TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

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1 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 208/L alla Gazzetta Uffi ciale 18 dicembre 2012, n. 294), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.». AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l effi cacia dell atto legislativo qui trascritto. Sezione I AGENDA E IDENTITÀ DIGITALE Art. 1. Attuazione dell Agenda digitale italiana e documento digitale unifi cato e fi nanziamento dell ISTAT 1. Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell economia e della cultura digitali, defi nisce le politiche di incentivo alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete, l alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonché la ricerca e l innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell Agenzia per l Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione dell articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione dell impiego di ogni fi nanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima attuazione la relazione ha come fi nalità la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell Agenda digitale italiana, delle linee strategiche di azione e l identifi cazione degli obiettivi da raggiungere. 2. All articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifi cazioni: a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell economia e delle fi nanze e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell economia e delle fi nanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione, il Ministro delegato all innovazione tecnologica e con il Ministro»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell interno e del Ministro dell economia e delle fi nanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione e con il Ministro delegato per l innovazione tecnologica, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l Agenzia per l Italia digitale, è disposto anche progressivamente, nell ambito delle risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente, l ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d identità elettronica anche in relazione all unifi cazione sul medesimo supporto della carta d identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifi che ai parametri della carta d identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l unifi cazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unifi cato, mediante utilizzazione, anche ai fi ni di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione gestione e supporto all utilizzo del documento unifi cato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, sono stabilite entro sei mesi con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione e con il Ministro delegato per l innovazione tecnologica e, limitatamente ai profi li sanitari, con il Ministro della salute.»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unifi cato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.». 3-ter. In attesa dell attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identità elettronica di cui all articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fi ne di non interromperne l emissione e la relativa continuità di esercizio». 3. Per lo svolgimento delle attività istituzionali dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle derivanti dall attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall anno

2 4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 12 milioni di euro per l anno Riferimenti normativi: Si riporta l articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplifi cazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.: Art. 47. Agenda digitale italiana 1. Nel quadro delle indicazioni dell agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 defi - nitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e il Ministro dell economia e delle fi nanze, è istituita una cabina di regia per l attuazione dell agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime fi nalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. All istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell attuare l agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi: a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunità intelligenti» (smart communities), fi nalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura; b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fi ne di creare strumenti e servizi innovativi; c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (egovernment) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un amministrazione aperta e trasparente; d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni; e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fi ne di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali; f) infrastrutturazione per favorire l accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere; g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fi ne di rendere l offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società; h) consentire l utilizzo dell infrastruttura di cui all articolo 81, comma 2 -bis, del codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fi ne di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modifi cazioni; i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2 -bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all esercizio di attività amministrative. (88) 2-quater. Al fi ne di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fi ne di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modifi cata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a: a) assicurare l offerta disaggregata dei prezzi relativi all accesso all ingrosso alla rete fi ssa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all ingrosso alla rete fi ssa indichi separatamente il costo della prestazione dell affi tto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva; b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.. Si riporta l articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l economia), pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110, come modifi cato dalla presente legge: Art. 10. Servizi ai cittadini 1. Per incentivare l uso degli strumenti elettronici nell ottica di aumentare l effi cienza nell erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplifi care il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identifi cazione, all articolo 7 -vicies ter del decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto, in fi ne, il seguente comma: 2-bis. L emissione della carta d identità elettronica, che è documento obbligatorio di identifi cazione, è riservata al Ministero dell interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell ambito delle risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell interno la fase dell inizializzazione del documento identifi cativo, attraverso il CNSD. 2. Con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione, il Ministro delegato all innovazione tecnologica e con il Ministro della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unifi cata alla carta d identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2 -bis, dell articolo 7 -vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, e defi nito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identifi cati con il medesimo decreto, della carta d identità elettronica sul territorio nazionale. Nelle more della defi nizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d identità elettronica, il Ministero dell economia e delle fi nanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell interno e del Ministro dell economia e delle fi nanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione e con il Ministro delegato per l innovazione tecnologica, sentita l Agenzia per l Italia digitale, è disposto anche progressivamente, nell ambito delle risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente, l ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d identità elettronica anche in relazione all unifi cazione sul medesimo supporto della carta d identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifi che ai parametri della carta d identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l unifi cazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unifi cato, mediante utilizzazione, anche ai fi ni di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione 2

