REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

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1 REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N 16 ) Delibera N 38 del Proponente GIANNI SALVADORI DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE Pubblicita /Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) Dirigente Responsabile STEFANO BARZAGLI Estensore RICCARDO BUTI Oggetto Regolamento (CE) n. 1234/ OCM vino. Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2013/2014 e successive e approvazione del prezzario per le opere connesse all'applicazione della misura. Presenti ENRICO ROSSI SALVATORE ALLOCCA ANNA RITA BRAMERINI GIANNI SALVADORI CRISTINA SCALETTI GIANFRANCO SIMONCINI STELLA TARGETTI LUIGI MARRONI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI Assenti ANNA MARSON ALLEGATI N 5 ALLEGATI Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento A Si Cartaceo+Digitale All A (scheda) B Si Cartaceo+Digitale All B (operazioni) C Si Cartaceo+Digitale All C (disposizioni)

2 D Si Cartaceo+Digitale All D (perdite di reddito) E Si Cartaceo+Digitale All E (prezzario)

3 LA GIUNTA REGIONALE Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1 gennaio 2014; Visto in particolare l articolo 232, paragrafo 2 del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1 gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1308/2013 stesso fino alla loro scadenza; Visto in particolare la sottosezione III, articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, che istituisce la misura di sostegno relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni; Visto in particolare il titolo II, capo II, Sezione II del regolamento (CE) n. 555/2008, che stabilisce le modalità di applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013 ai sensi dell articolo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 come modificato dal regolamento (UE) n. 568/2012 della Commissione del 28 giugno 2012; Visto il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2013, n , concernente Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Vista la Circolare AGEA Organismo pagatore n. 27 del 19 dicembre 2013, prot. UMU , O.C..M. unica Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 octodecies Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l accesso all aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2013/2014 ; Visto in particolare l articolo 1 del DM n /2013 sopra citato, in cui viene stabilito che le Regioni e Provincie Autonome adottano le determinazioni di attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la applicano dopo aver trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA Coordinamento le schede I e II in allegato al medesimo decreto;

4 Ritenuto pertanto necessario comunicare al Ministero con l allegato A alla presente deliberazione le specifiche tecniche di attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione vigneti nonché le informazioni sul pagamento degli aiuti (scheda I) e con l allegato B l elenco delle operazioni finanziate sulla misura stessa (scheda II); Rilevata la necessità di adottare la normativa regionale concernente la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto il Decreto Ministeriale del 21 maggio 2013, n. 3525, ed in particolare l Allegato A con il quale vengono assegnate alla Regione Toscana per la campagna 2013/2014 le risorse per le diverse misure previste dall OCM vino che ammontano complessivamente a euro; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 luglio 2013, n. 644, Regolamento (CE) n. 1234/ Regolamento (CE) n. 555/2008. Determinazione delle risorse finanziarie destinate alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel Piano nazionale di sostegno per la campagna vitivinicola 2013/2014, con la quale per la campagna 2013/2014 si destinano alla misura della promozione risorse pari a ,85 euro; Considerato l interesse da sempre manifestato da parte del mondo viticolo toscano per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che ha permesso di destinare a questa misura nel periodo 2000/2013 oltre 155 milioni di euro; Considerato altresì il sensibile incremento del sostegno massimo per ettaro destinato alle operazioni di ristrutturazione e riconversione nonché del sostegno per la compensazione per le perdite di reddito derivanti dalle operazioni citate a partire dalla presente campagna; Ritenuto pertanto opportuno di attivare per la campagna 2013/2014, oltre alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi già attivata con la citata DGR n. 644/2013, la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti destinando alla medesima le residue risorse, pari a ,15 euro, assegnate alla Regione Toscana dal programma nazionale di sostegno; Visto il Decreto Legislativo dell 8 aprile 2010, n. 61, Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ed in particolare l articolo 12 dove si dettano norme relative alla gestione dello schedario viticolo; Visto il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni ed in particolare l articolo 22, comma 3, dove si dispone che per percepire un beneficio previsto dal programma nazionale di sostegno i soggetti devono aver completato le operazioni di allineamento dello schedario, nonché la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 luglio 2012, n. 689, e successive modificazioni concernente il piano operativo per l allineamento tra le superfici vitate registrate nello schedario viticolo e le superficie dei poligoni grafici; Vista la Legge regionale del 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

