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2 Argomenti trattati dal corso Definizioni Disciplina degli scarichi Regime autorizzatorio degli scarichi Controllo degli scarichi Tipi di scarico Modalità di campionamento Titolo V sanzioni Il controllo in azienda Casi pratici, modulistica e raccolta sentenze

3 Definizioni - Art. 74 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- : qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore: acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci d acqua previsti dall art (art. 114 Dighe) Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; l introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell aria, nell acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell ambiente

4 Definizioni - Art. 74 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- : acqua reflua domestica o il miscuglio di acque di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie anche separate, e provenienti da agglomerato; : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle meteoriche di dilavamento; Acqua reflua domestica: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

5 Disciplina degli scarichi - Art. 101 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- Criteri generali della disciplina - 1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti dall Allegato 5 alla parte terza del decreto. L autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe per i periodi di avviamento e di arresto e per l eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. 2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori limite di emissione, diversi da quelli dell Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi

6 Disciplina degli scarichi - Art. 101 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- Criteri generali della disciplina - o famiglie di sostanze affini. Le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell Allegato 5 alla parte terza del decreto. Omissis 3. Tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lett. e) devono essere da parte dell autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che salvo quanto previsto dall art. 108 comma 4, va

7 Disciplina degli scarichi - Art. 101 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- Criteri generali della disciplina - effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo Omissis 7. Salvo quanto previsto dall art. 112*, (*Utilizzazione agronomica) ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

8 Disciplina degli scarichi - Art. 101 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- Criteri generali della disciplina - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

9 Disciplina degli scarichi - Art. 101 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- Criteri generali della disciplina - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

10 Disciplina degli scarichi - Art. 101 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- Criteri generali della disciplina - d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

11 Disciplina degli scarichi - Art. 101 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- Criteri generali della disciplina - La Regione Veneto in relazione all art. 101 comma 7 lettera e) del decreto 152/06 e s.m.i ha stabilito con l articolo 34 del Piano Tutela Acque* adottato, quali siano ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, le acque reflue * Il Piano Tutela Acque adottato con Deliberazione n. 107 del 5 Novembre 2009, è stato adeguato al DPR 227 del 19 Ottobre 2011 con riferimento all Art. 2, del medesimo decreto, inerente ai Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

12 Disciplina degli scarichi - Art. 103 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- Scarichi sul suolo - 1. E vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) Per i casi previsti dall art. ; b) Per gli ; c) Per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l impossibilità tecnica o l eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell art. 101 comma 2 Omissis

13 Disciplina degli scarichi - Art. 103 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- Scarichi sul suolo - d) Per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio di sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto

14 Disciplina degli scarichi - Art. 103 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- Scarichi sul suolo - 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni di cui all art. 99, comma 1, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell Allegato 5 alla parte terza. Omissis

15 Disciplina degli scarichi - Art. 104 D. Lgs 152/06 e s.m.i. - Scarichi nel sottosuolo e nella acque sotterranee - 1. E vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico Omissis

16 Disciplina degli scarichi - Art. 105 D. Lgs 152/06 e s.m.i. - Scarichi in acque superficiali - 1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi dell art. 101 commi 1 e 2 *, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità. 2. Omissis * Art. 101 comma 1: Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti dall Allegato 5 alla parte terza del decreto. L autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe per i periodi di avviamento e di arresto e per l eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. * Art. 101 comma 2: Ai fini di cui al comma 1, le, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi

17 Disciplina degli scarichi - Art. 107 D. Lgs 152/06 e s.m.i. - Scarichi in rete fognarie - 1. Comma Ferma restando l inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell Allegato 5 alla parte terza del decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall Autorità d ambito competente in base alle caratteristiche dell impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell art. 101, commi 1 e 2

18 Disciplina degli scarichi - Art. 107 D. Lgs 152/06 e s.m.i. - Scarichi in rete fognarie - 2. Comma Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico ed approvati dall Autorità d ambito competente 3. Comma Omissis 4. Comma Omissis

19 Disciplina degli scarichi - Art. 113 D. Lgs 152/06 e s.m.i. Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia - 1. Comma: Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: a. Le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b. I casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l eventuale autorizzazione.

20 Disciplina degli scarichi - Art. 113 D. Lgs 152/06 e s.m.i. Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia - 2. Comma le acque meteoriche non disciplinate dal comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del decreto 3. Comma Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

21 Disciplina degli scarichi - Art. 113 D. Lgs 152/06 e s.m.i. Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia - 4. Comma E comunque vietato lo scarico o l immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee. La Regione Veneto con l art. 39 del Piano Tutela Acque ha disciplinato e dato attuazione alle disposizioni contenute nell articolo 113 del T.U.A..

