Provvedimento 24 ottobre 2001.
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1 Provvedimento 24 ottobre Iscrizione della denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 266 del 15 novembre 2001). IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001, la denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» riferita ai prodotti olio di oliva, è iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92; Ritenuto che sussista l esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano; Provvede alla pubblicazione degli allegati del disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 2036/2001 del 17 ottobre I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. ALLEGATO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «VENETO VALPOLICELLA», «VENETO EUGANEI E BERICI», «VENETO DEL GRAPPA». 1. Denominazione. La denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella», «Veneto Euganei e Berici», «Veneto del Grappa» è riservata all olio extravergine
2 di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. 2. Varietà di olivo. 1. La denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella» è riservata all olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Grignano o Favarol per almeno il 50%; Leccino, Casaliva o Frantoio, Maurino, Pendolino, Leccio del Corno, Trep o Drop in misura non superiore al 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%. 2. La denominazione di origine protetta «Veneto Euganei e Berici» è riservata all olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Leccino e Rasara per almeno il 50%; Frantoio, Maurino, Pendolino, Marzemino, Riondella, Trep o Drop, Matosso in misura non superiore al 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%. 3. La denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» è riservata all olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Frantoio e Leccino per almeno il 50%; Grignano, Pendolino, Maurino, Leccio del Corno, Padanina in misura non superiore al 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%. 3. Zona di produzione. 1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell olio extravergine di oliva di cui all art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della provincia di Verona, Padova, Vicenza, Treviso. Tale zona, riportata in apposita cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: provincia di Verona: Brentino Belluno, Dolcè, S. Ambrogio di Valpolicella, Fumane, S. Pietro in Cariano, S. Anna d Alfaedo, Marano di Valpolicella, Negrar, Cerro Veronese, Grezzana, Verona, S. Martino Buonalbergo, S. Mauro di Saline, Mezzane di Sotto, Lavagno, Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Soave, Vestenanova, S. Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Roncà, Monteforte d Alpone, S. Bonifacio; provincia di Padova: Rovolon, Vò Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo, Cinto Euganeo, Baone, Este, Torreglia, Galzignano Terme, Arquà Petrarca, Monselice, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Cervarese S. Croce; provincia di Vicenza: Arzignano, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Montebello Vicentino, Gambellara, Lonigo, Castelgomberto, Sovizzo, Montecchio Maggiore, Brendola, Sarego, Alonte, Creazzo, Altavilla Vicentina, Zovencedo, Grancona, Villaga, S. Germano dei Berici, Orgiano, Sossano, Campiglia dei Berici, Vicenza, Arcugnano, Longare, Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino, Zugliano, Sarcedo, Thiene, Fara Vicentino, Breganze, Molvena, Pianezze, S. Lorenzo, Mason Vicentino, Marostica, S. Nazario, Solagna, Pove del Grappa, Bassano del Grappa, Romano d Ezzelino, Mussolente;
3 provincia di Treviso: Borso del Grappa, Crespano del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini, Fonte, Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Asolo, Maser, Pederobba, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, Susegana. 2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella» comprende, in provincia di Verona, l intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Brentino Belluno, Dolcè, S. Ambrogio di Valpolicella, Fumane, S. Pietro in Cariano, S. Anna d Alfaedo, Marano di Valpolicella, Negrar, Cerro Veronese, Grezzana, Verona, S. Martino Buonalbergo, S. Mauro di Saline, Mezzane di Sotto, Lavagno, Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Soave, Vestenanova, S. Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Roncà, Monteforte d Alpone, S. Bonifacio. 3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Euganei e Berici» comprende, nelle province di Padova e Vicenza, l intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arzignano, Montorsi Vicentino, Zermeghedo, Montebello Vicentino, Gambellara, Lonigo, Castelgomberto, Sovizzo, Montecchio Maggiore, Brendola, Sarego, Alonte, Creazzo, Altavilla Vicentina, Zovencedo, Grancona, Villaga, S. Germano dei Berici, Orgiano, Sossano, Campiglia dei Berici, Vicenza, Arcugnano, Longare, Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino, Rovolon, Vò Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo, Cinto Euganeo, Baone, Este, Torreglia, Galzignago Terme, Arquà Petrarca, Monselice, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme. 4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» comprende, nelle province di Vicenza e Treviso, l intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Zugliano, Sarcedo, Thiene, Fara Vicentino, Breganze, Molvena, Pianezze S. Lorenzo, Mason Vicentino, Marostica, S. Nazario, Solagna, Pove del Grappa, Bassano del Grappa, Romano d Ezzelino, Mussolente, Borso del Grappa, Crespano del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini, Fonte, Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Asolo, Maser, Pederobba, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, Sussegana. 4. Caratteristiche di coltivazione. 1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell olio extravergine di oliva di cui all art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. 2. I sesti di impianto, la forma di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelle tradizionalmente usate o, comunque, atte a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta di cui all art Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari della zona indicata al precedente art. 3 i cui terreni presentano origini e caratteristiche varie. 4. Per la produzione dell olio extravergine d oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell art. 3, i cui terreni sono in genere poveri, molto calcarei, tendenzialmente alcalini, generalmente ricchi di potassio e fosforo, con scarsa solubilità.
