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1 REGIONE TOSCANA Giunta Regionale Direzione Generale: Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze Area di coordinamento Sviluppo Rurale Settore: Servizio Fitosanitario Regionale, servizi agroambientali di vigilanza e controllo Selezione delle normative fitosanitarie e di qualità per l esercizio dell attività vivaistica, dell importazione e del commercio all ingrosso dei vegetali e prodotti vegetali, finalizzata all acquisizione dei requisiti di professionalità previsti dal DM 12 novembre 2009 BOZZA VER. ( ) Regione Toscana - Servizio Fitosanitario Regionale

2 PREMESSA... 5 COME GARANTIRE IL COMMERCIO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI SANI... 6 TRA UNO STATO E L ALTRO?... 6 RIFERIMENTI NORMATIVI... 6 AUTORIZZAZIONE ALL ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIO DEI VEGETALI... 9 AUTORIZZAZIONE ALL ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIO DEI VEGETALI... 9 E PRODOTTI VEGETALI... 9 CHI SI DEVE REGISTRARE?... 9 DEVONO RICHIEDERE L AUTORIZZAZIONE (ART. 19 D. LGS. 214/05) : SONO ESENTATI DAL RICHIEDERE L AUTORIZZAZIONE : REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP) CHI SI DEVE REGISTRARE NEL RUP? CHI È ESONERATO DALLA ISCRIZIONE AL RUP? OBBLIGHI DEI SERVIZI FITOSANITARI TARIFFA FITOSANITARIA COME SI PAGA LA TARIFFA FITOSANITARIA CONDIZIONI PER L AUTORIZZAZIONE ALL USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE E PROCEDURE PER LA SUA EMISSIONE Quanti tipi di passaporto esistono? Passaporto ordinario Passaporto di sostituzione Passaporto per zone protette Passaporto semplificato

3 Passaporto delle piante combinati con altre etichette Cartellino Produttore Esempio di PP integrato nel cartellino del produttore Sementi Foraggere OBBLIGHI A CUI DEVONO SOTTOSTARE LE DITTE AUTORIZZATE E/O REGISTRATE Aziende autorizzate (Art. 19 D. Lgs 214/05) Aziende Iscritte al RUP (Art. 20 D. Lgs 214/05) oltre a quanto prescritto per le Aziende autorizzate: Aziende autorizzate all emissione dei passaporti, oltre a quanto prescritto sopra: COME FARE PER RICHIEDERE L AUTORIZZAZIONE, PER ISCRIVERSI AL RUP E PER ACCREDITARSI; PER COMUNICARE LE VARIAZIONI E LA CESSAZIONE DELL ATTIVITA CIRCOLAZIONE DEI VEGETALI ALL'INTERNO DELLA UE CHE COSA È NECESSARIO PER L ESPORTAZIONE DEI VEGETALI NEI PAESI TERZI? REGISTRO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ACQUISTATI, PRODOTTI O CEDUTI A TERZI Come si compila: NORME COMUNITARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE Chi si deve registrare come fornitore accreditato? Chi è il fornitore accreditato? Che requisiti e obblighi devono possedere i Fornitori accreditati? STATO SANITARIO DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE Differenza tra parassita da quarantena e qualità QUALI SONO I REQUISITI E LE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ CHE DEVONO AVERE LE PIANTE E I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE ALL ATTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE?: Requisiti fitosanitari Requisiti di identità varietale Requisiti fenologici Chi non si deve accreditare come fornitore?

4 DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (DDC) Come è fatto il DDC Quando si deve emettere Etichetta sostitutiva al DDC FRUTTIFERI ORTIVE ORNAMENTALI REGISTRAZIONI A CARICO DEI FORNITORI ACCREDITATI Quali registrazioni occorre tenere per chi è accreditato e quali registri compilare? Elenco delle varietà non protette o non iscritte a registri ufficiali Registro dei materiali vegetali acquistati, ceduti o presenti in azienda Registro del processo produttivo Registro per l annotazione della composizione delle singole partite LABORATORI ACCREDITATI COMPETENZE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE NELLA NORMATIVA SULLA COMMERCIALIZZAZIONE ALLEGATO 1 - SEDI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE ALLEGATO 2 - LISTE PIANTE Generi e Specie soggette a autorizzazione ai sensi dell art 19 del D. lgs 214/ Generi e Specie soggette a passaporto ordinario ai sensi dell art. 20 del D. lgs 214/ Generi e Specie soggette a passaporto ZP ai sensi dell art. 20 del D. lgs 214/ Generi e Specie soggette all accreditamento materiali di moltiplicazione di piante ortive Generi e Specie presenti nell allegato 5 parte B sez 1 e 2 del D.lgs 214/ ALLEGATO ALLEGATO 4 - DEFINIZIONI ALLEGATO 5 - NAZIONI E/O REGIONI DICHIARATE ZONE PROTETTE PER PARASSITI PRESENTI IN ITALIA ALLEGATO 6 - IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI

