TABELLA n. 9: La Denuncia Inizio Attività (DIA), L. 241/90 e s.m. L art. 19, L. 241/90 e s.m.

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1 TABELLA n. 9: La Denuncia Inizio Attività (DIA), L. 241/90 e s.m. L art. 19, L. 241/90 e s.m. L. 241/90 L. 241/90 modificata dalla L. 127/97 LEGGI L. 7 agosto 1990, n. 241, L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai di diritto di accesso ai documenti amministrativi. documenti amministrativi. L. 241/90 modificata dalla L. 340/00 L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. L. 241/90 modificata dalla L. 15/05 L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. L. 241/90 modificata dalla L. 80/05 L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Dichiarazione di inizio attività (DIA) Art Con regolamento adottato ai sensi del comma secondo dell articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo L. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Art In tutti i casi in cui l esercizio di un attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle L. 24 novembre 2000, n. 340, Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione Art In tutti i casi in cui l esercizio di un attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle L. 11 febbraio 2005, n. 15, Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa. Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività) 1. In tutti i casi in cui l esercizio di un attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle L. 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali. Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l esercizio di 1 L art.19, L.241/90 è stato sostituito dall art.2, Legge 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica. Pagina 1 di 23

2 parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l esercizio di un attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell attività stessa da parte dell interessato all amministrazione competente. In tali casi spetta all amministrazione competente verificare d ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dalla amministrazione stessa. concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall autocertificazione dell esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall autocertificazione dell esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall autocertificazione dell esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e sostituito da una dichiarazione dell interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano Pagina 2 di 23

3 conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall amministrazione stessa. conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall amministrazione stessa. conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall amministrazione stessa. attestati in documenti già in possesso dell amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti. 3. Ai fini dell adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del consiglio di stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. decorso tale termine, il governo procede comunque all adozione dell atto. 2. L attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all amministrazione competente. Contestualmente all inizio dell attività, l interessato ne dà comunicazione all amministrazione competente. 3. L amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di Pagina 3 di 23

4 autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21- nonies. Nei casi in cui la legge prevede l acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all interessato. 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l inizio dell attività e per l adozione da parte dell amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa all applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L applicazione dell art. 19, L. 241/90 e s.m. nelle REGIONI Pagina 4 di 23

5 REGIONI Abruzzo Basilicata Calabria Normativa L.R. 23 aprile 1992, n. 12, Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell attività amministrativa. Note Dichiarazione di inizio attività (DIA) Nota: La scheda di rilevazione inviata dalla Regione non riporta riferimenti normativi regionali in merito all art. 19, L. 241/90. Dal Questionario di approfondimento (tab. 5) risulta che la Regione non ha legiferato in materia di procedimento amministrativo, pertanto si applica la L.241/90 come modificata dalla L. 340/00. Art. 6 (Accertamenti, certificazioni, autorizzazioni.) 3. Con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio regionale, su proposta della giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuati nelle materie di competenza regionale i casi e i modi in cui: a) a norma dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività subordinata ad atto autorizzativo può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa, da parte dell'interessato, all'organo regionale o locale competente; (...) L.R. 4 settembre 2001, n. 19, Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Art. 26 (Attività private subordinate a denuncia preventiva. Silenzio assenso) 1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla - osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla Pubblica Amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. 2. Nei casi di cui al comma 1, spetta al responsabile del procedimento, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei Pagina 5 di 23

6 presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato, per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, il responsabile del procedimento può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi, entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 4. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 3, il parere delle Commissioni consiliari deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede comunque all'adozione dell'atto. REGIONI Campania Emilia-Romagna Friuli Venezia Giulia Normativa L.R. 6 settembre 1993, n. 32, Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso. Delib. G.R. 13 giugno 2005, n. 863, Indicazioni ai L.R. 20 marzo 2000, n. 7, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. Pagina 6 di 23

