LEGGE 17 giugno 1974, n.45 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 25 giugno 1974). Provvedimento sulla cooperazione agricola.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LEGGE 17 giugno 1974, n.45 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 25 giugno 1974). Provvedimento sulla cooperazione agricola."

Transcript

1 LEGGE 17 giugno 1974, n.45 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 25 giugno 1974). Provvedimento sulla cooperazione agricola. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 giugno CAPI I - FINALITA' Art. 1 La legge intende favorire lo sviluppo della cooperazione agricola anche in ottemperanza al disposto dell'art. 47 del vigente Piano di Sviluppo dell'agricoltura Sammarinese. CAPO II - ENTI E REGISTRI Art. 2 Sono cooperative agricole le società a capitale variabile, a responsabilità limitata, aventi moderni fini mutualistici volte a realizzare attività economiche dei soci in campi specifici dell'agricoltura. Sono consorzi di cooperative le società fra piu' cooperative agricole miranti a potenziare le attività economiche delle cooperative di base. Sono associazioni cooperative agricole forme semplici di organizzazioni di operatori dell'agricoltura che agiscono soprattutto nella conduzione collettiva dei terreni e per la attuazione di servizi. La dizione "responsabilità limitata" significa che i soci cooperatori sono finanziariamente responsabili solo per le quote da loro sottoscritte e versate. Art. 3 Le cooperative agricole sono costituite con atto pubblico di cui lo statuto è parte integrante. Tale atto deve contenere l'elenco iniziale dei soci con l'indicazione delle quote rispettivamente versate, la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonchè denominazione, sede e durata della cooperativa.

2 I consorzi sono pure costituiti con atto pubblico alla presenza dei delegati delle cooperative e delle persone giuridiche aderenti, con le stesse modalità richieste per la costituzione delle cooperative. Le associazioni cooperative vengono costituite con atto del Direttore dell'ufficio Statale Agrario e Forestale alla presenza di tutti gli aderenti. All'atto va unito un regolamento ed una relazione con la necessaria documentazione. Sia per le cooperative che per i consorzi il notaio deve depositare nel Tribunale Commissariale entro 30 giorni dall'avvenuta stipula, l'atto costitutivo in copia autentica unitamente alla domanda di iscrizione al registro di cui all'art. 5. Il direttore dell'ufficio Statale Agrario e Forestale provvede, pure entro 30 giorni dalla costituzione, a predisporre il provvedimento del Deputato all'agricoltura per la iscrizione delle associazioni al registro di cui all'art. 6. Art. 4 E' istituita presso il Dicastero dell'agricoltura la Commissione per la Cooperazione Agricola aventi gli scopi di esprimere parere sulla iscrizione degli enti cooperativi nei rispettivi registi di cui agli articoli seguenti, di vigilare sugli enti stessi, di dirimere le vertenze fra enti cooperativi, nonchè a favorire la costituzione, la gestione degli enti cooperativi. La Commissione è composta da: a) 1 rappresentante della Commissione Statale Agraria e Forestale che la presiede; b) 1 rappresentante del Dicastero del Lavoro; c) 2 rappresentanti degli imprenditori agricoli nominati dall'associazione di categoria; d) 1 rappresentante dei lavoratori agricoli per ogni confederazione; e) 2 esperti, uno nominato dal Deputato all'agricoltura e l'altro al Deputato al Lavoro ai quali spetta, in particolare, il compito di vigilanza; f) dal Direttore dell'ufficio Statale Agrario e Forestale anche con funzione di segretario. La Commissione verrà integrata, fino ad un massimo di 5, da un rappresentante di ogni Ente iscritto ai Registri di cui agli artt In caso di parità di voti è determinante quello del Presidente. Art. 5 E' istituito presso il Tribunale Commissariale il pubblico registro delle cooperative e dei consorzi agricoli. L'iscrizione avviene con provvedimento del Tribunale Commissariale previo parere della Commissione per la cooperazione agricola.

3 Tale iscrizione conferisce personalità giuridica ed è condizione inderogabile per l'ottenimento delle facilitazioni fiscali e delle incentivazioni previste a favore della cooperazione agricola. Art. 6 E' istituito presso il Dicastero dell'agricoltura il registro delle associazioni cooperative. L'iscrizione a tale registro avviene su provvedimento del deputato all'agricoltura su conforme parere vincolante della Commissione per la cooperazione agricola. Tale iscrizione è indispensabile per l'ottenimento delle facilitazioni fiscali e delle incentivazioni previste a favore della cooperazione agricola. CAPO III - SOCI ED ORGANI Art. 7 Possono essere soci delle cooperative agricole quanti operino direttamente nel settore specifico della cooperativa ed anche persone giuridiche aventi fini integranti o complementari, nonchè tecnici ed amministratori che possono contribuire alla migliore realizzazione delle finalità dell'ente. Questi ultimi, peraltro, non possono superare l'8% del totale dei soci. Non può essere socio chi porta discredito all'ente o svolge attività concorrente ed in contrasto con gli interessi della cooperativa. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a 9. I consorzi risultano dalle unioni di due o piu' cooperative. Anche di essi, per gli stessi fini indicati per le cooperative, possono far parte persone giuridiche. Le associazioni cooperative possono avere un numero di soci inferiore a 9 ma non minore di 3. Art. 8 L'associazione cooperativa che ha raggiunto o superato il numero di 9 soci può essere trasformata, mediante atto notarile, in cooperativa agricola. La trasformazione è obbligatoria quando il numero dei soci supera i 15. In tali casi il Deputato all'agricoltura dispone la cancellazione dell'associazione dal rispettivo registro. La iscrizione nel registro delle cooperative e dei consorzi avviene con la procedura di cui ai precedenti artt. 3 e 5. Art. 9 Il capitale sociale delle cooperative è costituito dalle quote sociali. Fino alla prima assemblea il valore nominale di queste non può essere inferiore a L ciascuno, nè superiore a L , e nessun socio può avere azioni per un valore complessivo superiore a 4 milioni di lire.

