CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE

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1 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE Area Regolazione del Mercato Commissione di Controllo delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore La presente banca dati, redatta senza alcuna pretesa di completezza ma anzi suscettibile di progressiva implementazione, persegue i seguenti obbiettivi principali: a) dare conto dell evoluzione giurisprudenziale in una materia controversa ed ancora sostanzialmente nuova come quella dei contratti del consumatore; b) fornire alla Commissione di Controllo sulle clausole vessatorie istituita presso la Camera di Commercio di Udine uno strumento operativo utile per il consapevole esercizio dei propri poteri; c) contribuire alla diffusione ed alla valorizzazione, presso i consumatori e le imprese, di regole contrattuali improntate a criteri di equilibrio, trasparenza e buona fede, nella consapevolezza che il Mercato debba costantemente confrontarsi con il rispetto della Persona. A tal fine, sono state raccolte le massime delle pronunce più significative rese in materia dalle corti giustizia ai diversi livelli, europeo e nazionale e, in quest ultimo caso, dando conto delle posizioni assunte dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e dai Giudici di merito. Le massime sono ordinate per data, a partire dalla più recente e contengono, subito dopo gli estremi dell organo decidente, una sintetica enunciazione dei contenuti per rendere più agevole la lettura. Alla fine di ciascun testo sono stai indicati - se disponibili - gli estremi delle fonti da cui le massime sono state desunte, per fornire agli interessati i necessari riferimenti utili alla reperibilità del provvedimento citato nei casi in cui quest ultimo non fosse rintracciabile su internet. Corte di Giustizia della Comunità europee Sentenza 20 gennaio 2005, causa C-464/01 Regole di competenza stabilite dalla Convenzione 27 settembre nozione di consumatore Le regole di competenza stabilite dalla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, devono essere interpretate nel modo seguente: - un soggetto che ha stipulato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte estraneo alla sua attività professionale non ha il diritto di avvalersi del beneficio delle regole di competenza specifiche previste dagli artt della detta convenzione, a meno che l'uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell'operazione di cui trattasi, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l'aspetto extraprofessionale; - spetta al giudice adito decidere se il contratto in questione sia stato concluso per soddisfare, in misura non trascurabile, esigenze attinenti all'attività professionale del soggetto di cui trattasi ovvero se, al contrario, l'uso professionale rivestisse solo un ruolo insignificante; - a tal fine il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto rilevanti che risultano oggettivamente dal fascicolo; non occorre invece tener conto di circostanze o di elementi di cui la controparte avrebbe potuto prendere conoscenza al momento della conclusione del contratto, a meno che il soggetto che fa valere lo status di consumatore non si sia comportato in modo tale da far legittimamente sorgere l'impressione, nella controparte contrattuale, di agire con finalità professionali. (Per il testo del provvedimento cfr. anche Foro it., 2005, IV, 124)

2 Sentenza 1 ottobre 2002, causa C-167/00 Regole di competenza stabilite dalla Convenzione 27 settembre nozione di consumatore azione inibitoria intentata da una associazione a tutela dei consumatori qualificazione. Le regole di competenza enunciate dalla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, devono essere interpretate nel senso che un'azione giudiziale preventiva intentata da un'associazione per la tutela dei consumatori al fine di far inibire l'uso, da parte di un commerciante, di clausole ritenute abusive in contratti conclusi con privati è un'azione in materia di delitti o quasi-delitti, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della detta Convenzione. Sentenza 22 novembre 2001 cause riunite C-541/99 e C-542/99 Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE nozione di consumatore La nozione di «consumatore», come definita dall'art. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente alle persone fisiche. Sentenza 27 giugno cause riunite C-240/98 a C-244/98 Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE clausola abusiva valutabilità d ufficio da parte del giudice nazionale La tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, comporta che il giudice nazionale, nell'esaminare l'ammissibilità di un'istanza propostagli, possa valutare d'ufficio l'illiceità di una clausola del contratto di cui è causa. (Per il testo del provvedimento cfr. anche Foro it., 2000, IV, 413) 2

3 Corte Costituzionale Corte cost ( ), n. 235 (ord.) - Pres. Zagrebelsky - Rel. Bile Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Contratti del consumatore - Disciplina delle clausole vessatorie nel contratto tra consumatore e professionista - Requisiti soggettivi di applicabilità - Nozione di consumatore - Mancata inclusione in essa del beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro - Lamentata irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto al consumatore che abbia stipulato direttamente il contratto - Motivazione apodittica dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione E' dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art bis cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in difetto di un previo tentativo, da parte dei giudici rimettenti, di interpretare la norma impugnata in modo conforme alla Costituzione. (nella specie, il Tribunale di Napoli, con varie ordinanze, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine al secondo comma dell'art bis del codice civile nella parte in cui non include nella nozione di consumatore anche il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro", con riferimento al profilo della irragionevole ed immotivata disparità di trattamento tra il consumatore, che abbia stipulato direttamente il contratto predisposto dal professionista, ed il beneficiario non contraente della menzionata polizza cumulativa infortuni; (Massima tratta dalla banca dati: La Legge plus IPSOA; cfr, per il testo del provvedimento, anche Foro. it, 2005, I, 992) Corte cost ( ), n Pres. Ruperto - Rel. Contri Contratto - Contratti del consumatore - Disciplina delle clausole vessatorie - Campo di applicazione - Esclusione delle piccole imprese e delle imprese artigiane, per mancata equiparazione al consumatore - Prospettata irragionevolezza con effetto discriminatorio delle imprese predette, e con lesione del principio del giudice naturale e della libera iniziativa economica - Non fondatezza della questione. E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art bis, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 41 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sanremo. (nella specie, il Giudice di pace di Sanremo, con ordinanza emessa il 5 luglio 1999, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art bis, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non equipara al consumatore le piccole imprese e quelle artigiane. (Massima tratta dalla banca dati: La Legge plus IPSOA; cfr, per il testo del provvedimento, anche Foro. it, 2003, I, 332) Corte cost ( ), n. 282 (ord.) - Pres. Granata - Rel. Contri Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Contratti del consumatore - Contratto tra consumatore e professionista, avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi - Clausole vessatorie - Prevista tutela solo a favore del consumatore, persona fisica, che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale - Pretesa disparità di trattamento rispetto a tutte le altre categorie di consumatori, quali, nella specie, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscano per scopi imprenditoriali o professionali - Pretesa incidenza sulla tutela del lavoro - Pretesa lesione della libertà dell'iniziativa economica privata - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità. E' inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art 'bis' cod. civ., introdotto dall'art. 25 l. 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), sollevata con riferimento agli artt. 3, 35 e 41 COST. (nella specie, il Giudice di pace de L Aquila, con ordinanza 3 novembre 1997, aveva sollevato questione di costituzionalità dell art bis c.c., in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost, nella parte in cui si definisce consumatore solo la persona fisica e non anche la persona fisiche che agisce per scopi imprenditoriali e quella giuridica). 3

4 Corte di Cassazione Cass. civ., sez. I, , n (ord.) - Pres. Rordorf R - Rel. Gilardi G Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorchè coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Natura processuale del citato art bis, terzo comma, n Conseguenze - Applicabilità ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. La disposizione dettata dall'art bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. va interpretata nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorchè coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto e tale disposizione, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati anteriormente. Ciò non preclude che il foro esclusivo risultante dalla norma dell'art bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., possa essere derogato dalle parti, purchè la previsione di un diverso giudice abbia costituito oggetto di trattativa tra le parti medesime ai sensi art ter cod. civ.. Cass. civ., sez. Unite, , n (ord.) - Pres. Grieco A - Rel. Vittoria P Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorchè coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Natura processuale del citato art bis, terzo comma, n Conseguenze - Applicabilità ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore - Fattispecie. La disposizione dettata dall'art bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorchè coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (Principio espresso in relazione a controversia - introdotta dopo l'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che ha aggiunto il citato articolo del codice civile - nascente dal recesso del consumatore da un contratto preliminare di acquisto di una quota di multiproprietà, stipulato nel 1994). Cass. civ., sez. III, , n Pres. Lupo E - Rel. Segreto A (massima 4) Fideiussione bancaria - "Ius superveniens" - Nuova disciplina dei contratti stipulati dal consumatore - Efficacia retroattiva - Esclusione. La nuova disciplina delle clausole vessatorie, di cui agli artt bis cod. civ., introdotta dall'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, non si applica ai contratti di fideiussione bancaria anteriormente stipulati, stante il generale principio di irretroattività della legge. Cass. civ., sez. I, , n Pres. Olla G - Rel. Cappuccio G Contratti bancari - Apertura di credito bancario - Recesso - Durata del preavviso - Disciplina convenzionale - Preavviso di un solo giorno - Ammissibilità (nella disciplina anteriore alla disciplina delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore) - Limiti - Fattispecie. Nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art cod. civ. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti e - anteriormente alla introduzione della disciplina sui contratti del consumatore, avvenuta ad opera dell'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n può essere fissato in un solo giorno, salvo il rispetto della buona fede "in executivis". (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha anche escluso l'ammissibilità del motivo di ricorso con cui, denunciandosi vizio di motivazione, si tendeva a sostenere l'abusività in concreto del recesso come 4