7 Note Nota: In merito alla risposta fornita dalla Regione sul Questionario di approfondimento (tab. 5), risulta che si applica la L. 241/90 come modificata dalla L. 340/00. Comuni relativamente alle modalità di applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 come modificato dalla legge n. 80 del Dichiarazione di inizio attività (DIA) Nota della Regione: La Regione è in attesa dell approvazione da parte del Consiglio regionale della Delib.G.R. del 5 gennaio 2006, n. 20, di approvazione della proposta di regolamento avente ad oggetto la Disciplina della trasparenza nell attività amministrativa e dell accesso agli atti. Art. 23 (Attività private subordinate a denuncia preventiva o a silenzio assenso) 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina: a) i casi in cui l'esercizio di un' attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di assenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all' Amministrazione competente; b) i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di assenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del rispettivo procedimento. 2. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d' ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e, se del caso, disporre con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, o l'annullamento dell'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta Art. 27 (Denuncia di inizio di attività e silenzio-assenso) 1. I casi nei quali trovano applicazione l'articolo 19, come sostituito dall'articolo 2 della legge 537/1993, e l'articolo 20 della legge 241/1990 sono individuati dalle leggi di settore. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in materia ambientale, paesaggistica o sanitaria. Nota della Regione: L art. 19, come modificato dalla L. 80/05, prevede un particolare tipo di procedimento semplificato ed accelerato: il soggetto comunica che inizierà una attività e decorsi 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione dovrà necessariamente inoltrare una seconda comunicazione avviando l attività stessa. Nei 30 gg. successivi l amministrazione potrà comunque vietarne la prosecuzione con un intervento di chiusura dell attività che può intervenire in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti. Si tratta in realtà di una soluzione più macchinosa rispetto a quella sino ad ora vigente. Il testo dell art.19 infatti è stato emendato, per un verso, nel senso di prevedere un intervallo di tempo tra la Dichiarazione e l effettivo avvio dell attività, e per un altro, nel senso di inserire anche talune fattispecie concessorie (quelle non costitutive) e di eliminare la previsione che escludeva la DIA in presenza di Pagina 7 di 23

8 attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 3. In relazione alla previsione della lettera a) del comma 1 l'atto del Consiglio regionale indica i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti. 4. La disciplina di cui alla lettera a) del comma 1 si applica nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell' Amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinare, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e della salute dei cittadini. valutazioni tecnico discrezionali. Essa riguarda tutta l attività non implicata dall esercizio di discrezionalità amministrativa, ed anche se siano necessarie attestazioni di natura tecnica. Il legislatore ne aumenta però anche i limiti, infatti ai limiti e contingenti complessivi si aggiunge la presenza di specifici strumenti di programmazione settoriale e viene poi esclusa la DIA per gli atti rilasciati dalla PA in specifiche materie. Va detto comunque che tale istituto è stato oggetto di ampia discussione in dottrina e di numerosi interventi giurisprudenziali soprattutto in ambito edilizio e che oggi, a fronte della nuova formulazione, non è esente da critiche. Premesso un tanto si osserva che il testo unico regionale (art. 27) prevede l applicazione della DIA in Regione facendo un richiamo statico all art. 19, L. 241/90, come sostituito dall art. 2, L. 37/93, e rinviando alle leggi di settore il compito di individuarne i casi di applicazione. Nota della Regione: La l.a), co.1, art. 23 della legge regionale rimanda ad un atto del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, la determinazione dei casi di Denuncia di inizio attività. Delib. G.R. 863/05 La giunta delibera: - di dare indicazione ai Comuni affinché i rinvii operati all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 3, della L.R. n. 14 del 2003 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) vengano interpretati come rinvii materiali o statici, continuando pertanto ad essere relativi alla formulazione del citato art. 19 quale essa era al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 14 del 2003; - di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. REGIONI Lazio Liguria Lombardia Normativa L.R. 22 ottobre 1993, n. 57, Norme generali per lo L.R. 6 giugno 1991, n. 8, Norme in materia di L.R. 30 dicembre 1999, n. 30, Norme in materia di Pagina 8 di 23

9 svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa. procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi. L.R. 22 luglio 2002, n. 15, Legge di semplificazione Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione. L.R. 1 febbraio 2005, n. 1, Interventi di semplificazione Abrogazione di leggi e regolamenti regionali Legge di semplificazione Pagina 9 di 23

