BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA POLIZZA MUTUI

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1 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA POLIZZA MUTUI Mod. 6200/FI INC Ed. 04/2012 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

2 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA POLIZZA MUTUI La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Società Reale Mutua di Assicurazioni forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi. b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d Appello 11, Torino (Italia). c) Recapito telefonico: fax Sito internet: buongiornoreale@realemutua.it d) Autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923,n 966 REA Torino, n Iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a milioni di euro di cui 60 milioni di relativi al fondo di garanzia, e milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 482%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto, a seconda dell accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella tacito rinnovo presente sul modulo di polizza. AVVERTENZA: se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ( 3. Coperture Assicurative Offerte Limitazioni ed Esclusioni Il prodotto POLIZZA MUTUI - BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA contiene garanzie assicurative per tutelare i fabbricati assicurati dai danni materiali e diretti derivanti dagli eventi indicati all Art. 2.1 Condizioni che regolano l assicurazione incendio, dai rischi che riguardano la proprietà dei fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. Eventi garantiti Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, fumo, onda sonica, urto veicoli, eventi atmosferici, eventi socio-politici. Le garanzie sono regolamentate negli articoli 2.1 e seguenti. AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell articolo 2.2 Esclusioni, nonché nelle definizioni del glossario. Si prevede che siano applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti negli articoli 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2. Mod. 6200/NI INC - Ed. 04/ di 6

3 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA POLIZZA MUTUI ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE Per calcolare l indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene. Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo: Esempi A B C Entità del danno Scoperto 20% con il minimo di Limite di indennizzo Esempio A - Il danno indennizzato sarà di 550 (riducendo 750 dello scoperto minimo di 200; non opera il limite di indennizzo). Esempio B - Il danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo). Esempio C - Il danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo). 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. Si sottolinea l importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente, ai sensi dell art del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell art del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Esempio di aggravamento del rischio: Un azienda che produceva carpenteria metallica ed era coperta da un contratto per questa attività varia la sua produzione e conseguentemente si tramuta senza cambiare la ragione sociale e l ubicazione in una lavorazione di prodotti chimici. Pertanto, data la maggiore pericolosità della lavorazione svolta, dovrà sostituire il contratto in corso con nuovo contratto che prenda atto della nuova attività svolta con conseguente variazioni delle condizioni applicate. 6. Premi Il premio di assicurazione viene pagato, in unica soluzione per l'intera durata della copertura assicurativa. È possibile pagare il premio nei seguenti modi: - assegno bancario, - assegno circolare, - bonifico bancario, - addebito sul conto corrente. In caso di estinzione anticipata o di portabilità del mutuo stesso, il mutuatario ha diritto al rimborso della parte di premio assicurativo pagato, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura al netto di tasse. Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l ammontare medio dei costi è pari a 328,82 di cui 303,10 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 92,18% dei costi. 7. Rivalse AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall art del Codice Civile, consiste nella facoltà dell Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all Assicurato. Reale Mutua rinuncia (salvo in caso di dolo) al diritto di surroga derivante dall art.1916 del Codice Civile verso le persone delle quali la Contraente e/o l Assicurato debbano rispondere a norma di legge, purchè l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile (art. 1.4 delle Condizioni che regolano l assicurazione in generale) 8. Diritto di recesso AVVERTENZA La Polizza Mutui Agricola Popolare di Ragusa prevede il diritto di recesso all Art. 1.2 delle Condizioni che regolano l assicurazione in generale Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno ses-santa giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell art del Codice Civile). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Mod. 6200/NI INC - Ed. 04/ di 6

4 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA POLIZZA MUTUI Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l applicazione della legge italiana. 10. Regime fiscale Per la polizza in oggetto si applica l aliquota d imposta del 22,25%. C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA - Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro l Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni relative alla denuncia e alla liquidazione dei sinistri. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti negli articoli dall 7.1 al Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Buongiorno Reale Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'appello Torino, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , buongiornoreale@realemutua.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all ISVAP Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet pa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Informazioni Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio Buongiorno Reale Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'appello Torino, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , buongiornoreale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia. Commissione di Garanzia Nella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la Commissione di Garanzia dell Assicurato Reale Mutua con sede in Via dell Arcivescovado n Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. 13. Arbitrato AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Mod. 6200/NI INC - Ed. 04/ di 6