5 esercitato, sul rilievo che detta censura si risolveva in realtà nella richiesta di un ulteriore giudizio di merito, senza evidenziare lacune o incongruenze logiche della sentenza impugnata). Cass. civ., sez. III, , n (ord.) - Pres. Duva V - Rel. Purcaro I (massima 1) Competenza civile - Competenza per territorio - In genere - Contratti conclusi tra professionisti e consumatori - Controversie - Foro del consumatore - Competenza esclusiva - Limiti - Inapplicabilità in caso di contratto concluso tra professionista e persona giuridica. L'art bis cod. civ., che presume la vessatorietà della clausola tra professionista e consumatore quando sia stato stabilito per le controversie relative ai contratti conclusi tra i medesimi come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, non si applica nel caso in cui la controparte del professionista sia una persona giuridica, non potendo quest'ultima essere qualificata come "consumatore" a norma dello stesso art.1469 bis, con conseguente inapplicabilità non solo della norma già citata, ma anche dell'art. 12 del D.LGS. n. 50 del Cass. civ., sez. III, , n Pres. Nicastro G - Rel. Finocchiaro M (massima 2) Fonti del diritto - Efficacia e limiti della legge nel tempo - "ius superveniens" - Contratto stipulato anteriormente al codice civile - Normativa in tema di clausole vessatorie - Retroattività - Esclusione - Fondamento. Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari cod. civ.), che è applicabile anche alle norme di diritto pubblico, preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente. Pertanto, la normativa in tema di clausole vessatorie introdotta dal codice civile vigente e dalla legge n. 52 del 1996 risulta inapplicabile a un contratto di somministrazione, stipulato prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, che prevedeva la clausola di tacito rinnovo e la "traslazione" del contratto agli eredi dell'originario contraente. Cass. civ., sez. I, , n Pres. Carbone V - Rel. Panebianco Ur Competenza civile - Competenza per territorio - In genere - Contratti stipulati tra consumatori e professionisti - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro del consumatore (art bis n. 19 cod. civ.) - Limiti temporali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. In materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti, la disposizione dettata, in tema di competenza territoriale, dall'art bis, n. 19 cod. civ. - a mente del quale la competenza a conoscere dell'eventuale controversia insorta tra le parti si radica presso l'autorità giudiziaria del foro di residenza o domicilio del consumatore - si applica, attesane la natura processuale, anche ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, ma concernenti rapporti sorti precedentemente. (Massima tratta dalla banca dati: La Legge plus IPSOA; cfr. anche, per il testo del provvedimento, I CONTRATTI, n. 1/2002, pag. 5, Foro it. 2001, I, 3587) Cass. civ., sez. I, , n Pres. Baldassarre V - Rel. Fioretti Fm - Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - In genere - Contratti del consumatore - Disciplina - "consumatore" e "professionista" - Nozione. Al fine dell'applicazione della disciplina di cui agli artt bis e segg. cod. civ. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto (avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi - secondo l'originaria formulazione del primo comma dell'art bis cod. civ. - e senza tale limitazione dopo la modifica di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1999, n. 526) per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto (avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi e senza tale limitazione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 526/99 ) nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Massima tratta dalla banca dati: La Legge plus IPSOA; cfr. anche, per il provvedimento I CONTRATTI, n. 4/2002, pag. 338) Cass. civ., sez. III, , n (ord.) - Pres. Grossi M - Rel. Segreto A 5

6 (massima 1) Fonti del diritto - Efficacia e limiti della legge nel tempo - "ius superveniens" - Nuova disciplina dei contratti stipulati dal consumatore - Efficacia retroattiva - Esclusione - Rinnovazione tacita del contratto successivamente all'entrata in vigore della legge n. 52 del Applicabilità - Fondamento. Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - In genere - Nuova disciplina dei contratti stipulati dal consumatore - Efficacia retroattiva - Esclusione - Rinnovazione tacita del contratto successivamente all'entrata in vigore della legge n. 52 del Applicabilità - Fondamento. Gli artt bis e seguenti cod. civ. - privi di efficacia retroattiva in relazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del generale principio di irretroattività della legge - sono applicabili al contratto rinnovato tacitamente successivamente all'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che con l'art. 25 ha aggiunto, nel Libro IV del codice civile, il Capo XIV - bis contenente detti articoli, atteso che in tal caso si verifica una nuova regolamentazione tra le parti dei loro rapporti, sia pure configurata "per relationem" sulla base delle precedenti clausole contrattuali, fondata su un reciproco consenso espresso tacitamente, ma in maniera inequivoca. (Massima 2) Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - In genere - Disciplina dei contratti del consumatore - Contratto stipulato dall'amministratore di un condominio con un professionista - Applicabilità - Fondamento. Al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applicano, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, gli artt bis e seguenti cod. civ., atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. (Massima 3) Competenza civile - Competenza per territorio - In genere - Contratti del consumatore - Clausola contrattuale prevedente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore - Nuova disciplina dettata dall'art Bis, terzo comma, n. 19 cod. civ. - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Introduzione di un foro esclusivo per il consumatore - Esclusione - Inefficacia della clausola vessatoria - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. CIV.. L'art bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., introdotto con l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, non fissa - a differenza di quanto altrove espressamente stabilito dal legislatore (art. 12 D.LGS. n. 50 del 1992; art. 10 D.LGS. n. 427 del un foro esclusivo per il consumatore, ma si limita a presumere vessatoria, fino a prova contraria, la clausola con cui si stabilisca come sede del foro competente sulla controversia una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore; ne consegue che, stante l'inefficacia di detta clausola e l'efficacia per il resto del contratto ("ex" art quinquies cod. civ.), divengono pienamente operativi i fori generali, di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., ed il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, di cui all'art. 20 cod. proc. CIV.. Cass. civ., sez. III, , n Pres. Nicastro G - Rel. Amatucci A Giuoco e scommessa - Concorsi pronostici - In genere - Totogol - Controversie relative alla partecipazione a tale concorso - Competenza territoriale esclusiva del foro di Roma - Clausola derogativa - Carattere vessatorio - Esclusione - Fondamento. La clausola derogativa della competenza territoriale per le controversie relative alla partecipazione al concorso Totogol, prevista dall'art. 14, comma terzo, decreto del Ministero delle Finanze del 10 marzo 1993, recante il regolamento del concorso pronostico, non determina un significativo squilibrio a carico dello scommettitore e non può, dunque, qualificarsi come vessatoria per gli effetti di cui all'art bis cod. civ. (introdotto dall'art. 25 legge 6 febbraio 1996, n. 52, e modificato dall'art. 25 legge 21 dicembre 1999, n. 526). Cass. civ., sez. I, , n Pres. Carnevale C - Rel. Di Amato S Fidejussione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Fideiussione a garanzia di contratti bancari - Disciplina in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Applicabilità - Requisiti - Art bis cod. civ. nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 526 del Requisito oggettivo e soggettivo - Ricorrenza - Valutazione - Criteri - Collegamento contrattuale - Qualità del debitore principale - Rilevanza. Sebbene la fideiussione non possa essere inclusa di per sé fra i contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi intercorrenti tra un professionista ed un consumatore, previsti dall'art bis cod. civ. nel testo anteriore alla legge n. 526 del 1999, tuttavia, anche nel vigore della precedente formulazione, per la 6

7 fideiussione che accede a contratti bancari deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo per l'applicabilità della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla legge n. 52 del 1996, in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito ed il contratto costitutivo dell'obbligazione fideiussoria. Quanto al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. (Nella specie è stata conseguentemente ritenuta valida - per difetto del requisito soggettivo di applicabilità della disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori - la clausola derogativa della competenza territoriale, contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali, stipulato dal suo amministratore unico). (Massima tratta dalla banca dati: La Legge plus IPSOA; cfr. per il provvedimento anche Foro it. 2001, I, 1589) Cass. civ., sez. II, , n Pres. Pontorieri F - Rel. Mazzacane V (massima 2) Comunità europea - Direttive - Efficacia - Provvedimento di attuazione della norma comunitaria - Emanazione - Omissione - Conseguenze - Rapporti interprivatistici - Efficacia immediata della direttiva - Esclusione - Efficacia nei confronti dello stato - Configurabilità. Le disposizioni di una direttiva comunitaria - atto che, a norma dell'art. 189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, vincola gli stati membri in ordine al risultato da raggiungere, lasciando agli organi nazionali la competenza sulle forme e i mezzi per conseguirlo - sono prive di efficacia normativa nei rapporti tra privati (cioè di effetti cosiddetti "orizzontali") qualora manchi lo strumento di attuazione dello Stato, potendo, in tal caso, essere invocate solo nei confronti dello Stato stesso (efficacia cosiddetto "verticale"). (massima 3) Competenza civile - Competenza per territorio - In genere - Contratti conclusi tra consumatori e professionisti - Controversie giudiziarie - Foro competente - Individuazione - Foro del consumatore ex art bis n. 19 cod. civ. - Configurabilità - Limiti temporali - Controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della legge 52/ Disciplina ex art bis n Applicabilità - Esclusione. In tema di contratti conclusi tra consumatori e professionisti, la "regula iuris" dettata, in tema di competenza territoriale, dall'art bis n. 19 cod. civ. (introdotto con legge 6 febbraio 1996 n. 55), secondo la quale la competenza a conoscere dell'eventuale controversia insorta tra le parti si radica presso l'autorità giudiziaria del foro di residenza o domicilio del consumatore, non si applica ai procedimenti instaurati in epoca precedente all'entrata in vigore della norma citata, attesane la natura sostanziale e non meramente processuale. (Massima tratta dalla banca dati: La Legge plus IPSOA; cfr. per il provvedimento anche I CONTRATTI, 2001, 785) 7