10 Note Nota dal Questionario di approfondimento (tab. 5): Brevi considerazioni sul quadro normativo regionale e sulla potestà regolamentare degli enti locali. Il legislatore regionale con la L.R. 57/93 ha dettato, conformandosi ai principi fondamentali dalla legge statale 241/90, le norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell attività amministrativa. Tale legge, nell arco del medesimo anno (2002), è stata oggetto di ripetuti interventi modificativi che ne hanno stravolto la portata, nel tentativo di demandare alla fonte regolamentare, di rango secondario, la disciplina sostanziale della materia. In primis, è stata, nel suo complesso, abrogata - fatti salvi i diritti già maturati ai sensi della medesima legge - dall art. 43, L.R. 6/02, Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale che nel contempo, agli artt. 30, co. 1, l.n) e 39, co. 1, l.m) ha demandato, tra l altro, ai regolamenti di organizzazione, rispettivamente della Giunta e del Consiglio, la disciplina dello svolgimento del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, direttamente in attuazione dei principi contenuti nella L. 241/90 e s. m. La L.R. 8/02, Legge finanziaria regionale per l esercizio 2002 ha, poi, disposto la reviviscenza della legge precedentemente abrogata. Infine, la L.R. 22/02, Modifiche alle leggi regionali 22 ottobre 1993, n. 57 Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della giunta e Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, operando una sorta di delegificazione, ha abrogato una serie di disposizioni della L.R. 57/93, con efficacia differita alla data di entrata in vigore dei citati regolamenti regionali di organizzazione di cui agli artt. 30 e 39, L.R. 6/02, rimettendo, quindi, alla fonte regolamentare, corrispondentemente, la disciplina sostanziale degli istituti previsti dalle norme di legge soppresse. Ciò premesso in merito all evoluzione della normativa regionale in tema di procedimento amministrativo, per Pagina 10 di 23

11 Dichiarazione di inizio attività (DIA) quanto concerne la potestà regolamentare degli Enti locali in materia, si osserva quanto segue. Preliminarmente, occorre richiamare l art. 4, L. 131/03, Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che nel disciplinare la potestà normativa degli Enti locali in attuazione degli artt. 114, co. 2 e 117, co. 6, Cost., ha riservato, nel co. 4, alla fonte regolamentare la disciplina dell organizzazione, dello svolgimento nonché della gestione delle rispettive funzioni, fornendo così un interpretazione estensiva del dettato costituzionale, che non riconduce espressamente la gestione delle funzioni attribuite agli Enti locali alla potestà regolamentare degli stessi. Art. 23 (Verifica d'ufficio dei requisiti di legge) 1. Con i regolamenti di cui all'articolo 39 sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso regionale, comunque denominato, può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione alla struttura competente di apposita denuncia da parte dell'interessato, ovvero dopo il decorso dalla denuncia stessa di un termine prefissato per categorie di atti in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti. 2. Nei casi di cui al comma 1 spetta al responsabile del procedimento verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge ed eventualmente proporre, o adottare se ne abbia la competenza, provvedimento motivato contenente l'ordine di cessare l'attività e di rimuovere i suoi effetti, a meno che l'interessato, ove ciò sia possibile, non conformi la situazione alla normativa vigente entro il termine all'uopo prefissatogli. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione regionale dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza alcun obbligo di effettuare prove selettive o attitudinali, non siano previsti limiti o Art. 21 (Attività private subordinate a rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altri atti di consenso) 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi spetta alla struttura competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la Art. 25, L.R. 30/99 (Silenzio assenso e denuncia di inizio attività) 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con legge a determinare, in relazione alle funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni indicate all'articolo 2, i casi in cui trovano applicazione le fattispecie contemplate dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del Nelle ipotesi di denuncia di inizio attività la legge individua i casi in cui l'attività può essere intrapresa immediatamente dopo la presentazione della denuncia ovvero dopo il decorso di un termine prefissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti. 3. La disciplina relativa alla denuncia di inizio attività non si applica quando l'esercizio dell'attività stessa possa recar danno a valori storico-artistici o ambientali oppure comportare pericolo per la salute dei cittadini. 4. I casi di cui al comma 3 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente. Art. 3, L.R. 15/02 (Denuncia di inizio attività) 1. Nei casi indicati dall'allegato B alla presente legge, Pagina 11 di 23

