Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

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1 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni 5.1 Prassi burocratica e fiscale La Comunità europea è stata fondata nel 1957 da sei Paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, a cui si sono aggiunti nel 1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Con l entrata della Grecia nel 1981 e di Portogallo e Spagna nel 1986, i Paesi sono diventati dodici. Con il Trattato di Maastricht la Comunità diviene Unione Europea e nel 1995 Austria, Finlandia e Svezia la conducono all attuale compagine di quindici Paesi. Nel 2002 il Consiglio di Copenaghen ha deciso di allargare l Unione a 10 nuovi Paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria. Quindi, a decorrere dal 1 maggio 2004, sono 25 gli Stati membri dell Unione Europea. L ampliamento del mercato interno permette che persone, beni e servizi circolino liberamente e, quindi, senza più controlli alle frontiere interne. Il principio generale che oggi ispira la legislazione italiana è la libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l estero, che però è mitigato dal permanere di alcuni vincoli. 1) Il primo vincolo è costituito dall obbligo, a carico degli operatori con l estero, di compilare moduli di comunicazione valutaria statistica (CVS). Tale comunicazione ha valore esclusivamente statistico. 2) Un secondo vincolo è costituito dalle autorizzazioni che possono essere: autorizzazioni particolari, con le quali il ministero delle Finanze permette l effettuazione di specifiche operazioni per le quali è stata presentata domanda (operazioni a licenza). Riguardano merci che possono essere scambiate solo in seguito a rilascio di una specifica autorizzazione discrezionale (licenza). Si tratta di merci per le quali è stato stabilito con decreto un contingente che il Ministero, attraverso la concessione delle licenze, può controllare che non venga in alcun modo superato. Vengono rilasciate autorizzazioni discrezionali di importazione o di esportazione sino all esaurimento del contingente stabilito, senza superarlo; 113

2 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni autorizzazioni generali, che riguardano merci per le quali compete alle dogane di eseguire il controllo e di permettere il passaggio attraverso il confine (operazioni a dogana). Queste operazioni rappresentano una forma di liberalizzazione perché consentono una sollecita esecuzione degli scambi con l estero. Il regime a dogana è oggi il più diffuso e riguarda le merci per le quali lo Stato non ha stabilito alcuna limitazione quantitativa all esportazione e all importazione; operazioni a dogana controllata, con le quali lo Stato fissa un contingente di esportazione o di importazione, ma stabilisce che non occorre chiedere la licenza dal momento che alcune dogane sono delegate ad autorizzare il passaggio di determinati quantitativi di merce. Si abbinano i vantaggi dei due sistemi sopra descritti e cioè l accurato controllo delle operazioni a licenza con la snellezza amministrativa di quella a dogana. Con esso lo Stato fissa con decreto un contingente di esportazione o di importazione, ma precisa che non occorre chiedere la licenza dal momento che alcune dogane sono delegate ad autorizzare il passaggio di determinati quantitativi di merci. Ad ogni dogana elencata viene assegnato un determinato quantitativo; 3) Un altro ostacolo che può essere posto agli scambi con l estero riguarda la quantità delle merci esportabili o importabili. È questo il sistema dei contingenti, cioè delle limitazioni quantitative imposte dallo Stato per diversi scopi quali proteggere la produzione nazionale dalla concorrenza estera o perseguire l equilibrio della bilancia dei pagamenti. Il Codice doganale comunitario (CDC Reg. 2913/92/CEE) e le relative disposizioni di applicazione (DAC Reg. 2454/93/CEE) prevedono la possibilità di rilasciare autorizzazioni uniche, valide in più Stati membri, per tutti i regimi doganali economici (deposito doganale, perfezionamento attivo e passivo, trasformazione sotto controllo doganale e ammissione temporanea). Un autorizzazione si definisce unica quando la stessa, in base ai criteri stabiliti dall art. 498 DAC, sono competenti diverse Amministrazioni doganali; essa viene rilasciata per il vincolo e/o l appuramento del regime doganale o per consentire operazioni di immagazzinamento, perfezionamento o utilizzazioni successive che si svolgono in diversi Stati membri; tale tipo di autorizzazione consente agli operatori economici di presentare, in luogo di diverse istanze, una sola domanda di autorizzazione. Gli artt. 500 e 501 DAC stabiliscono le modalità di consultazione/notificazione tra le diverse amministrazioni doganali interessate, che hanno 30 giorni dal momento della ricezione dei relativi progetti di autorizzazione per comunicare eventuali osservazioni e/o obiezioni all Amministrazione cui è stata presentata l istanza, con formazione di silenzio assenso in caso di mancata risposta. Autorità compente italiana per la presentazione di domanda di autorizzazione unica Area gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti Ufficio Regimi Doganali e Fiscali Via M. Carucci Roma Tel.: Fax:

3 5.1 Prassi burocratica e fiscale L Agenzia delle Dogane con determinazione del 3 agosto 2004, in Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2004, n. 200, ha provveduto a modificare le modalità attuative del decreto 7 dicembre 2000, relativamente al rilascio e al mantenimento delle autorizzazioni delle procedure semplificate, di cui all art. 76 de regolamento CEE n. 2913/92, che ha istituito il codice doganale comunitario Tabelle merceologiche La Pubblica amministrazione, allo scopo di far conoscere il regime al quale sono sottoposte le diverse merci, compila apposite tabelle, cioè delle liste di merci che possono essere facilmente consultate da tutti gli interessati. Le tabelle merceologiche sono dette tabelle positive quando elencano le merci la cui esportazione o importazione viene concessa direttamente dalle dogane e sono dette tabelle negative quando elencano le merci per le quali l esportazione o l importazione richiedono l autorizzazione o l osservanza di altre formalità. La tabella export è composta di 3 allegati: allegato 1: elenco delle merci la cui esportazione verso qualsiasi destinazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale (materiali d armamento e strategici, apparecchiature nucleari ) allegato 2: elenco delle merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione solo in base al paese estero di destinazione; allegato 3: elenco delle merci la cui esportazione richiede l osservanza di specifiche formalità. La tabella delle merci la cui importazione richiede la licenza ministeriale è soggetta a frequenti modifiche. Quindi le tabelle previste sono: tabella export, che comprende poche voci, in quanto la maggior parte delle merci è oggi esportabile liberamente; tabella import, soggetta a frequenti modificazioni, nella quale i Paesi di origine delle merci sono divisi in 3 zone: zona A: Paesi occidentali sottozona A1: i 25 paesi dell Ue e i dipartimenti d oltremare (Guadalupa, Guyana, Martinica, Reunion, Saint Pierre e Miquelon) sottozona A2: tutti gli Stato associati all Ue o che hanno concluso con essa accordi preferenziali e i 4 paesi della Zona di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) sottozona A3: i paesi dell area del dollaro (compresi gli Stati Uniti) e quelli non allineati politicamente (in questa zona si trovano anche i paesi sudamericani e quelli arabi forti esportatori di Petrolio) zona B: Paesi dell Est europeo, Cina, Mongolia e Vietnam zona C: Giappone; La politica commerciale italiana è caratterizzata da una forte liberalizzazione delle importazioni dai Paesi della zona A, da una buona liberalizzazione delle importazioni dai Paesi della zona B e da forti restrizioni alle importazioni dal Giappone, unico Paese che fa parte della zona C. 115

4 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni Autorizzazione all importazione Nel campo delle importazioni, la maggioranza delle merci è importabile a dogana, nel senso che non sono previste autorizzazioni o formalità ministeriali. L autorizzazione all importazione è l atto amministrativo con il quale si rimuove il divieto economico sancito dalla legge per tutti i prodotti che non hanno beneficiato di misure di liberazione. La sorveglianza preventiva ha il carattere di un atto dovuto, per cui è difficile configurare il caso di un rifiuto, se non per mancato o irregolare adempimento da parte dell operatore delle formalità previste. Scopo della sorveglianza preventiva è quello di seguire l andamento a breve termine delle importazioni delle merci sensibili in modo che l amministrazione possa intervenire tempestivamente, qualora si concretizzi una minaccia di perturbamento sul mercato interno Origine e provenienza delle merci Si possono avere le seguenti casistiche: le merci sono originarie di un dato Paese, ma l acquisto viene compiuto in un Paese diverso le merci provengono da un dato Paese, ma sono state prodotte in un Paese diverso le merci sono originarie del Paese da cui provengono La provenienza delle merci è comunque facilmente individuabile dai documenti di spedizione. L origine delle merci può essere individuata da uno dei seguenti certificati: certificato di origine: viene emesso nel Paese in cui la merce è stata prodotta da enti appositamente abilitati; in Italia provvedono le CCIAA della provincia in cui la merce è stata fabbricata o ha subito l ultima fase di lavorazione; certificato di circolazione: viene rilasciato dalle dogane su richiesta dell esportatore al fine di ottenere un trattamento preferenziale sulle merci originarie di un Paese comunitario e destinate a un Paese extracomunitario col quale esistono accordi particolari Certificato di origine Il certificato di origine è uno speciale documento rilasciato dalla camera di commercio, su modulo comunitario, che accompagna la merce e che certifica ufficialmente il paese di origine dei prodotti. Esso attesta la località nella quale determinate merci sono state coltivate, estratte dal suolo, fabbricate dall industria e confezionate. Una merce nella cui produzione siano intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l ultima trasformazione che risponda congiuntamente a quattro condizioni: 1) sostanziale, nel senso che i prodotti impiegati perdono la loro identità merceologica dando vita ad un nuovo prodotto; la trasformazione deve essere tale da far mutare alla merce la forma, o la destinazione o la possibilità di utilizzazione; 116

5 5.1 Prassi burocratica e fiscale 2) economicamente giustificata, ossia una lavorazione che abbia come risultato un prodotto finito, il cui valore sia superiore a quello complessivo dei componenti utilizzati, per effetto del plusvalore ad essi conferito dalla lavorazione; 3) effettuata da un impresa all uopo attrezzata; 4) che ottenga un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione. Il certificato di origine viene rilasciato dalla Camera di commercio nella cui circoscrizione opera la sede legale o unità locale. L operatore può richiedere ad altra Camera il documento, a condizione che tale Camera sia all uopo autorizzata dalla consorella. Per ottenere il rilascio del certificato di origine, l imprenditore deve dimostrare l origine della merce. Se l esportatore risulta essere anche produttore, la verifica avviene d ufficio riscontrando gli atti depositati presso l Ente camerale. Nel caso si tratti di un commerciante, l operatore deve presentare, a corredo della domanda, la fattura di acquisto, oppure la bolletta di consegna o altro documento equipollente. La richiesta del certificato può essere effettuata anche da una casa di spedizione, che deve essere in possesso di una delega, rilasciata su carta intestata della ditta esportatrice, da depositarsi presso la Camera di commercio emittente. Il formulario comprende: un modulo per la richiesta del certificato; un originale del documento; tre moduli da utilizzare quali copie del documento. Il certificato si riferisce a una sola partita e non ha limiti di tempo. La ditta richiedente deve presentare, all atto della richiesta, copia della fattura di vendita all estero, che viene trattenuta dalla Camera. Ai fini del rilascio dei certificati relativi alle merci estere nazionalizzate vengono considerate degne di fede: la fattura originale estera, vistata ed annotata dalla dogana che ha effettuato lo sdoganamento con l indicazione degli estremi della bolletta di importazione. Per i certificati di origine per merci giacenti allo Stato estero, occorre determinare se le merci stesse sono state introdotte in deposito doganale oppure si trovano giacenti in deposito franco e in punto franco: nel primo caso la documentazione da esibire corrisponde a quella delle merci estere nazionalizzate; nel secondo caso occorre presentare: il certificato di origine rilasciato da un ente abilitato dallo Stato di origine o di provenienza. In mancanza di esso, l interessato dovrebbe esibire il contratto d acquisto e la corrispondenza commerciale relativa all operazione; la polizza di carico e la lettera di vettura; la dichiarazione di giacenza, rilasciata dall ente che gestisce il deposito franco o il punto franco. 117