4 5. Per la produzione dell olio extravergine d oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Euganei e Berici» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell art. 3, i cui terreni presentano una matrice geologica di tipo sedimentario o vulcanico normalmente dotati di scheletro con reazione alcalina. 6. Per la produzione dell olio extravergine d oliva a denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell art. 3, i cui terreni posti ai piedi del massiccio del Monte Grappa sono derivati da conglomerati poligenici, talora intercalati da fascie sabbiose o marmose-argillose. 7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all art. 1 dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno. 8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all art. 1 non può superare kg 7000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%. 9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. 10. Ogni anno gli organismi preposti dalla legge, nell ambito dei parametri precedentemente indicati ed a seguito di rilevazioni, definiranno le rese ammissibile in olive ed olio per ciascuna delle aree distinte dalle menzioni geografiche aggiuntive. 11. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo la procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione. 12. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione. 5. Modalità di oleificazione. 1. La zona di oleificazione dell olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella» comprende l intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell art La zona di oleificazione dell olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Euganei e Berici» comprende l intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell art La zona di oleificazione dell olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» comprende l intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell art La raccolta delle olive destinate alla produzione dell olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici. 5. Per l estrazione dell olio extravergine di oliva di cui all art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
5 6. Caratteristiche al consumo. 1. All atto dell immissione al consumo l olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo con lieve tonalità di verde per gli oli freschi; odore: di fruttato leggero; sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e retrogusto muschiato; punteggio al Panel test >= 7,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi: <= 10 Meq02/kg; acido oleico: >= 75%. 2. All atto dell immissione al consumo l olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Euganei e Berici» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: verde-oro da intenso a marcato; odore: fruttato di varia intensità; sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro; punteggio al Panel test >= 7,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi: <= 11 Meq02/kg; acido oleico: >= 76%. 3. All atto dell immissione al consumo l olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: verde-oro con modeste variazioni del giallo; odore: fruttato di varia intensità; sapore: fruttato con sensazione di amaro per gli oli freschi; punteggio al Panel test: >= 7,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi: <= 11 Meq02/kg; acido oleico: >= 76%. 4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. 5. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell espletamento delle procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici. 7. Designazione e presentazione. 1. Alla denominazione di origine protetta di cui all art. 1 è vietata l aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». 2. È consentito l uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 3. L uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell azienda olivicola o nell associazione di aziende olivicole o nell impresa olivicola situata nell area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con
6 olive raccolte negli oliveti facenti parte dell azienda e se l oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell azienda medesima. 4. Le operazioni di confezionamento dell olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all art. 1 devono avvenire nell ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell art L uso di indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelle utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all art Il nome della denominazione di origine protetta di cui all art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. 7. L olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri È obbligatorio indicare in etichetta l annata di produzione delle olive da cui l olio è ottenuto. REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5 DOP (X) IGP ( ) NUMERO NAZIONALE DEL FASCICOLO: 83 ALLEGATO (I) 1. Servizio competente dello Stato membro: nome: Ministero delle politiche agricole e forestali; indirizzo: via XX Settembre n Roma; tel. 06/ fax 06/ Associazione richiedente: 2.1) nome: Associazione olivicola A.I.P.O. Verona; 2.2) indirizzo: via Locatelli, 1 - Palazzo dell Agricoltura Verona; 2.3) composizione: produttori e trasformatori (x) altro ( ). 3. Tipo di prodotto: classe 1.5 olio extravergine di oliva. 4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all art. 4, paragrafo 2) 4.1) nome: olio extra vergine di oliva «Veneto Valpolicella», «Veneto Euganei e Berici», «Veneto del Grappa»; 4.2) descrizione: olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche: acidità max 0,60%; perossidi <= 11 Meq02/Kg; colore: verde oro da intenso a marcato; odore: fruttato di media intensità; I Scheda inserita dal Comunicato pubblicato in Gazz. Uff. n. 5 del 7 gennaio 2002.
