Titolo corso: SICUREZZA SUL LAVORO

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1 Titolo corso: SICUREZZA SUL LAVORO Ferrara, 18/10/ /10/2016 Docente: Avv. Giovanna Rosa Docente Avv. Giovanna Rosa MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015 CAUSE INFORTUNI SUL LAVORO Le statistiche sugli infortuni mostrano che circa il 70% degli infortuni è determinato da: 1. ERRORI COMPORTAMENTALI 2. ERRORI E CARENZE ORGANIZZATIVE Il rimanente per non conformità tecniche o cause accidentali. 1

2 Datore Da di lavoro / Dirigente 2

3 Figure aziendali Art. 18: Obblighi del datore di lavoro/dirigente Art.19: Obblighi del preposto Art. 20: Obblighi del lavoratore Art. 25: Obblighi del medico competente Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 3

4 ARTICOLI DEL CODICE PENALE Docente Avv. Giovanna Rosa Rapporto di causalità Art. 40, I comma: Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 4

5 Esempi di reati omissivi DATORE DI LAVORO che non ha inviato i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria Esempi di reati omissivi DIRIGENTE che non ha partecipato ai corsi di formazione organizzati a cura del datore di lavoro 5

6 Esempi di reati omissivi PREPOSTO non ha vigilato sull osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge Esempi di reati omissivi LAVORATORE che non ha utilizzato in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione 6

7 Rapporto di causalità Art. 40, II comma: Non impedire un evento che si ha l obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (clausola di equivalenza). Art. 43 : Reato colposo...è colposo, o contro l intenzione, quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 7

8 Colpa generica Violazione di regole di condotta non scritte: Diligenza (Es.: chiusura gas dopo l uso) Prudenza (Es.: uso di strumenti pericolosi) Perizia (Es.: possesso di regole tecniche per svolgere determinate attività) Colpa specifica Violazione di regole di condotta scritte: Leggi (Es: Codice della strada) Regolamenti (regolamento di esecuzione del Codice della strada) Ordini (prescrizioni datore di lavoro circa modalità del voluminoso carico sull autocarro) Discipline (regolamento di fabbrica) 8

9 Art. 589 c.p. Omicidio colposo Violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Reclusione da 2 a 7 anni Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose Lesioni gravi (violazione norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 500 a Lesioni gravissime (violazione norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). reclusione da uno a tre anni (perseguibile d ufficio). 9

10 «FORMAZIONE» Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. «INFORMAZIONE» Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 10

11 «ADDESTRAMENTO» Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. DATORE DI LAVORO ART. 2 D.lgs 81/2008 Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 11

12 Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e dirigente a) nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e dirigente c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 12

13 Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e dirigente c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; Art. 18 comma 3 bis dell art bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. 13

14 IL PREPOSTO Docente Avv. Giovanna Rosa Art. 299 Testo Unico Esercizio di fatto di poteri direttivi Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Posizioni di garanzia: datore di lavoro dirigente - preposto 14

15 Posizione preposto Ne deriva che preposto può essere: capo-squadra capo-ufficio capo-sala capo magazzino capo-officina il coordinatore di un gruppo di lavoro persino il collega più esperto o più anziano.. Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Docente Avv. Giovanna Rosa 15

16 Compiti del servizio prevenzione e protezione a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; Compiti del servizio prevenzione e protezione c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all articolo 35; f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all articolo

17 Riunione periodica: al di sopra dei 15 dipendenti: chi partecipa? a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Docente Avv, Giovanna Rosa Riunione periodica: cosa si esamina? a) il documento di valutazione dei rischi; b) l andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 17

18 LAVORATORE Docente Avv. Giovanna Rosa LAVORATORE : art. 2 D.Lgs 81/2008 persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione.. 18

19 Obblighi del lavoratore: art Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Obblighi del lavoratore: art I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) 19

20 Obblighi del lavoratore: art. 20 c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; Obblighi del lavoratore: art. 20 e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) 20

21 Obblighi del lavoratore: art. 20 f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) Obblighi del lavoratore: art. 20 h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) 21

22 MEDICO COMPETENTE : art. 2 D.Lgs 81/2008 medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto Valutazione dei Rischi consulenza in materia di sicurezza sul lavoro Servizio di Prevenzione Protezione e Sicurezza Responsabile SPP Addetti SPP Addetti all antincendio Addetti al primo soccorso Gestione dell emergenza RLS L organigramma della Sicurezza Potere decisionale e di spesa DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORE MEDICO COMPETENTE Sorveglianza Sanitaria consulenza medica Funzione di organizzazione e di gestione Funzione di sovraintendimento e di vigilanza dell operato del lavoratore Funzione di verifica Funzione operativa 44 22

23 Contravvenzioni datore di lavoro/dirigente A)FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O CON L AMMENDA DA A EURO); B) NELL AFFIDARE I COMPITI AI LAVORATORI, TENERE CONTO DELLE CAPACITÀ E DELLE CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E ALLA SICUREZZA; (ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O CON L AMMENDA DA A EURO) Contravvenzioni preposto A) SOVRINTENDERE E VIGILARE SULLA OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DEI LORO OBBLIGHI DI LEGGE..; (ARRESTO FINO A DUE MESI O CON L AMMENDA DA 400 A EURO CON RIFERIMENTO A TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO, NEI LIMITI DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE) B) SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL DATORE DI LAVORO O AL DIRIGENTE SIA LE DEFICIENZE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE..; (ARRESTO FINO A DUE MESI O CON L AMMENDA DA 400 A EURO CON RIFERIMENTO A TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO, NEI LIMITI DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE) 23

24 Contravvenzioni lavoratore A) NON RIMUOVERE O MODIFICARE SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO; (ARRESTO FINO A UN MESE O CON L AMMENDA DA 200 A 600 EURO) B) NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI O MANOVRE CHE NON SONO DI LORO COMPETENZA OVVERO CHE POSSONO COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA O DI ALTRI LAVORATORI; Contravvenzioni Medico competente A) COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO E CON IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.. (ARRESTO FINO A TRE MESI O AMMENDA DA 400 A EURO) 24

25 Contravvenzioni squadre di emergenza I LAVORATORI NON POSSONO, SE NON PER GIUSTIFICATO MOTIVO, RIFIUTARE LA DESIGNAZIONE (ARRESTO FINO A UN MESE O AMMENDA DA 200 A 600 EURO PER IL LAVORATORE). Contravvenzioni Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Nessuna 25

26 Contravvenzioni rappresentante del lavoratori per la sicurezza Nessuna, nel ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 26

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