3 vigente per la tessera sanitaria. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unifi cato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione e con il Ministro delegato per l innovazione tecnologica e, limitatamente ai profi li sanitari, con il Ministro della salute. 3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unifi cato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal ter. In attesa dell attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identità elettronica di cui all articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fi ne di non interromperne l emissione e la relativa continuità di esercizio». 4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2 - bis, dell articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell economia e delle fi nanze sono ridefi niti i compiti e le funzioni delle società di cui all articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifi cazioni, e al comma 15 dell articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n All articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifi cazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell interno. ; b) al secondo comma: 1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. ; 2) è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: Sono esentati dall obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni ; c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l uso della carta d identità ai fi ni dell espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l assenso o l autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all estero, il nome della persona, dell ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affi dati.. 6. All articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto infi ne il seguente periodo: In caso di ritardo nella trasmissione all Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.. 7. All articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 è aggiunto in fi ne il seguente periodo: Al pagamento del benefi cio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta La durata del corso di formazione di cui all articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo. 11. Al fi ne di garantire l osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell effi cienza, dell economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata Agenzia. 12. L Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo. 13. L Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità. 14. L Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni: a) d efi nisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro e non superiori nel massimo a euro e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affi dante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti; b) predispone una o più convenzioni tipo di cui all articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) defi nisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività; d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefi ci dell utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo fi nanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affi nché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio chi inquina paga, e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell Agenzia; fi ssa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l adozione degli atti di defi nizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unifi cata, provvede nell esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffi da all autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni; e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti; f) verifi ca la corretta redazione del piano d ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d ineffi cacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modifi care le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato; g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, defi nendo indici di valutazione anche su base comparativa della effi cienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi; h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a) ; i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione; l) predispone annualmente una relazione sull attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei ser- 3

4 vizi idrici e all andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofi nanziamento, e la trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell anno successivo a quello cui si riferisce. 15. All Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 16. L Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, due su proposta del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all audizione delle persone designate. I componenti dell Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in confl itto con le funzioni dell Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifi ca sulla regolarità della gestione dell Agenzia sono affi date al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell economia e delle fi nanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. 17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell Agenzia. Dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura l esecuzione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell Agenzia ed al perseguimento delle sue fi nalità istituzionali. Il direttore generale è nominato dall Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n I compensi spettanti ai componenti dell Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell economia e delle fi nanze, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il compenso è ridotto almeno della metà qualora il componente dell Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico. 19. A pena di decadenza i componenti dell Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffi ci pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l intera durata dell incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell incarico. 20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell incarico, i componenti dell Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un annualità dell importo del corrispettivo percepito. All imprenditore che abbia violato tale divieto si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall ISTAT. 21. L Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fi ni istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell Agenzia, secondo quanto disposto dal comma Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell Agenzia, con cui sono defi niti le fi nalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che defi nisce l organizzazione e il funzionamento interni dell Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 23. Con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 22, sono individuate le risorse fi nanziarie e strumentali del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare da trasferire all Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del medesimo Ministero già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell Agenzia si provvede: a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all uno per mille dei ricavi risultanti dall ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze ed il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affl uiscono direttamente al bilancio dell Agenzia; b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confl uiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell economia e delle fi nanze, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell Agenzia. 25. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell economia e delle fi nanze, da adottare di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, secondo periodo, è stabilito l ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le dotazioni fi nanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell Agenzia. 26. A decorrere dall entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Alla nomina dell Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da quest ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti. 4

5 26 -bis. La tutela avverso i provvedimenti dell Agenzia è disciplinata dal codice del processo amministrativo. 27. L Agenzia si avvale del patrocinio dell Avvocatura dello Stato ai sensi dell articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n L articolo 23 -bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modifi cato dall articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n Si riporta l articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fi scale e di fi nanza pubblica), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280: Art. 10. Proroga di termini in materia di defi nizione di illeciti edilizi. 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifi - cazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifi che: a) nell allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; b) nell allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»; c) al comma 37 dell articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2 -quater dell articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modifi cazioni, è abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fi ne di agevolare il perseguimento degli obiettivi di fi nanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fi scale, nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle fi - nanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l anno 2005, derivanti dal comma 1.. Art. 2. Anagrafe nazionale della popolazione residente 1. L articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «ART. 62. (Anagrafe nazionale della popolazione residente. (ANPR)). 1. È istituita presso il Ministero dell interno l Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell articolo 60, che subentra all Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e all Anagrafe della popolazione italiana residente all estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante Anagrafe e censimento degli italiani all estero. Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all articolo 51. I risultati dell audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è defi nito un piano per il graduale subentro dell ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre Fino alla completa attuazione di detto piano, l ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi. 3. L ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafi ci della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafi e dei servizi per l interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. L ANPR consente esclusivamente ai comuni la certifi cazione dei dati anagrafi ci nel rispetto di quanto previsto dall articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni, inoltre, possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafi ci da parte dei soggetti aventi diritto. L ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l accesso ai dati contenuti nell ANPR. 4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente. 5. Ai fi ni della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fi ne necessari. 6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi - cazione e del Ministro delegato all innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze, d intesa con l Agenzia per l Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d interesse dei comuni, sentita l ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento: a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all accesso ai dati da parte del- 5