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7 5.1 Prassi burocratica e fiscale 119

8 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni Dazi I dazi costituiscono misure impositive a protezione della produzione interna o previste al fine di ristabilire condizioni di concorrenza venute meno a seguito di pratiche di agevolazioni o restituzioni poste in essere da Stati terzi. I dazi convenzionali, applicati dall UE, sono quelli negoziati nell ambito del WTO, mentre i dazi autonomi non sono stabiliti a livello mondiale, bensì fissati in via autonoma. Fra i dazi è possibile operare un ulteriore suddivisione. dazi ad valorem: sono rapportati percentualmente al valore delle merci immesse in libera pratica; dazi specifici: calcolati sulla quantità della merce, sono costituiti da un importo fisso riferito all unità di misura considerata (peso, pezzo.); dazi antidumping: istituiti con regolamento comunitario, sono diretti a contrastare misure di dumping, ovvero di concorrenza sleale, poste in essere da operatori di Stati terzi e costituite da vendite di merci sottocosto, finalizzate all acquisizione di nuovi mercati, con evidente danno delle imprese comunitarie. Possono essere provvisori, quando viene aperto un procedimento diretto ad accertare l esistenza di misure di dumping, o definitivi, quando viene accertata l esistenza di misure di dumping: il dazio definitivo viene riscosso, sulla base dell aliquota prevista dal regolamento comunitario, mentre il dazio provvisorio viene depositato, in attesa della conclusione dell inchiesta comunitaria; dazi compensativi: istituiti anch essi con regolamento comunitario, colpiscono merci che godono di restituzioni all esportazione nel Paese di origine. L attuale tendenza in ambito WTO è quella di una progressiva riduzione dei dazi esistenti a fronte della quale si assiste ad una sempre più massiccia applicazione di dazi antidumping e compensativi da parte dell UE, diretta a contrastare misure atte a minare una leale concorrenza posta in essere da Paesi asiatici e dell ex Unione Sovietica Numero meccanografico Un adempimento necessario per tutte le imprese che intendano svolgere attività di commercio con l estero (sia per conto proprio che per conto di terzi) è il possesso del numero meccanografico. Il numero meccanografico viene rilasciato dalla CCIAA della provincia in cui l impresa ha la sede legale. Il numero è composto di 8 caratteri, di cui i primi due sono alfabetici e rappresentano la provincia in cui ha sede l impresa. Il numero meccanografico deve essere riportato su tutti i documenti che l impresa compila. L impresa, già costituita e che ha espletato le formalità costitutive, interessata ad iniziare un attività di commercio estero, deve chiedere il Numero meccanografico alla camera di commercio, nella cui circoscrizione opera la sede legale con un modello specifico, elaborato dalla società informatica camere infocamere. 120

9 5.1 Prassi burocratica e fiscale Il deve chiedere va inteso come adempimento di fatto. In effetti la legge non obbliga all iscrizione nel Numero meccanografico, ma per operazioni con l estero questa iscrizione diviene obbligatoria nella pratica, dovendo la ditta riportare il numero sulla comunicazione valutaria statistica e sulla documentazione da presentare agli uffici ministeriali. L elenco del Numero meccanografico consente l elaborazione del catalogo esportatori-importatori nelle varie province. Uno strumento di enorme utilità per rispondere ad esigenze e richieste di operatori stranieri che vogliano conoscere potenziali fornitori o acquirenti italiani Dogane Le dogane sono organi operativi periferici dell amministrazione finanziaria dello Stato a cui sono affidati compiti di controllo su merci e documenti, di accettazione e verifica delle dichiarazioni, di calcolo e riscossione dei dazi, di raccolta di dati fiscali e statistici e di espletamento di altre formalità concernenti il movimento dall estero e verso l estero di persone, merci e mezzi di trasporto. La struttura doganale è composta da un organizzazione centrale e un organizzazione periferica. Il compito delle dogane consiste nella determinazione e nell incasso dei diritti doganali (dazi, diritti accessori, Iva sulle importazioni di merci). Oltre ai compiti di natura fiscale, le dogane svolgono altri compiti di carattere economico e di ordine pubblico, quali il controllo dei movimenti valutari, l applicazione delle norme igienico-sanitarie, il controllo del movimento delle merci. I diritti doganali sono costituiti dalle somme che competono alle dogane di confine o alle dogane interne in esecuzione delle operazioni di sdoganamento delle merci non comunitarie. I dazi doganali sono le imposte che colpiscono le merci non comunitarie provenienti da Paesi extra-ue quando attraversano la linea doganale. Le merci oggetto di scambio internazionale, quando attraversano la linea doganale, sono talvolta soggette oltre al dazio anche ad altri diritti di confine. Al dazio e agli eventuali diritti di confine vengono talvolta aggiunti altri diritti doganali di natura varia quali ad esempio: Diritto per visita sanitaria (dovuto per animali e carni). Diritto marittimo (dovuto per operazioni connesse al movimento delle navi). Diritto di magazzinaggio (dovuto per le merci immesse nei magazzini di deposito della dogana). Le aliquote percentuali dei dazi doganali sono raccolte nella tariffa doganale, che le riporta separatamente per le varie merci (voci doganali). La tariffa doganale utilizzata che è identica per tutti i Paesi dell Ue è chiamata tariffa integrata comunitaria (TARIC) ed è costruita in conformità al sistema armonizzato di codifica delle merci, istituito attraverso una Convenzione alla quale hanno aderito tutti i maggiori Paesi industrializzati del mondo. La tariffa doganale si può considerare lo strumento primario attraverso il quale gli Stati regolano, nell ambito della propria politica economica, gli scambi commerciali con il resto del mondo. 121