22 Disciplina degli scarichi - Art. 39 Piano Tutela Acque Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia 1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in ove vi sia la presenza di: a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall azione degli agenti atmosferici; b) lavorazioni; c) ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell autorizzazione allo scarico prevista dall articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle

23 Disciplina degli scarichi - Art. 39 Piano Tutela Acque Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall autorità competente al rilascio dell autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti dal presente comma, l autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle

24 Disciplina degli scarichi - Art. 39 Piano Tutela Acque Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e. trattare, oltre a quella di prima pioggia; l autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili. Le sostanze pericolose o pregiudizievoli per l ambiente coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 Dell allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l aggiunta dei parametri: Solidi sospesi totali, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/l), sul Suolo (25 mg/l) o in fognatura (200 mg/l) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;

25 Disciplina degli scarichi - Art. 39 Piano Tutela Acque Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell allegato F, se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/l), sul suolo (100 mg/l) o in fognatura (500 mg/l) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento; Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/l nel caso di scarico delle acque meteoriche di Dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/l nel caso di scarico in fognatura

26 Disciplina degli scarichi - Art. 39 Piano Tutela Acque Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia - 3 comma Nei seguenti casi: a) piazzali, di estensione superiore o uguale m 2, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue; b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m 2 ; c) altre superfici scoperti scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia; d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione superiore o uguale a m 2 ;

27 Disciplina degli scarichi - Art. 39 Piano Tutela Acque Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia - e) Superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli; le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell autorizzazione prevista dall articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici

28 Disciplina degli scarichi - Art. 39 Piano Tutela Acque Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia - superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo. Le acque di seconda pioggia non sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in continuo e/o di espressa volontà a trattarle da parte del titolare della superficie. In tali casi lo scarico delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria.

29 Disciplina degli scarichi - Art. 39 Piano Tutela Acque Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia - Omissis Per le superfici di cui al presente comma, l autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

30 Disciplina degli scarichi Art. 33 Piano Tutela Acque - Sfioratori di piena reti fognarie miste 1. comma Per gli sfioratori di piena di reti fognarie miste, il rapporto minimo consentito tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattro ore (Qm) deve essere pari a cinque. Tale rapporto può ridursi a tre per l ultimo sfioro in prossimità dell impianto di depurazione. 2. comma Alla sezione biologica dell impianto di depurazione deve comunque pervenire la portata non inferiore a 2 Qm. 3. comma Gli sfioratori esistenti che rispettano le condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non sono soggetti ad autorizzazione allo scarico. E comunque in ogni caso necessaria l acquisizione del nulla osta idraulico.

31 Disciplina degli scarichi Art. 33 Piano Tutela Acque - Sfioratori di piena reti fognarie miste 4. Comma Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dall A.A.T.O e comunicato alla Provincia entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano. Entro il 2014 tutti gli sfioratori dovranno essere dotati di una sezione

32 Disciplina degli scarichi Art. 33 Piano Tutela Acque - Sfioratori di piena reti fognarie miste di abbattimento dei solidi grossolani. Eventuali casi di situazioni particolari e limitate ove non vi sia la possibilità tecnica di realizzare né l una né l altra delle suddette azioni a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati nel succitato programma di adeguamento. In tal caso l A.A.T.O. dovrà ricomprendere nel piano d ambito gli interventi necessari a ridurre l impatto di tali sfiori sui corpi idrici recettori. In data 27 Gennaio 2011 con Dgr n. 80 la Regione ha ulteriormente esplicitato i tempi di adeguamento ribadendo che non è necessaria l autorizzazione qualora siano rispettate le condizioni stabilite dai commi 1 e 2 e.

33 Regime autorizzatorio scarichi - Art. 124 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 2. L autorizzazione è rilasciata al titolare dell attività da cui origina lo scarico. 3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane è definito dalle regioni nell ambito della disciplina di cui all art. 101 commi 1 e In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico ed integrati dall Autorità d Ambito

34 Regime autorizzatorio scarichi - Art. 124 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- Omissis 7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero all'autorità d'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Qualora detta autorità risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. 8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

35 Regime autorizzatorio scarichi - Art. 124 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- segue. Comma 8 Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

36 Regime autorizzatorio scarichi - Art. 124 D. Lgs 152/06 e s.m.i.- Ricettore scarico Autorità competente Rete fognaria Gestore Servizio idrico integrato Acque superficiali Suolo Sottosuolo Provincia: Acque reflue industriali Comune: Acque reflue domestiche Provincia: Acque reflue industriali Comune: Acque reflue domestiche Provincia e parere ARPAV

37 Controllo degli scarichi (art. 128) L autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.

38 Accessi ed ispezioni (art. 129) L autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

39 Inosservanza prescrizioni autorizzazione (art. 130) Ferma restando l applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