5 Premessa La protezione delle piante, ed in particolare la protezione del territorio su cui esse vengono coltivate è una esigenza sentita da tutti i paesi in cui l agricoltura riveste un ruolo importante per l economia nazionale; Da ciò nasce la necessità di disporre di una efficiente organizzazione e di norme efficaci a contenere i danni causati dalle avversità parassitarie e a salvaguardare il proprio territorio dalla introduzione e diffusione di nuovi e pericolosi organismi nocivi ai vegetali. Questa materia è disciplinata da una serie di norme Internazionali, Comunitarie e Nazionali che trovano applicazione a livello regionale attraverso il Servizio Fitosanitario Regionale. Per la nostra regione disporre di un Servizio fitosanitario efficiente risulta strategico in particolare per due importanti funzioni che assolve: la prima è quella di assicurare a tutti gli acquirenti di piante prodotte in Toscana la loro qualità e l assenza di qualsiasi malattia pericolosa; la seconda è quella di garantire la funzione di controllo per il materiale vegetale che da tutto il mondo entra nella nostra regione. La sorveglianza messa in atto per garantire la prima funzione rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo delle esportazioni mentre le azioni di controllo e monitoraggio sono fondamentali per la prevenzione dalla diffusione di pericolose fitopatie e per la salvaguardia di tutte le piante spontanee e coltivate della Toscana. La protezione del territorio dalla diffusione di parassiti di recente introduzione è affidata anche alla applicazione a scala regionale dei decreti di lotta obbligatoria emessi a livello nazionale. Il Servizio Fitosanitario Regionale ha il compito di monitorare il territorio per segnalare la presenza dei parassiti delle colture agrarie o forestali oggetto di quarantena e di lotta obbligatoria e di prescrivere le azioni necessarie alla eradicazione dei focolai o al contenimento delle infestazioni. Dal 1 marzo 2011 con L.R. 65/2010, queste funzioni sono svolte direttamente dalla Regione Toscana 5

6 Come garantire il commercio dei vegetali e prodotti vegetali sani tra uno Stato e l altro? Oggi gli stati dell Unione Europea sono 27 e le merci, compresi i vegetali ed i prodotti vegetali, si muovono liberamente sul territorio della comunità. Quindi non è più possibile effettuare i controlli fitosanitari all ingresso di ciascuno stato come avveniva precedentemente. Per trovare una soluzione alla domanda di come garantire la sanità della merce, all inizio degli anni 90 ci sono state grandi discussioni tra gli stati e in considerazione che i controlli alle frontiere non erano più possibili, le ipotesi furono: 1. Controllo a destino 2. Controllo in origine La 1 opzione di controllare la merce a destino non era praticabile perché avrebbe richiesto una enorme disponibilità di risorse umane operative 24 ore su 24 e inoltre non esistono metodi efficaci di controllo massale. Fu quindi scelta la 2 opzione di controllo all ori gine non solo per praticità ma perché è scientificamente più ragionevole controllare piante e prodotti agricoli durante la stagione vegetativa produttiva ed inoltre viene coinvolto il produttore nel sistema di controllo. Per permettere la libera circolazione della merce fra gli stati dell Unione Europea e garantire contemporaneamente la sanità delle piante e prodotti agricoli, fu creato il sistema del passaporto delle piante. Riferimenti normativi Direttiva 2000/29/CE - del consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. D. Lgs n. 214 del 19 agosto Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. D. Lgs. n. n. 84 del 9 aprile Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure 6

7 di protezione contro l introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Legge regionale n. 64 regionale del 29 novembre Disciplina del servizio fitosanitario D.M. del 12 novembre Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali. D. Lgs. n. 124 del 7 luglio Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3/08/11). D. Lgs n. 124 del 25 giugno Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. D. Lgs. n. 150 del 2 agosto Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi. D.M. del 8 febbraio Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. D.M. del 9 agosto Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n D. Lgs. n. 151 del 19 maggio "Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali." 7

8 D.M. del 14 aprile Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. D.M. del 14 aprile Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto. Direttiva 92/90/ECC - Registrazione dei produttori e degli importatori Direttiva 93/50/EEC - Registrazione degli stabilimenti ecc di patate e agrumi Il testo degli atti sopra citati è scaricabile dal sito del servizio fitosanitario regionale al seguente indirizzo: RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/florovivaismo/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.htm l_ html#cosa_fare_per 8

9 Autorizzazione all attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali Prima di procedere alla cessione, a qualunque titolo, di piante e dei relativi materiali di propagazione (PIANTE VIVE SIA LEGNOSE CHE ERBACEE, GEMME, MARZE, TALEE, POLLINE VIVO) e prodotti, commercializzati o importati dalla propria azienda occorre essere in possesso della autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario come previsto dal Decreto Legislativo 214 del 2005 e dalle successive modifiche ed integrazioni. Per poter richiedere l autorizzazione il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legislazione fitosanitaria vigente (conoscenza delle tecniche di produzione e delle normative fitosanitarie riguardanti le categorie dei vegetali che si intendono produrre). Tale conoscenza è accertata se il titolare dell azienda o il suo incaricato è in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) è in possesso di una laurea o di un diploma in ambito agrario o forestale; b) ha frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità, il cui programma sia stato approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale; c) ha superato, con esito favorevole, un esame presso il Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di verificare la conoscenza delle normative fitosanitarie e di qualità relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda. d) L esame si effettuerà davanti ad una Commissione tecnica istituita dal Servizio fitosanitario regionale costituita da esperti in materia fitosanitaria e florovivaistica. Chi si deve registrare? Chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali deve essere in possesso di apposita autorizzazione. 1 1 Normativa di riferimento Direttiva del Consiglio 2000/29/EC D.Lgs. 19 agosto 2005 n 214 Attuazione della di rettiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali Direttiva della Commissione 92/90/ECC (registrazione dei produttori e degli importatori) Direttiva della Commissione 93/50/EEC (registrazione degli stabilimenti ecc di patate e agrumi ) 9