8 Giurisdizione di merito Giudice di pace di Ancona, sentenza 28 aprile 2003 Contratti del consumatore assicurazione liquidazione del danno clausola compromissoria vessatorietà Assicurazione - indennizzo danni da atti vandalici nozione interpretazione più favorevole al consumatore - In assenza di prova contraria, deve qualificarsi vessatoria la clausola, contenuta in una polizza assicurativa, con cui si prevede che la liquidazione del danno subito dal consumatore possa avvenire solo previo ricorso alla procedura di arbitrato (nella specie, la compagnia assicuratrice non aveva dimostrato, rispetto alla clausola compromissoria, che fosse stata oggetto di trattativa, che non avesse determinato un significativo squilibrio e che no contrastasse con il dovere di buona fede. - In un contratto di assicurazione stipulato con un consumatore, che preveda l indennizzo dei danni arrecati al suo veicolo in conseguenza di atti vandalici, l esigenza di far prevalere l interpretazione più favorevole al consumatore comporta che, in assenza di specifiche esclusioni (da indicare con chiarezza nel testo della polizza) per atto vandalico debba intendersi qualsiasi azione produttiva di danni che, a prescindere dalla sua volontarietà, sia compiuta (anche da persone non identificate) con attrezzi e mezzi di qualsiasi tipo e genere, ivi compresi quelli utilizzati per la circolazione stradale. (Massima tratta da Foro it. 2004, I, 307) Corte d appello di Roma, II, sentenza 24 settembre 2002 (per il I grado di giudizio, cfr. Tribunale di Roma, sentenza 21 gennaio 2000) Azione inibitoria legittimazione attiva e passiva presupposti e onere della prova Contratti di durata rapporti in corso - efficacia immediata della decisione - La rappresentatività delle associazioni dei consumatori, quale requisito di legittimazione per le azioni inibitorie di cui all art sexies promosse prima dell entrata in vigore della legge 30 giugno 1998 n. 281 Disciplina dei diritti dei consumatore e degli utenti, è accertata incidentalmente dal giudice sulla base di indici concreti, quali l oggetto statutario, la partecipazione ad organismi pubblici, precedenti riconoscimenti giurisdizionali, ecc.; e non con applicazione del rigido criterio formale dell iscrizione nell apposito elenco introdotto dalla legge citata, che non ha natura retroattiva nè di interpretazione autentica. - Sono legittimate passive delle azioni inibitorie anche le associazioni di professionisti che, pur senza utilizzare direttamente le clausole generali impugnate, ne raccomandano l inserzione nei contratti (nella specie, l Associazione Bancaria Italiana). - Nell azione inibitoria non sussiste l onere della prova di fatti specifici, bensì quella di allegare le clausole sospette di vessatorietà in relazione alla disciplina legale dello specifico contratto in cui ineriscono. - E ammissibile l azione inibitoria di clausole che appaiono oscure od ambigue secondo parametri formali ed astratti. - La pronuncia di inefficacia per la vessatorietà di clausole inerenti contratti di durata ha efficacia immediata sui rapporti in corso e non solo limitata ai contratti da stipulare in futuro. (Massima tratta da I CONTRATTI, n. 2/2003, pag. 113) Tribunale di Monza, sez. distaccata di Desio, 28 agosto 2002 Contratti di mediazione immobiliare - clausole vessatorie determinazione della clausola penale condizioni e limiti - La previsione di una penale a favore del mediatore in caso di ingiustificato rifiuto della parte di concludere il contratto mira a realizzare un riequilibrio delle posizioni economiche disincentivando comportamenti abusivi o pretestuosi dei soggetti che conferiscono l incarico e riducendo il rischio di mancato conseguimento del compenso in modo da consentire almeno ipoteticamente al mediatore di ridurre l ammontare delle provvigioni richieste proprio per la possibilità di ripartire i propri introiti anche su situazioni che ex art c.c. sarebbero del tutto infruttuose. - Tale clausola è compatibile con la tutela di cui agli artt bis segg. Codice civile ove l ammontare della penale, in relazione al valore dell affare, sia tale da escludere un significativo squilibrio e non si presenti di ammontare eccessivo, alla luce dei compiti svolti dal mediatore e dalla funzione svolta dalla clausola. - Tale clausola non deve neanche essere oggetto di trattativa individuale, dal momento che tale circostanza è resa superflua dall assenza dei caratteri di vessatorietà. (Massima tratta da I CONTRATTI, n. 6/2001, Francesco Toschi Vespasiani, Le clausole vessatorie e la modulistica impiegata dalle agenzie immobiliari, nota 104, pag. 630) Tribunale di Venezia, sentenza 11 luglio 2002 Condizioni generali d assicurazione RC auto - clausole vessatorie esclusione dell operatività della polizza in caso di guida in stato di ebbrezza 8

9 - E invalida la clausola contenuta nelle Condizioni Generali d assicurazione RC Auto con la quale si esclude l operatività della polizza nel caso in cui il conducente del veicolo abbia guidato in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti (nella specie, il Tribunale ha ritenuto che, in caso di stipulazione di un contratto di assicurazione RC auto, la quale è obbligatoria per la circolazione, l'automobilista medio, da una parte non è in grado di apportare alcuna modifica alle condizioni di polizza, fissate unilateralmente dalla compagnia assicuratrice, e dall'altra - e proprio perché, in ogni caso, non potrebbe modificare alcunché del formulario predisposto - non è in grado di conoscere l'intero "corpus" di clausole che fanno parte di un corposo libretto separato dalla polizza, che è interamen- te dalla stessa richiamato. Si può, dunque, ragionevolmente affermare che il contraente non abbia di fatto conosciuto la clausola che esclude l'operatività della copertura assicurativa in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, clausola soggetta pertanto al giudizio di vessatorietà ex art bis, 3 comma n. 10 e 1469 quinquies, 2 comma n. 3) (Provvedimento consultabile su Corte d appello di Roma, II, sentenza 7 maggio 2002 (per il I grado di giudizio, cfr. Tribunale di Roma, sentenza 28 ottobre 2000) Contratti del consumatore azione inibitoria legittimazione attiva e passiva Clausole soppresse o modificate azione inibitoria ammissibilità -condizioni Contratti di assicurazione clausole abusive tipologia - Un associazione può ritenersi rappresentativa dei consumatori e, come tale, legittimata a proporre l azione inibitoria prevista dall art sexies c.c., qualora il suo statuto contempli, tra gli altri, lo scopo di tutelare gli interessi dei consumatori. - Va riconosciuta, in relazione all azione inibitoria prevista dall art sexies c.c., la legittimazione passiva dell associazioni imprenditoriale che svolge attività destinate a facilitare l adozione, da parte degli aderenti, di modelli uniformi nella contrattazione con la massa dei consumatori. - E ammissibili l azione inibitoria di clausole abusive, successivamente soppresse o modificate, qualora esse continuino a disciplinare effetti non ancora esauriti di contratti stipulati prima della variazione delle condizioni generali. - Deve essere inibita l utilizzazione delle clausole, contenute in condizioni generali di contratti di assicurazione ovvero predisposte da un associazione di imprese del settore ai fini dell inclusione in detti contratti con le quali: a) si prevede la possibilità di recesso dopo ogni sinistro, anche in favore di entrambe le parti, con la mera restituzione all assicurato delle quote di premio per il periodo non più coperto da assicurazione; b) si prevede la proroga tacita del rapporto, se la disdetta non è stata comunicata almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto; c) si demanda, in caso di contrasto tra le parti, la liquidazione del danno ad un collegio peritale, ponendo una parte dei costi della procedura a carico dell assicurato; d) si prevede che, in caso di controversia, il foro competente sia, a scelta dell attore, quello del luogo di residenza del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l agenzia cui è assegnata la polizza; e) si limita, nell assicurazione tutela giudiziaria, l operatività della garanzia prestata alle controversie denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto; f) si prevede che, in caso di pluralità di assicurazioni per lo stesso rischio e ove la somma degli indennizzi spettanti in base alle diverse polizze superi l ammontare del danno, l assicuratore paghi soltanto la sua quota proporzionale; g) si obbliga l assicurato a non transigere o a riconoscere la propria responsabilità senza il consenso dell assicuratore; h) si prevede, nell assicurazione tutela giudiziaria, il ricorso all arbitrato obbligatorio in caso di disaccordo tra le parti circa l esito favorevole del giudizio; i) si attribuisce all assicuratore, in caso di omessa comunicazione di cause aggravanti il rischio ovvero di inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni rese all atto della stipulazione della polizza - Non sono abusive, in quanto attengono all oggetto del contratto, le clausole predisposte per regolamentare in modo uniforme contratti di assicurazione, con le quali: a) si escludono dalla copertura assicurativa persone affette da HIV; b) si individua una serie di casi esclusi dalla copertura assicurativa; c) si specificano le persone non considerate terzi ai fini della assicurazione r.c.a.; d) si elencano i beni non compresi nell assicurazione contro il rischio incendio; e) si escludono dalla garanzia i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell assicurato e del beneficiario, nonchè i danni derivanti da eventi di natura eccezionale o verificatisi in occasione di competizioni sportive; f) si individuano i danni indennizzabili ed i criteri per la determinazione dell indennizzo; g) si individuano i criteri per la determinazione del danno in caso di distruzione parziale della cosa, attribuendo un valore ai residui affinchè siano sottratti dal danno indennizzabile. 9