6 le pubbliche amministrazioni per le proprie fi nalità istituzionali secondo le modalità di cui all articolo 58; b) ai criteri per l interoperabilità dell ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; c) all erogazione di altri servizi resi disponibili dall ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certifi cati di cui all articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 65 del 19 marzo 2010.». 2. Alla lettera b) del comma 3 -bis dell articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice nazionale delle anagrafi ;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della popolazione residente;». 3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l attestazione e la dichiarazione di nascita e il certifi cato di cui all articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica. Con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione, sentiti il Ministro dell economia e delle fi nanze e il Ministro della salute e d intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono defi nite le modalità tecniche per l attuazione del presente comma. 4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, è adottato entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifi cazioni, su proposta del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifi che necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo. 6. Dopo l articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «5 -bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell Unione possono delegare le funzioni di uffi ciale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall articolo 1, comma 3, e dall articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplifi cazione dell ordinamento dello stato civile, a norma dell articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». 7. Per l attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall anno Riferimenti normativi: Si riporta l articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1955, n. 8: Art. 1. In ogni Comune deve essere tenuta l anagrafe della popolazione residente. L iscrizione e la richiesta di variazione anagrafi ca possono dar luogo alla verifi ca, da parte dei competenti uffi ci comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell immobile in cui il richiedente intende fi ssare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Nell anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fi ssato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fi ssa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l esecuzione della presente legge. Gli atti anagrafi ci sono atti pubblici. Per l esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell interno, l Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni. L Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafi che essenziali al fi ne di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafi ca, all indirizzo anagrafi co delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all estero iscritti nell Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE), certifi cati dai comuni e, limitatamente al codice fi scale, dall Agenzia delle Entrate. Con decreto del Ministro dell interno, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell INA da parte dei comuni e le modalità per l accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.. Si riporta l articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale. ( Omissis ). 3. Il sindaco, quale uffi ciale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica1.. Si riporta l articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: Art. 33. Certifi cati anagrafi ci. 1. L uffi ciale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certifi cati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. 2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafi ci, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell art. 35, può essere attestata o certifi cata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall uffi ciale di anagrafe d ordine del sindaco. 3. Le certifi cazioni anagrafi che hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.. Si riporta l articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplifi ca- 6

7 zione dell ordinamento dello stato civile, a norma dell articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.: Art. 74. Inumazione, tumulazione e cremazione. 1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell uffi ciale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa. 2. L uffi ciale dello stato civile non può accordare l autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certifi cato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certifi cato è annotato negli archivi di cui all articolo In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n L articolo 60, comma 3 -bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell amministrazione digitale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Si riporta l articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: Art. 32. Unione di comuni. ( Omissis ). 5. All unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifi che misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.. Art. 2 - bis Regole tecniche per le basi di dati 1. L Agenzia per l Italia digitale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone le regole tecniche per l identifi cazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale specifi cate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per defi nirne le modalità di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali di riferimento, sia garantita la qualità dei dati presenti. Art. 3. Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione, del Ministro dell economia e delle fi nanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l ISTAT, previa intesa con la Conferenza unifi cata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dell Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall ISTAT e dall Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafi co della popolazione residente, le modalità di accesso all ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l interoperabilità dell ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell ANNCSU l ISTAT può stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All attuazione della medesima si provvede nell ambito delle risorse umane, strumentali e fi nanziarie previste dalla legislazione vigente. 3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività preparatorie all introduzione del censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonché delle attività di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al comma 4 dell articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato al 31 dicembre Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l effi cienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione, con il Ministro dell economia e delle fi nanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unifi cata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) rafforzare l indipendenza professionale dell ISTAT e degli enti e degli uffi ci di statistica del SISTAN; b) migliorare gli assetti organizzativi dell ISTAT anche con riferimento all articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di defi nizione di metodi e 7

8 formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonché di regolamentazione del SISTAN; c) favorire l armonizzazione del funzionamento del SI- STAN con i princìpi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche uffi ciali, assicurando l utilizzo da parte del Sistema delle più avanzate metodologie statistiche e delle più moderne tecnologie dell informazione e della comunicazione; d) semplifi care e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici; e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualità dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati; f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per fi nalità statistiche, nonché di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fi ni statistici. 5. Dall attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente: «ART. 12. ( Commissione per la garanzia della qualità dell informazione statistica ). 1. È istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell informazione statistica avente il compito di: a) vigilare sull imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale; b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta; c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell articolo 13; d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all articolo La Commissione, nell esercizio dei compiti di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. La Commissione è sentita ai fi ni della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell ambito del Sistema statistico nazionale. 4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affi ni o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffi ci facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente è eletto dagli stessi membri. 5. La Commissione si riunisce almeno due volte all anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fi ne, un apposita struttura di segreteria. 7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell ISTAT.». Riferimenti normativi: Si riporta l articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222: Art. 15. Compiti dell ISTAT. 1. L ISTAT provvede: a) alla predisposizione del programma statistico nazionale; b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affi date alla esecuzione dell Istituto; c) all indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffi ci facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all art. 2; d) all assistenza tecnica agli enti ed uffi ci facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all art. 17, dell adeguatezza dell attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale; e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classifi cazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografi co, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale; f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d interesse nazionale e inserite nel programma triennale; g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall Istituto ovvero da altri uffi ci del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica; h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fi ni statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualifi cazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale; l) ai rapporti con enti ed uffi ci internazionali operanti nel settore dell informazione statistica; m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica; 8