40 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose (art. 131) Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

41 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI Valori limite di emissione In questa fase di prima attuazione del D.Lgs 152/06 e in attesa dell approvazione del Piano di Tutela delle Acque, gli scarichi di acque reflue industriali sono soggetti ai limiti previsti nelle tabelle dell allegato 5 alla terza parte del D.Lgs 152/06: (valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura), Tabella 3/A (limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi sostanze pericolose), (limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo) L allegato 5 prevede inoltre la che individua le sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati nelle tabelle 3 e 4. 41

42 Tipi di scarico Scarico continuo: è uno scarico prolungato che permane per tutto il tempo in cui è attivo l insediamento che lo produce; Scarico discontinuo: è uno scarico cha dà luogo ad emissioni intermittenti, solitamente di breve durata, chiamato altresì BATCH. Scarico accidentale: è lo scarico che avviene improvvisamente per motivi di natura diversa ( ad. Es. inconvenienti o disservizi durante le lavorazioni ecc ) comunque l immissione deve avvenire senza soluzione di continuità dallo stabilimento al ricettore individuato

43 Modalita di campionamento Per il controllo degli scarichi di acque reflue urbane vanno considerati i campioni medi ponderati nell arco di 24 ore. Per gli scarichi di acque reflue industriali, sia in corpo idrico superficiale che sul suolo, il D.Lg 152/06 dispone che il controllo deve essere di norma riferito ad un campione medio prelevato nell arco di tre ore, tuttavia, se motivato espressamente nel verbale di campionamento, l autorità che procede con il controllo può effettuare il campionamento su tempi diversi. (allegato 5 alla terza parte) 43

44 Controllo degli scarichi L Ente che rilascia l autorizzazione è l autorità di controllo. L autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli (art. 128) Anche i Gestori del S.I.I. per gli scarichi in fognatura devono predisporre un programma dei controlli. L autorità di controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l accesso. (art. 129) 44

45 COMPETENZA E GIURISDIZIONE (art. 135) Titolo V Sanzioni Regime Sanzionatorio 1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali e' competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità. Nella Regione Veneto le competenze sono state delegate con DGR n. 91 del 23 gennaio 2007alle Provincie e Comuni in base alle rispettive competenze

46 Titolo V Sanzioni Regime Sanzionatorio COMPETENZA E GIURISDIZIONE (art. 135) 2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo Forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.

47 Titolo V Sanzioni Regime Sanzionatorio COMPETENZA E GIURISDIZIONE (art. 135) Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all articolo 16 della legge 24 novembre 1981, nr PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (art. 136) Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all entrata del bilancio Regionale, omissis

48 Titolo V Sanzioni Regime Sanzionatorio OBBLIGHI DEL CONDANNATO (Art. 139) Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell articolo 444 del CPP, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino. CIRCOSTANZA ATTENUANTE (art. 140) Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell ordinanzaingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.

49 Titolo V Sanzioni Regime Sanzionatorio

50 Modalità operativa. Il controllo in azienda L accesso in azienda può essere eseguito in sede amministrativa, oppure in sede penale, delegato dall Autorità Giudiziaria. In caso di controllo amministrativo, finalizzato alla verifica della qualità dello scarico prodotto dall azienda, si procede nel seguente modo: 1. Acquisire allo scarico dell insediamento, verificare limiti imposti, prescrizioni contenute, ricettore dello scarico, scadenza del provvedimento; qualora in prossimità della scadenza, verificare la presenza della domanda di rinnovo, se presentata entro i termini stabiliti dall Art. 124 del (segue)

51 Il controllo in azienda 1. (segue) D. Lgs 152/06 e s.m.i., per poter mantenere lo scarico attivo anche dopo la scadenza alle prescrizioni contenute nella previgente autorizzazione (solo per scarichi non contenenti sostanze pericolose); 2. Individuare legale rappresentante della ditta ed accertarsi dell eventuale presenza di deleghe nel settore ambientale che abbiano i contenuti richiamati dalla ; 3. Chiedere l assistenza del legale rappresentante e/o di persona presente all accesso; può essere anche un dipendente della ditta, in questo caso va data comunicazione dell inizio delle operazioni di prelievo ed analitiche che saranno effettuate il giorno successivo;

52 Il controllo in azienda 4. Accertare la tipologia di scarico (continuo/discontinuo); 5. Verificare l esistenza di impianti di depurazione utilizzati per il trattamento dell acqua di scarico e la loro adeguatezza, notare se dall ultima vasca il refluo che viene scaricato si presenta limpido e/o opalescente; 6. In presenza delle strutture dedite alla depurazione accertare se la conduzione viene effettuata da personale interno della ditta oppure affidata a terzi, nel qual caso accertare quale tipo di assistenza viene fornita dalla ditta;