10 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni È una raccolta sistematica, per settori merceologici, di posizioni (voci doganali) nelle quali trovano collocazione le merci oggetto di scambi internazionali. Per ciascuna merce, la tariffa doganale stabilisce l imposta doganale (dazi doganali o altri diritti di effetto equivalente) cui le stesse devono essere assoggettate all atto di importazione. Il sistema armonizzato (Sa): la convenzione internazionale attualmente in vigore ha introdotto dal 01/01/1988 un sistema di designazione e codificazione delle merci denominato appunto Sistema armonizzato. Sul piano strutturale il codice che identifica la merce è di 6 cifre. Nomenclatura combinata: Dal 1968, momento in cui ha avuto attuazione l unione doganale tra i Paesi membri della Comunità Europea, è stata adottata a livello comunitario un unica tariffa doganale verso l esterno, sia per quanto riguarda la nomenclatura (codice doganale e designazione delle merci) sia per l imposizione daziaria La nomenclatura combinata si compone: a) dalla nomenclatura del Sa b) delle suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, necessarie ad attribuire le diverse aliquote daziarie e per le esigenze statistiche (sottovoci Nc) Accanto a ogni voce la Nc indica il dazio autonomo e il dazio convenzionale applicabile. Il dazio autonomo è quello praticato dalla Comunità alle merci originarie dei Paesi terzi per decisione autonoma e quindi revocabile, mentre il dazio convenzionale si applica alle merci originarie dei Paesi che sono parti contraenti del Gatt o con i quali la Comunità ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria TARIC (tariffa integrata comunitaria) La TARIC (tariffa integrata comunitaria) nazionale, è un pratico strumento d informazione per gli operatori e gli uffici interessati agli scambi commerciali internazionali, contenente la raccolta delle disposizioni, degli obblighi e delle fiscalità, cui sono assoggettate le merci all introduzione sul territorio doganale della Comunità (immissione in libera pratica o importazione nonché esportazione e scambi intracomunitari), della legislazione tariffaria e commerciale comunitaria e nazionale. L aggiornamento delle informazioni è effettuato quotidianamente dai Servizi della Commissione, per garantire l uniformità di applicazione delle misure tariffarie in tutto il territorio doganale della Comunità. L integrazione delle misure nazionali è curata dall Agenzia delle dogane - Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli. A supplemento di quanto divulgato con la Taric, il predetto ufficio predispone, ove necessario, delle comunicazioni relative alla Politica Agricola Comune ed alle modifiche tariffarie. Tuttavia la tariffa doganale d uso integrata, in quanto strumento d informazione, non ha valore legale ed in caso di contestazioni o dubbi occorre fare riferimento alle fonti normative. In particolare: 122

11 5.1 Prassi burocratica e fiscale 1. Per quanto riguarda la nomenclatura ed i dazi: Il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 e successive modificazioni, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune; I regolamenti comunitari relativi alla Politica Agricola Comune ed ai particolari regimi tariffari; 2. per quanto riguarda l Imposta sul valore aggiunto: Il DPR n.633 del 26 Ottobre 1972 e successive modificazioni; 3. per quanto riguarda le accise e gli altri tributi: Le leggi ed i decreti relativi. Nella sostanza è la tariffa esterna della Comunità e non copre solo le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali applicabili alle importazioni dai Paesi terzi ma prevede anche una gamma più ampia di dazi preferenziali, a seconda del Paese di origine delle merci (Paesi Efta, Acp.), nonché altre misure specifiche (sospensioni, contingenti, massimali ). La Taric è così strutturata: a) le prime 6 cifre riportano il codice Sa che è adottato da tutti i paesi aderenti alla relativa convenzione internazionale; b) le prime 8 cifre rappresentano la Nc che, con le relative aliquote dei dazi, costituisce la tariffa esterna comune; c) la nona e decima cifra servono a codificare le ulteriori misure comunitarie specifiche in precedenza definite. d) L undicesima e dodicesima cifra sono riservate ai Paesi membri che, qualora lo ritengano opportuno, potranno utilizzarle per includere alcune misure nazionali, come l Iva e le accise; e) Due codici addizionali di 4 cifre (Cadd) sono previsti per l applicazione delle regolamentazioni comunitarie specifiche che non sono codificate o interamente codificate con la nona e la decima cifra (es. dazi antidumping, ecc.) Gli accordi con gli stati terzi In relazione ai riflessi sulla materia doganale è opportuno suddividere gli accordi con gli Stati terzi in base alla reciprocità o meno del trattamento preferenziale. Sotto questo aspetto si possono distinguere: gli accordi basati sull istituzione progressiva di un unione doganale o di una zona di libero scambio ai sensi delle regole del Gatt che prevedono per definizione la reciprocità del trattamento preferenziale; gli accordi che stabiliscono trattamenti preferenziali da parte della Comunità, senza obbligo di reciprocità, a taluni Paesi a titolo di aiuto allo sviluppo, accettati dal Gatt come compatibili con le regole dell accordo medesimo. Sono stati siglati accordi preferenziali reciproci con i seguenti Paesi: Turchia. Cipro e Malta. Paesi Efta (accordo See). Peco-Polonia, Ungheria, Rep. Ceca, Svolacchia, Bulgaria e Romania, Slovenia, Svizzera, Paesi balici. 123

