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1 DM - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime. a cura del Servizio Organizzazione Economica Integrazioni e modifiche apportate da: DM 15 dicembre 2005 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ; Visto il regolamento (CE) n. 1973/04 della Commissione del 29 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 345 del 20 novembre 2004, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea L 141 del 30 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n.1782/03 del Consiglio; Visto l articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che all applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali; Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell Organismo pagatore e l istituzione dell Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

2 Visto il D.M. 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 20 aprile 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio, n. 2316/99 della Commissione, n. 2461/99 della Commissione, n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione; Visto il Decreto ministeriale 10 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2004, modificato dal Decreto 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2004; Visto il Decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni per l attuazione della riforma della Politica Agricola Comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004; Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 13 dicembre 2004 n in materia di condizionalità recante attuazione dell articolo 5 del DM 5 agosto 2004 sull attuazione delle riforma della PAC; Ravvisata la necessità di integrare il suddetto decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 13 dicembre 2004 n in materia di condizionalità; Vista la circolare 21 dicembre 1996, n. D/617, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 20 gennaio 1997, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio; Vista la circolare 8 maggio 2002, n. 1, emanata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibra (cannabis sativa NC ); Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l applicazione delle richiamate norme comunitarie relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Acquisito il parere della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 3 marzo 2005; DECRETA Articolo 1 - Pagamenti diretti 1. I pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitoli 1, 2, 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono fissati per ettaro di superficie. 2. I pagamenti diretti di cui all articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) 1 del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono concessi soltanto per le superfici che siano state interamente seminate e coltivate sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali. 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), regolamento (CE) n. 1973/2004: Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei seguenti regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003: a) premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del suddetto regolamento; b) premio per le colture

3 3. Per superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali si intende l ordinaria tecnica di semina e di coltivazione. 4. Ai sensi degli articoli 77 2 e 80 3 del regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003 ed ai sensi dell articolo 2, paragrafo 2, comma 2 4 del regolamento (CE) n. 1973/04 del 29 ottobre 2004 le superfici da prendere in conto, a seguito di circostanze climatiche eccezionali, devono essere quelle ricadenti nelle aree in cui sono stati attivati gli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2, del suddetto regolamento; c) aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del suddetto regolamento. 2 Articolo 77, regolamento (CE) n. 1782/ Importo e ammissibilità: L'aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro di colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattica. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattica a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione. 3 Articolo 80, regolamento (CE) n. 1782/ Importo e ammissibilità: 1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie seminata a riso, su cui la coltura è mantenuta in normali condizioni colturali almeno fino all'inizio della fioritura. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 2. L'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati: 4 Articolo 2, paragrafo 2, comma 2, regolamento (CE) n. 1973/04: Tuttavia, nel caso del premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del pagamento per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10 del medesimo regolamento, le colture praticate su superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 5 Legge 185/1992 recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale. Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2/3/1992.

4 5. La superficie minima ammissibile al pagamento diretto è fissata a metri quadrati ed ogni appezzamento deve avere la dimensione minima di 500 metri quadri. Articolo 2 - Premio specifico alla qualità per il frumento duro 1. La superficie di base attribuita all Italia è ripartita, sulla base dell entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall ISTAT nel biennio 1996/97, tra le seguenti sottosuperfici di base: REGIONI ETTARI Abruzzo Calabria Lazio Molise Puglia Sicilia Basilicata Campania Marche Umbria Sardegna Toscana TOTALE Ai sensi dell articolo 7 6 del regolamento (CE) n. 1973/2004, la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 chilogrammi per ettaro. 3. Ai sensi dell articolo 10 7 del regolamento (CE) n. 1973/2004, l elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2005/2006 è riportato nell allegato A del presente decreto. 6 Articolo 7, regolamento (CE) n. 1973/2004 Quantità di sementi certificate: Entro il 1 ottobre dell'anno che precede l'anno per il quale viene versato il premio specifico alla qualità per il frumento duro, gli Stati membri fissano il quantitativo minimo di sementi, certificate conformemente alla direttiva 66/402/CEE, da utilizzare secondo le pratiche agricole vigenti nella zona di produzione in questione. 7 Articolo 10, regolamento (CE) n. 1973/2004 Misure transitorie: 1. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle varietà selezionate ammissibili al premio specifico alla qualità per il frumento duro per il 2005 entro il 1 ottobre 2004 per quanto riguarda le varietà invernali ed entro il 31 dicembre 2004 per quanto riguarda le varietà primaverili. 2. Gli Stati membri redigono l'elenco di cui al paragrafo 1 stralciando dall'elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale quelle che non sono state certificate nel 2003 e 2004 e quelle che non sono conformi ad almeno due dei parametri seguenti: a) tenore minimo di proteine dell'11,5%; b) peso specifico minimo di 78 kg/hl o peso di chicchi pari ad almeno 42 g c) tasso massimo di bianconatura del frumento duro del 27%; d) tenore minimo di glutine del 10%. 3. Negli elenchi delle varietà che possono beneficiare del premio nel 2005 e 2006 possono essere incluse le varietà che figurano nell'elenco delle varietà selezionate da un altro Stato membro, sulla base dei risultati delle analisi qualitative effettuate dall'altro Stato membro in questione.