4 Successivamente sarà l'assemblea a stabilire i valori minimi, massimi e complessivi per socio delle quote stesse con possibilità di periodici aggiornamenti. Non esiste limite massimo di quota per le persone giuridiche. Le quote vanno interamente versate. Può peraltro essere concesso, in via eccezionale, il versamento della metà dell'importo e la rimanenza dilazionata in due annualità del 25% ognuna da detrarsi alla ripartizione degli utili. L'assemblea determina le somme massime che i singoli soci possono prestare alla cooperativa e fissa il relativo saggio di interesse. In caso di recessione le quote versate aggiornate all'atto del recesso vanno rimborsate entro un anno dall'avvenuta recessione. I nuovi soci dovranno versare le quote aggiornate in vigore all'atto della loro immissione. La cessione delle quote deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Per costituirsi un consorzio deve avere un capitale sociale minimo di 20 milioni costituito da quote con valore minimo singolo di L Le norme del presente articolo si applicano anche alle associazioni cooperative. Art. 10 L'assemblea è l'organo deliberante della cooperativa. Essa nella sua prima riunione elegge un Presidente che dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Il Presidente convoca e presiede di norma le riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria e del Consiglio d'amministrazione. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le persone giuridiche possono avere sino a 3 voti in relazione alla loro rappresentatività ed alle quote versate. Ogni socio può rappresentare per delega altri due soci. Può anche essere delegato un famigliare quando questi cooperi con il socio nella specifica attività agricola oggetto della cooperativa. Tale delegato non può ricoprire cariche sociali. L'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio, per la nomina delle cariche sociali, per deliberare sulla gestione dell'ente, per la determinazione dei compensi agli amministratori ed ai sindaci. Essa è valida in prima convocazione con la presenza o delega della metà piu' uno dei soci ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo con qualsiasi numero. L'assemblea straordinaria è convocata alla presenza del notaio, per modifiche di statuto, per scioglimento dell'ente e per decisioni che esulano dalla competenza della assemblea ordinaria. Essa è valida in prima convocazione alla presenza o delega della metà piu' uno dei soci ed in seconda con la presenza o delega di un terzo dei soci. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio d'amministrazione, sia per decisione propria che su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno il 25% dei Soci.

5 Le norme del presente articolo si applicano anche alle associazioni cooperative. Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione della cooperativa, risponde all'assemblea sia per gli adempimenti degli atti amministrativi che per l'esatta e razionale tenuta dei libri contabili, vaglia l'immissione dei soci che debbono essere elencati in un apposito registro. La rappresentanza legale della cooperativa è demandata al Presidente. Il Consiglio viene convocato dal Presidente sia per decisione propria che su richiesta della maggioranza del Consiglio e dal Collegio Sindacale o dal 25% dei soci. Decade dalla carica l'amministratore che manchi alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo. Le riunioni del consiglio avvengono di norma una volta al mese e comunque almeno bimestralmente e sono valide per deliberare solo con la presenza della metà piu' unto degli amministratori. La composizione, la durata e l'attività del Consiglio, per quanto non stabilito dal presente articolo, sono regolate dalle disposizioni dello statuto. Il Consiglio d'amministrazione dei consorzi è costituito dai delegati designati ed eletti dagli enti aderenti ad esso; si applicano, in quanto applicabili, le norme dei consigli delle cooperative. Le associazioni cooperative con meno di 9 soci possono essere amministrate dall'assemblea, ma devono eleggere un delegato per la rappresentanza. Oltre tale numero è richiesto anche per le associazioni un consiglio di amministrazione avente le stesse norme di quelle delle cooperative. Art. 12 Il collegio sindacale è l'organo di controllo amministrativo interno delle cooperative e dei consorzi. La composizione, la durata e l'attività del collegio sono contemplate dalle norme statutarie. I sindaci debbono intervenire alle riunioni del Consiglio d'amministrazione ed alle assemblee. I sindaci che per tre volte consecutive manchino, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e per due volte all'assemblea, decadono dall'incarico. Art. 13 Entro 4 mesi dal compimento dell'anno sociale dev'essere riunita l'assemblea per la discussione del Bilancio. Il Bilancio annuale degli enti cooperativi deve essere redatto conformemente ai modelli all'uopo predisposti dalla Commissione per la cooperazione agricola. Dall'utile della gestione va dedotta la riserva legale nella misura del 20% e può anche essere detratta una riserva facoltativa deliberata dall'assemblea.