9 n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.. Si riporta l articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione fi nanziaria e di competitività economica), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.: Art. 50. Censimento 1. È indetto il 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9 censimento generale dell industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profi t. A tal fi ne è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l anno 2011, di 277 milioni per l anno 2012 e di 150 milioni per l anno Ai sensi dell articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifi che intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono defi nite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffi ci di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all ISTAT di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. L ISTAT, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì: a) le modalità di costituzione degli uffi ci di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l affi damento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d intesa con la Conferenza Unifi cata, sentito il Ministero dell economia e delle fi nanze; b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell economia e delle fi nanze; c) i soggetti tenuti all obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifi che e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifi ca, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identifi cativi e previa richiesta all ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici; d) limitatamente al 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, d intesa con il Ministero dell interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie. 3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 come affi datari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo fi nanziario sono escluse dalle entrate valide ai fi ni del Patto anche le risorse trasferite dall ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale del 6 censimento dell agricoltura di cui al numero Istat SP/ , del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6, lettera a). 4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all esecuzione dei censimenti, l ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali fl essibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell ambito e nei limiti delle risorse fi nanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l ISTAT può avvalersene fi no al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell economia e delle fi nanze. 5. La determinazione della popolazione legale è defi nita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come defi nita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n Nelle more dell adozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, l ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodifi cati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all ISTAT. Il Ministero dell interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fi ni dell eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n L articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «6. L INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafi che essenziali al fi ne di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafi ca nonché all indirizzo anagrafi co delle persone residenti in Italia, certifi cati dai comuni e, limitatamente al codice fi scale, dall Agenzia delle Entrate». Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell INA con quanto previsto dal presente comma. 6. Nelle more dell entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009: a) l ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero ISTAT SP/ del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie; b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affi date secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l erogazione di appositi contributi; c) l ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali fl essibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell ISTAT è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell economia e delle fi nanze. 7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6 censimento generale dell agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall ISTAT, tra i dipendenti dell amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L ISTAT provvede con proprie circolari alla defi nizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico. 8. Al fi ne di ridurre l utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fi ni di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali 9

10 IV - VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui all articolo 7 del presente decreto, che risultino in esubero all esito della soppressione e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a domanda all ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione dell organico e con le modalità ivi indicate. Resta fermo il limite fi nanziario dell 80 per cento di cui all articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n Dall attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui all articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modifi cazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17. Si riporta l articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 (Regolamento recante il riordino dell Istituto nazionale di statistica), pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2010, n. 235: Art. 5. Uffi ci dirigenziali e organizzazione interna 1. Al fi ne di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifi che al regolamento di organizzazione dell ISTAT, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 agosto 2000, con particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca, anche tenuto conto di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 223/2009 e dell assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica e, comunque, secondo i seguenti criteri: a) individuazione della direzione generale, dei dipartimenti, delle direzioni centrali, dei servizi, nonché degli uffi ci regionali, quali uffi - ci dirigenziali, in numero massimo complessivamente non superiore a settantatre; b) qualifi cazione, quali uffi ci giuridici e amministrativi dirigenziali di prima fascia, della direzione generale, alla quale può essere preposto anche un soggetto esterno con particolare comprovata qualifi cazione professionale al quale è corrisposto un trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell area ricerca secondo parametri stabiliti dal regolamento di organizzazione di cui al comma 1, e di non più di tre direzioni centrali, e quali uffi ci dirigenziali di seconda fascia dei restanti servizi giuridico amministrativi; c) qualifi cazione dei dipartimenti di produzione e di ricerca e delle direzioni centrali di produzione e di ricerca come uffi ci tecnici generali, in numero non superiore a sedici, prevedendo la preposizione a ciascuno di tali uffi ci di un dirigente di ricerca o di un dirigente tecnologo o di un dirigente di amministrazioni pubbliche, ovvero di un esperto della materia, con contratto individuale di durata non superiore a tre anni rinnovabili, previa valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifi ci e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale ed internazionale, con compenso da determinarsi secondo le modalità previste dall articolo 3, comma 4, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 agosto 2000, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell area ricerca; d) individuazione dei servizi di produzione e di ricerca e degli uffi ci regionali quali uffi ci tecnici non generali in cui si articolano gli uffi ci dirigenziali di cui alla lettera c), con previsione che ai dirigenti responsabili di tali servizi e uffi ci compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di appartenenza, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture cui sono preposti; e) previsione che, in sede di prima attuazione delle modifi che al regolamento di organizzazione, ai fi ni dell inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia e della loro preposizione ai servizi giuridici e amministrativi, sia effettuato dall ISTAT un concorso pubblico per titoli ed esami con riserva di posti, in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l Istituto incarichi dirigenziali, per almeno un triennio, nel medesimo settore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 agosto Agli esami sono ammessi i soli candidati che abbiano raggiunto, in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo fi ssato dal bando di concorso; f) previsione che la formazione dirigenziale, per i dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l attività di formazione e qualifi cazione professionale, di cui all articolo 2, comma 2, lettera b), siano accentrate, senza oneri aggiuntivi e previa soppressione delle altre strutture esistenti nell ente, presso la struttura permanente di cui al comma 3 dell articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, denominata: «Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche», posta alle dirette dipendenze del presidente dell Istituto, che opera in collegamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola superiore dell economia e fi nanze, nonché con altre istituzioni universitarie e scientifi che nazionali, europee e internazionali; g) semplifi cazione dei meccanismi di defi nizione della pianta organica, volti a rendere quest ultima maggiormente coerente con i compiti assegnati all Istituto, con previsione di possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento, ovvero rideterminazioni della stessa per effetto dell applicazione degli articoli 7 e 50 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione previste dall articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera b) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali tecnici di cui alla lettera c) sono conferiti dal presidente dell Istituto, sentito il consiglio nel caso dell incarico di direttore generale. 3. Il presidente può delegare, per l esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell Istituto al direttore generale, ai direttori di dipartimento, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffi ci dell Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previste dal regolamento di cui al comma 1.. Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), modifi cato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n Art. 4. Domicilio digitale del cittadino 1. Dopo l articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: «ART. 3 -bis. (Domicilio digitale del cittadino). 1. Al fi ne di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certifi cata, rilasciato ai sensi dell articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale. 2. L indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell Anagrafe nazionale della popolazione residente-anpr e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. 3. Con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione e il Ministro delegato per l innovazione tecnologica, sentita l Agenzia per l Italia digitale, sono defi nite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fi ni del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. 4. A decorrere dal 1o gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, 10

