Dal controllo contabile alla revisione legale

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1 KPMG S.p.A. Dal controllo contabile alla revisione legale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo Stefano Azzolari - Stefano Mazzocchi Bergamo, 21 maggio 2010 Copyrighted materials may not be modified, reproduced, publicly displayed, performed, distributed or used for any public or commercial purposes without explicit written permission from the appropriate content or material provider. KPMG bears no risk, responsibility or liability in the event that a user does not obtain such explicit written permission as advised by KPMG. The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

2 Dal controllo contabile alla revisione legale Agenda La funzione e l utilizzo dei principi di revisione Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Le nuove disposizioni riguardanti gli enti di interesse pubblico (emittenti, banche, assicurazioni) 2

3 Dal controllo contabile alla revisione legale Agenda La funzione e l utilizzo dei principi di revisione Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Le nuove disposizioni riguardanti gli enti di interesse pubblico (emittenti, banche, assicurazioni) 3

4 Dal controllo contabile alla revisione legale Con l attuazione del Decreto Legislativo 39/2010 la sezione del Codice Civile in precedenza denominata Del controllo contabile viene ora definita Della revisione legale dei conti Alcuni articoli del Codice Civile (artt ter, quater, quinquies, sexies) sono stati abrogati in quanto sostituiti dalle disposizioni contenute nel Decreto 4

5 Principi di revisione: art. 11 D.Lgs. 39/2010 La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell art. 26 L art. 26 della Direttiva richiede agli Stati appartenenti all Unione Europea di prescrivere ai revisori legali e alle società di revisione di svolgere la revisione legale dei bilanci in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione Europea I principi di revisione internazionali sono i principi ISAs (International Standards on Auditing) elaborati dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) dell IFAC (International Federation of Accountants) 5

6 Principi di revisione: art. 11 D.Lgs. 39/2010 I principi di revisione internazionali diventano normativa di legge per la revisione legale Non è prevista la possibilità di fare riferimento ad altri principi di revisione Pertanto, i principi di revisione internazionali, successivamente al periodo transitorio, dovranno essere applicati indipendentemente dalla natura del soggetto al quale è riferibile il bilancio oggetto di revisione (ente di interesse pubblico o meno) e dalla tipologia del soggetto incaricato della revisione legale (revisore legale, società di revisione o Collegio Sindacale) 6

7 Periodo transitorio E attualmente in corso la traduzione nelle diverse lingue Europee gli ISAs. Per l Italia sono coinvolti in questo processo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l Assirevi, la Consob, le altre autorità interessate e le principali associazioni di categoria La Commissione Europea, dopo aver esaminato la fedeltà delle traduzioni, deciderà quali principi adottare ai sensi dell art. 48 della Direttiva Al termine dell iter di approvazione, i principi saranno adottati con regolamento comunitario e saranno quindi norme direttamente applicabili in tutti gli Stati membri 7

8 Periodo transitorio Utilizzo dei principi di revisione attualmente in uso Italia: i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili che, oltre ad essere già utilizzati per l attività di controllo contabile svolta ai sensi dell art bis e seguenti del Codice Civile, costituiscono anche i principi di riferimento per le revisioni condotte ai sensi del D.Lgs. 58/1998. Tali principi, infatti, ad eccezione del Documento 002 Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell art ter del Codice Civile e del Documento 1005 Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori, risultano essere anche quelli raccomandati dalla Consob 8

9 Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sono di fatto derivati dalla traduzione dei principi di revisione internazionali ISAs vigenti alla data della loro emissione adattati in alcuni casi con l eliminazione di parti non ritenute necessarie per l ordinamento italiano 9

10 Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Altre differenze tra principi di revisione nazionali e ISAs Non tutti gli ISAs ad oggi sono stati recepiti negli attuali principi emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Ad esempio ad oggi non sono stati recepiti i documenti: 210 I termini dell incarico di revisione 700 La relazione del revisore 10

11 Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Aspetti generali Rispetto ai precedenti principi in uso (fino ad ottobre 2002), sono basati su procedure generali e non su aree di bilancio specifiche 11

12 Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 001 Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 002 Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell art ter del Codice Civile (non oggetto di raccomandazione da parte di Consob) 12

13 Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Responsabilità 100 Principi sull indipendenza del revisore 200 Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio 220 Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile 230 La documentazione del lavoro di revisione 240 La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio 250 Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti 260 Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance 13

14 Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Pianificazione 300 Pianificazione della revisione contabile del bilancio 315 La comprensione dell impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi 320 Il concetto di significatività nella revisione 330 Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati Controllo interno 402 Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi 14

15 Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Elementi probativi 500 Gli elementi probativi della revisione 501 Gli elementi probativi - considerazioni addizionali per casi specifici 505 Le conferme esterne 510 La verifica dei saldi d apertura a seguito dell assunzione di un nuovo incarico 520 Le procedure di analisi comparativa (continua) 15

