IMPORTAZIONE PEZZI PIROTECNICI
|
|
- Amanda Marchi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione documenti d'identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica IMPORTAZIONE DI PEZZI PIROTECNICI PER USO CIVILE Il presente promemoria disciplina l'importazione di pezzi pirotecnici e contiene le prescrizioni vincolanti da osservare. Il promemoria è disponibile in formato PDF sul sito alla rubrica Temi - Sicurezza - Esplosivi / Pirotecnica. IMPORTAZIONE DI PEZZI PIROTECNICI PER USO CIVILE Pagina 1 di 8
2 Indice 1. Basi giuridiche Legge Ordinanza Promemoria / Requisiti tecnici Campo d'applicazione e scopo Definizione Obbligo d'autorizzazione Importazione Divieto d'importazione Presupposti Caratteristiche dei pezzi pirotecnici Prova della conformità o procedura d'ammissione per i pezzi pirotecnici Indicazioni sui singoli pezzi e sull'imballaggio Istruzioni per l'uso Procedura d'autorizzazione Competenza Domanda d'autorizzazione... 6 a) Requisiti formali... 6 b) Contenuto della domanda... 6 c) Uso previsto Prova della conformità o procedura d'ammissione per i pezzi pirotecnici Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione Esame delle domande d'autorizzazione Validità dell'autorizzazione Abusi e infrazioni Tasse Disposizioni finali... 8 IMPORTAZIONE DI PEZZI PIROTECNICI PER USO CIVILE Pagina 2 di 8
3 1. Basi giuridiche 1.1. Legge Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (stato 1 luglio 2010) (LEspl; RS Ordinanza Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (stato 1 luglio 2010) (OEspl; RS I testi sono disponibili presso l'ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna 1.3. Promemoria / Requisiti tecnici - Procedura d'ammissione per pezzi pirotecnici (stato 1 dicembre 2011) - Vendita per corrispondenza di pezzi pirotecnici (stato 1 dicembre 2011) - Condizioni per l'immissione sul mercato svizzero dei fuochi d'artificio delle categorie 1 3 (stato 1 dicembre 2011) - Requisiti tecnici (per i fuochi d'artificio messi in commercio esclusivamente in Svizzera) 2. Campo d'applicazione e scopo Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici deve adottare, per la sicurezza di quest'ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere (art. 17 LEspl). È fatto salvo l'articolo 1 capoverso 2 LEspl. L'importazione di pezzi pirotecnici di tutti i tipi è per principio soggetta ad autorizzazione e al pagamento di una tassa (art. 9 cpv. 2 LEspl nonché art. 31 e 113 cpv. 1 lett. b OEspl). La procedura d'autorizzazione descritta nel presente promemoria ha lo scopo di garantire che non vengano messi in commercio o resi disponibili a privati i pezzi pirotecnici di manipolazione poco sicura, non autorizzati in Svizzera o non identificati. La procedura è pertanto finalizzata a prevenire infortuni durante l'utilizzo di pezzi pirotecnici 1. Il presente promemoria non disciplina il deposito, il trasporto, la vendita, l'utilizzo, l'ammissione o la conformità dei pezzi pirotecnici. Le pertinenti disposizioni della legislazione sugli esplosivi e delle relative ordinanze cantonali d'esecuzione vanno sempre rispettate. 1 Occorre inoltre osservare le disposizioni della legislazione sulle dogane e sul controllo dei beni a duplice impiego. IMPORTAZIONE DI PEZZI PIROTECNICI PER USO CIVILE Pagina 3 di 8
4 3. Definizione Per pezzi pirotecnici s'intendono prodotti pronti all'uso che comprendono un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco e non servono al brillamento (art. 7 LEspl). 4. Obbligo d'autorizzazione 4.1. Importazione Se sono soddisfatti i requisiti necessari, può essere rilasciata un'autorizzazione d'importazione per i pezzi pirotecnici seguenti: pezzi pirotecnici per scopi professionali (art. 6 OEspl), per esempio mezzi d'illuminazione e di segnalazione, salve pirotecniche, petardi per spaventare gli uccelli, cartucce industriali ecc. Il fabbricante classifica tali pezzi nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 in virtù dei criteri di cui all'allegato 1 numero 1 OEspl; pezzi pirotecnici da spettacolo (fuochi d'artificio, art. 7 OEspl), per esempio bombe da tavolo, vulcani, razzi ecc. Il fabbricante classifica tali pezzi nelle categorie 1 4 in virtù dei criteri di cui all'allegato 1 numero 2 OEspl. L Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (UCEP) può assegnare, in determinati casi, un pezzo pirotecnico a un altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione dell ambiente. Ad eccezione del