10 Devono richiedere l autorizzazione (art. 19 D. Lgs. 214/05) : Importatori di vegetali e prodotti vegetali (elencati nell allegato V parte B del D. Lgs.214/05) provenienti da paesi extracomunitari che hanno bisogno di un nullaosta fitosanitario per entrare nell unione europea indipendentemente dal fatto che successivamente abbiano bisogno di un passaporto delle piante per il movimento all interno della UE. Produttori/Importatori di vegetali e prodotti vegetali destinati alle zone protette della comunità. Produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo; nonché le ditte che svolgono attività sementiera. Commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi -seme, ma escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi. Produttori, centri/operatori commerciali di piante e prodotti vegetali elencati nelle decisioni dell'unione Europea per il commercio piante che richiedono un passaporto di sostituzione. Produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. (patate) destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; Produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A. I produttori e i commercianti di micelio fungino destinati alla produzione di funghi coltivati. Produttori di imballaggi in legno impiegati nel commercio internazionale che applicano il marchio ISPM 15 FAO; Sono esentati dal richiedere l autorizzazione : I commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali 10

11 REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP) I soggetti che producono, commercializzano e importano da Paesi Terzi vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti potenziali portatori di organismi nocivi regolamentati dalla normativa fitosanitaria2, oltre all autorizzazione rilasciata ai sensi dell art. 19 del D.Lgs. 214/2005, devono presentare richiesta di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) secondo quanto previsto dall art. 20 del D.Lgs. 214/2005. I vegetali che rientrano in tale classificazione sono elencati nell allegato V del D. Lgs. 214/05. L iscrizione al RUP è la condizione necessaria per essere autorizzati all uso del passaporto delle piante (PP) e quindi per poter commercializzare vegetali e prodotti vegetali soggetti a controllo fitosanitario all interno della comunità. L iscrizione è, anche, condizione necessaria per importare vegetali e prodotti vegetali soggetti al controllo fitosanitario al momento della prima introduzione nel territorio comunitario. Responsabile della registrazione e della tenuta del registro e dell autorizzazione all uso del passaporto e il Servizio Fitosanitario Regionale. La gestione del Registro Ufficiale dei Produttori e ogni altro registro previsto dalla normativa di settore viene fatta tramite l Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura - ARTEA, di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60. Chi si deve registrare nel RUP? Le ditte autorizzate che producono e commercializzano vegetali e prodotti vegetali di cui all allegato V parte B del D. Lgs. 214/05; I produttori i centri di raccolta, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati che commercializzano all ingrosso tuberi di Solanum tuberosum (patate) destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; I produttori di vegetali per i quali è previsto l uso del passaporto dalle norme comunitarie. Chi è esonerato dalla iscrizione al RUP? I piccoli produttori o i commercianti che vendono l intera produzione di vegetali, 11

12 prodotti vegetali e altri prodotti al consumatore finale, non professionalmente impegnato nella produzione di vegetali, in ambito provinciale (mercato locale); Coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nella comunità piccole quantità di vegetali o prodotti vegetali N.B. L esonero dall'iscrizione al RUP per i piccoli produttori è subordinato alla presentazione al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) di una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito. Tale dichiarazione è sempre verificata dal SFR. Le aziende, iscritte al RUP, che intendono utilizzare il Passaporto delle Piante così come previsto dalla normativa debbono farne apposita richiesta al SFR OBBLIGHI DEI SERVIZI FITOSANITARI 2 Il Servizio Fitosanitario Regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato, anche mediante un sopralluogo in azienda, il possesso dei requisiti, nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi previsti, provvede all'iscrizione dei richiedenti al RUP. Il rilascio dell'autorizzazione spetta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali. I vivaisti che posseggono centri aziendali in regioni diverse da quella in cui hanno la sede legale, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio. Si definisce Centro Aziendale : una unità produttiva autonoma, stabilmente costituita presso la quale debbono essere conservati i registri ed i documenti previsti dalla normativa. I servizi fitosanitari hanno l obbligo di controllare, almeno una volta l anno tutte le aziende iscritte al RUP. TARIFFA FITOSANITARIA Gli oneri per il rilascio delle autorizzazioni, per le verifiche ispettive e per i controlli previsti dalla normativa sono a carico dell interessato, dell importatore e del suo agente doganale secondo quanto previsto. TARIFFA UNA TANTUM: per il rilascio delle autorizzazioni e l iscrizione al Registro 2 I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sulla base delle indicazioni presenti nel D.M. 12 novembre

13 dei produttori è dovuto il pagamento della tariffa di 100,00, prevista dall art. 55 del D.lgs. 214/2005, Per il rilascio dell autorizzazione all uso del Passaporto delle piante CE è dovuto un pagamento una tantum di 100,00 ; TARIFFA ANNUALE (da pagare entro il 31 gennaio dell anno di validità, compreso l anno del rilascio dell autorizzazione): Nessun pagamento è previsto per: Aziende con AUTORIZZAZIONE SEMPLICE (Art. 19 D. Lgs 214/05): ditte che producono o commercializzano vegetali e/o prodotti vegetali non compresi nell allegato V; PICCOLI PRODUTTORI: ditte che producono o commercializzano vegetali dell allegato V D.Lgs. 214/2005, destinati ad utenti finali non professionisti nell ambito della provincia (mercato locale); 25 Aziende iscritte al RUP, senza aut. all emissione Passaporto; 50 Aziende con aut. emissione Passaporto; 100 Aziende con aut. emissione Passaporto ZP. N.B. il passaporto ZP è un particolare passaporto che deve essere emesso da aziende specificatamente autorizzate in tal senso, per movimentare vegetali e prodotti vegetali in zone della comunità che godono di uno status particolare nei confronti di determinati parassiti. Per esempio la Toscana è una zona protetta per Erwinia amylovora; pertanto chiunque intenda commercializzare nella nostra regione vegetali sensibili a questa malattia deve essere autorizzato ad emettere un passaporto ZP specifico. COME SI PAGA LA TARIFFA FITOSANITARIA Deve essere effettuata sul conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana - Tesoreria Regionale Tariffe per Servizi Fitosanitari, - codice IBAN IT 72 D Come causale deve essere riportata obbligatoriamente l indicazione del tipo di autorizzazione richiesta e il codice fiscale dell azienda richiedente. 13

