D. Lgs. n. 81/2008. TESTO UNICO per la sicurezza e salute. nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs. n. 81/2008

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1 Il D.Lgs. n. 81/2008 Durata: LE FIGURE DELLA SICUREZZA D. Lgs. n. 81/2008 TESTO UNICO per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro I soggetti della prevenzione e protezione 2/07 Testo Unico Provvedimento emanato per la semplificazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I soggetti della prevenzione e protezione 3/07 1/25

2 D.Lgs. n. 81 del 2008 Perché un nuovo provvedimento dopo il D. Lgs. 626/1994? Rivoluzione o riforma? Parole chiave: organizzazione programmazione consultazione e partecipazione formazione e informazione I soggetti della prevenzione e protezione 4/07 Il campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 Tutti i settori di attività, sia per operatori pubblici che privati In tutte le aziende a prescindere dalla natura del bene prodotto o dalle dimensioni dell azienda Indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro (ovunque si svolge la attività lavorativa nell ambito della organizzazione del datore di lavoro esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari) I soggetti della prevenzione e protezione 5/07 I soggetti del sistema aziendale della sicurezza LE FIGURE DELLA SICUREZZA Obblighi, Compiti e Responsabilità I soggetti della prevenzione e protezione 6/07 2/25

3 Le figure della sicurezza Datore di lavoro Le figure per l attuazione Dirigente della prevenzione Preposto sono soggetti fondamentali Lavoratore ed essenziali per il miglioramento Medico competente dell organizzazione Responsabile e addetti della sicurezza del Servizio di prevenzione in azienda. e protezione (RSPP) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) I soggetti della prevenzione e protezione 7/07 3/25

4 Il datore di lavoro Durata: LE FIGURE DELLA SICUREZZA IL DATORE DI LAVORO I soggetti della prevenzione e protezione 2/14 Datore di lavoro PRIVATO Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità della organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali edispesa I soggetti della prevenzione e protezione 3/14 4/25

5 Datore di lavoro PUBBLICO Per datore di lavoro pubblico si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, neisoli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni i i ie dotato t di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo. I soggetti della prevenzione e protezione 4/14 Il garante dei garanti Art c.c. L imprenditore è tenuto ad adottare ( ) le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori Art. 40 c.p. Non impedire un evento che si ha l obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo I soggetti della prevenzione e protezione 5/14 Obblighi non delegabili Obblighi principali del datore di lavoro non delegabili: D. Lgs. 81/2008, articolo la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento della Valutazione dei Rischi 2. la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione I soggetti della prevenzione e protezione 6/14 5/25

6 Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti (art. 18) Il datore di lavoro, che esercita le attività e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, dievacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza. c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. I soggetti della prevenzione e protezione 7/14 Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti (art. 18) d)fornireailavoratoriinecessarieidoneidispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente. e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. f) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali inmateriadisicurezzaediigienedellavoroediusodei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. I soggetti della prevenzione e protezione 8/14 Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti (art. 18) g) richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto. h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza edareistruzioniaffinchéi lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. i) informare il più presto possibile ilavoratoriespostial rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento. I soggetti della prevenzione e protezione 9/14 6/25

7 Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti (art. 18) m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi. p) elaborare il documento di Valutazione dei Rischi e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. I soggetti della prevenzione e protezione 10/14 Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti (art. 18) q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio. r) comunicare all INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro. s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei luoghi di lavoro. u) svolgendo attività in regime di appalto e di subappalto, munireilavoratoridiappositatessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. I soggetti della prevenzione e protezione 11/14 Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti (art. 18) v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica, almeno una volta all anno. z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. Y) comunicare all INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. K) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. I soggetti della prevenzione e protezione 12/14 7/25

8 Delega di funzioni La delega di funzioni, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (art. 16): a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni idl delegate; d) che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. I soggetti della prevenzione e protezione 13/14 Esercizio di fatto dei poteri direttivi L articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 prevede che in assenza di regolare investitura risponde chi esercita in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascun soggetto I soggetti della prevenzione e protezione 14/14 8/25

9 Il dirigente Durata: LE FIGURE DELLA SICUREZZA IL DIRIGENTE I soggetti della prevenzione e protezione 2/04 Il Dirigente: definizione Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa. I soggetti della prevenzione e protezione 3/04 9/25

10 Il dirigente: ruolo e compiti La figura del datore di lavoro "c è sempre" la figura del dirigente viene definita eventuale, ovvero presente generalmente in aziende di medie e grandi dimensioni. Attività che caratterizzano e identificano la figura dldi del dirigente: i Organizzazione ed operatività: Vigilanza sull attività del personale assegnato alle mansioni. I soggetti della prevenzione e protezione 4/ /25