5 Articolo 3 - Aiuto specifico per il riso 1. La superficie di base attribuita all Italia è ripartita, sulla base dell entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999/2003, tra le seguenti sottosuperfici di base ed il relativo elenco dei Comuni di appartenenza figura nell allegato B del presente decreto. ZONE ETTARI I II 314 III 126 TOTALE In questo comparto continueranno ad applicarsi le norme di coordinamento tra l AGEA e l Ente Nazionale Risi, previste al titolo III della circolare 21 dicembre 1996, n. D/617 e ulteriori norme definite da AGEA coordinamento. Articolo 4 - Aiuto per le colture energetiche 1. Il Titolo IV, Capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 disciplina l aiuto per le colture energetiche. 2. L agricoltore richiedente ed il primo trasformatore sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel Capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre Le modalità tecniche di applicazione del regolamento (CE) n. 1973/2004 saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento emanato dall Organismo di coordinamento. 4. Il contratto, di cui all articolo 26 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004, deve riportare, tra l altro, la quantità totale prevedibile di materia prima, per ciascuna specie, nonché le condizioni di consegna e deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima. Tale contratto deve essere allegato, da parte dell agricoltore richiedente, alla domanda di cui all articolo 8 del presente decreto e deve essere, altresì, depositato, da parte del primo trasformatore, presso l Organismo pagatore competente entro la data fissata nell articolo 6, comma 4 9 del decreto 5 agosto 2004; 5. Qualora la superficie, oggetto del contratto, risulti investita ad una coltivazione biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di 8 Articolo 26, regolamento (CE) n. 1973/2004 Contratto: 1. A corredo della domanda di aiuto, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui stipulato con il primo trasformatore. 2. Il richiedente provvede affinché il contratto contenga i seguenti elementi: a) nome e indirizzo dei contraenti; b) durata; c) le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie; d) eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima; e) l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 24, paragrafo 3; f) le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui trattasi, ciascuna delle quali deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1 e dell'articolo 39, paragrafo Il richiedente provvede affinché il contratto venga stipulato entro una data che consenta al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente rispettando i termini stabiliti all'articolo 34, paragrafo Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa stipulare un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima. 9 Articolo 6, comma 4, DM 5 agosto: Entro il 15 maggio 2005 gli agricoltori presentano all Organismo Pagatore competente la domanda di fissazione definitiva dei titoli all aiuto e di ammissione al regime di pagamento unico. 5. La domanda è predisposta in coerenza con gli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 796/2004 e dovrà altresì contenere gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell articolo 2, lett. a) del regolamento (CE) n. 1782/2003.

