ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI. Roma, 9 maggio Prot. n /1.C, Ai Sigg. Delegati Provinciali Enpav

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1 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI Roma, 9 maggio 2001 Prot. n /1.C, Ai Sigg. Delegati Provinciali Enpav Ai Sigg. Presidenti degli Ordini Provinciali Alla FNOVI LORO SEDI Oggetto: Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Le novità introdotte dall'art 34 della legge n. 342/2000, in merito al regime fiscale dei redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono state recentemente oggetto di uno specifico provvedimento deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'enpav, provvedimento che ha impartito disposizioni per il corretto inquadramento dei Veterinari titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dei loro obblighi nei confronti dell'enpav. La norma in questione, introducendo la lettera c bis) nell'art. 47 del TUIR, qualifica fiscalmente i redditi prodotti in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quali "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente", mentre non contiene alcun riferimento per quanto concerne gli aspetti L'ultima parte dell'art 34 in esame, inoltre, precisa che il nuovo trattamento fiscale riguarda i redditi prodotti in relazione ai rapporti di collaborazione "semprechè... non rientrino...nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente". Al fine di comprendere compiutamente la portata innovativa di tale disposizione, occorre delineare la tipologia dei rapporti di collaborazione che possano considerarsi "rientranti nell'oggetto della professione esercitata dal contribuente" e come tali esclusi dal nuovo inquadramento fiscale. In questo senso si può affermare che sono senz'altro riconducibiii alla "professione esercitata dal contribuente", tutti quei rapporti di collaborazione rientranti nell'oggetto "tipico" della professione stessa, intendendo per tale quella dell'albo di appartenenza. Più in generale, ogniqualvolta le prestazioni rese trovino il loro fondamento nella qualifica professionale posseduta dal soggetto, poiché richiedono le medesime competenze e cognizioni di cui un professionista si avvale nell'esercizio della propria professione, la collaborazione coordinata e continuativa deve essere intesa come attività professionale, con la logica ed immediata

2 Roma 21 NOV 2001 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI Direzione Generale per le politiche previdenziali - DIV.IX - All' ENPAV Via Castelfidardo, ROMA (Rif. nota n del ) OGGETTO: Regime previdenziale dell'attività professionale dei medici Veterinari svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Con la nota che si riscontra, è stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero sulla assoggettabilità a tutela previdenziale ENPAV dei compensi derivanti ai medici Veterinari che svolgono attività professionale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La richiesta trova fondamento nella esigenza di acquisire certezza in ordine al regime previdenziale da applicare nei casi di specie, tenuto conto che vengono avanzati dubbi sulla competenza dell'ente ad assicurare la tutela previdenziale per le attività di che trattasi, anche in considerazione che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.34 della legge 21 novembre 2000, n.342, con effetto 1 gennaio 2001, i compensi da collaborazione coordinata e continuativa sono stati qualificati redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente. In proposito, questo Ministero rappresenta che, trattandosi nella fattispecie di esercizio di attività professionale, svolta da soggetti iscritti all'albo, risultano compiutamente soddisfatti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assoggettamento a contribuzione presso l'ente di categoria: ne consegue che i relativi compensi sono da assoggettare a tutela previdenziale ENPAV. In ultimo, in ordine alla su richiamata disciplina fiscale dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa, introdotta dalla legge n.342, si precisa che la stessa, come, peraltro, affermato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati, con propria risoluzione n , approvata nella seduta del 20 febbraio u.s., non ha rilievo ai fini IL DIRETTORE GENERALE

3 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI conseguenza che il relativo reddito debba essere considerato sia dal punto di vista fiscale che previdenziale come reddito professionale. E' escluso pertanto che tali redditi siano soggetti alla contribuzione della Gestione Separata Inps, istituita con la legge n. 335/1995 al solo scopo di garantire una tutela previdenziale ai lavoratori che ne fossero sprovvisti. Al riguardo la Circolare Inps del 12 giugno 1996, n. 124, ha chiarito che il pagamento alla Cassa professionale di un contributo forfettario di importo non direttamente proporzionale al reddito, ma determinato in misura fissa, integra le condizioni per l'esclusione dal pagamento del "contributo del 10%" alla Gestione Separata Inps se, in relazione al contributo versato alla Cassa, è prevista l'erogazione di un trattamento pensionistico. Il veterinario, che nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa svolga prestazioni che richiedano competenze e conoscenze proprie della professionalità posseduta in quanto veterinario, è quindi obbligatoriamente iscritto all'enpav e tenuto al pagamento dei contributi minimi di legge. Lo stesso è inoltre obbligato, a norma dell'art. 19 del Regolamento di Attuazione allo Statuto dell'ente, a comunicare annualmente all'enpav attraverso il "Modello 1" il reddito prodotto nell'anno precedente nell'esercizio di attività di collaborazione coordinata e continuativa ed è tenuto al pagamento dei contributi, soggettivo ed integrativo, dovuti in autoliquidazione rispettivamente nella misura del 10% e del 2% secondo quanto disciplinato dalla normativa dell'enpav. A tale proposito si rammenta che lo stesso art. 7 del Regolamento di Attuazione allo Statuto individua l'attività professionale svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, quale uno dei casi in cui è prescritta la maggiorazione del 2% a carico del richiedente la prestazione. Una diversa interpretazione dell'art. 34 della legge n. 342/2000, peraltro, porterebbe ad un immotivato sdoppiamento, presso l'inps e presso l'ente di categoria, della posizione previdenziale dei professionisti che si vedrebbero pertanto ingiustificatamente costretti a sostenere il costo della ricongiunzione (ex lege n. 45/90), ai fine di unificare i periodi assicurativi delle diverse gestioni Con l'auspicio di aver dissipato i dubbi sorti per effetto del "Collegato fiscale alla legge finanziaria per l'anno 2000" in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. Distinti saluti.