12 contingenti complessivi per il rilascio dell'atto stesso e comunque non possa derivarne pregiudizio alla tutela dei valori storico - artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro. 4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo. rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Con regolamento sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 1 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali. 3. Con regolamento sono anche determinati i casi in cui la domanda di rilascio di un'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine che viene fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, la struttura competente promuove l'annullamento dell'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 4. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo. Art. 22 (Dichiarazioni dell'interessato) 1. Con la denuncia o con la domanda di cui all'art. 21, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti di legge o la sanatoria prevista dallo stesso art. 21. in cui l'esercizio di una attività è subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, l'atto di consenso s'intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente. L'attività può essere intrapresa immediatamente dopo la presentazione della denuncia ovvero, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti, dopo il decorso del termine stabilito dall'allegato B per singole categorie di atti. 2. La denuncia deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente comprovati dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste, e deve essere corredata dalla documentazione eventualmente richiesta per lo svolgimento dell'attività. 3. L'amministrazione competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro lo stesso termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti prodotti, ovvero la sospensione dell'attività accompagnata dall'intimazione di un termine affinché l'interessato provveda a conformare detta attività ed i suoi effetti alla normativa vigente. Trascorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, l'amministrazione dispone il divieto di prosecuzione dell'attività. Pagina 12 di 23

13 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione regionale o in difformità di esso saranno applicate anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi dell'art. 21 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. REGIONI Marche Molise Piemonte Normativa L.R. 31 ottobre 1994, n. 44, Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività Amministrativa regionale. Note Nota della Regione: Si applica la L. 241/1990. Denuncia di inzio attività (DIA) Art. 14 (Denunce sostitutive, silenzio accoglimento) 1. Con regolamento regionale, da adottarsi su proposta della giunta regionale entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, sono individuati nelle materie di competenza regionale i casi in cui, a norma dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l esercizio di un attività subordinata ad atto autorizzativo, secondo le leggi vigenti, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell attività stessa, da parte dell interessato, all organo regionale o locale competente. L.R. 4 luglio 2005, n. 7, Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi. Art. 27 (Silenzio-assenso e dichiarazione di inizio attività) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, a disciplinare i casi in cui trovano applicazione le fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 della L. n. 241/1990, come da ultimo modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n Il regolamento di cui al comma 1 viene adottato in conformità ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali; b) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso i diversi uffici regionali; c) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti; d) rispetto della potestà regolamentare degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti. Nota della Regione: Pagina 13 di 23

14 Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, trovano applicazione le disposizioni vigenti. REGIONI Puglia Sardegna Sicilia Normativa L.R. 22 agosto 1990, n. 40, Norme sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa. L.R. 30 aprile 1991, n. 10, Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa. L.R. 26 marzo 2002, n. 2, Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno Note Nota della Regione: La Regione Puglia non ha emanato norme dopo l entrata in vigore della L. 241/90 e s. m.: risulta pertanto applicata la normativa statale in materia. Nota della Regione: La normativa regionale manca delle disposizioni in materia di DIA e di Silenzio assenso. Relativamente alla prima, si precisa però che, per la sola materia edilizia, esiste l art. 14bis, L.R. 23/85, che disciplina appunto la Denuncia di inizio attività. D.P. Reg. 29 giugno 2005, Approvazione dell'elenco delle categorie economiche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 24, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Nota della Regione: In generale, si precisa che la normativa regionale in vigore risale al Sino ad oggi non si è proceduto ad alcuna modifica. Alla luce di tale considerazione si vuole far rilevare la portata innovativa (per il periodo di emanazione) di numerose disposizioni. Si precisa che il Servizio riforma della Regione e revisione legislativa dell Assessorato Affari Generali della Regione Sardegna ha elaborato una bozza di disegno di Testo unico delle norme sul rapporto tra i cittadini e l amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell attività e dei procedimenti amministrativi, che raccoglie, innovandole anche alla luce delle modifiche introdotte alla L. 241/90 dalla L. 15/05 e dalla L. 80/05, le preesistenti leggi regionali in materia, e, nell ottica della semplificazione legislativa, include materie strettamente connesse tra loro in un quadro integrato e unitario di norme. Tale bozza sarà presto presentata in Giunta per essere formalizzata in disegno di legge. Denuncia di Art. 22 Pagina 14 di 23