10 - Non sono abusive, in quanto riproducono disposizioni di legge, le clausole predisposte per regolamentare in modo uniforme contratti di assicurazione, con le quali: a) si escludono dalla garanzia i danni determinati o agevolati da dolo o cola grave del contraente, dell assicurato e del beneficiario; b) si consente all assicuratore di accertare le circostanze relative all operatività della polizza e si stabiliscono regole concernenti il corretto comportamento delle parti nel corso del rapporto; c) si prevede la perdita dell indennizzo in caso di esagerazione dolosa del danno. - Non sono abusive, in quanto non comportano un significativo squilibrio tra le posizioni delle parti, le clausole predisposte per regolamentare in modo uniforme contratti di assicurazione, con le quali: a) si prevede l acquisizione delle riserve di senescenza in caso di cessazione dell assicurazione; b) si prevede la mancata restituzione della maggiorazione di premio in caso di cessazione del rischio per i contratti di durata inferiore ad un anno; c) si prevede la mancata restituzione di premio relativa a garanzie diverse dalla r.c.a. in caso di demolizione o esportazione del veicolo; d) si prevede la mancata restituzione del premio non goduto in caso di sospensione della garanzia eccedente l anno senza che ne sia stata richiesta l attivazione; e) si disciplinano particolari modalità di regolazione del premio, prevedendo una anticipazione in via provvisoria ed una regolazione definitiva al termine di ciascun periodo assicurativo; f) si prevede che: i) ogni comunicazione all impresa assicuratrice debba essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata all agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla sede dell assicuratore; ii) la comunicazione relativa alla disdetta da parte del contraente debba essere inviata esclusivamente alla sede dell assicuratore. (Massima tratta da Foro It., 2002, I, 2823) Tribunale di Milano, sez. distaccata di Legnano, sentenza 29 marzo 2002 Contratti di mediazione immobiliare - clausole vessatorie determinazione della clausola penale condizioni e limiti - E vessatoria la clausola, inserita nel modulo di conferimento dell incarico di mediazione immobiliare, che impone al consumatore, ove non adempia all obbligo contrattuale di aderire alla proposta d acquisto raccolta dal mediatore, di versare al professionista una somma di importo manifestamente eccessivo, in quanto pari a quella della provvigione pattuita (nella specie, alla dichiarazione di inefficacia della clausola penale, ha fatto seguito il rigetto della domanda principale con cui il professionista aveva chiesto il pagamento della somma a detto titolo prevista, mentre il consumatore è stato condannato, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, al rimborso delle spese sostenute dal mediatore per l esecuzione del proprio incarico. (Massima tratta da Foro It., 2002, I, 2826) Tribunale di Bari, sentenza 25 marzo 2002 Contratti del consumatore trasporto aereo condizioni generali approvazione ministeriale sindacato di vessatorietà Contratti del consumatore trasporto aereo clausole vessatorie tipologie - Le clausole contenute nelle condizioni generali di un contratto di trasporto aereo, ancorchè abbiano ottenuto l approvazione ministeriale, sono assoggettate al sindacato di vessatorietà - Sono vessatorie le clausole contenute nelle condizioni generali di un contratto di trasporto aereo con le quali si prevede che, ove il passeggero, dopo aver prenotato un viaggio di andata e ritorno ovvero un proseguimento, non utilizzi il posto prenotato sul primo volo, omettendo di darne avviso al vettore e non riconfermando la prenotazione del volo di ritorno o di prosecuzione, il professionista può annullare la prenotazione del secondo volo, nella parte in cui esse, a seconda delle circostanze, non contemplano: i) l obbligo di avvertire espressamente il consumatore circa il contenuto di tali clausole all atto della prenotazione; ii) in caso di prenotazione telefonica, l obbligo di informare telefonicamente il consumatore, anche a cura dell agenzia viaggi, del contenuto di tali clausole; iii) in caso di rilascio di un documento, anche elettronico, che comprovi la prenotazione, l obbligo di inserire tali clausole nel documento stesso, in maniera ben visibile e con caratteri che richiamino l attenzione del consumatore; pertanto deve essere dichiarata l inefficacia delle citate clausole nei confronti di chi ha stipulato il contratto e, in accoglimento dell istanza proposta dall associazione di consumatori intervenuta nel giudizio promosso dal singolo, deve esserne inibita l utilizzazione nei rapporti con i consumatori. - Non sono vessatorie le clausole contenute nelle condizioni generali di un contratto di trasporto aereo con le quali: a) si prevede che il biglietto debba riportare per estratto, e non integralmente, il contenuto delle condizioni generali di contratto; b) si prevede che, nel caso in cui il biglietto sia stato smarrito, non sia integro ovvero sia mancante dei prescritti taglianti, il vettore emetta un biglietto sostitutivo soltanto se il passeggero provi la valida emissione del biglietto originario; 10

11 c) si prevede che, in caso di mancata partenza per cancellazione del volo, di mancata effettuazione di uno scalo programmato, di volo eseguito in tempo non ragionevole rispetto all orario previsto, di perdita di coincidenza, di sostituzione di classe e di indisponibilità del posto prenotato, la validità del biglietto sai prorogata sino alla partenza del volo successivo sul quale vi sia disponibilità di posti; d) si prevede che, in caso di malattia del passeggero attestata da certificazione medica, il vettore metta a sua disposizione, una volta che sia in grado di riprendere il viaggio, il primo volo utile; e) si impone al passeggero di presentarsi al punto di accettazione del vettore, nonchè all uscita per l imbarco, con sufficiente anticipo rispetto alla partenza del volo, tale da consentire il disbrigo delle formalità amministrative e delle procedure d imbarco e, in ogni caso, non oltre l orario eventualmente stabilito dal vettore; f) si attribuisce la vettore la facoltà di rifiutare il trasporto di qualsiasi oggetto a causa del suo volume, peso, forma o natura, senza prevedere una decurtazione del prezzo di viaggio; g) si prevede che il bagaglio registrato, quando il vettore ritenga impossibile trasportarlo sullo stesso aeromobile del passeggero, venga imbarcato su un volo successivo, purchè vi sia disponibilità di carico; h) si ammette il trasporto del bagaglio in franchigia nei limiti ed alle condizioni stabiliti nei regolamenti del vettore; i) si prevede che l accettazione del bagaglio da parte del possessore del biglietto, senza alcuna riserva scritta al momento della riconsegna, costituisca presunzione che il bagaglio sia stato riconsegnato in buone condizioni ed in conformità del contratto di trasporto; j) si presume che, in tutti i casi di danno al bagaglio registrato, se la persona avente diritto alla riconsegna non contesti l irregolarità al vettore, il bagaglio sia stato riconsegnato e che la riconsegna sia avvenuta in buone condizioni ed in conformità al contratto di trasporto; a tal fine, la contestazione deve farsi per iscritto ed immediatamente all atto della riconsegna o al momento in cui la riconsegna deve avvenire; k) si prevede che qualsiasi diritto al risarcimento dei danni alla persona e/o al bagaglio non registrato, si prescriva nel termine di 6 mesi dall arrivo a destinazione o dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare. (Massima tratta da Foro It., 2002, I, 2831) Giudice di pace di Perugia, sentenza 25 marzo 2002 Modulo predisposto dal professionista previsione foro competente diverso dal luogo di residenza del consumatore presunzione di vessatorietà - La clausola contenuta in un contratto concluso mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto dal professionista, con cui si designa quale foro competente, per le controversie che da esso derivano, una località diversa da quella di residenza del consumatore, non supera la presunzione di vessatorietà ed è, pertanto, inefficace, se il professionista no prova che la pattuizione sia stata oggetto di specifica trattativa individuale (nella specie, si è ritenuto che nel modulo sottoscritto dal consumatore trovasse posto una clausola prestampata, anch essa vessatoria, con cui le parti si davano reciprocamente atto di aver concordato la deroga alla competenza territoriale a seguito di apposita trattativa); in mancanza di tale dimostrazione, il giudice adito in conformità di quanto prescrive la clausola vessatoria deve declinare la propria competenza in favore di quello della località di residenza del consumatore, senza poter applicare i criteri legali di determinazione della competenza territoriale. (Massima tratta da Foro It., 2002, I, 2827) Tribunale di Roma, sentenza 4 febbraio 2002 Contratti del consumatore clausole modificate azione inibitoria cessazione della materia del contendere condizioni Concorsi pronostici azione inibitoria legittimazione passiva Concorsi pronostici qualificazioni soggetti ente pubblico gestore e partecipanti Disciplina della clausole vessatorie modifica ambito oggettivo applicabilità ai giudizi di inibitoria in corso Contratti del consumatore - concorsi pronostici clausole abusive - tipologie - La modifica delle condizioni generali di contratto, ove intervenga nel corso del giudizio di inibitoria di clausole abusive, determina la cessazione della materia del contendere soltanto in caso di effettiva variazione del contenuto delle clausole impugnate. - In relazione alle domande con cui si chiede di inibire l utilizzazione di clausole abusive contenute nei regolamenti di concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate dal Coni, la legittimazione passiva non spetta al Ministero delle Finanze, da cui detti regolamenti promanano, ma dal Coni stesso, quale destinatario della riserva relativa alla organizzazione e all esercizio di tali concorsi e quale professionista che partecipa al procedimento di formazione dei regolamenti e, in ogni caso, li utilizza. - L attribuzione della qualifica di professionista ad un ente pubblico che esercita l attività di organizzazione di concorsi pronostici non può essere esclusa per il solo fatto che i proventi di tale attività sono destinati all espletamento dei compiti istituzionali alla cui cura esso è preposto (nella specie, promozione e diffusione dell attività sportiva). 11

