Obblighi dei lavoratori previsti dal D.Lgs Agg. al D.Lgs. 3 agosto 2009, n Corso SIC-03
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1 Obblighi dei lavoratori previsti dal D.Lgs Agg. al D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Corso SIC-03 Rev 03 del Obblighi dei lavoratori
2 Definizione - Lavoratore - (art. 2) Si intende per: LAVORATORE : persona che, indipendentemente delle tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. A questi lavoratori si applicano per intero le disposizioni del Testo Unico. 2
3 Al lavoratore così definito vengono equiparate alcune categorie: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 3
4 l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; Sono sempre esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 4
5 Per altre tipologie di lavoratori vigono regimi particolari. CO.CO.CO. Lavoratori a Distanza Lavoratori a Domicilio Prestatori di lavoro accessorio Lavoratori autonomi occasionali piccoli imprenditori soci lavoratori 5
6 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI I Co.Co.Co. Compresi i lavoratori a progetto sono soggetti alla tutela prescritta dal T.U. a condizione che la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. LAVORATORE A DISTANZA La disciplina di tutela si applica anche ai lavoratori a distanza (telelavoro) solo con riferimento all uso dei VDT. Qualora il Datore di Lavoro fornisca anche attrezzature proprie, la tutela si estende anche agli obblighi previsti per il D.L. su attrezzature e D.P.I. 6
7 LAVORATORE A DOMICILIO Si tratta di soggetti che svolgono il lavoro, personalmente o con l aiuto dei familiari, presso il proprio domicilio o in locale di cui abbiano la disponibilità. La prestazione ha natura subordinata solo quando il lavoratore rispetta le direttive del Datore di Lavoro in merito alla modalità di esecuzione, alle caratteristiche e ai requisiti del lavoro da svolgere. Sottopone il proprio lavoro al controllo del Datore di Lavoro. Svolge una attività analoga o complementare a quella svolta in azienda. Gli obblighi per il Datore di Lavoro sono solo quelli di formazione e informazione in materia di sicurezza e nel caso di fornitura di attrezzature, anche all uso delle stesse e ai D.P.I. 7
8 PRESTATORI DI LAVORO ACCESSORIO Sono prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura occasionale rese nell ambito: Di lavori domestici Di lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti Dell insegnamento privato supplementare Di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza e solidarietà Dei periodi di vacanza da parte dei giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado continua 8
9 segue Di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o, nei periodi di vacanza, da giovani studenti con meno di 25 anni o svolte a favore di produttori agricoli che nell anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 7.000,00 Dell impresa familiare limitatamente al commercio, ai servizi e al turismo Della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. A questa tipologia di lavori si applica integralmente il T.U. solo quando l attività viene svolta nei seguenti ambiti: continua 9
10 segue Piccoli lavori di giardinaggio di pulizia e manutenzione edifici e monumenti Realizzazione di manifestazione sociali, sportive e culturali o caritatevoli Collaborazione con Enti Pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza come quelli dovuti a calamità o eventi naturali o improvvisi o di solidarietà Impresa familiare limitatamente al commercio, servizi o turismo per un importo complessivo per anno fiscale non superiore a ,00 Sono sempre esclusi piccoli lavori domestici straordinari, insegnamento privato supplementare, assistenza domiciliare a bambini, anziani, disabili e ammalati. 10
11 LAVORATORE AUTONOMI Occasionali Soggetti che svolgono per conto di un committente un lavoro senza vincolo di subordinazione o requisiti di professionalità (diversi da Co.Co.Co., lavoratori a progetto, lavoratori autonomi abituali). Piccoli imprenditori Sono sostanzialmente coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti, e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Soci delle società semplici operanti nel settore agricolo 11
12 COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE Si tratta dei familiari che prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro nella famiglia o nell impresa familiare Gli obblighi sono: Uso della tessera se operanti in regime di appalto o subappalto Ricevere informazioni sui rischi specifici presenti in ambiente Uso di attrezzature conformi Uso di D.P.I. Eventuale sorveglianza sanitaria a proprie spese Formazione adeguata a proprie spese 12
13 OBBLIGHI DEL LAVORATORE D.Lgs. 81/08 art Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: continua 13
14 segue a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; Sanzione: arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; Sanzione: arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro continua 14
15 segue d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; Sanzione: arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Sanzione: arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro continua 15
16 segue f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; Sanzione: arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; Sanzione: arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; Sanzione: arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro continua 16
17 segue i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. Sanzione: arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di: fotografia, generalità del lavoratore l'indicazione del datore di lavoro; data di assunzione relativa autorizzazione (nel caso di subappalto) continua 17
18 segue Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente. Sanzione: amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro 18
19 D.Lgs. 81/08 art I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione di incaricato all attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso, di primo soccorso e comunque di gestione dell emergenza. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell azienda o dell unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze. 19
20 D.Lgs. 81/08 art In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. (Formazione e addestramento per uso dei DPI) 2. In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. continua 20
21 segue 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 21
22 D.Lgs. 81/08 art I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata ad una esposizione accidentale a agenti cancerogeni e mutageni, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario. 22
23 D.Lgs. 81/08 art e Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. Sanzione: arresto fino a quindici giorni o ammenda da 100 a 400 euro I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici. Sanzione: arresto fino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro 23
24 Rev 03 del Obblighi dei lavoratori
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