Guida per la gestione del rischio taglienti.

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1 Guida per la gestione del rischio taglienti. 1

2 Introduzione Il presente lavoro ha come obiettivo quello di fornire una guida pratica e operativa per capire ed applicare in maniera corretta e pratica, la nuova disciplina in materia di prevenzione delle ferite da taglio. La guida risulta divisa in due parti. Nella prima parte verranno analizzati in maniera sintetica e schematica i contenuti giuridici della nuova disciplina, nella convinzione che occorra partire dal dettato legislativo e soprattutto - dagli obiettivi che la legge si pone per poter applicare le prescrizioni previste in maniera efficace e non formale. Nella seconda parte invece, si forniscono strumenti pratici ed operativi per dare applicazione alle norme stesse, all interno dello studio odontoiatrico. E speranza di chi scrive che la lettura della presente guida possa rappresentare un ausilio utile e di facile comprensione. Avv. Silvia Stefanelli Esperta in Diritto Sanitario Studio Legale Stefanelli & Stefanelli << Sommario 2

3 Indice Sezione I Inquadramento giuridico 4 Profili comunitari 4 Profili nazionali 6 Profili di responsabilità 18 Sezione II Profili pratici 22 Il concetto di rischio 24 Identificazione del rischio e misure di protezione 26 I dispositivi di protezione individuale 28 L attività di formazione in materia di prevenzione delle ferite da taglio 30 Gestione del rischio appuntiti e taglienti 32 Il monitoraggio periodico del rischio 33 3

4 Sezione I In questa prima sezione si intende fornire un generale inquadramento giuridico alla materia, per evidenziare le situazioni di fatto da cui nasce la disciplina, gli obiettivi che si pone e le prescrizioni in essa contenute. Inquadramento giuridico - Profili comunitari La nuova disciplina relativa alla prevenzione delle ferite da taglio viene introdotta in ambito comunitario attraverso la direttiva 2010/32/UE. Più esattamente, attraverso tale atto, la Comunità Europea ha recepito - in forza dell art. 155 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TUFE) - l Accordo Quadro, intervenuto tra HOSPEEM (associazione Europea Datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e la FSESP (federazione sindacale europea dei servizi pubblici). Tale accordo tra le parti sociali, nasce dalla consapevolezza che gli addetti al settore sanitario sono i lavoratori a rischio di punture di ago e di ferite da taglio. Tali infortuni, sono potenzialmente pericolosi perché attraverso tale tipo di ferita, il soggetto può contrarre infezioni da agenti patogeni, presenti nel sangue (ossia virus, batteri, micosi e altri microrganismi). Tali agenti possono essere molto pericolosi per la salute dell uomo: oltre infatti ai più noti virus da immunodeficienza umana (HIV), da epatite di tipo B (HBV) o di tipo C (HCV), si stima che si possano contrarre più di venti ulteriori tipi di malattie a trasmissione ematica attraverso ferite da taglio in ambito sanitario. Tale dato appare inquietante se si considera un ulteriore elemento: secondo le stime effettuate da HOSPEEM e FSESP in Europa si verificano ogni anno circa 1 milione di ferite da puntura di ago. La vastità di agenti patogeni e l ampio numero di ferite da taglio in ambito sanitario, rendono senza dubbi gli operatori sanitari tra i soggetti più a rischio sotto questo profilo. Oltre ai soggetti che operano direttamente a contatto con il paziente, il rischio si estende anche a molti altri lavoratori ausiliari. << Sommario 4

5 La finalità della nuova disciplina è quindi quella di fornire prescrizioni per proteggere i lavoratori a rischio. Tale obiettivo è ben evidenziato nella Clausola 1 dell Accordo Quadro che così stabilisce: Il presente accordo quadro è finalizzato a: garantire la massima sicurezza possibile dell ambiente di lavoro; evitare ai lavoratori sanitari ferite provocate da ogni tipo di dispositivo medico tagliente (punture di aghi incluse); proteggere i lavoratori a rischio; definire un approccio integrato che includa la valutazione e la prevenzione dei rischi, la formazione, l informazione, la sensibilizzazione e il monitoraggio; porre in atto procedure di risposta e di follow-up. L accordo contiene poi una serie di prescrizioni piuttosto precise e dettagliate che devono andare ad inserirsi e svilupparsi secondo le indicazioni del Legislatore Comunitario nell ambito della disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Per chi fosse interessato ad approfondire la materia si consiglia la lettura dell intero Accordo HOSPEEM e la FSESP sul sito della Comunità Europea 5