12 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni Israele. Sono stati siglati accordi non reciproci con trattamenti concessi unilateralmente con i seguenti paesi: Maghreb e Machrak. Stati Acp. Croazia, Bosnuia-Erzegovina, Ex Rep. Iugoslava di Macedonia. Paesi e territori d oltremare (Ptom). Paesi in via di sviluppo (Pvs) Destinazioni doganali e i vincoli di una merce al regime doganale Le operazioni doganali rappresentano quegli strumenti di cui si servono gli operatori con l estero per raggiungere gli obiettivi economici che offre il commercio internazionale. Con l abolizione dei controlli e delle barriere tra i paesi dell UE si è reso necessario un completo rinnovamento delle norme che disciplinavano gli spostamenti internazionali delle merci e quindi la realizzazione di un Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992), utile alla disposizione di regole uniformi per i quindici paesi facenti parte dell unione e atto alla definizione del trattamento da riservare in dogana alle merci. Si tratta di un ampio corpo di disposizioni che ha la forma giuridica del regolamento comunitario e che, per il suo contenuto e la sua funzione può essere considerato il testo unico della materia, testo che è stato modificato recentemente con l emanazione del regolamento CE n. 993/ 2001 del 4 Maggio e reso più snello, con disposizioni moderne e agevolative 2. La trattazione dell argomento parte con una definizione basilare della disciplina, e cioè, in primis, la determinazione di origine delle merci. Il metodo principale prevede che siano originarie di un paese le merci che in esso sono state interamente ottenute, mentre nel caso in cui alla produzione di un prodotto hanno contribuito due o più paesi, i prodotti si intendono originari del paese in cui è avvenuta l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata presso un impresa attrezzata a tale scopo, (1) Le modifiche sono operative dal 1 luglio (2) Aspetti salienti della riforma: La definizione dei concetti di contabilità e di scritture e l accresciuta loro rilevanza ai fini del controllo e per la determinazione delle competenze delle autorità doganali; I nuovi criteri per la valutazione delle condizioni economiche e le conseguenti ripercussioni sulle competenze per il rilascio delle relative autorizzazioni; Ampliamento delle possibilità di rilascio di autorizzazioni con validità retroattiva; La riduzione a 30 giorni dei tempi previsti per la formulazione di obiezioni al rilascio di autorizzazioni uniche con formazione di silenzio-assenso in caso di mancata risposta; Nuovi modelli di domanda e di autorizzazioni; L ampliamento delle disposizioni agevolative relative ai trasferimenti di merci vincolate al regime del perfezionamento attivo (sistema della sospensione); 124

13 5.1 Prassi burocratica e fiscale che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di lavorazione. Una volta introdotta nel territorio doganale dell Unione europea la merce deve essere condotta all ufficio doganale affinché vengano espletate le formalità di legge. 3 Una volta introdotti nel territorio i prodotti sono sottoposti a vigilanza doganale sino a che non sia determinata la loro posizione doganale ovvero la sua posizione come merce comunitaria o meno. Per procedere alle formalità della presentazione in dogana deve essere redatta una dichiarazione sommaria su apposito formulario (Dau - documento amministrativo unico), denominato anche Bolletta Doganale. La dichiarazione in dogana è l atto con il quale una persona fisica o giuridica manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale; come tale deve avere allegati tutti i documenti necessari per consentire l applicazione delle disposizioni inerenti il regime doganale prescelto. Il Codice Doganale permette che le merci possano ricevere, in qualsiasi momento e secondo le condizioni stabilite, qualsiasi destinazione doganale; la destinazione doganale si ottiene vincolando il bene al regime doganale prescelto. Sono previste diverse destinazioni doganali dove la principale destinazione è rappresentata dal vincolo della merce a uno degli otto regimi doganali previsti. Le destinazioni doganali: vincolo della merce a un regime doganale; introduzione della merce in zona franca o deposito doganale; riesportazione della merce fuori del territorio doganale UE distruzione della merce; abbandono della merce I vincoli della merce a un regime doganale: 1) Immissione in libera pratica: attribuisce a una merce non comunitaria la posizionane doganale di merce comunitaria. 2) Transito: consente la circolazione da una località all altra del territorio doganale Ue di merci non comunitarie senza pagamento di dazi all importazione (transito esterno), o di merci comunitarie con attraversamento del territorio di un Paese terzo (transito interno). 3) Deposito doganale: permette l immagazzinamento in un determinato luogo di merci non comunitarie senza pagamento di dazi all importazione. 4) Perfezionamento attivo: consente di sottoporre a lavorazione nel territorio Ue merci non comunitarie destinate a essere riesportate fuori dalla Comunità o immesse in libera pratica. 5) Trasformazione sotto controllo doganale: consente di utilizzare nel territorio doganale Ue merci non comunitarie per sottoporle a operazioni che (3) La presentazione in ufficio è compiuta dalla persona che le ha introdotte o dal soggetto che provvede al trasporto a introduzione avvenuta. 125