5 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA POLIZZA MUTUI Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente GLOSSARIO Assicurato: il singolo mutuatario beneficiario del mutuo erogato dal Contraente, o ove presente il terzo datore di ipoteca. Caduta Aerei: caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi. Contraente: Il soggetto che stipula l assicurazione. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. Eventi Atmosferici: danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno. Sono compresi i danni causati dalla caduta di alberi per effetto di tali eventi. Fabbricato: costruzione edile assicurata, di proprietà di un Assicurato, compresi ascensori e montacarichi, fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrate ed in genere tutto quanto ad esso pertinente con la sola esclusione di parchi ed alberi. A titolo esemplificativo ma non limitativo sono inclusi gli stabilimenti, i depositi, gli uffici ed altri servizi nonché, abitazioni, mense ed altre minori dipendenze, fabbricati agricoli, magazzini, silos, serbatoi e vasche, rimesse, stalle, tutto ciò che e attinente l attività esercitata e purché realizzato nel fabbricato stesso o nell area di pertinenza. A maggior precisazione si intendono inclusi in garanzia tutti gli impianti di pertinenza o al servizio del fabbricato. Si intende escluso il valore dell area. Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. Franchigia: importo prestabilito che l Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell indennizzo spettante, tale importo va in detrazione dell ammontare del danno che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificata l'implosione. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Mod. 6200/NI INC - Ed. 04/ di 6

6 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA POLIZZA MUTUI Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. Indennizzo: la somma dovuta da Reale Mutua Società in caso di sinistro. Onda Sonica: determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica. Polizza: il documento che prova l assicurazione. Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune Ricorso Terzi: Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché da sinistri derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio delle cose assicurate. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: la Società Reale Mutua di Assicurazioni. Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Tumulti, Scioperi, Sommosse, Atti Vandalici o Dolosi, Terrorismo e Sabotaggio: 1) danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; atti vandalici o dolosi. 2) altri danni materiali e diretti causati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Mod. 6200/NI INC - Ed. 04/ di 6

7 Urto Veicoli: in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'assicurato né al suo servizio. Valore a nuovo: Vedere art. 8.6 Determinazione del danno. BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA POLIZZA MUTUI Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Società Reale Mutua Assicurazioni Luigi Lana Mod. 6200/NI INC - Ed. 04/ di 6

8 Mod INC - Ed. 04/2012 POLIZZA MUTUI BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Condizioni di Assicurazione Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 14 pagine e formano parte integrante del Mod INC - Ed. 04/2012

9 DEFINIZIONI DEFINIZIONI Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa. Assicurato: il singolo mutuatario beneficiario del mutuo erogato dal Contraente, o ove presente il terzo datore di ipoteca. Caduta Aerei: caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi. Contraente: Il soggetto che stipula l assicurazione. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. Eventi Atmosferici: danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno. Sono compresi i danni causati dalla caduta di alberi per effetto di tali eventi. Fabbricato: costruzione edile assicurata, di proprietà di un Assicurato, compresi ascensori e montacarichi, fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrate ed in genere tutto quanto ad esso pertinente con la sola esclusione di parchi ed alberi. A titolo esemplificativo ma non limitativo sono inclusi gli stabilimenti, i depositi, gli uffici ed altri servizi nonché, abitazioni, mense ed altre minori dipendenze, fabbricati agricoli, magazzini, silos, serbatoi e vasche, rimesse, stalle, tutto ciò che e attinente l attività esercitata e purché realizzato nel fabbricato stesso o nell area di pertinenza. A maggior precisazione si intendono inclusi in garanzia tutti gli impianti di pertinenza o al servizio del fabbricato. Si intende escluso il valore dell area. Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. Franchigia: importo prestabilito che l Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell indennizzo spettante, tale importo va in detrazione dell ammontare del danno che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificata l'implosione. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 1 di 14