12 - I partecipanti ad un concorso pronostici vanno considerati consumatori ai fini della disciplina sulle clausole vessatorie, senza che abbiano rilievo le ragioni soggettive sottese alla partecipazione al concorso. - La modifica dell ambito oggettivo di applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, introdotta dall art. 25 della legge 52/96, trova applicazione nei giudizi di inibitoria non ancora definiti al momento della sua entrata in vigore. - L approvazione, da parte dell autorità amministrativa, dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento di concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive non impedisce il loro assoggettamento al sindacato di vessatorietà, posto che tali atti hanno natura contrattuale e che, in ogni caso, non è prevista alcuna esenzione per le clausole riproduttive di disposizioni regolamentari (nè tale conclusione è inficiata dalla circostanza che la cennata esenzione sia contemplata dalla direttiva 93/13/Cee, in quanto il legislatore italiano, nell ampliare l area sottoposta a controllo, si è avvalso della facoltà di adottare disposizioni più favorevoli ai consumatori) - Deve essere inibita l utilizzazione delle clausole contenute in regolamenti di concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive, con le quali: a) si commina la decadenza del diritto alla riscossione della vincita, qualora il pagamento non venga richiesto entro 120 giorni dalla pubblicazione degli estremi delle matrici vincenti; b) si prevede l esclusione dal concorso del pronosticatore in possesso di una scheda la cui matrice non sia stata rinvenuta nell archivio del gestore, anche se quest ultimo ometta di pubblicizzare il fatto generatore dell esclusione o lo faccia erroneamente; c) si prevede l esclusione dal concorso del pronosticatore in possesso di una scheda la cui matrice sia custodita in archivi dei quali, o delle cui serrature, non sia stata constatata l integrità; d) si limita la responsabilità del gestore, dei suoi ausiliari o dei ricevitori autorizzati, al risarcimento dei danni in misura non superiore a venti volte la posta pagata, salvo i casi di dolo o colpa grave. (Massima tratta da Repertorio di Giurisprudenza sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, a cura di G. Alpa S. Patti C. Caricato A. Scarpello, Milano, 2004, 111) Tribunale di Roma, XIII, sentenza 28 ottobre 2000 Contatti di assicurazione clausole vessatorie - tipologie - Sono esenti dal giudizio di vessatorietà di cui agli art 1469bis c.c. e ss, le clausole contenute nelle polizze inerenti a rischi d'impresa. - Sono esenti dal giudizio di vessatorietà di cui agli art 1469 bis c.c. e ss, ai sensi dell'art 1469 ter c.c. che esclude la vessatorietà per le clausole attinenti alla determinazione dell'oggetto del contratto, le seguenti clausole: 1) le clausole delle polizze infortuni, malattie che escludono l'assicurabilità delle persone affette da HIV e dell'interruzione volontaria della gravidanza; 2) le clausole della polizza RC diversi che non considerino terzi, ai fini della garanzia: il coniuge, i figli, nonchè qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 3) le clausole della polizza incendio che escludono dal danno indennizzabile il valore di affezione artistico o scientifico delle cose assicurate; 4) le clausole di polizza multirischi auto che escludono dalla garanzia furto, incendio, kasko, i danni agevolati o determinati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, del beneficiario e delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e parenti, perchè esenti dal controllo, ai sensi art 1468 ter c.c., in quanto riproduttive degli art 1900 e 1917 c.c., 5) le clausole che predeterminano i criteri da utilizzare per individuare l'indennizzo dovuto a seconda dei sinistri verificatesi. - Non sono abusive le clausole che impongono all'assicurato determinati comportamenti, quali l'effettuazione di determinati esami clinici o la presentazione di documentazione, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, posto che tali clausole regolano le modalità di cooperazione tra le parti, essendo naturale al corretto svolgersi del rapporto assicurativo una diligenza massima da parte dell'assicurato. - Non è abusiva la clausola della polizza incendio che prevede la perdita dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, in quanto la decadenza, che non rientra in talune delle ipotesi di vessatorietà di cui al 1469 bis, è volta a costituire una coazione psicologica all'esatta esecuzione del contratto, in coerenza con la particolarità funzionale del contratto di assicurazione, che necessita della massima cooperazione dell'assicurato in conformità ai canoni di correttezza e buona fede e con quanto disposto dall'art 1910 c.c. - Non sono abusive in quanto riproduttive di disposizioni di legge, ai sensi degli art 1896 c.c. e 1469 ter 3 comma c.c. le seguenti clausole: a) la clausola dell'assicurazione vita che prevede l'acquisizione delle riserve di senescenza in caso di cessazione dell'assicurazione in casi particolari; b) la clausola che prevede la non restituzione della maggioranza del premio da parte della compagnia in caso di cessazione del rischio per contratti di durata inferiore ad un anno; 12

13 c) la clausola dell'assicurazione RCA che prevede la non restituzione della parte di premio relativa a garanzie diverse dalla RCA, da parte della compagnia, in caso di demolizione, distruzione o esportazione del veicolo; d) la clausola che dell'assicurazione prevede che la non restituzione del premio non goduto da parte della compagnia, in caso di sospensione della garanzia eccedente l'anno senza che venga chiesta la riattivazione. - Non è abusiva la clausola della polizza di tutela giudiziaria che prevede modalità di regolazione dl premio, in quanto, presupponendo l'esistenza di rischi variabili, riguarda contratti non stipulati dal consumatore. - Non è abusiva, in quanto riproduttiva di disposizioni di legge, ai sensi art 47 terzo comma, dlgs 17/03/1995, n 175 e 1469-ter, terzo comma c.c., la clausola della polizza tutela giudiziaria che prevede, in caso di controversia tra le parti sulla gestione del sinistro, il deferimento della questione ad arbitrato di equità. - Non è abusiva, in quanto espressiva dei criteri di buona fede e diligenza, la clausola che prevede l'onere dell'assicurato di comunicare con l'assicuratore utilizzando la forma scritta, ed indica specifici luoghi di invio delle comunicazioni. - La clausola che prevede il diritto dell'assicuratore di trattenere la differenza di premio dal momento dell'aggravamento del rischio non soggiace al giudizio di vessatorietà ex art bis c.c. in quanto, derogando a norma inderogabile in senso più sfavorevole per l'assicurato (1898 c.c.) ai sensi dell'art 1932 c.c., è sostituita di diritto dall'art 1898 c.c. - Non determina un significativo squilibrio e pertanto non è abusiva, la clausola della polizza incendio che prevede la deduzione dalla valutazione del danno del valore dei residui in caso di distruzione parziale della cosa. - Le nuove norme a tutela del consumatore introdotte con la legge n 52/96 si applicano ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore ai sensi dell'art 11 disp. - Sono abusive ai sensi dell'art 1469-bis terzo comma c.c., le clausole che prevedono il recesso dell'assicuratore dopo ogni sinistro nelle polizze incendio, rischi diversi, tutela giudiziaria, spese mediche ed infortuni. - Sono abusive, in quanto produttive di significativo squilibrio ai sensi dell art. art 1469-bis, 1 comma c.c., le clausole che, nei contratti a tempo determinato, prevedono la facoltà di recesso dell'assicuratore dopo ogni sinistro, nonostante il recesso sia previsto anche in favore dell'assicurato. - Non è sussumibile nell'art 1469-bis 3 comma c.c., e pertanto non è abusiva, la clausola della polizza furto che prevede la risoluzione dopo il sinistro. - Non è sussumibile nell'art 1469-bis 3 comma c.c., e pertanto non è abusiva, la clausola della polizza malattie che prevede la facoltà di non rinnovare l'assicurazione a partire dalla scadenza del primo decennio di assicurazione e, nuovamente, di ogni quinquennio successivo - Sono abusive ai sensi dell'art 1469-bis, 3 comma n 9 c.c., le clausole delle polizze incendio, responsabilità civile, rischi diversi, tutela giudiziaria, infortuni, che prevedono un termine (60 o 90 gg) eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza per la disdetta dell'assicurato - E' abusiva ai sensi dell'art 1469 bis, 3 comma n. 18 c.c., la clausola della polizza incendio che subordina il pagamento dell'indennizzo in caso di instaurazione del giudizio, alla prova da offrire a cura dell'assicurato di non aver agito per dolo o per colpa grave - Sono abusive, ai sensi dell'art 1469-bis, 3 comma n. 18 c.c., le clausole delle polizze incendio, spese mediche, infortuni, che prevedono l'arbitrato irrituale, anche se non costituiscono deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, in quanto considerate abusive dalla direttiva 93/13 che prevale sul diritto nazionale. - Sono abusive, ai sensi dell'art 1469-bis, 3 comma n 19 c.c., le clausole delle polizze di responsabilità civile, tutela giudiziaria, spese mediche, infortuni, che prevedono fori competenti diversi da quelli di residenza o di domicilio del consumatore. - E' abusiva, ai sensi dell'art 1469 bis, terzo comma n. 18 c.c., la clausola che prevede l'obbligo dell'assicurato a non transigere o riconoscere la propria responsabilità senza il consenso dell'assicuratore, i quanto limita la libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. - E' abusiva la clausola della polizza di tutela giudiziaria che prevede l'onere dell'assicurato di denunciare a pena di decadenza la controversia entro 12 mesi dalla cessazione del contratto - E abusiva, in quanto produttiva di significativo squilibrio a sensi dell'art 1469-bis, 1 comma c.c., la clausola della polizza di tutela giudiziaria che prevede, in caso di esistenza di più assicurazioni per lo stesso rischio, che l'assicuratore paghi solo la quota proporzionale se l'ammontare degli indennizzi supera l'ammontare del danno. - Non può essere disposta la rettifica delle clausole contrattuali con il provvedimento inibitorio di cui all'art 1469 sexies c.c. (Massima tratta da Repertorio di Giurisprudenza sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, a cura di G. Alpa S. Patti C. Caricato A. Scarpello, Milano, 2004, 105) Tribunale di Torino, sentenza 22 settembre 2000 Azione inibitoria ex 1469 sexies cc presupposti di esercizio 13