14 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni ne modifichino le caratteristiche senza il pagamento dei dazi, l eventuale successiva immissione in libera pratica dei prodotti risultanti da tali operazioni avverrà per mezzo del pagamento dei dazi. 6) Ammissione temporanea: permette di utilizzare nel territorio doganale UE in esonero totale o parziale dei dazi, merci non comunitarie destinate a essere riesportate senza aver subito modifiche. 7) Perfezionamento passivo: consente di far uscire dal territorio doganale UE merci comunitarie per sottoporle a operazioni di perfezionamento e di immettere successivamente in libera pratica i prodotti risultanti da tali operazioni. 8) Esportazione: consente alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale Ue, dietro presentazione in dogana della dichiarazione di esportazione. I regimi sospensivi 4 si applicano a: transito esterno; deposito; perfezionamento attivo con il sistema della sospensione; trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea. I regimi doganali economici 5 (rispondono a particolari esigenze commerciali) si applicano: deposito doganale; perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea; perfezionamento passivo. La prima distinzione da operare nella classe è quella che vede i regimi sospensivi contrapposti a quelli economici. Sono detti sospensivi quei regimi che permettono il pagamento dei dazi al momento della esigibilità del regime stesso e sono: il transito esterno; il deposito; il perfezionamento attivo con il sistema della sospensione; la trasformazione sotto controllo doganale; l ammissione temporanea. Sono regimi doganali economici quei regimi che consentono la movimentazione delle merci da un punto all altro della UE senza interferire con la loro posizione fiscale; tutte le merci possono essere lavorate, trasformate, riparate, commercializzate, ovvero custodite in vista di una loro successiva collocazione, senza sopportare dazi o (4) Il vincolo a un regime sospensivo consente di non pagare i dazi fino al momento dell appuramento del regime. L autorità doganale può richiedere una garanzia per il pagamento dei dazi quando questi diventino esigibili. (5) Il ricorso ad un regime economico è subordinato ad un autorizzazione specifica dell autorità doganale. 126

15 5.1 Prassi burocratica e fiscale restrizione quantitative con evidenti vantaggi per gli operatori che lavorano senza costi aggiuntivi. Rispondono a particolari esigenze commerciali e si applicano al: deposito doganale; perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea; perfezionamento passivo I regimi doganali Immissione in libera pratica Per quanto alla c.d. immissione in libera pratica, di cui all art. 79 c.d.c., si tratta di un istituto definitivo 6, ossia con il vincolo a tale regime la posizione della merce viene definita sia in riferimento alle misure di politica economica sia in relazione alle misure daziarie 7. È il momento in cui in virtù di tale vincolo, ad una merce non comunitaria viene attribuita la posizione doganale di merce comunitaria: si tratta di un agevolazione concessa in ottemperanza di determinate condizioni vale a dire il rispetto di tutte le regole di politica commerciale e il pagamento dei dazi eventualmente dovuti in relazione alla qualità della merce, al valore, all origine e alla destinazione finale. Solitamente in concomitanza con la dichiarazione di immissione in libera pratica si ha anche quella di immissione in consumo; questa operazione consente che le merci, dopo essere state sottoposte al pagamento delle tasse interne allo stato di immissione, siano a disposizione dell operatore e pronte alla successiva commercializzazione Transito Per quanto riguarda il transito comunitario, di cui all Art. 91 c.d.c., si opera una prima fondamentale distinzione tra transito esterno, che consente la circolazione da una località all altra del territorio doganale dell Unione o dei paesi che partecipano all accordo sul transito comune di merci non comunitarie senza il pagamento dei dazi all importazione o l imposizione delle misure di politica commerciale, e transito interno, che riguarda le merci di origine comunitaria e consente l attraversamento anche di un paese terzo (che aderisca alla convenzione sul transito comune) senza vedere mutata la loro posizione doganale. Per effetto di speciali accordi il regime del transito comunitario è stato esteso ai trasporti tra le Ce e i Paesi Efta(transito comune) che attraversano tali Paesi nel caso (6) Istituto di pari natura è quello dell esportazione. (7) Devono essere regolate tutte le formalità previste per l importazione e l applicazione dei dazi e in questo modo l operatore è in grado di sciogliere il bene proveniente da un paese comunitario da qualsiasi vincolo doganale e fiscale. 127

16 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni di un trasporto intracomunitario, nonché ai trasporti tra le Ce e la Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia ed Ungheria. Con la Circolare n. 81/D del 24 dicembre 2002 l Agenzia delle Dogane ha previsto che nel caso di transito comunitario e comune via mare vi sia l accordo concernente la redazione a posteriori del manifesto che giustifica il carattere comunitario delle merci e la sua trasmissione mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione. 8 Nel transito esterno l obbligato principale è tenuto alla prestazione di una garanzia che assicuri il pagamento dei dazi e delle imposte dovute in relazione alla quantità, qualità o al valore della merce. La garanzia può essere prestata in contanti, in titoli di Stato, ovvero tramite una fidejussione emessa da un istituto di credito o una polizza di assicurazione. L appuramento del regime e quindi lo svincolo della garanzia prestata, avviene con presentazione della merce all ufficio di destinazione il quale ne comunica il regolare arrivo all ufficio di partenza Deposito doganale Con il deposito doganale, di cui all art. 98 c.d.c, si permette l immagazzinamento delle merci non comunitarie in un luogo autorizzato (come tali sono sottoposte al controllo dell autorità doganale) senza il pagamento dei dazi all importazione o l assoggettamento alle misure di politica commerciale. Si tratta di un regime che vede confluire in se le caratteristiche non solo di un regime sospensivo ma anche quelle dei regimi economici, infatti, il deposito diviene doganale previa autorizzazione dell autorità preposta alla concessione, vale a dire la Direzione compartimentale delle dogane nel cui territorio sono siti i locali da adibire all immagazzinamento delle merci di specie, che consente il deposito secondo le condizioni stabilite dall autorizzazione stessa. Durante la loro giacenza le merci possono essere manipolate ove l operazione volga alla conservazione o alla migliore presentazione commerciale delle stesse. Per liberare le merci dal vincolo del deposito è necessaria la presentazione di una dichiarazione che testimoni la successiva destinazione doganale. Il deposito doganale può essere pubblico, ove può essere immagazzinata la merce di qualsiasi operatore, o privato, in cui è ammesso solo il deposito della merce appartenente al titolare del deposito, il depositario. (8) Premessa. La normativa del transito comunitario e comune prevede la possibilità di rilasciare una semplificazione procedurale grazie alla quale le compagnie di navigazione marittima, qualora in possesso di specifiche caratteristiche di affidabilità, possono predisporre a posteriori il manifesto che giustifica il carattere comunitario delle merci e di trasmetterlo al porto di destinazione mediante uno scambio elettronico di dati. Scopo della disposizione in questione è quello di assicurare la maggiore correttezza dei traffici marittimi, i quali per la loro natura sono caratterizzati da tempi tecnici assai ristretti, mediante l utilizzo di procedure doganali nel contempo fiscalmente sicure ed operativamente dinamiche in particolare grazie all utilizzo della trasmissione dei dati mediante sistemi elettronici. Allo scopo di applicare nel modo migliore la normativa in questione e di pervenire ad una piena armonizzazione operativa da parte di tutte le amministrazioni doganali interessate (Stati membri, Paesi Efta, Paesi Visegrad), presso le competenti sedi comunitarie è stata adottata una specifica intesa amministrativa,.. 128