6 coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che: a) sia stata depositata una copia del contratto da parte del primo trasformatore, siano state soddisfatte le condizioni e trasmesse le informazioni di cui all articolo 34, paragrafi 2 e 3 10 del regolamento (CE) n. 1973/2004; b) nel secondo anno di coltivazione, risultino rispettati gli obblighi concernenti la dichiarazione del richiedente in merito alla quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e risulti, inoltre, notificata la conferma di averla consegnata al primo trasformatore ; c) siano state fornite, da parte del primo trasformatore nel secondo anno di coltivazione, le informazioni richieste all articolo 34, paragrafi 2 e 3 11 del regolamento (CE) n. 1973/ L Organismo di coordinamento, sulla base degli elementi forniti dagli Organismi pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le rese prima del raccolto. 7. Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nel contratto, i contraenti provvedono a comunicare, secondo le modalità e i termini definiti dall Organismo pagatore competente, le variazioni intervenute. 8. Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il primo trasformatore ed eventualmente il secondo trasformatore sono tenuti a compilare ed a far pervenire all Organismo pagatore competente, entro i termini dallo stesso fissati, apposite dichiarazioni redatte secondo modalità definite dall Organismo pagatore competente. 9. Ai sensi di quanto disposto all articolo 25, paragrafo 1, lettera b) 12 del regolamento (CE) n. 1973/2004 all agricoltore richiedente è data la possibilità di trasformare in biogas di cui al codice NC , presso la propria azienda, tutta la materia prima raccolta sulle superfici oggetto dell aiuto. In tal caso il richiedente è tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare all Organismo Pagatore competente una apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasformare direttamente la materia prima coltivata. 10. L Organismo pagatore competente procede al riconoscimento del primo trasformatore. E considerato primo trasformatore riconosciuto la persona fisica o giuridica direttamente responsabile di una impresa di trasformazione che intende concludere, con una agricoltore richiedente, contratti in ordine alle materie prime coltivate per utilizzazioni energetiche. 11. Ai fini del riconoscimento il primo trasformatore deve presentare all Organismo pagatore competente, individuato in base alla sede legale, se l impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica, una domanda secondo le modalità ed i termini definiti dallo stesso Organismo pagatore. Qualora il primo trasformatore risulti già in possesso del 10 Articolo 34, paragrafi 2 e 3, regolamento (CE) n. 1973/2004: 2. Il primo trasformatore fornisce all'autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai prezzi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma. 3. Il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa l'autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato nel corso del periodo indicato all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Se lo Stato membro del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente del primo trasformatore comunica all'autorità competente del richiedente entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma, la quantità totale di materia prima consegnata. 11 Vedi nota n Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 1973/2004: In deroga all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a: b) trasformare tutta la materia prima raccolta in biogas (NC ) nella propria azienda.

7 riconoscimento deve inoltrare all Organismo pagatore una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, corredata del certificato di vigenza e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Il riconoscimento è effettuato previo accertamento dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni richieste. 12. L Organismo pagatore è tenuto a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di riconoscimento i primi trasformatori nei riguardi dei quali, in sede di controllo, emergano comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni irregolari nell esercizio di altre attività industriali e commerciali. 13. Il coltivatore richiedente, ultimata la fase di raccolta, è tenuto a dichiarare all Organismo pagatore competente la quantità totale di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varietà, ed a confermare di averla consegnata al primo trasformatore con il quale ha stipulato il contratto. 14. Il primo trasformatore, ai fini della garanzia dell esecuzione del contratto, deve costituire a favore dell Organismo pagatore competente la cauzione prevista all articolo del regolamento (CE) n. 1973/ Entro la data ultima prevista per l ottenimento dei prodotti finiti di cui all articolo 36, paragrafo 1, lettera a) 14 del regolamento (CE) n. 1973/2004, il primo trasformatore deve far pervenire all Organismo pagatore competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione. 16. Ai fini del rispetto degli obblighi assunti, il primo trasformatore ed eventualmente il secondo trasformatore, sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dall Organismo pagatore competente per la tenuta degli appositi registri contabili. 17. L Autorità preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli è l Organismo pagatore competente. Articolo 5 - Ritiro dei seminativi dalla produzione 1. Ai sensi dell articolo 54, paragrafo 4 15 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione possono avere una superficie di almeno metri quadri ed una larghezza di almeno 10 metri. Particelle di almeno 500 metri quadri ed una larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico. 2. Ai sensi dell articolo 32, paragrafo 1 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 è consentito agli agricoltori di provvedere, a partire dal 15 luglio di ogni anno, alle semine per ottenere un raccolto nell anno 13 Articolo 35, regolamento (CE) n. 1973/ Cauzione del primo trasformatore: 1. Il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento per l'anno in questione nello Stato membro interessato. 