11 Il preposto Durata: LE FIGURE DELLA SICUREZZA IL PREPOSTO I soggetti della prevenzione e protezione 2/16 Il preposto: definizione Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. I soggetti della prevenzione e protezione 3/ /25

12 Preposto: poteri Al preposto, per svolgere le proprie funzioni sono riconosciuti alcuni poteri gerarchico funzionali nell impartire ordini e nel dare istruzioni. Il preposto è generalmente il capo squadra, capo officina, il collega più anziano con poteri di supremazia e supervisione rispetto al gruppo di lavoratori da lui coordinati. I soggetti della prevenzione e protezione 4/16 Il Preposto di fatto Gli obblighi e le responsabilità del Preposto non sono da collegarsi necessariamente alla qualifica formalmente posseduta o alla tipologia del contratto di lavoro con il quale si è inquadrati, ma in base alle mansioni effettivamente espletate e al profilo assunto all interno dell organigramma funzionale dell azienda. Per individuare un preposto di fatto devono essere tenuti in considerazione alcuni indici: specializzazione competenza ambito di discrezionalità, posizione gerarchica I soggetti della prevenzione e protezione 5/16 Obblighi dei Preposti D.Lgs. 81/2008 Art. 19 a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza edareistruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; I soggetti della prevenzione e protezione 6/ /25

13 Obblighi dei Preposti D.Lgs. 81/2008 Art. 19 d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione; I soggetti della prevenzione e protezione 7/16 La formazione dei Preposti D. Lgs. 81/2008, art. 37 Accordo Stato Regioni 21/12/2011 I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, aggiuntiva a quella prevista per i lavoratori I contenuti della formazione comprendono: 1. soggetti del sistema di prevenzione aziendale 2. relazioni tra i soggetti del sistema di prevenzione 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio 4. Incidenti e infortuni mancati 5. Tecniche di comunicazione/sensibilizzazione dei lavoratori 6. Valutazione dei rischi dell'azienda 7. Individuazione misure di prevenzione e protezione 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo I soggetti della prevenzione e protezione 8/16 Compiti del preposto La Corte di Cassazione mette in luce come i preposti siano i soggetti che sovrintendono all espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionistica. Non spetta, perciò, al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare. (Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2006, n ). I soggetti della prevenzione e protezione 9/ /25

14 L obbligo di vigilanza Posto che con il termine sovrintendere si indica l attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza, il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra. (Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2006, n ). I soggetti della prevenzione e protezione 10/16 Il preposto di fatto Perché [il preposto] possa essere chiamato a rispondere in concreto occorre che utilizzando il criterio guida dell'effettività egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l'area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative. Non può, pertanto sfuggire alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche. (Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2006, n ). I soggetti della prevenzione e protezione 11/16 L individuazione del preposto È quindi necessario che l individuazione dei destinatari degli obblighi antinfortunistici sia compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto con riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini;... (Corte di Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n 7999). I soggetti della prevenzione e protezione 12/ /25

15 L individuazione del preposto in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante. (Corte di Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n 7999) I soggetti della prevenzione e protezione 13/16 Sanzioni per il preposto D.Lgs. 81/2008 Art. 56 I preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l arresto fino a due mesi o con l ammenda da 400 a euro per la violazione dell articolo 19, comma 1, lettere a) (sovrintendere e vigilare), c) (richiedere l'osservanza delle misure), e) (astenersi dal richiedere di riprendere l attività in caso di pericolo grave ed immediato) ed f) (segnalare le condizioni di pericolo) I soggetti della prevenzione e protezione 14/16 Sanzioni per il preposto D.Lgs. 81/2008 Art. 56 I preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: b) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell articolo 19, comma 1, lettere b) (verificare che solo i lavoratori istruiti accedano alle zone con rischi gravi e specifici, d) (informare i lavoratori sul rischio di un pericolo grave e immediato e sulle misure di protezione) e g) (frequentare gli appositi corsi di formazione). I soggetti della prevenzione e protezione 15/ /25

16 Il preposto: garante controllore PREPOSTO: il garante controllore della sicurezza CONTROLLA i lavoratori sul rispetto di leggi e norme aziendali e sull'uso dei DPI RIFERISCE tutte le carenze prevenzionistiche, i pericoli e i rischi a prescindere da deleghe e poteri di spesa I soggetti della prevenzione e protezione 16/ /25

17 Il servizio di prevenzione e protezione Durata: LE FIGURE DELLA SICUREZZA IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL SUO RESPONSABILE 2/06 Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art. 32) designata dal datore di lavoro,a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Addetto al servizio prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi, facente parte del servizio 3/ /25