7 sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro; acido oleico >= 75%. I suddetti valori variano, ma sempre entro limiti più restrittivi, per ognuna delle menzioni geografiche indicate nel disciplinare di produzione. Gli altri parametri chimico-fisici sono conformi all attuale normativa U.E. 4.3) Zona geografica: La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella», «Veneto Euganei e Berici», «Veneto del Grappa» è situata nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Treviso ed include unicamente la porzione di territorio della regione ove esistono le condizioni pedo-climatiche idonee per lo sviluppo della coltivazione dell olivo. Le province escluse dalla zona di produzione, Belluno, Venezia e Rovigo, sono caratterizzate da territorio montano la prima, da un ampia laguna la seconda mentre, la terza provincia, da una bassa pianura padana con forti ristagni d acqua e quindi da condizioni climatiche sfavorevoli allo sviluppo dell olivicoltura. La coltivazione dell olivo avviene, nella zona di produzione, esclusivamente nei terreni collinari e pedo-collinari. 4.4) Prova dell origine: La coltivazione dell olivo è stata introdotta nel Veneto dai coloni romani, in quanto era costume degli antichi romani assegnare ai soldati parte dei nuovi territori conquistati per coltivarli. Testimonianze storiche certe sono comunque date da documenti del IX secolo dove si citano oliveti nell area gardesana di Malcesine. Successivamente da tale area la coltura è stata estesa in Valpolicella, Valpantena, Val d Illasi e in progressiva espansione è giunta alle colline vicentine fino a Pove del Grappa e alle pendici dei colli Berici ed Euganei. Dall epoca dei romani fino ad oggi l olivicoltura veneta ha subito alterne vicende: da periodi di forte sviluppo a momenti di crisi dovuti sia a motivazioni economico-commerciali che agli effetti del clima, che periodicamente ha provocato la morte di un gran numero di piante a causa delle forti gelate. Dopo la prima guerra mondiale si conosce una forte ripresa della coltura che si accentua sempre più grazie anche ai sostegni economici degli enti locali e ai provvedimenti legislativi. Le olive provengono da oliveti situati nelle zone di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un elenco debitamente attivato ed aggiornato. Le operazioni di estrazione dell olio sono effettuate nell ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito. Le operazioni di confezionamento dell olio extravergine di oliva devono avvenire nell ambito della zona geografica delimitata delle province di Verona, Padova, Vicenza e Treviso. La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di identificare in modo adeguato i singoli lotti di prodotto. 4.5) Metodo di ottenimento: L olio extra vergine di oliva DOP è prodotto da olive sane, raccolte direttamente dall albero entro il 15 gennaio di ogni anno. In particolare la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella» è ottenuta prevalentemente dalle varietà Grignano e Favarol da sole o congiuntamente.
8 La denominazione di origine protetta «Veneto Euganei e Berici» è ottenuta prevalentemente dalle varietà Leccino e Rasara da sole o congiuntamente. La denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» è ottenuta prevalentemente dalle varietà Frantoio e Leccino da sole o congiuntamente. La produzione di olive per ettaro non può essere superiore ai Kg/ettaro negli oliveti specializzati con una resa in olio massima del 18%. Per l estrazione dell olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari ed originarie del frutto. 4.6) Legame: Una fortissima testimonianza del legame tra la produzione oleicola e il territorio veneto si ritrova in moltissimi documenti letterari e storici che testimoniano come l olivo nell area geografica in questione, accanto ad una importanza economico-produttiva, rappresenti un rilevante motivo paesaggistico. In questa area la denominazione di origine trova la sua più stretta giustificazione, oltre che nella diffusione della coltura, soprattutto in ciò che l olivicoltura e l olio in particolare esprimono in termini culturali e socioeconomici nelle popolazioni locali. L importanza economica di questo prodotto nei paesi del Veneto è ricordata, tra l altro, anche nelle guide di viaggio del secolo scorso. La qualità dell olio del Veneto e le sue proprietà gastronomiche vengono riportate in opere letterarie del secolo scorso, mentre la tipicità del prodotto veronese viene ribadita già dal 500. Nella regione, a causa delle condizioni pedoclimatiche sfavorevoli, la coltivazione dell olivo è possibile solo in determinate zone che corrispondono ai terreni collinari e pedo-collinari dove si può beneficiare della protezione offerta dalle correnti fredde del nord. Si determinano così delle condizioni climatiche che consentono e favoriscono l espansione della coltura in modo tipico ed originale ed il legame con l ambiente nasce dalla particolare adattabilità delle varietà alla situazione pedo-climatica. 4.7) Organismo di controllo: nome: C.S.Q.A. Prodotti Agroalimentari; indirizzo: via S. Gaetano, Thiene (Vicenza). 4.8) Etichettatura: olio extra vergine di oliva «Veneto Valpolicella» denominazione di origine protetta; «Veneto Euganei e Berici» denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» denominazione di origine protetta. L olio extra vergine DOP deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a litri 1. Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. È obbligatorio indicare in etichetta l annata di produzione delle olive da cui l olio è ottenuto. 4.9) Condizioni nazionali: parte riservata alla commissione, n. CE: data di ricevimento del fascicolo integrale:
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