5 Rilevato che per beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti le domande sono presentate dai viticoltori all Organismo Pagatore competente secondo le modalità stabilite da AGEA Coordinamento d intesa con gli Organismi Pagatori, ivi compresa la gestione delle informazioni per inviare alla Commissione Europea gli indici di valutazione dell efficacia della misura; Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale del 17 novembre 2008, n. 927 e successive modificazioni, con la quale furono dettate le disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e fu approvato il prezzario regionale del settore vitivinicolo; Visto l allegato C alla sopra citata DGR n. 927/2008, nel quale si determinavano i costi per la realizzazione dei vigneti approvandone il relativo prezzario; Preso atto che i costi per l impianto dei vigneti in Toscana risultano al momento attuale assai elevati in considerazione della conformazione orografica collinare della Toscana, della presenza nella maggior parte dei terreni di abbondante scheletro, dell alto livello tecnologico e della elevata densità degli impianti viticoli, nonché della necessità di garantire un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti stessi nel contesto territoriale toscano attraverso idonee sistemazioni idraulico agrarie all uopo predisposte; Ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento dei prezzi contenuti nel prezzario approvato con la suddetta DGR n. 927/2008 tenuto conto dell allegato II al DM n /2013 e nelle more di un aggiornamento complessivo delle voci del prezzario regionale relativo alle operazioni di messa a coltura e realizzazione degli impianti in agricoltura approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 29 luglio 1996, n. 954; Ritenuto opportuno disporre che, dalla data di approvazione dell atto contenente il nuovo prezzario regionale relativo alle operazioni di messa a coltura e realizzazione delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura, le spese relative alle opere eseguite nell ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti siano calcolate sulla base degli importi ivi determinati, fermo restando che in fase di accertamento finale l importo complessivo del sostegno non può comunque essere superiore all importo già dichiarato ammissibile; Ritenuto opportuno, in considerazione dell elevato successo riscosso negli anni dalla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, e delle ricadute dell attuazione della misura sul settore vitivinicolo toscano, non modificare in maniera sostanziale le disposizioni precedenti, limitandosi ad adeguarle alla nuova normativa nazionale in materia; Ritenuto pertanto opportuno, salvo lievi adeguamenti, confermare la figura del beneficiario, l ambito di applicazione della misura, le condizioni di accesso dei beneficiari, la superficie minima di intervento, le tipologie di intervento previste per la riconversione varietale, compreso il sovrainnesto, e per la ristrutturazione, la non applicazione della misura al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, la definizione della superficie vitata oggetto del sostegno in conformità all articolo 75, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 555/2008, la necessità che sia rispettata la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo; Ritenuto altresì opportuno richiamare che il beneficiario, al fine di accedere al sostegno deve:

6 a) essere in regola con la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, in riferimento all UTE oggetto dell intervento; b) aver completato sulle superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione le operazioni di allineamento del dato di superficie registrato nello schedario con il dato presente nel GIS (Sistema di Identificazione Geografica); Ritenuto altresì opportuno stabilire la densità minima di intervento pari a ceppi a ettaro in caso di reimpianto e a ceppi a ettaro in caso di sovrainnesto; Richiamato che le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda; Ritenuto opportuno che nella valutazione delle azioni ammissibili non è da considerare diversa collocazione il caso in cui il vigneto sia impiantato su una superficie che sia stata coltivata a vite nelle ultime tre campagne antecedenti quella di presentazione della domanda; Visto l articolo 8, commi 1 e 2 del DM n /2013 nei quali si dispone che può essere concessa una compensazione per le perdite di reddito derivanti dall esecuzione della misura fino a un massimo di euro per ettaro, indicando inoltre quali criteri di calcolo per tali perdite di reddito quelli contenuti nel decreto direttoriale del Mipaaf dell 8 marzo 2010, n. 2862; Verificato che le perdite di reddito, calcolate secondo i criteri sopra richiamati e riportati nell allegato D alla presente deliberazione, sono superiori al minimo stabilito dal DM n /2013, e che pertanto è possibile compensare le perdite di reddito con un sostegno finanziario pari a euro ad ettaro, ridotto a euro ad ettaro qualora l intervento consista nel sovrainnesto; Richiamato che non viene concesso il sostegno per le perdite di reddito in presenza di operazioni di ristrutturazione e riconversione eseguite a fronte di diritti di reimpianto o autorizzazioni derivanti da questi o a fronte di interventi realizzati con l impegno ad estirpare successivamente una superficie vitata almeno equivalente a quella realizzata; Visto l articolo 8, comma 3 del DM n /2013 che prevede che le Regioni e Province autonome stabiliscano se erogare il sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella misura massima del 50% dei costi effettivamente sostenuti con un massimale di euro per ettaro oppure in modo forfettario con un livello di sostegno medio di euro per ettaro; Ritenuto opportuno, in considerazione dei costi elevati per la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Regione Toscana, erogare il sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella misura massima del 50% dei costi effettivamente sostenuti con un massimale di euro per ettaro; Visto l articolo 8, comma 5 del citato DM n /2013 che consente di elevare l importo massimo del sostegno a euro per ettaro nelle aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica, la cui individuazione è di competenza regionale; Ritenuto opportuno individuare quali zone di particolare valenza ambientale e paesaggistica, oltre al territorio delle isole toscane, i territori ricadenti nelle zone di produzione dei vini a denominazione di

7 origine protetta Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) ed Elba per le particolari caratteristiche delle sistemazioni idraulico agrarie, della pendenza e dell altimetria di tali zone; Ritenuto altresì opportuno ai sensi dell articolo 7, comma 2 del DM n /2013, anche in considerazione della elevata frammentazione delle superfici in tali aree, derogare dalla superficie minima di intervento pari a 0,5 ettari per ciascuna UTE, riducendola a 0,25 ettari; Ritenuto opportuno differenziare il sostegno come riportato nell allegato C alla presente deliberazione, innalzando altresì il sostegno per le zone di particolare valenza ambientale e paesaggistica; Ritenuto opportuno, al fine di una semplificazione del procedimento amministrativo, che sia redatta un unica graduatoria regionale dei beneficiari ammissibili e, nel caso in cui il fabbisogno finanziario sia eccedente rispetto alle risorse disponibili, garantire una superficie minima di intervento pari a 10 ettari per ciascun ambito provinciale, in modo che la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti abbia la massima ricaduta sull intero ambito regionale; Preso atto che la Regione Toscana non ha escluso alcuna area dall'applicazione del regime dell'estirpazione e pertanto non viene applicata alcuna priorità in conformità all'articolo 85 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007; Rilevato inoltre opportuno assumere come criteri di priorità nella valutazione delle domande ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammissibili: A) il tipo di intervento di ristrutturazione e riconversione effettuato, privilegiando gli interventi che comportano un maggior grado di rinnovamento della viticoltura, l introduzione di tecniche innovative e qualitative degli impianti, la localizzazione dell intervento in zone di particolare valenza ambientale e paesaggistica; B) la figura del richiedente, privilegiando la figura dell imprenditore agricolo professionale e i giovani agricoltori; C) le modalità di presentazione della domanda, privilegiando i soggetti che non hanno già usufruito di questa misura o ne hanno usufruito per superfici limitate; dando la precedenza al richiedente più giovane in caso di parità di punteggio; Ritenuto opportuno disporre che il contributo venga erogato in forma di pagamento anticipato del sostegno o, in alternativa, di saldo nel caso in cui il beneficiario abbia terminato i lavori e rendicontato la spesa; Ritenuto opportuno, in considerazione che per le domande liquidate ad anticipo la normativa comunitaria indica i termini di esecuzione dei lavori, stabilire che in ogni caso tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro quattro anni dalla data di approvazione della domanda di sostegno e che, trascorso tale termine entro il quale deve essere presentata domanda di accertamento finale, la domanda di sostegno decade; Rilevato che la richiesta di pagamento anticipato del sostegno può essere presentata solo a condizione che l esecuzione delle operazioni sia iniziata e che venga stipulata la polizza fidejussoria per un ammontare pari al 120 % dell importo del sostegno;

