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali é stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non é stata eliminata; g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca; n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito; o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n Se é stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non é riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

2 2 ART. 25-bis [*] (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro) 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.. 2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ,00 a euro , (*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 contenente: Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI - Art. 2 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro). ART. 26 (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) 1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative: a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati; b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva; c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato. ART. 27 (Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato) 1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. 2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative: a) alle condanne delle quali é stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda; c) alle condanne per i reati per i quali si é verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale; d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati. ART. 28 (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

3 3 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato é necessario per l'esercizio delle loro funzioni. ART. 29 (Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato) 1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. 2. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, e dell'articolo 32, primo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. Omissis. ********* Da: FLC Cgil Nazionale (Roma, 07/04/2014) Decreto antipedofilia: è allarme tra i dirigenti scolastici e nelle segreterie prive, come sempre, di indicazioni da parte del MIUR. Per l ennesima volta l applicazione alla scuola di una norma generale avviene senza nessuna indicazione da parte del MIUR. La FLC ha chiesto un incontro urgente. Il Decreto Legislativo n.39 del 4 marzo 2014 (allegato 1) emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, contiene una serie di modifiche alle norme esistenti, al fine di inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. In particolare, l art. 2 del decreto, in vigore dal 6 aprile 2014, ha integrato il Testo Unico in materia di casellario giudiziale, dpr 313/2002, prevedendo che, prima di stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti diretti e regolari con minori, il datore di lavoro debba richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da assumere, al fine di verificare l inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale o l inesistenza dell interdizione all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Nei giorni scorsi, l imminente entrata in vigore del Decreto ha fatto registrare sulla stampa alcune interpretazioni del testo della legge - tra l altro per lo più infondate - che hanno messo in fibrillazione le segreterie delle scuole e i dirigenti scolastici, preoccupati delle salatissime multe e delle sanzioni che - al dire di alcuni informatissimi cronisti - si sarebbero abbattute sulle scuole per l impossibilità di sostenere il costo delle centinaia di certificati necessari per tutto il personale in servizio. Finalmente sabato 4 aprile due note dell Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia hanno chiarito gli adempimenti a carico dei datori di lavoro pubblici e privati a partire dal 6 aprile Innanzitutto la prima nota ha precisato che l obbligo non riguarda i contratti in essere ma solo quelli che saranno instaurati a partire dalla data di entrata in vigore della legge, (quindi nelle scuole riguarda nell immediato i contratti che saranno stipulati a partire dal 6 aprile 2014 con i supplenti temporanei e gli esperti esterni). La seconda nota ha poi precisato che, nelle more della produzione del certificato da parte del casellario, il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione può essere instaurato mediante l acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione (allegato 2), circa l assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

4 4 In attesa delle necessarie indicazioni da parte del MIUR sulle modalità di applicazione della norma ai rapporti di lavoro instaurati nella scuola, dove i contatti con i minori sono diretti e continui da parte di tutto il personale docente e non, le note offrono dunque una prima indicazione per gestire la fase di avvio che si preannuncia complessa e delicata. É perciò necessario che il MIUR convochi le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla FLC, fornisca al più presto alle scuole indicazioni puntuali circa le tipologie di contratto per le quali il certificato va richiesto e le modalità di acquisizione e metta a punto, concordandola con il Ministero della Giustizia, una procedura che semplifichi tale adempimento, evitando che si trasformi, visto il consistente numero di contratti che le scuole stipulano ogni mese, in una delle tante molestie burocratiche che stanno paralizzando il lavoro delle scuole Allegato 1 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (GU Serie Generale n.68 del Vigente al: ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'allegato B; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e ritenuto di accogliere la condizione espressa dalla 2ª Commissione permanente della Camera e di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla 2ª Commissione permanente del Senato; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la approvazione del testo definitivo del Codice penale 1. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena é aumentata. a) se il reato é commesso da più persone riunite; b) se il reato é commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; c) se il reato é commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.». 2. All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo il numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti: «5-quinquies) se il reato é commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 5-sexies) se il reato é commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.». 3. All'articolo 609-quinquies del codice penale, dopo il secondo comma, é aggiunto il seguente: «La pena é aumentata. a) se il reato é commesso da più persone riunite; b) se il reato é commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5 5 c) se il reato é commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.». 4. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale é inserito il seguente: «Art. 609-duodecies (Circostanze aggravanti) Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.». Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 é inserito il seguente: «Art. 25-bis (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro) 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.». 2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ,00 a euro ,00. Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n Al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole «600-quater.1,» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies». Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante la approvazione del codice di procedura penale 1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «del medesimo codice», é aggiunto il seguente periodo: «, nonché dall'art. 609-undecies». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura penale é aggiunto il seguente: «2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.». Art. 5 Copertura finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2014 NAPOLITANO