6 L'utile così residuo va suddiviso fra i soci in relazione ai singoli apporti, ed al tipo di cooperativa. Copia del bilancio deve essere inviata per le cooperative ed i consorzi, al Tribunale Commissariale ed alla Commissione per la Cooperazione agricola entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione. Per le associazioni cooperative copia del bilancio, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla Commissione per la cooperazione dell'ufficio Statale Agrario e Forestale. CAPO IV INCENTIVAZIONI E FACILITAZIONI FISCALI Art. 14 Il Dicastero dell'agricoltura propone stanziamenti annuali di somme per la formazione, specializzazione e l'aggiornamento degli amministratori e dei funzionari degli enti cooperativi. L'impiego di tali somme viene stabilito dietro parere della Commissione per la Cooperazione Agricola. Tale azione sarà principalmente attuata con la frequenza da parte delle predette persone a corsi qualificanti nonchè a mezzo di visite ed adeguate permanenze presso efficienti realizzazioni cooperative. Lo stesso Dicastero prenderà accordi con quello della Pubblica Istruzione, affinchè nelle scuole vengano impartite elementari, pratiche nozioni sull'importanza sociale ed economica della cooperazione. Nel quadro dell'attività del Dicastero dell'agricoltura a favore della cooperazione dovrà essere realizzata, annualmente, la Giornata della Cooperazione Agricola comprendente anche visite ad enti cooperativi, mostre di prodotti ottenuti dagli enti stessi nonchè convegni o riunioni di studio a promozione della cooperazione. Ai fini delle incentivazioni relative alle strutture, all'avviamento ed al potenziamento della cooperazione e per quanto ad essa attiene, valgono le facilitazioni previste dal vigente Piano di Sviluppo dell'agricoltura Sammarinese. Art. 15 Alle associazioni cooperative per la gestione di aziende ed ai piccoli e medi imprenditori agricoli che si associano per la direzione tecnica delle loro aziende può essere concesso dall'ufficio Agrario e Forestale, sentita la Commissione per la Cooperazione Agricola, un contributo annuo dell'80% per un biennio, e del 50% per il 3 anno sulla spesa ammessa per il pagamento del personale tecnico occorrente, che comunque non potrà superare le due unità. Ad eccezione del 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge gli aiuti previsti dal precedente capoverso possono essere concessi solo per tecnici che abbiano seguito con profitto un corso od effettuato una adeguata permanenza presso enti cooperativi di cui al primo capoverso del precedente articolo. Art. 16 Gli atti ed i documenti riguardanti l'attuazione della presente legge sono esenti da imposte di registro e di bollo.

7 Gli enti cooperativi agricoli sono pure esenti dalla tassa di licenza e da quella surrogatoria di cui alla legge n.12 e successive modifiche. Tali enti godono anche della riduzione del 50% della imposta monofase e di quella relativa agli oneri sociali dei salari e stipendi da loro dovuta. L'importo di tale ultima riduzione è a carico dello Stato. L'imposta sugli utili netti per le cooperative di trasformazione ed i loro consorzi è pure ridotta del 50%. Per le associazioni cooperative e le cooperative di gestione terreni l'esenzione prevista dall'art. 5, ultimo capoverso, del vigente piano di Sviluppo Agricolo, è resa permanente ed estesa a tutti i soci. L'importo relativo sulla imposta di sicurezza sociale è a carico dello Stato. Art. 17 La Commissione per la Cooperazione Agricola effettuerà su tutti gli enti, specie a mezzo dei suoi due esperti, controlli ordinari, almeno biennali, e, straordinari, ogni qualvolta lo riterrà opportuno o le sarà disposto dal Deputato all'agricoltura. Dei predetti controlli saranno redatti appositi verbali. Copia di questi verrà inviata, per le cooperative ed i consorzi, al Tribunale Commissariale e per tutti gli enti indistintamente, al Deputato all'agricoltura, alla Commissione per la cooperazione ed all'ente interessato. Per i controlli straordinari verrà inviata copia anche al Deputato del Lavoro. In base ai risultati dei controlli il Deputato all'agricoltura può diffidare l'ente ed in casi gravi, per le cooperative ed i consorzi, d'intesa con il Deputato del Lavoro richiederne la cancellazione dal Pubblico Registro. In casi simili, per le associazioni cooperative il Deputato all'agricoltura procede d'autorità alla cancellazione delle associazioni dal rispettivo registro previo parere o richiesta della Commissione per la Cooperazione. Le spese dei controlli gravano sul bilancio del Dicastero dell'agricoltura. CAPO VI - PARTE GENERALE Art. 18 Le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative della Repubblica di San Marino possono aderire ad organizzazioni cooperative estere analoghe e di grado superiore ed anche ad organismi cooperativi internazionali. Art. 19 Lo scioglimento delle Cooperative e dei Consorzi può avvenire per termini statutari, per delibera dell'assemblea, su proposta del Deputato all'agricoltura e d'intesa con quello del Lavoro in relazione al disposto dell'art. 17, o per concorso giudiziale fra i creditori. In quest'ultimo caso subentra direttamente l'autorità giudiziaria.