8 Ritenuto opportuno stabilire che la richiesta di accertamento finale ai fini della verifica dell esecuzione delle operazioni è subordinata all iscrizione della superficie vitata oggetto di sostegno nello schedario viticolo e che tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta; Richiamato l articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione che stabilisce il termine di realizzazione delle operazioni in caso di liquidazione del sostegno in conto anticipo; Richiamato il regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione introducendo l articolo 37 ter relativo alle comunicazioni sugli anticipi e alla presentazione dell ultimo rendiconto delle spese e della conferma del saldo quale prova del diritto definitivo all attribuzione del sostegno da produrre ai fini dell articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione; Ritenuto opportuno, nelle more dell emanazione di norme a livello nazionale, di dare comunque attuazione alle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione dando mandato ad ARTEA di individuare i termini e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3 dell articolo 37 ter del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione; Visto l articolo 9, comma 4, del DM n /2013 che prevede, in caso di anticipo e qualora l intervento non sia stato effettuato o lo sia stato in modo parziale e comunque in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto al sostegno dell importo anticipato ed effettivamente liquidato, disposizioni inerenti alla restituzione degli importi indebitamente percepiti; Visto l articolo 81, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione che detta disposizioni relativamente ai controlli sulle superfici vitate oggetto di aiuto sulla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Tenuto conto di quanto espresso dalla filiera produttiva agricola nel corso delle riunioni tenutesi in data 11 e 18 dicembre 2013; Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto ed al fine di dare attuazione alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per il periodo di programmazione 2014/2018, approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione: - allegato A Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Specifiche tecniche e pagamento del sostegno ; - allegato B Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Elenco delle operazioni finanziate ; - allegato C Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio per la campagna viticola 2013/2014 e successive ; - allegato D Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Calcolo delle perdite di reddito ;

9 - allegato E Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Prezzario analitico relativo ai costi per le opere di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ; Ritenuto altresì opportuno disporre che le modalità applicative ed operative della misura, nonché le procedure tecnico-amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione delle istruttorie, dei controlli e della gestione del flusso di informazioni, siano definite da ARTEA sulla base delle presenti disposizioni, delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite da AGEA, ed alla stessa ARTEA siano demandate le attività istruttorie, la definizione della graduatoria, le assegnazioni dei sostegni ed i controlli amministrativi e in loco, nonché le modalità operative di gestione al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione europea in merito agli indici di valutazione dell'efficacia della misura, come previsto nel piano di sostegno sopra citato inviato alla Commissione europea il 1 marzo 2013; A voti unanimi DELIBERA 1) di attivare per la campagna 2013/2014 la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 2) di approvare, al fine di dare attuazione alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per il periodo di programmazione 2014/2018, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione: - allegato A Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Specifiche tecniche e pagamento del sostegno ; - allegato B Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Elenco delle operazioni finanziate ; - allegato C Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio per la campagna viticola 2013/2014 e successive ; - allegato D Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Calcolo delle perdite di reddito ; - allegato E Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Prezzario analitico relativo ai costi per le opere di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ; 3) di disporre che le modalità applicative ed operative della misura, nonché le procedure tecnicoamministrative per la presentazione delle domande, per la definizione delle istruttorie, dei controlli e della gestione del flusso di informazioni, siano definite da ARTEA sulla base delle presenti disposizioni, delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite da AGEA, ed alla stessa ARTEA siano demandate le attività istruttorie, la definizione della graduatoria, le assegnazioni dei sostegni ed i controlli amministrativi e in loco, nonché le modalità operative di gestione al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione europea in merito agli indici di valutazione dell'efficacia della misura, come previsto nel piano di sostegno sopra citato inviato alla Commissione europea il 1 marzo 2013;