2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 60 EUR/ha moltiplicato per la somma di tutte le superfici che sono oggetto di un contratto firmato dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa. 3. Qualora un contratto venga modificato o risolto in applicazione dell'articolo 27 o dell'articolo 28, la cauzione deve essere adeguata di conseguenza. 4. Per ciascuna materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente, sempreché all'autorità competente del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate a norma dell'articolo Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n /2004: I seguenti obblighi costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione: a) l'obbligo di trasformare i quantitativi di materia prima principalmente nei prodotti finiti menzionati nel contratto. La trasformazione deve essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta. 15 Articolo 54, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 1782/2003: Le superfici messe a riposo non possono avere un'estensione minore di 0,1 ettari e una larghezza inferiore a 10 metri. Per ragioni ambientali debitamente giustificate gli Stati membri possono accettare superfici aventi una larghezza di almeno 5 metri e una estensione di 0,05 ettari. 16 Articolo 32, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 795/2004: 1.Le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono,

8 successivo. In tal caso, il coltivatore deve farne specifica segnalazione nel modello di domanda unica, barrando l apposita casella. 3. L Organismo pagatore, sulla base della segnalazione di cui al comma 2 del presente articolo, effettua accertamenti intesi a verificare che le semine siano state effettuate sugli appezzamenti indicati in domanda, già destinati a soddisfare l obbligo del riposo e che le stesse semine riguardino coltivazioni la cui produzione è ottenibile solo nell anno seguente. 4. Nelle zone in cui è pratica ordinaria la transumanza dei greggi ed è presente il rischio del pascolo casuale, a partire dal 15 luglio, gli agricoltori, titolari dei terreni ritirati dalla produzione ed ubicati nelle zone di passaggio del bestiame, devono segnalare, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento diretto, nell apposito spazio, le particelle di terreno ritirate dalla produzione che potrebbero essere interessate al transito degli animali. L Organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite dai coltivatori, ha la facoltà di richiedere alle competenti Autorità locali la certificazione o la documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese dai coltivatori. Qualora l Organismo pagatore competente, entro il 30 giugno di ogni anno, non opponga motivato diniego, la pratica del pascolo casuale si intende riconosciuta. Articolo 6 - Uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime 1. Il capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004 stabilisce le condizioni per l uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime. 2. L agricoltore richiedente, il collettore ed il primo trasformatore sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel succitato capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre Le modalità tecniche di applicazione della surrichiamata normativa comunitaria saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento emanato dall Organismo di coordinamento. 4. Il contratto, di cui all articolo del regolamento (CE) n. 1973/2004, deve riportare, tra l altro, la quantità totale prevedibile di materia prima, per ciascuna specie, nonché le condizioni di consegna e tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell'anno successivo, nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo a partire dal 15 luglio oppure, in caso di condizioni climatiche eccezionali, a partire dal 15 giugno negli Stati membri che praticano tradizionalmente la transumanza. 17 Articolo 147, regolamento (CE) n. 1973/2004 Contratto: 1. Unitamente alla domanda di aiuto, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui stipulato con il collettore o il primo trasformatore. Nondimeno, lo Stato membro può decidere che il contratto possa essere stipulato esclusivamente tra il richiedente e un primo trasformatore. 2. Il richiedente si assicura che il contratto rechi i seguenti elementi: a) nome e indirizzo dei contraenti; b) durata del contratto; c) specie di ciascuna materia prima e relativa superficie; d) tutte le condizioni applicabili alla consegna e, per i semi oleosi, la quantità prevedibile, ritenuta rappresentativa dall'autorità competente, della materia prima di cui trattasi; e) l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 145, paragrafo 3; f) le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui trattasi, in conformità dell'articolo 145, paragrafo 1 e dell'articolo 163, paragrafo Il richiedente provvede affinché il contratto sia stipulato entro una data che consenta al collettore o al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente da cui dipende il collettore o il trasformatore, rispettando i termini stabiliti all'articolo 157, paragrafo Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima. 5. Se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole o soia di cui ai codici NC , , , o , oltre ai dati richiesti a norma del paragrafo 2, il richiedente provvede affinché il contratto