15 inzio attività (DIA) 1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata, subordinata ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o ad altri atti di consenso dell'amministrazione, comunque denominati, possa essere iniziato previa denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato, sia immediatamente dopo la denuncia che dopo il decorso di un termine dalla presentazione della stessa, l'amministrazione competente, a seguito della denuncia, verifica di ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e dispone, ove ritenuto necessario, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la eventuale rimozione degli effetti della stessa già prodottisi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda a conformare l'attività, ed i relativi effetti, alla normativa vigente entro il termine indicato dall'amministrazione, che in ogni caso non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di consenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, indipendentemente dall'esperimento di indagini particolari o di prove al riguardo, e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell'atto di consenso, purché in ogni caso siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'esercizio dell'attività possa arrecare pregiudizio alla tutela dei beni e valori storico - artistici ed ambientali, nonché alla salute dei cittadini. 4. I casi di cui al comma 3 saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore Pagina 15 di 23

16 regionale competente. Art. 14, L.R. 2/02 (Semplificazione procedure) 1. Trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione sono sostituiti da una comunicazione di inizio attività da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, indirizzata all'amministrazione competente. La comunicazione è resa nei modi e nelle forme regolamentati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Restano validi ed esecutivi le norme di legge e tutti gli atti amministrativi vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di ambiente, della salute pubblica, della tutela del lavoro e della sicurezza pubblica, nonché quelli concernenti la realizzazione di grandi centri commerciali di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Il legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione è tenuto a fornire tutta la documentazione che è richiesta una sola volta dall'amministrazione competente; il legale rappresentante è responsabile di ogni violazione delle norme, degli atti amministrativi e di ogni altra disposizione che disciplina l'inizio dell'attività, con esclusione degli errori formali. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro novanta giorni, su proposta dell'assessore regionale competente, sono individuate le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 che risultino in contrasto con il presente comma, nonché ogni altra disposizione incompatibile con lo stesso. Art. 1, D.P. Reg. 29 giugno 2005 Pagina 16 di 23

17 Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, giusta quanto disposto dal comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è approvato l'elenco delle categorie economiche rientranti nella previsione della legge, allegato sotto la lettera A del presente decreto. Il predetto elenco potrà essere modificato sulla base di successive rilevazioni di categorie. Art. 2, D.P. Reg. 29 giugno 2005 Le amministrazioni competenti procederanno all'acquisizione delle comunicazioni - presentate dai legali rappresentanti dell'impresa richiedente - che consentano di conoscere: 1) Nome, cognome, data di nascita, residenza del comunicante. Qualora il sottoscrittore della comunicazione operi quale legale rappresentante di una società, associazione, ente di qualsiasi genere, dovrà essere indicata la ragione sociale, la sede, la data di costituzione e l'oggetto sociale risultante dallo statuto e/o dall'atto costitutivo. 2) Codice fiscale e/o partita IVA del soggetto (persona fisica o giudirica) che avvia l'attività economica. 3) Settore di attività economica, nel quale l'interessato intende operare, riferito alle categorie indicate nell'allegato A al presente decreto. 4) L'iniziativa che si intende avviare, attraverso una relazione che la descriva e che indichi la sede operativa dove sarà svolta l'attività ed il titolo in base al quale si dispone della sede. Il comunicante dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche in ordine alla inesistenza di circostanze ostative all'avvio dell'attività. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000. Alla comunicazione possono essere allegati certificazioni, perizie giurate sostitutive di accertamenti tecnici ed ogni altro documento che l'interessato riterrà utile. Pagina 17 di 23