14 Contratti conclusi tra il consumatore e il professionista significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nozione Clausole di modificabilità unilaterale del contratto clausola penale - presunzione di vessatorietà - condizioni - Stante la natura general-preventiva e quindi astratta dell'azione ex 1469 sexies cc, non risultano compatibili con la stessa quei criteri di valutazione che presuppongono la già avvenuta stipulazione di un singolo contratto e che tendono ad accertare l'invalidità di una specifica pattuizione sulla base di un accertamento ex post delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'accordo. - Nei contratti conclusi tra il consumatore e il professionista, per significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto deve intendersi la sperequazione delle posizioni giuridiche che si determina a carico del consumatore privo di potere contrattuale. - Nei contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista la buona fede oggettiva consiste nella reciproca lealtà e correttezza dei contraenti in ordine a tutte le circostanze inerenti le trattative. - Nei contratti conclusi tra il professionista ed il consumatore deve essere giudicata vessatoria la clausola che consente al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio quando ricorre un giustificato motivo talmente vago e generico da permettere al professionista di introdurre nel contratto tutte le modifiche che ritiene opportune. - Nei contratti tra il consumatore ed il professionista l'eccessiva onerosità della penale deve essere accertata in base al criterio generale della "sussistenza di un significativo squilibrio" cioè della sperequazione dei diritti e degli obblighi che il contratto, nel suo complesso, determina a carico delle parti. (Massima tratta da Giur. it., 2001, 981) Tribunale di Trani, sentenza 24 luglio 2000 Contratto preliminare inadempimento. clausola che esclude l azione ex art c.c vessatorietà ed abusività della clausola non è rilevabile - La clausola inserita in un contratto preliminare di compravendita concernente la rinuncia di ciascuna parte, in casi di inadempimento dell altra, all azione ex art c.c. non può definirsi vessatoria e dunque abbisognevole di una specifica sottoscrizione, nè abusiva ai sensi dell art ter c.c., poichè riproduce una disposizione di legge quale lo stesso art che espressamente dispone che l azione sia esperibile qualora non sia esclusa dal titolo. (Massima tratta da Repertorio di Giurisprudenza sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, a cura di G. Alpa S. Patti C. Caricato A. Scarpello, Milano, 2004, 144) Tribunale di Lucca, sentenza 4 luglio 2000 Contratto del consumatore nozione di consumatore Clausola onerosa inserita nel contesto di altre clausole approvazione specifica necessità impiego di carattere tipografico grassetto irrilevanza - Ai fini dell applicazione della speciale disciplina della competenza e dell approvazione della clausola vessatoria, ai sensi degli artt bis ss c.c., si deve consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, nel senso che, ove pure si richieda un servizio nel quadro di una attività professionale, la stipulazione del contratto dove è inserita la clausola de qua non appaia inquadrabile tra le manifestazioni tifiche di siffatta attività (nella specie, è stato ritenuto consumatore il titolare di un impresa di autotrasporti il quale aveva stipulato un contratto per l iscrizione della figlia ad un corso di programmazione affatto estraneo alla propria attività commerciale). - Ai sensi della disciplina di tutele del consumatore introdotta dalla legge 6 febbraio 1996 n. 52, va ravvisata l omessa o incompleta informazione del consumatore ove la clausola circa il recesso sia inserita all interno di altra clausola contrattuale, ancorchè differenziata dal contesto a mezzo dell impiego di carattere tipografico grassetto per agevolarne la visibilità. (Massima tratta da Repertorio di Giurisprudenza sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, a cura di G. Alpa S. Patti C. Caricato A. Scarpello, Milano, 2004, 134) Giudice di Pace dei Perugia, sentenza 21 marzo 2000 Clausola di irrevocabilità della proposta presunzione di vessatorietà - condizioni - La clausola di irrevocabilità della proposta senza la prefissione di un termine, pur non potendo essere considerata vessatoria ai sensi dell art bis e segg. Codice civile, è da ritenere comunque onerosa in virtù del disposto dell art. 1341, 2 comma Codice civile, per cui rientra tra le clausole che, se non approvate specificamente per iscritto, sono prive di efficacia (Massima tratta da Rass. giur. Umbra, 2000, 416) Tribunale di Roma, II, sentenza 21 gennaio 2000 Azione inibitoria legittimazione attiva delle Associazioni dei consumatori condizioni Azione inibitoria - anche per gli effetti perduranti dei contratti conclusi ante legem n. 52/96 Contratti bancari clausole vessatorie - tipologie 14

15 - E riconosciuta la possibilità di chiedere al giudice l inibizione delle clausole da considerarsi vessatorie anche in costanza dei parametri stabiliti dalla legge n. 281/98, a tutte le associazioni che il giudice ritenga rappresentative senza limitazioni particolari, nella particolare materia dei contratti stipulati con i consumatori. - La caratteristica della bilateralità della clausola, in sede di preventivo rimedio inibitorio, non comporta il superamento dello squilibrio tra le parti. La mancanza di trasparenza della clausola può mascherare la funzione che determina il prezzo, in modo tale da impedire l accesso alla valutazione del significativo squilibrio. - Va estesa anche agli effetti perduranti dei contratti conclusi ante legem n. 52/96 l azione inibitoria, ciò al fine di evitare una ingiusta disparità di trattamento tra i clienti con identici rapporti. - Deve essere inibita l utilizzazione - nei rapporti negoziali con i consumatori - delle clausole contenute in condizioni generali di contratti bancari ovvero predisposte da un associazione di imprese del settore ai fini dell inclusione in detti contratti, con le quali: a) si stabilisce che ognuna delle parti ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento e con preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno; b) si attribuisce alla banca la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione di un fido, con conseguente sospensione immediata dell utilizzo e con il diritto di pretendere l immediato rimborso di quanto di quanto dovuto per capitale interessi e spese; c) si prevede che per il recesso, la riduzione o la sospensione dell apertura di credito a tempo indeterminato, debba essere dato al cliente un preavviso non inferiore a due giorni, salvo che ricorra un giustificato motivo; d) si stabilisce che ognuna delle parti ha diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con preavviso di un giorno ovvero per giustificato motivo, dandone immediata comunicazione alla controparte; e) si stabilisce che nel conto corrente di corrispondenza, in assenza di particolari istruzioni del correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla banca, tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell ambito della propria organizzazione; f) si attribuisce alla banca, nei rapporti volti alla negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, la facoltà di non eseguire l ordine conferito dal cliente; g) si prevede che, nei contratti inerenti al servizio delle cassette di sicurezza, qualora la banca sia tenuta, per qualsiasi ragione, ad un risarcimento verso il cliente, essa non lo rimborsi che del danno comprovato ed oggettivo, escluso ogni apprezzamento del valore di affezione e tenuto conto della dichiarazione del cliente in ordine al massimale assicurato; h) si autorizza irrevocabilmente la banca, nelle operazioni di finanziamento ipotecario, al trattamento dei dati relativi a tutti i rapporti di affidamento e finanziamento, nonchè ad eventuali carte di credito, acconsentendo altresì che a tali dati accedano i soggetti economici che ne facciano richiesta; i) si prevede che le comunicazioni e gli ordini del cliente abbiano corso a suo rischio e che la banca non assuma alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da esecuzione di ordini o di operazioni, che sia causata da fatti di terzi o comunque non direttamente imputabili ai propri dipendenti; j) 1) si attribuisce alla banca la facoltà di assumere, o non, gli incarichi del cliente; 2) si autorizza la banca a farsi sostituire, nell esecuzione degli incarichi ricevuto dal cliente, da un proprio corrispondente, anche non bancario, esonerandola da responsabilità per il suo operato, a meno che non vi sia stata culpa in eligendo; 3) si prevede che, in assenza di istruzioni particolari del cliente, il sistema di esecuzione degli ordini di bonifico sia determinato dalla banca, in relazione alle procedure utilizzate nell ambito della propria organizzazione; 4) si intende che il cliente, col valersi dei servi della banca, accetti senz altro le norme e le condizioni da essa stabilite; k) si prevede che il correntista sia tenuto a custodire con cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza derivante dalla perdita, dalla sottrazione o dall uso abusivo o illecito di tali moduli, la cui perdita o sottrazione egli deve immediatamente comunicare alla banca; l) si stabilisce quale foro esclusivo, per qualunque controversia tra la banca ed il cliente, un luogo parzialmente diverso da quella in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo; m) si prevede che, nel conto corrente di corrispondenza, qualora l interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito non sia soggetta ll obbligo di comunicazione; n) 1) si attribuisce alla banca la facoltà di modificare la disciplina relativa ala conto corrente di corrispondenza (ovvero al servizio delle cassette di sicurezza) nel caso in cui si renda necessario adeguarle a nuove disposizioni di legge ovvero a necessità organizzative; 2) si attribuisce alla banca la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente (ovvero al servizio delle cassette di sicurezza), subordinandone l esercizio, nel caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, esclusivamente al rispetto delle precisazioni contenute nel d.lgs 358/93 e nelle relative disposizioni di attuazione; o) si prevede che le operazioni di finanziamento siano regolate secondo le norme e le modalità in vigore presso la banca; 15

16 p) si stabilisce che gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del cliente debbano essere fatti, per lettera o telegramma, appena in possesso della comunicazione di esecuzione, a seconda che l avviso sia stato dato per lettera o telegramma, e che trascorso il tempo ordinariamente occorrente per la ricezione del reclamo, l operato della banca si intende approvato; q) si prevede che gli estratti dei libri e delle scritture contabili della banca facciano piena prova nei confronti del cliente; r) si stabilisce che la banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti o degli assegni, ma si limita a restituire i titoli, non appena in grado, mentre il cliente rinuncia a detti avvisi, nonchè all osservanza dei termini di cui all art. 52 r.d. 1669/33 e all art. 47 r.d. 1736/33, anche nei confronti di eventuali portatori successivi; s) si prevede che l addebito in conto delle somme prelevate venga effettuato dalla banca in base alle registrazioni, effettuate automaticamente dallo sportello presso il quale è stato effettuato il prelievo e documentate dal relativo giornale di fondo, le cui risultanze fanno piena ed esclusiva prova nei confronti del correntista, anche in caso di rilascio di eventuale documentazione scritta contestuale a ciascun prelievo; t) si stabilisce che i conti i quali risultino anche saltuariamente debitori vengono chiusi con periodicità trimestrale, mentre gli interessi dovuti dalla banca sono accreditati a fine d anno, e che gli interessi riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti producono, a loro volta, interessi; u) si richiamano, ai fini della determinazione della periodicità con la quale avviene la chiusura contabile dei conti, gli usi e le consuetudini del settore del credito, che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi relativi ai conti debitori; v) si autorizza espressamente la banca ad agire, in via principale anzichè sussidiaria, e per l intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari; w) si stabilisce che, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art c.c. ovvero al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del correntista, in modo da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest ultima ha il diritto di valersi della compensazione, ancorchè i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento e senza obbligo di preavviso e di formalità; x) si stabilisce che la banca ha il diritto di valersi della compensazione, ancorchè i crediti non siano liquidi ed esigibili e anche qualora il credito del cliente derivi da rapporti di mandato, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso e di formalità. - Allorchè inibisce l utilizzazione delle clausole abusive, il giudice non può procedere ad una positiva rettifica delle condizioni generali di contratto. - Il giudice che inibisce l utilizzazione di clausole abusive, il cui impiego è raccomandato da una associazione di professionisti, oltre ad ordinare la pubblicazione del dispositivo su alcuni quotidiani a diffusione nazionale, può imporre all associazione di comunicare l esito del giudizio a tutte le imprese aderenti. (Massima tratta da I CONTRATTI, 6/2000, pag. 561, cfr., anche per l elencazione delle clausole vessatorie, Foro it, 2000, I, 2045) Tribunale di Palermo, I, ordinanza 10 gennaio 2000 Contratti di distribuzione dell'acqua azienda municipalizzata clausole vessatorie Azione inibitoria legittimazione attiva delle Associazioni dei consumatori condizioni Contratti di distribuzione dell'acqua clausole vessatorie - tipologie - E' devoluta alla cognizione dell' autorità giudiziaria ordinaria la controversia promossa da un'associazione di consumatori, allo scopo di far inibire l'utilizzazione, nei contratti di distribuzione dell'acqua, delle clausole abusive predisposte dall'azienda municipalizzata che gestisce il servizio. - Ai fini della legittimazione attiva a proporre l'azione inibitoria prevista dall'art 1469 sexies c.c., spetta al giudice accertare di volta in volta se le associazioni di consumatori che promuovono la controversia abbiano, o no, le caratteristiche idonee per essere considerate rappresentative. - Qualora sussista l'esigenza di evitare che contratti vessatori ad alta diffusività, imposti da un professionista che agisca in condizioni sostanzialmente monopolistiche, continuino ad avere efficacia ed essere stipulati, a scapito di interessi essenziali dei consumatori, può ritenersi che ricorrano i giusti motivi d'urgenza, richiesti dall'art 1469 sexies c.c., per la concessione della tutela inibitoria cautelare. - Deve essere inibita in via cautelare l'utilizzazione delle clausole, predisposte per regolamentare in modo uniforme i contratti di utenza conclusi dall'azienda municipalizzata che gestisce il servizio di distribuzione dell'acqua, con cui: a) si consenta all'azienda di rifiutare o revocare la fornitura per gravi motivi, che la stessa può valutare insindacabilmente; b) si prevede che l'azienda possa trattenere, sul deposito cauzionale, quanto le spetta per crediti maturati verso l'utente a qualsiasi titolo; c) si consente all'azienda di procrastinare indefinitivamente l'attivazione della presa d'acqua; d) si prevede che il gestore non risponda dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla riduzione di pressione, da qualsiasi causa tali fenomeni siano provocati; 16