14 CONDIZIONI PER L AUTORIZZAZIONE ALL USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE E PROCEDURE PER LA SUA EMISSIONE 3 Il passaporto delle piante è un documento emesso da un produttore registrato, autorizzato e controllato (ovunque nell Unione Europea) dal SF. Tale documento garantisce la tracciabilità del prodotto e attesta l assenza di organismi da quarantena in base ai requisiti degli allegati IV parte A sezione II e IV parte B (zone protette) del D. Lgs. 214/2005. Deve essere compilato, in ogni sua parte, possibilmente a macchina o in stampatello, con inchiostro indelebile indicando la denominazione botanica dei vegetali e dei prodotti vegetali con il nome latino e le quantità. Il passaporto delle piante CE non è valido qualora contenga cancellature e modifiche non convalidate. Il passaporto deve essere realizzato in materiale resistente e non può essere riutilizzato. Quanti tipi di passaporto esistono? Passaporto ordinario. Le informazioni che si devono indicare nell'etichetta sono: - Servizio Fitosanitario Italiano, - Passaporto delle Piante CE, - Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana, - codice produttore con il quale il vivaista è iscritto nel Registro Ufficiale Produttori (RUP), - numero del passaporto (numero di serie o di settimana o di partita), - denominazione botanica e quantitativo di piante commercializzate - eventualmente il nome del paese di origine per i prodotti di paesi terzi. FAC-SIMILE DI PASSAPORTO DELLE PIANTE CE ORDINARIO SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO PASSAPORTO DELLE PIANTE CE SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA CODICE PRODUTTORE N (09/numero autorizzazione). NUMERO SERIE (o di lotto o di settimana).. DENOMINAZIONE BOTANICA.... QUANTITA... PAESE DI ORIGINE (da indicare solo nel caso di provenienza da Paese terzo) Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non compila il passaporto delle piante in ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro ,00. 14

15 Passaporto di sostituzione. Viene utilizzato nel caso in cui: la partita iniziale, accompagnata da un passaporto delle piante, viene suddivisa in due o più spedizioni; due o più partite vengono riunite in un'unica spedizione accompagnata da un PP singolo. Sul passaporto di sostituzione dovrà essere indicato il codice del produttore originario. Oltre al codice del produttore o dell'importatore riportato sul passaporto originario, occorre riportare la dicitura «RP» (replacement passport). Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP». NB: anche per l emissione del passaporto di sostituzione deve sempre essere richiesta l autorizzazione al SFR Passaporto per zone protette4 Deve essere emesso per accompagnare i vegetali e prodotti vegetali nelle cosiddette «zone protette» e quindi per tutelare queste aree nei confronti di potenziali organismi nocivi che in tali zone non sono ancora presenti Passaporto semplificato L'uso del passaporto «semplificato», costituito da un'etichetta ufficiale, è consentito in alternativa ai diversi tipi di passaporto. La semplificazione rispetto alle altre tipologie consiste nella riduzione delle informazioni obbligatorie riportate sull etichetta: passaporto piante CE, indicazione dello Stato membro, Servizio Fitosanitario competente per territorio, codice produttore con il quale il vivaista è registrato, numero progressivo del passaporto (numero di serie); In ogni caso questo passaporto deve essere utilizzato in allegato al documento di accompagnamento utilizzato ai fini commerciali (fattura o documento di trasporto), 4 Zona protetta (ZP) è una zona nella comunità, su richiesta di uno stato membro, a protezione speciale contro l introduzione di uno o più organismi nocivi elencati nella direttiva 2000/29 CE Si parte dal presupposto che nella la zona protetta sia assente quello specifico organismo nocivo 15

16 contenente le altre informazioni relative alle piante vendute (specie botanica e quantità). L altro vantaggio nell uso del passaporto semplificato è che un unica etichetta può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei (che contiene cioè diverse specie), a condizione che il documento di accompagnamento riporti il nome delle specie commercializzate (devono essere specificate indicate quelle con PP) nonché le quantità dei vegetali che costituiscono la partita in questione. Da usare in combinazione con documento commerciale. FAC-SIMILE DI PASSAPORTO DELLE PIANTE CE SEMPLIFICATO SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO PASSAPORTO DELLE PIANTE CE SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA CODICE PRODUTTORE N (09/numero autorizzazione) NUMERO DI SERIE (o di lotto o di settimana) Passaporto delle piante combinati con altre etichette Alcuni vegetali e sementi per poter circolare nella comunità hanno bisogno di due tipi di documenti, per esempio PP e Documento di Commercializzazione. In questo caso c è la possibilità di unire in uno stesso documento sia le informazioni riguardanti il passaporto sia le informazioni legate ad altri obblighi certificativi: Es. Vegetali di vite : 16

