CONVENZIONE PER L INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI TRA. L Azienda U.S.L. Valle d Aosta con sede legale in Aosta, via Guido Rey
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1 CONVENZIONE PER L INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI TRA L Azienda U.S.L. Valle d Aosta con sede legale in Aosta, via Guido Rey n.1, C.F e Partita IVA , nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dr.ssa Carla Stefania RICCARDI nata a Vercelli il 09/07/1965 e domiciliata per la carica ai fini della presente convenzione presso la sede legale della suddetta Azienda, di seguito denominata semplicemente Azienda U.S.L. E L Istituto Comunità L Incontro S.r.l. con sede legale in Castello di Annone (AT), Località Bordoni n.50, C.F. e Partita IVA nella persona del legale rappresentante signor MATTEO Antonio, nato a Brindisi Montagna (PZ) il 13/02/1940 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale del suddetto Istituto, di seguito denominato semplicemente Presidio; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE L'Azienda U.S.L. convenziona il Presidio avente sede operativa in Castello d'annone (AT) Località Bordoni n.50, struttura residenziale, finalizzata all'accoglienza anche di pazienti affetti da patologia psichiatrica che necessitano di assistenza protetta, regolarmente autorizzata al funzionamento, ai sensi delle Leggi Regionali vigenti, per n.18 posti letto con deliberazione dell A.S.L. 19, n.741 del 10/04/1998. Il Presidio accetta il convenzionamento per i pazienti già inseriti nelle sue 1
2 strutture e s'impegna ad ospitare altri utenti assistiti dai Servizi Psichiatrici dell'azienda U.S.L. qualora abbia posti disponibili. ART.2 CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL ATTIVITA Il Presidio si impegna a fornire agli ospiti le prestazioni dovute nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le modalità descritte nei successivi articoli. L'attuazione degli interventi assistenziali si ispira ai principi definiti nella legislazione regionale in materia di salute mentale e il Presidio, in accordo con l Azienda U.S.L., opererà in tale direzione. ART.3 RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL PRESIDIO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA Per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, il Presidio mette a disposizione: 1. l'immobile sito in Castello d'annone (AT) Località Bodoni n.50, con tutte le attrezzature e gli arredi all'uopo esistenti; 2. il personale, adeguatamente qualificato e formato, previsto dalla normativa vigente. ART.4 MODALITA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI Il Presidio si impegna a: - collocare gli ospiti di cui alla presente convenzione in camere di norma a 1 o 2 3 posti letto; - garantire una adeguata e globale assistenza tutelare nell arco delle 24 ore promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni ospite mediante 2
3 il personale di cui all art.3; - garantire un adeguata assistenza sanitaria in accordo con i servizi dell Azienda sanitaria di riferimento territoriale del Presidio; - rispettare i diritti e la dignità di ogni ospite in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all interno ed all esterno della struttura; - attuare le indicazioni terapeutico-assistenziali contenute nel progetto utente elaborato dall équipe psichiatrica dell Azienda U.S.L., in accordo con il soggetto e i familiari, e a consentire agli operatori dell Azienda U.S.L ed ai familiari libero accesso alla struttura; - garantire copertura assicurativa agli ospiti per infortuni e R.C. per danni causati dai soggetti ospiti in comunità ad altri ospiti, agli operatori, a terzi e alle cose; - tenere regolarmente le cartelle individuali di ogni ospite; - comunicare tempestivamente all Azienda U.S.L. le eventuali modificazioni del quadro psicopatologico degli ospiti. ART.5 AMMISSIONE DEGLI OSPITI Il Presidio concorderà con l'équipe psichiatrica dell'azienda U.S.L. e la propria équipe sanitaria l'ammissione degli assistiti per i quali l'azienda U.S.L. assumerà l'onere della retta in misura totale o parziale. ART.6 COMUNICAZIONI ALL'AZIENDA U.S.L. La struttura comunicherà, entro sette giorni all'azienda U.S.L.: la data di ammissione dell'assistito o di rientro, in caso di temporanea 3