11 n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con fi rma digitale o fi rma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con fi rma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifi chi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all articolo quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certifi cazione rilasciata dall amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. 5. Dall attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.». Riferimenti normativi: Si riporta l articolo 3 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005: Art. 3. Diritto all uso delle tecnologie. 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice (25). 1-bis. 1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.. Si riporta l articolo 16 -bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.: Art. 16-bis. Misure di semplifi cazione per le famiglie e per le imprese 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafi ci e di stato civile all uffi cio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafi co, l uffi cio di anagrafe trasmette le variazioni all Indice nazionale delle anagrafi, di cui all articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modifi cazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. In caso di ritardo nella trasmissione all Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale. 2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d uffi - cio, ai fi ni della responsabilità disciplinare. 3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione e del Ministro dell interno, sentita la Conferenza unifi cata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi cazioni, sono stabilite le modalità per l attuazione del comma Dall attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certifi cata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifi chino data e ora dell invio e della ricezione delle comunicazioni e l integrità del contenuto delle stesse, garantendo l interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L utilizzo della posta elettronica certifi cata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notifi cazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certifi cata sono senza oneri. 6. Per i medesimi fi ni di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certifi cata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifi chino data e ora dell invio e della ricezione delle comunicazioni e l integrità del contenuto delle stesse, garantendo l interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notifi - cazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notifi cazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unifi cata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi cazioni, sono defi nite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certifi cata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di fi nanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 8. Agli oneri derivanti dall attuazione del comma 5 si provvede mediante l utilizzo delle risorse fi nanziarie assegnate, ai sensi dell articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 9. All articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifi cazioni: a) all alinea sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)»; b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g -bis ) le regole tecniche idonee a garantire l attestazione della data, l autenticità dell origine e l integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi cazioni, per ogni fi ne di legge». 10. In attuazione dei princìpi stabiliti dall articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni, e dall articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d uffi cio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. 11

12 11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all articolo 9 -bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifi cazioni, si intendono assolti con la presentazione all Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplifi cate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. 12. L INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplifi cate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefetturauffi cio territoriale del Governo, nell ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all articolo 71, comma 1 -bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fi ni di quanto previsto dall articolo 4 -bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifi cazioni..si riporta l articolo 21 -bis della L n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192: 21-bis. Effi cacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati. 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista effi cacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifi ca agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata effi cacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente effi caci.. Si riporta l articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effi cienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: Art. 11. Trasparenza 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all articolo 13; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell integrità. 3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 4. Ai fi ni della riduzione del costo dei servizi, dell utilizzo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia fi nali che intermedi, ai sensi dell articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. 5. Al fi ne di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certifi cata di cui all articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16 -bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all articolo 10, comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualifi cato, nell ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 7. Nell ambito del Programma triennale per la trasparenza e l integrità sono specifi cate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifi ca dell effi cacia delle iniziative di cui al comma Ogni amministrazione ha l obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: a) il Programma triennale per la trasparenza e l integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all articolo 10; c) l ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all articolo 14; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifi ca evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffi ci coinvolti.. Si riporta l articolo 3 del decreto legislativo , n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1993, n. 42.: Art Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. 2. Nell ambito delle pubbliche amministrazioni l immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall indicazione della fonte e del responsabile dell immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l apposizione di fi rma autografa, la stessa è sostituita dall indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.. Art. 5. Posta elettronica certifi cata indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti 1. L obbligo di cui all articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modifi cato dall articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 12