4 Finalmente è stata fatta chiarezza sul regime previdenziale dei medici Veterinari titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 21 novembre 2001 prot. n. 9PP/81484/VET-Q-3, che si riporta nel testo integrale nella pagina seguente, in risposta ad una richiesta di parere formulata dall'enpav, ha dissipato ogni dubbio affermando con chiarezza che "...trattandosi nella fattispecie di esercizio di attività professionale, svolta da soggetti iscritti all'albo, risultano compiutamente soddisfatti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assoggettamento a contribuzione presso l'ente di categoria: ne consegue che i relativi compensi sono da assoggettare a tutela previdenziale Enpav". Niente Gestione Separata Inps dunque, ma Enpav, in tutti i casi in cui la collaborazione implichi prestazioni che richiedano le medesime competenze di cui un veterinario si avvale nell'esercizio della propria professione e rappresentino quindi un'applicazione della professionalità posseduta. Ma la nota del Ministero va anche oltre riconoscendo l'obbligo contributivo nei confronti dell'enpav e non della Gestione Separata Inps, per i titolari di rapporti di collaborazione per i quali non sia richiesta espressamente o esclusivamente la professionalità di un medico veterinario. E' il caso ad esempio dell'attività di autocontrollo per la quale il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, non individua una professionalità specifica e che pertanto può essere esercitata da un veterinario, da un biologo, da un chimico, etc. D'ora in poi, quindi, i medici Veterinari iscritti agli Albi professionali e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono assoggettati alla contribuzione Enpav. Restano escluse unicamente quelle collaborazioni, da valutare caso per caso, che esulino completamente dall'attività professionale, come nell'ipotesi del veterinario che svolge attività di amministratore di un condominio. Un grande successo per la Categoria ed in particolare per tutti i Veterinari collaboratori che non saranno più obbligati a costituire una doppia posizione previdenziale, ed a sostenere l'oneroso costo della ricongiunzione al fine di unificare i periodi assicurativi delle diverse gestioni

5 Roma 21 NOV 2001 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI Direzione Generale per le politiche previdenziali - DIV. IX - All ' ENPAV Via Castelfidardo, ROMA (Rif. nota n del ) OGGETTO: Regime previdenziale dell'attività professionale dei medici Veterinari svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Con la nota che si riscontra, è stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero sulla assoggettabilità a tutela previdenziale ENPAV dei compensi derivanti ai medici Veterinari che svolgono attività professionale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La richiesta trova fondamento nella esigenza di acquisire certezza in ordine al regime previdenziale da applicare nei casi di specie, tenuto conto che vengono avanzati dubbi sulla competenza dell'ente ad assicurare la tutela previdenziale per le attività di che trattasi, anche in considerazione che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.34 della legge 21 novembre 2000, n.342, con effetto 1 gennaio 2001, i compensi da collaborazione coordinata e continuativa sono stati qualificati redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente. In proposito, questo Ministero rappresenta che, trattandosi nella fattispecie di esercizio di attività professionale, svolta da soggetti iscritti all'albo, risultano compiutamente soddisfatti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assoggettamento a contribuzione presso l'ente di categoria: ne consegue che i relativi compensi sono da assoggettare a tutela previdenziale ENPAV. In ultimo, in ordine alla su richiamata disciplina fiscale dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa, introdotta dalla legge n.342, si precisa che la stessa, come, peraltro, affermato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati, con propria risoluzione n , approvata nella seduta del 20 febbraio u.s., non ha rilievo ai fini IL DIRETTORE GENERALE

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