AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE CONSUMATORI ANTICIPAZIONE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
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1 Foglio N informativo Codice Prodotto Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca d'italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n 174 del 29 luglio Data aggiornamento 07/11/2016 AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE CONSUMATORI ANTICIPAZIONE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Banca Popolare di Milano soc. coop. a r. l. - Società cooperativa a responsabilità limitata Sede legale e amministrativa: P.za F.Meda Milano - Codice ABI Iscritta all Albo delle banche presso la Banca d Italia n Capogruppo del "Gruppo Bipiemme" N. di iscrizione al Registro delle imprese : Aderente al F.do Interbancario di tutela dei depositi, F.do Nazionale di Garanzia, Cassa di compensazione e garanzia S.p.A Capitale sociale al 30/06/2014: euro ,02 Telefono: Fax Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'offerta Fuori Sede Nome/Ragione Sociale : Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco : Cognome : Telefono : Iscrizione ad Albi o Elenchi : Sede : Qualifica : CHE COS E L AFFIDAMENTO A VALERE SU ANTICIPAZIONE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA L anticipazione sociale su Cassa Integrazione Guadagni è una operazione con la quale la Banca concede, con cadenza mensile e a tempo determinato, ad un soggetto (lavoratore dipendente) una somma di denaro, equivalente ai contributi di Cassa Integrazione, al fine di facilitare il cliente nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di Cassa Integrazione o di Contratti di Solidarietà e il momento in cui l INPS procede all effettivo pagamento dell indennità. L anticipazione a tasso agevolato, viene concessa dalla banca su un conto dedicato, totalmente esente da spese, intestato al lavoratore e accessorio al conto ordinario. Viene erogata con cadenza mensile, per una durata massima di 7 mesi e per un importo massimo complessivo che varia in funzione della singola convenzione. L anticipazione cessa automaticamente senza alcuna comunicazione o notifica nel momento in cui l INPS effettua l accredito dell indennità dovuta al lavoratore cassaintegrato e, comunque, scade decorsi 12 mesi dalla data di apertura. A seguito degli accordi con ABI, Organizzazioni Sindacali, Fondazione Welfare Ambrosiano e Finlombardia, la banca fornisce ai lavoratori in cassa integrazione, la possibilità di richiedere un anticipo della relativa integrazione salariale che verrà poi erogata dall Istituto di Previdenza.Le tipologie di anticipazione e le relative condizioni, differenti a seconda degli accordi stipulati, sono riportate in tabella (*). Principali rischi L Anticipazione Sociale su Cassa Integrazione o su Contratti di Solidarietà è un prodotto sicuro. L unico rischio è legato all applicazione di un tasso fisso che impedisce di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse conseguenti all andamento di mercato.
2 TIPOLOGIE DI ACCORDO F.I pag. 2/8 (*) Tipo Convenzione Tipologia anticipazione Importo massimo erogabile Durata massim a Rata massima Tass o Competenza territoriale Modalità di inoltro richiesta Accordo con Fondazione Welfare Ambrosiano CIGS / CIGD / SOLIDARIETA euro 7 mesi 900 euro 2% Provincia di Milano Richiesta del cliente al sindacato che inoltra a BPM Accordo con Finlombarda CIGS / CIGD a zero ore euro 7 mesi 850 euro 2% Regione Lombardia con esclusione della Provincia di Milano Richiesta del cliente al sindacato che inoltra a BPM Accordo Nazionale CIGS a zero ore euro 7 mesi 900 euro 3% Tutto il territorio Nazionale con esclusione della regione Lombardia Richiesta del cliente a BPM QUANTO PUO COSTARE IL FIDO Esempio di contratto con durata determinata Si ipotizza che il cliente abbia un affidamento di euro, utilizzato per intero e per l intera durata del medesimo, nel caso di contratti a tempo indeterminato, si presume che il credito abbia una durata pari a tre mesi e con una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale. Accordo Fondazione Welfare Ambrosiano e Finlombarda
3 Accordo Nazionale F.I pag. 3/8 I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad una ipotesi di operatività indicata dalla Banca d Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito Le condizioni e i tassi indicati saranno comunque applicati sempre nella misura massima consentita dalla Legge 108/96 e dalla relativa normativa di attuazione. L offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la possibilità di effettuare l operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie). Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze. Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Accordo con Fondazione Welfare Ambrosiano e Finlombarda INTERESSI DOVUTI NEL CORSO DEL RAPPORTO DI FIDO Periodicità di maturazione Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno. Esigibilità Al 1 marzo di ciascun anno. INTERESSI DOVUTI ALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO DI FIDO Al momento della chiusura del rapporto di Fido le somme dovute alla Banca a titolo di capitale e di interessi sono immediatamente esigibili. Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute alla Banca a titolo di capitale sulle stesse si producono interessi secondo quanto di seguito previsto: Periodicità di maturazione Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno. Esigibilità Al 1 marzo di ciascun anno. INTERESSI DEBITORI IN CORSO/ALLA CHIUSURA DI RAPPORTO Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (Tasso Fisso) 2,000% Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) (vedi nota 1) 0,00% SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (Tasso Fisso) Servizio non previsto
4 F.I pag. 4/8 COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV) - CIV importo - CIV importo massimo trimestrale - saldo di sconfinamento in franchigia - incremento di sconfinamento in franchigia ESCLUSIONI EX ART. 117 BIS TUB (vedi nota 2) -importo massimo saldo passivo -numero giorni massimo consecutivi -numero di sconfinamenti nel trimestre CALCOLO INTERESSI Divisore per il calcolo degli interessi ALTRE SPESE Spese di invio e produzione Documento di Sintesi Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online 0,00 euro 00,00 euro 150,00 euro 150,00 euro anno civile 500,00 euro euro 0 euro Accordo Nazionale FIDI Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (Tasso Fisso) 3,000% Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) (vedi nota 1) 0,00% SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (Tasso Fisso) COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV) - CIV importo - CIV importo massimo trimestrale - saldo di sconfinamento in franchigia - incremento di sconfinamento in franchigia ESCLUSIONI EX ART. 117 BIS TUB (vedi nota 2) -importo massimo saldo passivo -numero giorni massimo consecutivi -numero di sconfinamenti nel trimestre CALCOLO INTERESSI Divisore per il calcolo degli interessi ALTRE SPESE Spese di invio e produzione Documento di Sintesi Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online Servizio non previsto 0,00 euro 00,00 euro 150,00 euro 150,00 euro anno civile 500,00 euro euro 0 euro Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall art. 2 della legge sull usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di credito in Conto Corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
5 F.I pag. 5/8 Esempio di applicazione della CIV per un rapporto che nel trimestre sconfina 3 volte: 1. Sconfinamento di 250 e per 5 giorni continuativi: lo sconfinamento è entro le franchigie previste per legge, quindi la CIV non è dovuta. Per i successivi sconfinamenti non varranno più le franchigie di legge; in seguito il saldo torna positivo. 2. Sconfinamento di 100 : è entro la franchigia definita da BPM (150 ), quindi la CIV non è dovuta 1. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 50 e arriva a 150 : è ancora entro la franchigia definita da BPM (150 ), quindi la CIV non è dovuta; 2. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 50 e arriva a 200 : supera la franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata; in seguito il saldo torna positivo. 3. Sconfinamento di 300 : supera la franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata; 1. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 50 rispetto allo sconfinamento di 300 per il quale la CIV è stata conteggiata: l incremento è entro l incremento in franchigia (150 ), quindi la CIV non è dovuta; 2. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 50 e arriva a rispetto allo sconfinamento di 300 per il quale la CIV è stata conteggiata: l incremento è entro l incremento in franchigia, quindi la CIV non è dovuta; 3. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 60 e arriva a rispetto allo sconfinamento di 300 per il quale la CIV è stata conteggiata: l incremento supera l incremento in franchigia, quindi la CIV è conteggiata; Nel trimestre la CIV totale conteggiata è: 1. sconfinamento sconfinamento sconfinamento incremento sconf totale trimestre 180 (non supera il massimo trimestrale di 300 )
6 F.I pag.6/8 RECESSO E RECLAMI Recesso del Cliente 1. Nelle aperture di credito a tempo determinato il Cliente ha diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto. 2. Il Cliente per recedere deve inviare alla sede della Banca, prima della scadenza del termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto. 3. Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso di cui al primo comma. Il Cliente, inoltre, deve rimborsare alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione (ad es. i bolli di Stato). L'efficacia del recesso è subordinata alla restituzione del capitale, degli interessi e delle altre spese dovute in relazione al presente Contratto dal Cliente alla Banca. Nessun altra somma è pretesa dalla Banca. 