IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

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1 IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO Corso di Diritto delle Risorse Umane Flavia Pasquini

2 RIFERIMENTI NORMATIVI - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 4; - Decreto legislativo n. 276/2003, artt ; - Decreto legislativo n. 251/2004, artt. 16, 17; - Legge n. 80/2005, art. 1 bis; - Decreto del Ministero del Lavoro ; - D.M. Lavoro n. 1 del (Modifica del decreto 30 settembre 2005, adottato ai sensi dell articolo 72, commi 1 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relativo al lavoro accessorio).

3 NOZIONE Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura meramente occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.

4 FINALITA' 1) far emergere il sommerso che caratterizza talune prestazioni lavorative tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza alcuna protezione; 2) favorire l inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro.

5 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (art. 71, co. 1, d. lgs. n. 276/2003) La norma individua esplicitamente le categorie di soggetti che possono svolgere queste prestazioni: -Disoccupati da oltre un anno; -Casalinghe, studenti, pensionati; -Disabili e soggetti in comunità di recupero; -Lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

6 APPROFONDIMENTO (Soggetti beneficiari) Il decreto legislativo non identifica con precisione i soggetti beneficiari delle prestazioni occasionali accessorie. Alcuni destinatari sono identificabili (anche implicitamente): persone fisiche; associazioni di volontariato; enti pubblici; imprese familiari (operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi). Si devono escludere, invece, dall ambito applicativo, nel silenzio della legge le imprese (da qui la marginalità dell istituto). Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (art. 74 d. lgs. n. 276/2003).

7 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE (art. 70, d. lgs. n. 276/2003 come modificato dalla legge n. 80/2005) - Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap - Insegnamento privato supplementare - Piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti - Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli - Collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà - Impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi - Esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati

8 APPROFONDIMENTI Il legislatore non specifica espressamente le mansioni a cui il lavoratore potrà essere adibito. In ragione della lata definizione di lavoro domestico, in esso potrebbero essere ricomprese diverse prestazioni (es. il dogsitting).

9 FORMA La forma è libera.

10 DURATA (Art. 4, l. 30/2003; art. 70, commi 2 e 3, come modificati dalla legge n. 80/2005) Venuta meno l originaria indicazione della durata temporalmente limitata (30 giorni per anno solare), le attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, devono essere rese, nel corso del medesimo anno solare, per un compenso pari al massimo ad euro con riferimento al medesimo committente. Le imprese familiari possono però utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo sino ad euro per ciascun anno fiscale.

11 TRATTAMENTO ECONOMICO (art. 71, co. 2 e art. 72, d. lgs. 276/2003, come modificato dalla legge n. 80/2005; artt. 16 e 17 D. Lgs. n. 251/2004; D.M. Lavoro ) La disciplina in materia di corrispettivo per l attività di lavoro accessorio è del tutto atipica: il lavoratore viene compensato attraverso buoni che il beneficiario è tenuto ad acquistare, sotto forma di carnet, presso le rivendite autorizzate. Il valore di tali buoni è stato fissato, con D.M. Lavoro nella misura di euro 10,00 (presumibilmente con riferimento alla singola ora di prestazione lavorativa; in tal caso al lavoratore sono dovuti tanti buoni quanto il numero di ore di lavoro effettuato). Una volta percepito il buono, il prestatore provvede a cambiarlo presso il concessionario del servizio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Per le prestazioni rese in favore dell impresa familiare trova applicazione la normale disciplina contributiva ed assicurativa del lavoro subordinato.

12 APPROFONDIMENTI Il trattamento economico del lavoratore diventa, nella previsione del lavoro occasionale, un importante elemento qualificante della fattispecie stessa. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio comunicano la loro disponibilità ai servizi per l impiego delle province, nell ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all articolo 7 del D. lgs. n. 276/2003. A seguito della comunicazione ricevono poi, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

13 DISCIPLINA PREVIDENZIALE / ASSISTENZIALE Art. 72, co. 3, art. 73, d.lgs. 276/2003 come modificato dalla legge n. 80/2005 Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale. Il concessionario effettua, per conto del beneficiario: il versamento dei contributi per fini previdenziali all INPS, alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono; il versamento dei contributi per fini assicurativi contro gli infortuni all INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono.

14 PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE (Art. 72, co. 5, d. lgs 276/2003 come modificato dalla legge n. 80/2005) Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

15 TRANSIZIONE (Art. 73, co. 2, d.lgs. 276/2003, D.M. Lavoro ) La disciplina del lavoro occasionale accessorio ha carattere sperimentale per 18 mesi: decorso tale termine il Ministro del Lavoro e le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative sul piano nazionale procederanno ad una verifica dei risultati, e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ne riferirà al Parlamento, entro tre mesi, al fine di valutare il proseguimento della vigenza. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisporrà, d intesa con INPS e INAIL, una relazione sull andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferirà al Parlamento. Le aree di sperimentazione, attualmente determinate dal D.M. Lavoro (in sostituzione di quelle indicate nel D.M. Lavoro ), sono le seguenti: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Udine, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.

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