6 Inquadramento giuridico - Profili nazionali Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA SERIE GENERALE Anno Numero 57 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 marzo 2014 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19. MINISTRI 3 marzo Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l accordo quadro, concluso da HOSPEEM tore del traf co e della mobilità nell asse auto- Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l emergenza determinatasi nel set- e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite stradale Corridoio V dell autostrada A4 nella tratta Quarto d Altino Trieste e nel raccordo da taglio o da punta nel settore ospedaliero e autostradale Villesse Gorizia. (14A01950)... Pag. 15 sanitario. (14G00031) Pag. 1 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20. Ministero della salute Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che DECRETO 25 febbraio modi ca la direttiva 2001/112/CE, concernente i Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell acqua minerale «Sacramora», in succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all alimentazione umana. (14G00032) Pag. 5 comune di Rimini. (14A01774) Pag. 16 La direttiva 2010/32/UE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 (GU 10 marzo 2014) che è entrato in vigore il 25 marzo Tale decreto, secondo i suggerimenti del legislatore comunitario, contiene nuove prescrizioni che vanno ad integrare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro. Più esattamente dopo il Titolo X-esposizioni agenti biologici, il legislatore ha deciso di introdurre un titolo specifico per la nuova materia: serito il seguen «TITOLO X-BIS PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO Art. 286-bis. Il nuovo titolo è composto di 6 norme. In questa sede, per completezza si è ritenuto di riportare le singole norme per esteso con un successivo breve commento. Art. 286-bis. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori. Art. 286 << Sommario 6

7 La norma chiarisce, senza ombra di dubbio, che sono considerati lavoratori (e sono quindi soggetti a cui la disciplina deve riferirsi) tutti i soggetti che operano per il datore di lavoro indipendentemente dal tipo di rapporto giuridico che intercorre. La disciplina precisa che sono ricompresi in tale nozione anche i subfornitori (vedi punto d a pagina 8). Quindi all interno di uno studio odontoiatrico tutti i soggetti che operano: igienisti, assistenti, odontoiatri collaboratori esterni (anche saltuari o occasionali). 7

8 Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA SERIE GENERALE Anno Numero 57 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 marzo 2014 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19. Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (14G00031) Pag. 1 DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20. Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modi ca la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all alimentazione umana. (14G00032) Pag. 5 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l emergenza determinatasi nel settore del traf co e della mobilità nell asse autostradale Corridoio V dell autostrada A4 nella tratta Quarto d Altino Trieste e nel raccordo autostradale Villesse Gorizia. (14A01950)... Pag. 15 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero della salute DECRETO 25 febbraio Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell acqua minerale «Sacramora», in comune di Rimini. (14A01774) Pag. 16 Sezione I Inquadramento giuridico Profili nazionali Art. 286-ter. De nizioni ria e i sub-fornito 1. Ai ni ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per: a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro; b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all esercizio di attività speci che nel quadro dell assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro; c) misure di prevenzione speci che: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani GAZZETTA UFFICIALE DEL dell operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento de nitivo; d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro. Art. 2 << Sommario 8

9 La norma introduce le definizioni utili per la corretta interpretazione ed applicazione della disciplina. In particolare viene qualificato come subfornitore ogni persona che in qualche modo operi in ambito sanitario in forza di contratti d opera. Quindi, solo a titolo di esempio, all interno di uno studio odontoiatrico potranno essere considerati subfornitori gli addetti alle pulizie che in qualche modo possono entrare in contatto con attrezzature da lavoro, aghi, bisturi, divaricatori ecc che possono procurare ferite da taglio. 9