9 deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima. Tale contratto deve essere allegato, da parte dell agricoltore richiedente, alla domanda di cui all articolo 8 del presente decreto e deve essere, altresì, depositato, da parte del collettore o del primo trasformatore, presso l Organismo pagatore competente entro la data fissata nell articolo 6, comma 4 18 del decreto 5 agosto Qualora la superficie, oggetto del contratto, risulti investita ad una coltivazione biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che: a) sia stata depositata una copia del contratto da parte del collettore o del primo trasformatore, siano state soddisfatte le condizioni e trasmesse le informazioni di cui all articolo 155, paragrafo 2 19 del regolamento (CE) n. 1973/2004; b) nel secondo anno di coltivazione, risultino rispettati gli obblighi concernenti la dichiarazione del richiedente in merito alla quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e risulti, inoltre, notificata la conferma di averla consegnata al collettore o al primo trasformatore ; c) siano state fornite, da parte del collettore o del primo trasformatore nel secondo anno di coltivazione, le informazioni richieste all articolo 157, paragrafi 2 e 3 20 del regolamento (CE) n. 1973/2004. specifichi la quantità totale prevedibile e la quantità prevedibile di sottoprodotti destinati a scopi diversi dal consumo umano o animale, in entrambi i casi distinta per specie. Dette quantità sono calcolate in base alle relazioni seguenti: a) 100 kg di semi di ravizzone e/o di colza di cui al codice NC o NC equivalgono a 56 kg di sottoprodotti; b) 100 kg di semi di girasole di cui al codice NC o NC equivalgono a 56 kg di sottoprodotti; c) 100 kg di semi di soia di cui al codice NC equivalgono a 78 kg di sottoprodotti. 18 Vedi nota n Articolo 155, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1973/2004: Nel caso di una coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengono soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla stipulazione del contratto di cui all'articolo 147, a condizione che le autorità competenti accertino quanto segue: a) adempimento, fin dal primo anno di coltivazione, degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d); b) adempimento, nel secondo anno, degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché di quello relativo alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3, primo comma. Tuttavia, per il primo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato solo se l'autorità competente ha ricevuto prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 158, paragrafo 2. Per il secondo anno di coltivazione, il pagamento può essere effettuato a prescindere dalla costituzione della cauzione. 20 Articolo 157, paragrafi 2 e 3, regolamento (CE) n. 1973/2004: 2. Il primo trasformatore fornisce alla propria autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai prezzi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, secondo comma. 3. Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente comunica alla propria autorità competente la quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il termine di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Se lo Stato membro del collettore o del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente interessata comunica a quella del richiedente, entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di cui al primo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.

10 6. L Organismo di coordinamento, sulla base degli elementi forniti dagli Organismi pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le rese delle materie prime antecedentemente al raccolto, fatta eccezione per quelle riportate nell allegato XXII 21 del regolamento (CE) n. 1973/2004. Per i cereali, restano valide le rese riportate nel piano di regionalizzazione di cui all allegato A del decreto ministeriale 4 aprile Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nel contratto, i contraenti provvedono a comunicare, secondo le modalità e i termini definiti dall Organismo pagatore competente, le variazioni intervenute. 8. Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il collettore e il primo trasformatore sono tenuti a compilare ed a far pervenire all Organismo pagatore competente, entro i termini dallo stesso fissati, apposite dichiarazioni redatte secondo modalità definite dall Organismo pagatore competente. 9. Ai sensi di quanto disposto all articolo 146, paragrafo 1, lettera b) 22 del regolamento (CE) n. 1973/2004 all agricoltore richiedente è data la possibilità di trasformare in biogas di cui al codice NC , presso la propria azienda, tutta la materia prima raccolta sulle superfici oggetto dell aiuto. In tal caso il richiedente è tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare all Organismo Pagatore competente una apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasformare direttamente la materia prima coltivata. 10. L Organismo pagatore competente procede al riconoscimento del collettore e del primo trasformatore. Sono considerati primo trasformatore e collettore riconosciuti le persone fisiche o giuridiche direttamente responsabili di una impresa di trasformazione o di tipo commerciale che intendano concludere, con un agricoltore richiedente, contratti in ordine alle materie prime coltivate per utilizzazioni non alimentari. 11. Ai fini del riconoscimento il collettore o il primo trasformatore deve presentare all Organismo pagatore competente, individuato in base alla sede legale, se l impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica, una domanda secondo le modalità ed i termini definiti dallo stesso Organismo pagatore. Qualora il collettore o il primo trasformatore risulti già in possesso del riconoscimento deve inoltrare all Organismo pagatore una dichiarazione di Articolo 146, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 1973/2004: In deroga all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a: b) fa pesare tutta la materia prima raccolta da un organismo o un impresa designata dallo Stato membro e istituisce una contabilità specifica della materia prima utilizzata nonché dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione; tuttavia, per i cereali e i semi oleosi, per la paglia e in caso di utilizzazione della pianta intera, la pesa può essere sostituita dalla determinazione volumetrica della materia prima.