17 e) si prevede a carico dell'utente, l'obbligo di pagare il corrispettivo con le modalità indicate nelle bollette e nelle fatture; si impedisce all'utente l'esperimento dell'azione risarcitoria nelle ipotesi i n cui l'azienda disponga l'interruzione della fornitura a seguito di inadempimenti non gravi; f) si attribuisce all'azienda la facoltà di limitare la portata massima istantanea erogabile attraverso il contatore, senza indicare le condizioni che ne giustificano l'esercizio; g) si prevede che, in caso di guasto del contatore, ed in mancanza di riferimento ai consumi precedenti, il consumo possa essere determinato dall'azienda sulla base di accertamenti tecnici e criteri insindacabili; h) si consente all'azienda di modificare le disposizioni del regolamento per la distribuzione dell'acqua, semplicemente dandone comunicazione sull'albo aziendale; i) si pone a carico dell'utente ogni onere presente e futuro inerente alla fornitura, anche se non espressamente indicato nel contratto e sopravvenuto nel coso del rapporto. - Non sono prima facie abusive le clausole, predisposte per regolamentare in modo uniforme i contratti d'utenza conclusi dall'azienda municipalizzata che gestisce il servizio di distribuzione dell'acqua, con cui: a) si prevede che l'utente possa esercitare il diritto di recesso fino a tre mesi prima della scadenza del contratto e che, in caso contrario, lo stesso si rinnovi per altri cinque anni; b) si consente all'azienda di riparare i guasti e i danneggiamenti delle opere di presa, imputabili a terzi o a fatti non rientranti nell'ordinaria amministrazione, riversando il relativo onere economico sull'utente; c) si consente all'azienda di modificare le opere di presa a suo insindacabile giudizio, come pure di unificare più opere di presa, lasciando a carico dell'utente le modifiche degli impianti interni consequenziali agli impianti eseguiti; d) si stabilisce che, ove per fatto non imputabile all'utente non sia stata rilevata la lettura dei contatore, il consumo viene calcolato secondo criteri presuntivi; e) si prevede che i verbali di ispezione redatti dal personale dell'azienda facciano piena prova, a meno che l'utente dimostri la no conformità al vero della situazione in essi accertata; f) si stabilisce che, ove l'utente chieda all'azienda di verificare l'efficienza degli impianti antincendio, questa invia personale sul posto per le manovre e la riapposizione dei sigilli, senza garantire tuttavia l'efficienza degli idranti e senza assumere alcuna responsabilità per il suo funzionamento. (Massima tratta da Foro it. 2000, I, 2052; cfr. anche I CONTRATTI, n. 7/2000, pag. 670) Tribunale di Roma, sentenza 20 ottobre 1999 Disciplina di cui agli artt bis e seguenti del codice civile nozione di consumatore - E' consumatore, ai fini dell applicazione della disciplina di cui agli artt bis e seguenti del codice civile, anche il professionista o l imprenditore per il quale la conclusione del contratto non è atto della professione come lo è per la sua controparte (in particolare, perchè il contratto è al di fuori della attività professionale svolta ovvero perchè non è diretto a realizzarne immediatamente lo scopo pur essendo ad essa strumentalmente collegato). (Massima tratta da I CONTRATTI, n. 5/2000, pag. 442; cfr. anche Foro it. 2000, I, 645) Giudice di Pace di Sulmona, sentenza 24 giugno 1999 Contratti di mediazione immobiliare- clausole vessatorie determinazione della clausola penale condizioni e limiti Contratto negoziato fuori dai locali commerciali Esercizio del diritto di recesso - presupposti - E' da ritenersi inefficace, perché vessatoria, la clausola penale contenuta nel modulo di conferimento dell'incarico di mediazione immobiliare che preveda, a fronte dell'inadempimento del consumatore, il pagamento, da parte di quest'ultimo, di una somma pressoché uguale alla provvigione pattuita e pertanto di importo manifestamente eccessivo. - Il contratto stipulato presso l'abitazione del consumatore non può essere qualificato come contratto negoziato fuori dai locali commerciali qualora il rapporto tra le parti sia iniziato presso la sede del professionista. Pertanto, il recesso esercitato dal consumatore non è legittimo e deve essere risarcito, anche secondo equità, il mancato guadagno del professionista. Tribunale di Torino, sentenza 7 giugno 1999 Contratti del consumatore - azione inibitoria legittimazione attiva e passiva Contratto di compravendita di autovetture clausole vessatorie - tipologie - E legittimata ad esperire l'azione inibitoria un'associazione che ha quale scopo statutario la difesa dei consumatori, conta un elevato numero di iscritti e ha sedi locali in numerose regioni. - Va riconosciuta, in relazione all'azione inibitoria, la legittimazione passiva del professionista che predispone e raccomanda l'adozione delle condizioni generali del contratto. - Non è abusiva la clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di compravendita di autovetture, in virtù della quale il consumatore non può valersi della garanzia accordata per il caso di cattivo funzionamento del bene venduto, qualora il prodotto sia stato smontato, modificato o riparato, anche in parte, fuori dalla rete assistenziale del costruttore ovvero sia stato carrozzato da terzi senza autorizzazione del venditore. 17

18 - Non è abusiva la clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di compravendita di autovetture, in virtù della quale l ampia garanzia accordata per il caso di perforazione della carrozzeria provocata da corrosione è subordinata all assolvimento, da parte del consumatore,di determinati oneri, al fine di evitare un aggravamento dello stato del bene coperto da garanzia ed una dilatazione della stessa fino a ricomprendere eventi che sfuggono ad ogni possibilità di controllo. - Non è abusiva la clausola, contenuta nelle condizioni generali del contratto di compravendita di autovetture, con la quale, ove il consumatore non adempia l'obbligo di pagare il prezzo, si attribuisce al professionista il diritto di trattenere la caparra ricevuta, posto che ad essa fa da contraltare, in caso di mancata consegna del bene entro due mesi dalla scadenza del termine pattuito, il conferimento al consumatore della facoltà di revocare l'ordinazione, ottenendo la restituzione del doppio della caparra versata. (Massima tratta da Foro it. 2000, I, 297) Tribunale di Torino, sentenza 16 aprile 1999 Contratti del consumatore - azione inibitoria legittimazione attiva e passiva Contratto di compravendita di autovetture clausole vessatorie - tipologie - E legittimata ad esperire l'azione inibitoria, un'associazione che ha quale scopo statutario la difesa dei consumatori, conta un elevato numero di iscritti e ha sedi locali in numerose regioni. - Va riconosciuta, in relazione all'azione inibitoria la legittimazione passiva del professionista che predispone e raccomanda l'adozione di condizioni generali di contratto. - Deve essere inibita l'utilizzazione della clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di compravendita di autovetture, con cui si esclude, in caso di cattivo funzionamento del bene l'applicazione della disciplina generale per vizi della cosa venduta, ancorchè il professionista si impegni alla riparazione gratuita del bene ovvero a mettere a disposizione del cliente, a titolo di comodato gratuito, un'autovettura sostitutiva. - Non è abusiva la clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di compravendita di autovetture, in virtù della quale la garanzia accordata per il caso di perforazione della carrozzeria provocata da corrosione viene esclusa con riguardo agli elementi riparati, modificati o montati fuori dalla rete assistenziale del costruttore ovvero nel caso in cui l'autovettura non sia stata sottoposta, entro il termine pattuito, ad ispezione presso un'officina appartenente a detta rete assistenziale. - Non è abusiva la clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di compravendita di autovetture, con cui si prevede che il consumatore versi, a titolo di caparra confirmatoria, una somma non superiore al 10% del valore della fornitura, importo da non ritenersi manifestamente eccessivo. - Non è abusiva la clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto di compravendita di autovetture, con cui si attribuisce al professionista la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto nell'ipotesi di mancato versamento del deposito cauzionale, quantunque il consumatore possa esercitare analoga facoltà, in caso di ritardo nella consegna del bene, soltanto dopo quattro settimane dalla scadenza del termine pattuito. - Deve essere inibita l'utilizzazione della clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di compravendita di autovetture, con cui ove il consumatore non effettui il pagamento del prezzo entro due settimane dalla scadenza del termine pattuito, si attribuisce al professionista la facoltà di recedere dal contratto e di incarnare la caparra ricevuta, quante volte non sia previsto a favore del consumatore, nel caso di inadempimento del professionista, il diritto di recedere dal contratto e di ottenere il doppio della caparra versata. (Massima tratta da Foro it. 2000, I, 299) Tribunale di Palermo, sentenza 3 febbraio 1999 Clausole contrattuali - fonte decreto ministeriale giudizio di vessatorietà Condizioni generali di un contratto di trasporto marittimo clausole vessatorie -tipologie - Non si sottraggono al giudizio di vessatorietà le clausole contrattuali approvate con apposito provvedimento del ministro competente. - Deve essere inibita l'utilizzazione della clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di trasporto marittimo, in forza del quale, qualora venga soppressa la partenza di una nave, il consumatore non ha diritto al risarcimento del danno, sia nel caso di partenza successiva con altra nave, sia nel caso di risoluzione del contratto. - Deve essere inibita l'utilizzazione della clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di trasporto marittimo, che prevede l'esonero da responsabilità del vettore in una serie di ipotesi di danno alla persona o alle cose da questa trasportate, salvo che il passeggero non provi che il danno sia derivato da causa imputabile al vettore. - Deve essere inibita la clausola, contenuta nelle condizioni generali del contratto di trasporto marittimo, con cui si prevede come foro esclusivo per ogni controversia nascente dal contratto quello del luogo ove ha sede il vettore. (Massima tratta da Foro it. 1999, I, 2085) 18