6 Allegato 2 6 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (D.P.R. n. 445 del ) Al Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a Prov. il residente a Prov. in via/piazza n. CODICE FISCALE consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità DICHIARA di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Data Firma leggibile del dichiarante N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all autorità giudiziaria. Da: Notizie della Scuola del 04/04/2014 Obbligatorio il casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori. Il datore di lavoro che impiega una persona per attività che comportano il contatto diretto e regolare con i minori deve richiederne il casellario giudiziale, per verificare l assenza di condanne per reati sessuali ai danni di minori. Con apposito decreto legislativo l Italia recepisce le norme dell Unione europea. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo scorso il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in vigore dal prossimo 6 aprile. Il provvedimento dà attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 2011 n. 93, relativa alla lotta contro l abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. In base al suddetto provvedimento il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiederne il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l esistenza di condanne per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale e adescamento di minorenni, ovvero l irrogazione di sanzioni interdittive all esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

7 7 Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra e euro. Da: Sinergie di Scuola del 07/04/2014 Come richiedere il certificato antipedofilia. Il ministero della Giustizia, con riferimento al Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 recante Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ha pubblicato nei giorni scorsi due distinte note di chiarimento: - La prima riferita alla portata applicativa, la seconda ai tempi di rilascio dei certificati del Casellario giudiziale. Innanzitutto è bene precisare cosa prevede la normativa: l articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.p.r. n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l art. 25-bis, recante disposizioni per l impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori. In pratica, il decreto legislativo n. 30 del 2014 prescrive, al comma 1, che il certificato penale del casellario giudiziale di cui all articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l irrogazione di sanzioni interdittive all esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il certificato quindi deve essere richiesto prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell assunzione al lavoro. Il successivo comma 2 dispone poi che il datore di lavoro che non adempie all obbligo di cui all articolo 25- bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ,00 a euro ,00. A tale proposito, secondo il Ministero della Giustizia, se si parla di datore di lavoro l obbligo non può riferirsi all utilizzo di volontari, perché al di fuori dell instaurazione di un rapporto di lavoro il soggetto, che si avvale dell opera di terzi, non assume la qualità di datore di lavoro. - Nella seconda nota, con riferimento ai tempi di attesa per ricevere il certificato, l ufficio del Casellario centrale ha dato assicurazione circa la tempestività del rilascio, che avverrà entro pochi giorni dalla richiesta (modello allegato). In attesa di riceverlo, i datori di lavoro pubblici possono però procedere all impiego del lavoratore anche soltanto acquisendo una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l assenza a suo carico di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell irrogazione di sanzioni interdittive all esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori Allegato Modello N. 3 BIS CASELLARIO GIUDIZIALE MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO (art. 25 bis DPR 313/2002) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale del casellario di Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del richiedente) In qualità di titolare/legale rappresentante della seguente impresa/società o associazione/organizzazione (indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione) nat_ il / / in (se nato all estero indicare anche lo Stato) Sesso: Maschile Femminile Codice fiscale

8 8 Richiede il rilascio del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del D.P.R. 14/11/2003, N. 313, dovendo impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, nell'ambito della impresa/società o associazione/organizzazione la seguente persona: (cognome e nome della persona che si intende impiegare) nat_ il / / in (se nato all estero indicare anche lo Stato) Sesso: Maschile Femminile Codice fiscale N.ro copie richieste Con URGENZA Esente dal bollo per (indicare la motivazione) Esente dal bollo e diritti per (indicare la motivazione ) (data) (firma richiedente ) Allego modello per l'acquisizione del consenso dell'interessato Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento oppure nel caso di esibizione del documento indicare gli estremi: Tipo N.ro rilasciato da:. il. ======================================================================= La richiesta da parte del datore di lavoro può essere presentata anche tramite un delegato. In questo caso allegare alla domanda, oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, anche il conferimento della delega. allego conferimento delega (utilizzare il Modello DELEGA N. 5) ====================================================================== MODELLO PER L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO ALLA RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS DEL DPR 313/2002 Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del richiedente) nat_ il / / in (se nato all estero indicare anche lo Stato) Sesso: Maschile Femminile Codice fiscale PRESTA IL PROPRIO CONSENSO ALLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DEL DPR 313/2002 E AL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO: (indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione) Allego fotocopia non autenticata del mio documento di riconoscimento. (data) (firma )

9 9 Nota del MIUR: D.Lgs. 39/2014 Lotta contro l abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori (D.Lgs. n. 39/2014) dell 8/4/2014 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca - Dipartimento per l istruzione Roma, 8 aprile 2014 Oggetto: Lotta contro l abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori (D.Lgs. n. 39/2014). Questa Amministrazione fa presente che dal prossimo 6 aprile entrerà in vigore l art. 25-bis del d.p.r. n. 313 del 2002, secondo il quale: Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli ar-ticoli 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irro-gazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunia-ria del pagamento di una somma da euro ,00 a euro ,00. Al riguardo, si rappresenta che saranno tempestivamente fornite ulteriori idonee indicazioni al fine di agevolare e semplificare le modalità di attuazione della predetta normativa e di garantire le sue finalità di tutela dei minori. F.to IL CAPO DIPARTIMENTO Luciano Chiappetta

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione

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