COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO PROVINCIA DI LATINA

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1 PROVINCIA DI LATINA P.za Lanzuisi. n San Felice Circeo (LT) Telefono Fax ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO N. 62 DEL OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE ANNO 2014 Servizio Demanio Marittimo IL RESPONSABILE Visto il R.D n. 327 di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato; Visto il D.P.R n. 328 di approvazione del regolamento per l esecuzione del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato; Visto il D.P.R n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni; Vista la Legge Regione Lazio n. 59 in materia di sub-delega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale; Vista la Legge Regione Lazio n. 14 in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo; Vista la Legge Regione Lazio 6 Agosto 2007 n. 13, in materia di organizzazione del sistema turistico laziale e di modifica alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n del avente ad oggetto la sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi; Visto il Regolamento Regionale 15 luglio 2009, n. 11 relativo alla disciplina delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e alla classificazione degli stabilimenti balneari; Vista la Legge del n. 104 avente per oggetto Legge-quadro per l assistenza, all integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ; Vista la Legge n. 689 avente per oggetto Modifiche del sistema penale ; Visto il D.P.R n.470 avente per oggetto Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione ; Visto il D.Lgs n.152 avente per oggetto Norme in materia ambientale ;

2 Visto il D.Lgs n. 114 relativo alla Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 ; Vista la Circolare n. 120 del del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2000, n. 644, relativo all adozione ed approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) nel Comune di San Felice Circeo, pubblicato sul B.U.R.L. il ; Vista la Legge Regionale Lazio del n. 21 in materia di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; Viste l Ordinanza n. 53/07 in data del Capo del Compartimento Marittimo di Gaeta, nonché l Ordinanza n. 57/2014 emessa in data dal Capo del Circondario Marittimo di Terracina; Vista la legge 241/1990 e s.m.i. Nuove norme sul procedimento amministrativo ; Visto l art. 107 del D.Lgs n. 267 e s.m.i. Testo Unico sull Ordinamento degli Enti Locali ; Viste le proprie precedenti Ordinanze balneari; Considerato che uno dei principali obiettivi per lo sviluppo ulteriore del turismo è quello della destagionalizzazione, da conseguire attraverso progetti che promuovano il più possibile lungo tutto l arco dell anno, l affluenza e la permanenza turistica nel nostro paese, integrando l offerta turistica balneare anche con il resto dell offerta turistica del territorio; Dato atto che la stagione balneare dura tutto l anno solare, occorre stabilire cosa si intende per stagione balneare estiva e stagione balneare invernale; Sentita l Amministrazione Comunale; Sentite le locali organizzazioni di imprese balneari; Sentito l Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina; O R D I N A ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Le seguenti prescrizioni sono volte a disciplinare l utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime. Inoltre, per ciò che concerne le disposizioni di carattere generale, le stesse dovranno essere osservate in ogni momento dell'anno. Il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto di Gaeta e dall Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Gaeta e dall Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all interno di specchi acquei riservati alla balneazione. ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del Pag. 2/14

3 Qualora, una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza, risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull argomento dal capo del Circondario Marittimo, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate. ART. 2 STAGIONE BALNEARE - DURATA Di stabilire che per stagione balneare estiva si intende il periodo dell anno compreso dal 1 maggio al 30 settembre e che per stagione balneare invernale si individua il periodo dell anno non compreso nella stagione estiva così definita: Di stabilire altresì che durante la stagione balneare invernale, come individuata al comma precedente, per la quale verrà emanato successivo apposito provvedimento per regolamentarne la disciplina e le modalità di adesione dei titolari degli stabilimenti balneari, è consentita l apertura degli stessi per realizzare sull arenile eventi ed iniziative ricreative, sportive, culturali, ludiche e variamente promozionali, permettendo a tal fine alle strutture balneari il mantenimento della fruibilità della somministrazione annessa, da concepirsi come servizio aggiuntivo atto a completare l offerta delle medesime, nonché per effettuare elioterapia. ART. 3 STAGIONE BALNEARE ESTIVA La stagione balneare estiva è compresa tra il 1 maggio e il 30 Settembre di ogni anno. Al fine di consentire la pubblica fruizione delle zone demaniali oggetto di concessione, ciascun concessionario o gestore non puo iniziare l esercizio oltre il 1 Giugno e cessarlo prima del 15 Settembre e per tale periodo il servizio di salvataggio dovrà essere sempre attivo; ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare estiva o successivamente alla sua conclusione, dovrà esserne data formale comunicazione all'intestato Settore Comunale. In tali casi di apertura o chiusura in deroga, se il servizio di soccorso ed assistenza bagnanti non è attivo, deve essere inalberata la bandiera rossa indicante la balneazione NON SICURA e devono essere posizionati nell arenile in concessione almeno 2 (due) cartelli ben visibili - redatti almeno in italiano ed inglese - recanti la seguente dicitura: "ATTENZIONE! - BALNEAZIONE NON SICURA PER ASSENZA DEL SERVIZIO DI SOCCORSO ED ASSISTENZA BAGNANTI" --- WARNING! UNSAFE BATHING AREA! NO LIFEGUARD ON DUTY! SWIM AT YOUR OWN RISK! ART. 4 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del Pag. 3/14