10 DEFINIZIONI Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. Indennizzo: la somma dovuta da Reale Mutua Società in caso di sinistro. Onda Sonica: determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica. Polizza: il documento che prova l assicurazione. Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune Ricorso Terzi: Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché da sinistri derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio delle cose assicurate. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: la Società Reale Mutua di Assicurazioni. Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Tumulti, Scioperi, Sommosse, Atti Vandalici o Dolosi, Terrorismo e Sabotaggio: 1) danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; atti vandalici o dolosi. 2) altri danni materiali e diretti causati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Urto Veicoli: in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'assicurato né al suo servizio. Valore a nuovo: Vedere art. 8.6 Determinazione del danno. 2 di 14

11 SEZIONE INCENDIO NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato PREMESSA Premesso che: Per SOCIETÀ si intende la Società Reale Mutua di Assicurazioni in qualità di Società assicuratrice; Per CONTRAENTE si intende la Spett.le BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - GRUPPO BANCA AGRICOLA POPOLARE (di seguito denominato l Istituto/Contraente) Per ASSICURATO si intende il singolo mutuatario beneficiario del mutuo erogato dalla Contraente e/o il terzo datore di ipoteca. Per FABBRICATO ASSICURATO si intende l'intera costruzione edile, in essa inclusi bassi fabbricati e autorimesse costruiti negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato principale, cortili e simili compresi fissi ed infissi, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, come pure altri impianti od installazioni immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, affreschi e le statue che non abbiano valore artistico. In caso di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. La Spettabile BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - GRUPPO BANCA AGRICOLA POPOLARE - concede mutui assistiti da ipoteche a suo favore, anche con l'intervento di Consorzi di garanzia fidi, ovvero realizzati attraverso leggi speciali. La Società si è dichiarata disposta a prestare la garanzia assicurativa secondo le modalità di cui in appresso. Il premio relativo ad ogni singolo mutuo rientrante nella presente convenzione viene convenuto nel tasso annuale lordo dello 0,0454 (pro mille) da applicarsi sulla sommatoria dei valori di perizia da moltiplicare per gli anni di durate di ogni singolo mutuo. Il Contraente si impegna a consegnare agli aderenti della presente polizza collettiva, prima dell adesione alle coperture assicurative di cui alla polizza medesima, il Fascicolo Informativo ad esse relativo. Il Contraente si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l ammontare dei costi a carico dei singoli Assicurati con evidenza dell importo percepito dagli intermediari. Qualora la polizza non preveda la sottoscrizione di uno specifico modulo di adesione, il Contraente si impegna a consegnare ai singoli Assicurati un apposito documento indicante i costi a loro carico con evidenza dell importo percepito dagli intermediari. 3 di 14

12 OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE SEZIONE INCENDIO NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 1. CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.1 Variazione di rischio Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, l'assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha diritto di recedere dall'applicazione con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella convenzione. Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore la Società può chiedere la relativa modifica delle condizioni di premio in corso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dall'applicazione con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come è disposto dal comma che precede. 1.2 Facoltà di recesso Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia o qualunque altro atto della Società non potrà essere interpretato come rinuncia della Società stessa a valersi del diritto di recesso. Per quanto riguarda le sole garanzie "eventi atmosferici", "eventi socio-politici", sebbene il presente contratto abbia durata annuale è consentito alla Società di recedere dalle sopracitate garanzie mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. 1.3 Decorrenza e scadenza dell assicurazione La garanzia relativa ad ogni singolo mutuo decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui viene stipulato il mutuo stesso, e cesserà alle ore 24 del giorno in cui avviene l estinzione totale anticipata o per fine ammortamento o per portabilità, o la risoluzione del mutuo. In caso di estinzione anticipata o di portabilità del mutuo stesso, il mutuatario ha diritto al rimborso della parte di premio assicurativo pagato, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura al netto di tasse. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno spedita almeno un mese prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così di seguito. 1.4 Rinuncia rivalsa La Società rinuncia (salvo in caso di dolo) al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, fornitori e i clienti, purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. 1.5 Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento dei terzi interessati. 1.6 Foro Competente In caso di controversie circa l interpretazione e l esecuzione della presente convenzione, competente per territorio sarà il foro dove l Assicurato avrà la residenza o dove eleggerà il proprio domicilio. 1.7 Territorialità Le garanzie della presente convenzione sono operanti qualora i fabbricati assicurati siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 4 di 14