10 4) di disporre che, dalla data di approvazione dell atto contenente il nuovo prezzario regionale relativo alle operazioni di messa a coltura e realizzazione delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura, le spese relative alle opere eseguite nell ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti siano calcolate sulla base degli importi ivi determinati, fermo restando che in fase di accertamento finale l importo complessivo del sostegno non può comunque essere superiore all importo già dichiarato ammissibile; 5) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell Unione Europea Settore vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento e ad ARTEA. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell articolo 18, comma 2 della medesima l.r. 23/2007. SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA Il Dirigente Responsabile STEFANO BARZAGLI Il Direttore Generale ALESSANDRO CAVALIERI

11 Allegato A MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI - CAMPAGNA 2013/2014 E SUCCESSIVE. SPECIFICHE TECNICHE E PAGAMENTO DEL SOSTEGNO Regione: TOSCANA 1. SPECIFICHE TECNICHE: 1.1 Area di intervento: - intero territorio regionale [ X ] 1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP NO [ X ] 1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti: - imprenditori agricoli singoli [ X ] - cooperative agricole [ X ] - società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [ X ] - a cui è riconosciuta una preferenza: Al punto 9 dell allegato C alla deliberazione di approvazione del presente allegato sono indicate le priorità per la formazione della graduatoria 1.4 Varietà: - previste : Tutte le varietà iscritte nell elenco regionale delle varietà idonee alla coltivazione - escluse: Nessuna - a cui è riconosciuta una preferenza: Nessuna 1.5 Forme di allevamento: - previste: Tutte le forme di allevamento - escluse: Nessuna - a cui è riconosciuta una preferenza: Nessuna 1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro : forma di allevamento per tutte le forme di allevamento ceppi/ha in caso di riconversione mediante sovrainnesto ceppi/ha 1.7 Superficie minima - domanda singola: 0,50 ha - soglia per aziende con superficie vitata pari o inferiore a 1 ha: 0,30 ha Non sono previste domande collettive. - deroghe specifiche per le superfici vitate: ricadenti nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) e Elba, nonché nel territorio delle isole toscane 0,25 ha - motivazione: trattasi di aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica di cui al punto 8.6 dell allegato C.

12 1.8 Azioni previste c) riconversione varietale: - estirpazione e reimpianto [ X ] - reimpianto con diritto [ X ] - reimpianto anticipato [ X ] - sovrainnesto [ X ] d) ristrutturazione: - estirpazione e reimpianto [ X ] - reimpianto con diritto [ X ] - reimpianto anticipato [ X ] e) ricollocazione: - estirpazione e reimpianto [ X ] - reimpianto con diritto [ X ] - reimpianto anticipato [ X ] f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell impianto viticolo: - modifica del profilo del terreno (pendenza) [ X ] - livellamento del suolo [ X ] - trasformazione e ricostituzione dell impianto viticolo per permettere l accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [ X ] - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [ X ] - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [ X ] - allestimento e miglioramento dell impianto di irrigazione a servizio del vigneto [ X ] 1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto : 15 anni 1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione: 4 anni 2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI 2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione: - metodo forfettario [NO] - sulle spese sostenute [X] % massima: 50 % deroghe per zone specifiche: NON PREVISTE 2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione: - metodo forfettario [NO] - sulle spese sostenute [X] Importo massimo: Deroghe per zone specifiche: - superficie vitata ricadente nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa euro/ettaro