8 Quando lo scioglimento avvenga su richiesta del Deputato all'agricoltura, questo nomina uno o piu' liquidatori e fissa i termini e le modalità della liquidazione. Sullo scioglimento per termini statutari o per delibera dell'assemblea e per lo scioglimento di associazioni cooperative valgono le norme previste in merito allo statuto o regolamento. Lo scioglimento avverrà col controllo della Commissione per la cooperazione che riferisce al Deputato all'agricoltura. Il patrimonio residuo, dedotta ogni passività, va ripartito fra i soci elencati nell'apposito registro all'atto dello scioglimento, in base alle quote da essi versate salvo, per le modalità, quanto disposto in merito dall'articolo seguente. Espletate le operazioni di liquidazione o chiusa la procedura concorsuale l'ente viene cancellato dal rispettivo registro. Tale cancellazione avviene anche, sempre su proposta del Deputato all'agricoltura, dopo un triennio di non avvenuta presentazione del Bilancio così come disposto dall'art. 13, o dopo un biennio di mancato inizio d'attività, od in seguito a trasformazione dell'ente cooperativo in società ordinaria. Art. 20 Nella fase della liquidazione di enti cooperativi agricoli l'eventuale quota di patrimonio relativo a beni immobili spettanti a soci non sammarinesi non deve superare quella apportata al momento del loro ingresso nella società. La eventuale differenza in piu' deve essere riconosciuta e liquidata in denaro. Art. 21 Il Bollettino Ufficiale della Repubblica riporta la notizia della avvenuta iscrizione delle singole realizzazioni cooperative nei rispettivi registri. Per le cooperative ed i consorzi viene pubblicato pure l'atto costitutivo. Il suddetto Bollettino pubblica integralmente la notizia delle avvenute cancellazioni degli enti dai predetti registri. Art. 22 Per quanto non è espressamente stabilito dalla presente legge si applicano, in quanto applicabili e tenuto conto della configurazione degli enti cooperativi agricoli, le norme della legge n.45 sulle società e successive modifiche. Art. 23 La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione. I CAPITANI REGGENTI Data dalla Nostra Residenza, addì 20 giugno d.f.r.

9 Ferruccio Piva - Giordano Bruno Reffi IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Giuseppe Lonfernini

LEGGE 22 luglio 1977 n.42 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 4 agosto 1977). Legge sui consorzi. Noi Capitani Reggenti

LEGGE 22 luglio 1977 n.42 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 4 agosto 1977). Legge sui consorzi. Noi Capitani Reggenti LEGGE 22 luglio 1977 n.42 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 4 agosto 1977). Legge sui consorzi. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a

Dettagli

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO Titolo I Disposizioni generali Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO Art. 1. - È costituita un'associazione denominata Federazione Italiana Operatori Geriatrici (di seguito F.I.O.G.)

Dettagli

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS TERRA DEI PICCOLI ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale Sede Legale: Viale Lina Cavalieri, 212 00139 Roma, RM Codice fiscale: 97520150588 Indirizzo di posta elettronica: info@terradeipiccoli.org

Dettagli

REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI

REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI Art. 1 - Costituzione denominazione E' costituito, all'interno e nell'ambito di Cosmetica Italia (associazione nazionale imprese cosmetiche) ai sensi e ai fini

Dettagli

REGOLAMENTO SOCIALE Approvato dall'assemblea Generale dei Soci in data 27 giugno 2008

REGOLAMENTO SOCIALE Approvato dall'assemblea Generale dei Soci in data 27 giugno 2008 REGOLAMENTO SOCIALE Approvato dall'assemblea Generale dei Soci in data 27 giugno 2008 SEZIONI SOCI ART. 1 - COMPITI E FUNZIONI Le sezioni soci rappresentano l'articolazione del corpo sociale della cooperativa.

Dettagli

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ENTE RICREATIVO STATUTO STATUTO COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ente ricreativo ARTICOLO 1 E' costituito con il presente atto, tra i sopraindicati signori, un

Dettagli

REGOLAMENTO DELL UNEBA

REGOLAMENTO DELL UNEBA REGOLAMENTO DELL UNEBA Approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 29 novembre 2008 Art. 1 Organizzazione territoriale L organizzazione territoriale dell UNEBA è costituita da: a) Federazioni regionali;

Dettagli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata «Istituto di Studi e Ricerche

Dettagli

REGOLAMENTO GRUPPO COSMETICI ERBORISTERIA

REGOLAMENTO GRUPPO COSMETICI ERBORISTERIA Regolamento 2013, def. REGOLAMENTO GRUPPO COSMETICI ERBORISTERIA Art. 1 - Costituzione denominazione E' costituito, all'interno e nell'ambito di Cosmetica Italia associazione nazionale imprese cosmetiche

Dettagli

REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI

REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI Regolamento 2019 REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI Art. 1 Costituzione - denominazione E costituito, all interno e nell ambito di Cosmetica Italia associazione nazionale imprese cosmetiche ai sensi

Dettagli

Statuto CISL Scuola e Formazione Federazione Regionale Lombardia

Statuto CISL Scuola e Formazione Federazione Regionale Lombardia Statuto CISL Scuola e Formazione Federazione Regionale Lombardia CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Costituzione 1. E' costituita la Federazione Regionale denominata CISL Scuola e Formazione Lombardia (di

Dettagli

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Articolo 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata In attuazione della delibera

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO Il documento si compone di venti articoli.