4 4.1 La zona di mare, fino ad una distanza di 200 (duecento) metri dalla battigia, e riservata alla balneazione. 4.2 In presenza di coste rocciose naturali o a picco sul mare, tale zona e riferita ad una distanza di metri 100 (cento) dalla costa. 4.3 Il limite della zona di balneazione - eccetto quella disciplinata al precedente punto deve essere segnalato a cura dei concessionari con il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, emergenti a non meno di cm. 30 (trenta) dal livello dell acqua, saldamente ancorati al fondale e posti parallelamente alla linea di costa ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro; i concessionari hanno altresì l obbligo - conformemente all art. 3 dell Ordinanza compartimentale n. 57/2014 citata in premessa - di segnalare la fascia di sicurezza di 200 (duecento) metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, emergenti a non meno di cm 30 (trenta) dal livello dell acqua, saldamente ancorati al fondale e posti parallelamente alla linea di costa ad una distanza non superiore a m. 50 (cinquanta) l uno dall altro. 4.4 I concessionari devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto (massimo metri 1,60 di profondità) con cartello - redatto almeno in italiano ed inglese - apposto su palo ben fissato sul fondo del mare e recante la dicitura: "ATTENZIONE! LIMITE ACQUE SICURE M.T. 1,60 DI PROFONDITA ", oppure con gavitelli di colore bianco con la dicitura LIMITE ACQUE SICURE in almeno due lingue (italiano e inglese). 4.5 I concessionari obbligati al posizionamento devono: - vigilare sugli eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento, non appena cessata la causa che ne ha determinato lo spostamento; - nel caso di rimozione/deterioramento dei cartelli, effettuarne l immediato rispristino. 4.6 Nella predetta zona di mare, nelle ore comprese tra le 09:30 e le 19:30, E' VIETATO: l ancoraggio, l ormeggio, ed il transito di qualsiasi unità, compresi tavole a vela (windsurf), skysurf, kitesurf e similari, derive a vela. E tuttavia consentito, esclusivamente ai sotto elencati tipi di natanti di circolare entro i 200 metri dalla battigia, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti nonche collisioni con altri scafi: natanti da spiaggia a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, stand up puddle (SUP) e simili, comunque non provvisti di propulsione a motore e/o vela; Le imbarcazioni a motore, vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi - nonché le moto d'acqua e le tavole a vela dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del Pag. 4/14

5 4.6.3 L'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente disciplinati con apposita concessione demaniale marittima; La sosta di unità entro il raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura dei porti e dagli approdi. ART. 5 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE E' vietato fare il bagno: 5.1 nei porti; 5.2 nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature dalle strutture portuali e dalle darsene per la nautica da diporto; 5.3 nelle zone destinate alla mitilicoltura e a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora; 5.4 nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie; 5.5 all interno dei corridoi di lancio, opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività ricreative/sportive; 5.6 nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze. ART. 6 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE Sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime, libere o in concessione è VIETATO 6.1 lasciare natanti in sosta, ovvero tirare a secco, ancorarle, depositarle anche temporaneamente al di fuori delle aree a ciò destinate, ad eccezione di quelli destinati al noleggio od alle operazioni di assistenza o salvataggio; 6.2 lasciare sulle spiagge libere ombrelloni sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, qualora le attrezzature suddette siano incustodite e/o inutilizzate; 6.3 sostare e occupare, anche temporaneamente, i frangiflutti e le scogliere, con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli ecc. 6.4 occupare la fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia che dovrà essere di almeno 5 metri, la quale essendo strumentale all espletamento dell attività di salvamento deve essere lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, imbarcazioni, ecc ); 6.5 campeggiare o comunque installare tende o strutture similari; ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del Pag. 5/14

