I MONITORAGGI ALLA LUCE DEL NUOVO REGIME FITOSANITARIO. Milano 29 Maggio 2014 Beniamino Cavagna

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1 I MONITORAGGI ALLA LUCE DEL NUOVO REGIME FITOSANITARIO Milano 29 Maggio 2014 Beniamino Cavagna

2 MONITORAGGIO [FAO, 1990; revised CEPM, 1996] Una procedura/controllo ufficiale condotta in tempi definiti per determinare le caratteristiche della popolazione di un ON accertarne la presenza in un area raccogliere e registrare dati sulla presenza o assenza di un ON Pest status Applicare misure fitosanitarie Valutare l efficacia delle misure applicate Export 2

3 CONTESTO Il regime fitosanitario dell'ue è unico ed aperto: gli spostamenti di piante e prodotti vegetali verso e nell'unione sono consentiti purché siano rispettate specifiche restrizioni e prescrizioni provenienza da una zona indenne da organismi nocivi trattamento adeguato Il fattore fitosanitario riveste cruciale importanza per ottenere colture redditizie e garantire occupazione, innovazione vegetale e sicurezza alimentare la sanità delle piante è essenziale per preservare il patrimonio forestale, paesaggistico e le aree verdi pubbliche e private Il regime fitosanitario UE inserito negli accordi WTO è indispensabile per sostenere la politica di apertura degli scambi commerciali dell'unione L'insediamento di nuovi organismi nocivi può indurre i paesi terzi ad imporre divieti commerciali, nocivi per le esportazioni dell'unione

4 CONTESTO In assenza di un regime fitosanitario di prevenzione i settori agricolo, orticolo e silvicolo dell'unione subirebbero gravi danni economici Vari organismi nocivi regolamentati a livello internazionale minacciano le nostre colture Frumento valore export UE 9 miliardi di Patate valore di produzione 10 miliardi di Pomodoro valore di produzione 12 miliardi di La diffusione del nematode del pino nel sud Europa oggi solo in Portogallo e Spagna, provocherebbe la mortalità del 50-90% della foresta di conifere per un controvalore di 50 miliardi il rapporto costi/benefici del regime fitosanitario ammonta, secondo le stime, almeno ad 1:500

5 LA NUOVA PROPOSTA La revisione mira a superare queste carenze e a creare un quadro normativo solido, trasparente e sostenibile, che sia adeguato agli obiettivi perseguiti. La proposta di regolamento sostituisce e abroga la direttiva 2000/29/CE La nuova proposta fa parte di un pacchetto di revisioni riguardanti la sanità delle piante, la qualità del materiale riproduttivo vegetale, la salute degli animali, i controlli ufficiali riguardanti le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la partecipazione finanziaria della UE

6 LA NUOVA PROPOSTA non comprende disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare se gli operatori professionali rispettano la legislazione fitosanitaria i controlli sono trattati esclusivamente dalla proposta riguardante i controlli ufficiali (che sostituisce il regolamento (CE) n. 882/2004 )

7 OPZIONI Opzione 1: migliorare solo la forma giuridica e la chiarezza del regime La legislazione è trasformata da direttiva a regolamento, semplificata e chiarita Per quanto concerne gli aspetti di sostanza, si mantiene lo status quo. Opzione 2: definire priorità, aggiornare e potenziare la prevenzione Come 1 e in più prevede di migliorare la definizione delle priorità trasformando gli attuali allegati I e II, in cui gli organismi nocivi regolamentati sono elencati in base alle caratteristiche tecniche, a prescindere dalla loro priorità per l'unione, in elenchi basati sulla logica d'intervento e sulla priorità aggiornare il passaporto delle piante e i sistemi delle zone protette condivisione delle responsabilità con gli operatori professionali

8 OPZIONI Opzione 3 : definire priorità, aggiornare, potenziare la prevenzione e rafforzare le azioni di lotta Oltre a quanto previsto dall'opzione 2 obblighi di sorveglianza e pianificazione per le emergenze analogamente alle disposizioni del regime di sanità animale il cofinanziamento dell'ue è disponibile per la sorveglianza e, in taluni casi, per risarcire le perdite dirette degli operatori professionali gli strumenti giuridici per l'eradicazione e il contenimento sono ulteriormente sviluppati eliminata l'esclusione delle misure connesse alla diffusione per via naturale

9 OPZIONI Opzione 4: definire priorità, aggiornare, potenziare la prevenzione, rafforzare le azioni di lotta ed estendere la portata alle piante invasive oltre a quanto previsto dall'opzione 3 nella presente opzione il regime copre anche le piante invasive, in termini di disposizioni giuridiche relative alle misure e al cofinanziamento dell'ue Le piante invasive (escluse le piante parassite) non sono coperte nelle opzioni 1, 2 e 3.