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18 L emissione del passaporto delle piante ai fini della circolazione in ambito comunitario e nazionale è obbligatorio per le sementi di cui all allegato n 7 il PP con le informazioni previste dal D.Lgs 214/2005 può essere apposto su: cartellino del produttore/ importatore previsto dalla legge sementiera 1096/71 cartellino ufficiale di certificazione opportunamente integrato (ENSE) Il numero di passaporto (singolo n di serie, di se ttimana o di partita) al momento della commercializzazione, corrisponde in campo sementiero al lotto di produzione,oppure, per sementi standard al riferimento del registro di carico-scarico. 5 SEMENTI ORTIVE STANDARD ETICHETTE Cartellino Produttore Normativa CE Nome e indirizzo del responsabile Dell apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione Categoria Standard Campagna di chiusura Indicata con chiuso nella campagna. campagna) (termini della N di riferimento Dato dal responsabile dell apposizione del cartellino Specie (indicata in caratteri latini) Varietà (caratteri latini) Peso Netto o lordo o n dichiarato di semi puri Prodotto conciante 5 Dir 2005/16/CE estensione dell uso del PP a erba medica fagiolo, girasole, pomodoro. Dir 2005/77/CE estensione dell uso del PP a sementi standard di fagiolo, pomodoro Dir 2005/17/CE possibilità di integrare il cartellino ufficiale con il PP per le sementi suddette e per i tuberi seme di patata 18

19 Esempio di PP integrato nel cartellino del produttore Responsabile Licenza sementiera Specie Varietà Campagna di chiusura Quantità Eventuale Eventuale n passaporto Normativa CE Cat. Standard Azienda xx via zzz Aut. Reg 09 n 000 Fagiolo (Phaseolus vulgaris) Rubizzo Campagna 2010/ semi (50 g.) Trattamento chimico Paese origine Lotto SF IT/ 09/ PP CE- ZP Sementi Foraggere Responsabile Licenza sementiera n RUP Specie Varietà In caso anno di produzione Germinabilità Purezza specifica Quantità Eventuale Per passaporto n passaporto = rif. Registro carico/scarico Azienda xx via zzz Aut. Reg 09 n 000 RUP xxxxxxxxx Erba medica (Medicago sativa L.) XXXXX anno 2010 germinabilità (min 80%) purezza..(min 97%) Kg Trattamento chimico Paese origine (Sementi di paesi terzi) Registro c/s: xxxx Lotto passaporto SF IT/ 09/ PP CE 19

20 OBBLIGHI A CUI DEVONO SOTTOSTARE LE DITTE AUTORIZZATE E/O REGISTRATE Aziende autorizzate (Art. 19 D. Lgs 214/05) 1. Tenere presso ciascun centro aziendale una mappa aggiornata dell azienda relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati o utilizzati; 2. Rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l autorizzazione regionale oppure la sua copia; 3. Designare una persona tecnicamente esperta per mantenere i contatti con il SFR; 4. Permettere il libero accesso in azienda al personale del SFR incaricate di svolgere i controlli, i campionamenti e/o i controlli documentali; 5. Ottemperare alle prescrizioni impartite dal SFR e collaborare con esso in ogni modo; 6. Eseguire controlli visivi ad intervalli appropriati al fine di rilevare eventuali manifestazioni di parassiti dei vegetali; 7. Segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale qualsiasi comparsa di organismi nocivi di quarantena o di qualità, o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda; 8. Per i produttori, riportare gli estremi dell autorizzazione sulla documentazione amministrativa dell azienda; 9. Comunicare al SFR ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle stesse e restituire, entro gli stessi termini, l originale dell autorizzazione in caso di cessazione dell attività; 10. Comunicare ai SFR i campi di piante madri e di produzione e comunicare annualmente l elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate. Aziende Iscritte al RUP (Art. 20 D. Lgs 214/05) oltre a quanto prescritto per le Aziende autorizzate: 11. Tenere (presso ciascun centro aziendale) i registri ed i documenti riguardanti i vegetali ed i prodotti vegetali acquistati, in produzione o ceduti a terzi, e consentirne l ispezione da parte degli Ispettori fitosanitari; 12. Conservare per almeno un anno gli eventuali passaporti relativi al materiale acquistato ed i documenti di commercializzazione; 13. Pagare la tariffa fitosanitaria annuale. 20

21 Aziende autorizzate all emissione dei passaporti, oltre a quanto prescritto sopra: 14. Compilare in ogni loro parte, quando previsti, il passaporto delle piante CE ed il documento di commercializzazione se previsto; 15. Indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che si intendono produrre o commercializzare; 16. Comunicare ai SFR annualmente l elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate. 17. Pagare la tariffa fitosanitaria annuale COME FARE PER RICHIEDERE L AUTORIZZAZIONE, PER ISCRIVERSI AL RUP E PER ACCREDITARSI; PER COMUNICARE LE VARIAZIONI E LA CESSAZIONE DELL ATTIVITA A seguito dell approvazione della L.R. n.25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale, a far data dal 5 luglio 2012 in Toscana le nuove autorizzazioni per lo svolgimento dell attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali devono essere presentate mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) ad ARTEA, organismo che gestisce il registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all articolo 20 del d.lgs. 214/2005. Pertanto da quella data le richieste dovranno prevenire solo per via informatica e non dovranno più essere inoltrate attraverso i SUAP (Sportelli unici per le attività produttive). Tutte le aziende agricole, comprese quelle vivaistiche, sono titolari di un fascicolo aziendale depositato in ARTEA, questo facilita la richiesta e rende più rapida la concessione della autorizzazione fitosanitaria. Nella DUA, che può essere presentata anche attraverso le Organizzazioni sindacali agricole o da liberi professionisti, attraverso la semplice scelta di alcune voci presenti nei moduli informatici precompilati è possibile segnalare le caratteristiche aziendali necessarie a richiedere le autorizzazioni per l avvio di una attività di produzione di vegetali, di importazione ecc. E possibile richiedere l autorizzazione alla emissione del Passaporto per le piante e l accreditamento come fornitori di materiale di moltiplicazione, per l attività sementiera ecc.. 21

