SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE SECONDO IL D.LGS. 81/08

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1 SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE SECONDO IL D.LGS. 81/08 Compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa

2 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale Datore di lavoro Dirigente Preposto Lavoratore Medico competente organizzazione per la produzione (line) Servizio di prevenzione e protezione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori Lavoratori autonomi Appaltatori Staff (figure della prevenzione) Soggetti esterni che operano nell organizzazione o interagiscono con essa

3 DATORE DI LAVORO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DIRIGENTE DIRIGENTE PREPOSTO PREPOSTO PREPOSTO LAVORATORI LAVORATORI LAVORATORI

4 Datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b) Privato: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

5 Datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b) Pubblico: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo

6 Gli obblighi del datore di lavoro Non delegabili: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

7 La valutazione dei rischi (art. 2, comma 1, lett.q) Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

8 Limiti della delegabilità di obblighi Cass. Pen. Sez. IV, 28 gennaio 2009 n (incendio colposo Thyssenkrupp del 24 marzo 2002): Il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che non impedire un evento che si ha l obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (art. 40, c. 2, c.p.). la delega non può essere illimitata quanto all oggetto delle attività trasferibili

9 Il dirigente (art. 2, comma 1, lett. d) Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa

10 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza;

11 La designazione della squadra antincendio Non è sufficiente una indicazione meramente formale occorre quanto meno che i lavoratori indicati abbiano avuto notizia: di farne parte di avere il compito di svolgere determinate attività in caso di pericolo occorre che siano stati individuati e precisati i compiti assegnati ai soggetti nominati e che gli stessi siano adeguatamente preparati all incarico loro affidato

12 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

13 L affidamento dei compiti ai lavoratori Cass.pen. Sez. III, 2 luglio 2008, n : L interesse dello Stato all effettiva assunzione delle misure di salvaguardia della salute del lavoratore non è limitato alla fase che precede l assegnazione dei compiti, ma perdura per l intero rapporto

14 L affidamento dei compiti ai lavoratori Cass.pen. 3 ottobre 2008, n : In un caso di incidente stradale occorso al conducente di un autoarticolato fuoriuscito dalla carreggiata: il datore di lavoro (o il dirigente) è tenuto a rispondere di omicidio colposo per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, se ha sottoposto il dipendente autista ad un faticoso doppio turno di lavoro e se l incidente è causato da stanchezza.

15 L affidamento dei compiti ai lavoratori Cassazione Penale, Sez. 4, 27 gennaio 2015, n la vittima aiutava una collega a far entrare una paziente nella vasca di idromassaggio quando la donna improvvisamente scivolava e si aggrappava appunto alla vittima che cercava di sostenerla. l'imputata in qualità di direttore sanitario dell'azienda autonoma Terme di Sciacca, ente pubblico economico, provvedeva all'assegnazione del personale; per sopperire alle numerose assenze per ferie, ad aver spostato la vittima, con apposita disposizione di servizio, presso il reparto dove è avvenuto l'infortunio. circa la mancata conoscenza formale da parte dell'imputata della diagnosi di "non idoneità alle mansioni di bagnina" effettuata dal dottor P. certificato non è stato portato a conoscenza dell'imputata ma tuttavia la medesima era pienamente consapevole dei problemi alla schiena della vittima;

16 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) f) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

17 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo di accedere ai dati sugli infortuni sul lavoro

19 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) p) elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, anche su supporto informatico e, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al RLS. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

20 6 mesi dopo avvio SINP Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) r) comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA, nonché per loro tramite, al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti;

21 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell attività, alle dimensioni dell azienda o dell unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro;

22 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

23 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) aa) comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA, nonché per loro tramite, al SINP, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

24 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) Vigilare in ordine all adempimento degli obblighi che il D.Lgs. 81 assegna a: preposti lavoratori progettisti fabbricanti e fornitori installatori medico competente Restano responsabili esclusivi se la mancata attuazione è unicamente addebitabile a loro e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza

25 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) Gli obblighi indicati dell art. 18 nel suo complesso riguardano il datore di lavoro Rispetto al dirigente, si modellano sulle sue competenze e sulle sue attribuzioni effettive nell ambito dell organizzazione aziendale