10 Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA SERIE GENERALE Anno Numero 57 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 marzo 2014 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19. Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (14G00031) Pag. 1 DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20. Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modi ca la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all alimentazione umana. (14G00032) Pag. 5 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l emergenza determinatasi nel settore del traf co e della mobilità nell asse autostradale Corridoio V dell autostrada A4 nella tratta Quarto d Altino Trieste e nel raccordo autostradale Villesse Gorizia. (14A01950)... Pag. 15 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero della salute DECRETO 25 febbraio Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell acqua minerale «Sacramora», in comune di Rimini. (14A01774) Pag. 16 Sezione I Inquadramento giuridico Profili nazionali Art. 286-quater. Misure generali di tutela 1. Il datore di lavoro ha l obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare: a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti; b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all esercizio della professione e dell in uenza esercitata sui lavoratori dall ambiente di lavoro; c) a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all elaborazione delle politiche globali di prevenzione; d) a non supporre mai ines all he globali di prevenzione; d) a non supporre mai inesistente un rischio, applicando nell adozione delle misure di prevenzione un ordine di priorità rispondente ai principi generali dell articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al ne di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instaurando un appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti; f) a piani care ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati; g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al ne di evidenziare le cause sistemiche. Un attenzione particolare richiede il punto f) sulle iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione, formazione e monitoraggio. 2 << Sommario 10

11 La norma ripercorrendo la Clausola 4: Principi dell accordo Quadro indica le misure generali di tutela che il datore di lavoro deve porre in essere per prevenire le ferite da taglio. In sintesi: garantire la formazione dare al personale risorse per operare in condizioni di sicurezza adottare misure idonee elaborare una politica globale di prevenzione (cui devono partecipare anche i lavoratori e i loro rappresentanti) tenendo conto delle tecnologie più avanzate, dell organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all esercizio della professione promozione delle segnalazioni infortuni per evidenziare cause sistemiche 11

12 Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA SERIE GENERALE Anno Numero 57 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 marzo 2014 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19. MINISTRI 3 marzo Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l accordo quadro, concluso da HOSPEEM tore del traf co e della mobilità nell asse auto- Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l emergenza determinatasi nel set- e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite stradale Corridoio V dell autostrada A4 nella tratta Quarto d Altino Trieste e nel raccordo da taglio o da punta nel settore ospedaliero e autostradale Villesse Gorizia. (14A01950)... Pag. 15 sanitario. (14G00031) Pag. 1 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20. Ministero della salute Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che DECRETO 25 febbraio modi ca la direttiva 2001/112/CE, concernente i Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell acqua minerale «Sacramora», in succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all alimentazione umana. (14G00032) Pag. 5 comune di Rimini. (14A01774) Pag. 16 Un valido aiuto per capire quali attività occorra porre in essere per adempiere a tale obbligo è fornito dalle Clausole 7 ed 8 dell Accordo quadro allegato alla Dir 2010/32/UE. Clausola 7: Informazione e sensibilizzazione Dal momento che gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati attrezzature da lavoro ai sensi della direttiva 89/655/CEE, oltre a fornire ai lavoratori le informazioni e istruzioni scritte di cui all articolo 6 della direttiva 89/655/CEE, il datore di lavoro: Sezione I Inquadramento giuridico Profili nazionali metterà in evidenza i differenti rischi, fornirà indicazioni sulla legislazione esistente, promuoverà buone pratiche di prevenzione e di notifica degli incidenti/degli infortuni, sensibilizzerà i lavoratori per mezzo di attività e di materiale promozionale in associazione con i sindacati di categoria e/o i rappresentanti dei lavoratori, fornirà informazioni sui programmi di sostegno disponibili. << Sommario 12

13 Clausola 8: Formazione Oltre alle misure di cui all articolo 9 della direttiva 2000/54/CE, sarà dispensata un adeguata formazione in merito alle politiche e alle procedure relative alle ferite da taglio o da punta, che riguarderà in particolare: l uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione, l istruzione dei neo-assunti e del personale temporaneo, la gestione dei rischi associati all esposizione al sangue e ai liquidi organici, le misure di prevenzione, tra cui norme di precauzione, sistemi di lavoro sicuri, corrette procedure di uso e smaltimento, importanza dell immunizzazione, conformemente alle procedure in vigore sul luogo di lavoro, le procedure di notifica, di risposta e di monitoraggio e la loro importanza, le misure da adottare in caso di ferite. I datori di lavoro devono organizzare e provvedere alla formazione obbligatoria dei lavoratori e dispensare dal lavoro coloro che devono parteciparvi. Tale formazione avrà luogo regolarmente e terrà conto dei risultati del monitoraggio, dell ammodernamento e dei miglioramenti. La norma raccomanda poi di non supporre mai che il rischio sia inesistente. 13