22 La DUA consente di indicare la tipologia e le attività dei centri aziendale e le liste dei vegetali coltivati, di allegare la documentazione inerente le tipologie di autorizzazioni richieste e permette di richiedere l iscrizione all esame per la qualificazione di tecnico fitosanitario. L istanza si conclude con la scheda di tariffazione e pagamento dove viene calcolata la quota una tantum in relazione alle autorizzazioni richieste e dove è il campo in cui inserire il CRO dell avvenuto pagamento. Dopo la chiusura della DUA l istanza viene verificata dal Servizio Fitosanitario e, se completa, viene affidata agli ispettori fitosanitari per la fase il sopralluogo in azienda alla fine del quale verrà comunicata la tariffa annuale che deve essere corrisposta a cui seguirà il rilasci dell autorizzazione. Il procedimento, salvo interruzione motivata dei termini, sarà concluso nei termini previsti dalla normativa (90 giorni). Annualmente, se non sono subentrate variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza entro il 31 gennaio dovrà essere presentata una DUA semplificata di conferma e pagamento della tariffa annuale. Ogni qualvolta si presentino variazioni a quanto dichiarato con la DUA iniziale queste dovranno essere comunicate con una DUA di variazione, quasta può essere presentata in qualsiasi momento dell anno e, a seconda del tipo di variazione comunicata può comportare la modifica del codice RUP o della tariffa fitosanitaria. Anche la cessazione dell attività deve essere comunicata al servizio fitosanitario con una apposita DUA entro 60 giorni dalla avvenuta cessazione. La mancata o ritardata comunicazione sarà sanzionata a termini di legge. 22

23 CIRCOLAZIONE DEI VEGETALI ALL'INTERNO DELLA UE 6 I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, (ALLEGATO 2) anche se originari di Paesi terzi, possono circolare (acquisto e cessione/ vendita) nella CE solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali destinati ad essere utilizzati dal possessore o destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto possono circolare anche se non sono accompagnati da passaporto, solo se non diversamente indicato da specifiche misure. ATTENZIONE: oltre alle piante previste nell allegato V, parte A, sezione I, devono essere accompagnate da passaporto anche altre piante individuate da specifiche norme nazionali o comunitarie (es. decreti di lotta obbligatoria). (ALLEGATO 2). Tutte le specie erbacee sono soggette alle normative sul passaporto; restano escluse da tale adempimento le specie appartenenti alla famiglia delle graminacee7. I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi dei produttori esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno per i soggetti iscritti al RUP, le produzioni il registro e i documenti relativi. CHE COSA È NECESSARIO PER L ESPORTAZIONE DEI VEGETALI NEI PAESI TERZI 8? I vegetali destinati ai Paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario (CF) rilasciato dal Servizio fitosanitario. Il certificato fitosanitario ha validità di 14 giorni dalla data di rilascio alla data di spedizione e deve essere richiesto secondo le modalità previste dal SFR. I CF possono essere emessi solo per i vegetali e prodotti vegetali non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice. Per prodotti vegetali diversi il certificato fitosanitario potrà essere rilasciato solo se esplicitamente previsto,per quella categoria merceologica, dalla normativa del paese importatore. 6 Passaporto delle piante Art. 25 D. Lgs IL D.M. 17 MARZO 2003 (G.U. N. 89 DEL 16/4/2003), HA MODIFICATO GLI ALLEGATI I, II, IV E V DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE DELL 8 MAGGIO Artt del D.Lgs. n 214/

24 Esportazione di piante ornamentali in Svizzera La Svizzera, pur non facendo parte della Comunità Europea, adotta una legislazione fitosanitaria uguale a quella comunitaria. Pertanto anche per la Svizzera valgono le stesse considerazioni effettuate per la circolazione delle piante all interno della Comunità Europea (emissione di passaporti ordinari, ZP, ect.). REGISTRO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ACQUISTATI, PRODOTTI O CEDUTI A TERZI Come si compila: prima sezione: indicare la data e la descrizione del prodotto vegetale seconda sezione: carico (acquisto e produzione) vanno inserite la quantità di piante acquistate, il codice produttore del vivaista che ha venduto le piante e il numero del passaporto che accompagna la partita nonché la provenienza della merce. Al fine di semplificare la registrazione della produzione, questa può essere registrata nello stesso momento della vendita: sullo stesso rigo del registro o sul rigo superiore, le piante vengono caricate come produzione e contemporaneamente scaricate come vendita. terza sezione: scarico la quantità di piante vendute, il numero del passaporto che accompagna la vendita, la nazionalità dell acquirente e all occorrenza il codice della zona protetta. E obbligatorio conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante. Il registro deve essere vidimato dal Servizio fitosanitario competente e deve essere tenuto presso ciascun centro aziendale. 24

25 FAC-SIMILE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI VEGETALI REGISTRO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ACQUISTATI, PRODOTTI E CEDUTI A TERZI (art. 21, lettera b, D.Lgs. 214/2005 e D.M. 14 APRILE 1997) Esempio: AZIENDA xxx zzzz Via Tal dei Tali Località Quercianella Codice Produttore 09/000 Codice Fornitore LI/09/000 CARICO (ACQUISTO E PRODUZIONE) SCARICO (VENDITA) N. Prog. DATA Descrizione del prodotto Quantità Codice produttore / fornitore N. pass.to/ Doc. Commerc. Proven.za vegetali Riferimento Mappa Rifer. N. progressivo N. Passaporto Nazionalità acquirente Codice Zona protetta