16 Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Elementi probativi 530 Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare 540 La revisione delle stime contabili 545 La revisione delle misurazioni del fair value (valore equo) e della relativa informativa 550 Le parti correlate 560 Eventi successivi 570 Continuità aziendale 580 Le attestazioni della direzione 16

17 Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Utilizzo del lavoro di terzi 600 L utilizzo del lavoro di altri revisori 610 L utilizzo del lavoro di revisione interna 620 L utilizzo del lavoro dell esperto 1005 Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori (non oggetto di raccomandazione da parte di Consob) 1006 Principio sulla revisione dei bilanci delle banche 17

18 Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Aspetti generali Principio del rischio di revisione: rischio che il revisore esprima un giudizio sul bilancio non corretto Per svolgere la revisione contabile il revisore, utilizzando un piano di revisione adeguato, deve ridurre il rischio di revisione ad un livello ragionevolmente basso 18

19 Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Aspetti generali Concetto di significatività: valutare quando un errore sia significativo a livello di singolo conto/voce o di bilancio nel suo complesso Principio di revisione n. 320 Un informazione è significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio 19

20 Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Documento n. 315 Necessità di comprendere gli aspetti specifici dell impresa e dell ambiente in cui opera e le componenti del suo controllo interno per identificare e valutare i rischi di errori significativi nel suo bilancio Pertanto, il revisore nelle sue carte di lavoro dovrà tra l altro formalizzare il lavoro svolto per: identificare i rischi e i controlli istituiti dall ente revisionato per mitigare tali rischi valutare la rilevanza e la probabilità di accadimento dei rischi identificati tenendo conto della struttura dei controlli dell impresa a fronte di tali rischi e del funzionamento o meno di tali controlli 20

21 Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Documento n. 330 A seguito delle attività sopra indicate il revisore deve: determinare le risposte generali di revisione per fronteggiare i rischi di errori significativi a livello di bilancio stabilire e svolgere procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati a livello di singoli conti, classi di operazioni o informativa di bilancio quali: test sull efficacia operativa dei controlli ( procedure di conformità ) nel caso di controlli ritenuti pertinenti ovvero quando richiesto dai principi di revisione procedure di validità, la cui natura, tempistica ed estensione è stabilita in funzione dei rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzione 21

22 Giudizio sul bilancio Il revisore al termine delle attività di revisione e prima dell emissione della relazione di revisione dovrà formalizzare nelle proprie carte di lavoro se ha ottenuto elementi probativi sufficienti per formare il proprio giudizio sul bilancio 22

23 ISA: clarity project Gli attuali principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono basati sui principi di revisione internazionali, nella versione precedente alla recente rivisitazione degli ISAs da parte dell International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) nell ambito di un progetto di aggiornamento chiamato clarity project 23

24 ISA: clarity project Tale progetto ha l obiettivo di rendere più semplice la comprensione, traduzione e applicazione degli ISAs mediante una nuova struttura del principio che identifica chiaramente gli obiettivi del revisore e definisce le regole di comportamento in relazione alle sue responsabilità e ai suoi obblighi, prevedendo anche delle linee guida specifiche per il revisore che si trovi a svolgere la revisione contabile delle imprese di minori dimensioni 24

25 ISA: clarity project L attuale traduzione in corso nelle diverse lingue europee degli ISAs riguarda invece tali principi rivisti dal clarity project Pertanto i nuovi principi di revisione internazionali che verranno adottati in Italia, dopo il periodo transitorio, presenteranno numerose differenze rispetto agli attuali Principi di Revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 25

26 Conclusioni Nel periodo transitorio si ritiene che gli attuali principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili costituiscano un riferimento ideale per l attuazione della revisione legale in Italia in attesa del recepimento normativo degli ISAs Ci si attende comunque che l adozione dei principi di revisione da parte della Commissione Europea avrà impatti di rilievo sulle necessità formative e metodologiche dell attività della revisione legale 26

27 Dal controllo contabile alla revisione legale Agenda La funzione e l utilizzo dei principi di revisione Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Le nuove disposizioni riguardanti gli enti di interesse pubblico (emittenti, banche, assicurazioni) 27

28 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Art.14 (Relazione di revisione e giudizio sul bilancio) del D.Lgs. 39/ Comma 1 Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto b) verificano nel corso dell esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili Rispetto all abrogato art ter del Codice Civile non è più indicata la cadenza trimestrale delle verifiche periodiche e la verifica della corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, quest ultima implicita nel processo di revisione 28

29 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Al termine del lavoro il revisore rivede e valuta le conclusioni tratte dagli elementi probativi raccolti per esprimere un giudizio professionale sul bilancio Il risultato di questa fase conclusiva del processo di revisione è l emissione della relazione di revisione contenente il giudizio sul bilancio 29