REGOLAMENTO INTERNO Il documento si compone di venti articoli. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE (CO.IN.FO.) REGOLAMENTO INTERNO Il documento si compone di venti articoli. Art.1 SEDE 1. In conformità all art.1 comma 1 dello Statuto costitutivo la sede

Dettagli

Associazione Ex Allievi di Villa Favorita Resina

Associazione Ex Allievi di Villa Favorita Resina Associazione Ex Allievi di Villa Favorita Resina Atto Costitutivo di Associazione Si dichiara di voler costituire un associazione tra gli Ex Allievi dell Istituto Villa Favorita Ercolano (Na), diretta

Dettagli

LO STATUTO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. Dott. Romano MOSCONI

LO STATUTO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. Dott. Romano MOSCONI LO STATUTO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE Dott. Romano MOSCONI Diretta 19 ottobre 2009 ART. 2511, CODICE CIVILE Articolo 2511 Codice Civile Società cooperative Le cooperative sono società a capitale variabile

Dettagli

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia. 1. Costituzione e denominazione E costituita un associazione tra

Dettagli

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE TITOLO III SOCI Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e gli impegni a realizzarli.

Dettagli

STATUTO. Ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) per i dipendenti da

STATUTO. Ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) per i dipendenti da STATUTO ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I CED E LE PMI Art. 1 (Costituzione) Ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati del

Dettagli

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 1 E' costituita una Associazione sotto la denominazione di "ICEPS - Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e i Problemi dello Sviluppo" con sede in Roma. Articolo 2 L'Associazione

Dettagli

CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1

CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1 CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E costituita, con sede in Torino, Corso

Dettagli

REGOLAMENTO GRUPPO ICT

REGOLAMENTO GRUPPO ICT REGOLAMENTO GRUPPO ICT Approvato dall Assemblea del Gruppo ICT del Ratificato dal Consiglio Direttivo di del... ARTICOLO 1 - Costituzione e scopi del Gruppo ICT Presso - Associazione Industriali del Canavese

Dettagli

UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO

UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO 22 Febbraio 2016 TITOLO PRIMO Art. 1 - Costituzione, denominazione, attribuzione e sede In seno all "Unione degli Industriali e delle Imprese

Dettagli

Comune di Dignano Regolamento Consulta Sociale

Comune di Dignano Regolamento Consulta Sociale Comune di Dignano Regolamento Consulta Sociale (Allegato alla deliberazione C.C. n 26 del 22/04/2009) REGOLAMENTO CONSULTA SOCIALE pag. 1 di 5 ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA In attuazione dei principi contenuti

Dettagli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI Disposizioni generali Art. 1 Nome e sede Sotto la denominazione Associazione Amici del Centro Infanzia Arnaboldi è costituita una associazione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA ARTICOLO 1 - Denominazione È costituita l Associazione Rally Matematico Transalpino Siena (in seguito ARMT Siena). L'Associazione ha durata illimitata.

Dettagli

Comune di Pietrasanta Provincia di Lucca Assessorato all'associazionismo

Comune di Pietrasanta Provincia di Lucca Assessorato all'associazionismo Comune di Pietrasanta Provincia di Lucca Assessorato all'associazionismo Consulta Comunale dell Associazionismo locale e delle organizzazioni di volontariato Regolamento Approvato con Delibera Consiglio

Dettagli

Il Consorzio assume il nome di "CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI DI CASTAGNETO CARDUCCI".

Il Consorzio assume il nome di CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI DI CASTAGNETO CARDUCCI. STATUTO PER IL CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI Approvato con delibera Consiglio Comunale n. del ART. 1: COSTITUZIONE DEL CONSORZIO Per iniziativa del Comune di Castagneto Carducci è costituito,

Dettagli

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione

Dettagli

statuto approvato dalla XX^ Assemblea Generale del 5 dicembre 2014

statuto approvato dalla XX^ Assemblea Generale del 5 dicembre 2014 statuto approvato dalla XX^ Assemblea Generale del 5 dicembre 2014 1 ART. 1 E' istituita l'unione delle Province Piemontesi (U.P.P.), Associazione senza fine di lucro. L'Unione aderisce all'unione Province

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento 1.1 Addì...29 marzo 2005...tra i sottoscritti fondatori

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1 STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE Art.1 E costituita una associazione non riconosciuta denominata 'Gruppo Medioevale In Illo Tempore con durata illimitata nel tempo e senza scopo di

Dettagli

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa Art.1 Costituzione 1. E' costituita, ai sensi della legge regionale dell Abruzzo 24 agosto 2018, n. 27 l Associazione denominata L Abruzzo in Europa,

Dettagli

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti. STATUTO STATUTO dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti. 1) DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione di Promozione Turistica Pro Loco denominata

Dettagli

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. Art. 1.

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. Art. 1. 1 Legge regionale 19 novembre 1975, n. 54. (Testo coordinato) Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. (B.U.