13 dell Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) e Elba, nonché territorio delle isole toscane: euro/ettaro 2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito - metodo di determinazione della perdita di reddito: la resa media per ettaro è stata calcolata secondo i criteri previsti dal decreto direttoriale dell 8 marzo 2010, n Il prezzo delle uve è stato calcolato utilizzando la mediana e determinando un prezzo unico regionale attraverso la ponderazione dei prezzi relativi ai vari tipi di destinazione dell uva con le superfici a cui si riferiscono le dichiarazioni di raccolta. Vedi Allegato D. Importo della perdita di reddito: per altra variabile Riconversione varietale effettuata tramite sovrainnesto Compensazione per le perdite di reddito: per altra variabile: riconversione varietale effettuata tramite sovrainnesto ,02 euro/ettaro 6.337,93 euro/ettaro euro/ettaro euro/ettaro 2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro: Realizzazione di una superficie vitata in applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Importo massimo: euro/ettaro Estirpazione effettuata ai fini dell attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Importo massimo: euro/ettaro Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento Importo massimo: euro/ettaro Riconversione dei vigneti mediante sovrainnesto Importo massimo: euro/ettaro Deroghe per zone specifiche: - superficie vitata ricadente nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) e Elba, nonché nel territorio delle isole toscane. Realizzazione di una superficie vitata in applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Importo massimo: euro/ettaro Estirpazione effettuata ai fini dell attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Importo massimo: euro/ettaro Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. Importo massimo: euro/ettaro Riconversione dei vigneti mediante sovrainnesto. Importo massimo: euro/ettaro 2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto: - anticipato [ X ] - a collaudo [ X ] NOTA di compilazione: Il presente allegato è stato compilato limitatamente alle parti di interesse per la Regione Toscana

14 Allegato B MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI - CAMPAGNA 2013/2014 E SUCCESSIVE. ELENCO DELLE OPERAZIONI FINANZIATE 1. OPERAZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL IMPIANTO VITICOLO (B): Operazioni collegate all impianto viticolo oggetto di ristrutturazione: o estirpazione dell impianto viticolo [X] o rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X] o raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X] operazioni collegate alla preparazione del terreno dell impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito: o analisi del suolo [X] o rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [X] o lavorazione profonda (rippatura, scasso) [X] o aratura [X] o erpicatura [X] o fresatura [X] o trattamenti antiparassitari e diserbo [X] o concimazione organica e minerale [X] operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito: o squadro dell impianto [X] o realizzazione dell impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X] o innesto / reinnesto [X] o o o messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X] acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X] cure colturali (spese di allevamento, eliminazione infestanti, etc.) [NO]

15 2. OPERAZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL IMPIANTO VITICOLO CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C): operazioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell impianto viticolo: o modifica del profilo del terreno [X] o livellamento del suolo [X] o trasformazione e ricostituzione dell impianto viticolo per permettere l accesso diretto delle macchine [X] operazioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta: o messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto [X] operazioni collegate alle tecniche di impianto nell impianto viticolo ristrutturato: o messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [X] operazioni collegate all istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso: o allestimento e/o miglioramento dell impianto di irrigazione del vigneto [X] 3. OPERAZIONI NON AMMISSIBILI Le seguenti operazioni non sono ammissibili: Semplice sostituzione ai sensi dell articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell impianto viticolo, in quanto l obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l incremento della competitività Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso: o Costruzione di schermi o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali Protezione da uccelli per esempio attraverso: o Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione o Macchine per spaventare gli uccelli o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto Elevatori

16 Allegato C DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI INSERITA NEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO COSÌ COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009 DEL CONSIGLIO PER LA CAMPAGNA VITICOLA 2013/2014 E SUCCESSIVE. Indice 1. Premessa e quadro normativo 2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande e campo di applicazione 3. Condizioni di accesso 4. Presentazione della domanda di sostegno 5. Azioni ammissibili 6. Requisiti tecnici degli interventi 7. Superficie minima oggetto di intervento 8. Definizione del sostegno 9. Priorità 10. Predisposizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili al sostegno e liquidazione dell aiuto 11. Periodo di realizzazione delle operazioni 12. Domanda di accertamento finale 13. Vincoli 14. Varianti 15. Controlli e sanzioni 1. Premessa e quadro normativo 1.1. La nuova Organizzazione Comune del Mercato (OCM) del settore vitivinicolo è entrata in vigore con il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e, con regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, sono state emanate le disposizioni attuative. Fra le misure previste dall OCM vitivinicola è stata attivata quella relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in continuità alla precedente analoga misura disposta dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Tale misura è stata attivata in Regione Toscana fin dalla prima campagna. 1.2 Successivamente l OCM del settore vitivinicolo, con regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, è confluita nell Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM). All interno della normativa comunitaria così adeguata, la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti permane mantenendo l impostazione e le caratteristiche contenute nel citato regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio. Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione rimane altresì tuttora in vigore, seppur modificato successivamente. 1.3 Con la campagna vitivinicola 2012/2013 si è concluso il primo quinquennio di applicazione della riforma dell Organizzazione Comune del Mercato (OCM) del settore vitivinicolo e, pertanto, con il presente atto vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018 e corrispondere il sostegno previsto in