53 Il controllo in azienda 8. Individuare il pozzetto fiscale e/o comunque quello posto immediatamente a monte del ricettore finale, salvo il caso in cui il predetto sia indicato nella planimetria allegata all autorizzazione. 9. Verificare il processo da cui si origina lo scarico in particolare accertare l eventuale presenza di condotte d acqua e/o tubazioni collegate ad impianti che palesemente non vengono utilizzati nel processo produttivo ma che possono servire invece per diluire lo scarico. E infatti vietato raggiungere i limiti con acqua prelevata allo scopo. 10. Una volta analizzato il processo produttivo dal quale si origina lo scarico e verificata l esistenza di vasche utilizzate nella depurazione dei reflui determinare, per quanto possibile, i volumi relativi o ricavarli dalla documentazione (segue)

54 Il controllo in azienda (segue) presente in azienda (relazione tecnica di progetto e/o scheda tecnica allegata alla domanda di autorizzazione). I predetti dati sono necessari per stabilire anche il tipo di campionamento da eseguire. Infatti, qualora i volumi disponibili nelle varie vasche costituenti l impianto siano in grado di garantire, in relazione alla quantità d acqua scaricata, il contenimento di almeno tre ore di lavorazione allora si potrà procedere al prelievo di un campione istantaneo che dovrà comunque essere motivato sul verbale di prelievo. 1. Elementi essenziali del verbale di prelievo: numero verbale; verbalizzanti ed ufficio di appartenenza, identificazione ditta e sede dell impresa; persona

55 Il controllo in azienda presente al campionamento per conto della ditta e sua qualifica; legale rappresentante della ditta e/o eventuale delegato; modalità di prelievo e motivo della scelta del campione (istantaneo/medio composito/medio ponderato), bottiglie utilizzate ( ) con relativa indicazione della capacità, modalità di sigillatura del campione. Il campione prelevato va conservato in borse termiche con piastre refrigeranti e trasportato nel minor tempo possibile al laboratorio. 1. Scelta del tipo di campionamento campionamento istantaneo: deve essere innanzitutto

56 Il controllo in azienda motivato sul verbale di prelievo. E possibile eseguire il campione istantaneo quando: c è disponibilità di volumi nell impianto di trattamento che garantiscano la presenza all interno delle vasche di un refluo riferito ad almeno tre ore di lavorazione; lo scarico originato dalla lavorazione è discontinuo ed i tempi di esercizio dello stesso sono molto ridotti; l acqua scaricata presenta un elevato contenuto di solidi e colorazione, od altri elementi anomali; Il punto Determinazioni analitiche dell allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06 e s.m.i. prevede che L autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su

57 Il controllo in azienda tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza ecc ) Campionamento medio composito: eseguito per controllo di acque reflue industriali effettuato nell arco di tre ore.

58 Il controllo in azienda Il campione può essere effettuato con oppure manualmente eseguendo campioni istantanei ad intervalli di tempo prestabiliti, (15 20 minuti) che saranno versati in contenitore in plastica puliti e da dove successivamente sarà prelevato, previa miscelazione della massa, il campione regolare costituito da bottiglie in vetro per l analisi chimica ed in plastica per la ricerca dei metalli Campione medio ponderato nell arco di 24 ore: tale campionamento viene eseguito per il controllo dei depuratori pubblici e viene eseguito con gli autocampionatori già presenti sui depuratori che hanno potenzialità > A.E.

59 Casi pratici IN PRIMO PIANO CONDOTTA DI SFIORO IN TEMPO DI SECCO E SOLE

60 Casi pratici SCARICO DA DEPURATORE PUBBLICO CONTENENTE FANGO CAMPIONI DELLO SCARICO PRECEDENTE

61 Casi pratici TEMPO SECCO PARTICOLARE DI SFIORATORE POSTO PRIMA DEL DEPURATORE PUBBLICO FUNZIONANTE CORRETTAMENTE - POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI CONFORME ALLA NORMA, POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL RICETTORE FINALE

62 Casi pratici SCARICO IN FOGNATURA PUBBLICA SCARICO CONDOTTA IN CORSO D ACQUA SUPERFICIALE

63 Casi pratici

64 Casi pratici VASCA SEDIMENTAZIONE FINALE CON ECCESSIVA QUANTITÀ DI FANGO

65 Casi pratici SCARICO IDROCARBURI NEL DEPURATORE PUBBLICO, IRIDESCENZE VISIBILI ALLO SCARICO SCARICO CONTENENTE IDROCARBURI IN EVIDENZA IRIDESCENZE CARATTERISTICHE DELL INQUINANTE

66 Casi pratici Iridescenze presenti in vasca di aerazione del depuratore pubblico

67 Modulistica da utilizzare ;

68

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