14 Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA SERIE GENERALE Anno Numero 57 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 marzo 2014 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI PRESIDENZIALI pr Art. 286-sexies. DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19. Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (14G00031) Pag. 1 DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20. Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modi ca la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all alimentazione umana. (14G00032) Pag. 5 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l emergenza determinatasi nel settore del traf co e della mobilità nell asse autostradale Corridoio V dell autostrada A4 nella tratta Quarto d Altino Trieste e nel raccordo autostradale Villesse Gorizia. (14A01950)... Pag. 15 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero della salute DECRETO 25 febbraio Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell acqua minerale «Sacramora», in comune di Rimini. (14A01774) Pag. 16 Sezione I Inquadramento giuridico Profili nazionali Art. 286-quinquies. Valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse. 2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle quali cazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l in uenza dei fattori connessi con l ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati. Art Misure di prevenzione speci che 1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate: a) de nizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di ri uti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l ef cacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; b) eliminazione dell uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario; c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza; d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture; e) sorveglianza sanitaria; f) effettuazione di formazione in ordine a: 1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza; 2) procedure da attuare per la noti ca, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione; << Sommario 14

15 L art. 286-sexies indica le Misure di prevenzione specifiche. In sintesi la norma prevede obblighi in relazione: procedure per eliminazione dispositivi (DM) taglienti e rifiuti contaminati eliminazione dell utilizzazione, ove non strettamente necessario DM con meccanismi di protezione divieto immediato del reincappucciamento sorveglianza sanitaria formazione specifica informazione specifica procedure in caso di ferite monitoraggio per implementare e migliorare le misure di prevenzione Anche in questo caso la violazione di tale norma prevede l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da euro a 7.014,40 euro. 15

16 Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA SERIE GENERALE Anno Numero 57 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 marzo 2014 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19. Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (14G00031) Pag. 1 DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20. Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modi ca la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all alimentazione umana. (14G00032) Pag. 5 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l emergenza determinatasi nel settore del traf co e della mobilità nell asse autostradale Corridoio V dell autostrada A4 nella tratta Quarto d Altino Trieste e nel raccordo autostradale Villesse Gorizia. (14A01950)... Pag. 15 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero della salute DECRETO 25 febbraio Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell acqua minerale «Sacramora», in comune di Rimini. (14A01774) Pag. 16 Sezione I Inquadramento giuridico Profili nazionali 3) pro lassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio. g) informazione per mezzo di speci che attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini ef caci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro; h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per: 1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la pro lassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l assistenza psicologica; 2) assicurare la corretta noti ca e il successivo monitoraggio per l individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il veri carsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore. Art. 28 << Sommario 16

17 17

18 Inquadramento giuridico - Profili di responsabilità La violazione degli obblighi sopra descritti comporta la possibile applicazione di sanzioni penali. Più esattamente l art. 286-septies del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l applicazione delle seguenti sanzioni schematizzate nella tabella che segue. Articolo violato Fattispecie sanzionata Sanzione 286-quinquies Mancata valutazione Arresto da tre a sei mesi o ammenda da a del rischio 7.014,40 euro 286-sexies Mancata adozione delle misure specifiche Arresto da tre a sei mesi con l ammenda da euro a 7.014,40 euro Oltre alle specifiche sanzioni penali applicabili in caso di diretta violazione degli obblighi legislativi riportate nello schema sopra - possono configurarsi ulteriori paralleli profili di responsabilità. In generale infatti, nel caso in cui il datore di lavoro violi le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (mancata valutazione dei rischi, mancata informazione, mancata adozione di misure di prevenzione idonea), si possono configurare ulteriori profili di responsabilità civile e penale. Si riportano solo a titolo di esempio alcune sentenze. << Sommario 18

19 Responsabilità civile del datore di lavoro Cassazione civile sez. lav. 12 marzo 2013 n Ai fini dell accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art c.c. - la quale non configura un ipotesi di responsabilità oggettiva -, la Corte ha confermato la responsabilità del datore di lavoro, atteso che, in applicazione del principio suesposto, il datore di lavoro non aveva dimostrato di avere adottato tutte le misure necessarie per evitare infortuni, misure che, in ogni caso, dovevano essere predisposte e rivelarsi efficaci anche per evitare che eventuali malori che avessero interessato lavoratori operanti nell azienda potessero causare agli stessi lesioni alla loro integrità fisica, dovendo l obbligo di prevenzione riguardare anche eventi estranei alla dinamica lavorativa purché prevedibili in relazione alla normalità di incidenza in ambito lavorativo anche di un tale tipo di fattori accidentali). Responsabilità penale del datore di lavoro per lesioni penali Cassazione penale sez. IV 27 novembre 2013 n In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell ambiente di lavoro, indipendentemente dall esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è configurabile l ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., con conseguente perseguibilità d ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art u.c., cod. pen., purché sussista tra siffatta violazione e l evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l incidente verificatosi. 19