Dettagli

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

STATUTO ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO STATUTO ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO Articolo 1: Costituzione, Denominazione, Sede. 1. E costituita l Associazione dei Comuni del Lodigiano (A.C.L.) per assistere e rappresentare gli Enti Locali,

Dettagli

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. LEGGE 19 aprile 2007, n. 9. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania. REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA

Dettagli

UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO

UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO 22 Febbraio 2016 INDICE TITOLO PRIMO Art. 1 - Costituzione, denominazione, attribuzione e sede TITOLO SECONDO Art. 2 - Organi Art. 3 - Assemblea

Dettagli

}\ di Guidonia Montecelio

}\ di Guidonia Montecelio ~ d""~regolamento delle libere forme associative del Comune ~ }\ di Guidonia Montecelio ~ ART.1-FINALITA' 1. Il presente Regolamento disciplina le libere forme associative, in attuazione di quanto disposto

Dettagli

Consulta universitaria per la. Storia del Cristianesimo e delle Chiese STATUTO. È costituita, sotto forma di associazione, ai sensi

Consulta universitaria per la. Storia del Cristianesimo e delle Chiese STATUTO. È costituita, sotto forma di associazione, ai sensi Consulta universitaria per la Storia del Cristianesimo e delle Chiese STATUTO Art.l. È costituita, sotto forma di associazione, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, la "Consulta Universitaria

Dettagli

Allegato -A- STATUTO PROGRAMMA

Allegato -A- STATUTO PROGRAMMA Allegato -A- STATUTO PROGRAMMA 1) DENOMINAZIONE Il comitato si chiama: " ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL GIORNALISMO 2) SCOPO Il comitato non ha fini di lucro ed ha per scopo la raccolta di fondi per

Dettagli

Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA

Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA 2 ART. 1 Costituzione E costituita la Federazione dei medici della CISL, denominata Federazione CISL-Medici Basilicata con sede a Potenza conseguente

Dettagli

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede) COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa

Dettagli

Associazione Comuni della Marca Trevigiana STATUTO. Art. 1 - COSTITUZIONE

Associazione Comuni della Marca Trevigiana STATUTO. Art. 1 - COSTITUZIONE Associazione Comuni della Marca Trevigiana STATUTO Art. 1 - COSTITUZIONE 1. È costituita in provincia di Treviso l'associazione Comuni della Marca Trevigiana ente di tipo associativo, con sede legale ed

Dettagli

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca Lugano Nome e sede Art. 1 Con la denominazione "Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca" (in seguito: Associazione), è costituita,

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE PIEMONTE "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica".

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE PIEMONTE Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 25-06-1999 REGIONE PIEMONTE "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica". (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte N. 30) ARTICOLO 1 (Finalità ) Il Consiglio Regionale

Dettagli

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI con sede nel Comune di Modena Via Nazionale per Carpi, n. 82 2) L Associazione non

Dettagli

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE COMUNE DI MINERVINO MURGE (Aggiornato nel mese di marzo 2012) CAPO I - FINALITA E SCOPI Art. 1 Istituzione E istituito dal Comune di MINERVINO MURGE (BA), con Deliberazione

Dettagli

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2 CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA

Dettagli

Mediazione Marche Mediazione Civile e Arbitrato

Mediazione Marche Mediazione Civile e Arbitrato Statuto Mediazione Marche Pag.1 Statuto Associazione Mediazione Marche - settembre 2013 Indice 1. Norme sulla individuazione 2. Norme sugli associati 3. Norme sugli organi 4. Norme sul patrimonio 5. Norme

Dettagli

1. E' istituita la "consulta per le attività economiche" ai sensi dell'art. 55 dello statuto del comune.

1. E' istituita la consulta per le attività economiche ai sensi dell'art. 55 dello statuto del comune. COMUNE DI BRESCIA CONSULTA PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 17.3.1995 con provvedimento n. 26/12873 P.G. e divenuto esecutivo a' sensi di legge. Art. 1 1. E'

Dettagli

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA ART. 1 - DENOMINAZIONE E costituita l'associazione Scientifica "Società Italiana di Patologia Ittica" contraddistinta dalla sigla ufficiale S.I.P.I..

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione

STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione Centro di ricerche economiche e formazione" in breve

Dettagli

STATUTI DELL ASSOCIAZIONE PRO ONSERNONE

STATUTI DELL ASSOCIAZIONE PRO ONSERNONE STATUTI DELL ASSOCIAZIONE PRO ONSERNONE ISTITUZIONE ED ORGANI Articolo 1: Istituzione e sede 1. Con la denominazione *Pro Onsernone* è costituita un associazione autonoma apolitica e aconfessionale. 2.

Dettagli

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri ART. l - COSTITUZIONE È costituita un'associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli artt.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI All. sub A alla delibera di C.C. n. 06 del 17.02.2004 COMUNE DI MARENO DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente

Dettagli

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO Articolo 1 (Nome e sede) 1. È costituita l Associazione: Dirigenti per l innovazione - Associazione Allievi

Dettagli

AICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico - REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI

AICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico - REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI AICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico - REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI Regolamento Sezioni AICA 1/5 INDICE 1. Finalità delle Sezioni Territoriali...3 2. Costituzione di

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE SPACE METAL DETECTOR

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE SPACE METAL DETECTOR ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE SPACE METAL DETECTOR L anno 2013 il giorno 09 del mese settembre presso la sede in Firenze (FI) Via Giuseppe Zanardelli, 9 50136 I sottoscritti: - Fabio - Marco - Stefano