divieto d'importazione di cui al punto seguente, i pezzi pirotecnici da spettacolo (fuochi d'artificio delle categorie 1 3) possono essere importati liberamente fino a un peso lordo di 2,5 kg nel traffico viaggiatori e di confine Divieto d'importazione I pezzi pirotecnici la cui manipolazione non è sicura ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a OEspl non possono essere importati a causa della loro pericolosità. Si tratta: - dei fuochi d'artificio che scoppiano a terra, ovvero di pezzi che non dispongono di una carica motrice o di emissione che, prima di scoppiare, li sposti a una determinata distanza; - dei cosiddetti «Lady-Crackers», più lunghi di 22 mm (7/8 pollici) e/o con un diametro superiore a 3 mm (1/8 pollici). Il divieto d'importazione per i fuochi d'artificio che scoppiano a terra vale anche quando i pezzi, con un peso lordo massimo di 2,5 kg, sono importati nel traffico viaggiatori e di confine. Le autorità doganali sono autorizzate a mettere al sicuro pezzi pirotecnici di manipolazione poco sicura (art. 28 cpv. 2 LEspl). IMPORTAZIONE DI PEZZI PIROTECNICI PER USO CIVILE Pagina 4 di 8
5 5. Presupposti 5.1. Caratteristiche dei pezzi pirotecnici Prova della conformità o procedura d'ammissione per i pezzi pirotecnici I pezzi pirotecnici devono corrispondere allo stato della tecnica per quanto riguarda composizione e caratteristiche ed essere di manipolazione sicura in caso di utilizzo conforme alla loro destinazione. Non devono produrre schegge pericolose o contenere cariche autoinfiammabili. I pezzi pirotecnici necessitano di una prova di conformità (art. 24 e 25 OEspl) o di un'ammissione dell'ucep (art. 119a e all. 16 OEspl) Indicazioni sui singoli pezzi e sull'imballaggio Su ogni unità d'imballaggio di pezzi pirotecnici destinata alla vendita (imballaggio singolo o di assortimento) e, se possibile, su ogni singolo pezzo devono figurare almeno (art. 26 OEspl): il nome, il tipo e la categoria dei pezzi nonché i limiti minimi d'età applicabili alla sua fornitura; le istruzioni per l'uso e, se del caso, la distanza minima di sicurezza; il nome e l'indirizzo del fabbricante o, se il fabbricante ha sede al di fuori dello Spazio economico europeo, dell'importatore; l'anno di fabbricazione; il peso lordo e la quantità netta di materiale esplosivo attivo; le informazioni pertinenti di cui all'allegato 2 OEspl; per i pezzi pirotecnici per scopi professionali, l'uso previsto e la data di scadenza stabilita dal fabbricante; per i fuochi d'artificio delle categorie 1 3, il numero d'identificazione CH attribuito dall'ucep Istruzioni per l'uso Ai pezzi pirotecnici devono essere allegate istruzioni per l'uso che descrivono la manipolazione, indicano le misure di sicurezza e illustrano i rischi specifici del prodotto. Le istruzioni possono essere redatte anche in forma grafica, a condizione che ciò escluda una manipolazione errata (art. 26 OEspl). Le indicazioni devono essere redatte in modo chiaro e inequivocabile nelle tre lingue ufficiali. IMPORTAZIONE DI PEZZI PIROTECNICI PER USO CIVILE Pagina 5 di 8
6 6. Procedura d'autorizzazione 6.1. Competenza Il rilascio di un'autorizzazione d'importazione spetta all'ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (UCEP) che fa parte dell'ufficio federale di polizia (fedpol) Domanda d'autorizzazione a) Requisiti formali Ogni domanda d'autorizzazione va presentata per iscritto; a tal scopo occorre compilare il modulo «Domanda d'importazione» 2 e spedirlo in duplice copia all'indirizzo seguente: Ufficio federale di polizia Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica 3003 Berna tel / 27 fax b) Contenuto della domanda La domanda deve contenere le informazioni seguenti: nome e indirizzo completo o ragione sociale e indirizzo del richiedente. Quantità esatta e descrizione precisa dei prodotti che s'intendono importare 3, ovvero: quantità4; tipo; designazione esatta degli articoli / numero degli articoli 4, 5 ; numero d'ammissione CH6; peso lordo in kg; valore della merce in franchi svizzeri. c) Uso previsto L'uso previsto va indicato scegliendo tra le tre possibilità seguenti: COMMERCIO E INDUSTRIA USO PROPRIO CASI SPECIALI La domanda va inoltre corredata della/e copia/e della/e fattura/e o della/e fattura/e pro forma del fornitore. I moduli di richiesta non compilati correttamente o non accompagnati da tutti gli allegati necessari sono rispediti al richiedente senza essere esaminati. 