13 2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l uffi cio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certifi cata entro il 30 giugno L uffi cio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certifi cata, in luogo dell irrogazione della sanzione prevista dall articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fi no ad integrazione della domanda con l indirizzo di posta elettronica certifi cata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata. 3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l articolo 6, è inserito il seguente: «ART. 6-bis. - (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). 1. Al fi ne di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certifi cata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 2. L Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n L accesso all INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L indice è realizzato in formato aperto, secondo la defi nizione di cui all articolo 68, comma Il Ministero per lo sviluppo economico, al fi ne del contenimento dei costi e dell utilizzo razionale delle risorse, sentita l Agenzia per l Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne defi nisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento. 5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche defi nite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fi ne di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 6. Dall attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.». Riferimenti normativi: Si riporta l articolo 16, comma 6, del citato decreto legge n. 185 del 2008: Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 1. All articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modifi cazioni: a) alla fi ne del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffi da ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»; b) il comma 10 è soppresso. 2. All articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37 -ter sono abrogati. 3. All articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati. 4. All articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati. 5. Nell articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modifi cazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»; b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo». 5-bis. La lettera h) del comma 4 dell articolo 50 -bis del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certifi cata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifi chino data e ora dell invio e della ricezione delle comunicazioni e l integrità del contenuto delle stesse, garantendo l interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l indirizzo di posta elettronica certifi cata. L iscrizione dell indirizzo di posta elettronica certifi cata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 6-bis. L uffi cio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certifi cata, in luogo dell irrogazione della sanzione prevista dall articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l indirizzo di posta elettronica certifi cata. 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certifi cata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identifi cativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certifi cata. 7-bis. L omessa pubblicazione dell elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifi uto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell ordine inadempiente. 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi cazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certifi cata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi 13

14 o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica e si deve provvedere nell ambito delle risorse disponibili. 9. Salvo quanto stabilito dall articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certifi cata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l utilizzo. 10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certifi cata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza. 10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell articolo 31, comma 2 -quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all articolo 36, comma 1 -bis, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall articolo 1, comma 1 -bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle fi nanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta uffi - ciale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modifi cazioni. 10 -ter. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10 -bis. 11. Il comma 4 dell articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato. 12. I commi 4 e 5 dell articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all originale è assicurata da chi lo detiene mediante l utilizzo della propria fi rma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all articolo Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l obbligo della conservazione dell originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico uffi ciale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi fi rmata digitalmente ed allegata al documento informatico.». 12 -bis. Dopo l articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente: «Art bis. - (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della fi rma digitale dell imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la fi rma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l effi cacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.». 12 -ter. L obbligo di bollatura dei documenti di cui all articolo bis del codice civile, introdotto dal comma 12 -bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all articolo 7 del decreto del Ministro dell economia e delle fi nanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 27 del 3 febbraio quater. All articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modifi cazioni: a) al primo comma, le parole: «dell iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»; b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»; c) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall avvenuta variazione della compagine sociale». 12 -quinquies. Al primo comma dell articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all annotazione nel libro dei soci» sono soppresse. 12 -sexies. Al primo comma dell articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». 12 -septies. All articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modifi cazioni: a) il numero 1) del primo comma è abrogato; b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto». 12 -octies. Al secondo comma dell articolo bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse. 12 -novies. All articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». 12 -decies. Al comma 1-bis dell articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso. 12 -undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12 -quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.. Si riporta l articolo 37 del decreto - legge , n. 5, convertito con modifi cazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplifi cazione e di sviluppo), pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 2012, n. 82, S.O.: Art. 37. Comunicazione dell indirizzo di posta elettronica certifi - cata al registro delle imprese 1. Dopo il comma 6 dell articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente: «6 -bis. L uffi cio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certifi cata, in luogo dell irrogazione della sanzione prevista dall articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l indirizzo di posta elettronica certifi cata». Si riporta l articolo 2630 del codice civile: Art Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle impre- 14

15 se, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.. Si riporta l articolo 6 del citato n. 82 del 2005: Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certifi cata. 1. Per le comunicazioni di cui all articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certifi cata. La dichiarazione dell indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell invio, tramite posta elettronica certifi cata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano 1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certifi cata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16 -bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.. Sezione II AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO Art. 6. Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili 1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifi cazioni: a) all articolo 47, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis. L inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.»; b) all articolo 65, dopo il comma 1 -bis ), è inserito il seguente: «1 -ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell uffi cio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis ), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.»; c) all articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici»; d) all articolo 54, comma 2 -ter, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi pubblici»; d-bis ) il comma 1 dell articolo 57-bis è sostituito dal seguente: «1. Al fi ne di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certifi cata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati». 2. All articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto in fi ne il seguente: «2 -bis. A fare data dal 1o gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con fi rma digitale, ai sensi dell articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con fi rma elettronica avanzata, ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera q-bis ), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra fi rma elettronica qualifi cata, pena la nullità degli stessi. Dall attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All attuazione della medesima si provvede nell ambito delle risorse umane, strumentali e fi nanziarie previste dalla legislazione vigente». 3. All articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell Uffi ciale rogante dell amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.». 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1 gennaio Fino all emanazione dei decreti di cui all articolo 68 -bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei princìpi di cui all articolo 62 -bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformità alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fi ni dell esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell Amministrazione degli archivi notarili. 6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse fi nanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Riferimenti normativi: Si riporta degli articoli 47, 65 e 54 del citato D.Lgs. n. 82 del 2005, come modifi cati dalla presente legge: Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni. 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fi ni del procedimento amministrativo una volta che ne sia verifi cata la provenienza. 15