6 6.6 transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia e/o soccorso, nonché di quelli addetti alla pulizia degli arenili (setaccio o pulisci spiaggia) che comunque non potranno essere usati negli orari di balneazione; 6.7 praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, racchettoni, ecc.), sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, se può provocare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o dal Comune; 6.8 condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio e i cani guida per i non vedenti; 6.9 tenere ad alto volume della radio, juke-box e, in generale di apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00; 6.10 esercitare attività lucrative, organizzare giochi, manifestazioni ricreative o sportive senza Autorizzazione Comunale; 6.11 organizzare spettacoli pirotecnici senza autorizzazione dell'autorità Comunale; 6.12 gettare in mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché bruciare materiali di ogni tipo, accendere fornelli da campeggio e accendere fuochi liberi direttamente sulla sabbia; 6.13 introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione; 6.14 effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei; 6.15 sorvolare le spiagge e le zone di mare riservate alla balneazione con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia; 6.16 pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; 6.17 l esercizio del commercio in forma itinerante, lungo tutta l area demaniale marittima del litorale con finalità turistico-ricreativa salvo deroghe previste dai regolamenti comunali; 6.18 l utilizzo dell arenile in concessione e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.) nel periodo compreso tra le ore 24:00 e le ore 05:00, salvo espresso consenso del concessionario; 6.19 e vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio; 6.20 e vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico; ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del Pag. 6/14

7 6.21 effettuare lavori di dragaggio nelle darsene dal 1 giugno al 15 settembre, fatte salve esigenze derivanti da eventi naturali. Nel caso del verificarsi di tali eventi, il dragaggio, previa autorizzazione, dovrà avvenire al di fuori dell orario di balneazione e terminare comunque entro le ore 7,00 e comunque lo stesso non dovrà essere effettuato nei giorni festivi e prefestivi. ART. 7 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO L'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata all ottenimento della licenza comunale di esercizio e dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente autorità Chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione dovrà osservare scrupolosamente quanto riportato dall Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 57/2014 del ed HA L OBBLIGO 7.1 di garantire l apertura al pubblico almeno dalle ore 8,30 alle ore 19: di esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza nonché le tariffe applicate ai servizi resi; 7.3 di tenere a disposizione presso lo stabilimento o area in concessione l originale del titolo concessorio in corso di validità; 7.4 I concessionari di strutture balneari - prima dell'apertura al pubblico devono: organizzare e garantire, durante gli orari di apertura, il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, come previsto dall ordinanza vigente dell Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, con almeno un assistente ogni 100 (cento) metri di fronte mare abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento e dalla Federazione Italiana Nuoto. Ove non risulti assicurato il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, si procederà alla chiusura d'autorità della struttura, fino all'accertamento del ripristino del servizio di attivare dalle ore 9,30 alle ore 19,00 un efficiente servizio di salvataggio. Qualora lo stabilimento rimanga aperto oltre la fascia oraria sopra indicata è obbligo da parte del concessionario l affissione del cartello di BALNEAZIONE NON SICURA Qualora all interno degli stabilimenti balneari siano organizzate manifestazioni, eventi o iniziative di qualunque natura, al di fuori dell attività di balneazione, che comportino, implichino o comunque lascino prevedere l utilizzo dello specchio acqueo antistante l esercizio ai fini di balneazione, il servizio di salvamento deve essere mantenuto per l intera durata dell evento nelle forme previste dall ordinanza n. 57/2014 dell Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina; ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del Pag. 7/14