2 I moduli di richiesta possono essere richiesti all'ufficio federale di polizia, Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica oppure sono disponibili sul sito nella rubrica Temi - Esplosivi / Pirotecnica - Richieste. 3 In caso d'importazione simultanea di diversi pezzi pirotecnici è sufficiente un'osservazione sulla/e fattura/e oppure il/i numero/i della/e fattura/e. 4 In caso di forniture di grande quantità: numero della fattura. 5 In caso d'importazione simultanea di diversi pezzi pirotecnici è sufficiente un'osservazione sulla/e fattura/e oppure il/i numero/i della/e fattura/e. 6 In caso di forniture di grandi quantità il numero d'ammissione CH può essere indicato anche sulla/e fattura/e allegata/e. IMPORTAZIONE DI PEZZI PIROTECNICI PER USO CIVILE Pagina 6 di 8
7 6.3. Prova della conformità o procedura d'ammissione per i pezzi pirotecnici Per i pezzi pirotecnici occorre una prova di conformità (art. 24 e 25 OEspl) o un'ammissione dell'ucep (art. 119a e all. 16 OEspl) Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione Per i pezzi pirotecnici destinati al COMMERCIO E ALL'INDUSTRIA (persone fisiche e giuridiche che commerciano pezzi pirotecnici o li sottopongono a lavorazione successiva): - il richiedente deve essere titolare di un'autorizzazione cantonale di vendita o di un'autorizzazione di fabbricazione di pezzi pirotecnici. Alla prima domanda va allegata una fotocopia di tali autorizzazioni (eccezione: pezzi pirotecnici delle categorie 1 e P3); - non esiste nessun limite d'importazione, occorre tuttavia tener conto della capacità massima di deposito Per i pezzi pirotecnici destinati ad USO PROPRIO (persone fisiche e giuridiche che importano pezzi pirotecnici esclusivamente per uso personale): - quantità massima d'importazione: 20 kg peso lordo per persona e anno; - il richiedente deve essere maggiorenne. Alla prima domanda d'importazione va allegata la fotocopia di un documento d'identità ufficiale; - il richiedente deve, per ogni domanda d'importazione, dichiarare per iscritto che i pezzi pirotecnici sono importati per uso personale e che non intende commerciarli oppure consegnarli o renderli accessibili a persone non autorizzate. Questa dichiarazione deve figurare sulla domanda d'importazione o esservi allegata; - se l'utilizzo dei pezzi importati richiede un'autorizzazione dell'autorità competente, tale autorizzazione va allegata alla domanda; - per i pezzi pirotecnici della categoria 4 occorre presentare il permesso d'uso (art. 119a cpv. 7 OEspl) Nei CASI SPECIALI (p. es. grandi fuochi d'artificio per feste o commemorazioni, test industriali, trasloco in Svizzera di persone provenienti dall'estero, successioni ecc.) l'ufficio federale di polizia può, previo esame delle condizioni, rilasciare altre autorizzazioni d'importazione Esame delle domande d'autorizzazione Le domande sono di regola trattate entro una settimana dalla ricezione. Solitamente non sono rilasciate autorizzazioni per telefono. Le autorizzazioni possono essere inviate direttamente a un ufficio doganale oppure a una casa di spedizione. In questo caso occorre allegare alla domanda una busta affrancata con il relativo indirizzo. IMPORTAZIONE DI PEZZI PIROTECNICI PER USO CIVILE Pagina 7 di 8
8 6.6. Validità dell'autorizzazione L'autorizzazione è valida per tre mesi a partire dalla data d'emissione e, in casi eccezionali, può essere prorogata. Al momento dell'importazione deve essere consegnata agli organi doganali svizzeri per l'annullamento. Le autorizzazioni non più necessarie o scadute devono essere restituite all'ucep. 7. Abusi e infrazioni L'autorizzazione può essere rifiutata o revocata se è utilizzata in modo abusivo o non conforme alle disposizioni dei prodotti importati oppure se è comprovato che il richiedente ha fornito indicazioni errate durante la procedura d'autorizzazione. È fatta salva la facoltà di perseguire penalmente eventuali infrazioni. 8. Tasse Il rilascio delle autorizzazioni (comprese le proroghe) è soggetto al pagamento di una tassa (art. 113 OEspl). Aliquota: per autorizzazione dai CHF 60 ai CHF 1000 La tassa indicata sull'autorizzazione o sulla fattura, deve essere versata entro 30 giorni con il bollettino di versamento arancione allegato. Se la tassa non è versata entro il termine prescritto, l'ufficio federale di polizia può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione o rifiutare il rilascio di altre autorizzazioni. 9. Disposizioni finali Il presente promemoria sostituisce tutte le versioni precedenti Berna, 1 dicembre 2011 Claude Muller Capo dell'ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica IMPORTAZIONE DI PEZZI PIROTECNICI PER USO CIVILE Pagina 8 di 8
