LEGGE 17 giugno 1974, n.45 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 25 giugno 1974). Provvedimento sulla cooperazione agricola.
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1 LEGGE 17 giugno 1974, n.45 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 25 giugno 1974). Provvedimento sulla cooperazione agricola. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 giugno CAPI I - FINALITA' Art. 1 La legge intende favorire lo sviluppo della cooperazione agricola anche in ottemperanza al disposto dell'art. 47 del vigente Piano di Sviluppo dell'agricoltura Sammarinese. CAPO II - ENTI E REGISTRI Art. 2 Sono cooperative agricole le società a capitale variabile, a responsabilità limitata, aventi moderni fini mutualistici volte a realizzare attività economiche dei soci in campi specifici dell'agricoltura. Sono consorzi di cooperative le società fra piu' cooperative agricole miranti a potenziare le attività economiche delle cooperative di base. Sono associazioni cooperative agricole forme semplici di organizzazioni di operatori dell'agricoltura che agiscono soprattutto nella conduzione collettiva dei terreni e per la attuazione di servizi. La dizione "responsabilità limitata" significa che i soci cooperatori sono finanziariamente responsabili solo per le quote da loro sottoscritte e versate. Art. 3 Le cooperative agricole sono costituite con atto pubblico di cui lo statuto è parte integrante. Tale atto deve contenere l'elenco iniziale dei soci con l'indicazione delle quote rispettivamente versate, la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonchè denominazione, sede e durata della cooperativa.
2 I consorzi sono pure costituiti con atto pubblico alla presenza dei delegati delle cooperative e delle persone giuridiche aderenti, con le stesse modalità richieste per la costituzione delle cooperative. Le associazioni cooperative vengono costituite con atto del Direttore dell'ufficio Statale Agrario e Forestale alla presenza di tutti gli aderenti. All'atto va unito un regolamento ed una relazione con la necessaria documentazione. Sia per le cooperative che per i consorzi il notaio deve depositare nel Tribunale Commissariale entro 30 giorni dall'avvenuta stipula, l'atto costitutivo in copia autentica unitamente alla domanda di iscrizione al registro di cui all'art. 5. Il direttore dell'ufficio Statale Agrario e Forestale provvede, pure entro 30 giorni dalla costituzione, a predisporre il provvedimento del Deputato all'agricoltura per la iscrizione delle associazioni al registro di cui all'art. 6. Art. 4 E' istituita presso il Dicastero dell'agricoltura la Commissione per la Cooperazione Agricola aventi gli scopi di esprimere parere sulla iscrizione degli enti cooperativi nei rispettivi registi di cui agli articoli seguenti, di vigilare sugli enti stessi, di dirimere le vertenze fra enti cooperativi, nonchè a favorire la costituzione, la gestione degli enti cooperativi. La Commissione è composta da: a) 1 rappresentante della Commissione Statale Agraria e Forestale che la presiede; b) 1 rappresentante del Dicastero del Lavoro; c) 2 rappresentanti degli imprenditori agricoli nominati dall'associazione di categoria; d) 1 rappresentante dei lavoratori agricoli per ogni confederazione; e) 2 esperti, uno nominato dal Deputato all'agricoltura e l'altro al Deputato al Lavoro ai quali spetta, in particolare, il compito di vigilanza; f) dal Direttore dell'ufficio Statale Agrario e Forestale anche con funzione di segretario. La Commissione verrà integrata, fino ad un massimo di 5, da un rappresentante di ogni Ente iscritto ai Registri di cui agli artt In caso di parità di voti è determinante quello del Presidente. Art. 5 E' istituito presso il Tribunale Commissariale il pubblico registro delle cooperative e dei consorzi agricoli. L'iscrizione avviene con provvedimento del Tribunale Commissariale previo parere della Commissione per la cooperazione agricola.