10 OPZIONI Dalla valutazione dell'impatto delle quattro opzioni è risultato che l'opzione 3 prevede la metodologia migliore per raggiungere gli obiettivi con il migliore rapporto costi-benefici ed un equilibrio ottimale tra gli input degli Stati membri, degli operatori professionali e dell'unione

11 ARTICOLO 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il regolamento stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari costituiti da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali definiti organismi nocivi le misure per ridurre tali rischi ad un livello accettabile non comprende disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare se gli operatori professionali rispettano la legislazione fitosanitaria

12 ARTICOLO 4 DEFINIZIONE DEGLI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA PER L'UNIONE Si definisce "organismo nocivo da quarantena" Si definisce "organismo da quarantena rilevante per l'unione" un organismo da quarantena: gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE gli organismi nocivi indigeni in una parte del territorio dell'unione, per cause naturali o perché introdotti dall'esterno del territorio dell'unione, devono essere segnalati in tale elenco come organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'unione Gli organismi nocivi che non sono indigeni in nessuna parte del territorio dell'unione devono essere segnalati in tale elenco come organismi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'unione

13 ARTICOLO 6 ORGANISMI NOCIVI PRIORITARI Si definisce "organismo nocivo prioritario" un organismo da quarantena rilevante per l'unione che soddisfa tutte le seguenti condizioni (all 2 sez 2): impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture il cui valore totale annuo di produzione per il territorio dell'unione ammonta ad almeno 1 miliardo di

14 ARTICOLO 6 ORGANISMI NOCIVI PRIORITARI Impatti sociali: l'organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti: significativa diminuzione dell'occupazione nel settore agricolo, orticolo o silvicolo in questione; rischi per la sicurezza alimentare; scomparsa o danneggiamento permanente su vasta scala delle principali specie di alberi autoctone o coltivate nel territorio dell'unione

15 ARTICOLO 6 ORGANISMI NOCIVI PRIORITARI Impatti ambientali: l'organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti: effetti sulle specie e gli habitat elencati dalle disposizioni della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali aumenti consistenti e permanenti dell'impiego di prodotti fitosanitari sulle colture in questione. Il numero di organismi nocivi prioritari non supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena per l'unione

16 ARTICOLO 24 PIANI DI EMERGENZA PER GLI ORGANISMI NOCIVI PRIORITARI Il piano di emergenza stabilisce: i ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione l'accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali e delle persone fisiche le misure da adottare in merito all'informazione della Commissione, degli altri Stati membri, degli operatori professionali in questione e del pubblico le modalità di registrazione dei dati le misure di gestione del rischio da attuare i principi di demarcazione geografica delle zone di divieto i protocolli che descrivono i monitoraggi, il campionamento e le prove di laboratorio i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti

17 ARTICOLO 24 PIANI DI EMERGENZA PER GLI ORGANISMI NOCIVI PRIORITARI Entro un anno dall'inserimento dell'organismo nocivo in questione nell'elenco degli organismi nocivi prioritari, gli Stati membri elaborano un piano di emergenza per tale organismo nocivo prioritario Gli Stati membri rivedono regolarmente e, se necessario, aggiornano i loro piani di emergenza A richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri

18 ARTICOLO 25 ESERCIZI DI SIMULAZIONE Gli Stati membri eseguono esercizi di simulazione sull'attuazione dei piani di emergenza ad intervalli stabiliti conformemente alla biologia dell'organismo nocivo prioritario in questione e ai rischi fitosanitari ad esso connessi Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione sono effettuati in comune dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza

19 ARTICOLO 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE Modalità di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri "controllo ufficiale": qualsiasi forma di controllo eseguita dalle autorità competenti per la verifica della conformità di una norma il finanziamento dei controlli ufficiali l'esecuzione dei controlli della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi l'adozione delle condizioni che devono soddisfare animali e merci che entrano nell'unione da un paese terzo l'istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali

20 ARTICOLO 4 OBBLIGHI GENERALI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI disporre di procedure atte a garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli ufficiali garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli garantire assenza di conflitto di interessi disporre di adeguate strutture di laboratorio disporre di un numero sufficiente di addetti qualificati disporre di procedure giuridiche tali da garantire al loro personale l'accesso ai locali degli operatori disporre e gestire di piani di emergenza

21 ARTICOLO 5 AUDIT DELLE AUTORITÀ COMPETENTI le autorità competenti procedono ad audit interni o possono far eseguire audit esterni prendono le misure appropriate alla luce dei relativi risultati per garantire di essere conformi al presente regolamento gli audit devono essere: soggetti ad un esame indipendente; svolti in modo trasparente.

22 ARTICOLO 25 DELEGA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DI COMPITI SPECIFICI RIGUARDANTI I CONTROLLI UFFICIALI Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche Le autorità competenti non possono delegare la decisione in merito ai provvedimenti ufficiali Quando le autorità competenti delegano compiti specifici attribuiscono un numero di codice a ciascun organismo delegato e designano le autorità responsabili dell'approvazione e della supervisione di tali organismi delegati

23 ARTICOLO 26 CONDIZIONI PER LA DELEGA DI COMPITI SPECIFICI RIGUARDANTI I CONTROLLI UFFICIALI AD ORGANISMI DELEGATI la delega contiene una descrizione dettagliata: dei compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali che l'organismo delegato può eseguire delle condizioni a cui esso può eseguirli l'organismo delegato possiede l'esperienza, le attrezzature ecc dispone di un numero sufficiente di addetti è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi opera ed è accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17020

24 ARTICOLO 107 PIANI DI CONTROLLO NAZIONALI PLURIENNALI (PCNP) E AUTORITÀ UNICA AD ESSI PREPOSTA Gli SM assicurano che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio Gli Stati membri designano un'autorità unica competente per: coordinare la preparazione del piano fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali; garantire che tale piano sia coerente e applicato in modo uniforme

25 ARTICOLO 108 CONTENUTO DEI PIANI DI CONTROLLO NAZIONALI PLURIENNALI controlli ufficiali in tutti i settori disciplinati le priorità dei controlli ufficiali gli obiettivi strategici del piano di controllo nazionale la classificazione dei controlli ufficiali in base al rischio la designazione delle autorità competenti e dei loro compiti a livello centrale, regionale e locale e risorse impegnate la delega di compiti agli organismi delegati l'organizzazione e la gestione generali dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale

26 ARTICOLO 108 CONTENUTO DEI PIANI DI CONTROLLO NAZIONALI PLURIENNALI i sistemi di controllo applicati ai diversi settori e il coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti la formazione del personale delle autorità competenti le procedure e soluzioni applicate l'organizzazione e il funzionamento dei piani di emergenza l'organizzazione della collaborazione e dell'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri Entro il 30 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione

27 SEZIONE 2 PROGRAMMI DI INDAGINE SULLA PRESENZA DI ORGANISMI NOCIVI Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di indagine annuali o pluriennali finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi per: ON elencati nell'allegato I, parte A, sezione I, e nell'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE ON per cui sono previste misure di emergenza costi di campionamento costi per la realizzazione dei test 27

28 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INDAGINE gli organismi nocivi oggetto del programma una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma e una descrizione della situazione di tali zone in relazione alla presenza degli organismi nocivi in questione la durata del programma il numero dei controlli visivi, dei campioni e dei test previsti per gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti interessati il bilancio di previsione gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi attesi indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma 28

29 MONITORAGGIO [FAO, 1990; revised CEPM, 1996] Una procedura ufficiale condotta in tempi definiti per determinare le caratteristiche della popolazione di un ON accertarne la presenza in un area raccogliere e registrare dati sulla presenza o assenza di un ON Adempiere ai dettami del nuovo regime fitosanitario UE definire e attuare i piani annuali e pluriennali di controllo eseguire le simulazioni per ON prioritari accedere alle risorse finanziarie della UE 29

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