20 Cassazione penale 4397/2001 Anche il lavoratore è destinatario iure proprio della normativa antinfortunistica. In particolare, è imposto al lavoratore l obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni (art. 20, comma 1, d.lg. n. 81/08), nonché quello di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (art. 20, lett. b) e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione (art. 20, lettera d). Si tratta di obblighi cautelari specifici, la cui violazione integra un addebito a titolo di colpa specifica, che incidono nella determinazione del concorso di colpa della vittima. Sezione I Inquadramento giuridico Profili di responsabilità << Sommario 20

21 Preme inoltre precisare che anche il lavoratore è soggetto attivo della disciplina. Come tale, anche il lavoratore può essere considerato responsabile (o meglio: corresponsabile ) dell infortunio che si verifica sul luogo di lavoro. In questo senso vi sono sentenze che hanno riconosciuto una responsabilità del lavoratore per non essersi correttamente formato (pur in presenza di una formazione da parte del datore dei lavoro) e non aver seguito le indicazioni del datore di lavoro. 21

22 Sezione II Profili pratici Chiarito quanto sopra, si passa ora ad analizzare le specifiche problematiche pratiche circa l applicazione della disciplina nel settore odontoiatrico. Non vi è dubbio, infatti, che lo studio odontoiatrico e/o la struttura odontoiatrica siano luoghi o ambienti sanitari nei quali sussiste il rischio di ferite da taglio. Ne consegue l obbligo per il datore di lavoro - che può essere il titolare dello studio o il rappresentante legale della società che gestisce la struttura - di porre in essere gli adempimenti previsti dalla nuova disciplina. Nella presente sezione dunque si analizzeranno i profili pratici di applicazione. Come visto sopra il datore di lavoro deve: aggiornare ed integrare la valutazione del rischio alla luce della nuova disciplina adottare le misure di prevenzione specifiche svolgere l attività di formazione ed informazione del soggetti a rischio (anche i subfornitori) svolgere un attivita di monitoraggio che consenta di migliorare le misure di prevenzione << Sommario 22

23 Il primo aspetto che il titolare dello studio odontoiatrico (in qualità di datore di lavoro) dovrà affrontare è senza dubbio il concetto di rischio collegato alle ferite da taglio. Identificato il rischio si passerà quindi a stabilire le misure di gestione, riduzione e/o eliminazione del rischio stesso. 23

24 Il concetto di rischio I lavoratori che operano nello studio odontoiatrico o nella strutture odontoiatrica, utilizzano diverse attrezzature per lo svolgimento del loro lavoro, oggetti o strumenti appuntiti e/o taglienti che possono tagliare, pungere e infettare. Sezione II Profili pratici Si tratta a titolo di esempio non esaustivo di: divaricatori tiralembi aghi da sutura e da anestesia bisturi specilli, sonde e courette anello di rame tubofiala forbici scollaperiostio ed escavatori inserti per attrezzature chirurgiche e micromotori L utilizzo di tali attrezzature espone a pericolo e potenziale rischio. Come si misura detto rischio? Secondo la norma tecnica UNI EN ISO il rischio è l esposizione potenziale a un evento indesiderato. Il livello di rischio è dato dalla frequenza con cui è possibile che l evento indesiderato accada e dalla gravità dei danni che può comportare. << Sommario 24