16 1-bis. L inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. 2. Ai fi ni della verifi ca della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con fi rma digitale o altro tipo di fi rma elettronica qualifi cata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all articolo 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certifi - cata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell Indice PA almeno una casella di posta elettronica certifi cata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la fi rma digitale o la fi rma elettronica qualifi cata, il cui certifi cato è rilasciato da un certifi catore accreditato; b) ovvero, quando l autore è identifi cato dal sistema informatico con l uso della carta d identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l autore è identifi cato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c-bis ) ovvero se trasmesse dall autore mediante la propria casella di posta elettronica certifi cata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identifi cazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità defi nite con regole tecniche adottate ai sensi dell articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l uso di specifi ci sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione e del Ministro per la semplifi cazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante fi rma digitale. 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell uffi cio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis ), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con fi rma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento Il comma 2 dell articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici (163): a) l organigramma, l articolazione degli uffi ci, le attribuzioni e l organizzazione di ciascun uffi cio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffi ci, nonché il settore dell ordinamento giuridico riferibile all attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun uffi cio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l unità organizzativa responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell adozione del provvedimento fi nale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specifi cando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certifi cata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l elenco di tutti i bandi di gara; g) l elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l attivazione medesima; g-bis ) i bandi di concorso. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e g-bis ) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fi ni della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti bis. 2-ter. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certifi cata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta. 2-quater. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifi ca a distanza da parte del cittadino dell avanzamento delle pratiche che lo riguardano. 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identifi cazione informatica. 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. 4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall ordinamento.. Si riporta l articolo 24 del citato D.Lgs n. 82 del 2005: Art. 24. Firma digitale. 1. La fi rma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all insieme di documenti cui è apposta o associata. 2. L apposizione di fi rma digitale integra e sostituisce l apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fi ne previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della fi rma digitale deve adoperarsi un certifi - cato qualifi cato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certifi cato qualifi cato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell articolo 71, la validità del certifi ca- 16

17 to stesso, nonché gli elementi identifi cativi del titolare e del certifi catore e gli eventuali limiti d uso.. Si riporta l articolo 1 del citato D.Lgs n. 82 del 2005: Art. 1. Defi nizioni. 1. Ai fi ni del presente codice si intende per: a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi fi nalizzato alla verifi ca della corrispondenza delle informazioni in essi contenute; b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l associazione di dati informatici relativi all autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione; c) carta d identità elettronica: il documento d identità munito di elementi per l identifi cazione fi sica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente fi nalità di dimostrare l identità anagrafi ca del suo titolare; d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; e) certifi cati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all identità del titolare i dati utilizzati per verifi care le fi rme elettroniche; f) certifi cato qualifi cato: il certifi cato elettronico conforme ai requisiti di cui all allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certifi catori che rispondono ai requisiti di cui all allegato II della medesima direttiva; g) certifi catore: il soggetto che presta servizi di certifi cazione delle fi rme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime; h) chiave privata: l elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la fi rma digitale sul documento informatico; i) chiave pubblica: l elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifi ca la fi rma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; i-bis ) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto; i-ter ) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto; i-quater ) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies ) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifi ci soggetti o categorie di soggetti; m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione; n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; n-bis ) Riutilizzo: uso del dato di cui all articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; p-bis ) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) fi rma elettronica: l insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identifi cazione informatica; q-bis ) fi rma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l identifi cazione del fi rmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al fi rmatario, creati con mezzi sui quali il fi rmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta fi rma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modifi cati; r) fi rma elettronica qualifi cata: un particolare tipo di fi rma elettronica avanzata che sia basata su un certifi cato qualifi cato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della fi rma; s) fi rma digitale: un particolare tipo di fi rma elettronica avanzata basata su un certifi cato qualifi cato e su un sistema di chiavi crittografi - che, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verifi care la provenienza e l integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un altra amministrazione; u) gestione informatica dei documenti: l insieme delle attività fi - nalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classifi cazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell àmbito del sistema di classifi cazione d archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; u-bis ) gestore di posta elettronica certifi cata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certifi cata; u-ter ) identifi cazione informatica: la validazione dell insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fi ne di garantire la sicurezza dell accesso; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; v-bis ) posta elettronica certifi cata: sistema di comunicazione in grado di attestare l invio e l avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; aa) titolare: la persona fi sica cui è attribuita la fi rma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della fi rma elettronica; bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.. Il decreto legislativo n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), modifi cato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O. Si riportano gli articoli 68bis, 61, 72 e 62bis della Legge n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1913, n. 5: Art. 68-bis. 1. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione e il Ministro per la semplifi cazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: a) le tipologie di fi rma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall articolo 52 -bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell atto pubblico, ferma restando l idoneità dei dispositivi di cui all articolo 1, comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto; b) le regole tecniche per l organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell articolo 62 -bis ; c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62 -bis e 62-ter ; d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c) ; 17