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO approvato dall Assemblea degli Associati il 4 luglio 2013 TITOLO I (Denominazione, scopi, sede) Art. 1 Art. 2 È costituita

Dettagli

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y SLOVACCHIA IMPRESA INDIVIDUALE E SOCIETÀ DI PERSONE IN SLOVACCHIA di Avv. Francesco Misuraca Normativa societaria in Slovacchia La fonte slovacca del diritto societario è rappresentata attualmente dal

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE REGIONALE ECONOMI PROVVEDITORI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE. Testo approvato dall Assemblea nella seduta del 2 dicembre 2009

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE REGIONALE ECONOMI PROVVEDITORI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE. Testo approvato dall Assemblea nella seduta del 2 dicembre 2009 A.R.E. Associazione Regionale Economi Provveditori Emilia-Romagna e Marche Aderente alla Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità STATUTO DELL ASSOCIAZIONE REGIONALE

Dettagli

Statuto della società genealogica della Svizzera Italiana (SGSI)

Statuto della società genealogica della Svizzera Italiana (SGSI) 1 Statuto della società genealogica della Svizzera Italiana (SGSI) del 24 maggio 1997, revisionato il 24 aprile 2010. TITOLO I Ragione sociale, durata, qualifica, sede, scopo. Art. 1 Sotto la denominazione

Dettagli

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO METROPOLITANO della CITTA METROPOLITANA di ROMA CAPITALE REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO Gli articoli da 1 a 9 della proposta di Regolamento provvisorio di funzionamento del Consiglio

Dettagli

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA LA NATURA DELL ASSOCIAZIONE Art.1 E costituita l Associazione Pugliesi a Pisa con sede in Pisa, in Via Archimede Bellatalla, traversa A. n. 62. Art. 2 Possono

Dettagli

REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE

REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE Art. 1 Gli organi sociali della Cooperativa sono quelli previsti dalla legge e dallo Statuto. Tali organi sono: a) l Assemblea dei Soci b) il Consiglio

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA ART. 1 Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: Associazione Istruttori

Dettagli

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione 1) Costituzione, denominazione e sede E' costituita in Cuneo una libera Associazione privata apolitica denominata

Dettagli

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO Allegato lettera A all Atto Costitutivo dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita nel rispetto del Codice Civile

Dettagli

AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali

AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali STATUTO Art. l - Denominazione Art. 2 - Soci ordinari Art. 3 - Scopi Art. 4 - Assemblea dei soci Art. 5 - Il Consiglio Direttivo Art. 6

Dettagli

Legge n /12/ Art. 12 modifica il DPR 601/73 - (testo vigente)

Legge n /12/ Art. 12 modifica il DPR 601/73 - (testo vigente) Legge n. 904 16/12/1977 - Art. 12 modifica il DPR 601/73 - (testo vigente) Legge 16 dicembre 1977, n. 904 (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 343). - Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito

Dettagli

Modifica decreto 20 Dicembre 1973 n Statuto della Società Croce Rossa Sammarinese. Noi Capitani Reggenti

Modifica decreto 20 Dicembre 1973 n Statuto della Società Croce Rossa Sammarinese. Noi Capitani Reggenti DECRETO 5 maggio 1987 n. 57 (pubblicato il 12 maggio 1987) Modifica decreto 20 Dicembre 1973 n. 55 - Statuto della Società Croce Rossa Sammarinese. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San

Dettagli

MOVIMENTO GIOVANILE COLDIRETTI

MOVIMENTO GIOVANILE COLDIRETTI MOVIMENTO GIOVANILE COLDIRETTI Regolamento Art. 1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 11 dello Statuto della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, l attività del Movimento Giovanile.

Dettagli

"STAND BY ME ACQUI ONLUS" STATUTO

STAND BY ME ACQUI ONLUS STATUTO "STAND BY ME ACQUI ONLUS" STATUTO Art.1) DENOMINAZIONE E costituita, nel rispetto del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, l Associazione denominata STAND BY ME ACQUI ONLUS. Art. 2 SEDE L Associazione

Dettagli

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICAMENTE Art. 1 E costituita l Associazione culturale PoliticaMente, associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata

Dettagli

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE SAN MARINO CASSA DI RISPARMIO S.U.M.S.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE SAN MARINO CASSA DI RISPARMIO S.U.M.S. PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE SAN MARINO CASSA DI RISPARMIO S.U.M.S. approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 aprile 2011 TESTO CANCELLATO TESTO AGGIUNTO 1 ART.

Dettagli

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata. STATUTO della ZEITBANK BRIXEN BANCA DEL TEMPO BRESSANONE Art. 1: Costituzione e sede Si è costituita, ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, l associazione senza fini di lucro, denominata ZEITBANK BRIXEN

Dettagli

Silvio Vismara Estratto da statuto

Silvio Vismara Estratto da statuto Silvio Vismara Estratto da statuto Statuto di Universoft (1/8) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO DURATA Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "UNIVERSOFT S.R.L." Art.2) La

Dettagli

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:

Dettagli

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n. Città di Desenzano del Garda Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 81 del 30/09/2009 I N D I C E ART. 1 - ISTITUZIONE... 1 ART. 2 - FINALITA...