25 La stessa norma fornisce altre indicazioni sotto illustrate - per poter identificare il rischio e gestirlo al meglio. Più esattamente il rischio va valutato anche alla luce degli ulteriori elementi relativi a: la percezione del rischio La percezione è un processo mentale di elaborazione e sintesi di sensazioni (Helmholtz) che avviene in 3 fasi: sensazione, organizzazione percettiva, identificazione e riconoscimento. L identificazione e riconoscimento dell esperienza percettiva, attinge al bagaglio di informazioni, credenze, motivazioni ed esperienze di vita vissuta. Codificata l esperienza percettiva attraverso la fase di identificazione e di riconoscimento, si adotta il comportamento che si ritiene adeguato alla gestione della situazione. rischio personale A seconda del tipo di personalità dell operatore, questi classificherà l esperienza percettiva in base ad una classe di rischio, secondo schemi cognitivi e schemi emozionali. Gli schemi cognitivi sono gruppi di concetti e conoscenze alle quali si attinge per dare significato all esperienza, mentre gli schemi emozionali attingono al bagaglio delle esperienze emozionali della persona e sono influenzati dalla percezione di sé. Un evento verrà percepito più o meno rischioso a seconda delle informazioni e conoscenze di cui si dispone ed a seconda degli schemi emozionali ed alla percezione di sé. In quest ottica la formazione assume notevole rilevanza ai fini della percezione del rischio di un evento. responsabilità del rischio La responsabilità è legata alla scelta dei comportamenti che si adottano in relazione agli eventi. La scelta può essere consapevole (da cui discendono conseguenze legali della scelta consapevole) o inconsapevole (da cui discendono diverse conseguenze legali della scelta inconsapevole). Qualunque sia la scelta messa in atto, comporta delle conseguenze. 25

26 Identificazione del rischio e misure di protezione Chiarito che il rischio è esistente all interno del proprio studio (anche in ragione degli elementi di percezione personale del rischio da parte dei soggetti che entrano nella nozione di lavoratori ) occorre identificare gli atti e le pratiche in uso negli studi odontoiatrici, che possono comportare rischio di puntura e infezione. Sezione II Profili pratici Si ritiene che tali pratiche siano: 1. Reincappucciamento dell ago dopo l uso 2. Riordino delle superfici operative a seguito di trattamento 3. Manovre per l eliminazione dell ago 4. Utilizzo di contenitori di smaltimento dei taglienti non adeguati 5. Manovre per lo smaltimento dei contenitori dei rifiuti taglienti e acuminati. 6. Procedure di decontaminazione, detersione, disinfezione e sterilizzazione. 1. Reincappucciamento dell ago dopo l uso è VIETATO direttamente dall art. 286-sexies comma 1 lett. d) Circa gli altri punti sopra identificati si dànno i seguenti suggerimenti. 2. Riordino delle superfici operative a seguito di trattamento Manipolare gli strumenti usati con l ausilio di pinze e guanti non passare un tagliente utilizzato ad un altro operatore tenere le mani lontano dalla punta quando si manipola un ago o un tagliente non rivolgere mai la punta dell ago o del tagliente verso il proprio corpo o quelli di altri operatori non piegare, spezzare o manipolare in qualunque modo gli aghi usati e non disconnettere mai manualmente l ago dalla siringa se non dopo averlo messo in sicurezza << Sommario 26

27 3. Manovre per l eliminazione dell ago Le manovre di rimozione dell ago dalle sirighe possono avvenire mediante l uso di guanti antitaglio a norma EN 388 che testa i guanti in relazione alla resistenza alla puntura, alla trazione, al taglio ed all abrasione. Oppure, le manovre di rimozione possono avvenire mediante l utilizzo di guanti in lattice e contenitori di smaltimento resistenti, dotati di dispositivo di rimozione. Ulteriore soluzione può essere l utilizzo di guanti in lattice e tecniche di sicurezza che consistono nell utilizzare pinze o altri strumenti per disconnettere gli aghi dalle siringhe. 4. Utilizzo di contenitori di smaltimento dei taglienti non adeguati Il datore di lavoro nel selezionare i dispositivi di smaltimento dei taglienti, deve assicurarsi sull effettiva resistenza alla perforazione da taglienti ed evitare contenitori che non garantiscano le operazioni di smaltimento in sicurezza. 5. Manovre per lo smaltimento dei contenitori dei rifiuti taglienti e accuminati La rimozione degli strumenti taglienti deve avvenire in sicurezza, attraverso l inserimento in apposito contenitore rigido, da smaltire con i rifiuti speciali. 6. Procedure di decontaminazione, detersione, disinfezione e sterilizzazione Le pratiche di igiene e disinfezione ambientale e il processo di sterilizzazione degli strumenti riutilizzabili deve avvenire seguendo specifiche procedure. Il riordino delle superfici operative a seguito di trattamento deve avvenire mediante l uso di DPI (guanti a norma ) e nel caso di contatto con aghi e taglienti, mediante l utilizzo di pinze. 27

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