17 5.1 Prassi burocratica e fiscale I depositi doganali sono pubblici (gestiti in forma di pubblico esercizio, dove il depositante chiede al depositario un servizio pubblico consistente nella custodia delle merci detenute allo stato estero ) e/o privati (dove il depositario custodisce merci allo stato estero, proprie o di proprietà di un altro privato). I depositi doganali pubblici sono classificati come segue: I TIPO A- la merce è custodita sotto la responsabilità del depositario II. TIPOB lamerceècustodita sotto la responsabilità di ciascun depositante III. TIPO F depositi gestiti dall Autorità doganale Quando i depositi doganali sono privati la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci e si applica la seguente classificazione. IV. TIPOD sel immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo a regime; V. TIPOE seilregime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale VI. TIPOC senonsiapplica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a)eb) Perfezionamento attivo 9 In passato era noto come temporanea importazione. Permette la lavorazione nel territorio doganale dell Unione di: Merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori dall unione europea 10. Merci immesse in libera pratica 11. I diritti doganali di riferimento posso essere trattati con due diversi sistemi (cfr. Art. 114 c.d.c.): Il sistema della sospensione, in virtù del quale l operatore accende una garanzia a tutela del pagamento dei relativi diritti; Il sistema del rimborso, ove al momento del vincolo al regime è dovuto il pagamento del dazio che verrà successivamente rimborsato all operatore alla riesportazione dei prodotti compensatori. (9) Sul tema sono state introdotte alcune modifiche sostanziali quale, a titolo esemplificativo la generalizzata riduzione del preventivo esame delle condizioni economiche da parte dell Autorità doganale e il decentramento delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni (Determinazione Direttoriale 18 Luglio 2001). (10) Non è dato il pagamento dei dazi doganali ma l operazione è vincolata ai termini previsti dall autorizzazione, termini entro i quali i prodotti compensatori devono essere riesportati ovvero sottoposti ad altra destinazione doganale. (11) I dazi all importazione pagati per le merci oggetto sono rimborsati nel momento stesso in cui i prodotti compensatori escono dal territorio dell Unione. 129

18 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni L autorizzazione 12 al perfezionamento attivo deve essere rilasciata dall autorità doganale solo a soggetti con sede nel territorio dell Unione nonché quando è possibile individuare le merci di importazione nei prodotti compensatori ovvero qualora le condizioni economiche dell operazione non siano tali da ledere gli operatori economici della Comunità 13. In caso di mancata riesportazione dei prodotti lavorati, sulle merci di importazioni sono dovuti i diritti doganali assieme ad un interesse compensativo sul dazio liquidato, interesse che viene stabilito trimestralmente con regolamento comunitario. Nel caso opposto, ovvero di riesportazione anticipata, è data la possibilità di ottenere i prodotti compensatori da merci equivalenti e di esportarli ancor prima di aver ricevuto le merci di importazione; in tal modo l operatore comunitario può adempiere agli obblighi contrattuali senza dover attendere l arrivo delle merci d importazione da vincolare al regime di perfezionamento attivo. Con il regolamento CE n. 444/2002 del 11 Marzo 2002 si è provveduto al reinserimento delle disposizioni relative ai dazi all importazione applicabili alle merci importate, in appuramento di un regime di perfezionamento attivo in precedenza acceso per le medesime, le quali sono ammesse ad un trattamento tariffario favorevole in ragione della loro particolare destinazione e per evitare un vuoto normativo è stata prevista un applicazione retroattiva della norma oggetto, a partire dal 1 Luglio Il citato regolamento ha inoltre apportato modifiche in ordine ad un adeguamento dei tassi forfetari di rendimento applicabili nel regime del perfezionamento attivo agli analoghi coefficienti previsti nel quadro della regolamentazione in materia di restituzioni all esportazione 14. (12) L autorizzazione deve necessariamente indicare: Il numero dell autorizzazione e l indicazione dell ufficio che la rilascia; Il titolare della medesima; Il riferimento alla domanda di autorizzazione e al relativo protocollo; Il regime autorizzato e il sistema utilizzato; Il tipo di autorizzazione concessa (nuova, di rinnovo, unica o successiva); La sede ove è tenuta la contabilità, nonché il tipo di contabilità adoperato e il tipo di scritture utilizzato nel regime doganale e fini di controllo; Il periodo di validità dell autorizzazione e la sussistenza delle relative condizioni in caso di efficacia retroattiva (è possibile concedere autorizzazioni con validità fino a tre anni); Indicazioni relative alla classificazione, designazione quantità e valore delle merci di importazione; I prodotti compensatori; Il tasso di rendimento e/o il metodo per determinarlo, compreso un tasso medio; La natura delle operazioni di perfezionamento e i luoghi ove esse avvengono; Le condizioni economiche; Gli uffici interessati allo svolgimento delle operazioni (gli uffici di vincolo, di appuramento e di controllo); (13) Un caso di pregiudizio economico del perfezionamento attivo ricorre quando le merci di importazione da sottoporre a lavorazione potrebbero essere reperite sul mercato comunitario ad un prezzo pressocchè identico; in tal caso l autorizzazione sarebbe negata. (14) Le modifiche di cui si è fatta menzione sono in applicazione dal 19 Marzo