4. Ad ogni modo, sia nelle aperture di credito a tempo determinato che a tempo indeterminato, il Cliente ha sempre la facoltà recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, inviando una lettera raccomandata alla Banca. A tal fine il Cliente è tenuto a rispettare un termine di preavviso di quindici giorni, a meno che sussista un giustificato motivo imputabile alla Banca. L'efficacia del recesso è sempre subordinata alla restituzione alla Banca del capitale, degli interessi e delle altre spese dovute in relazione al presente Contratto. Recesso della Banca 1. La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto di apertura di credito a tempo indeterminato: 1. senza preavviso, qualora ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata, o 2. con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata, qualora non ricorra un giustificato motivo. 2. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere dall'affidamento prima della scadenza del termine pattuito con il Cliente solo se ricorre una giusta causa, inviando un'apposita comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata. 3. salvo il caso in cui la Banca debba rispettare un termine di preavviso, il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del Fido accordato una volta che la comunicazione di recesso è stata ricevuta dal Cliente. 4. In ogni caso di recesso da parte della Banca, per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. 5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. 6. Resta fermo che anche nel caso di recesso dall'apertura di credito trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12, commi 5, 6, 7 e 8, della Sezione I ("Conto corrente bancario") delle Condizioni generali per l'apertura dei rapporti con la Banca. Portabilità Nel caso in cui, per rimborsare il prestito, ottenga un nuovo finanziamento da un altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Recesso in caso di Offerta Fuori Sede Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge: il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi; restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.
7 F.I pag. 7/8 PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami BPM - Piazza F. Meda Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: reclami@bpm.it, bpm.gestionereclami@pec.gruppobipiemme.it ovvero tramite fax al seguente numero: La Banca deve rispondere entro 30 giorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o ). Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'abf il Cliente può consultare il sito può recarsi presso le Filiali della Banca d'italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'abf, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ( Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'autorità Giudiziaria. Se il Cliente intende rivolgersi all'autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto deve ove inderogabilmente previsto dalla legge - preventivamente rivolgersi all'abf oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'abf, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti e ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi. NOTE: NOTA 1: Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,500% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca. NOTA 2: In caso di concessione di uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la Commissione di Istruttoria Veloce, ove ne ricorrano i presupposti e fatte salve le esenzioni, in presenza di addebiti che determinano uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido o che accrescano uno sconfinamento già esistente. Tale commissione viene calcolata sul saldo disponibile di fine giornata considerando le franchigie previste. La commissione viene applicata in quanto la Banca effettua, nei casi sopraesposti, una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo sconfinamento.
8 LEGENDA Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) Fido e affidamento Sconfinamenti extra-fido Tasso debitore annuo nominale per utilizzi entro i limiti del fido per utilizzi oltre i limiti del fido Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) F.I pag. 8/8 Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,5% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile Somma pagata che eccede il fido utilizzabile Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Tasso applicato per utilizzi rientranti nel fido accordato Tasso applicato sulla porzione di utilizzo debordante il fido accordato Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per determinare se un tasso e' usurario occorre verificare se il TEG (tasso effettivo globale) supera la soglia d'usura. Per determinare tale soglia occorre individuare il TEGM (tasso effettivo globale medio) della specifica categoria di operazione creditizia, aumentarlo di un quarto ed aggiungere ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra la soglia d'usura cosi' calcolata ed il TEGM di riferimento non puo' essere superiore agli otto punti percentuali.
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