3 Tale iscrizione conferisce personalità giuridica ed è condizione inderogabile per l'ottenimento delle facilitazioni fiscali e delle incentivazioni previste a favore della cooperazione agricola. Art. 6 E' istituito presso il Dicastero dell'agricoltura il registro delle associazioni cooperative. L'iscrizione a tale registro avviene su provvedimento del deputato all'agricoltura su conforme parere vincolante della Commissione per la cooperazione agricola. Tale iscrizione è indispensabile per l'ottenimento delle facilitazioni fiscali e delle incentivazioni previste a favore della cooperazione agricola. CAPO III - SOCI ED ORGANI Art. 7 Possono essere soci delle cooperative agricole quanti operino direttamente nel settore specifico della cooperativa ed anche persone giuridiche aventi fini integranti o complementari, nonchè tecnici ed amministratori che possono contribuire alla migliore realizzazione delle finalità dell'ente. Questi ultimi, peraltro, non possono superare l'8% del totale dei soci. Non può essere socio chi porta discredito all'ente o svolge attività concorrente ed in contrasto con gli interessi della cooperativa. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a 9. I consorzi risultano dalle unioni di due o piu' cooperative. Anche di essi, per gli stessi fini indicati per le cooperative, possono far parte persone giuridiche. Le associazioni cooperative possono avere un numero di soci inferiore a 9 ma non minore di 3. Art. 8 L'associazione cooperativa che ha raggiunto o superato il numero di 9 soci può essere trasformata, mediante atto notarile, in cooperativa agricola. La trasformazione è obbligatoria quando il numero dei soci supera i 15. In tali casi il Deputato all'agricoltura dispone la cancellazione dell'associazione dal rispettivo registro. La iscrizione nel registro delle cooperative e dei consorzi avviene con la procedura di cui ai precedenti artt. 3 e 5. Art. 9 Il capitale sociale delle cooperative è costituito dalle quote sociali. Fino alla prima assemblea il valore nominale di queste non può essere inferiore a L ciascuno, nè superiore a L , e nessun socio può avere azioni per un valore complessivo superiore a 4 milioni di lire.
4 Successivamente sarà l'assemblea a stabilire i valori minimi, massimi e complessivi per socio delle quote stesse con possibilità di periodici aggiornamenti. Non esiste limite massimo di quota per le persone giuridiche. Le quote vanno interamente versate. Può peraltro essere concesso, in via eccezionale, il versamento della metà dell'importo e la rimanenza dilazionata in due annualità del 25% ognuna da detrarsi alla ripartizione degli utili. L'assemblea determina le somme massime che i singoli soci possono prestare alla cooperativa e fissa il relativo saggio di interesse. In caso di recessione le quote versate aggiornate all'atto del recesso vanno rimborsate entro un anno dall'avvenuta recessione. I nuovi soci dovranno versare le quote aggiornate in vigore all'atto della loro immissione. La cessione delle quote deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Per costituirsi un consorzio deve avere un capitale sociale minimo di 20 milioni costituito da quote con valore minimo singolo di L Le norme del presente articolo si applicano anche alle associazioni cooperative. Art. 10 L'assemblea è l'organo deliberante della cooperativa. Essa nella sua prima riunione elegge un Presidente che dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Il Presidente convoca e presiede di norma le riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria e del Consiglio d'amministrazione. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le persone giuridiche possono avere sino a 3 voti in relazione alla loro rappresentatività ed alle quote versate. Ogni socio può rappresentare per delega altri due soci. Può anche essere delegato un famigliare quando questi cooperi con il socio nella specifica attività agricola oggetto della cooperativa. Tale delegato non può ricoprire cariche sociali. L'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio, per la nomina delle cariche sociali, per deliberare sulla gestione dell'ente, per la determinazione dei compensi agli amministratori ed ai sindaci. Essa è valida in prima convocazione con la presenza o delega della metà piu' uno dei soci ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo con qualsiasi numero. L'assemblea straordinaria è convocata alla presenza del notaio, per modifiche di statuto, per scioglimento dell'ente e per decisioni che esulano dalla competenza della assemblea ordinaria. Essa è valida in prima convocazione alla presenza o delega della metà piu' uno dei soci ed in seconda con la presenza o delega di un terzo dei soci. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio d'amministrazione, sia per decisione propria che su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno il 25% dei Soci.