26 Il dirigente Garante organizzativo della sicurezza Non deve avere necessariamente poteri di spesa (in mancanza, avrà obblighi solo gestionali organizzativi e l obbligo di riferire sulle necessità emergenti a chi ha il potere di spesa)

27 Obblighi del datore di lavoro (art. 18) Fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a: natura dei rischi; organizzazione del lavoro, programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; descrizione degli impianti e dei processi produttivi; dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali; provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

28 Il preposto (art. 2, comma 1, lett.e) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

29 Gli obblighi del preposto (art. 19) I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

30 Gli obblighi del preposto (art. 19) b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

31 Gli obblighi del preposto (art. 19) e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall articolo 37.

32 La scelta del preposto Cass. Pen. Sez. IV, 23 giugno 1995, n. 7569: Il datore di lavoro risponde per culpa in eligendo del comportamento del preposto, inesperto alla direzione dei lavori, che lo stesso datore di lavoro abbia mantenuto in servizio, malgrado la sua manifesta incompetenza e l altrettanto palese inadeguatezza del suo metodo di lavoro

33 Come individuare dirigente e preposto? In base alla natura dell incarico conferito ai diversi soggetti aziendali, indipendentemente dall organizzazione della prevenzione Non si tratta di una scelta arbitraria del datore di lavoro Riferimento all organigramma funzionale aziendale e/o alle reali mansioni di fatto esercitate

34 Da ricordare I soggetti obbligati ai fini della prevenzione sono individuati a partire dalle funzioni effettivamente affidate e/o svolte nell organizzazione cui appartengono Le organizzazioni non sono tutte uguali dal punto di vista della definizione dei ruoli e dei poteri né dal punto di vista dei rischi

35 Come individuare dirigente e preposto? Cass. Pen, sez.iii, n del 15 aprile 2005: Tali qualità discendono dalla loro posizione assunta all interno delle singole aziende o enti

36 Come individuare dirigente e preposto? Cass. Pen, sez.iv, 20/1/98 e 19/2/98: chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo

37 Come individuare il dirigente? Cass. Pen, sez.iv, 5/4/1994 n. 3484, Pozzati ed altro: chi dà in concreto l ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione, assume di fatto la mansione di dirigente, sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga svolto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, non potendo essere lasciato agli operai la scelta dello strumento da utilizzare

38 L esercizio di fatto dei poteri direttivi (art. 299 D.Lgs. 81/08) Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

39 Come individuare il dirigente? Cass. sez. Lav., 11 luglio 2007, n : Il tratto caratteristico della figura dirigenziale è caratterizzato dall esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide o sull andamento dell intera azienda ovvero che attiene ad autonomo settore produttivo della stessa azienda, non essendo richiesto come elemento necessario il fatto che il dirigente venga preposto ed abbia poteri decisionali in ordine all intera struttura aziendale

40 Come individuare il dirigente? Cass n : Il dirigente è colui che sia pure nell osservanza delle direttive programmatiche ricevute dal datore di lavoro, ha comunque i poteri e quindi è in grado di imprimere un indirizzo e un orientamento al governo complessivo dell azienda e/o ad un suo ramo o settore autonomo, assumendo tutte le corrispondenti responsabilità di alto livello.

41 Come individuare il dirigente? Cass. Sez. lav. 19 luglio 2007 n : La figura professionale del dirigente implica lo svolgimento di compiti coordinati e non già subordinati a quelli di altri dirigenti di qualsiasi livello, i quali siano caratterizzati da significativa autonomia e poteri decisionali che li differenzino qualitativamente da quelli affidati agli impiegati direttivi

42 Come individuare il preposto? Cass., sez. 4 pen., 1 giugno 2007, n : i preposti sono coloro i quali vigilano sull'attività lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini e istruzioni, peraltro di natura tendenzialmente (a volte meramente) esecutiva

43 Il lavoratore (art. 2, comma 1, lett.a) Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

44 Soggetti equiparati al lavoratore (art. 2, comma 1, lett.a) il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

45 Soggetti equiparati al lavoratore (art. 2, comma 1, lett.a) l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore socialmente utile;