30 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Riferimenti Art. 14 del D.Lgs. 39/2010 Comunicazione Consob n del 1 dicembre 1999 Principio di Revisione 001 (Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio) Principio di Revisione 002 (Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell art ter del Codice Civile), non raccomandato da Consob Documenti di Ricerca Assirevi (n. 138 e precedenti) 30

31 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Art.14 del D.Lgs. 39/ Comma 2 La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all art. 11, comprende: a) Un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società b) Una descrizione della portata della revisione svolta con l indicazione dei principi di revisione osservati c) Un giudizio sul bilancio (omissis) d) Eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi e) Un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 31

32 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Art.14 del D.Lgs. 39/ Comma 3 Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilascio una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione Art.14 del D.Lgs. 39/ Comma 4 La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione 32

33 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Art.14 del D.Lgs. 39/2010 I commi 2, 3 e 4 dell art. 14 riprendono sostanzialmente quanto già in precedenza previsto dall art ter del Codice Civile e dell art. 156 del TUIF 33

34 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Art.14 del D.Lgs. 39/2010 Di particolare rilievo le disposizioni dei commi 6 e 7 Il comma 6 Introduce la responsabilità unitaria del revisore del bilancio consolidato. Non è più pertanto applicabile la cosiddetta ripartizione delle responsabilità rispetto al lavoro svolto da altri revisori. Il revisore della società che redige il bilancio consolidato è tenuto pertanto ad eseguire le procedure previste dal Principio di Revisione n. 600 (L utilizzo del lavoro di altri revisori) sezione A, paragrafi da 6 a 11 34

35 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Art.14 del D.Lgs. 39/2010 Di particolare rilievo le disposizioni dei commi 6 e 7 Il comma 6 I diritti del revisore sono sostanzialmente quelli già in precedenza previsti dall art ter, comma 6, del Codice Civile e dall art. 155, comma 2, del TUIF I diritti del revisore della Capogruppo (seconda parte del comma 6) sono sostanzialmente quelli già in precedenza previsti dall art. 165, comma 1-bis, del TUIF Prevede espressamente il termine di conservazione delle carte di lavoro in 10 anni dalla data della relazione di revisione 35

36 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Art.14 del D.Lgs. 39/2010 Di particolare rilievo le disposizioni dei commi 6 e 7 Il comma 7 Prevede che il revisore del bilancio consolidato debba conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro dei lavori di revisione svolti da revisori in Paesi Terzi o in alternativa concordare l accesso a tale documentazione e comprovare nelle proprie carte di lavoro la presenza di ostacoli legali alla trasmissione della documentazione e carte di lavoro di tali revisori 36

37 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Relazione della società di revisione ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. 39/2010 [Agli Azionisti] [Ai Soci] della ABC [S.p.A.] [S.r.l.] 1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d esercizio [consolidato] della ABC [S.p.A.] [S.r.l.] [del Gruppo ABC] chiuso al [data]. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione (*) compete agli amministratori della ABC [S.p.A.][S.r.l.]. E nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. (*) Per bilanci redatti sulla base degli artt e successivi del Codice Civile e dei Principi Contabili Italiani 37

38 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio 2 Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d esercizio [consolidato] sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l espressione del nostro giudizio professionale. 38

39 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio [La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci di alcune società controllate e collegate, per quanto riguarda importi delle partecipazioni che rappresentano... (valore %) e... (valore %) rispettivamente della voce partecipazioni e del totale attivo, è di altri revisori. ] [La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci di alcune società controllate e collegate, che rappresentano... (valore %) dell attivo consolidato e... (valore %) dei ricavi consolidati, è di altri revisori.] (continua) 39

40 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Per il giudizio relativo al bilancio [consolidato] dell esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione [da noi emessa] [emessa da altra società di revisione, incaricata del controllo contabile,] [emessa da altro revisore, incaricato del controllo contabile,] [emessa dal Collegio Sindacale, incaricato del controllo contabile,] in data [data]. 40

41 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio 3 A nostro giudizio, il bilancio d esercizio [consolidato] della ABC [S.p.A.][S.r.l.] [del Gruppo ABC] al [data] è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione (*); esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico [della ABC][S.p.A.][S.r.l.] [del Gruppo ABC] per l esercizio chiuso a tale data. (*) Per bilanci redatti sulla base degli artt e successivi del Codice Civile e dei Principi Contabili Italiani 41

42 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio 4 La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge [e dai regolamenti] compete agli amministratori della ABC [S.p.A.][S.r.l.]. E di nostra competenza l espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d esercizio [consolidato] della ABC [S.p.A.][S.r.l.] [del Gruppo ABC] al [data]. 42

43 Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio [Luogo],... [data] [società di revisione] [Socio - nome e cognome] Socio 43