5 Le norme del presente articolo si applicano anche alle associazioni cooperative. Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione della cooperativa, risponde all'assemblea sia per gli adempimenti degli atti amministrativi che per l'esatta e razionale tenuta dei libri contabili, vaglia l'immissione dei soci che debbono essere elencati in un apposito registro. La rappresentanza legale della cooperativa è demandata al Presidente. Il Consiglio viene convocato dal Presidente sia per decisione propria che su richiesta della maggioranza del Consiglio e dal Collegio Sindacale o dal 25% dei soci. Decade dalla carica l'amministratore che manchi alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo. Le riunioni del consiglio avvengono di norma una volta al mese e comunque almeno bimestralmente e sono valide per deliberare solo con la presenza della metà piu' unto degli amministratori. La composizione, la durata e l'attività del Consiglio, per quanto non stabilito dal presente articolo, sono regolate dalle disposizioni dello statuto. Il Consiglio d'amministrazione dei consorzi è costituito dai delegati designati ed eletti dagli enti aderenti ad esso; si applicano, in quanto applicabili, le norme dei consigli delle cooperative. Le associazioni cooperative con meno di 9 soci possono essere amministrate dall'assemblea, ma devono eleggere un delegato per la rappresentanza. Oltre tale numero è richiesto anche per le associazioni un consiglio di amministrazione avente le stesse norme di quelle delle cooperative. Art. 12 Il collegio sindacale è l'organo di controllo amministrativo interno delle cooperative e dei consorzi. La composizione, la durata e l'attività del collegio sono contemplate dalle norme statutarie. I sindaci debbono intervenire alle riunioni del Consiglio d'amministrazione ed alle assemblee. I sindaci che per tre volte consecutive manchino, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e per due volte all'assemblea, decadono dall'incarico. Art. 13 Entro 4 mesi dal compimento dell'anno sociale dev'essere riunita l'assemblea per la discussione del Bilancio. Il Bilancio annuale degli enti cooperativi deve essere redatto conformemente ai modelli all'uopo predisposti dalla Commissione per la cooperazione agricola. Dall'utile della gestione va dedotta la riserva legale nella misura del 20% e può anche essere detratta una riserva facoltativa deliberata dall'assemblea.
6 L'utile così residuo va suddiviso fra i soci in relazione ai singoli apporti, ed al tipo di cooperativa. Copia del bilancio deve essere inviata per le cooperative ed i consorzi, al Tribunale Commissariale ed alla Commissione per la Cooperazione agricola entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione. Per le associazioni cooperative copia del bilancio, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla Commissione per la cooperazione dell'ufficio Statale Agrario e Forestale. CAPO IV INCENTIVAZIONI E FACILITAZIONI FISCALI Art. 14 Il Dicastero dell'agricoltura propone stanziamenti annuali di somme per la formazione, specializzazione e l'aggiornamento degli amministratori e dei funzionari degli enti cooperativi. L'impiego di tali somme viene stabilito dietro parere della Commissione per la Cooperazione Agricola. Tale azione sarà principalmente attuata con la frequenza da parte delle predette persone a corsi qualificanti nonchè a mezzo di visite ed adeguate permanenze presso efficienti realizzazioni cooperative. Lo stesso Dicastero prenderà accordi con quello della Pubblica Istruzione, affinchè nelle scuole vengano impartite elementari, pratiche nozioni sull'importanza sociale ed economica della cooperazione. Nel quadro dell'attività del Dicastero dell'agricoltura a favore della cooperazione dovrà essere realizzata, annualmente, la Giornata della Cooperazione Agricola comprendente anche visite ad enti cooperativi, mostre di prodotti ottenuti dagli enti stessi nonchè convegni o riunioni di studio a promozione della cooperazione. Ai fini delle incentivazioni relative alle strutture, all'avviamento ed al potenziamento della cooperazione e per quanto ad essa attiene, valgono le facilitazioni previste dal vigente Piano di Sviluppo dell'agricoltura Sammarinese. Art. 15 Alle associazioni cooperative per la gestione di aziende ed ai piccoli e medi imprenditori agricoli che si associano per la direzione tecnica delle loro aziende può essere concesso dall'ufficio Agrario e Forestale, sentita la Commissione per la Cooperazione Agricola, un contributo annuo dell'80% per un biennio, e del 50% per il 3 anno sulla spesa ammessa per il pagamento del personale tecnico occorrente, che comunque non potrà superare le due unità. Ad eccezione del 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge gli aiuti previsti dal precedente capoverso possono essere concessi solo per tecnici che abbiano seguito con profitto un corso od effettuato una adeguata permanenza presso enti cooperativi di cui al primo capoverso del precedente articolo. Art. 16 Gli atti ed i documenti riguardanti l'attuazione della presente legge sono esenti da imposte di registro e di bollo.