11 sussistenza dei requisiti richiesti, corredata del certificato di vigenza e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Il riconoscimento è effettuato previo accertamento dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni richieste. 12. L Organismo pagatore è tenuto a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di riconoscimento i collettori o i primi trasformatori nei riguardi dei quali, in sede di controllo, emergano comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni irregolari nell esercizio di altre attività industriali e commerciali. 13. Il coltivatore richiedente, ultimata la fase di raccolta, è tenuto a dichiarare all Organismo pagatore competente la quantità totale di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varietà, ed a confermare di averla consegnata al collettore o al primo trasformatore con il quale ha stipulato il contratto. 14. Il collettore o il primo trasformatore, ai fini della garanzia dell esecuzione del contratto, deve costituire a favore dell Organismo pagatore competente la cauzione prevista all articolo del regolamento (CE) n. 1973/ Entro la data ultima prevista per l ottenimento dei prodotti finiti di cui all articolo 159, paragrafo 1, lettera a) 24 del regolamento (CE) n. 1973/2004, il primo trasformatore deve far pervenire all Organismo pagatore competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione. 16. Ai fini del rispetto degli obblighi assunti, il collettore e il primo trasformatore sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dall Organismo pagatore competente per la tenuta degli appositi registri contabili. 17. L Autorità preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli è l Organismo pagatore competente. Quest ultimo, qualora lo reputi necessario, può adottare misure e penalità di ordine amministrativo, ai sensi dell articolo del regolamento (CE) n. 1973/ Articolo 158, regolamento (CE) n. 1973/ Cauzione del collettore o del primo trasformatore: 1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento nell'anno in questione e nello Stato membro interessato. 2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 250 euro per ettaro, moltiplicato per la somma di tutte le superfici coltivate che sono oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa. 3. Qualora un contratto sia modificato o risolto in applicazione dell'articolo 150 o dell'articolo 151, la cauzione deve essere adeguata di conseguenza. 4. La cauzione è svincolata proporzionalmente per ogni materia prima, sempreché all'autorità competente del collettore o del primo trasformatore siano state fornite le prove seguenti: a) la prova che i quantitativi di materia prima sono stati trasformati a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate in virtù del disposto dell'articolo 152; b) se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole o soia di cui ai codici NC ex , , o e se si applica la procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 2, secondo comma, la prova che i quantitativi di sottoprodotti superiori alla quantità massima che può essere destinata al consumo umano o animale hanno trovato sbocchi diversi dal mercato alimentare. 5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il collettore ha costituito la cauzione, quest'ultima è svincolata dopo la consegna della materia prima al primo trasformatore, sempreché l'autorità competente del collettore disponga della prova della costituzione di una cauzione equivalente da parte del primo trasformatore presso la propria autorità competente. 24 Articolo 159, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 1973/2004: I seguenti obblighi costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione: a) l'obbligo di trasformare a titolo principale quantitativi di materia prima nei prodotti finiti indicati nel contratto. La trasformazione deve avere luogo entro il 31 luglio del secondo anno successivo all'anno di raccolta della materia prima. 25 Articolo 166, regolamento (CE) n. 1973/ Misure supplementari e reciproca assistenza: 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo e si prestano reciproca assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente capitolo. Qualora il presente capitolo non preveda riduzioni o esclusioni adeguate, gli Stati membri possono applicare idonee sanzioni nazionali agli operatori che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto.