44 Dal controllo contabile alla revisione legale Agenda La funzione e l utilizzo dei principi di revisione Le novità nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio Le nuove disposizioni riguardanti gli enti di interesse pubblico (emittenti, banche, assicurazioni) 44

45 Le nuove disposizioni riguardanti gli enti di interesse pubblico (emittenti, banche, assicurazioni) Gli articoli dal 16 al 19 del D.Lgs. 39/2010 contengono le disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico (EIP) L art. 43 contiene alcune disposizioni transitorie che interessano gli EIP 45

46 Le nuove disposizioni riguardanti gli enti di interesse pubblico (emittenti, banche, assicurazioni) Art.16 (Enti di interesse pubblico) del D.Lgs. 39/2010 Il comma 1 identifica le tipologie di società EIP Il comma 2 prevede che il Collegio Sindacale non possa svolgere la revisione delle EIP e delle società facenti parte di un gruppo in cui è presente un EIP I commi 3, 4 e 5 stabiliscono i poteri regolamentari di Consob, d intesa con Bankit ed ISVAP: a) esenzioni dalle disposizioni del comma 2 b) identificazione delle società del gruppo di un EIP che saranno equiparate agli EIP data la loro rilevanza c) esenzioni, tranne che per gli emittenti e le quotande, parziali o totali dalle disposizioni degli artt. 17, 18 e 19 46

47 Le nuove disposizioni riguardanti gli enti di interesse pubblico (emittenti, banche, assicurazioni) Art.17 (Indipendenza) del D.Lgs. 39/2010 Il comma 1 disciplina la durata dell incarico di revisione (nove esercizi per la società di revisione e sette esercizi per il revisore persona fisica) ed il cosiddetto periodo di cooling-off I commi dal 2 all 8 riprendono, in chiave a volte rivisitata, le norme di indipendenza già in precedenza contenute nell art. 160 del TUIF Il comma 9 disciplina la comunicazione tra il revisore ed il Comitato di cui all art

48 Le nuove disposizioni riguardanti gli enti di interesse pubblico (emittenti, banche, assicurazioni) Art.18 (Relazione di trasparenza) del D.Lgs. 39/2010 Introduce e disciplina il contenuto della relazione di trasparenza che il revisore legale e la società di revisione legale che svolgono la revisione di EIP devono pubblicare sul proprio sito internet entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale 48

49 Le nuove disposizioni riguardanti gli enti di interesse pubblico (emittenti, banche, assicurazioni) Art.19 (Comitato per il controllo interno e la revisione contabile) del D.Lgs. 39/2010 Introduce e disciplina le attività del Comitato Il Comitato, costituito dal Collegio Sindacale per le società che adottano il cosiddetto modello di governance tradizionale, vigila su: a) Il processo di informativa finanziaria b) l efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati d) l indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale 49

50 Le nuove disposizioni riguardanti gli enti di interesse pubblico (emittenti, banche, assicurazioni) Art.19 (Comitato per il controllo interno e la revisione contabile) del D.Lgs. 39/2010 Il revisore legale o la società di revisione legale presenta al Comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria 50

51 Le nuove disposizioni riguardanti gli enti di interesse pubblico (emittenti, banche, assicurazioni) Art. 43 (Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie) del D.Lgs. 39/2010 Oltre alle disposizioni di portata generale, l art. 43 contiene una serie di disposizioni transitorie di particolare rilievo per gli EIP e le società dei relativi gruppi. In particolare: Il comma 2 prevede la continuità delle disposizioni emanate da Consob comprese quelle relative al conferimento e durata degli incarichi nelle società del gruppo di una società quotata Il comma 3 disciplina i principi di revisione da utilizzare nel periodo transitorio 51

52 Le nuove disposizioni riguardanti gli enti di interesse pubblico (emittenti, banche, assicurazioni) Art. 43 (Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie) del D.Lgs. 39/2010 I commi 5 e 6 prevedono le disposizioni transitorie relative ai soggetti abilitati a svolgere la revisione di un EIP Non vi sono disposizioni transitorie per le società facenti parte di un gruppo in cui è presente un EIP non quotato. Trovano pertanto immediata applicazione le disposizioni del comma 2, dell art. 16 Per le società che sono diventate EIP e che non erano in precedenza soggette al TUIF le disposizioni transitorie hanno richiesto interpretazioni per la loro applicazione pratica 52

53 KPMG S.p.A. Dal controllo contabile alla revisione legale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo Stefano Azzolari - Stefano Mazzocchi Bergamo, 21 maggio 2010 Copyrighted materials may not be modified, reproduced, publicly displayed, performed, distributed or used for any public or commercial purposes without explicit written permission from the appropriate content or material provider. KPMG bears no risk, responsibility or liability in the event that a user does not obtain such explicit written permission as advised by KPMG. The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

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