18 Art. 3, D.P. Reg. 29 giugno 2005 Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della comunicazione acquisita, l'amministrazione verifica se sussiste l'esigenza di ulteriore documentazione, che viene richiesta all'interessato una sola volta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. La richiesta di cui al presente articolo non sospende l'attività avviata o l'avvio dell'attività. Art. 4, D.P. Reg. 29 giugno 2005 Resta ferma la competenza di ciascuna amministrazione ad individuare, ove occorra, nuove procedure alternative a quelle finora seguite in via ordinaria, informandone gli organi di vigilanza, ai fini della omogeneizzazione delle procedure stesse. Vedi anche All. A, D.P. Reg. 29 giugno 2005 (Attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 17) (Fonte: Istat - ATECO 2002). REGIONI Toscana Trentino Alto Adige: Provincia di Bolzano Trentino Alto Adige: Provincia di Trento Normativa Note Denuncia di inizio attività (DIA) L.R. 20 gennaio 1995, n. 9, Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti. Art. 58 (Denuncia in sostituzione del provvedimento) 1. Nei casi in cui, ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio di un'attività privata è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla - osta e altro atto amministrativo di consenso, comunque denominato, l'atto amministrativo previsto è sostituito L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art. 21 (Attività private soggette a denuncia di inizio) 1. Nel regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso L.P. 30 novembre 1992, n. 23, Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo. Art. 23 (Denuncia di inizio attività e silenzio assenso) 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nullaosta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, ad eccezione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistico- Pagina 18 di 23

19 con la denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato. 2. La disposizione di cui al primo comma non si applica nei casi in cui il rilascio dell'atto amministrativo di consenso è subordinato alla sussistenza di presupposti e requisiti, il cui accertamento comporta valutazioni discrezionali, anche tecniche, da parte dell'amministrazione nonché nei casi in cui è previsto un limite o un contingente complessivo in rapporto all'attività da consentire. 3. Sono altresì escluse dalla sostituzione le concessioni edilizie e le autorizzazioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, alla legge 29 giugno 1939, n e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985, n Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, con regolamento, individua i casi in cui al secondo comma, relativi agli atti di consenso previsti nell'ambito di procedimenti attinenti l'esercizio di funzioni amministrative nelle materie di attribuzione regionale ovvero delegate dallo Stato alla regione, anche se i procedimenti medesimi o singole loro fasi, sono attribuite o delegate alla competenza di enti locali. Art. 59 (Modalità) 1. Nella denuncia è attestata, da parte dell'interessato, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, con l'eventuale autocertificazione dell'esperimento delle prove effettuate per la verifica dei presupposti e dei requisiti medesimi. 2. Entro 60 giorni dal ricevimento, l'amministrazione verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, con provvedimento motivato e notificato all'interessato entro il medesimo termine. su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa provinciale, statale, regionale o comunitaria applicabile nelle materie di competenza provinciale e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo del lavoro. 4. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo. Nota: da: M. Bombardelli, La disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi: la legge provinciale di Bolzano 22 ottobre 1993, n. 17. in sp?pres_id=6040, dicembre 2002: La l.p. n. 17/93 prevede che l individuazione dei casi in cui è possibile ricorrere a questa modalità di semplificazione avvenga con un regolamento (comma 1), il quale deve specificare anche quali sono i casi in cui all attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della domanda e quelli in cui invece occorre attendere il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in territoriale, del patrimonio storico-artistico, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla struttura competente in via principale per il procedimento, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi spetta alla struttura competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal dirigente della struttura stessa. 2. La Giunta provinciale determina i casi in cui la disposizione di cui al comma 1 non si applica, in quanto il rilascio dell'atto di consenso dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali. 3. La Giunta provinciale determina i casi in cui la domanda di rilascio di autorizzazione, di licenza, di abilitazione, di nullaosta, di permesso o di altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità di procedimenti, dalla medesima deliberazione. In tali casi la struttura competente per il procedimento in via principale può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il Pagina 19 di 23

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