19 Giudice di Pace di Prato, sentenza 28 gennaio 1999 Contratti dei consumatori deroga alla competenza territoriale inefficacia foro esclusivo del consumatore - Posto che la nuova disciplina sulle clausole vessatorie nei contratti del consumatore ha istituito un foro del consumatore, inderogabile per legge, va dichiarata l incompetenza del giudice adito per l adempimento del contratto ove questo non sia quello del luogo di residenza del consumatore. (Massima tratta da Foro it. 1999, I, 1696) Giudice di pace di Monza, sentenza 10 dicembre 1998 Contratti di assicurazione clausola compromissoria - Formulazione equivoca - vessatorietà - Va ammessa ala competenza del giudice ordinario a conoscere della controversia relativa al pagamento dell indennizzo, ove la clausola compromissoria inserita nel contratto di assicurazione abbia una formulazione tale da lasciare margini di incertezza sulla natura e sul contenuto della stessa. (Massima tratta da Foro it. 1999, I, 1696) Tribunale di Roma, ordinanza 31 agosto 1998 Contratti del consumatore - significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi - esclusioni Azione inibitoria giusti motivi d urgenza condizioni - Non sussiste il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi, richiesto ai fini dell'accertamento della vessatorietà laddove le singole clausole, pur prevedendo vantaggi per i predisponente, siano dettate da giustificate esigenze organizzative e gestionali dell'impresa, in difetto delle quali la stessa non potrebbe svolgere in modo remunerativo la sua attività. - Non sussistono i giusti motivi d'urgenza, richiesti dall'art 1469 sexies c.c. per la concessione della tutela inibitoria cautelare, qualora le clausole di cui si denuncia l'abusività siano impiegate da un considerevole lasso di tempo nei confronti di un numero elevato di utenti, senza che oggettivamente sia derivato alcun pregiudizio irreparabile, sia rispetto all'interesse generale della collettività dei consumatori, sia rispetto alle posizioni dei singoli utenti. (Massima tratta da Foro it. 1998, I, 3331) Pretura Bologna, sentenza 6 agosto 1998 Contratti del consumatore - prestazione di attività didattica finalizzata alla preparazione per il superamento di esami scolastici clausole vessatorie - tipologie - Sono vessatorie, in quanto determinano un effettivo squilibrio tra le parti, le clausole, contenute in un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività didattica finalizzata alla preparazione per il superamento di esami scolastici, nonché la fornitura di supporti didattici e di altri servizi connessi, con le quali si prevede che il consumatore possa recedere solo entro il termine di 5 giorni dalla stipulazione del contratto e subordinatamente al pagamento di una somma pari ad un quarto del pagamento pattuito per il corso; l'inefficacia di tali clausole comporta per il consumatore la libera recedibilità dal contratto, salvo l'obbligo di rimborsare le spese sostenute dal professionista prima del recesso ed in previsione dell'impegno assunto (nella specie è stato riconosciuto il diritto del professionista di trattenere la quota di iscrizione, versata a copertura del rischio da ripensamento dello studente). (Massima tratta da Foro it 1999, I, 384) Tribunale di Roma, ordinanza 29 luglio 1998 Azione inibitoria - giusti motivi d urgenza - presupposti - Sussistono i giusti motivi di urgenza, richiesti dall art sexies cpv. c.c., per la concessione della tutela inibitoria cautelare, qualora le clausole abusive comportino il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile a diritti della personalità ovvero anche a diritti di credito la cui lesione debba essere ritenuta irrisarcibile. (Massima tratta da Foro it. 1998, I, 3331) Tribunale di Roma, ordinanza 27 luglio 1998 Azione inibitoria - giusti motivi d urgenza - presupposti - Sussistono giusti motivi d urgenza, richiesti dall art sexies cpv. c.c., per la concessione della tutela inibitoria cautelare, qualora le clausole abusive appaiono idonee a pregiudicare in modo irreparabile esigenze del consumatore relative a beni e servizi destinati a soddisfare bisogni essenziali (nella specie, il collegio ha revocato l ordinanza resa dal giudice istruttore che, enunciato il medesimo principio, aveva inibito l utilizzazione di clausole, contenute in contratti di assicurazione, in cui il riferimento alla salute ed all integrità fisica era solo indiretto) 19

20 (Massima tratta da Foro it. 1998, I, 3332) Tribunale di Roma, ordinanza 18 giugno 1998 Azione inibitoria - giusti motivi d urgenza - presupposti - Sussistono i motivi di urgenza, richiesti dall art sexies cpv. c.c., per la concessione della tutela inibitoria cautelare, qualora le clausole abusive comportino un ingiustificato ed eccessivo squilibrio sostanziale dell'assetto nell'assetto negoziale. (Massima tratta da Foro it 1998, I, 3332) Tribunale di Palermo, sentenza 2 giugno 1998 Azione inibitoria - associazione di tutela dei consumatori - legittimazione attiva -condizioni Condizioni generali di un contratto di viaggio clausole vessatorie -tipologie - Può ritenersi rappresentativa dei consumatori - ed è pertanto legittimata a proporre l'azione inibitoria prevista dall' art 1469 sexies cc - un'associazione che oltre ad avere tra i propri fini statutari la tutela degli interessi dei consumatori, abbia raggiunto un significativo grado di continuità ed effettività nel conseguimento di tale obiettivo. - Deve essere inibita l'utilizzazione della clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di viaggio, in forza della quale, in caso di recesso del consumatore, l organizzazione può trattenere, a titolo di corrispettivo per l esercizio di tale facoltà, le somme già percepite, laddove non sia previsto che, in caso di recesso dell organizzazione, quest ultimo versi il doppio delle somme corrisposte dal consumatore. - Deve essere inibita l'utilizzazione della clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di viaggio, in forza della quale la valutazione della qualità del servizio è riservata esclusivamente al professionista. (nella specie, era previsto che la sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali, fosse stabilita dall organizzazione in base ai propri criteri di valutazione degli standards di qualità). - Deve essere inibita l'utilizzazione della clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di viaggio, con cui si prevede come foro esclusivo per ogni controversia nascente dal contratto quello ove ha sede il tour operator. (Massima tratta da Foro it 1999, I, 358) Tribunale di Roma, ordinanza 8 maggio 1998 Azione inibitoria - giusti motivi d urgenza presupposti Contratti di assicurazione - clausole vessatorie - tipologie Sussistono giusti motivi d urgenza nell azione inibitoria cautelare contro le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori quando la richiesta di tutela afferisce a beni o interessi essenziali o primari dei consumatori. Va inibito in via cautelare ed urgente l utilizzo di clausole che, nei contratti di assicurazione in cui siano parte i consumatori, deferiscono ad un collegio di periti questioni strettamente o meramente tecniche. Va inibito in via cautelare ed urgente l utilizzo di clausole che, nei contratti di assicurazione in cui siano parte i consumatori, consentano all impresa assicuratrice il recesso dopo ogni denuncia di sinistro ed entro un certo periodo dalla definizione dell accaduto (Massima tratta da Repertorio di Giurisprudenza sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, a cura di G. Alpa S. Patti C. Caricato A. Scarpello, Milano, 2004, 104) Tribunale di Roma, ordinanza 24 marzo 1998 Azione inibitoria - giusti motivi d urgenza - presupposti - Sussistono i giusti motivi di urgenza, richiesti dall art sexies cpv. c.c., per la concessione della tutela inibitoria cautelare, qualora le clausole abusive siano l'effetto di un comportamento contrattuale mirato, in via esclusiva o principale, a trarre vantaggi economici non consentiti, in quanto la prestazione offerta dal professionista non corrisponde nei suoi tratti essenziali a quella astrattamente prevista ovvero se ne discosta in tal misura da perdere il carattere di controprestazione rispetto a quella richiesta dal consumatore. (Massima tratta da Foro it 1998, I, 3332) Pretura Bologna, sentenza 20 gennaio 1998 Contratti di mediazione immobiliare - clausole vessatorie determinazione della clausola penale condizioni e limiti - E' vessatoria, in quanto manifestamente eccessiva, la clausola penale contenuta in un contratto di mediazione immobiliare stipulato tra un professionista ed un consumatore, con cui si prevede, in caso di revoca anticipata dell'incarico, il pagamento di una somma pari all'importo della provvigione pattuita; pertanto, tale clausola va dichiarata inefficace, dovendosi altresì escludere che il giudice abbia il potere di ridurre la penale. (Massima tratta da Foro it. 1998, I, 651) Tribunale di Roma, ordinanza 24 dicembre 1997 Azione inibitoria - giusti motivi d urgenza - presupposti 20

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