17 applicazione dell art. 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e degli articoli 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione. 1.4 Per quanto attiene la gestione e controllo del potenziale viticolo questi sono disciplinati dalla legge regionale del 30 novembre 2012, n. 68 e successivo regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 13 maggio 2013, n. 24/R. Tale legge regionale prevede in particolare all articolo 4 che ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo contenente tutti i dati relativi al potenziale viticolo, mentre i diritti di reimpianto devono essere iscritti e certificati all interno del registro informatico pubblico di cui all articolo 3 della medesima legge. Nell ambito dello schedario, per ogni unità vitata deve essere registrata la superficie riscontrata nell ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). 1.5 La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti si è dimostrata strategica per la Toscana fin dalla sua prima applicazione, in quanto la necessità di ristrutturare i vigneti al fine di migliorare ulteriormente il già elevato livello di qualità dei vini è molto sentita. 1.6 Infatti nelle precedenti campagne di attuazione di questa misura ai sensi del regolamenti vigenti si è manifestato un forte interesse da parte dei viticoltori toscani. In proposito nel periodo compreso tra la campagna 2000/2001 e la campagna 2012/2013 sono stati finanziati complessivamente più di beneficiari, per un importo complessivo di oltre 155 milioni di euro di sostegno, che hanno consentito di ristrutturare e/o riconvertire più di ettari di vigneto, corrispondenti a circa un terzo della superficie vitata toscana. 1.7 Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi: - regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999; - regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, così come modificato ed integrato dal regolamento (CE) n. 42/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2013 della Commissione del 28 giugno 2012, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2013 della Commissione dell 8 marzo 2013 e dal regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013; - regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 ; - programma nazionale di sostegno di cui all articolo 103 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alla programmazione 2014/2018 trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione Europea in data 22 maggio 2013 (testo adeguato alle osservazioni espresse dalla Commissione al programma a suo tempo inviato dal Ministero in data 1 marzo 2013) - Decreto ministeriale del 20 dicembre 2013, n Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. - Circolare AGEA Organismo pagatore n. 27 del 19 dicembre 2013, prot. UMU , O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 octodecies Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l accesso all aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2013/2014 ;

18 - Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. 2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande e campo di applicazione 2.1 Possono beneficiare della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 gli imprenditori agricoli singoli e associati titolari di una Unità Tecnica Economica (UTE) conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto iscritti nel Registro dei diritti di cui all articolo 3 della legge regionale n. 68/2012, o di autorizzazioni derivanti da questi. Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del Codice Civile. 2.2 Possono altresì beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti gli imprenditori agricoli singoli e associati titolari di una Unità Tecnica Economica (UTE) che a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di sostegno, tramite una Dichiarazione Unica Aziendale presentata ai sensi dell articolo 7, comma 5 della legge regionale n. 68/2012 non risultano ancora titolari del diritto iscritto nel Registro dei diritti. 2.3 La misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti definita dal presente documento si applica sull'intero territorio regionale. 2.4 Il regime di sostegno per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti deve essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo. 3. Condizioni di accesso 3.1 Per accedere alla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni: a) aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, riferita all UTE oggetto dell intervento, nelle tre campagne antecedenti quella in cui viene presentata la domanda di riconversione e ristrutturazione, ovvero, qualora il richiedente sia conduttore dell UTE da un periodo inferiore, dalla data di effettiva conduzione; b) aver completato sulle superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione le operazioni di allineamento del dato di superficie registrato nello schedario con il dato presente nel GIS (Sistema di Identificazione Geografica). 4. Presentazione della domanda di sostegno 4.1.La domanda per beneficiare del sostegno viene presentata all Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), con le modalità ed i termini che verranno stabilite dalla stessa Agenzia conformemente alle disposizioni emanate da AGEA Coordinamento. 4.2 Il sostegno viene erogato da ARTEA direttamente al singolo beneficiario in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