PROMEMORIA IMPORTAZIONE DI ESPLOSIVI E DI PEZZI PIROTECNICI
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA IMPORTAZIONE DI ESPLOSIVI E DI PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria
DettagliPROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria
DettagliPROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO DEI FUOCHI D ARTIFICIO DELLE CATEGORIE F1, F2 E F3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO (PROCEDURA DI CONFORMITÀ
DettagliVENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA
DettagliDistruzione di pezzi pirotecnici
. Distruzione di pezzi pirotecnici Foglio informativo Esplosivi / Pirotecnica Versione del 1 o giugno 2018 Indice 1 Introduzione... 3 2 Basi legali... 3 3 Definizioni... 3 4 Riconsegna di pezzi pirotecnici
DettagliLegislazione federale. Legislazione sugli esplosivi
Legislazione sugli esplosivi Versione: 10.02.2016 Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB Indice 1 Introduzione 2 2 Le basi più importanti per la legislazione esplosivi 3 Validità della Legge
DettagliLegislazione federale. Legislazione sugli esplosivi
Legislazione sugli esplosivi Versione: 14.02.2016 Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB Sommario 1 Introduzione 2 2 Le basi più importanti per la legislazione sugli esplosivi 3 2.1 Campo di
DettagliDisegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:
Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale
DettagliLuogo e data... Firma... Campo d applicazione La presenta richiesta è valida per le località nel cantone...
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d incentivazione sui COV Richiesta per l ottenimento della procedura di impegno volontario
DettagliRegime comune di transito: richiesta di una garanzia globale
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Regime comune di transito: richiesta di una garanzia globale Segnare con una crocetta la casella che fa al caso X o compilare
DettagliTassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV)
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) Volantino informativo concernente
DettagliTassa d incentivazione sui COV Richiesta per l ottenimento della procedura di impegno volontario a norma dell art. 21, cpv.
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d incentivazione sui COV Richiesta per l ottenimento della procedura di impegno volontario
DettagliOrdinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 4 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 luglio 2008 1 sulle armi è
DettagliOrdinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 14 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca
DettagliOrdinanza sull esportazione e il transito di prodotti
Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti del 22 dicembre 1993 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulle
DettagliOrdinanza sul controllo del commercio dei vini
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso
DettagliOrdinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 3 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 luglio 2008 1 sulle armi è
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza sugli esplosivi
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl) Modifica del 21 settembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 novembre 2000 1 sugli esplosivi è modificata come segue: Art. 1a cpv. 2 2 La
DettagliOrdinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 21 novembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 settembre 1998 1 sulle
DettagliOrdinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 12 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla
DettagliAccordo. Traduzione 1
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Araba Siriana relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci Concluso il 5 settembre 2006 Entrato
DettagliOrdinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
Dettaglidel 27 novembre 2000 (Stato 1 maggio 2017)
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl) del 27 novembre 2000 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 34a e 42 della legge federale del 25 marzo 1977 1 sugli esplosivi (Lespl
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.