12 18. Ai sensi dell articolo del regolamento (CE) n. 1973/2004, si applicano le disposizioni relative alla canapa di cui all articolo 11 del presente decreto. Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda 1. L agricoltore, che intenda richiedere benefici comunitari a titolo di qualunque regime di aiuto, è tenuto a presentare la domanda unica nel corso dell anno, secondo le modalità definite dall Organismo di coordinamento. 2. Nel corso del procedimento istruttorio, l Organismo pagatore competente ha facoltà di richiedere al coltivatore ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la verifica della fondatezza dei dati esposti nella domanda di pagamento. Articolo 8 - Penalità per ritardato deposito della domanda 1. In caso di ritardato deposito della domanda entro i venticinque giorni, decorrenti dal termine ultimo del 15 maggio, gli importi dei pagamenti diretti spettanti sono ridotti dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. 2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di ritardo dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui all articolo 10 del presente regolamento. 3. Nell'ipotesi di ritardo superiore a venticinque giorni, la domanda è irricevibile e non può dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione dei pagamenti diretti. Articolo 9 - Cause di forza maggiore 1. Possono essere invocate, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 796/2004, le seguenti cause di forza maggiore: a) incapacità professionale di lunga durata dell agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l impresa familiare; b) calamità naturale; c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all allevamento; d) epizoozia sul patrimonio zootecnico; e) vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio; f) furto di animali; g) incendio doloso di terzi della produzione o di parte dell azienda agricola; h) sequestro di persona dell agricoltore o di suoi familiari; i) sequestro giudiziario o conservativo dell azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode; j) nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole; k) incapacità dell agricoltore ad esercitare l attività agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo. 2. La documentazione, relativa ai casi di forza maggiore di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere notificata, con comunicazione scritta all'organismo pagatore competente, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo. 2. Ove ciò sia necessario o previsto dalle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati scambiati. 26 Articolo 165, regolamento (CE) n. 1973/ Produzione di canapa: Si applicano le disposizioni relative alla canapa di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004 e all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 796/2004.

13 Articolo 10 - Produzione di canapa 1. Ai fini dell applicazione dell articolo del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell articolo del regolamento (CE) n. 795/2004, dell articolo e dell articolo del regolamento (CE) n. 796/2004, il pagamento dei titoli per le superfici investite a canapa è subordinato: 27 Articolo 52, regolamento (CE) n. 1782/ Produzione di canapa: 1. In caso di produzione di canapa del codice NC , possono essere coltivate soltanto varietà aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore a 0,2 % e la produzione deve formare oggetto di un contratto o di un impegno a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1673/2000. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa per la produzione di fibre in forza di un contratto o di un impegno. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20 %. 2. Secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all'uso di sementi certificate di determinate varietà e ad una dichiarazione delle superfici coltivate a canapa per la produzione di fibre. 28 Articolo 29, regolamento (CE) n. 795/ Produzione di canapa: Ai fini dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il pagamento dei diritti per le superfici investite a canapa è subordinato all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 nella versione applicabile nell'anno di erogazione del pagamento. Nel caso della canapa destinata alla produzione di fibre, le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CEE del Consiglio(4), in particolare dell'articolo Articolo 13, regolamento (CE) n. 796/ Requisiti specifici relativi alla domanda unica: 1.Nel caso in cui una domanda di aiuto per la concessione dei pagamenti per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 contenga una dichiarazione di coltivazione di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre ai sensi dell'articolo 106 del medesimo regolamento, devono essere presentate le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio(16), in particolare dell'articolo 12, o, se si tratta di lino destinato alla produzione di fibre, ogni altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro interessato, compresa la certificazione di cui all'articolo 19 della suddetta direttiva. Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette o i documenti di cui sopra devono essere trasmessi entro il 30 giugno. Qualora le etichette delle sementi di canapa destinata alla produzione di fibre debbano essere presentate anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite all'agricoltore dopo essere state presentate alle autorità competenti. Nel caso della canapa destinata alla produzione di fibre, devono essere fornite tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, per ciascuna varietà di canapa seminata. In tal caso, nonché nel caso in cui un agricoltore intenda coltivare canapa in conformità dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve recare: a) copia del contratto o dell'impegno di cui agli articoli 52 e 106 del suddetto regolamento, salvo qualora lo Stato membro abbia disposto che detta copia possa essere presentata in data ulteriore, non successiva al 15 settembre; b) nel caso contemplato all'articolo 52 del precitato regolamento, un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro); c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE, in particolare dell'articolo 12; tuttavia, se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno; se le etichette devono essere presentate anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite all'agricoltore dopo essere state presentate conformemente alla presente disposizione. 2.In caso di utilizzazione di superfici ritirate dalla produzione a norma dell'articolo 55, lettera b) o dell'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve recare la prova richiesta dalle pertinenti normative settoriali. 3.Nel caso di una domanda di aiuto avente ad oggetto il premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo I del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il supplemento per il frumento duro e l'aiuto specifico di cui all'articolo 105 dello stesso regolamento, la domanda unica deve recare una prova, secondo modalità stabilite dallo Stato membro interessato, dell'utilizzazione del quantitativo minimo di sementi certificate di frumento duro. 4.Nel caso di una domanda di aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve specificare la varietà di riso seminata, con l'identificazione delle rispettive parcelle. 5.Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve indicare il numero di alberi, la loro posizione e il loro tipo.