19 4.3 Il conduttore non proprietario della superficie oggetto di intervento per la quale presenta la domanda di sostegno allega alla domanda il consenso all esecuzione degli interventi previsti sottoscritto dal proprietario. 5. Azioni ammissibili 5.1 Le operazioni ammesse al sostegno per la misura della ristrutturazione e riconversione sono: a) la riconversione varietale che consiste: a.1) nel reimpianto sulla stessa superficie o su altra superficie, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; a.2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo; b) la ristrutturazione che consiste: b.1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; b.2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto sulla stessa superficie ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite; c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E esclusa l'ordinaria manutenzione. Per ordinaria manutenzione dei vigneti si intende la combinazione di tutte le azioni tecniche ed agronomiche previste durante il ciclo di vita dell impianto destinate a mantenere la coltivazione dei vigneti stessi. La sostituzione parziale o totale delle strutture di sostegno non finalizzata a cambiamenti di tecniche di gestione è da intendersi manutenzione ordinaria. Nella valutazione delle azioni ammissibili non si considera diversa collocazione il caso in cui il vigneto sia impiantato su una superficie che sia stata coltivata a vite nelle ultime tre campagne antecedenti quella di presentazione della domanda. 5.2 Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato: - utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario; - con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di superficie almeno equivalente in suo possesso; - estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto. 5.3 Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia del sostegno, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite. 5.4 Ai fini del pagamento del sostegno la superficie vitata è definita in conformità all articolo 75, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione. 6. Requisiti tecnici degli interventi

20 6.1 Gli interventi di reimpianto di vigneti sono finanziabili se realizzati con densità pari ad almeno ceppi/ettaro. 6.2 Gli interventi di sovrainnesto sono finanziabili se realizzati su vigneti con densità pari ad almeno a ceppi/ettaro, di età pari o inferiore a 15 anni e purché l'intervento riguardi almeno il 70 per cento dei ceppi esistenti del vigneto interessato. 6.3 Qualora l intervento di sovrainnesto non sia realizzato sulla totalità dei ceppi esistenti, il sostegno ammissibile per la riconversione varietale e per la compensazione per le perdite di reddito di cui ai successivi punti 8.5, lettera d), 8.6 lettera d) e 8.2 secondo alinea è calcolato proporzionalmente alla superficie effettivamente interessata dall intervento. 6.4 I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. Inoltre devono essere rispettati i criteri previsti all'articolo 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 6.5 Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Toscana in conformità all Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere in regola con le norme di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e, pertanto, deve risultare di categoria standard o, preferibilmente, di categoria certificato. In caso di sovrainnesto è ammesso anche l utilizzo di materiale ottenuto in ambito aziendale. 6.7 Non sono ammessi a finanziamento interventi che prevedono l utilizzazione di paloneria di sostegno in cemento. 7. Superficie minima oggetto di intervento 7.1 La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,5 ettari per UTE. Per le UTE che, al momento della presentazione della domanda, hanno una superficie vitata pari o inferiore a 1 ettaro la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari. 7.2 Per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta di seguito elencate: - Candia dei Colli Apuani, - Colli di Luni, - Ansonica Costa dell Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario, - Elba, nonché nel territorio delle isole toscane, la superficie minima di intervento è pari a 0,25 ettari per UTE. 8. Definizione del sostegno 8.1 Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato nelle seguenti forme:

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