13 OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE SEZIONE INCENDIO NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 1.8 Imposte e tasse Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio ed accessori, alla convenzione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento della Società. 1.9 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, valgono le norme della legge italiana. 5 di 14

14 OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE SEZIONE INCENDIO NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 2. CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO (sempre valide per tutti i rischi assicurati) 2.1 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della presente Convenzione nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti agli immobili assicurati causati dagli eventi sotto indicati. Incendio: combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi; Fulmine; Esplosione, scoppio (non causati da ordigni esplosivi): - esplosione: sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazioni chimiche che si autopropaga con elevata velocità; - scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, escluso l'effetto del gelo e del colpo d'ariete. Caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali. Fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure gli enti posti nell'ambito di m. 20 da esse. Guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, dall'assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze dell'incendio. Onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono. Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facente parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini. Urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via, non appartenenti né al servizio del Contraente/Assicurato. Gli eventi previsti in polizza sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. Ispezione dei beni assicurati - La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Salvo diversa precisazione che deve esplicitamente risultare per iscritto, i fabbricati oggetto della presente copertura devono essere costruiti con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiale incombustibile. Non hanno influenza nella valutazione del rischio, cioè sono tollerati: a) Le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso; b) I materiali impiegati nelle porzioni di pareti esterne, del tetto, esclusa la struttura portante dei solai quando la loro superficie non supera un decimo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, del tetto e dei solai; c) L'armatura del tetto in legno nei fabbricati a più piani; d) Le materie plastiche non espanse né alveolari impiegate nelle porzioni delle pareti esterne e del tetto (esclusa la struttura portante) quando la loro superficie non supera un terzo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e del tetto; e) I materiali impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo; f) I materiali combustibili, rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm. Da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti; g) I cantinati ed i seminterrati se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal fabbricato; h) I soppalchi se la loro superficie non supera 1/4 della superficie del piano in cui si trovano. 6 di 14

15 OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE SEZIONE INCENDIO NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 2.2 Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; e) causati da eruzioni vulcaniche; f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; g) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. 2.3 Somma assicurata La somma assicurata per ciascun fabbricato corrisponde al valore della perizia richiesta dal Contraente. 3. INTEGRAZIONE DI NORMATIVA 3.1 Onorari periti e consulenti La Società rimborsa all'assicurato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza del perito e/o del professionista (Architetti, Ingegneri, Progettisti, Consulenti) che l'assicurato avrà scelto e nominato. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 2% dell'indennizzo, con il massimo di Il presente indennizzo sarà effettuato anche in eccedenza alla somma assicurata e ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo Buona fede A parziale deroga degli articoli e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza, tramite il testo dattiloscritto, le dichiarazioni del Contraente /Assicurato, le tolleranze, i "Mutamenti Specifici del rischi" richiamati. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento di cui la circostanza si è verificata. 7 di 14

16 CONDIZIONI FACOLTATIVE SEZIONE INCENDIO NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 4. ESTENSIONI DI GARANZIA (valide esclusivamente per la copertura degli immobili civili) 4.1 Eventi atmosferici La Società risponde dei danni: 1 materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da uragano,bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non; 2 di bagnamento che si verificasse all'interno dei fabbricati, purché direttamente causati dalla caduta pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. Sono esclusi dall'assicurazione i danni: a) causati da: - intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico; - accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali od artificiali; - mareggiata o penetrazioni di acqua marina; - gelo, neve, cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2; b) subiti da: - recinti, cancelli, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica; - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di 2.600; - in nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente estensione di garanzia una somma superiore al 70% della somma assicurata, ovvero al 70% del costo di ricostruzione dell'immobile oggetto del sinistro, se inferiore. 4.2 Eventi socio - politici A parziale deroga di quanto previsto nella limitazione generale del rischio assicurato la Società risponde: 1 danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta d'aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2 degli altri danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La Società non risponde dei danni: a. di inondazione o frana; b. di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; d. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 1 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. 8 di 14