26 NORME COMUNITARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE9. Oltre alle norme sulla protezione fitosanitaria dei vegetali e dei loro prodotti che circolano in ambito comunitario, disciplinata dalla Direttiva 2000/29/CE, l Unione Europea ha emanato alcune disposizioni per migliorare la qualità delle produzioni e garantire gli aspetti commerciali, fenologici e di identità varietale della produzione vivaistica. Tali norme sono applicabili nei confronti dei produttori e commercianti di materiale di moltiplicazione di piante ornamentali, piante da frutto e piantine ortive che devono soddisfare i requisiti di commercializzazione elencati in dettaglio nei decreti di recepimento nazionali delle direttive comunitarie. L applicazione di queste norme si esplica tramite l emissione del documento di commercializzazione (DDC) che è un documento ufficiale, emesso dal produttore (denominato fornitore accreditato), che accompagna le piante e ne indica la rispondenza ai requisiti di qualità stabiliti dalla normativa. Chi si deve registrare come fornitore accreditato? Il vivaio che produce e commercializza: materiali di moltiplicazione di piante ornamentali; materiale di moltiplicazione di piante da frutto e piante da frutto destinate alla produzione di frutti; materiale di moltiplicazione di ortaggi (ad eccezione delle sementi) e piantine da orto; Per ottenere tale riconoscimento è necessario registrarsi al Servizio Fitosanitario Regionale (anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione e iscrizione al RUP). A seconda delle piante prodotte e/o commercializzate, il vivaista, oltre all autorizzazione fitosanitaria10, può possedere almeno una delle sotto indicate autorizzazioni: 1) Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP); 2) Autorizzazione all uso del Passaporto delle piante CEE; 3) Riconoscimento come fornitore accreditato D.Lgs. n. 124 del 7 luglio D.Lgs. n. 124 del 25/6/ D. Lgs. n 151 del 19 maggio D.M. 9 agosto Art. 19 del D.Lgs. 214/ D.M. 14/04/97 26

27 Chi è il fornitore accreditato? Qualsiasi persona, fisica o giuridica, che esercita almeno una di queste attività: riproduzione, produzione, conservazione e/o condizionamento, importazione e commercializzazione. Che requisiti e obblighi devono possedere i Fornitori accreditati? Oltre agli obblighi previsti per i soggetti autorizzati e/o iscritti al RUP i fornitori accreditati debbono: a) individuare e tenere sempre sotto controllo i punti critici dei vari processi produttivi ed in particolare eseguire un accurato controllo: della buona qualità dei materiali iniziali; della corretta esecuzione delle principali operazioni colturali (semina, trapianto, invasettamento, e collocamento a dimora); della conformità dei vegetali prodotti o commercializzati alle vigenti norme sul passaporto delle piante secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 214/2005; del piano e del metodo di coltivazione; della corretta esecuzione delle cure colturali generali; della corretta esecuzione delle operazioni di moltiplicazione; delle operazioni di raccolta; dell efficacia delle misure di profilassi adottate; dell esecuzione e razionalità dei trattamenti fitosanitari effettuati; dell efficienza dell imballaggio; del corretto immagazzinamento; delle corrette tecniche di trasporto; dell efficienza degli uffici amministrativi. b) prelevare, se necessario, campioni da analizzare in un laboratorio accreditato dal SFR; c) informare il Servizio fitosanitario regionale della presenza degli organismi nocivi elencati negli standard tecnici emanati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; d) annotare su appositi registri: 27

28 materiali prodotti, acquistati o ceduti (registro dei documenti di commercializzazione che può essere integrato al registro dei passaporti); comparsa di sintomi di malattie e dei trattamenti effettuati; campionamenti delle analisi e relativi risultati; composizione della partita: assicurare che i lotti di materiali di moltiplicazione siano identificabili e tenuti separati durante la produzione. STATO SANITARIO DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE Differenza tra parassita da quarantena e qualità La normativa fitosanitaria riguarda gli organismi regolamentati dal D. Lgs. 214/05 che vengono comunemente indicati come organismi nocivi da quarantena; la normativa che riguarda le norme di qualità CAC riguardano i cosiddetti organismi di qualità. si definisce PARASSITA DA QUARANTENA quell organismo nocivo di importanza economica che non è ancora presente o se è presente non è ancora diffuso su tutto il territorio ed è attivamente controllato e combattuto. La dizione organismo nocivo include qualsiasi forma di vita animale o vegetale, o qualsiasi agente patogeno, dannoso o potenzialmente dannoso alle piante e/o ai loro prodotti (parassita a tolleranza zero); si definisce PARASSITA DA QUALITA quell organismo nocivo di importanza economica che compromette la qualità commerciale del vegetale (parassita sostanzialmente esente dai materiali di moltiplicazione). 28