8 7.4.4 di garantire a chiunque il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l area in concessione, se non accessibile da spiaggia libera contigua; di far indossare all' assistente una maglietta di colore rosso, con la scritta "SALVATAGGIO" o altra scritta ben visibile che identifichi in modo immediato la sua funzione (es. "ASSISTENTE", "BAGNINO", ecc.). L'assistente deve essere munito delle seguenti dotazioni individuali: fischietto, un paio di pinne, maschera con snorkel, mascherina di respirazione bocca a bocca; ai fini di una maggiore tutela degli stessi bagnini durante gli interventi di soccorso, può essere utilizzato un giubbotto di salvataggio di tipo conforme ed un casco protettivo di sicurezza ( ad esempio in prossimità di litorali rocciosi, pennelli, moli, ecc.) di colore rosso. L'assistente non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio - salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato - e deve stazionare nella postazione ai cui al successivo comma 7.6 oppure in mare, sull'imbarcazione di servizio. 7.5 di comunicare ai bagnanti tramite cartello ben visibile, redatto almeno in italiano ed in inglese, l orario del servizio di salvataggio attivo dalle ore 09,30 alle ore 19,00; 7.6 di allestire in un punto dell'arenile in concessione che consenta la più ampia visibilità, una postazione di salvataggio permanentemente dotata di quanto previsto dalla vigente Ordinanza emessa dall Ufficio Circondariale Marittimo; 7.7 di issare su apposito pennone ben visibile una bandiera rossa qualora le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione o richiedano particolare attenzione.in caso di vento forte deve essere issata, su apposita asta ben visibile, una bandiera gialla recante la scritta in italiano ed inglese " VENTO PERICOLOSO"DANGEROUS WIND". Nelle citate circostanze di pericolo è fatto divieto di mantenere gli ombrelloni aperti e mettere a mare materassini, battelli di gomma e simili. in tali casi i bagnanti devono essere avvertiti della situazione di pericolo, a cura del personale di servizio dello stabilimento, ricorrendo, anche all'impiego di mezzi fonici 7.8 di dotarsi di materiale di primo soccorso, costituito da quanto previsto dalla vigente ordinanza emessa dall'ufficio Circondariale Marittimo; 7.9 di posizionare ai punti estremi del fronte-mare in concessione, in prossimità della battigia, due salvagente anulari con sagola galleggiante lunga almeno 50 (cinquanta) metri di curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; 7.9 di delimitare le aree demaniali marittime assentite in concessione fatta eccezione della fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia - con sistema a giorno, di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare. ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del Pag. 8/14

9 7.10 di garantire l'accesso al mare da parte delle persone disabili, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia; i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione all'intestato Settore Comunale, per congiungere aree limitrofe in concessione di esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalato all'ufficio Circondariale Marittimo di Terracina o all'autorità di P.S. e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari/gestori devono altresì indicare - con idonei segnali - pericoli noti e rischi a carattere permanente di dotare ogni stabilimento balneare di idonei mezzi antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia di destinare presso ogni stabilimento balneare al pronto soccorso un apposito locale o area. In detto locale dovranno essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni e/o i materiali di cui al precedente punto di collegare i servizi igienici alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria di dotare i servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n. 104/92 citata in preambolo, di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi di controllare le installazioni prima della chiusura serale allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine. ART. 8 DISCIPLINA DELLA PESCA 8.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 4, nonché, dagli artt. 128,129, 130 e 131 del Regolamento della pesca, approvato con D.P.R. n. 1639/1968, è altresì VIETATO: l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare di metri 250 (duecentocinquanta) dalla battigia degli arenili liberi, dal 01 Maggio al 30 Settembre nelle ore di balneazione; è vietato l esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare di metri 250 (duecentocinquanta) dalla battigia nelle aree in concessione demaniale marittima sia di giorno che di notte; l esercizio della pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del litorale di giurisdizione, frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva; ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del Pag. 9/14

10 8.1.3 l'attraversamento, con arma subacquea carica, delle zone frequentate dai bagnanti; ART. 9 CORRIDOI DI LANCIO E RELATIVE NORME DI COMPORTAMENTO 9.1 I corridoi di lancio dovranno avere le caratteristiche prescritte dall Ordinanza sulla sicurezza Balneare emanata dal Circondario Marittimo di Terracina n. 57/2014 del ; 9.2 Il posizionamento dei corridoi di lancio dovrà essere autorizzato, previo nulla osta sulla sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Terracina, dall Amministrazione comunale. 9.3 I concessionari e i gestori di strutture o aree turistico ricreative dedite all esercizio di attività nautiche (noleggio e locazione di unità da diporto, scuola di vela etc.) hanno l obbligo di delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione, al fine di predisporre appositi corridoi di partenza ed atterraggio per unità a motore, a vela o con motore ausiliario (comprese tavole a vela e moto d acqua. 9.4 I concessionari di stabilimenti balneari, qualora intendano svolgere anche il noleggio dei natanti da diporto, a motore e/o a vela o che siano dotati di strutture per il deposito di moto d'acqua e tavole a vela (es. rastrelliere per windsurf, ecc.) - hanno l'obbligo di delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" conformi alle prescrizioni dell art. 4 dell Ordinanza del Circondario marittimo di Terracina n. 57/2014, esclusivamente per la partenza e l'atterraggio delle unità da diporto a motore, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua. 9.5 Tutte le unità, a vela ed a motore, (comprese moto d acqua e tavole a vela) devono attraversare i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità di governo, e non superiore a 3 nodi. In ogni caso le unità devono procedere in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche ed ogni altra situazione di disturbo per i bagnanti 9.6 E' sempre vietato l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio. ART. 10 SERVIZIO DI SALVATAGGIO COLLETTIVO 10.1 I concessionari di strutture balneari hanno facoltà di assicurare, fermo restando l obbligo delle prescritte dotazioni, il servizio di salvataggio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano da sottoporre all'approvazione dell Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, così come previsto dall Ordinanza sulla Sicurezza del Circondario Marittimo di Terracina n. 57/2014, che preveda: a) le generalità del rappresentante del raggruppamento ed il numero dell utenza telefonica dove lo stesso è reperibile; ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del Pag. 10/14