17 CONDIZIONI FACOLTATIVE SEZIONE INCENDIO NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% del danno col minimo di 5.000; - in nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente estensione di garanzia una somma superiore al 70% della somma assicurata, ovvero al 70% del costo di ricostruzione dell'immobile oggetto del sinistro, se inferiore. 4.3 Spese demolizione e sgombero dei residuati del sinistro La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, sino alla concorrenza di La presente estensione non è operante per i danni di "ricerca del guasto", se assicurato. 4.4 Reale Mutua rimborsa in eccedenza alle somme assicurate una maggiorazione di indennizzo per i fabbricati assicurati, fino ad un massimo del 5% a titolo di rimborso convenzionale per l'aumento dei costi di costruzione intervenuto tra la data del sinistro e quella in cui ha avuto termine la riparazione o la ricostruzione, qualora l'indennizzo complessivo risulti non inferiore a e purché la riparazione o la ricostruzione sia avvenuta entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione senza che vi sia stata opposizione. 9 di 14

18 CONDIZIONI FACOLTATIVE SEZIONE INCENDIO NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 5. ESTENSIONI DI GARANZIA (valide per tutti gli immobili esclusi gli immobili adibiti ad uso industriale) 5.1 Eventi socio politici A parziale deroga di quanto previsto nella limitazione generale del rischio assicurato la Società risponde: 1 dei danni materiali e diretti, dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta d'aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2 degli altri danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La Società non risponde dei danni: - di inondazione o frana; - di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% del danno col minimo di 5.000; - in nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente estensione di garanzia una somma superiore al 70% della somma assicurata, ovvero al 70% del costo di ricostruzione dell'immobile oggetto del sinistro, se inferiore. 5.2 Spese demolizione e sgombero dei residuati del sinistro: La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, sino alla concorrenza di Reale Mutua rimborsa in eccedenza alle somme assicurate una maggiorazione di indennizzo per i fabbricati assicurati, fino ad un massimo del 5% a titolo di rimborso convenzionale per l'aumento dei costi di costruzione intervenuto tra la data del sinistro e quella in cui ha avuto termine la riparazione o la ricostruzione, qualora l'indennizzo complessivo risulti non inferiore a e purché la riparazione o la ricostruzione sia avvenuta entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione senza che vi sia stata opposizione. 5.4 Indennità aggiuntiva per danni indiretti La Società riconosce all'assicurato, anche in eccedenza alla somma assicurata, per danni da interruzione di esercizio conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente polizza, un'indennità aggiuntiva per un importo forfetario pari al 10% dell'indennizzo, con il minimo di una rata mensile del mutuo a copertura del quale è stipulato il contratto. Questa condizione non dispiega i propri effetti se il mutuo di che trattasi si trova nel periodo di preammortamento. 5.5 Ricorso terzi La Società tiene indenne l'assicurato fino alla concorrenza di , delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. 10 di 14

19 CONDIZIONI FACOLTATIVE SEZIONE INCENDIO NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 6. ESTENSIONI DI GARANZIA (valide per gli immobili adibiti ad uso industriale) 6.1 Pattuizioni tra le Parti Relativamente ai soli immobili adibiti ad usi industriali, confermandosi le condizioni non espressamente qui richiamate si conviene tra le parti e si precisa a maggior chiarimento quanto in appresso: - Rimane fermo il calcolo del premio sul valore di perizia. - Rimane fermo il disposto dell'ultimo comma dell art. 8.6 Determinazione del danno. - L'importo massimo che la Società sarà tenuta a pagare in caso di sinistro sarà pari all'importo lordo del mutuo erogato, importo che viene convenzionalmente equiparato al costo di ricostruzione. - Dall'importo di cui al punto precedente verranno detratte franchigie, scoperti e massimo indennizzo previsti nelle sezioni di polizza. 6.2 Eventi socio - politici A parziale deroga di quanto previsto nella limitazione generale del rischio assicurato la Società risponde: 1 dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta d'aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2 degli altri danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La Società non risponde dei danni: - di inondazione o frana; - di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 20% del danno col minimo di ; - in nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente estensione di garanzia una somma superiore al 70% della somma assicurata, ovvero al 70% del costo di ricostruzione dell'immobile oggetto del sinistro, se inferiore. 13 di 14

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