18 e) le regole tecniche per l esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui all articolo 62 -bis ; f) le regole tecniche per l esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall esercizio o il suo trasferimento in altro distretto. 2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fi ne di garantire il rispetto della disposizione di cui all articolo 476, primo comma, del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui all articolo 474 del codice di procedura civile. 3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62 -bis e 62-ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 -bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Art. 61. Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati: a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge; b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti. A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell atto, ed una lettera alfabetica che lo controdistingue. I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti. I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi. Art. 72. L autenticazione delle fi rme apposte in fi ne delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle fi rme medesime e deve contenere la dichiarazione che le fi rme furono apposte in presenza del notaro e, quando occorrano, dei testi e dei fi defacienti, con la data e l indicazione del luogo. Quanto alle fi rme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria fi rma. Le scritture private autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, restituite alle medesi me. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro. Art. 62-bis. 1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie. 2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l attività di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.. Si riportano gli articoli 60 e 40 del citato D.Lgs. n. 82 del 2005: Art. 60. Base di dati di interesse nazionale. 1. Si defi nisce base di dati di interesse nazionale l insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fi ni statistici, per l esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti. 2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l allineamento delle informazioni e l accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifi cazioni. Art. 40. Formazione di documenti informatici. 1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all articolo Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fi ssa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.. Si riportano gli articoli da 127 a 134 della citata Legge n. 89 del 1913: Art Il Ministero della giustizia esercita l alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l Amministrazione degli archivi notarili e può ordinare le ispezioni ritenute opportune. 2. La stessa vigilanza è esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede. Art Nell anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell ultimo biennio all archivio notarile distrettuale per l ispezione. 2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l esercizio dell azione disciplinare, è sospeso in via cautelare fi no a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell autorità che procede all ispezione, ai sensi dell articolo 158 -sexies, in quanto compatibile. 3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all archivio, siano state osservate le disposizioni di legge. Art Le ispezioni sono eseguite: a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell archivio notarile del distretto nel quale il notaio è iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le funzioni di capo dell archivio notarile non ha la qualifi ca di conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali lo consigliano, il direttore dell uffi cio centrale degli archivi notarili può conferire l incarico al conservatore di altro archivio; b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva. 2. Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l ispettore informa il consiglio notarile distrettuale competente per l azione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate. 3. Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali violazioni Art Art Art Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all articolo 128, il Ministero della giustizia può disporre ispezioni straordinarie, 18

19 anche al fi ne di controllare le operazioni di verifi ca di cui all articolo 129. Se il notaio impedisce o ritarda l esecuzione dell ispezione straordinaria, si provvede ai sensi dell articolo 128, comma Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una irregolarità punita con una sanzione non inferiore a quelle previste dall articolo 137, comma 2, le spese dell ispezione sono a carico del notaio. In caso contrario, sono a carico dell Amministrazione degli archivi notarili. 3. Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale, del consigliere da lui delegato o del conservatore ispezionanti risultano delle irregolarità commesse nel corso delle ispezioni di cui all articolo 129, i responsabili sono tenuti a rimborsare le spese dell ispezione, senza pregiudizio dell applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai contratti collettivi. Art Di ciascuna ispezione è redatto verbale in doppio esemplare in carta libera. Il verbale è formato e conservato secondo le norme del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n e successive modifi cazioni. Art Tutte le spese per il servizio delle ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge sono a carico del bilancio dell Amministrazione degli archivi notarili. Art. 7. Trasmissione telematica delle certifi cazioni di malattia nel settore pubblico e privato 1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certifi cazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all articolo 55 -septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell ambito delle risorse umane, strumentali e fi - nanziarie previste a legislazione vigente. 1-bis. All articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certifi cazione all indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certifi cazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifi cazioni: a) il comma 3 dell articolo 47 è sostituito dai seguenti: «3. La certifi cazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certifi cazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3 -bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione, del Ministro delegato per l innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la defi nizione del modello di certifi cazione e le relative specifi che»; b) il comma 1 dell articolo 51 è sostituito dal seguente: «1. Ai fi ni della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all atto della compilazione del certifi cato di cui al comma 3 dell articolo 47, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo.». 3-bis. Il comma 1 dell articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modifi cato dal comma 3, lettera b), del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Riferimenti normativi: Il Decreto Legislativo n. 165 (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) modifi cato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O. Si riporta l articolo 15 della L n. 53 recante Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2000, n. 60. Art. 15. Testo unico. 1. Al fi ne di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifi che necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fi ne di adeguare e semplifi care il linguaggio normativo; d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore; e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico; f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall assegnazione. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.. 19

20 Si riporta l articolo 47 del decreto legislativo n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96, S.O., come modifi cato dalla presente legge: Art. 47. Congedo per la malattia del fi glio. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5) 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun fi glio di età non superiore a tre anni. 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all anno, per le malattie di ogni fi glio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 3. La certifi cazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certifi cazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3 -bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazione, del Ministro delegato per l innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la defi nizione del modello di certifi - cazione e le relative specifi che»; 4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. 6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto.. Art. 8. Misure per l innovazione dei sistemi di trasporto 1. Al fi ne di incentivare l uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle città metropolitane. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unifi cata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fi ne di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti. 3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fi ne di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione. 4. Ai fi ni del recepimento della direttiva 2010/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale: a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffi co e alla mobilità; b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffi co e del trasporto merci; c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto; d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto. 5. Nell ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale: a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale; b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffi co in tempo reale; c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffi co connesse alla sicurezza stradale; d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (ecall) interoperabile; e) la predisposizione di servizi d informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali; f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali. 5-bis. All articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di tele pedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell esame di qualifi cazione di cui all articolo 12, comma 3, anche 20

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