4 dimissione; la data di decesso dell'assistito. Qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico il soggetto assistito debba essere ricoverato presso Ospedali o altri centri di diagnosi e cura, sarà compito della Società mettersi in contatto con il medico curante o, in caso di urgenza, mettersi in contatto con il Presidio Ospedaliero e ne darà comunicazione all'azienda U.S.L.. ART.7 DIMISSIONI DELL ASSISTITO Qualora l'assistito non possa essere ulteriormente ospitato presso la struttura, il Presidio darà, mediante lettera raccomandata, preavviso motivato della dimissione, con anticipo di giorni 15, all'azienda U.S.L. e all'équipe psichiatrica che ha inserito lo stesso presso la struttura. Parimenti si comporterà l'azienda U.S.L. nel caso in cui la stessa intenda dimettere il proprio assistito. Ad avvenuta dimissione, la struttura non potrà pretendere alcun ulteriore pagamento riferito ad un periodo successivo a quello della dimissione stessa. ART.8 ATTIVITA DI CONTROLLO L'Azienda U.S.L. ha la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, controlli in merito al trattamento assistenziale riservato ai propri assistiti nonché di verificare la completa attuazione delle indicazioni terapeutiche assistenziali di cui all'art. 4. ART.9 RILASCIO DELLE IMPEGNATIVE 4
5 L'Azienda U.S.L. rilascerà le impegnative per gli utenti residenti anagraficamente nel proprio territorio, previ adempimenti istruttori effettuati dalle proprie équipes psichiatriche proponenti per quanto attiene la necessità terapeutica e la sussistenza dei requisiti assistenziali previsti dalla normativa vigente. L'inserimento sarà comunicato, nel rispetto del diritto di libera scelta dell'assistito, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale su proposta dei competenti servizi dell'azienda U.S.L. e conterrà l'indicazione della quota alberghiera a carico dell'utente e/o dei parenti o dei servizi sociali. ART.10 IMPEGNI RIABILITATIVI DELL'AZIENDA U.S.L. L'équipe psichiatrica dell'azienda U.S.L. che ha attuato l'inserimento dell'assistito presso il Presidio assicurerà la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando a cadenza periodica, con l'équipe della Società, la conduzione e l'aggiornamento del programma riabilitativo per ogni utente. ART.11 ESCLUSIONI Sono escluse dalla presente convenzione tutte le altre attività assistenziali assicurate dai competenti servizi territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. ART.12 RETTA L'entità della retta è pari a: - 165,67 per la Comunità Protetta di Tipo B; - 104,31 per la Fase Progress in Group Living; - 64,55 per il Gruppo Appartamento Autonomy; 5
6 - 132,52 per il Gruppo Appartamento La Metafora. Essa è onnicomprensiva ed è da intendersi invariata per l anno Il budget annuale per l anno 2013 è stabilito in euro trecentosessantamilanovecentoquindici ( ,00). Tale budget, per gli anni successivi, verrà confermato annualmente salvo disposizioni regionali e nazionali che vincolino l Azienda USL Valle d Aosta a raggiungere ulteriori obiettivi di contenimento della spesa. Sono escluse dalla stessa e sono a carico dell'assistito per quanto non previsto dalla vigente normativa a carico del Servizio Sanitario Nazionale: 1. le spese farmaceutiche (eventuali tickets, farmaci non mutuabili); 2. le spese di trasporto da e per il Presidio; 3. le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, ecc.); 4. le spese per eventuale assistenza al di fuori del Presidio. Il Presidio non potrà richiedere all'assistito il pagamento di nessuna prestazione aggiuntiva a quelle sopracitate (es. spese di lavanderia). L importo dell eventuale contributo retta è determinato dall Azienda U.S.L., che provvederà a trasmettere formale comunicazione in merito alla Società; il contributo sarà riscosso dal Presidio. La retta decorre dal giorno di ammissione e comprende quello di dimissioni/decesso. Il pagamento rette da parte dell'azienda U.S.L. verrà effettuato entro 90 giorni, e non oltre, dall emissione della fattura. Per quanto concerne le modalità di trattamento dei dati personali e di individuazione delle voci di costo nella fatturazione delle prestazioni, si fa riferimento alle indicazioni fornite dal Dipartimento Salute Mentale con nota 6