14 a) alla presentazione all Organismo pagatore competente di una copia di uno dei contratti o dell impegno di cui all articolo 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio e di cui all articolo 5 31 del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, entro il 15 luglio successivo 6.Nel caso di una domanda relativa alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve essere corredata da copia del contratto stipulato dal richiedente con il primo trasformatore a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2237/ Nel caso di una domanda di aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve essere corredata da copia del contratto di coltivazione; gli Stati membri possono tuttavia disporre che che detta copia possa essere presentata in data ulteriore, entro il 30 giugno. 8.Nel caso di una domanda di aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve recare: a) copia del contratto o della dichiarazione di coltivazione; gli Stati membri possono tuttavia disporre che detta copia possa essere presentata in data ulteriore, entro il 15 settembre; b) indicazione delle specie di sementi seminate su ciascuna parcella; c) indicazione della quantità di sementi certificate prodotte, espressa in quintali con un decimale; gli Stati membri possono tuttavia disporre che questa informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto; d) copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state ufficialmente certificate; gli Stati membri possono tuttavia disporre che questa informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, entro il 15 giugno 29 dell'anno successivo al raccolto. 9. Nel caso di una domanda di aiuto supplementare per il luppolo ai sensi dell articolo 68 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica contiene un indicazione delle rispettive superfici. 30 Articolo 33, regolamento (CE) n. 796/ Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa: 1.Il sistema che gli Stati membri sono tenuti ad applicare ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo (in appresso: THC) delle colture è illustrato nell'allegato I del presente regolamento. 2.Entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione considerata, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui tassi di THC rilevati. Detta relazione precisa, per ciascuna varietà: a) per la procedura A di cui all'allegato I, il momento in cui è stato prelevato il campione; b) il numero di prove eseguite; c) i risultati ottenuti per livelli di THC scaglionati secondo una gradazione dello 0,1 %; d) le misure adottate a livello nazionale. 3.Qualora i rilevamenti effettuati indichino, per un numero significativo di campioni di una varietà determinata, tenori di THC superiori al limite previsto all'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatte salve altre misure che la Commissione ha facoltà di adottare, si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 144, paragrafo 2 del medesimo regolamento, di seguire la procedura B di cui all'allegato I del presente regolamento per la varietà in questione nel corso dell'anno civile seguente. 4.Le varietà di canapa destinate alla produzione di fibre che possono beneficiare di pagamenti diretti sono elencate nell'allegato II. Le domande presentate dagli Stati membri ai fini dell'inclusione di una varietà di canapa in tale allegato devono essere accompagnate da una relazione indicante i risultati delle analisi effettuate secondo la procedura B di cui all'allegato I e da una descrizione della varietà in questione. 5. Ai fini dell esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 le colture di canapa destinata alla produzione di fibre devono essere mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le norme locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura. Tuttavia lo Stato membro può autorizzare la raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre nel periodo compreso tra l inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fioritura, secondo il metodo descritto nell allegato I. 31 Articolo 5, regolamento (CE) n. 245/2001 Contratti: 1. Il contratto di compravendita delle paglie, l'impegno di trasformazione e il contratto di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 recano almeno i seguenti elementi: a) la data della stipulazione e l'indicazione della campagna di commercializzazione relativa al raccolto; b) il numero di riconoscimento del primo trasformatore, il numero di identificazione dell'agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92, nonché il loro nome e indirizzo;

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