7 Gli enti cooperativi agricoli sono pure esenti dalla tassa di licenza e da quella surrogatoria di cui alla legge n.12 e successive modifiche. Tali enti godono anche della riduzione del 50% della imposta monofase e di quella relativa agli oneri sociali dei salari e stipendi da loro dovuta. L'importo di tale ultima riduzione è a carico dello Stato. L'imposta sugli utili netti per le cooperative di trasformazione ed i loro consorzi è pure ridotta del 50%. Per le associazioni cooperative e le cooperative di gestione terreni l'esenzione prevista dall'art. 5, ultimo capoverso, del vigente piano di Sviluppo Agricolo, è resa permanente ed estesa a tutti i soci. L'importo relativo sulla imposta di sicurezza sociale è a carico dello Stato. Art. 17 La Commissione per la Cooperazione Agricola effettuerà su tutti gli enti, specie a mezzo dei suoi due esperti, controlli ordinari, almeno biennali, e, straordinari, ogni qualvolta lo riterrà opportuno o le sarà disposto dal Deputato all'agricoltura. Dei predetti controlli saranno redatti appositi verbali. Copia di questi verrà inviata, per le cooperative ed i consorzi, al Tribunale Commissariale e per tutti gli enti indistintamente, al Deputato all'agricoltura, alla Commissione per la cooperazione ed all'ente interessato. Per i controlli straordinari verrà inviata copia anche al Deputato del Lavoro. In base ai risultati dei controlli il Deputato all'agricoltura può diffidare l'ente ed in casi gravi, per le cooperative ed i consorzi, d'intesa con il Deputato del Lavoro richiederne la cancellazione dal Pubblico Registro. In casi simili, per le associazioni cooperative il Deputato all'agricoltura procede d'autorità alla cancellazione delle associazioni dal rispettivo registro previo parere o richiesta della Commissione per la Cooperazione. Le spese dei controlli gravano sul bilancio del Dicastero dell'agricoltura. CAPO VI - PARTE GENERALE Art. 18 Le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative della Repubblica di San Marino possono aderire ad organizzazioni cooperative estere analoghe e di grado superiore ed anche ad organismi cooperativi internazionali. Art. 19 Lo scioglimento delle Cooperative e dei Consorzi può avvenire per termini statutari, per delibera dell'assemblea, su proposta del Deputato all'agricoltura e d'intesa con quello del Lavoro in relazione al disposto dell'art. 17, o per concorso giudiziale fra i creditori. In quest'ultimo caso subentra direttamente l'autorità giudiziaria.
8 Quando lo scioglimento avvenga su richiesta del Deputato all'agricoltura, questo nomina uno o piu' liquidatori e fissa i termini e le modalità della liquidazione. Sullo scioglimento per termini statutari o per delibera dell'assemblea e per lo scioglimento di associazioni cooperative valgono le norme previste in merito allo statuto o regolamento. Lo scioglimento avverrà col controllo della Commissione per la cooperazione che riferisce al Deputato all'agricoltura. Il patrimonio residuo, dedotta ogni passività, va ripartito fra i soci elencati nell'apposito registro all'atto dello scioglimento, in base alle quote da essi versate salvo, per le modalità, quanto disposto in merito dall'articolo seguente. Espletate le operazioni di liquidazione o chiusa la procedura concorsuale l'ente viene cancellato dal rispettivo registro. Tale cancellazione avviene anche, sempre su proposta del Deputato all'agricoltura, dopo un triennio di non avvenuta presentazione del Bilancio così come disposto dall'art. 13, o dopo un biennio di mancato inizio d'attività, od in seguito a trasformazione dell'ente cooperativo in società ordinaria. Art. 20 Nella fase della liquidazione di enti cooperativi agricoli l'eventuale quota di patrimonio relativo a beni immobili spettanti a soci non sammarinesi non deve superare quella apportata al momento del loro ingresso nella società. La eventuale differenza in piu' deve essere riconosciuta e liquidata in denaro. Art. 21 Il Bollettino Ufficiale della Repubblica riporta la notizia della avvenuta iscrizione delle singole realizzazioni cooperative nei rispettivi registri. Per le cooperative ed i consorzi viene pubblicato pure l'atto costitutivo. Il suddetto Bollettino pubblica integralmente la notizia delle avvenute cancellazioni degli enti dai predetti registri. Art. 22 Per quanto non è espressamente stabilito dalla presente legge si applicano, in quanto applicabili e tenuto conto della configurazione degli enti cooperativi agricoli, le norme della legge n.45 sulle società e successive modifiche. Art. 23 La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione. I CAPITANI REGGENTI Data dalla Nostra Residenza, addì 20 giugno d.f.r.
9 Ferruccio Piva - Giordano Bruno Reffi IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Giuseppe Lonfernini
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