Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/

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1 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/ Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2015 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 30 settembre 2015, n /Leg. Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n /Leg "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)" IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 Disciplina dell attività commerciale ; - visto il proprio decreto del 23 aprile 2013, n /Leg. avente ad oggetto: Regolamento di esecuzione concernente l esercizio del commercio al dettaglio e all ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17); - vista la deliberazione n di data 28 settembre 2015 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento concernente Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 23 a- prile 2013, n /Leg Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17). il seguente regolamento: emana Art. 1 Modificazione dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg del Dopo la lettera d) del comma 3 dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg del 2013 è inserita la seguente: d bis) per la vendita di prodotti e merci ai sensi dell articolo 8, comma 6. Art. 2 Modificazione dell articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg del Nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg del 2013 le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: dodici mesi. Art. 3 Modificazione dell articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg. del Nel comma 6 dell articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg. del 2013 le parole: il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 ed e le parole: Alla comunicazione è allegata, se necessario, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. sono soppresse.

2 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/ Art. 4 Modificazioni dell articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg. del Nel comma 1 dell articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg. del 2013 le parole:, con le forme e con le modalità previste dall articolo 2556 del codice civile, sono soppresse. 2. Nel comma 3 dell articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg. del 2013 le parole: indicando gli estremi dell atto di affidamento e sono soppresse. Art. 5 Modificazione dell articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg. del Dopo il comma 2 dell articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg. del 2013 è inserito il seguente comma: 2 bis. Nei casi previsti dall articolo 59, comma 3 bis, della legge provinciale, il comune dispone la cancellazione delle presenze maturate nel mercato con azzeramento delle priorità acquisite se i soggetti previsti dall articolo 16, comma 4, della legge provinciale, non regolarizzano la propria posizione entro 180 giorni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di sospensione della partecipazione alle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi del mercato. Art. 6 Modificazioni dell articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg. del Dopo l articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg. del 2013 è inserito il seguente: Art. 20 bis Hobbisti 1. La vendita in forma hobbistica è consentita nel corso dei due anni di validità del tesserino identificativo previsto dall articolo 20 ter della legge provinciale e nel limite annuale di dieci giornate. La partecipazione a mercati, sagre, fiere e manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi, equivale a una sola giornata. 2. Gli hobbisti non possono farsi sostituire da altri soggetti nell esercizio della propria attività di vendita. 3. Il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a euro e il valore del singolo prodotto non può essere superiore a 200 euro. 4. Gli oggetti di propria produzione per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione possono essere venduti, oltre che attraverso le modalità di vendita al dettaglio definite dalla legge provinciale, anche in forma hobbistica secondo quanto previsto da questo articolo e dall articolo 20 ter della medesima legge. Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Nei casi di provvedimenti di sospensione dalla partecipazione alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi di mercato ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge provinciale, assunti per accertata irregolarità del DURC o della certificazione di regolarità contributiva prima della data di entrata in vigore di questo regolamento, si applica quanto previsto dall articolo 15, comma 2 bis, e il termine dei 180 giorni decorre dalla predetta data. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. IL PRESIDENTE UGO ROSSI

3 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/ NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse L articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. L articolo 54 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Nota all articolo 1 L articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n /Leg (Regolamento di esecuzione concernente l esercizio del commercio al dettaglio e all ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)) come modificato dall articolo qui annotato, dispone: Art. 2 Requisiti soggettivi per l esercizio dell attività commerciale 1. Per l esercizio dell attività commerciale è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall articolo 5 della legge provinciale. 2. Fermo restando il possesso dei requisiti morali, i requisiti professionali previsti dal comma 1 sono posseduti dal titolare o dal legale rappresentante o da una persona specificamente preposta all attività commerciale che di-