18 Responsabile Servizio Prevenzione Protezione DESIGNAZIONE da parte del datore di lavoro titolo di studio requisiti professionali frequenza corsi di formazione e di aggiornamento COMPITI collabora all analisi dei Rischi e alle misure collabora alla stesura del DVR coordina i vari soggetti del sistema di prevenzione collabora nella informazione ai lavoratori È il coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione 4/06 Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione individuazione dei fattori di rischio valutazione dei rischi e delle misure per la sicurezza elaborare le misure preventive e protettive elaborare le procedure di sicurezza proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica 5/06 Datore di lavoro RSPP Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP deve frequentare un corso di formazione adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell accordo Stato Regioni. 6/ /25

19 Il medico competente Durata: LE FIGURE DELLA SICUREZZA IL MEDICO COMPETENTE I soggetti della prevenzione e protezione 2/07 Compiti del Medico competente D. Lgs. 81/2008 Art. 25 Il medico competente (MC) collabora con il datore di lavoro: alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria (ad esempio: uso di videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, esposizione al rumore, ecc.). alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutelat dll della salute e dll della integrità ità psico fisica i di dei lavoratori. all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza all organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. I soggetti della prevenzione e protezione 3/ /25

20 Compiti del Medico competente D. Lgs. 81/2008 Art. 25 CONTROLLI SANITARI Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici. Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale; Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione. I soggetti della prevenzione e protezione 4/07 Compiti del Medico competente D. Lgs. 81/2008 Art. 25 INFORMAZIONI E RELAZIONI Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. Comunica per iscritto in occasione delle riunioni periodiche, con una relazione sanitaria, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato dei risultati. I soggetti della prevenzione e protezione 5/07 Compiti del Medico competente D. Lgs. 81/2008 Art. 25 AMBIENTI DI LAVORO Il Medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi L indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. I soggetti della prevenzione e protezione 6/ /25

21 Giudizio di idoneità D. Lgs. 81/2008 Art. 41 VISITE MEDICHE E GIUDIZIO DI IDONEITÀ La sorveglianza sanitaria non si esaurisce nella visita preventiva e periodica ma presenta un quadro più articolato e definito la cui finalità è formulato dal medico competente in un giudizio di idoneità che, in base alla mansione specifica,, deve esprimere: a) idoneità b) idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni c) inidoneità temporanea d) inidoneità permanente I soggetti della prevenzione e protezione 7/ /25

22 Il lavoratore Durata: LE FIGURE DELLA SICUREZZA IL LAVORATORE I soggetti della prevenzione e protezione 2/10 Il lavoratore: definizione Il Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. I soggetti della prevenzione e protezione 3/ /25

23 Il lavoratore: definizione Al lavoratore è equiparato: socio lavoratore di cooperativa o società, anche di fatto il collaboratore a progetto o co.co.co associato in partecipazione il beneficiario di tirocini formativi ed orientamento allievo di Istituti di istruzione ed Universitari in percorso formativo in azienda I soggetti della prevenzione e protezione 4/10 Obblighi dei lavoratori D. Lgs. 81/2008 Art. 20 Il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro I soggetti della prevenzione e protezione 5/10 Obblighi dei lavoratori D. Lgs. 81/2008 Art. 20 Il lavoratore deve: contribuire all adempimento degli obblighi a tutela della sicurezza osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti, al fine della protezione collettiva ed individuale I soggetti della prevenzione e protezione 6/ /25

24 Obblighi dei lavoratori D. Lgs. 81/2008 Art. 20 Il lavoratore deve: utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza segnalare immediatamente a datore, dirigente o preposto e al RLS le deficienze dei mezzi e dispositivi e qualsiasi condizione di pericolo I soggetti della prevenzione e protezione 7/10 Obblighi dei lavoratori D. Lgs. 81/2008 Art. 20 Il lavoratore deve adoperarsi direttamente in caso di urgenza per eliminare e ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente Il lavoratore che in caso di pericolo grave ed immediato (nell impossibilità di contattare un superiore gerarchico) prende misure per evitare conseguenze non può subire pregiudizio, salvo grave negligenza (art. 44) I soggetti della prevenzione e protezione 8/10 Obblighi dei lavoratori D. Lgs. 81/2008 Art. 20 Il lavoratore deve: non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza partecipare ai programmi di formazione ed addestramento (definiti dall Accordo Stato Regioni 2011) sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente esporre la tessera di riconoscimento, se in appalto I soggetti della prevenzione e protezione 9/ /25

25 Datore di lavoro Dirigente Preposto Lavoratore CONCLUSIONI Le figure della sicurezza Medico competente Responsabile e addetti del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Le figure per l attuazione della prevenzione sono soggetti fondamentali ed essenziali per il miglioramento dell organizzazione della sicurezza in azienda. I soggetti della prevenzione e protezione 10/ /25

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