29 Quali sono i requisiti e le caratteristiche di qualità che devono avere le piante e i materiali di moltiplicazione all atto della commercializzazione?: CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL MATERIALE VIVAISTICO VARIETA (deve corrispondere con quella richiesta dall agricoltore) SANITA (assenza di organismi nocivi da quarantena e di qualità) VIGORE E DIMENSIONI SODDISFACENTI Requisiti fitosanitari devono essere esenti dai parassiti di qualità indicati negli allegati dei DD.MM. del 14/04/1997 e D.M. 08/08/2000; devono essere esenti dai parassiti di quarantena previsti dalla normativa fitosanitaria già in vigore sul Passaporto delle piante CE; altri parassiti o malattie non indicate dalle precedenti normative non devono essere presenti in quantità tale da pregiudicare l utilizzo finale della pianta. Requisiti di identità varietale I materiali di moltiplicazione e le piante devono essere commercializzati con l indicazione della varietà a cui appartengono. Piante da orto: possono essere commercializzate soltanto se appartengono ad una varietà iscritta nel registro comunitario o nazionale o di un altro stato membro della U.E.. A tale proposito tutta la regolamentazione riguardante l iscrizione ai registri ufficiali è contemplata nella legislazione sulle sementi; Piante da frutto: Le varietà possono essere commercializzate solamente se rispettano almeno una delle seguenti condizioni: siano giuridicamente protette da una privativa; siano registrate ufficialmente nel registro nazionale o di un altro stato membro; siano comunemente note Piante ornamentali: le varietà possono essere commercializzate solamente se rispettano almeno una delle seguenti condizioni: siano iscritte nel registro nazionale; 29

30 siano brevettate o in corso di brevettazione; siano descritte in appositi elenchi tenuti dai fornitori, indicando gli elementi che differenziano le varietà dalle altre simili e il loro sistema di mantenimento. Requisiti fenologici Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all impiego per cui è destinato. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra steli, foglie e radici. Sementi, bulbi e bulbilli oltre a questi requisiti fenologici devono possedere una facoltà germinativa soddisfacente. Chi non si deve accreditare come fornitore? Sono esonerati dall accreditamento e dall emissione del documento di commercializzazione (DDC): coloro che producono e vendono a persone o acquirenti non professionalmente impegnati; i commercianti al dettaglio; i piccoli coltivatori che producono e vendono la totalità della produzione nell ambito del territorio provinciale o delle provincie limitrofe ad acquirenti non professionalmente impegnati; i vivaisti orticoli che producono piante per hobbisti anche se vendute tramite commercianti al minuto; i commercianti di piante ornamentali la cui attività si limita alla sola distribuzione di tali piante prodotte e confezionate al di fuori del proprio stabilimento; le ditte sementiere di specie orticole, in quanto sottoposte a specifica regolamentazione della legge 25/11/71 n Documento di commercializzazione (DDC) E il documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna il materiale vegetale e ne attesta la rispondenza ai requisiti fissati dalla normativa. Deve contenere le seguenti informazioni: Come è fatto il DDC 30

31 QUALITA CE ; ITALIA o I ; SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA TOSCANA CODICE FORNITORE (attribuito dal Servizio Fitosanitario); NOME DEL FORNITORE o RAGIONE SOCIALE; N (identificativo del documento) DI SERIE, DI SET TIMANA O DI PARTITA; DATA DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO; GENERE E SPECIE (nome comune) DENOMINAZIONE DELLA VARIETA E DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO; QUANTITA ; CATEGORIA (solo per i fruttiferi): C.A.C o V.F. (Virus Free) o V.T. (Virus Tested) NOME DEL PAESE DI PROVENIENZA (se proveniente da Paesi Terzi) Non è obbligatoria l emissione di un apposita etichetta: i dati previsti dal DDC possono essere indicati nei documenti che accompagnano la merce (documento di trasporto o fattura accompagnatoria) e debitamente integrati con i dati riportati nei documenti commerciali (ragione sociale del produttore, data di emissione del documento, quantità, genere e specie, denominazione della varietà e del portainnesto). Nel caso di vegetali soggetti anche alla normativa sul passaporto delle piante, questo documento può essere integrato solo con i dati mancanti (qualità CE e identificazione varietale e del portainnesto) a condizione che questi ultimi siano chiaramente distinguibili. Quando si deve emettere I materiali ceduti o commercializzati devono essere accompagnati dal DDC, che deve sempre giungere all utilizzatore finale quando questi è professionalmente impegnato nella coltivazione. Quando il fornitore-produttore cede il materiale ad intermediari (commercianti o altra figura) deve apporre il DDC sulla minima unità commerciale che raggiungerà l utilizzatore finale. Per le sementi di piante ornamentali e da frutto è valido come DDC il cartellino previsto dalla normativa sulle sementi, integrato con le indicazioni previste dai decreti di commercializzazione. 31

32 Quando si tratta di materiali certificati (virus esenti o virus controllati) il cartellino della certificazione costituisce il DDC e dovrà essere integrato con i dati previsti (nome e numero del fornitore e anno di produzione). Etichetta sostitutiva al DDC Fornitori, commercianti, piccoli coltivatori che vendono vegetali a consumatori non professionalmente impegnati, in alternativa al DDC devono apporre un etichetta o un timbro contenente le seguenti informazioni: dati dell azienda fornitrice specie botanica varietà. FAC-SIMILE DI ETICHETTA SOSTITUTIVA DITTA.... SEDE... GENERE E SPECIE VARIETÀ..... FRUTTIFERI Le norme che regolamentano la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione di piante da frutto e piante da frutto destinate alla produzione di frutti sono: D. Lgs n. 124 del 25 giugno 2010 Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutteti e il D.M. 14 aprile Ai sensi di queste normative tutte le piante da frutto elencate nell ALLEGATO 3 devono essere sempre accompagnate dal documento di commercializzazione. Unica eccezione può essere effettuata per i Citrus prodotti nella nostra regione in quanto considerate piante coltivate in vaso destinate a rimanere in vaso. FAC-SIMILE DI DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (FRUTTIFERI) QUALITÀ CE PAESE DI ORIGINE: ITALIA SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA CODICE FORNITORE N (sigla della provincia/09/n. autorizzazione. Es.: LI/09/0000) DITTA. SEDE.... NUMERO di serie o di lotto.. DATA

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