Dettagli

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO associazione di volontariato nell ambito del disagio psichiatrico PER LA PROVINCIA DI RAVENNA STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE ART.1 Nello spirito della Costituzione

Dettagli

CORTE ARBITRALE PERMANENTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

CORTE ARBITRALE PERMANENTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino LEGGE 18 marzo 1999 n.35 CORTE ARBITRALE PERMANENTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata

Dettagli

Regolamentoo Assemblea dei

Regolamentoo Assemblea dei Fondazione Museo Civico di Rovereto Regolamentoo Assemblea dei soci Versione Approvato dall Assemblea dei Soci in data 20 dicembre SOMMARIO I. SOCI Art. 1 - Compagine associativa Art. 2 - Acquisto della

Dettagli

ASSOCIAZIONE Verena. L associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale.

ASSOCIAZIONE Verena. L associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale. ASSOCIAZIONE Verena Art. 1 Nome e sede A norma dell art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero è costituita un associazione denominata Associazione Verena. Essa ha la sua sede a Bellinzona ed ha recapito

Dettagli

XII congresso nazionale STATUTO DELL'UNEBA. (Modificato ed approvato all'unanimità dall'assemblea il 14 ottobre 2006)

XII congresso nazionale STATUTO DELL'UNEBA. (Modificato ed approvato all'unanimità dall'assemblea il 14 ottobre 2006) Art. 1 (Costituzione) Uneba - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale XII congresso nazionale STATUTO DELL'UNEBA (Modificato ed approvato all'unanimità dall'assemblea il 14 ottobre

Dettagli

ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE. rappresentanti membri su nove degli Associati di diritto dell'associazione

ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE. rappresentanti membri su nove degli Associati di diritto dell'associazione Professione Ingegnere Associazione tra Ingegneri» sede in Modena, piazzale Boschetti n. 8, c.f. e p.iva 02483360364. ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE A Modena Piazzale Boschetti 8 il giorno 2000 fra

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI ORATORIO SANTI AMBROGIO E CATERINA. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI ORATORIO SANTI AMBROGIO E CATERINA. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI ORATORIO SANTI AMBROGIO E CATERINA All. A Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E' costituita una Associazione con la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE AMICI ORATORIO SANTI AMBROGIO

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CINQUE DITA. (come approvato dalla Assemblea dei Soci del 13 maggio 2012)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CINQUE DITA. (come approvato dalla Assemblea dei Soci del 13 maggio 2012) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CINQUE DITA (come approvato dalla Assemblea dei Soci del 13 maggio 2012) Art. 1 - Denominazione - Forma Giuridica - Durata - Sede É costituita l'organizzazione

Dettagli

REGOLAMENTO ALTA VALSUGANA e BERSNTOL UNIONE PER IL TRENTINO

REGOLAMENTO ALTA VALSUGANA e BERSNTOL UNIONE PER IL TRENTINO REGOLAMENTO ALTA VALSUGANA e BERSNTOL UNIONE PER IL TRENTINO Il presente regolamento disciplina l attività politica ed organizzativa degli organi dell Unione per il Trentino dell'alta Valsugana e Bersntol.

Dettagli

REGOLAMENTO SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA SItI. Capo I NORME GENERALI

REGOLAMENTO SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA SItI. Capo I NORME GENERALI SItI Sez Reg ER Regolamento 2012 REGOLAMENTO SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA SItI Capo I NORME GENERALI Art. 1 La Sezione Regionale Emilia Romagna SItI è un organo periferico della Società Italiana di

Dettagli

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato

Dettagli

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF ASSOCIAZIONE CULTURALE - OFF MUSICAL - STATUTO Art. 1 - Denominazione e sede È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF MUSICAL di seguito denominata

Dettagli

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, REDATTA AI SENSI DELL ART. 72, COMMA PRIMO, REGOLAMENTO CONSOB N

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, REDATTA AI SENSI DELL ART. 72, COMMA PRIMO, REGOLAMENTO CONSOB N RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, REDATTA AI SENSI DELL ART. 72, COMMA PRIMO, REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999, SULLE MODIFICHE STATUTARIE AL PUNTO 4 DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Dettagli

STATUTO ANAPRI aggiornato a Giugno Associazione Nazionale Allevatori razza Pezzata Rossa Italiana LIBRO GENEALOGICO NAZIONALE STATUTO

STATUTO ANAPRI aggiornato a Giugno Associazione Nazionale Allevatori razza Pezzata Rossa Italiana LIBRO GENEALOGICO NAZIONALE STATUTO STATUTO ANAPRI aggiornato a Giugno 2007 Associazione Nazionale Allevatori razza Pezzata Rossa Italiana LIBRO GENEALOGICO NAZIONALE STATUTO A.N.A.P.R.I. pag. 1 / 10 INDICE ORGANICO TITOLO I^ Costituzione

Dettagli

ABi Associazione Biennale dell immagine

ABi Associazione Biennale dell immagine ABi Associazione Biennale dell immagine Statuto 1 luglio 2015 1/5 I - Disposizioni generali art. 1 Ai sensi dell articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con la denominazione di Associazione

Dettagli

Regolamento di organizzazione e funzionamento del. Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

Regolamento di organizzazione e funzionamento del. Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo nella seduta del 20 settembre 2017 1 Art.

Dettagli