11 b) un adeguato numero di postazioni di salvamento in punti ben determinati della costa; c) la turnistica ed il numero degli addetti; d) i tratti di spiaggia libera, ovvero l elenco degli esercizi per i quali si intende organizzare il servizio e presso i quali saranno ubicate le singole postazioni di salvataggio; e) i locali che all occorrenza devono essere adibiti al primo soccorso; f) l elenco delle unità a motore e la loro dislocazione e l eventuale numero di natanti; g) comunicazione ex art. 68 del Codice della Navigazione In caso di mancata approvazione dei piani da parte dell Ufficio Circondariale Marittimo, o in caso di mancato accordo nella ripartizione delle postazioni o di recesso dall adesione al piano, ciascun esercizio dovrà disporre di un proprio servizio di salvamento. ART. 11 BALNEABILITA' DELLE ACQUE - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA 11.1 I titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale di San Felice Circeo sono obbligati ad affiggere all'ingresso delle aree in concessione ed in un luogo ben visibile agli utenti, oltre alla vigente Ordinanza balneare, un avviso delle dimensioni minime di cm 50x70 - redatto almeno in italiano ed in inglese - che informi sullo stato di balneabilità delle acque ACQUE BALNEABILI --- BATHING WATER come disciplinato dalla vigente Ordinanza comunale, nonché su eventuali pericoli e sugli orari e sui servizi erogati. ART. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, SANZIONATORIE E FINALI La presente ordinanza sostituisce ed abroga tutte le altre Ordinanze di Balneazione precedentemente emesse dall Ufficio Demanio Marittimo del Comune di San Felice Circeo. La presente ordinanza è pubblicata all'albo Pretorio del Comune di San Felice Circeo nonché sul sito internet http//: e sarà notificata alla Regione Lazio, ai Comandi locali delle Forze di Polizia ed ai titolari degli stabilimenti balneari di San Felice Circeo. E fatto obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ed ai sensi del D.Lgs. 171/2005 del codice della Nautica da Diporto. ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del Pag. 11/14

12 Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni normative e legislative in materia. è fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza in vigore dalla data odierna. Le eventuali violazioni saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli articoli 1231, 1164, e 1174 del Codice della navigazione e ai sensi del Decreto Legislativo n.171/2005 (Codice della nautica da diporto) AVVISI E CONSIGLI UTILI AGLI UTENTI non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente; non fare li bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione; non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale; non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche; se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco ed il petto con le mani (evita assolutamente di fare li bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce, sono questi i segnali che precedono l'insolazione); quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino; non allontanarti mai a più di 30 (trenta) metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili. Nei casi in cui è stata issata la bandiera rossa o quella gialla è vietato entrare in acqua con gli stessi; ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del Pag. 12/14

13 non fare il bagno quando è esposta la bandiera rossa. Se occorre, chiedi ulteriori informazioni agli assistenti di spiaggia: sono a tua disposizione per tutte le informazioni di cui necessiti. Dalla Residenza Municipale, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO DR.SSA Anna Maria Ciccarelli Laforgia ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del Pag. 13/14

14 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d Ufficio ATTESTA Che copia della presente Ordinanza è stata affissa a questo Albo Pretorio, come prescritto dall art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal con cronologico n IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Francesco Zeoli ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del Pag. 14/14

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