4 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/ chiara di assumere tale funzione e di accettare la relativa nomina. 3. Non è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 1: a) nel caso di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività senza finalità di gestione diretta da parte del richiedente; b) per l esercizio dell attività commerciale ai sensi dell articolo 19 della legge provinciale; c) per l esercizio del commercio all ingrosso; d) per la vendita in spacci interni ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera i) e dell articolo 20 della legge provinciale; d bis) per la vendita di prodotti e merci ai sensi dell articolo 8, comma 6. Per l articolo 8, comma 6 si rinvia alla nota all articolo 3. Nota all articolo 2 L articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n /Leg (Regolamento di esecuzione concernente l esercizio del commercio al dettaglio e all ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)) come modificato dall articolo qui annotato, dispone: Art. 4 Subingresso nell attività di vendita 2. Chi subentra per causa di morte ed è in possesso dei soli requisiti morali previsti dall articolo 5 della legge provinciale può continuare l'attività del dante causa a titolo provvisorio a seguito di comunicazione al comune competente per territorio corredata di dichiarazione di assenso da parte di tutti gli eventuali eredi. Entro sei dodici mesi decorrenti dalla data di apertura della successione il subentrante presenta al comune competente per territorio una SCIA con la quale dichiara il possesso dei requisiti professionali previsti dall articolo 5 della legge provinciale o nomina un preposto in possesso di tali requisiti. 4. omissis 5. omissis 6. omissis. 7. omissis 8. omissis Nota all articolo 3 L articolo 8, comma 6 del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n /Leg (Regolamento di esecuzione concernente l esercizio del commercio al dettaglio e all ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)) come modificato dall articolo qui annotato, dispone: Art. 8 Esercizi di vendita al dettaglio 2. omissis 4. omissis 5. omissis 6. Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi per l esercizio dell attività commerciale di cui all articolo 2, commi 1 e 2 ed il rispetto dei requisiti igienico sanitari, nell esercizio commerciale è ammessa la vendita di prodotti e merci non appartenenti al settore merceologico oggetto della SCIA o dell autorizzazione, senza modifica del settore merceologico, se gli stessi non occupano una superficie di vendita superiore al 1 per cento della superficie di vendita complessiva dell esercizio medesimo. Ai fini di questo comma, la vendita dei prodotti e delle merci non appartenenti al settore merceologico oggetto della SCIA o dell autorizzazione è subordinata alla preventiva comunicazione al comune competente per territorio con l indicazione della superficie occupata dai prodotti. Alla comunicazione è allegata, se necessario, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso dei requisiti di cui all articolo 2, commi 1 e 2.

5 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/ Nota all articolo 4 L articolo 9, comma 1 del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n /Leg (Regolamento di esecuzione concernente l esercizio del commercio al dettaglio e all ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)) come modificato dall articolo qui annotato, dispone: Art. 9 Esercizio di vendita con pluralità di reparti 1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare, con le forme e con le modalità previste dall articolo 2556 del codice civile, tali reparti ad uno o più soggetti perché li gestiscano in proprio per il periodo di tempo convenuto. 2. omissis. 4. omissis Nota all articolo 5 L articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n /Leg (Regolamento di esecuzione concernente l esercizio del commercio al dettaglio e all ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)) come modificato dall articolo qui annotato, dispone: Art. 15 Sospensione e decadenza dell attività 1. Nei casi previsti dall articolo 58, comma 2, della legge provinciale, la sospensione dell attività relativa all esercizio del commercio su aree pubbliche è disposta da parte del comune che ha adottato i provvedimenti sanzionatori ed è efficace limitatamente al territorio del comune medesimo. La continuazione dell'attività di vendita nel territorio comunale durante il periodo della sospensione costituisce esercizio di attività di vendita non autorizzata ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge provinciale. 2. Nei casi di accertata irregolarità del DURC o della certificazione di regolarità contributiva annualmente acquisiti, il comune dispone la sospensione dell attività fino all avvenuta regolarizzazione della posizione. Nel caso in cui la posizione non venga regolarizzata entro i successivi 180 giorni, il comune adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell attività e di revoca della concessione di posteggio e dispone il ritiro definitivo dei rispettivi titoli. Il titolare è tenuto a depositare presso il comune la SCIA in suo possesso e l originale dell eventuale concessione del posteggio per il periodo di sospensione. 2 bis. Nei casi previsti dall articolo 59, comma 3 bis, della legge provinciale, il comune dispone la cancellazione delle presenze maturate nel mercato con azzeramento delle priorità acquisite se i soggetti previsti dall articolo 16, comma 4, della legge provinciale, non regolarizzano la propria posizione entro 180 giorni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di sospensione della partecipazione alle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi del mercato. L articolo 59 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010) stabilisce: Art. 59 Decadenza delle autorizzazioni e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio 2. omissis 3. E' dichiarata la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche se il titolare non inizia l'attività entro un anno dal rilascio e nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c). La decadenza è dichiarata, inoltre, se il comune accerta l'irregolarità della documentazione prevista dall'articolo 15, comma 2, e previa sospensione dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione. La decadenza è dichiarata, inoltre, se il comune accerta l'irregolarità della documentazione prevista dall'articolo 15, comma 2, e previa sospensione dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.

6 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/ bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, se ai sensi dell'articolo 15, comma 2, è accertata la mancanza del requisito della regolarità contributiva nei soggetti previsti dall'articolo 16, comma 4, il comune, fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione, sospende la loro partecipazione alle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi del mercato e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione, dispone la cancellazione delle presenze da essi maturate nel mercato. L articolo 16, comma 4 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010) stabilisce: Art. 16 Adempimenti dei comuni 2. omissis 4. I posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che detengono il più alto numero di presenze nel mercato e sono in possesso del requisito della regolarità contributiva previsto dall'articolo 15, comma 1. Nota all articolo 7 Per l articolo 16, comma 4 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, si veda la nota all articolo 5.

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