AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE - AZIENDE
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1 Foglio N informativo Codice Prodotto Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca d'italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n 174 del 29 luglio Data aggiornamento 10/01/2017 AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE - AZIENDE Banca Popolare di Milano - Società per Azioni Sede Sociale e Direzione Generale: P.za F.Meda Milano Telefono: Capitale Sociale e al 1/01/2017: euro ,60 i.v. Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Camera di Commercio Codice Fiscale Partita Iva Numero di Iscrizione all'albo delle Banche 1462 Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM Numero di Iscrizione all' Albo dei Gruppi Bancari 5034 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A. Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'offerta Fuori Sede Nome/Ragione Sociale : Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco : Cognome : Telefono : Iscrizione ad Albi o Elenchi : Sede : Qualifica : CHE COSA SONO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente ed il foglio informativo relativo alle commissioni e diritti applicati per i principali servizi - incassi e pagamenti). L'affidamento può essere concesso anche in modalità "affidamento di cassa con piano di rientro",che consiste nella concessione di un fido con la contestuale determinazione della riduzione dell'accordato a date prefissate. Le aperture di credito Hot money o di Finanziamenti in euro la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato e solitamente a breve termine, una somma di denaro necessaria per fronteggiare improvvisi bisogni finanziari. Il finanziamento è solitamente offerto ad imprese con elevato standing creditizio. Principali rischi (generici e specifici) variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
2 pag. 2/7 FI L offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la possibilità di effettuare l operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie). Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze. Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO COSTARE IL FIDO
3 Apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa pag. 3/7 FI INTERESSI DOVUTI NEL CORSO DEL RAPPORTO DI FIDO Periodicità di maturazione Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno. Esigibilità Al 1 marzo di ciascun anno. INTERESSI DOVUTI ALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO DI FIDO Al momento della chiusura del rapporto di Fido le somme dovute alla Banca a titolo di capitale e di interessi sono immediatamente esigibili. Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute alla Banca a titolo di capitale sulle stesse si producono interessi secondo quanto di seguito previsto: Periodicità di maturazione Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno. Esigibilità Al 1 marzo di ciascun anno. INTERESSI DEBITORI IN CORSO/ALLA CHIUSURA DI RAPPORTO Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 13,20% Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) (vedi nota 1) 0,500% SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 15,500% COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV) - primo scaglione sconfinamento oltre fido fino a - CIV importo primo scaglione - secondo scaglione sconfinamento oltre fido fino a - CIV importo secondo scaglione - terzo scaglione sconfinamento oltre fido superiore a - CIV importo terzo scaglione - saldo di sconfinamento in franchigia - incremento di sconfinamento in franchigia (vedi nota 2) 5000,0 100, ,0 150, ,0 180,0 300,0 300,0 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall art. 2 della legge sull usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di credito in Conto Corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
4 pag. 4/7 FI Calcolo interessi Divisore per il calcolo degli interessi anno civile Altre spese Spese di invio e produzione Documento di Sintesi Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online 1,35 euro Esempio di applicazione della CIV per un rapporto che nel trimestre sconfina 4 volte: 1. sconfinamento di 250 : è entro la franchigia definita da BPM (300 ), quindi la CIV non è dovuta; in seguito il saldo torna positivo 2. sconfinamento di 200 : è entro la franchigia definita da BPM (300 ), quindi la CIV non è dovuta a. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 50 e arriva a 250 : è ancora entro la franchigia definita da BPM (300 ), quindi la CIV non è dovuta b. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 100 e arriva a 350 : supera la franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata con l importo relativo al primo scaglione (sconfinamento fino a ); in seguito il saldo torna positivo 3. sconfinamento di 500 : supera la franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata con l importo relativo al primo scaglione (sconfinamento fino a ) a. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 200 rispetto allo sconfinamento di 500 per il quale la CIV è stata conteggiata: l incremento è entro l incremento in franchigia (300 ), quindi la CIV non è dovuta b. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 150 e arriva a rispetto allo sconfinamento di 500 per il quale la CIV è stata conteggiata: l incremento supera l incremento in franchigia, quindi la CIV è conteggiata con l importo relativo al primo scaglione (sconfinamento fino a ); in seguito il saldo torna positivo 4. sconfinamento di : la CIV è conteggiata con l importo relativo al secondo scaglione (sconfinamento fino a ) Nel trimestre la CIV totale conteggiata è: sconfinamento 1 0 sconfinamento sconfinamento incremento sconf sconfinamento totale trimestre 450