DettagliImballaggi (con o senza deposito)
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 52.24 Imballaggi (con o senza deposito) Edizione 2010 Valevole: 01.01.2010 al 30.06.2012 Editore: Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione
DettagliREGOLAMENTO (UE) del 13 ottobre 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del
REGOLAMENTO (UE) 2015-1850 del 13 ottobre 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca Articolo
DettagliRegolamento 09 Imposta sugli oli minerali
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione Imposta sugli oli minerali 1 gennaio 2019 Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali
Dettaglidel 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:
Legge federale concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari del 22 giugno 2001 L Assemblea
DettagliDepositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti. Prescrizioni amministrative della DGD
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane 1. gennaio 2015 Depositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti Prescrizioni amministrative
DettagliOrdinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 21 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 luglio 2008 1 sulle armi
DettagliImballaggi con deposito ed imballaggi
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Publ. 52.24 Imballaggi con deposito ed imballaggi Edizione 2007 Valevole: 01.05.2007 al 31.12.2009 Editore: Amministrazione federale delle dogane AFD
Dettaglidel 2 febbraio 1972 (Stato 11 giugno 2002)
Ordinanza concernente lo sdoganamento degli invii postali 631.255.1 del 2 febbraio 1972 (Stato 11 giugno 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57 capoverso 3 della legge federale sulle
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliLegge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)
870.00 Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr) del giugno 008 (stato gennaio 04) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visti l'art. della Costituzione cantonale
Dettagli0.741.619.136. I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo
Traduzione 1 Accordo tra il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania concernente il trasporto professionale di persone e di cose
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 1 maggio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla
DettagliOrdinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti
Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti (OACC) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 marzo 1971 1 concernente gli
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione
DettagliIndicazioni op erative in tema di sorveglianza sul mercato dei prodotti pirotecnici
Indicazioni operative in tema di sorveglianza sul mercato dei prodotti pirotecnici La direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 concernente l armonizzazione delle legislazioni
DettagliVoce di tariffa Designazione della merce. ... di cereali panificabili 3081 per l alimentazione di animali altri
Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e di atti normativi in relazione con la modifica della tariffa generale del 7 dicembre 1998 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio
DettagliGuida alla classificazione di coltelli
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Servizi Documenti d identità e compiti speciali Uffici centrali Esplosivi e pirotecnica / Armi Berna, 14 decembre 2016
Dettagli943.1. Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)
Legge federale sul commercio ambulante 943.1 del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale 1 nonché
DettagliComunicazione UFRC 4/14 22 dicembre 2014
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale del registro di commercio UFRC 22 dicembre 2014 Documenti da fornire
DettagliOrdinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
Ordinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza sui precursori, OPrec) 812.121.3 del 29 maggio 1996 (Stato 1 maggio 2007)
DettagliOrdinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)
Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Modifica del 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 16 dicembre 1985 1 è modificata come segue : Art. 3 cpv. 2 lett. c 2 Per i
DettagliOrdinanza del DFGP sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica
Ordinanza del DFGP sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE-DFGP) dell 8 dicembre 2017 (Stato 1 febbraio 2018) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
DettagliOrdinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili
Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili del 13 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso 3
Dettaglidel 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione
Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 17 della legge sui prodotti da costruzione dell 8 ottobre 1999
DettagliOrdinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA
Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA del 25 novembre 1998 (Stato 24 dicembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002 1 sull applicazione
DettagliOrdinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA
Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA del 25 novembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 102 numero 8 della Costituzione federale 1, 2 ordina:
DettagliGazzetta ufficiale delle Comunità europee
13.9.2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 243/3 REGOLAMENTO (CE) N. 1788/2001 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il
DettagliORDINANZA MUNICIPALE concernente le agevolazioni di parcheggio concesse ad abitanti ed aziende per i comparti a ZONA BLU (del
ORDINANZA MUNICIPALE concernente le agevolazioni di parcheggio concesse ad abitanti ed aziende per i comparti a ZONA BLU (del 03.07.2018) Il Municipio di Minusio, in applicazione degli articoli 192 LOC
DettagliTracciabilità degli esplosivi
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Formazione professionale superiore / servizio degli esplosivi
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza del DFF concernente l esenzione fiscale per forniture
Dettagliconcernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del
REGOLAMENTO concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino richiamati: la Legge federale sulla circolazione stradale del 19
DettagliOrdinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) Sezione 1: Disposizioni generali. del 5 luglio 2000 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) 814.621 del 5 luglio 2000 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30a lettera b, 30b capoverso 2, 30d, 32a bis, 39 capoverso
DettagliRegolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi
Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi Versione approvata dal municipio a mano dell assemblea comunale del 08.11.2012 INDICE Pagina I. Disposizioni generali Art. 1 Scopo 3 Art. 2 Vigilanza
DettagliOrdinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici
Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE) del 14 gennaio 1998 (Stato 27 luglio 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Dettaglidel 27 novembre 2000 (Stato 1 maggio 2017)
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl) del 27 novembre 2000 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 34a e 42 della legge federale del 25 marzo 1977 1 sugli esplosivi (Lespl
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
L 146/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/879 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo
DettagliPrescrizioni tecniche e amministrative
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM Allegato 5.4 all'ordinanza dell'ufcom del 26 maggio sugli impianti
DettagliOrdinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici
Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE) del 14 gennaio 1998 (Stato 12 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
DettagliOrdinanza relativa ai brevetti d invenzione
[Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti
DettagliOrdinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 14 giugno 2019 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 luglio 2008 1 sulle armi è
DettagliOrdinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni modifica del avamprogetto del 17 marzo 2006 Art. 5b Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente (Art. 5 cpv. 1 bis e 1 ter LArm ) 1
Dettaglidel 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012)
Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (Ordinanza di Cartagena, OCart) del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente la protezione delle opere militari
Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente
DettagliOrdinanza sugli imballaggi per bevande
Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) del 5 luglio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30a lettera b, 30b capoverso 2, 30d, 32a bis, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge
DettagliProgetto istruzioni Allegato 6
Istruzioni concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio del confine (in virtù degli articoli 43 cpv. 3 OAC 1 e 4 OCCS 2 ) 1. In generale 1.1 Basi giuridiche Il modo di procedere per i controlli
DettagliDichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura DA
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Berna 10 gennaio 2011 Dichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura
DettagliLegge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone
Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliGuida alla classificazione di coltelli
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Servizi Documenti d identità e compiti speciali Uffici centrali Esplosivi e pirotecnica / Armi Berna, 30 giugno 2017
DettagliAutorizzazione domande e risposte
Autorizzazione domande e risposte Se ha domande in merito all'autorizzazione di accesso alla professione qui troverà brevi risposte. Attenzione: Le spiegazioni non sono giuridicamente vincolanti. Fanno
DettagliVolantino concernente il. perfezionamento passivo
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Volantino concernente il perfezionamento passivo Form 47.88 i 02.2017 1/7 1 Introduzione...
DettagliRegime di transito con il modulo NATO 302
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Sezione Procedura doganale A.04 20 settembre 2017 Regolamento 14-01 Regime di transito con il modulo NATO 302 I regolamenti
DettagliImportazione di un bene da parte di un fornitore estero per la vendita per strada, porta a porta, in una manifestazione
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Publ. 52.03 Importazione di un bene da parte di un fornitore estero per la vendita per strada, porta a porta, in una manifestazione o in una fiera Edizione
DettagliOrdinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 aprile
DettagliMerci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Publ. 18.85 Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA Articolo 10 della legge sulle dogane (LD) Articolo 74 capoverso 1 cifra 8
DettagliConcessione di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiofonici della SSR via OUC
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM Direzione N. dossier: 1000278547 Bienne, 19 dicembre 2018 Concessione
DettagliLegge federale sui precursori di sostanze esplodenti (Legge sui precursori, LPre)
[Signature] [QR Code] (Legge sui precursori, LPre) del Avamprogetto L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale 1
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliPromemoria concernente la procedura d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 OOSI 1
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Politica Promemoria concernente la procedura d'autorizzazione ai
DettagliLegge d'applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge d'applicazione della legge sugli agenti terapeutici; LAdLATer)
500.500 Legge d'applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge d'applicazione della legge sugli agenti terapeutici; LAdLATer) del 7 agosto 00 Il Gran Consiglio del Cantone
Dettagli[Signature] Modifica del 2020 Progetto del 14 marzo 2019
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane
Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane (OSIP-AFD) del 20 settembre 2013 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliRegime di deposito doganale «Depositi per merci di gran consumo»
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione Esecuzione dei compiti A.35 1 gennaio 2018 Regolamento 10-40 Regime di deposito
DettagliOrdinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) Modifica del 27 agosto 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile
DettagliTassa d incentivazione sui composti organici volatili (COV) Procedura nell ambito dell imposizione doganale
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni 1 gennaio 2018 Regolamento 67 Tassa
Dettagli