46 Gli obblighi dei lavoratori (art. 20) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

47 Gli obblighi dei lavoratori (art. 20) In particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

48 Gli obblighi dei lavoratori (art. 20) e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

49 Gli obblighi dei lavoratori (art. 20) g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

50 Il medico competente (art. 2, comma 1, lett.h) Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto

51 Titoli e requisiti professionali del medico competente a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (dopo appositi percorsi formativi o abilitati con attestazione di 3 anni si attività alla data di entrata in vigore); d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni

52 Obblighi del medico competente (art. 25) Collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza,

53 La sorveglianza sanitaria (art. 2, comma 1, lett.m) Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa

54 Obblighi del medico competente (art. 25) Collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;

55 Obblighi del medico competente (art. 25) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

56 Obblighi del medico competente (art. 25) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della privacy, e con salvaguardia del segreto professionale; Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla sua conservazione; l originale va conservato, nel rispetto della normativa sulla privacy, dal datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto;

57 Obblighi del medico competente (art. 25) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS; Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

58 Obblighi del medico competente (art. 25) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni annuali, al datore di lavoro, al responsabile del SPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

59 Obblighi del medico competente (art. 25) Partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti al Ministero competente

60 Il Servizio di Prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lett.l) Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Formato da Addetti, tra i quali il datore di lavoro nomina un Responsabile (la nomina è un obbligo non delegabile del datore di lavoro)

61 L Addetto al SPP (art. 2, comma 1, lett.g) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l).

62 Il Responsabile del SPP (art. 2, comma 1, lett.f) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

63 Organizzazione del SPP (art. 31) il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni Gli addetti e i responsabili dei SPP devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati

64 Organizzazione del SPP (art. 31) ASPP e RSPP non possono subire pregiudizio a causa dell attività svolta nell espletamento del proprio incarico Nell ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di consulenti esterni ad integrazione dell azione del SPP Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in mancanza di dipendenti con i requisiti e le capacità richieste dall art. 32 non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità

65 Organizzazione del SPP (art. 31) L istituzione del SPP interno (con RSPP interno) è obbligatoria in alcuni casi specificati dalla legge, tra i quali strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

66 Capacità e requisiti professionali ASPP e RSPP (Art. 32) devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore + attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ( + aggiornamenti periodici come da Accordo Stato-Regioni)

67 Capacità e requisiti professionali ASPP e RSPP (Art. 32) RSPP: anche attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavorocorrelato, organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, tecniche di comunicazione in azienda, relazioni sindacali

68 Compiti del SPP (Art. 33) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale

69 Compiti del SPP (Art. 33) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive da adottare ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza e i sistemi di controllo di tali misure; elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

70 Compiti del SPP (Art. 33) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all articolo 35; fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi, sulle procedure, sulle figure aziendali

71 Compiti del SPP (Art. 33) Il SPP è utilizzato dal datore di lavoro

72 RLS (art. 2, c. 1, lett. i D.Lgs. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro territoriale o di comparto, aziendale e di sito In tutte le aziende o unità produttive

73 RLS aziende > 15 addetti: eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, eletto dai lavoratori dell azienda al loro interno. aziende < 15 addetti: di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto produttivo.

74 RLS numero, modalità di designazione o di elezione, tempo di lavoro retribuito e strumenti per l espletamento delle funzioni: stabiliti in sede di contrattazione collettiva. numero minimo: Aziende < 200 add.: 1 Aziende add.: 3 Aziende > 1000 add.: 6

75 RLS Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di RLS sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di comparto, o da quelli di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

76 Attribuzioni RLS a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

77 Attribuzioni RLS d) è consultato in merito all organizzazione della formazione di cui all articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

78 Attribuzioni RLS f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall articolo 37; h) promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori;

79 Attribuzioni RLS f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

80 Attribuzioni RLS o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro

81 Attribuzioni RLS Riceve copia del documento di valutazione dei rischi e del DUVRI (su sua richiesta e per l espletamento delle sue funzioni) Funzioni incompatibili con quelle di ASPP e RSPP Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali

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