19 5.1 Prassi burocratica e fiscale Trasformazione sotto controllo doganale Grazie alla trasformazione sotto controllo doganale, di cui all art. 130 c.d.c., è possibile utilizzare merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano le caratteristiche, senza l assoggettamento a dazi all importazione; segue la messa in libera pratica dei prodotti risultanti da tali operazioni, indi il pagamento dei dazi all importazione. L autorizzazione al regime viene negata in caso di merci la cui trasformazione potrebbe eludere le restrizioni quantitative di politica commerciale, oppure le regole in materia di origine e ancora nel caso non risponda ai criteri di salvaguardia degli interessi degli operatori comunitari Ammissione temporanea Con l ammissione temporanea, di cui all art. 137 c.d.c., si permette di utilizzare nel territorio doganale dell unione, in esonero totale o parziale dei dazi all importazione, delle merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza che siano su di esse operate modifiche, eccezion fatta per il normale deprezzamento seguito all uso fattone. L ammissione temporanea in esonero totale è concessa per determinati tipi di beni destinati ad utilizzi particolari; deve rispondere alla condizione che l operazione non abbia incidenza sul piano economico. All ammissione temporanea in esonero parziale possono accedere tutte le merci che non possono godere dell ammissione temporanea in esonero totale eccezion fatta per i beni di consumo e per quelle merci che, in considerazione del normale deterioramento, rappresentano in effetti un importazione definitiva. Si rimanda al regolamento di applicazione del codice doganale per l elenco completo dei beni ammessi in esonero totale, di seguito si riportano alcuni casi più ricorrenti: Materiali professionali. Merci destinate ad essere esposte in fiere, congressi, ecc. Materiale pedagogico e scientifico. Materiale medico chirurgico. Strumenti, macchine e apparecchi, merce in genere per prove. Materiali di propaganda turistica. Attrezzi e animali per gare sportive. Anche in questo caso l autorità pone dei termini, sufficienti perché siano raggiunti gli obiettivi dell utilizzazione autorizzata, entro i quali le merci devono essere riesportate o in alternativa seguire un altra destinazione doganale Perfezionamento passivo Con il regime doganale del perfezionamento passivo, di cui all art. 145 c.d.c., le merci comunitarie escono dal territorio dell Unione per essere sottoposte a 131

20 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni operazioni di perfezionamento; i prodotti compensatori saranno successivamente messi in libera pratica, in esenzione totale o parziale dei dazi all importazione 15. Questa operazione comporta l assolvimento di tutte le formalità e l applicazione di tutte le misure che sarebbero prese se le merci fossero definitivamente esportate. Con la reimportazione dei prodotti compensatori nella Comunità o con l immissione in libera pratica di tale prodotti si appura il regime di perfezionamento passivo. L autorizzazione è concessa, ove non arrechi pregiudizio agli operatori economici del settore residenti nella comunità, dall ufficio doganale ove trattasi di perfezionamenti consistenti nella riparazione, messa a punto, assemblaggio o simili; dal Ministero del Commercio con l Estero, d intesa col dipartimento delle Dogane quando il perfezionamento riguarda la trasformazione in prodotti compensatori aventi caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche diverse da quelle delle merci temporaneamente esportate Esportazione L esportazione di cui all art. 161 c.d.c., consente alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale dell unione a seguito del deposito di una dichiarazione d esportazione presso l ufficio doganale e dell espletamento di tutte le formalità del caso nonché, ove previsto, dell applicazione dei dazi all esportazione. Il vincolo a tale regime avviene attraverso il rilascio da parte dell ufficio doganale della bolletta di esportazione che permette alle merci oggetto di lasciare il territorio doganale comunitario. Da diritto alla non imponibilità Iva (art. 8 Dpr 633/72) della relativa fattura Esenzioni Con la Circolare n. 22/d del 5/5/2004 dell Agenzia delle Dogane viene tracciata una mappa delle principali fattispecie sottoposte ad esenzione. a) Spedizione di poco valore Possono essere introdotte in esenzione dai dazi doganali e dall Iva le merci di valore non superiore a Euro 22,00 (ad eccezione dei tabacchi, prodotti alcolici e profumi). Le norme interne di riferimento sono gli artt. 5 e 6 del dm5/12/97, n. 489 b) Spedizione da privato a privato Sono ammesse all importazione dai dazi doganali e dall Iva le piccole spedizioni di merci prive di carattere commerciale da un privato che si trova in Paesi terzi a un privato che si trova all interno dell Ue, a condizione che siano occasionali e senza corrispettivo e riguardino merci destinate all uso personale o familiare. Il valore (15) L esenzione totale o parziale dei dazi consiste nel detrarre dall importo dei dazi all importazione, relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica, l importo dei dazi all importazione applicabili alle merci temporaneamente esportate, nel caso queste fossero importate nel territorio doganale dell unione dal paese ove hanno subito l operazione di perfezionamento. 132

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