5 pag. 5/7 FI Apertura di credito in conto corrente per finanziamenti in euro (FL) e denaro caldo (HM) Con l apertura di credito hot money o di finanziamento in euro, la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato e solitamente a breve termine, una somma di denaro necessaria per fronteggiare improvvisi bisogni finanziari. Il finanziamento è solitamente offerto solamente ad imprese con elevato standig creditizio. QUANTO PUO COSTARE IL FIDO PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 13,20% Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) (vedi nota 1) 0,500% SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 15,500% Calcolo interessi Divisore per il calcolo degli interessi anno civile Altre spese Spese per conteggio periodico degli interessi debitori Oneri per utilizzo oltre fido Spese per accensione e rinnovo operazioni 5,0 Spese di invio e produzione Documento di Sintesi 1,35 euro Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall art. 2 della legge sull usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di credito in Conto Corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
6 pag. 6/7 FI RECESSO E RECLAMI DIRITTO DEL RECESSO La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura dell operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l effetto di sospendere immediatamente l utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell apertura di credito neppure per l importo delle disposizioni eseguite. Al Correntista è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere in ogni momento dall apertura di credito con effetto di chiusura dell operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto. Con riferimento all apertura di credito Anticipazione Sociale costituiscono inoltre giusta causa di revoca dell affidamento il diniego del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale dell emanazione del decreto di concessione dell integrazione salariale straordinaria e la disposizione che il Cliente abbia dato all INPS di accreditare le somme dovutegli su altro conto corrente. In caso di recesso della Banca, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca inviatagli con lettera raccomandata A.R. Recesso in caso di Offerta Fuori Sede Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge: il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi; restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati. PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami BPM - Piazza F. Meda Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: reclami@bpm.it, bpm.gestionereclami@pec.bpm.it ovvero tramite fax al seguente numero: La Banca deve rispondere entro 30 giorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o ). Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'abf il Cliente può consultare il sito può recarsi presso le Filiali della Banca d'italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'abf, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ( Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'autorità Giudiziaria. Se il Cliente intende rivolgersi all'autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto deve ove inderogabilmente previsto dalla legge - preventivamente rivolgersi all'abf oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'abf, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti e ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
7 pag. 7/7 FI NOTE: Nota 1: Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,500% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca. Nota 2: In caso di concessione di uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la Commissione di Istruttoria Veloce, ove ne ricorrano i presupposti e fatte salve le esenzioni, in presenza di addebiti che determinano uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido o che accrescano uno sconfinamento già esistente. Tale commissione viene calcolata sul saldo disponibile di fine giornata considerando le franchigie previste. La commissione viene applicata in quanto la Banca effettua, nei casi sopraesposti, una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo sconfinamento. L ammontare della commissione di istruttoria veloce varia anche in funzione dell importo del saldo disponibile conseguente allo sconfinamento extra fido o in assenza di fido. LEGENDA Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) Fido e affidamento Sconfinamenti extra-fido Tasso debitore annuo nominale per utilizzi entro i limiti del fido per utilizzi oltre i limiti del fido Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,5% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile Somma pagata che eccede il fido utilizzabile Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Tasso applicato per utilizzi rientranti nel fido accordato Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso applicato sulla porzione di utilizzo debordante il fido accordato Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per determinare se un tasso e' usurario occorre verificare se il TEG (tasso effettivo globale) supera la soglia d'usura. Per determinare tale soglia occorre individuare il TEGM (tasso effettivo globale medio) della specifica categoria di operazione creditizia, aumentarlo di un quarto ed aggiungere ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra la soglia d'usura cosi' calcolata ed il TEGM di riferimento non puo' essere superiore agli otto punti percentuali.
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