7 prot. n del 21/09/2012. Agli ospiti qualora gli stessi dovessero concorrere al pagamento totale o parziale della retta, dovrà essere rilasciata regolare fattura sotto il profilo fiscale. ART.13 ASSENZE TEMPORANEE DELL'ASSISTITO - DIMISSIONI In caso di assenze temporanee dell'assistito, l'azienda U.S.L. riconosce al Presidio, a decorrere dalla data di inizio dell'assenza, la retta ridotta ad un importo pari al 70% della retta per un periodo limitato di 30 giorni continuativi; dopo tale periodo l'utente sarà considerato dimesso. Nel caso di concorso dell assistito al pagamento della retta, il contributo a suo carico sarà proporzionalmente ridotto del 30%. Il Presidio è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio Psichiatrico eventuali assenze temporanee degli ospiti. ART.14 DECESSO DELL'OSPITE In caso di decesso dell'ospite, le spese funerarie sono a carico dei famigliari o, ai sensi della normativa vigente, del Comune ove insiste il Presidio. ART.15 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione ha durata dal 01/01/2013 al 31/12/2015, con possibilità di rinnovo previa adozione di esplicito atto deliberativo da parte dell Azienda U.S.L.. Il contratto viene risolto con preavviso di 60 giorni al venir meno della necessità, da parte dell Azienda U.S.L., di usufruire delle prestazioni della 7
8 Cooperativa per il perseguimento dei propri fini istituzionali nell ambito dei servizi rivolti all utenza psichiatrica. ART.16 INADEMPIENZE-RECESSO Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per il relativo adempimento. Trascorso inutilmente il termine previsto, l'azienda U.S.L. ha la facoltà di trattenere una parte della quota sanitaria di importo pari al 30% di quanto dovuto per il periodo contestato e riferito a ciascun soggetto cui l'adempimento si riferisce. Qualora però l'azienda U.S.L. riscontri nei servizi forniti dal Presidio condizioni non risolvibili e che impediscano lo svolgimento dell'attività da essa affidata, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con un preavviso scritto di 30 giorni da comunicarsi mediante raccomandata A.R.. Per converso in caso di persistente inosservanza da parte dell'azienda U.S.L. delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, il Presidio, con il preavviso di cui al comma precedente, può risolvere anticipatamente la convenzione, con obbligo di rimborso da parte dell'azienda U.S.L. dei crediti già maturati, debitamente comprovati. La convenzione è risolta di diritto a seguito della revoca dell autorizzazione al funzionamento o della mancata concessione di nuovi provvedimenti autorizzativi rilasciati in esecuzione delle disposizioni che i competenti organi emaneranno in materia. ART.17 REGIME FISCALE 8
9 Il Presidio, a seconda della propria natura giuridica, dichiara, a tutti gli effetti di legge, che le prestazioni di cui alla presente convenzione sono esenti/soggette ad I.V.A., ai sensi dei D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni ed integrazioni. ART.18 CONTROVERSIE Qualsiasi controversia che dovesse sorgere durante e per l'esecuzione della presente convenzione e che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà sottoposta ad un collegio di tre arbitri, il primo dei quali scelto dall'azienda U.S.L., il secondo dal Presidio ed il terzo di comune accordo tra i due contraenti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente dei Tribunale dì Torino. Il collegio giudicherà secondo equità. ART.19 PRIVACY Ai sensi dell art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si precisa che i dati personali forniti dal gestore saranno, da questa Azienda, trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto della presente convenzione. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all art.7 del suddetto Decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati è l Azienda USL della Valle d Aosta, nella persona del suo legale rappresentante. La Società si impegna a garantire la privacy dell utente durante l intero processo di erogazione delle prestazioni e a non diffondere presso terzi i dati 9
10 di cui alla documentazione citata, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili. A tal fine, ai sensi dell'art.4 del decreto citato, l'u.s.l. nomina la Società responsabile del trattamento dei dati degli utenti che utilizzeranno il servizio. ART.20 SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione per imposta di bollo, copie o simili, sono a carico del Presidio. L'atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione. Aosta, Per l'istituto Il Legale Rappresentante Sig. Antonio MATTEO Per l Azienda U.S.L. Valle d Aosta Il Direttore Generale Dott.ssa Carla Stefania RICCARDI 10
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